Decisione CF: Comunicato Ufficiale 2/CF del 24 luglio 1998 n. 3 – www.figc.it Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione univoca dell’art. 9, comma 9, C.G.S., relativa all’esecuzione della sanzione di squalifica ad un calciatore originata non da infrazioni commesse nel corso della gara, bensì da dichiarazioni e successivo deferimento. Interpretazione: L'art. 9 C.G.S., dopo aver indicato al comma 1 le sanzioni previste a carico di dirigenti, soci e tesserati per la violazione di norme dello Statuto, dei Regolamenti federali o altre disposizioni vigenti, dispone, al successivo comma 9, punto 1, che "le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d, g, del medesimo comma 1, inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione". Lo stesso art. 9, comma 9, precisa al successivo punto 3, che "le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia". Dal sopra richiamato quadro normativo discende con chiarezza che il Codice di Giustizia Sportiva pone un collegamento necessario fra il tipo di competizione in occasione nella quale l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione nella quale la sanzione deve essere scontata. In particolare, la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia chiaramente intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è stato commesso. (Nel caso di specie il calciatore aveva ricevuto dalla Commissione Disciplinare la sanzione, poi confermata dalla C.A.F., di una giornata di squalifica, per aver rilasciato dichiarazioni in violazione dall'art. 1 C.G.S. al termine di una gara di Campionato. La sanzione deve essere scontata in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, riferendosi l'infrazione a dichiarazioni rilasciate al termine di una gara di campionato).Interpretazione: Ai sensi dell'art. 9 comma 9 C.G.S., la sanzione inflitta per un illecito comunque connesso ad una gara diversa da quella della Coppa Italia deve essere scontata in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, ciò in quanto il Codice di Giustizia Sportiva pone uno stretto collegamento tra il tipo di competizione cui l'illecito è relativo, o comunque fa riferimento, e l'assolvimento della sanzione.
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