Massima n. 288785

ORGANI F.I.F.A   ORGANI IN GENERALE   Art. 21. Statuto F.I.F.A. - Organi 1. Il Congresso rappresenta il supremo organo legislativo. 2. Il Comitato Esecutivo rappresenta l’organo esecutivo. 3 . La segreteria generale rappresenta l’organo amministrativo. 4. Le commissioni ad-hoc e permanenti provvedono a fornire consulenza e assistenza al Comitato Esecutivo nell’espletamento dei propri doveri. I loro principali compiti sono definiti all’interno del presente Statuto, mentre la loro composizione e funzione ed eventuali ulteriori mansioni sono definiti all’interno di appositi regolamenti.   Art. 7. Statuto F.I.F.A. - Condotta degli organi e dei dirigenti Nello svolgimento delle rispettive attività, gli organi e i dirigenti sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le decisioni e il codice etico della FIFA. La stesura del codice etico è di competenza del Comitato Esecutivo.   PRESIDENTE   Art. 32. Statuto F.I.F.A. - Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta la FIFA sotto il profilo legale; 2. Il Presidente ha principalmente la responsabilità di: a) attuare le delibere approvate dal Congresso e dal Comitato Esecutivo per mezzo della segretaria generale; b) sovrintendere l’operato della segretaria generale; c) mantenere i rapporti tra la FIFA e le Confederazioni, le sue affiliate, gli organi politici e altre organizzazioni internazionali. 3. La facoltà di proporre la nomina o la rimozione del segretario generale è concessa soltanto al Presidente. 4. Il Presidente presiede al Congresso, alle riunioni del Comitato Esecutivo e del comitato d’emergenza, nonché di tutti i comitati di cui sia stato nominato presidente. 5. Il Presidente ha diritto al voto ordinario in seno al Comitato Esecutivo e, in caso di parità, il suo voto è decisivo. 6. In caso di assenza o indisponibilità del Presidente, a farne le veci sarà il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio. 7. Eventuali poteri supplementari del Presidente sono riportati nel regolamento organizzativo interno della FIFA.   CONGRESSO[1] Art. 22. Statuto F.I.F.A. - Il Congresso 1. Il Congresso può essere convocato in via ordinaria o straordinaria. 2. Il Congresso ordinario si tiene ogni anno. Il Comitato Esecutivo ne fissa il luogo e la data. Le affiliate vengono informate per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. La convocazione formale viene resa per iscritto almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la relazione del Presidente, il bilancio e la relazione del collegio dei sindaci. 3. Il Comitato Esecutivo può convocare il Congresso straordinario in qualsiasi momento. 4. Il Comitato Esecutivo è tenuto a convocare il Congresso straordinario qualora un quinto delle affiliate formuli tale richiesta per iscritto. La richiesta deve specificare le voci da inserire all’ordine del giorno. Lo svolgimento del Congresso straordinario deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. 5. Le affiliate dovranno essere messe al corrente della sede, della data e dell’ordine del giorno almeno due mesi prima della data prevista per lo svolgimento del Congresso straordinario. L’ordine del giorno del Congresso straordinario non può essere modificato.   Art. 23. Statuto F.I.F.A. - Voti, delegati e osservatori 1. Ciascuna affiliata ha diritto a un voto in sede di Congresso ed è rappresentata dai propri delegati. Soltanto le affiliate presenti hanno diritto al voto. La votazione per delega o lettera non è consentita. 2. I delegati devono appartenere all’affiliata che essi rappresentano e devono essere nominati o eletti dall’organo appropriato dell’affiliata di appartenenza. 3. I delegati delle Confederazioni possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori. 4. Durante il loro mandato, i membri del Comitato Esecutivo non possono essere nominati in qualità di delegati della loro associazione di appartenenza. 5. Il Presidente svolge le attività del Congresso in conformità al Regolamento interno del Congresso.   Art. 24. Statuto F.I.F.A. - Candidati alla carica di Presidente della FIFA 1. Soltanto le affiliate possono proporre dei candidati alla carica di Presidente della FIFA. Le affiliate sono tenute a comunicare per iscritto alla segreteria generale della FIFA il nominativo del candidato alla presidenza FIFA almeno due mesi prima della data del Congresso. 2. La segreteria generale è tenuta ad informare le affiliate in merito ai nominativi dei candidati proposti almeno un mese prima della data del Congresso.   Art. 25. Statuto F.I.F.A. - Ordine del giorno del Congresso ordinario 1. Il segretario generale provvede a redigere l’ordine del giorno sulla base delle proposte formulate dal Comitato Esecutivo e dalle affiliate. Eventuali proposte che le affiliate desiderassero sottoporre al Congresso devono essere inviate per iscritto alla segreteria generale, unitamente a una breve spiegazione, almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso. 2. Nell’ordine del giorno del Congresso devono obbligatoriamente essere inserite le seguenti voci: a) dichiarazione in cui si attesti che il Congresso è stato convocato ed è composto secondo quanto previsto dallo Statuto; b) approvazione dell’ordine del giorno; c) saluto del presidente; d) nomina di cinque membri incaricati della verifica del verbale; e) nomina degli scrutatori; f) sospensione o espulsione delle affiliate (ove opportuno); g) approvazione del verbale del precedente Congresso; h) relazione sulla gestione operativa (contenente le attività svolte dall’ultimo Congresso); i) presentazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite consolidati e certificati; j) approvazione del bilancio d’esercizio; k) approvazione del bilancio di spesa; l) ammissione di nuove affiliate (ove opportuno); m) votazione sulle proposte di emendamento allo Statuto, al Regolamento che disciplina l’applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso (ove opportuno); n) dibattito sulle proposte presentate dalle affiliate e dal Comitato Esecutivo entro la scadenza di cui al comma 1 (ove opportuno); o) nomina dei sindaci (ove opportuno); p) elezione del Presidente e insediamento dei Vice presidenti e dei membri del comitato esecutivo (ove opportuno); 3. L’ordine del giorno di un Congresso ordinario può essere variato, a condizione che la mozione sia approvata da tre quarti delle affiliate presenti al Congresso e aventi diritto al voto.   Art. 26. Statuto F.I.F.A. - Emendamenti allo Statuto, al Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso 1. La responsabilità di apportare emendamenti allo Statuto, al Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso è demandata al Congresso. 2. Eventuali proposte di emendamento dello Statuto devono essere presentate per iscritto, unitamente a una breve spiegazione, alla segreteria generale da parte di un’affiliata o del Comitato Esecutivo. Per essere ritenuta valida, la proposta presentata da un’affiliata deve essere sostenuta per iscritto da almeno altre due affiliate. 3. Affinché la votazione su un emendamento allo Statuto sia valida è necessario che sia presente la maggioranza assoluta (metà delle affiliate + 1) delle affiliate aventi diritto al voto. 4. La proposta di emendamento allo Statuto è adottata soltanto se appoggiata da tre quarti delle affiliate presenti e aventi diritto al voto. 5. Eventuali proposte di emendamento al Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso devono essere presentate per iscritto, unitamente a una breve spiegazione, alla segreteria generale da parte di un’affiliata o del Comitato Esecutivo. 6. La proposta di emendamento al Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso è adottata soltanto se appoggiata dalla maggioranza semplice delle affiliate presenti e aventi diritto al voto.   Art. 27. Statuto F.I.F.A. - Elezioni, altre decisioni e requisito di maggioranza 1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. 2. Qualsiasi altra decisione che richieda una votazione deve essere raggiunta per alzata di mano o a mezzo di conteggio elettronico. Qualora l’alzata di mano non determini una netta maggioranza a favore della mozione, la votazione si svolgerà per appello, con i nomi delle affiliate chiamati in ordine alfabetico inglese. 3. Relativamente all’elezione del Presidente, sono necessari due terzi dei voti registrati e validi nel primo scrutinio. Nel secondo ed eventuali ulteriori scrutini che si rendessero necessari, è sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta dei voti registrati. Nel caso in cui vi fossero più di due candidati, il candidato che ottiene il numero minore di voti viene eliminato a partire dal secondo scrutinio, fino a quando rimarranno soltanto due candidati. 4. Salvo diversa disposizione contenuta nello Statuto, affinché un voto sia valido è sufficiente la maggioranza semplice. Il numero di voti validi contati determina la maggioranza semplice. Le astensioni non vengono considerate ai fini del computo della maggioranza.   Art. 28. Statuto F.I.F.A. - Verbale 1. Il segretario generale ha la responsabilità di redigere il verbale del Congresso. 2. Il verbale del Congresso viene controllato dai membri incaricati.   Art. 29. Statuto F.I.F.A. - Date di entrata in vigore delle delibere Le delibere dal Congresso entreranno in vigore per le affiliati trascorsi 60 giorni dalla chiusura del Congresso, salvo altra data indicata dal Congresso per l’entrata in vigore di una determinata delibera.   COMITATO ESECUTIVO   Art. 30. Statuto F.I.F.A. - Composizione, elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei Membri 1. Il comitato esecutivo si compone di 24 membri:  un Presidente eletto dal Congresso  8 Vice presidenti  15 membri, nominati dalle Confederazioni e dalle Associazioni 2. Il Presidente è eletto dal Congresso per un mandato di quattro anni nell’anno successivo a quello di una Coppa del Mondo FIFA™. Il suo mandato inizia dopo la conclusione del Congresso che lo ha eletto. Il Presidente può essere rieletto. 3. I membri del comitato esecutivo sono eletti dalle rispettive Confederazioni, ad eccezione del Vice presidente che rappresenta le quattro Associazioni britanniche, il quale è eletto da queste ultime. Tutte le Confederazioni e le quattro Associazioni britanniche devono adottare una decisione unica in merito a quando esse desiderano nominare o eleggere i propri membri in seno al Comitato Esecutivo della FIFA. I successivi congressi delle Confederazioni e delle quattro Associazioni britanniche dovranno assumere questa decisione entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto. Nell’effettuare le nomine, una Confederazione ha la facoltà di nominare o rinominare soltanto metà dei propri membri (in caso di numero dispari, metà delle nomine più o meno uno) e soltanto ogni due anni. I mandati dei membri del Comitato Esecutivo sono di quattro anni, a partire dal loro insediamento decretato dal Congresso FIFA. Qualora una Confederazione o le quattro Associazioni britanniche decidessero di modificare all’interno del proprio Statuto l’anno in cui effettuare le nomine o svolgere un’elezione, il mandato del vice presidente e dei membri nominati in seno al Comitato Esecutivo della FIFA sarà prolungato di un anno. Questa proroga sarà tuttavia consentita una volta soltanto. Una volta insediato, un membro del Comitato Esecutivo può essere rimosso dall’incarico soltanto dal Congresso FIFA. Alle Confederazioni sono assegnati le seguenti cariche: (a) CONMEBOL Vice presidente (1) membri (2) (b) AFC Vice presidente (1) membri (3) (c) UEFA Vice president1 (2) membri (5) (d) CAF Vice presidente (1) membri (3) (e) CONCACAF Vice presidente (1) membri (2) (f) OFC Vice presidente (1) membri (–) (g) quattro Associazioni britanniche Vice presidente (1) membri (–) 4. Un solo membro della stessa Associazione può far parte del Comitato Esecutivo contemporaneamente. 5. Il mandato dei Vice presidenti e dei membri è quadriennale ed entrambi possono essere rieletti. 6. Qualora il Presidente fosse permanentemente o temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni ufficiali, il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio lo rappresenterà fino al prossimo Congresso, in occasione del quale, ove necessario, sarà eletto un nuovo Presidente. 7. Un membro del Comitato Esecutivo che non eserciti più la sua funzione ufficiale dovrà essere immediatamente sostituito, per la restante durata del mandato, dalla Confederazione o dalle Associazioni che lo hanno nominato.   Art. 31. Statuto F.I.F.A. - Poteri del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo adotta le delibere relative a tutti i casi che non sono di competenza del Congresso o che per legge o ai sensi del presente Statuto non siano riservati ad altri organi; 2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l’anno; 3. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo. Qualora almeno due terzi dei membri del Comitato Esecutivo richieda lo svolgimento di una riunione, il Presidente è tenuto a convocarla; 4. Il Comitato Esecutivo nomina il presidente, i vice presidenti e i membri delle commissioni permanenti; 5. Il Comitato Esecutivo nomina il presidente, i vice presidenti e i membri degli organi giudicanti; 6. Il Presidente elabora l’ordine del giorno. Ciascun membro del Comitato Esecutivo ha il diritto di proporre voci da inserire nell’ordine del giorno. 7. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di istituire commissioni ad-hoc, ove necessario, in qualsiasi momento; 8. Il Comitato Esecutivo provvede a nominare i delegati FIFA in seno all’IFAB; 9. Il Comitato Esecutivo redige il regolamento per l’organizzazione delle commissioni permanenti e delle commissioni ad-hoc; 10. Il Comitato Esecutivo nomina o solleva dall’incarico il segretario generale su proposta del Presidente. Il segretario generale presenzia d’ufficio alle riunioni di tutti i comitati e le commissioni; 11. Il Comitato Esecutivo decide la sede e la data delle gare dei tornei della FIFA, nonché il numero di squadre partecipanti per ciascuna Confederazione; 12. Il Comitato Esecutivo approva il regolamento che sancisce le modalità con cui la FIFA è organizzata internamente.   Art. 5. Statuto F.I.F.A. - I calciatori Lo status dei calciatori e le disposizioni relative ai loro trasferimenti, nonché le questioni pertinenti, in particolare l’incoraggiamento delle società a formare i giocatori e la protezione delle squadre rappresentative saranno disciplinate dal Comitato Esecutivo nell’ambito di appositi regolamenti.   Art.81 Statuto F.I.F.A. - Situazioni impreviste e casi di forza maggiore Il Comitato Esecutivo ha il potere di prendere la decisione definitiva in ordine a qualsiasi questione non prevista nel presente Statuto o nei casi di forza maggiore.   COMITATO D’URGENZA   Art. 33. Statuto F.I.F.A. - Il comitato d’emergenza 1. Il comitato d’emergenza si occupa di tutte le questioni che richiedono una definizione immediata nel periodo che intercorre tra due riunioni del Comitato Esecutivo. Il comitato è composto dal Presidente della FIFA e da un membro di ciascuna Confederazione scelto tra gli affiliati dell’Associazione e nominato dal Comitato Esecutivo per un periodo di quattro anni. 2. Il Presidente convoca le riunioni del comitato d’emergenza. Qualora non fosse possibile convocare una riunione in un arco temporale congruo, le delibere possono essere approvate tramite altri mezzi di comunicazione. Tali delibere avranno effetto legale immediato. Il Presidente provvede a comunicare immediatamente al Comitato Esecutivo le delibere approvate dal comitato d’emergenza. 3. Tutte le delibere adottate dal comitato d’emergenza sono ratificate dal Comitato Esecutivo in occasione della riunione successiva di quest’ultimo. 4. Qualora il Presidente non fosse in grado di presenziare alla riunione, a farne le veci sarà il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio. 5. Il Presidente ha il diritto di designare un sostituto per qualsiasi membro che non sia in grado di presenziare o che abbia un conflitto di interessi. Il sostituto deve fare parte del Comitato Esecutivo ed appartenere alla stessa Confederazione del membro che non è in grado di presenziare o che ha un conflitto di interessi.   SEGRETERIA GENERALE   Art.67 Statuto F.I.F.A. - La Segreteria Generale La segreteria generale svolge il lavoro amministrativo della FIFA sotto la direzione del segretario generale.   Art.68 Statuto F.I.F.A. - Il Segretario Generale 1. Il Segretario Generale rappresenta il direttore della segreteria generale. 2. Il Segretario Generale viene nominato in base a un contratto disciplinato dal diritto privato. 3. Il Segretario Generale ha la responsabilità di: a) attuare le delibere approvate dal Congresso e dal Comitato Esecutivo in conformità alla direttive del Presidente; b) gestire e tenere correttamente la contabilità della FIFA; c) redigere il verbale delle riunioni del Congresso, del Comitato Esecutivo, del comitato d’emergenza e delle commissioni permanenti e ad-hoc; d) gestire la corrispondenza della FIFA; e) mantenere i rapporti con le Confederazioni, le affiliate e le commissioni; f) organizzare la segreteria generale; g) nominare e rimuovere il personale in forza presso la segreteria generale; h) firmare le delibere per conto di qualsiasi commissione FIFA, a condizione che all’interno dei rispettivi regolamenti non siano previste disposizioni diverse. 4. Su proposta del segretario generale, il Presidente nomina il personale (dirigenti) che farà parte della segreteria generale.   COMMISSIONI PERMANENTI   Art. 34. Statuto F.I.F.A. - Le commissioni permanenti Le commissioni permanenti sono: a) Commissione Finanziaria b) Commissione dei Revisori dei conti c) Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo FIFA™ d) Comitato organizzatore per la Coppa delle Confederazioni FIFA e) Comitato organizzatore per i tornei di calcio olimpici f) Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 20 FIFA g) Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 17 FIFA h) Comitato per il calcio femminile e la Coppa del Mondo Femminile FIFA™ i) Comitato organizzatore per le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA j) Commissione Futsal e beach soccer; k) Commissione per il calcio per squadre di club l) Commissione Arbitri m) Commissione Tecnica e sviluppo n) Commissione Medica o) Commissione per lo Status dei calciatori p) Commissione Giuridica q) Commissione Fair Play e responsabilità sociale r) Commissione Mass Media s) Commissione delle associazioni t) Commissione calcio u) Commissione studi strategici v) Commissione di consulenza televisiva e marketing. 2. I presidenti o i vice presidenti delle commissioni permanenti sono membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione della Commissione dei revisori dei conti, i cui componenti non possono fare parte del Comitato Esecutivo 3. I membri di ciascuna commissione permanente sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta delle affiliate della FIFA, del Presidente della FIFA o delle Confederazioni. I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni permanenti rimangono in carica per quattro anni. I membri possono essere ri-nominati o sollevati dal loro incarico in qualsiasi momento. 4. La composizione, le competenze specifiche e i poteri delle singole commissioni sono sanciti all’interno di appositi regolamenti organizzativi, 5, Ciascun presidente rappresenta la propria commissione e opera in conformità al regolamento organizzativo di pertinenza. 6. Ciascuna commissione può, ove necessario, istituire un dipartimento e/o una sotto commissione per definire le questioni a carattere di urgenza. 7. Ciascuna commissione può proporre modifiche al proprio regolamento, presentandole al Comitato Esecutivo   COMMISSIONE DELLE FINANZE   Art. 35. Statuto F.I.F.A. - Commissione Finanziaria La Commissione Finanziaria è deputata alla gestione finanziaria e a fornire consulenza al Comitato Esecutivo su questioni di natura finanziaria e inerenti la gestione patrimoniale. La commissione analizza il bilancio di spesa di della FIFA e il bilancio d’esercizio redatto dal segretario generale e li sottopone all’approvazione del Comitato Esecutivo.   COMMISSIONE DI REVISIONE INTERNA   Art. 36. Statuto F.I.F.A. - Commissione dei Revisori dei conti Il compito della Commissione dei Revisori dei conti è quello di garantire la completezza e l’affidabilità della contabilità, nonché verificare la relazione della società di revisione esterna su richiesta del Comitato Esecutivo.   COMMISSIONE D’ORGANIZZAZIONE DELLA COPPA DEL MONDO DELLA FIFA   Art. 37. Statuto F.I.F.A. - Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo FIFA™ Il comitato organizzatore per la Coppa del Mondo FIFA™ organizza la Coppa del Mondo FIFA™ in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice.   COMMISSIONE D’ORGANIZZAZIONE DELLA COPPA DELLE CONFEDERAZIONI DELLA FIFA   Art. 38. Statuto F.I.F.A. - Comitato organizzatore per la Coppa delle Confederazioni FIFA Il Comitato organizzatore per la Coppa delle Confederazioni FIFA organizza la Coppa delle Confederazioni FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice.   COMMISSIONE D’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI OLIMPICI DI CALCIO   Art. 39. Statuto F.I.F.A. - Comitato organizzatore per i tornei di calcio olimpici Il Comitato organizzatore per i tornei di calcio olimpici organizza i tornei di calcio olimpici in conformità ai disposti del regolamento vigente per questi tornei e alla Carta Olimpica.   COMITATO ORGANIZZATORE PER LA COPPA DEL MONDO UNDER 20 FIFA   Art. 40. Statuto F.I.F.A. - Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 20 FIFA Il Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 20 FIFA organizza la Coppa del Mondo Under 20 FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice.   COMITATO ORGANIZZATORE PER LA COPPA DEL MONDO UNDER 17 FIFA   Art. 41. Statuto F.I.F.A. - Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 17 FIFA Il Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 17 FIFA organizza la Coppa del Mondo Under 17 FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice.   COMMISSIONE DEL CALCIO FEMMINILE E DELLE COMPETIZIONI FEMMINILI   Art. 42. Statuto F.I.F.A. - Comitato per il calcio femminile e la Coppa del Mondo Femminile FIFA™ Il comitato per il calcio femminile e la Coppa del Mondo Femminile FIFA™ organizza la Coppa del Mondo Femminile FIFA™ in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice e si occuperà nel contempo delle questioni di carattere generale relative al calcio femminile.   COMITATO ORGANIZZATORE PER LE COPPE DEL MONDO FEMMINILI UNDER 20 E UNDER 17 FIFA   Art. 43. Statuto F.I.F.A. - Comitato organizzatore per le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA Il Comitato organizzatore per le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA organizza le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per ognuna delle competizioni, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice.   COMMISSIONE DI FUTSAL (CALCIO A 5) E CALCIO DA SPIAGGIA    Art. 44. Statuto F.I.F.A. - Commissione futsal e beach soccer La Commissione futsal e beach soccer organizza la Coppa del mondo di futsal FIFA e la Coppa del mondo di beach soccer in conformità ai disposti del regolamento vigente per ognuna di queste competizioni, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice, redige le Regole di gioco del futsal e le Regole di gioco del calcio da spiaggia e si occuperà nel contempo delle problematiche di carattere generale relative al futsal e al beach soccer.   COMMISSIONE PER IL CALCIO A LIVELLO DI CLUB   Art. 45. Statuto F.I.F.A. - Commissione per squadre di club La commissione per squadre di club organizza la Coppa del mondo per club FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all’elenco dei requisiti e al contratto con l’associazione organizzatrice e si occuperà altresì di aspetti legati agli interessi del calcio praticato a livello di club su scala mondiale.   COMMISSIONE DEGLI ARBITRI   Art. 46. Statuto F.I.F.A. - Commissione Arbitri La commissione Arbitri provvede ad attuare ed interpretare le regole di gioco ed ha la facoltà di proporre modifiche alle Regole di gioco, sottoponendole al vaglio del Comitato Esecutivo. Essa nomina gli arbitri e gli assistenti per gli incontri delle gare organizzate dalla FIFA.   COMMISSIONE TECNICA E DI SVILUPPO   Art. 47. Statuto F.I.F.A. - Commissione tecnica e sviluppo La commissione tecnica e sviluppo si occupa principalmente di analizzare gli aspetti di base dello sviluppo tecnico e dell’allenamento calcistico.   COMMISSIONE DI MEDICINA SPORTIVA   Art. 48. Statuto F.I.F.A. - Commissione Medica La commissione medica si occupa di tutti gli aspetti medici del calcio.   COMMISSIONE PER LO STATUS DEL CALCIATORE   Art. 49. Statuto F.I.F.A. - Commissione per lo status dei calciatori 1. La commissione per lo status dei calciatori provvede alla definizione e al controllo del rispetto del Regolamento a disciplina dello status e dei trasferimenti dei calciatori e determina altresì lo status dei calciatori in relazione alle varie competizioni della FIFA. La sfera di competenza della commissione è disciplinata dal Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori. 2. La commissione è inoltre responsabile dell’operato della Camera di risoluzione delle controversie in conformità al Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori e al Regolamento a disciplina delle procedure della commissione per lo status dei calciatori e della Camera di risoluzione delle controversie.   COMMISSIONE DELLE QUESTIONI GIURIDICHE   Art. 50. Statuto F.I.F.A. - Commissione Giuridica La commissione Giuridica analizza gli aspetti legali di base relativi al calcio e all’evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle sue affiliate.   COMMISSIONE PER IL FAIR-PLAY E LE RESPONSABILITA’ SOCIALI   Art. 51. Statuto F.I.F.A. - Commissione fair play e responsabilità sociale La commissione fair play e responsabilità sociale si occupa di tutti gli aspetti legati al fair play nel calcio a livello mondiale, vigila sull’adesione ai principi di fair play e sulla condotta di tutti coloro che sono coinvolti nella pratica calcistica.   COMMISSIONE DEI MEDIA   Art. 52. Statuto F.I.F.A. - Commissione mass media La commissione mass media si occupa delle condizioni di lavoro previste per i mass media in occasione delle manifestazioni della FIFA e mantiene rapporti con le organizzazioni mediatiche internazionali.   COMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI   Art. 53. Statuto F.I.F.A. - Commissione delle associazioni La commissione delle associazioni si occupa dei rapporti tra la FIFA e le sue affiliate ed elabora proposte per la creazione di una collaborazione ottimale. La commissione vigila inoltre sull’evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle affiliate.   COMMISSIONE DEL CALCIO   Art. 54. Statuto F.I.F.A. - Commissione calcio La commissione calcio si occupa degli aspetti generali del calcio, con particolare riferimento alla sua struttura, nonché dei rapporti tra club, leghe, affiliate, Confederazioni e FIFA.   COMMISSIONE DI STUDI STRATEGICI   Art. 55. Statuto F.I.F.A. - Commissione studi strategici La commissione studi strategici si occupa delle strategie globali per il calcio e della sua posizione politica, economica e sociale.   CONSIGLIO PER IL MARKETING E LA TELEVISIONE   Art. 56. Statuto F.I.F.A. - Commissione di consulenza televisiva e marketing La commissione di consulenza televisiva e marketing offre consulenza al Comitato Esecutivo in ordine alla stesura e all’attuazione di contratti tra la FIFA e i suoi partner commerciali/televisivi e analizza le strategie di marketing e televisive messe a punto.   IFAB   Art. 6. Statuto F.I.F.A. - Regole di gioco 1. Ogni affiliata alla FIFA si impegna a praticare il gioco del calcio in conformità alle regole di gioco sancite dall’IFAB, al quale è demandata l’autorità esclusiva di definire e modificare le regole di gioco. 2. L’IFAB si compone di otto membri: quattro designati dalla FIFA e quattro designati dalle Associazioni britanniche. 3. I compiti e le responsabilità dell’IFAB sono sanciti all’interno di un apposito regolamento. 4. Ogni affiliata alla FIFA è tenuta a praticare il futsal in conformità alle Regole di gioco del futsal emesse dal Comitato Esecutivo della FIFA.   Art. 10. Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto F.I.F.A. - Emendamenti alle Regole di Gioco 1. La FIFA è tenuta a comunicare alle proprie affiliate eventuali emendamenti e decisioni riguardanti le Regole di Gioco entro un mese dall'assemblea ordinaria annuale dell'IFAB. 2. Le affiliate sono tenute ad attuare tali emendamenti e decisioni entro e non oltre il 1° luglio successivo all'assemblea annuale dell'IFAB. Tuttavia, per le affiliate la cui stagione calcistica in tale data non sia ancora terminata potranno essere concesse delle eccezioni. 3. Le affiliate hanno la facoltà di applicare tali emendamenti e decisioni subito dopo che gli stessi sono stati promulgati dall'IFAB.   ORGANI GIURISDIZIONALI   Art.57 Statuto F.I.F.A. - Gli organi giudicanti 1. Gli organi giudicanti della FIFA sono: a) La Commissione Disciplinare b) La Commissione d’Appello c) La commissione Etica. 2. Le responsabilità e le funzioni di questi organi sono sancite nel Codice Disciplinare della FIFA e nel Codice Etico della FIFA. 3. I poteri decisionali di determinate commissioni rimangono impregiudicati.     [1] Regolamento interno del Congresso, approvato dal Comitato Esecutivo della Fifa il 19 ottobre 2004 Art. 1. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Partecipazione al Congresso 1. Ogni affiliata può essere rappresentata al Congresso da un massimo di tre delegati, i quali avranno tutti il diritto di partecipare ai dibattiti. 2. I nominativi dei delegati, compreso il delegato con diritto di voto, devono essere comunicati alla segreteria generale prima dell’apertura dei lavori del Congresso. La segreteria generale inserisce i delegati citati all’interno di un elenco, numerandoli da 1 a 3. Il delegato con diritto di voto viene inserito con il numero 1. Qualora il delegato con diritto di voto lasci il Congresso durante i dibattiti, il diritto di voto passa al delegato inserito con il numero 2 nell’elenco della delegazione dell’affiliata. Qualora anche questo delegato fosse assente, il diritto di voto passa al delegato inserito con il numero 3. 3. La Fifa si fa carico dei costi di viaggio e di soggiorno per tre delegati di ciascuna affiliata partecipante al Congresso. Il Comitato esecutivo provvede a promulgare le opportune direttive in tal senso. Art. 2. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - La presidenza 1. Il Presidente presiede il Congresso. Qualora il Presidente non fosse in grado di partecipare, a farne le veci sarà il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio. Se nessuno dei Vice presidenti è presente, il Congresso eleggerà un membro del Comitato esecutivo in qualità di presidente. 2. Il presidente deve garantire che il Congresso si svolga in stretta osservanza al presente Regolamento interno, apre e chiude i lavori del Congresso e i dibattiti e, fatto salvo quanto diversamente deciso dal Congresso, concede ai delegati il permesso di intervenire e funge da moderatore in tutti le discussioni. 3. Il presidente ha la responsabilità di mantenere l’ordine durante i dibattiti e ha la facoltà di prendere le seguenti misure nei confronti di qualsiasi partecipante al Congresso che disturbi i dibattiti: a) richiamo all’ordine b) richiamo c) allontanamento per una o più sedute. 4. In caso di appello avverso tale misura, il Congresso decide immediatamente senza dibattito. Art. 3. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Scrutatori All’inizio della prima seduta, il Congresso nomina un numero congruo di scrutatori a cui demandare il compito di contare i voti e coadiuvare il segretario generale nella distribuzione e nel conteggio delle schede di votazione messe a disposizione per le elezioni. Il Comitato esecutivo ha la facoltà di decidere se avvalersi di apparecchiature elettroniche per stabilire i risultati di una votazione. Art. 4. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Interpreti È prevista la messa a disposizione di interpreti ufficiali per la traduzione nelle lingue ufficiali del Congresso. Gli interpreti saranno nominati dal segretario generale. Art. 5. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Dibattiti 1. I dibattiti su ognuno dei punti inseriti all’ordine del giorno saranno preceduti da una breve relazione: a) del presidente o un membro del Comitato esecutivo designato a tal fine; b) di un rappresentante del comitato incaricato dal Comitato esecutivo c) di un delegato dell’affiliata che ha chiesto di inserire la voce all’ordine del giorno. 2. Il presidente apre quindi il dibattito. Art. 6. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Interventi 1. Il permesso di intervenire viene concesso nell’ordine in cui lo stesso viene richiesto. Un partecipante che chieda la parola non può iniziare a parlare fino a quando non sia stato autorizzato a farlo. I partecipanti che desiderano intervenire dovranno rivolgersi al Congresso dall’apposito podio messo a disposizione. 2. I partecipanti possono intervenire una seconda volta sullo stesso argomento soltanto dopo che tutti gli altri delegati che hanno chiesto il permesso di intervenire avranno preso la parola. Art. 7. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Proposte 1. Tutte le proposte devono essere presentate per iscritto. Le proposte che non sono pertinenti all’argomento in discussione non saranno ammesse al dibattito. 2. Eventuali modifiche dovranno essere fatte per iscritto e sottoposte al vaglio del presidente prima di essere ammesse al dibattito. Art. 8. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Mozioni procedurali e chiusura dei dibattiti 3. Qualora venga presentata una mozione procedurale, la discussione in corso sul tema principale sarà sospesa fino a quando non sarà stata effettuata la votazione sulla mozione. 4. Qualora venga avanzata una mozione per chiudere la discussione, la mozione viene messa immediatamente a votazione senza dibattito. Se la mozione viene approvata, il permesso di intervenire sarà accordato soltanto a quelle affiliate che hanno chiesto di intervenire prima che la votazione avesse luogo. 5. Il presidente è tenuto a chiudere la discussione, salvo diversa decisione presa dal Congresso a mezzo di maggioranza semplice dei votanti. Art. 9. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Voti 1. La votazione a scrutinio segreto è vietata. 2. Prima di ogni votazione, il presidente, o la persona da questi designata, legge a voce alta il testo della proposta e spiega al Congresso la procedura di votazione (quorum). Qualora vengano sollevate delle obiezioni, il Congresso delibererà seduta stante. 3. Si può procedere alla votazione per appello qualora richiesto da almeno 15 delle affiliate presenti e aventi diritto al voto. 4. Nessuno è costretto a votare. 5. Di norma, i voti vengono espressi per alzata di mano (schede di votazione) o attraverso l’uso di apparecchiature elettroniche. 6. Le proposte devono essere messe ai voti nell’ordine in cui esse sono presentate. Qualora vi siano più di due proposte principali, queste devono essere sottoposte a votazione in successione e i delegati possono votare per una sola delle proposte. 7. Le modifiche agli emendamenti devono essere messe ai voti prima degli emendamenti veri e propri e gli emendamenti prima della proposta principale. 8. Le proposte che non ricevono alcun voto contrario saranno giudicate adottate. 9. Il presidente verifica il risultato della votazione e lo comunica al Congresso. 10. Nessuno ha la facoltà di prendere la parola durante la votazione e fino a quando il risultato non sarà stato comunicato. Art. 10. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Elezioni 1. Le elezioni si svolgono tramite l’utilizzo di schede elettorali a scrutinio segreto. Il segretario generale, coadiuvato dagli scrutatori, si occupa della distribuzione e del conteggio delle schede. 2. Prima di procedere al conteggio, il presidente comunica il numero di schede distribuite. 3. Se il numero di schede restituite è uguale o inferiore al numero di schede distribuite, l’elezione viene dichiarata valida. Se il numero di schede restituite supera quello delle schede distribuite, la votazione viene dichiarata nulla e si procede immediatamente ad un’altra votazione. 4. La maggioranza assoluta viene calcolata in base al numero di schede valide che sono state raccolte. Le schede in bianco o i voti invalidi non sono conteggiate ai fini di questo calcolo. Qualora a favore di un candidato vengano espressi due o più voti sulla stessa scheda, soltanto un voto viene ritenuto valido. 5. Il presidente comunica il risultato di ciascuno scrutinio. 6. Il segretario generale inserisce le schede che sono state raccolte e conteggiate all’interno di apposite buste e le sigilla immediatamente. La segreteria generale è tenuta a custodire queste buste e a distruggerle trascorsi 100 giorni dalla conclusione del Congresso. Art. 11. Regolamento Interno Congresso F.I.F.A. - Entrata in vigore Il presente Regolamento interno è stato adottato dal Congresso straordinario tenutosi a Doha il 19 ottobre 2003 ed entra in vigore il 1 gennaio 2004.  
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it