Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0243/CSA del 11 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 241/DIV del 03.06.2024
Impugnazione – istanza: L.R. Vicenza S.p.a.
Massima: Confermata al calciatore la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500.00, “per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, a gioco fermo mentre tentava di raccogliere il pallone dalla porta e dopo aver ricevuto una spinta dall’avversario, reagiva colpendolo con un calcio di media intensità all’altezza del polpaccio, facendolo cadere a terra….. “un calcio di media-alta intensità … inferto con il collo del piede sul polpaccio dell’avversario, [che] faceva cadere a terra quest’ultimo” rappresenta senza dubbio una condotta caratterizzata da evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui, qualunque parte del corpo abbia poi attinto.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0025/CSA del 25 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 44/DIV del 12.10.2023
Impugnazione – istanza: – S.S. Juve Stabia S.R.L. - calciatore F.R.
Massima: Accolta la richiesta del calciatore di riduzione della squalifica di 3 giornate di gara in 2 giornate e l’ammenda di € 500,00 “per avere, al 16° del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”….La questione da valutare è se, nella fattispecie concreta, “un calcetto” ed “uno schiaffo al volto” di un giocatore avversario, arrecati “a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra”, integrino condotte violente o gravemente antisportive. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., costituisce condotta violenta il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Conseguentemente, diventa punto centrale dell’indagine la ricerca, nella condotta considerata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Come da ultimo ritenuto in due recenti decisioni di questa Sezione (cfr. procedimenti n. 27/CSA/2022-2023 e n. 51/CSA/20222023), lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in una parte sensibile il corpo dell’avversario, dev’essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S.; e lo stesso può dirsi per il calcio assestato al giocatore antagonista. Tali condotte, tuttavia, sono suscettibili di essere derubricate a gravemente antisportive, in presenza di determinati elementi obiettivi, che possono attenere alla dinamica ed all’intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura. Cosa che è assolutamente possibile assumere nella specie concreta, laddove l’intensità dei due gesti è tale che, per un verso, lo schiaffo portato al volto non ha cagionato alcuna conseguenza percepibile (come, ad es., la caduta a terra dell’avversario colpito), mentre, per altro verso, il calcio già nel referto arbitrale è definito come un “calcetto”. Anche la dinamica del fatto, accaduto senza impeto agonistico o percepibile astio, ma “a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra”, consente di escludere ogni volontà di porre in pericolo l’integrità fisica altrui, configurandosi come comportamento gravemente contrario alle regole deontologiche dello sport. In accoglimento del gravame, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può dunque essere ridotta da 3 (tre) a 2 (due) gare effettive e l’ammenda di euro 500,00.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 186/CSA del 31 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 116 del 14.03.2023
Impugnazione – istanza: Sig. C.E.
Massima: Ridetermina la squalifica per 2 giornate effettive di gara in quella di 1 giornata effettiva di gara oltre ammenda di € 8.000,00 all’allenatore che aveva fatto espressa richiesta di commutazione della squalifica in ammenda, “per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale.”….Fermo restando quanto sopra, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, il comportamento tenuto dal Sig. C. nella circostanza deve essere considerato, nel suo complesso, di non particolare gravità e qualificato come meramente irrispettoso. Ai fini della misura complessiva della sanzione da irrogare, anche in applicazione dell’art. 13, comma 2, C.G.S., a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, possono essere valorizzate nel caso di specie le seguenti circostanze: a) le condotte censurate sono state poste in essere in un unico contesto di tempo e di luogo, ciò che consente una valutazione unitaria delle violazioni in funzione dell’applicazione della sanzione; b) l’accertata correttezza curricolare del reclamante, sia come calciatore, sia come allenatore e l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva, che esclude ogni ipotesi di recidiva; Nel caso in esame, sulla base di quanto precede, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, a una giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata di squalifica in ammenda di € 8.000,00.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 052/CSA del 23 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 68/DIV dell’31.10.2022
Impugnazione – istanza: - U.S. Avellino 1912 s.r.l.
Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di squalifica oltre l’ammenda di € 500,00 la squalifica a carico del calciatore “per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell'occasione era tra la braccia del portiere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).”….il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Si legge nel referto di gara: “dà una gomitata ad un avversario mentre il pallone era tra le braccia del suo portiere”. Rispetto a siffatta contestazione l’assunto difensivo si incentra sul fatto che, nell’occasione, si è trattato di eccesso di impeto e foga e non già di condotta violenza, poiché il calciatore Julian Illanes Minucci, «nel prendere posizione e proteggere l’uscita del portiere per avere una posizione di vantaggio, rispetto al calciatore avversario, qualora l’estremo difensore compagno di squadra non avesse trattenuto il pallone». In effetti, le deduzioni difensive appaiono, nella circostanza, convincenti. Questa Corte, come detto, ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta. In sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, la condotta antisportiva è quella che, in difetto di volontarietà di colpire e/o arrecare danno all’avversario, si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (rectius, una condotta che non si traduce in un gesto, avulso dal contesto di gioco, volontariamente e gratuitamente connotato da violenza). Quanto sopra, dunque, ribadito, ritiene, questa Corte, che le circostanze dell’episodio (svoltosi in area di rigore, al minuto 94° della gara, con le squadre sul punteggio di 2 a 2), depongano nel senso che più che di condotta violenta in senso stretto intesa si sia trattato di una condotta connotata da eccesso agonistico e, dunque, gravemente antisportiva, avendo, il calciatore ……, usato, nella circostanza, un impeto sproporzionato rispetto all’azione di gioco e, dunque, avendo – al fine di tenere lontano l’avversario – ecceduto nella foga di difendere il pallone, pur trovandosi, quest’ultimo, nelle braccia del portiere. Peraltro, questo Collegio ritiene di dover anche valorizzare la circostanza che, in realtà, pur essendo il pallone tra le braccia del portiere, non si ricade in una ipotesi tecnica di “gioco fermo”, ben potendo, in effetti, come dedotto dalla reclamante, il portiere perdere il pallone. Da qui, l’interesse del calciatore difensore dell’Avellino a tenere lontano l’avversario, pur assumendo una condotta che si è tradotta, come detto, in un grave e scorretto eccesso d’impeto, che deve, qui, essere fermamente stigmatizzata.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 013/CSA del 29 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 21 del 06.09.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. A.G.
Massima: La squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore viene ridotta a 2 con l’ammenda di € 10.000,00 per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.”….Questa Corte ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, in quanto l’espressione formulata nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società Genoa, non può essere ritenuta meramente irrispettosa, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità. Pur tuttavia questo Collegio ritiene che la pena irrogata dal Giudice Sportivo possa essere attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 2, del C.G.S., a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.”. Ne caso che ci riguarda, anche alla stregua dei precedenti di questa Corte, deve essere valutato il comportamento processuale tenuto dalla difesa del calciatore ed il suo sincero pentimento, esternato nell’immediatezza dell’evento e dinanzi a questo Collegio ove, il Sig. G. ha riconosciuto espressamente il proprio errore porgendo nuovamente le sue scuse per l’accaduto. Inoltre, deve essere anche valutata un’ulteriore circostanza, ovvero l’assenza di specifici precedenti disciplinari a suo carico nella scorsa stagione sportiva ed in quella attuale, così come nelle ultime dieci stagioni sportive, disputate in campionati esteri, ove il calciatore ha ricevuto due sole espulsioni e questo a dimostrazione della sua correttezza. Quanto precede si presta ad essere favorevolmente valutato ai fini di una attenuazione della sanzione oggetto del presente giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 122/CSA del 23 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 364/DIV del 15.03.2021
Impugnazione – istanza: - Fermana F.C. S.r.l.
Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 500,00 al calciatore: “... espulso per doppia ammonizione allontanandosi dal terreno di gioco rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva verso l’arbitro (rapp.a.a., sanzione comprensiva della squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione)" “porca puttxxxa quanto sei scarso”….Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva attitudine offensiva delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di commutare la terza giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00. Tale attenuazione va compiuta ai sensi del 2° comma dell'art. 13 C.G.S, in virtù del quale la complessiva condotta, ed in specie le espressioni proferite, giustificano una valutazione attenuata, anche alla luce dei già richiamati precedenti. Viceversa non si può dare ingresso a circostanze attenuanti, a mente dell' art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso. Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Fermana F.C. s.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione inflitta rideterminata nella squalifica per due giornate effettive di gara (di cui una corrispondente all'espulsione per doppia ammonizione), con ammenda di € 500,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 108/CSA del 16 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A del 26.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 95
Impugnazione – istanza: SIG. L.G.
Massima: Confermate due giornate di squalifica e l’ammenda di € 10.000,00 al calciatore “per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest’ultimo con la testa all’altezza della bocca”. Il Giudice Sportivo, tuttavia, pur confermando l’innegabile componente violenta di tale comportamento, non ha ritenuto di comminare al calciatore la sanzione minima della squalifica per 3 giornate effettive di gara come prevista dall’art. 38 C.G.S., evidentemente già tenendo conto sia della modesta entità dell’impatto (ancorchè su di un punto particolarmente sensibile, quale la bocca), sia della ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, 1° comma, lett. a) e b).
DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. G.T. INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Massima: Confermate di squalifica, ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 al calciatore ….; non possa che essere qualificata come ingiuriosa; il rivolgere all’indirizzo dell’Arbitro le parole “Ma va affanculo” non può, in alcun modo, essere qualificata come una mera manifestazione di protesta. A ciò si aggiunga che il calciatore S…, benché espulso, ha fatti rientro sul terreno di giuoco in occasione della segnatura del definitivo pareggio da parte della squadra del Cagliari; condotta, quest’ultima, particolarmente grave perché ha inficiato l’effettività della sanzione dell’espulsione..
Massima: Confermate due giornate di squalifica, ammonizione ed ammenda di € 6.500,00 al calciatore….all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava “faccia a faccia” all’Arbitro in modo minaccioso; circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era solo di protesta. A ciò si aggiunga il fatto che il calciatore C.. ha anche rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose o, comunque, gravemente irriguardose; duplicità di condotte che giustifica ampiamente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; il calciatore, … peraltro, benché espulso, ha fatti rientro sul terreno di giuoco in occasione della segnatura del definitivo pareggio da parte della squadra del Cagliari; condotta, quest’ultima, particolarmente grave perché, come più sopra evidenziato con riferimento all’identico comportamento, tenuto dal calciatore Srna. ha inficiato l’effettività della sanzione dell’espulsione..
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. A. C. SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 24.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, ricolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, reiterando, nello spazio antistante gli spogliatoi, tale comportamento”
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 del 22.9.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC.IATORE V.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/TORINO 21.9.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara. Con riferimento, in particolare, alla frase “Ma che c….. fanno, questi ci prendono per il c….”, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che tali espressioni, quantomeno irrispettose, siano state rivolte all’indirizzo degli Ufficiali di Gara e non possano essere qualificate, come vorrebbe il reclamante, alla stregua di “un pensiero sull’episodio”; ne è prova l’uso della terza persona plurale (“fanno” e “questi”) che dimostra, all’evidenza, che tali espressioni erano rivolte agli Ufficiali di Gara, e più in particolare alla decisione assunta dall’arbitro di allontanare dal campo il ricorrente. Quanto, poi, all’entità delle sanzioni inflitte, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per due giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 appare proporzionata alle due distinte condotte poste in essere nonché alla circostanza aggravante rappresentata dal ruolo di capitano
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALC. C.D.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LAZIO DEL 16.3.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara unitamente all’ammenda di € 10.000,00 seguente motivazione: per la seguente condotta: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, colpendo contestualmente una porta con un pugno (due giornate di squalifica)”. La Corte, infatti, esaminati gli atti ritiene che la frase pronunciata dal calciatore nei confronti del direttore di gara, nel contesto temporale e fattuale nel quale si colloca (fine gara, al momento del rientro negli spogliatoio), effettivamente non assuma la connotazione direttamente offensiva nei confronti del direttore di gara, ma debba essere riqualificata come frase irrispettosa e quindi come tale debba essere sanzionata con la squalifica per una ulteriore giornata rispetto a quella derivante dall’espulsione dal campo del calciatore per doppia ammonizione. Del resto, anche il pugno sferrato dal calciatore ad una porta (o ad un pannello di forex, secondo la ricostruzione del reclamante) mentre rientrava nel proprio spogliatoio, in mancanza di una più puntuale descrizione nel referto arbitrale, non apporta alcun ulteriore elemento che possa consentire di ricostruire nel suo complesso la condotta del calciatore nei termini della condotta ingiuriosa, così come ritenuto dal provvedimento del Giudice sportivo, sebbene meriti di essere comunque sanzionata con un’ammenda di € 10.000,00.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.B.M. SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.4.2013
Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara unitamente all’ammenda di € 20.000,00, in commutazione della terza giornata di squalifica per “comportamento non regolamentare in campo”, già diffidato (quarta sanzione), nonché “per aver, inoltre, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto ad un Arbitro addizionale un’espressione ingiuriosa”.. Orbene, nel caso di specie, il contesto particolarmente gravoso rende il termine in questione privo di quella portata aggressiva e gravemente offensiva tipica dell’ingiuria, tanto che, non a caso, il suddetto arbitro addizionale non ha ritenuto di riferire immediatamente all’Arbitro l’accaduto, al fine di sanzionare il calciatore in questione all’uscita dal campo. In definitiva, tenuto conto di quanto sopra rilevato, la Corte ritiene di dover considerare le parole pronunciate dal calciatore alla stregua di una vibrante e veemente richiesta di spiegazioni all’arbitro addizionale, seppur di portata offensiva e di natura non certo urbana e garbata.