Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 303/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 287/DIV del 19/4/2022

Impugnazione – istanza: - calc. A.T.

Massima: Rideterminata al calciatore la squalifica in 3 gare effettive con l’ammenda di € 500,00 in luogo della squalifica per 5 gare effettive “per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva al volto con il pugno chiuso, provocandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità e considerato che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone e che ha provocato una ferita con perdita di sangue in danno dell'avversario.”. ….Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. Alla luce di questa distinzione, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza. Il Direttore di Gara appare, infatti, orientato a caratterizzare in tal senso l’atto dell’A..  Ed invero, nel referto si legge che l’A. “Con il pallone a distanza di gioco, A gioco in svolgimento, colpiva al volto un avversario”). Il Direttore di Gara, audito da questa Corte, ha, peraltro, precisato che la condotta è stata posta in essere dall’A. nella contesa del pallone con un avversario; una circostanza fattuale, quest’ultima, che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, un gesto gratuitamente violento, riportando l’evento ad un contrasto di gioco, seppur eccessivo e caratterizzato da vigoria sproporzionata, nella contesa della palla. In questo senso, dunque, e limitatamente all’aspetto della qualificazione dell’atto, possono essere accolte le osservazioni del reclamante, tendenti a inquadrare l’evento all’interno dell’art. 39 (condotta gravemente antisportiva), piuttosto che all’interno dell’art. 38 (condotta violenta).  Quindi, in questo senso, questa Corte riqualifica l’evento quale condotta gravemente antisportiva a norma dell’art. 39 del CGS della FIGC. Non può, invece, essere, integralmente, condivisa la richiesta di riduzione della squalifica da cinque giornate ad una giornata di gara, per i seguenti motivi.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 098/CSA del 25 Febbraio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 298 del 9/2/2021

Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.R.L.

Massima: La Corte, ridetermina la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara e l’ammenda di €1.000,00 comminata al calciatore “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del quarto ufficiale”. in quella di 2 giornate effettive di gara annullando l’ammendapoiché…il ricorso in quanto il comportamento tenuto dal tesserato … non si configura come minaccioso ma come irriguardoso nei confronti dell’operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0248CSA del 21 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 256 dell’8.7.20

Impugnazione – istanza: S.S. Lazio S.p.A.

Massima: La sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta al calciatore è rideterminata nella squalifica di 3 giornate effettive di gara e nell’ammenda di € 20.000,00 per condotta violenta ai danni dell’avversario Il ricorso non può essere accolto integralmente atteso che l’art. 38 del C.G.S. prevede, per le condotte violente tenute dai calciatori la sanzione minima di tre giornate; il che esclude che questa Corte possa ridurre la squalifica a quella corrispondente alla espulsione dal campo, come richiesto dalla Società ricorrente nel ricorso ovvero a due giornate, come precisato con le note difensive. Questa Corte ritiene, invece, che, alla luce del fatto che la condotta violenta tenuta dal P. non ha prodotto alcuna conseguenza fisica a carico del calciatore avversario D., la squalifica possa essere ridotta a 3 giornate effettive di gara, con aumento, però, della misura dell’ammenda da € 10.000

a € 20.000.

DECISIONE C.S.A. - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  047/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE  AL  CALC.  S.R. SEGUITO  GARA  CREMONESE  /SALERNITANA  DEL  6.10.2018

Massima: Confermata l’ammenda di € 3.000,00 ma ridota da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore “per essersi, al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto all’Arbitro con atteggiamento minaccioso indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto che lo faceva arretrare di due passi; sanzione aggravata perché capitano della squadra”…Invero, si ritiene che le espressioni irriguardose profferite dallo Schiavi all’indirizzo del Direttore di gara e il gesto di appoggiare la mano sul petto dell’arbitro medesimo possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, in ragione della indubbia contestualità temporale ed eziologica nella quale si sono articolati. Inoltre, per quanto attiene, nello specifico, all’episodio del gesto di appoggiare la mano sul petto dell’arbitro, questa Corte ritiene che lo stesso, pur essendo certamente censurabile, non possa essere considerato di particolare gravità, in quanto, come precisato dall’arbitro, non violento.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 023/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 158/CSA del 21 Giugno 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. B.F. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; AMMENDA DI € 1.000,00, - INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica, ma ridotta e l’ammenda di € 1.000,00 in quella di € 500,00 al calciatore “per avere, all’11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di gioco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria”. .. questa Corte ritiene di poter valutare positivamente l’ammissione di responsabilità del reclamante, esternata nel proprio libello difensivo, con riguardo a entrambe le condotte addebitategli che lo stesso ha sostanzialmente ritenuto non corrette ed evitabili. Conseguentemente, ritiene equo ridurre la sola sanzione dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014

Impugnazione – istanza:3. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Z.A. SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014

Massima: La Corte riduce a 3 giornate di squalifica più l’ammenda di euro 1.000,00 la sanzione inflitta al calciatore per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per avere inoltre assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario e per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro. Si legge nel referto: dopo la notifica della decisione di espulsione per seconda ammonizione “si avventava sull’avversario che aveva da lui subito il fallo e che nella circostanza era rimasto a terra tenendosi le mani sul volto, e con entrambe le mani lo afferrava per le braccia sollevandolo da terra di circa 40 cm e lasciandolo cadere al suolo ove sbatteva la schiena. Doveva intervenire un dirigente della Ternana, oltre ai compagni, per convincerlo ad abbandonare il terreno di gioco. Il calciatore avversario, dopo le cure del caso, poteva proseguire regolarmente la gara. Al termine della partita, dopo aver percorso il tunnel che conduce agli spogliatoi, trovavo ad aspettarmi il – omissis - il quale per due volte diceva: “hai visto quanti danni hai fatto”. Un dirigente della Ternana lo invitava ad allontanarsi e a non rivolgersi più a me”…..Ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore in questione negli episodi richiamati va indubbiamente ascritto nell’alveo di quelli sicuramente gravemente antisportivi e intimidatori, nei confronti dell’avversario ed altrettanto indubbiamente irrispettosi, nei confronti del direttore di gara, ma non propriamente qualificabili come violenti, non emergendo indizi documentali utili a qualificare in tal senso la surriferita condotta. Stimato, conclusivamente e in ragione di quanto sopra, di poter accogliere parzialmente il ricorso proposto e valutato, per l’effetto, di dover ricondurre la sanzione inflitta, perché sia congrua con riguardo alla condotta ascritta al calciatore, alla squalifica effettiva per tre giornate effettive di gara.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 16 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. D.R.; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA GIORGINE/DRO DEL 9.2.2014

Massima: La diversa ricostruzione sostenuta dalla ricorrente, con riguardo al comportamento tenuto dai calciatori – omissis -  e – omissis -, è del tutto smentita da quanto descritto nel rapporto dell’arbitro; - a fronte del particolare valore del rapporto dell’arbitro - si veda al riguardo l’art. 35, punto 1.1., C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. N.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SAVONA DEL 21.12.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 3 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara; perché al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi profferiva espressioni blasfeme (recidiva, espulso, r.A.A., cc e proc. Fed.)”. La difesa … ritiene che l’espressione riportata nel referto dell’Assistente di gara debba essere qualificata come mera espressione irriguardosa e non ingiuriosa. Ad avviso di questa Corte depongono a favore di questa tesi due elementi: il primo di carattere testuale ed il secondo di stretta attinenza semantica. Quanto al primo va rilevato che lo stesso Assistente Arbitrale, nel riportare quanto udito, ha collegato inequivocabilmente l’espressione ad un momentaneo sfogo di protesta per una in condivisa decisione tecnica dell’arbitro. Circostanza che fa propendere questa Corte verso un’interpretazione dell’espressione come reazione inconsulta ed emotiva e non come determinazione volitiva di offesa nei confronti dell’arbitro ancorché non riguardosa. Quanto al secondo elemento deve dirsi che la stessa espressione, nel corso degli anni, pur conservando una propria negatività, ha perso sicuramente l’originario disvalore lesivo per assumerne uno più blando, quasi di scurrile linguaggio corrente, certamente non commendevole ma tipico di un’esclamazione linguistica usuale in determinati contesti sociali o in occasione di eventi o azioni a contenuto emotivo o, appunto, di protesta. Per questi motivi, l’espressione censurata e pronunciata dal sig. –omissis -, al 36’ del primo tempo, può ritenersi come irriguardosa (ossia come mancanza di riguardo e di rispetto verso la persona dell’arbitro e della sua funzione) e non ingiuriosa (ossia finalizzata a recare offesa intesa come lesione ai valori materiali o morali di un individuo, ovvero alla sua dignità od onorabilità). Ciò detto, ex adverso la Corte deve invece esprimere il proprio contrario convincimento in merito alla tesi del reclamante circa l’uso di espressioni blasfeme in un isolato episodio e all’interno dello spogliatoio, qualificando quest’ultimo quasi come se fosse una “zona franca” in cui non sussisterebbe la competenza di organi di giustizia federali o tecnici della Lega a rilevare infrazioni alle regole federali. E’ sufficiente ricordare che le norme della F.I.G.C. (a partire dagli artt. 33 e 34 dello Statuto, per poi citare l’art. 68 N.O.I.F., gli artt. 3 e 32, comma 9 C.G.S.) depongono in senso assolutamente contrario, cosicché tutto ciò che viene percepito e compiuto in dispregio delle norme e dei regolamenti federali in occasione della disputa di una gara all’interno o nei pressi dell’impianto sportivo costituisce oggetto di apprezzamento (e conseguente giudizio), senza che possano essere utilmente opposte flebili ragioni di “extraterritorialità”. Peraltro è sufficiente a smentire la tesi del reclamante il fatto che le ripetute espressioni blasfeme sono state pronunciate dal sig. – omissis - con la porta dello spogliatoio aperta e con un tono di voce particolarmente elevato, tanto da poter essere agevolmente udite da chiunque fosse presente in quella parte dell’impianto sportivo e da “costringere” il dirigente della stessa squadra a scusarsi con i rappresentati federali.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. U.C. SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 27.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornata di gara perché al 37° del primo tempo, lasciando la propria area tecnica, veniva in contatto fisico con alcuni componenti della panchina avversaria senza arrecare danno fisico. Veniva così allontanato dal terreno di gioco. A prescindere dal fatto che risulta essere inammissibile il mezzo di prova invocato, in quanto l’art. 35 punto 1.4. C.G.S. richiama solo alcune delle ipotesi in precedenza regolamentate tra cui non rientra il cd scambio di persona, nella fattispecie l’Arbitro, direttamente sentito da questa Corte, ha avuto modo di precisare che il soggetto allontanato era sicuramente l’allenatore in quanto per tutta la durata della gara e fino al momento dell’espulsione, era stato colui il quale nell’ambito della panchina dell’Agnonese aveva diretto i calciatori impartendo loro le direttive tecniche necessarie ed era così sicuramente individuabile nell’allenatore, sig. – omissis - puntualmente indicato nel referto.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. MONZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. A.A.  SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/MANTOVA DEL 16.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  con la squalifica per 3 giornate di gara “per comportamento irriguardoso verso un assistente  arbitrale, nonché per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi  eventuali supplementi,  ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in  occasione dello svolgimento delle gare.  L’art. 19, comma 4, C.G.S., dispone che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei  confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, al calciatore responsabile  dell’infrazione (la norma, per analogia, è applicabile anche ai tecnici) è inflitta la sanzione minima  della squalifica per 2 giornate.  Nella fattispecie, la condotta dell’allenatore del Monza si rivela meritevole della sanzione  inflitta in quanto, oltre all’applauso ironico nei confronti dell’assistente arbitrale ed alla frase  offensiva rivolta al direttore di gara, dal rapporto arbitrale può evincersi, come detto, il “fare  minaccioso” che “aizzava il pubblico presente”. Tale circostanza, che determina una maggiore  gravità della condotta, già di per sé irriguardosa, è resa ancora più chiara dal fatto che il sig. – omissis - è  stato allontanato da alcuni calciatori della propria squadra.  In definitiva, la sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata in relazione alla gravità dei  fatti accertati. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff.  n. 151/DIV del 9.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00  INFLITTA AL SIG. D.P.T. SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL  7.4.2013 

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato perché al termine della gara, nello  spazio antistante gli spogliatoi, tentava di aggredire un dirigente della squadra avversaria dopo  avergli rivolto frasi offensive e minacciose (in particolare gridando “pezzi di m… ci vediamo a  Chieti”); tale comportamento richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, onde evitare una  colluttazione. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 18 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 2 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 9.12.2009

Impugnazione – istanza: Reclamo dell’U.S. Grosseto avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 inflitta al calc. M. N. seguito gara Grosseto/Albinoleffe dell’8.12.2009 Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 3 gare effettive e dell’ammenda (Euro3.000,00) inflitta al calciatore per avere bestemmiato.

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