Massima n. 289139

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 52/CGF Riunione del  4 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Richiesta di archiviazione ufficio di procura antidoping del C.O.N.I. ex art. 3, comma 4 delle norme sportive antidoping -procedimento disciplinare e istruzioni relative all’attività dell’Ufficio di Procura Antidoping a seguito di procedimento disciplinare a carico del calciatore G.G.. Massima: Non è responsabile di alcuna violazione l’ex calciatore che nel corso di un convegno avrebbe dichiarato che un suo ex compagno di squadra  si sarebbe  rovinato la vita con il doping.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it