Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 69 del 30/08/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 108/CSA/2020-2021 della Corte Sportiva di Appello della FIGC, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. G.P. G., allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda pari ad € 15.000,00, in relazione alla gara del Campionato di calcio di Serie A Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021.

Impugnazione Istanza: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: …….il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non può non esprimersi, da parte del Collegio, il principio di diritto che la sanzione dellammenda non è una sanzione accessoria e tanto per  rendere omaggio alla funzione nomofilattica ed evitare distorte interpretazioni normative endofederali. La qualificazione della sanzione dell’ammenda come sanzione autonoma e non accessoria deriva dalla corretta interpretazione sistematica delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC le quali, segnatamente gli articoli 8 e 9, disciplinanti, rispettivamente, le sanzioni a carico della società e dei dirigenti, soci e tesserati della società, recano come incipit rispettivamente “le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravidei fatti commessi:(omissis)” e I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione  dello Statuto, del Codice,  delle norme federali  e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando lapplicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravidei fatti commessi:… (omissis). Entrambe le norme richiamate continuano, poi, declinando quali sono le sanzioni da applicare e tra queste figura anche l’ammenda. Dalla lettura dei due articoli menzionati non si evince alcun richiamo alla accessorietà o meno dell’una sanzione rispetto all’altra, anzi vero è esattamente il contrario perché, laddove si legge la locuzione “sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, è evidente che ogni sanzione è dotata di autonomia e che le sanzioni siano, pertanto, cumulabili e/o scindibili senza avere alcun nesso di dipendenza e di accessorietà tra loro. Alla luce di tale adamantina formulazione, è evidente che la Corte Sportiva dAppello abbia commesso un grave errore interpretativo violando le norme endofederali e, pertanto, Questo Collegio dispone che vada affermato, per il futuro, il principio di diritto secondo il quale le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sono tutte autonome tra loro e come tali cumulabili e/o scindibili non essendoci alcun vincolo di dipendenza o accessorietà delle une rispetto alle altre”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 108/CSA del 16 Marzo  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. C.U. 194 del 23.04.2021

Impugnazione – istanza: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A

Massima: E’ inammissibile il ricorso della società avverso la squalifica per 1 giornata di gara e l’ammenda di € 15.000,00 inflitta all’allenatore, anche se il ricorso è finalizzato alla impugnazione della sola ammenda, in quanto l’ammendacostituisce a tutti gli effetti una sanzione meramente accessoria.

Il predetto rilievo risulta dirimente ai fini del caso di specie, dal momento che la sanzione c.d. principale della squalifica per una giornata effettiva di gara non è, né avrebbe potuto essere stata impugnata, come del resto riconosciuto pacificamente dalla stessa società reclamante. Vi osta, infatti, il disposto di cui all’art. 74, comma 8, C.G.S. che, nel disciplinare le modalità di proposizione del provvedimento d’urgenza, prevede che il reclamo non possa essere esperito “nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. Né, del resto, varrebbe a contrario sostenere che la disposizione del C.G.S. testé richiamata precluderebbe l’esperimento del solo procedimento d’urgenza, ammettendosi invece la reclamabilità della sanzione della squalifica per una giornata di gara secondo le forme procedimentali ordinarie. Una simile ricostruzione, infatti, risulta chiaramente sconfessata sia in ragione dell’interpretazione sistematica delle norme del C.G.S., sia, soprattutto, alla luce dell’ovvia considerazione che, una volta scontata la sanzione della squalifica – come, del resto, è avvenuto proprio nella circostanza per cui è causa – l’eventuale provvedimento di annullamento e/o di riforma emanato dalla C.S.A. sarebbe inutiliter datum. Attesa dunque la non impugnabilità della sanzione principale della squalifica per una giornata effettiva di gara, occorre interrogarsi sulla ammissibilità o meno del reclamo che sia proposto avverso la sola sanzione pecuniaria accessoria. Orbene, anche in questo caso deve rispondersi negativamente al quesito. Dalla lettura complessiva del C.G.S., infatti, non si riscontra alcuna disposizione che preveda espressamente, e/o da cui sia possibile inferire in modo inequivoco, l’impugnabilità della sola sanzione pecuniaria accessoria che si accompagni alla sanzione della squalifica, già scontata e in ogni caso non impugnabile.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0255 CSA del 7 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 278 del 27.7.20

Impugnazione – istanza: Sig. L.C..

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 3.000,00 con diffida a carico del tesserato. Il ricorso non può essere accolto atteso che le frasi pronunciate dal ricorrente nei confronti degli Ufficiali addetti al VAR (circostanza, quest’ultima, confermata dal rappresentante della Procura Federale, dott. D’A., che, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha precisato che il sig. L.ha pronunciato la seguente frase: “li devono arrestare tutti tra cui C.”) appaiono meritevoli di essere sanzionate nella misura stabilita dal Giudice Sportivo in considerazione del fatto che il ricorrente ha messo in discussione l’imparzialità dei predetti Ufficiali di Gara, accusandoli di volere favorire altra squadra in lotta con la squadra del LECCE per conquistare la permanenza in Serie A. Trattasi di condotta particolarmente deplorevole che merita, pertanto, la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo nonché la diffida.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0254 CSA del 7 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 278 del 27.7.20

Impugnazione – istanza: Sig. M.M..

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 3.000,00 con diffida a carico del tesserato. Il ricorso non può essere accolto atteso che le frasi pronunciate dal ricorrente nei confronti degli Ufficiali addetti al VAR (circostanza, quest’ultima, confermata dal rappresentante della Procura Federale, dott. D’A., che, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha precisato che il sig. M. ha pronunciato la frase “Questi del Var dovrebbero arrestarli tutti!! Vogliono fare retrocedere il Lecce per salvare il Genoa”) appaiono meritevoli di essere sanzionate nella misura stabilita dal Giudice Sportivo in considerazione del fatto che il ricorrente ha messo in discussione l’imparzialità dei predetti Ufficiali di Gara, accusandoli di volere favorire altra squadra in lotta con la squadra del LECCE per conquistare la permanenza in Serie A. Trattasi  di  condotta  particolarmente  deplorevole  che  merita,  pertanto,  la  sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo nonché la diffida.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 149/CSA del 16 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 217 del 30.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M.W. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 28.4.2019

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 20.000,00 ad € 10.000,00 all’allenatore per “avere, all’8’ del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità e, all’atto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento; con recidiva specifica reiterata”….La Corte, letti gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dal Sig. … non sembra arrecare   alcuna   offesa all’onore o al decoro del   Direttore   di   gara,   assumendo   piuttosto   le caratteristiche di un atteggiamento alquanto inopportuno, certamente caratterizzato da un’eccessiva e ingiustificata platealità. Pertanto, a parere della Corte, mantenuta ferma la sanzionabilità del comportamento medesimo, ai fini dell’individuazione della misura della sanzione da infliggersi, a ragione della sopra rilevata mancanza di espressioni offensive e/o ingiuriose nei confronti dell’arbitro da parte del Sig. … va ridotta l’entità della sanzione inflitta ritenendosi congrua quella di € 10.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO   DELL’A.S.D.   ROCCELLA   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. P.F. SEGUITO GARA ROCCELLA/CASTROVILLARI   CALCIO   DEL   10.02.2019

Massima: Rideterminata  la squalifica per una gara effettiva inflitta all’allenatore in quella dell’ammenda di € 300,00 con diffida...il ricorso …. può essere accolto vista la tenuità del fatto ed i precedenti in altri campionati in corso.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 148/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  138/CSA del 26 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del

19.4.2019

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL SIG. L.N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/ACR MESSINA SSD ARL DEL 18.04.2019

Massima: Rideterminata la squalifica per 1 giornata effettiva di gara nell’ammenda di € 100,00 all’allenatore  “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  42/CSA del 26 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 30.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. N.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COSENZA/PERUGIA  DEL  23.9.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 10.000,00 ad € 5.000,00 all’allenatore  “per avere, al 7° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Quarto Ufficiale ripetute espressioni  insultanti,  inoltre  al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli anche frasi intimidatorie”….Invero, considerata la condotta addebitabile al sig. …, quale risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale, e tenuto conto del fatto che, per il proprio comportamento, il ricorrente ha già scontato una giornata di squalifica, questa Corte ritiene sia opportuno rideterminare, in una misura più congrua, l’entità della sanzione pecuniaria.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  035/CSA del 04/10/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA I Sez. 25 Settembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 50 del 24.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA  F.C. INTERNAZIONALE  MILANO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER   1   GIORNATA   EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   SIG.   S.L. SEGUITO   GARA SAMPDORIA/INTERNAZIONALE DEL 22.09.2018

Massima: Commutata la squalifica di una giornata di gara in quella dell’ammenda di € 5.000,00 all’allenatore “per avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall’area tecnica; già diffidato”...Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, può considerarsi decisivo quanto riferito dal Quarto Ufficiale nel corso dell’audizione telefonica e che dunque la condotta del signor …., pur dovendosi la stessa considerare significativamente inopportuna, va circoscritta nell’alveo della “veemenza eccessiva”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor … la sanzione pecuniaria di € 5.000,00

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 05.06.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PRO COSENZA/PORDENONE DEL 4.6.2017

Massima: La Corte, sostituisce la sanzione della squalifica all’allenatore con l’ammenda di € 500,00. Ed invero, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal – omissis -, sebbene censurabile per il suo carattere scurrile, non meriti di essere sanzionata con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara atteso che l’espressione utilizzata “Ma chi è questo. Ma che c…. vuole questo”, rivolta all’indirizzo del Delegato di Lega Pro, sebbene scurrile, si spieghi con la circostanza che il Delegato di Lega Pro non indossava il prescritto badge e non era, pertanto, riconoscibile la sua qualifica; a ciò si aggiunga che il Delegato Pro non avrebbe dovuto rivolgersi all’allenatore per fare sì che i calciatori della squadra del Pordenone effettuassero il c.d. “terzo tempo”, bensì al Dirigente Accompagnatore ovvero al Capitano della squadra.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. B.R. SEGUITO GARA LATINA/TERNANA DEL 27.10.2015

Massima: La Corte ridetermina la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore nell’ammenda di € 5.000,00 per avere pronunciato la parola “vaffanculo”, venendo, poi, allontanato dal campo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 17 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 19 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del16.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. A.M. SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 14.12.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta all’allenatore all’ammenda di € 10.000,00 unitamente alla diffida “per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione insultante”. La Corte, valutati gli atti, ritiene che in effetti la frase pronunciata dal tesserato – omissis - debba essere correttamente valutata come una plateale imprecazione verificatasi mentre il medesimo abbandonava il terreno di gioco, senza la prova, dunque, che fosse espressamente diretta alle singole persone degli Ufficiali di Gara e che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba conseguentemente essere ridotta nei termini di cui al dispositivo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. G.G.P. SEGUITO GARA GENOA/UDINESE DEL 16.2.2014

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. infligge la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida, in luogo della squalifica per 1 giornata di gara all’allenatore “per avere, al 14° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato reiteratamente all'Arbitro epiteti ingiuriosi”. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione…il Sig. – omissis - non si è rivolto, in effetti, direttamente nei confronti dell'arbitro in maniera ingiuriosa, ma ha comunque ripetutamente esclamato una locuzione (al medesimo rivolta) certamente inurbana e censurabile, sanzionabile disciplinarmente nei termini di cui al dispositivo in virtù dei disposti generali del Codice di Giustizia Sportiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com.  Uff. n. 88 del 20.11.2012

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG.  S.A. SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL  18.11.2012

Massima: La C.G.F. riduce la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida inflitta all’allenatore per avere “al 46° del secondo tempo, contestato  platealmente una decisione arbitrale, correndo al di fuori dell'area tecnica e rivolgendo agli Ufficiali  una espressione ingiuriosa”. Ritiene, infatti, la Corte che il comportamento, pur non da  valutare come ingiurioso, ha assunto i profili di rilevanza antidisciplinare sia per la platealità dello  stesso che per le modalità con cui è stato manifestato al di fuori dell'area tecnica, ma deve essere  sanzionato in misura più congrua, come da dispositivo.

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