Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 284/CSA del 10 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 271 del 03.05.2022

Impugnazione – istanza: - Spezia Calcio s.r.l./Procura Federale

Massima: Annullata la squalifica per 1 gara inflitta all’allenatore per espressione blasfema in quanto la prova televisiva prodotta dalla procura non consente di chiarire l’effettiva frase pronunciata dallo stesso….La norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva” è stata introdotta dal legislatore sportivo per evitare che determinati comportamenti disciplinarmente rilevanti per l’Ordinamento Sportivo potessero rimanere impuniti perché non visti dal Direttore di Gara o dal VAR. Questa Corte ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR (cfr. Corte Sport. App., dec., 09 marzo 2020, n. 215, in www.figc.it.). In altri termini, l’utilizzo di questo mezzo di prova non necessita che agli atti del giudizio sia acquisita la prova negativa che gli addetti al VAR – così come l’arbitro – non abbiano visto o percepito il comportamento oggetto di sanzione. Tale assunto – elevato nell’economia della disciplina di settore a condizione di utilizzo della prova TV – può dirsi, invero, assistito dalla presunzione logica rinveniente dal fatto che non vi sia stata la segnalazione da parte degli addetti al VAR che, evidentemente, non hanno visto o percepito l’infrazione (cfr. Corte Sport. App., dec. 01 dicembre 2021, n. 90, in www.figc.it.). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il video de quo può essere utilizzato ai fini dell’irrogazione della sanzione oggetto di gravame. La Corte ritiene, invece, di accogliere il secondo motivo d’appello, in quanto dall’esame delle immagini televisive, prive di audio, non è possibile avere un’agevole lettura del labiale del calciatore, che lascia ampi margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da lui proferite al 9° del secondo tempo della gara Spezia - Lazio. La ripetuta visione del filmato non consente, invero, di accreditare la fattispecie in addebito nemmeno alla stregua dello standard probatorio sotteso alla regola del “più probabile che non”, non essendo assistita la tesi della natura blasfema delle espressioni in contestazione di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica e, segnatamente, a quella della imprecazione “porco zio”, accreditata con uguali margini di verosimiglianza dalle relazioni di consulenza in atti. Quest’organo giudicante, nell’impossibilità di accertare, senza alcun margine di dubbio, l’effettiva pronuncia delle espressioni attribuite al Sig. …, suscettibili di diversa interpretazione, così come proposta dall’odierna reclamante, ritiene che il ricorso debba essere accolto con il conseguente annullamento della sanzione inflitta.

DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0190/CSA del 18 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 4/2/2020

Impugnazione – istanza: A.C.F. FIORENTINA S.P.A.

Massima: Annullata la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000 con diffida al tesserato “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive…in quanto il comportamento assunto da parte del B. non appare meritevole di sanzione non essendo ravvisabile con certezza il destinatario delle sue affermazioni.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  109/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  013/csa del 23 Luglio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG. S.M. SEGUITO GARA APULIA TRANI/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 18.3.2018

Massima: Annullata la squalifica all’allenatore “per essersi al termine del primo tempo di gioco, avvicinato alla panchina della squadra avversaria e con toni minacciosi, profferito frasi ingiuriose e dal tenore anche sessista nei confronti delle calciatrici avversarie”. Con il reclamo la società ha chiesto “l’annullamento della sanzione inflitta”. In considerazione della gravità dei fatti contestati e delle discrasie tra quanto riportato nel referto arbitrale e quanto argomentato nel reclamo, questa Corte, con ordinanza istruttoria del 6.4.2018, ha disposto preliminarmente la sospensione della sanzione comminata al tecnico …..ed ha tramesso gli atti alla Procura Federale, per accertare la reale dinamica dei fatti occorsi in occasione della gara Apulia Trani/Grifone Gialloverde del 18.3.2018. All’esito dell’attività di accertamento ed indagine compiuta dalla Procura Federale, nel corso della quale sono stati sentiti l’arbitro, l’assistente n.1 dell’arbitro e n.3 calciatrici della Grifone Gialloverde, non ha trovato conferma quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, per cui il reclamo va accolto e la sanzione annullata. Il direttore di gara, sentito il 16.5.2018, ha dichiarato che, mentre stava controllando che le persone presenti in panchina fossero in lista e gli Assistenti la regolarità delle porte, “vicino alla panchina del Grifone Gialloverde, il sig … allenatore dell’Apulia Trani, cercando di prendere alcuni palloni che si trovavano nell’area tecnica custoditi dalla giocatrici del grifone stesso, provocava la reazione delle giocatrici stesse che gli chiedevano di lasciare i palloni, e questi le apostrofava cosi come ho verbalizzato nel referto….Questa scenetta tra lo Strippoli e le giocatrici è avvenuta a circa un metro di distanza da dove mi trovavo per il controllo delle panchine…..Debbo precisare che lo Strippoli è uscito con calma e tranquillità senza protestare forse perché consapevole di quanto affermato”. Le dichiarazioni dell’arbitro sono state smentite sia dalle calciatrici, che dall’Assistente n.1.  Le prime hanno dichiarato che sarebbe stato l’Assistente n. 1 ad accorgersi della discussione e ad avvertire l’arbitro che, sopraggiunto, ha espulso lo …In particolare la calciatrice Eleonora Cunsolo, capitano della Grifone Gialloverde che ha avuto il diverbio con l’allenatore allontanato, ha dichiarato che quando lo … è intervenuto per recuperare  i palloni ne è seguita una discussione dai toni moderati. Ha comunque escluso che siano state profferite offese “altrimenti mi sarei difesa in qualche modo”. L’assistente  n. 1, oltre  a non aver  sentito le  frasi  offensive  nonostante si trovasse  sulla linea di centrocampo tra le due panchine, ha smentito le dichiarazioni  dell’arbitro  in  ordine  a  quanto avvenuto successivamente all’allontanamento “ero lontano ma ho visto lo … che, allontanato, gesticolava come volesse chiedere spiegazioni del suo allontanamento”. Nessuna calma, tranquillità e consapevolezza,  come  dichiarato  dall’arbitro..

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.G. SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore che era stato sanzionato con 2 giornate di squalifica con la quale il calciatore è stato sanzionato per aver tenuto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, una “condotta aggressiva ed intimidatoria” nei confronti del coordinatore degli stewards, il tutto fondato su dichiarazioni provenienti da soggetto diverso dagli Ufficiali di Gara o dai collaboratori della Procura, ovvero da parte della stessa vittima. In assenza di una emergenza probatoria, anche testimoniale, connotata da sufficiente grado di certezza, circa le condotte ascritte al sig. – omissis - dal Giudice di prime cure sulla base delle mere dichiarazioni (iniziali) rese ai collaboratori della Procura Federale da parte del coordinatore degli stewards genoani, il ricorso, in definitiva, deve essere accolto con annullamento della sanzione della squalifica inflitta

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del18.11.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. P.P. SEGUITO GARA PONTEDERA/GROSSETO DEL 16.11.2014

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara perché, al termine della gara in epigrafe indicata, nel rivolgere il proprio saluto all’arbitro, stringendogli la mano, lo aveva apostrofato dicendo “Oggi sarai stato bravo come arbitro ma non come uomo”. Nel referto arbitrale si legge che “a fine gara, in maniera polemica (il sig. – omissis - n.d.r.) mi salutava stringendomi la mano e dicendomi le seguenti parole: oggi sarai stato bravo come arbitro ma non come uomo”. A tal riguardo non si può non mettere in risalto che la polemicità del gesto è un apprezzamento soggettivo del direttore di gara che, peraltro, nulla riferisce in relazione all’antefatto che, a suo dire, farebbe apparire polemico il gesto. Il C.G.S. punisce il comportamento irriguardoso, per tale intendendosi la mancanza di rispetto, di educazione, di considerazione verso l’altro e che si sostanzia, in estrema sintesi, nell’arrecare un qualsiasi, pur lieve, vulnus alla estimazione di cui gode un soggetto. Diversa è però la critica che appare assolutamente legittima in quanto espressione del più generale diritto tutelato dall’art. 21, primo comma, Cost. e purchè essa non travalichi nell’offesa. Nella fattispecie oggi all’esame, il sig. – omissis - si è limitato a censurare – senza che traspaia alcuna intenzione malevola – un atteggiamento altrui, dallo stesso ritenuto non in linea con i principi di lealtà e probità sportiva, pur manifestando – nello stesso contesto – un sicuro apprezzamento personale al direttore di gara. E allora appare incongruo parcellizzare un’unica espressione allo scopo di ricercarne diversi e contrastanti significati, apprezzamento e polemica, sicché essa va valutata nella sua emergente oggettività: quella di apprezzamento, tale anche nella sua componente di composta critica, non priva di un qualche significato pedagogico. Alla luce, pertanto, della mancanza di qualsiasi oggettiva intenzione del sig. – omissis – di mancare di rispetto all’arbitro, l’appello proposto avverso la sanzione comminata dal giudice di prime cure, dev’essere accolto e la sanzione, per l’effetto, va annullata.

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