Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. F. Policronia Randazzo avverso decisioni merito gara Santa Domenica Vittoria/F. Policronia Randazzo del 28.12.2003

Massima: Scarso rilievo ha la circostanza di quale calciatore abbia dato, con il suo comportamento, origine alla rissa, in quanto, la stessa è subito degenerata, coinvolgendo i calciatori di entrambe le società, che hanno portato l’arbitro a sospendere la gara. Consegue che è giusta la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 18 febbraio 1999 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 70 del 22.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello della Nuova Pol. Divino Amore avverso decisioni merito gara Pianeta Verde/Divino Amore del 5.12.1999

Massima: Ai sensi dall'art. 7 comma 4 C.G.S., qualora si siano verificati nel corso della gara fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in qual misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima. Ne consegue che se un competente Organo della Giustizia Sportiva ravvisa che fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici hanno spiegato effetti decisamente ostativi alla regolarità di svolgimento della partita, deve trovare applicazione l'indicata norma per cui la società ritenuta responsabile, anche se solo oggettivamente, di tali fatti è punita con la perdita della gara stessa. Il tutto indipendentemente dalle decisioni dell'arbitro di far proseguire la gara come se nulla fosse accaduto, di farla proseguire pro forma o di sospenderla definitivamente (cfr. C.A.F Com. Uff. n. 19/C, 16.2.1989-App. A.S. Pontigliolese).  

 

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