Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 116/CSA del 17 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 del 02.12.2021

Impugnazione – istanza: - Sig. S.L.

Massima: Confermate 2 giornate di squalifica a carico dell’allenatore “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose, infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”.…Il Collegio ritiene, in premessa, come la condotta ascritta al Sig. Luciano S., risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’Assistente n° 1 che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riferiti, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti dell’Arbitro parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa, secondo il comune sentire, irriguardosa. La reiterazione (tre volte) della frase, indipendentemente da come la si voglia configurare e interpretare nell’unicità o meno della condotta, appare grave anche perché rafforzata da locuzione ulteriormente volgare. Lo stesso Allenatore, sentito da questa Corte, non ha smentito di aver pronunciato le frasi in addebito, limitandosi a riconoscere di aver assunto, in un particolare frangente della partita, un comportamento non ortodosso in relazione al quale ha espresso sincero rammarico. L’atteggiamento collaborativo mostrato dal Sig.r S. in sede di audizione non è, tuttavia, riuscito ad offrire alcun ulteriore contributo utile a confutare gli eventi come negli atti ufficiali di gara riportati, ovvero a contrastare la portata della gravata decisione.  Da un punto di vista strettamente codicistico, come da questa Corte già affermato in analoghi precedenti,  soccorre la disposizione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.). Nella fattispecie, il linguaggio utilizzato dal Sig. S. è qualificabile, ai sensi della sopra richiamata norma, come “irriguardoso” anche per essere stata la frase in commento reiteratamente gridata. Non di meno, il denunciato stato di compressione psico-emotiva conseguente all’evoluzione agonistica dell’incontro e l’asserita mancata percezione da parte dell’Arbitro della refertata espressione, che determinerebbero secondo la difesa del reclamante una “portata lesiva inferiore”, non concorrono, a parere del Collegio, ad alleggerirne la posizione. Le parole rivolte dal Sig.r S. all’indirizzo del Direttore di gara sono state, in realtà, distintamente ascoltate da uno degli Assistenti e, quand’anche non fossero state dall’Arbitro direttamente udite, la loro “portata lesiva” non potrebbe, a motivo di ciò, intendersi affievolita. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Corte ritiene, in ogni caso, come non possano a nessun titolo applicarsi le attenuanti specifiche, ovvero generiche, disciplinate dall’art. 13 C.G.S. e dalla Difesa del ricorrente evocate. In proposito è opportuno considerare come, ancorché l’elenco delle circostanze dalla richiamata norma regolate non possa intendersi tassativo, poiché ai sensi del comma 2, “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, nel caso di specie, tuttavia, l’applicazione della pena edittale di due giornate, in ragione dell’accertata natura irriguardosa della condotta, sia perfettamente parametrata e corretta. I precedenti giurisprudenziali citati dalla Difesa, con specifico riferimento all’elemento psicologico che costituisce premessa del sanzionato comportamento, tenuto in un contesto agonistico asseritamente concitato, non sono, secondo la Corte, rapportabili al ricorso in esame in difetto, tra l’altro, di contestuale ed immediata resipiscenza da parte del reclamante.  Considerato, in definitiva, come, ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi, eventuali, supplementi godano di fede privilegiata, è possibile ritenere che la frase rivolta al Direttore di gara, e dall’Assistente n° 1 udita e regolarmente refertata, sia obiettivamente irriguardosa e, come tale, dal Giudice Sportivo adeguatamente sanzionata nel rispetto sia della gravità della condotta in addebito che della recidiva conseguente alla squalifica già comminata al Sig.r S. nella corrente Stagione Sportiva (confr. C.U. n° 69 del 23 Ottobre 2021). L’art. 18 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., infatti, testualmente recita “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.  In proposito, il Collegio osserva come la sanzione irrogata attenga in realtà a fatti di natura omogenea a quelli contestati al ricorrente con il sopra citato provvedimento, aggravati, nella fattispecie in parola, dal predicato della irriguardosità e conseguentemente riconducibile allo schema del ridetto art. 18 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., dal Giudice Sportivo opportunamente richiamato.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 053/CSA del 5 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021

Impugnazione – istanza: - società A.S.D. Torres

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara irrogata all’allenatore “per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara protestando avverso una sua decisione, allontanato”….Come emerge dal referto dell’Assistente Arbitrale, al 43’ del secondo tempo, l’allenatore della Torres, Sig. G., entrava sul terreno di gioco per circa 2 metri e protestava nei confronti di una decisione del direttore di gara, rivolgendogli una frase ingiuriosa.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 018/CSA del 24 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 41 del 14.09.2021

Impugnazione – istanza: S.S. Lazio S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitta all’allenatore “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)”….Preliminarmente, questa Corte Sportiva ritiene che la richiesta di acquisizione del filmato televisivo mandato in onda da DAZN, ex art. 58 C.G.S., non possa essere accolta. Infatti, se è vero che l’art. 58, c. 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, c. 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Ai fini della decisione della presente controversia, per quanto attiene alla prima violazione (atteggiamento intimidatorio e minaccioso), tenuto conto del contenuto del referto arbitrale, che gode di fede privilegiata ex art. 61, c. 1, C.G.S., non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei tecnici in occasione o durante la gara, che prevede, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”, come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per tale violazione risulta pertanto attenuata rispetto al minimo edittale previsto dalla norma poco sopra citata ed in linea con la violazione commessa dall’allenatore della S.S. Lazio S.p.A..Passando ad esaminare la seconda violazione contestata al Sig. S., utilizzo di espressioni blasfeme di cui all’art. 37 C.G.S., occorre evidenziare che il Direttore di Gara ha precisato che non si è trattato di un colloquio privato fra l’allenatore e l’arbitro, come sostenuto dall’Avv. G. durante l’esposizione delle sue difese nel corso dell’udienza, in quanto le espressioni usate dal Sig. S., e fedelmente riportate nel referto dell’arbitro, sono state pronunciate anche alla presenza dei due assistenti dell’arbitro, del collaboratore della Procura Federale e del Dirigente Accompagnatore della S.S. Lazio. Le espressioni usate dal Sig. S., integralmente riportate nel rapporto dell’arbitro, non sono contestate dalla difesa della società reclamante ma solo giustificate dal fatto che il Sig. S. è un toscano verace e che tali espressioni rientrerebbero nel lessico dei toscani e costituirebbero un intercalare. Le giustificazioni addotte dalla società ricorrente non possono essere accolte, in quanto le espressioni usate dal Sig. S.ledono il sentimento religioso altrui e questo comportamento illecito è punito dal Codice di Giustizia Sportiva, ex art. 37, con la sanzione minima della squalifica di una giornata. Peraltro risulta anche opinabile la giustificazione stessa, che afferma che queste siano espressioni riconducibili al linguaggio “normale del toscano puro”. L’episodio si è verificato nel tunnel che immette alla zona spogliatoi, alla presenza di almeno quattro persone, come precisato dal Direttore di Gara durante il colloquio telefonico intercorso, a chiarimento dei fatti di causa. Tali circostanze non consentono di ridurre la portata dell’evento che pertanto deve essere punito con la squalifica per una giornata effettiva di gara, ex art. 37 C.G.S. L’eccezione della difesa della società reclamante, riguardo all’applicabilità dell’art. 37 C.G.S. al caso in esame, è infatti priva di fondamento in quanto la norma opera “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara”, elementi questi che si riscontrano appieno nella fattispecie in esame..Altrettanto priva di fondamento è anche la seconda eccezione sollevata dalla ricorrente, relativa alla mancata applicazione del criterio della continuazione in quanto i due episodi, a suo parere, sarebbero legati fra di loro. A parere di questo organo giudicante, nel caso di specie, non può applicarsi il criterio della continuazione in quanto manca del tutto il requisito del collegamento tra le due diverse condotte, che sono invece ben distinte tra di loro e correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo singolarmente: la prima conseguente ad un’espulsione diretta comminata sul terreno di giuoco, per condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., e la seconda, relativa all’utilizzo di espressioni blasfeme nel tunnel che conduce all’area spogliatoi, sanzionata ex art. 37 C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 142/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 116 del 03.03.2021

Impugnazione – istanza: A.C. Crema 1908 S.S.D. a R.L.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara all’allenatore: “Per avere rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, successivamente usciva dall’area tecnica con atteggiamento minaccioso e si avvicinava alla panchina avversaria. Solo l’intervento di alcuni tesserati della propria società, impediva che venisse a contatto con l’allenatore avversario (R.A. – R.AA.).”…Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.  Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta del Sig. D., in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce, come detto, dei precedenti di questa Corte.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 095 CSA del 25 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021

Impugnazione – istanza: A.C. Carbonia

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara per circa due minuti…Risulta, infatti, provato dal referto di gara, oltre che sostanzialmente confermato anche dalla reclamante, che il relativo allenatore abbia reiterato espressioni irriguardose al direttore di gara per circa due minuti, sostanzialmente sostenendone la disonestà. Ora questa è connotazione certamente offensiva e meritevole di sanzione ma, stante anche la assenza di espressioni scurrili, appare più propriamente meritevole della minore sanzione della squalifica per due giornate. Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento nella misura e nei sensi anzidetti.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 090 CSA del 17 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 270/DIV del 25.01.2021

Impugnazione – istanza: S.S. AREZZO S.R.L.)

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore: al 44° minuto del secondo tempo, veniva espulso

, nel lasciare il terreno di giuoco e precisamente sotto il tunnel, a voce alta, pronunciava ripetutamente le seguenti frasi: “prima che smetto uno lo ammazzo sotto il tunnel”, “mortacci tua e di tua madre”. Per quanto attiene al primo segmento di condotta, il collegio ritiene che le frasi pronunciate dal …. siano state indubitabilmente rivolte al direttore di gara, e comunque alla quaterna arbitrale, in quanto precedute dalle parole devi fischiare che collegano in modo inconfutabile a costoro l’epiteto successivo sulla cui ingiuriosità ed irriguardosità del pari non è dato dubitare. Quanto al secondo segmento di condotta, in disparte la natura offensiva e minacciosa del frasario utilizzato dal tesserato, in realtà manca la prova che tali affermazioni, offensive e minacciose, erano rivolte direttamente all’arbitro e/o alla terna arbitrale, atteso che il comportamento si è realizzato all’interno del tunnel senza che l’incolpato rivolgesse le offese espressamente e direttamente al direttore di gara o ai suoi collaboratori e quando questi ultimi erano ancora impegnati nella direzione della gara. Al contempo, però, le frasi in esame sono state pronunciate in modo e con un tono tale che anche altri soggetti potessero ascoltarle, in particolare quelli qualificati che le hanno refertate. Di talché le parole in questione non possono essere qualificate come una mera recriminazione interiore ma assumono una portata comunque irriguardosa ed offensiva nei confronti degli ufficiali di gara, essendo state percepite da altri soggetti come sopra illustrato. Ne consegue che il complessivo comportamento del sig. .. e le relative modalità possono meritare una valutazione attenuata, considerato che la condotta si è svolta in un contesto spazio temporale unitario e che le frasi proferite nel tunnel non erano percepibili direttamente dai componenti la quaterna arbitrale, per cui ritiene la Corte equo ridurre la sanzione irrogata a due giornate di squalifica.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 239 CSA del 9 Giugno  2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 735 del 04.03.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. New Taranto Calcio a 5

Massima: Confermate due giornate di squalifica all’allenatore per comportamento offensivo a fine gara nei confronti dell’arbitro Il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare. Nella fattispecie in esame risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dall’allenatore sig. B.A. debba essere ascritta al caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, in un contesto davvero preoccupante, in cui vi sono state tante condotte sanzionate a causa di un clima creatosi alquanto “incandescente”. Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dall’allenatore B., il quale non si è “dissociato” dal contesto generale, nel quale sono state costrette ad intervenute anche le Forze dell’Ordine, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara. In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale, la sanzione inflitta appare proporzionata ed appropriata, considerata anche la peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 044 CSA del 23 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020

Impugnazione – istanza: A.C. renate 1947 S.r.l.

Massima: Confermate due giornate di squalifica all’allenatore  perché come si legge nel referto “al minuto 35’ del 2°…dopo essere stato invitato a rientrare nella propria  area  tecnica,  mi  rispondeva  in  malo  modo  e  con  evidenti  gesti  dicendo <<Vaffanculo, ora cacciami via>>”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 154/CSA del 31 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 82 del 15.1.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. U.S. SAVOIA 1908

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore perchè “al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo della Terna”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 153/CSA del 31 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8.1.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928

Massima: Ridotta da quattro a due giornate la squalifica all’allenatore: “allontanato per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la propria condotta e tentava di venire a contatto con gli Ufficiali di gara, non riuscendovi solo grazie all’intervento dei propri dirigenti”. La Corte rileva che il ricorso proposto da parte della ricorrente risulta parzialmente fondato in quanto, al di là di ciò che ha dedotto la stessa che risulta del tutto sprovvisto di prova, il comportamento assunto da parte dell’A. può essere sanzionato con la squalifica a tre giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0079/CSA del 3 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67 del 18.12.2019

Impugnazione – istanza: U.S. AGROPOLI

Massima: Confermate due giornate di squalifica all’allenatoreallontanato, ha rivolto espressione ingiuriosa al Direttore di gara (come da rapporto di gara, “vaff..…. che c…. fai sbracciando vistosamente”, così urlando contro l’operato del d.d.g. dopo che, avendolo già richiamato, non aveva concesso un calcio di rigore).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 12/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA  del 7 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  SIG.  M.F. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/RENDE DEL 27.01.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica all’allenatore per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, dopo che l’arbitro aveva fischiato il termine della gara, cercava di avvicinarsi minacciosamente allo stesso, non riuscendovi solo perché  trattenuto dai  suoi collaboratori.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 229 CSA del 14 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18.9.2019

Impugnazione – istanza: U.S. Folgore Caratese ASD

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore “per avere, dopo essere uscito di diversi metri dall’area tecnica, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dei tesserati avversari. Reiterava la condotta al termine della gara. Invitato dal Direttore di gara a desistere da tale atteggiamento e ad allontanarsi dall’area degli spogliatoi, vi permaneva procrastinando la condotta ingiuriosa”.La Corte, alla luce di quanto sopra esposto, rileva che, non si pone in discussione che effettivamente l'allenatore abbia abbandonato l'area tecnica, rivolgendo espressioni ingiuriose all'indirizzo di tesserati avversari, ma in assenza di condotta violenta o aggressiva. Il L., come riportato dall’arbitro nel rapporto di gara, è uscito dall’area tecnica per qualche metro, rivolgendo alcune espressioni ingiuriose nei confronti dei dirigenti avversari, ma, come la difesa descrive e valorizza nei motivi di gravame, tale comportamento era volto a rappresentare agli stessi il proprio disappunto, senza in alcun modo oltrepassare il limite, non cercando un contatto “fisico” e non procurando danno ai presenti, ovvero senza quegli “atteggiamenti” violenti o aggressivi, che avrebbero potuto giustificare la sanzione irrogata dal giudice di prime cure. Il reclamo, infatti, mira alla riqualificazione della fattispecie e all'applicazione della minore pena, in coerenza con la disciplina di riferimento e l'orientamento di questo Collegio.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0025/CSA del 30 Settembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/Div del 19 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: JUVENTUS F.C.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore “per comportamento offensivo verso l’arbitro e per aver profferito espressioni blasfeme”. Il sig. P. F., allenatore della Juventus Under 23, è stato allontanato dal campo al 20’ del primo tempo su segnalazione del 1° assistente, “in quanto esternava a gran voce la propria disapprovazione nei confronti di una decisione dell’arbitro, uscendo dall’area tecnica e agitando vistosamente le braccia “ma come cazzo si fa, porco Dio”. Mentre usciva dal terreno di gioco si avvicinava a me e mi diceva “siete tutti scarsi”. Ritiene questa Corte Sportiva, ferma restando l’accertata pronuncia dell’espressione blasfema (sostanzialmente non negata dal Pecchia nella propria dichiarazione di scuse e comunque comprovata dal referto arbitrale), che ai fini della misura complessiva della sanzione da irrogare, anche in applicazione dell’art. 13, 1° comma, lett.e) e 2° comma, possano essere valorizzate le seguenti circostanze: a) che l’espressione “siete scarsi” appare di portata più irriguardosa che offensiva; b) che tale espressione è stata pronunciata dal Pecchia mentre disciplinatamente si allontanava dal terreno di gioco, senza alcun clamore e/o atteggiamento plateale, tanto da essere stata percepita solo dal 1° assistente; c) che le condotte censurate sono state poste in essere in unico contesto di tempo e di luogo, ciò che consente una valutazione unitaria delle violazioni in funzione dell’applicazione della sanzione. A fronte di tali rilievi, la sanzione comminata dal Giudice Sportiva può essere congruamente ridotta e commutata nella squalifica per due giornate effettive di gara, accompagnata tuttavia dalla diffida a fronte delle proteste nel cui contesto è stata pronunciata l’espressione blasfema.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA  del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. G.A. SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica all’allenatore “per avere proferito espressioni blasfeme e tenuto comportamento irriguardoso e intimidatorio nei confronti degli organi federali (r. proc. fed., r.c.c.).”…I fatti per cui è causa sono stati rilevati e accertati dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo, ma non dall’arbitro il quale, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha dichiarato di non aver percepito alcun comportamento irrispettoso e/o ingiurioso, né nei suoi confronti, né nei confronti dei collaboratori della Procura Federale. Il Direttore di Gara ha dichiarato altresì di non aver udito espressioni blasfeme durante la gara provenienti dall’allenatore della società Catanzaro, Sig. G. A.. A parere di questa Corte, a poco rileva se determinati comportamenti illeciti e censurabili del Sig. A.siano sfuggiti alla percezione del Direttore di Gara perché i referti redatti dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo costituiscono piena prova sullo svolgimento dei fatti di causa essendo fatti non attinenti allo svolgimento della gara in senso stretto, ma riguardanti i comportamenti di un tesserato in violazione delle norme del C.G.S. e, come tali, rilevabili dai soggetti ivi preposti che sono i collaboratori della Procura Federale e il Commissario di Campo.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 170/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 140/CSA del 3 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 258/DIV del 19.4.2019

Impugnazione – istanza:

RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.C. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO LEGA PRO GIRONE  A  CUNEO/ALBISSOLA  DEL  18.4.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate con diffida la squalifica all’allenatore  “perché al termine della gara avvicinava l’arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive”. Il tutto occorso in occasione dell’incontro Cuneo – Albissola del 18.4.2019, valevole per il campionato di serie C, Girone A. Ritiene questa Corte Sportiva che, mentre non può certo essere valorizzata, in funzione attenuativa della sanzione, la circostanza che la veemente protesta non sia sfociata in aggressione fisica, tuttavia non vi è prova che la pronuncia delle frasi, di indubbia portata offensiva o quantomeno irriguardosa, sia stata accompagnata da minacce o da comportamenti effettivamente minacciosi, al di là della mera percezione che l’arbitro possa averne avuto. Ciò premesso, può ritenersi congrua la sanzione della squalifica per sole due giornate effettive di gara da infliggere al sig. S. C., accompagnata tuttavia dalla diffida a fronte della reiterazione delle proteste, cessate solo a seguito dell’intervento di altri tesserati.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  TROINA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  AL  SIG.  B.G.  SEGUITO  GARA  TROINA/CITTÀ  DI  MESSINA  DEL 10.02.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore: “allontanato per avere protestato con espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava la propria condotta”…Il reclamo è fondato, dovendo ritenersi effettivamente eccessiva la sanzione di tre giornate di squalifica comminata per le modalità irriguardose di protesta reiterate nei riguardi del Direttore di gara, alle quali appare congruo irrogare la sanzione di due giornate, considerata la totale assenza di fisicità e che, pur protestando con modalità censurabili, l’allenatore ha comunque abbandonato il terreno di gioco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. T.G. SEGUITO GARA TORRES/SASSARI DEL 26.09.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore “per avere rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose e nella circostanza lanciato una giacca contro la panchina in segno  di protesta”…I comportamenti posti in essere dal Sig. To…, allenatore della società appellante, ad avviso di questa Corte, non concretizzano una contestazione dell’operato dell’arbitro in termini irriguardosi quanto una più limitata protesta ad una non condivisa decisione del Direttore di gara idonea, comunque, ad integrare una violazione dei principi di correttezza e probità.

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/JESINA DEL 12.1.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica “per avere, allenatore già squalificato con Com. Uff. n. 72 del 9.1.2019, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna arbitrale, posizionandosi all’esterno dell’area degli spogliatoi. Si precisa che l’allenatore, non presente in distinta, veniva riconosciuto dal Direttore di gara”.  Il medesimo allenatore era già stato squalificato in data 9.1.2019  “per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco, protestando all’indirizzo del Direttore di gara”. Dopo essere stato espulso, anche in quell’occasione rivolse espressioni offensive ai danni degli arbitri e fu allontanato dal campo solo grazie all’intervento di alcuni tesserati….La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa  si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta tenuta da mister .. si sussume in tale fattispecie…Il giudice di prime cure ben avrebbe potuto tenere conto della circostanza aggravante del ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare. Infatti, la giurisprudenza sportiva considera circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi richiede «un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/CGF)…Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congrua la sanzione inflitta in I grado all’odierno ricorrente.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  073/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  57/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 19.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. Z.P. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SUD TIROL/VIS PESARO DEL 18.11.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica all’allenatore in quanto, sentito il direttore di gara, ….confermava che le espressioni ingiuriose censurate gli fossero state effettivamente proferite dal Sig. … risultando perciò quest’ultimo correttamente individuato quale autore della condotta offensiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  041/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.A. SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/GRANATA DEL 7.10.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica all’allenatore che al 13° del 2T è stato allontanato perché dopo precedenti richiami verbali continuava a protestare in seguito ad una mia decisione urlando e allargando le braccia. Dopo averlo allontanato si rivolgeva nei miei confronti dicendo “mettiti gli occhiali”….La frase incriminata, pertanto, sarebbe da porre in diretta correlazione con l’ingiusto (ancorchè, si ripete, solamente percepito come tale) allontanamento dal campo. Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre un’attenuazione della sanzione, che può contenersi nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI1.800,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. P.G., INFLITTE SEGUITO GARA TROINA/NOCERINA DEL 17.12.2017

Massima: La Corte, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce all’allenatore la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara il quale era stato sanzionato per essersi, al termine della gara, avvicinato dapprima al Direttore di gara con atteggiamento irridente rivolgendogli espressioni irriguardose esuccessivamente ad un A.A. a cui profferiva espressioni offensive ed irriguardose. Nonostante il carattere offensivo delle frasi in questione, la sanzione comminata non risulta congrua rispetto alla reale portata irriguardosa delle predette espressioni. La Corte riduce ad Euro 1.000,00 l’ammenda alla società  per indebita presenza, nel corso dell’intervallo ed a fine gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone (circa 5) non autorizzateidentificate, una delle quali spintonava un dirigente della squadra avversaria e per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso un fumogeno nel settore loro riservato, nonché per aver, al termine della gara, i propri calciatori ostacolato il rientro negli spogliatoi di un A.A.. Ciò in ragione dell’assenza di conseguenze e della dinamica che ha caratterizzato gli eventi oggetto del procedimento.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIE A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.R. SEGUITO GARA RENATE/SUDTIROL DEL 22.10.2017

Massima: La Corte accoglie il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nei confronti dell’allenatore  nella squalifica per 2 giornate effettive di gara, perchè, ferma restando la qualificazione come irriguardosa della prima condotta, posta in essere dal tecnico all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale, la seconda condotta, posta in essere all’indirizzo del Direttore di Gara, sebbene censurabile per il carattere scurrile delle parole pronunciate, non merita di essere sanzionata con la squalifica per una ulteriore giornata di gara, atteso il carattere irrispettoso e non ingiurioso della stessa.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. V.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MESSINA DEL 1°.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore per aver pronunciato espressioni blasfeme e rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La valenza privilegiata delle attestazioni del direttore di gara e degli assistenti circa la oggettiva connotazione offensiva delle frasi blasfeme profferite dall’appellante nei confronti del direttore di gara. Recita l’art. 35 del Regolamento: “ I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 17/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.04.2017Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIANA AIMO SEGUITO GARA MONOPOLI/MELFI DEL 09.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  perché allontanato  dal campo di giuoco per comportamento offensivo verso la terna arbitrale. In realtà tale osservazione, a prescindere dalla sua irrilevante ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare irrogata, atteso che l’art. 19, comma 4 lettera a), applicabile all’incolpato a mente del successivo comma 5, prevede la sanzione di due giornate di squalifica sia per condotta ingiuriosa (offensiva), che per irriguardosa tenuta da qualunque tesserato nei confronti degli ufficiali di gara, non coglie nel segno.

  

Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 1°.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BERTOLINI ALBERTO SEGUITO GARA LECCO/VIRTUS BOLZANO DEL 29.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato   “per aver rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DAVID DI MICHELE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/LUPA ROMA DELL’11.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato “per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale e dell’ arbitro durante la gara (espulso).”

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.131/CSA del 03 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.O. A. SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara inflitta al tesserato "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)".

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.131/CSA del 03 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. M. F.SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL22.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato "per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, preparatore atletico)".

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. B.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/LECCE DEL 28.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara in quanto “perché durante la gara profferiva una espressione ingiuriosa nei confronti di un assistente, che non la percepiva perché lontano; il medesimo profferiva una espressione blasfema”. Osserva questa Corte che la frase blasfema, pur non segnalata dal P.F. con la procedura di cui all'art. 35.1.4 C.G.S., è stata refertata sia dal Commissario di Campo sia dai sostituti della Procura Federale, e costituisce violazione del basilare principio previsto dall'art. 1.1 del C.G.S. che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Quanto alla espressione ingiuriosa, osserva questa Corte che la stessa, quasi fosse stata una esclamazione, non avrebbe potuto essere sanzionata atteso che non era stata udita dall'assistente arbitrale, che si trovava ben distante. Non merita, infine, di essere accolta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S. attesa la sussistenza in capo al Sig. – omissis - di precedenti disciplinari di cui ai Com. Uff. nn. 123 C.G.F. (2012-2013) e 169 C.G.F. (2013-2014).

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. SS RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.S. SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/RENDE DEL 10.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara per avere, a gioco in svolgimento ma con pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario perché sentito telefonicamente, l’arbitro ha chiarito che il fallo del giocatore è avvenuto in una fase di gioco per cui all’espressione usata nel referto “a pallone lontano” deve essere dato l’esatto significato di palla che nell’azione di gioco era distante dai due giocatori durante la fase finale dell’azione, ma non che i due calciatori fossero venuti a contatti lontani dall’azione di gioco.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.P. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.D.D. SEGUITO GARA UNIONE TRIESTINA 2012/TAMAI DEL 7.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara perché <<Al 22’ del 1° tempo colpiva con una testata un calciatore avversario, a pallone non in gioco, provocandogli forte dolore e un rigonfiamento all’all’altezza dello zigomo>> così come segnalato dall’assistente.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 19.1.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.G. SEGUITO GARA TERAMO/ANCONA DEL 16.1.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara”. Questa Corte, infatti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal – omissis -  nei confronti dell’assistente arbitrale, ritiene che le condotte dello stesso poste in essere, poiché contestuali, possano essere riunite sotto il vincolo della continuazione e, pertanto, risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. G.D.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/CARPI DEL 13.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore in 2 seconda è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere al 28° del secondo tempo contestato platealmente l’operato dell’arbitro e, all’atto del conseguente allontanamento, rivolto espressioni insultanti agli Ufficiali di gara”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 26 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 277 del 20.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.F. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 20.5.2015

Massima: La Corte, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 2  giornate effettive di gara in quanto non emerge con chiarezza che il pugno sulla panchina e la successiva, volgare espressione, fossero dirette contro l’arbitro e non esprimessero, invece, il disappunto per l’errore commesso dal proprio calciatore.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 31 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. J.I.SEGUITO GARA MANTOVA/COMO DEL 10.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara in quanto  esaminati gli atti di causa non si ricavano elementi che suffraghino la reiterazione del comportamento offensivo verso l’arbitro, tenendo anche conto che l’allontanamento dell’allenatore è avvenuto al 25 del primo tempo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015

Impugnazione – istanza: 4.RICORSO DELLA S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.D. SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/CHIETI CALCIO DEL 26.4.2015 .

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitta all’allenatore. Le condotte poste in essere dal – omissis - (consistite nello spintonare e discutere animatamente con un dirigente della squadra avversaria), sebbene costituiscano violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi 4 secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non possono configurarsi alla stregua di una condotta violenta, in considerazione del fatto che, per come evidenziato nel rapporto del Direttore di Gara, l’atto, posto in essere dal – omissis -e consistito nello strattonare un dirigente della squadra avversaria, non ha prodotto a quest’ultimo alcuna conseguenza fisica neppure in termini di momentaneo dolore.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.S. SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/OLIMPIA COLLIGIANA DELL’1.3.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitta all’allenatore «per aver rivolto espressioni irriguardose ed offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara. Nell’allontanarsi dal terreno di gioco, reiterava la condotta ». In disparte, dunque, il disvalore per comportamenti di tal genere, mai giustificati o giustificabili, una ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come l’allenatore di cui trattasi abbia tenuto un comportamento qualificabile, come detto, quale irriguardoso ed offensivo, in un sostanziale unico contesto, senza alcuna interruzione e successiva ripresa dell’agire lesivo. In altri termini, nel caso di specie, l’evento appare riconducibile ad una condotta unica, ancorché dispiegatasi in più momenti lesivi, classificabili, però, non già nello schema della reiterazione, bensì in quello della continuazione.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. G.C. SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ARZACHENA DEL 12.4.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara: «allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara e successivamente si avvicinava all’A.A. con atteggiamento minaccioso e rivolgeva espressioni irriguardose». Questo Collegio ritiene che una ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come l’allenatore di cui trattasi abbia tenuto, in un contesto di unicità di tempo e di luogo, una condotta qualificabile, come detto, quale irriguardosa, ma non caratterizzata, invece, da un fare minaccioso.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.N. SEGUITO GARA CARPI/SPEZIA DEL 14.2.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara: «per avere, al 37’ del primo tempo, benché già richiamato in precedenza, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente rivolgendogli espressioni irriguardose; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara».

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.G.SEGUITO GARA BENEVENTO/LUPA ROMA DEL 9.2.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica all’allenatore a 2 giornate effettive di gara per “condotta scorretta verso un calciatore della squadra avversaria e per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda)”.Ritiene pertanto che il - omissis - al quale è stata imputata solo la pronuncia, praticamente in un contesto unitario, della stessa singola e breve espressione offensiva sia verso il calciatore avversario che verso l’arbitro - sia meritevole della sanzione di una squalifica non superiore a 2 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.S.D. VIRTUS FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.R. SEGUITO GARA VIRTUS FLAMINIA/ VILLABIAGIO DEL 19.10.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara, reo di avere, in occasione dell'incontro, rivolto al suo omologo avversario espressioni ingiuriose e minacciose tentando anche, senza riuscirvi, di colpirlo e reiterato detti comportamenti anche nei confronti di un calciatore del sodalizio ospitato.  Non vi è dubbio anzitutto che il comportamento del –omissis -, quale risulta dalla refertazione arbitrale, non sia stato assolutamente irreprensibile e rispettoso di quei principi di correttezza e sportività che ogni tesserato è tenuto ad osservare, ma è da considerare che il tutto si è risolto in scontri verbali - nel supplemento di referto si accenna ad uno scambio reciproco - ed in tentativi, immediatamente contenuti, senza conseguenze di alcun tipo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48del 12.11.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.R. SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/SELARGIUS CALCIO DEL 9.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato   con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere protestato nei confronti di un assistente arbitrale con espressione irriguardosa accompagnata da plateali gesti delle braccia”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014

Impugnazione – istanza:  RICORSO SIG. C.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il responsabile tecnico è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara, per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara e per aver pronunciato più volte espressioni blasfeme.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.P.T. SEGUITO GARA CHIETI/ARZANESE DEL 9.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara”…emerge che al 42° del primo tempo “il sig. – omissis - , allenatore del Chieti, veniva allontanato (vedi rapporto AAI allegato); dopo essere stato allontanato,  abbandonava l’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco di qualche passo, dirigendosi verso di me, urlando: ‘Siete scandalosi, vergognatevi. Che cazzo avete combinato’. Subito dopo si dirigeva verso gli spogliatoi continuando a gridare le parole virgolettate in precedenza”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 088//CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. G.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/NOCERINA DEL 28.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale all’allenatore è stato sanzionato per comportamento offensivo verso la terna arbitrale.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.197/CGF (errata corrige Com. Uff. N. 209) – del 1 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.M. SEGUITO GARA MEZZOLARA/VIRTUS PAVULLESE DEL 17.2.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  perché apostrofava gli ufficiali di gara con le prole “vergognatevi, siete ridicoli”  Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti  disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto  per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.  Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio  presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di  fondamento.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.072/CGF del 24 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.L.SEGUITO GARA  3 VICENZA/VIRTUS ENTELLA DEL 6.10.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 2  giornate effettive di gara “per comportamento reiteratamente e gravemente offensivo verso un assistente  arbitrale (espulso, r A.A.)”. La Corte non può condividere la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure poiché, in effetti, quanto in referto può trovare una sua collocazione sistematica in un’unica espressione, di  brevissima durata, che non supporta – come invece dovrebbe rinvenirsi nella reiterazione – la tesi di  una ripetitività delle offese alternate da pause più o meno brevi.  Questo convincimento conduce a rilevare preliminarmente, quanto all’entità della pena,  giudicata eccessiva dalla reclamante, che l’art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta  ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale di due  giornate di squalifica ma che nella determinazione del quantum afflittivo deve tenersi anche conto  di circostanze aggravanti o attenuanti. Pertanto, alla luce della mancanza di precedenti specifici a  carico dello stesso tesserato può reputarsi allora giustificata l’irrogazione di una sanzione nella sua  misura minima, pur in un contesto di indubbia gravità, non certamente giustificata dall’asserito stato emotivo, della condotta ingiuriosa tenuta da un dirigente cui incombono responsabilità che non  possono essere ricondotte alle sole scelte tecniche. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.072/CGF del 24 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la  Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.A.  SEGUITO GARA PRATO/PERUGIA DEL 6.10.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore  a 2 giornate effettive di gara La fattispecie rientra appieno nella previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). E su ciò vi  è piena prova per quanto contenuto nel rapporto dell'arbitro che richiama integralmente,  inglobandolo, il rapporto dell'assistente  equivoca in quanto è sanzionabile solo la condotta "ingiuriosa o irriguardosa" costituita, nel caso di  specie, dalla frase riferita dall'assistente dell'arbitro.  Di guisa che non si può ritenere sussistente la reiterazione contestata; ragione per cui giusta  ed equa sanzione appare quella della squalifica solo per 2 giornate. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del

15.4.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DALL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. A.G. INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013

Massima: La Corte  riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore  a 2 giornate di  squalifica perché  protestava nei confronti di alcune decisioni della terna  arbitrale, invitava i raccattapalle a non recuperare i palloni che fuoriuscivano dal terreno di gioco ed  allontanava in modo plateale verso la tribuna l’unico pallone che era rimasto nei pressi della panchina.  Ciò a parere di questa Corte, in considerazione del fatto che le proteste non avevano alcun  peculiare contenuto di lesività ed offensività, determina la conseguenza che la sanzione debba essere  rideterminata proprio sulla scorta di tali elementi.   Appare infatti che il comportamento tenuto dall’Anastasi- omissis - fili di lesività nella sfera dei  soggetti deputati al controllo della regolarità della gara, non ingenerando nemmeno un intaccamento,  se non modesto, del loro operato.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009  n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dal Football Brindisi 1912 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. S.M. seguito gara Pianura/Brindisi 1912 dell’11.01.2009 Massima: La sanzione della squalifica per 2 giornate di gara è il minimo edittale ai sensi del 4° comma lett. a) dell’art. 39 C.G.S., nel caso di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 199 del 9.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso del Gallipoli Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al sig. G. G. seguito gara Gallipoli/Grosseto dell’8.2.2010 Massima: L’allenatore è sanzionato con 2 giornate effettive di gara perchè al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, ha rivolto un’espressione ingiuriosa all’Arbitro “è impossibile arbitrare in questo modo”., afferrandolo con veemenza ad un braccio.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbraio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso U.S. Cremonese avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al signor R.V. seguito gara Arezzo/Cremonese del 7.2.2010

Massima: L’allenatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica perchè durante un’azione di gioco ha rivolto a uno degli assistenti arbitrali due frasi, che non costituiscono un intercalare gergale, ma si risolvono in apprezzamenti offensivi nei confronti dell’operato dell’assistente arbitrale, del quale ledono la dignità professionale e l’onore.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ F.C. Juventus avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 250.00 inflitta al sig. M. M. seguito gara Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti - Genoa/Juventus del 08.03.2009

Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta all’allenatore “perché, al termine della gara e nelle adiacenze degli spogliatoi, si avvicinava all’arbitro, cui rivolgeva reiterate locuzioni irriguardose ed addebiti di parzialità; recidivo”. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato. In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza del sig. C. M. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli seguito gara Crotone/Arezzo del 7.12.2008

Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta all’allenatore per condotta gravemente offensiva posta in essere dal reclamante.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009  n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Pro Belvedere Vercelli avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive all’allenatore M. S. seguito gara Pro Belvedere Vercelli/Caratese del 30.12.2008

Massima: Quando emerge dal referto arbitrale che l’allenatore è entrato in campo nel mentre indirizzava all’arbitro le parole indicate nel referto, non può quindi in alcun modo sostenersi un errore di persona non potendo nemmeno avere ingresso alcuna prova televisiva. Di contro la condotta, a parere di questa Corte, integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S., trattandosi di una ipotesi di comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, che comporta l’applicazione di due giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Marzo 2009  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 8 Giugno 2009. n.3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 415 dell’11.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Sporting Club Cagliari C5 avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. P.D. seguito gara Arzignano Grifo C 5/Sporting Club Cagliari C5 del 7.2.2009

Massima: E’ sanzionato con la squalifica per 2 gare effettive all’allenatore per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.F. Aversa Normanna S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta all’allenatore R. S. seguito gara Gela/Aversa Normanna del 29.3.2008 Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica (2 giornate) per aver al 47° del secondo tempo della gara, dopo ripetuti richiami dell’arbitro, protestato entrando nel terreno di gioco e proferendo frasi offensive all’indirizzo dello stesso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 8  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. M. S. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al reclamante seguito gara Casale Calcio/Spezia Calcio del 29.3.2009

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara perchè, allontanatosi a giuoco fermo dalla propria area tecnica, si dirigeva con atteggiamento minaccioso, verso la panchina avversaria.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008  n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Lucchese Libertas avverso le sanzioni: squalifica per 2 gare effettive all’allenatore sig. B.P.; squalifica per 2 gare effettive all’allenatore in seconda sig. I.M.; ammenda di € 5.000,00 alla società A.S. Lucchese Libertas, seguito gara Lucchese/Pistoiese del 04.05.2008 Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 2 gare effettive all’allenatore per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.

Decisione C.G.F: Comunicato Ufficiale n. 115/CGF Riunione del  15 febbraio 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza F.C. Torino avverso le sanzioni della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 10.000,00 inflitte al sig. Novellino W.A. seguito gara Torino/Palermo del 10.2.2008

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara e l’ammenda poichè era uscito dall’area tecnica per alcuni metri, ed aveva rivolto alcune frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, ascoltate dal quarto Ufficiale e ciò indipendentemente dal fatto che l’allenatore abbia sostenuto che tali frasi erano rivolte ad un proprio calciatore.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009  n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Pro Belvedere Vercelli avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive all’allenatore M. S. seguito gara Pro Belvedere Vercelli/Caratese del 30.12.2008 Massima: Quando emerge dal referto arbitrale che l’allenatore è entrato in campo nel mentre indirizzava all’arbitro le parole indicate nel referto, non può quindi in alcun modo sostenersi un errore di persona non potendo nemmeno avere ingresso alcuna prova televisiva. Di contro la condotta, integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S., trattandosi di una ipotesi di comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro e comporta l’applicazione di due giornate di squalifica.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 8  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. M.S. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al reclamante seguito gara Casale Calcio/Spezia Calcio del 29.3.2009

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara perchè, allontanatosi a giuoco fermo dalla propria area tecnica, si dirigeva con atteggiamento minaccioso, verso la panchina avversaria.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Lucchese Libertas avverso le sanzioni: squalifica per 2 gare effettive all’allenatore sig. B.P.; squalifica per 2 gare effettive all’allenatore in seconda sig. I.M.; ammenda di € 5.000,00 alla società A.S. Lucchese Libertas, seguito gara Lucchese/Pistoiese del 04.05.2008

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 2 gare effettive all’allenatore per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/CGF Riunione del 21 novembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 125/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Real Marcianise Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. G.D. seguito gara Real Marcianise/Cisco Roma del 4.11.2007

Massima: La misura della sanzione, appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, relativi a casi di atteggiamento irriguardoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo (con squalifica di due giornate, come del resto è avvenuto nel caso in esame).

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