Massima n. 287067

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 9,10 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 47 del 29.8.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000, inflitte al calciatore D.E. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore D.E. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antido­ping del C.O.N.I.Massima: Ai fini del computo della squalifica in materia di doping si deve fare riferimento, come dies a quo, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stes­so della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 7, 8 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 47 del 29.8.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000. inflitte al calciatore T.S. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore T.S. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000 inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima:Ai fini del computo della squalifica in materia di doping si deve fare riferimento, come dies a quo, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stes­so della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 6 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 27.4.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000 e di controlli antidoping, a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art 13 comma 6 del Regolamento Antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell'ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima:Ai fini del computo della squalifica in materia di doping si deve fare riferimento, come dies a quo, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stes­so della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n.16 del 27.07.2001Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.J.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi dieci dal 19 aprile 2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I, inflitte a segui­to di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima:Ai fini del computo della squalifica in materia di doping si deve fare riferimento, come dies a quo, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stes­so della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 3, 4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff n. 16 del 27.7 2001Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.N. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 8 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Rego­lamento Antidoping inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del calciatore S.S. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decor­rere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima:Ai fini del computo della squalifica in materia di doping si deve fare riferimento, come dies a quo, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stes­so della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
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