Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 30 maggio 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 272/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica per 9 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Giuliano/Gragnano del 4.5.2008

Massima: La Corte, fermo restando la censurabilità del gesto, quando ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore non integri quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente può ridurre la squalifica. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le manate non hanno procurato alcun danno fisico al Direttore di gara.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 2- www.figc.it 

Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso Calcio Como S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 9 gare effettive inflitta al calciatore F.M. nel corso della partita calcio Como/Solbiatese del 30.9.2007 

Massima: Il calciatore risponde di condotta violenta perché in occasione della segnatura del secondo goal si avvicinava all’arbitro e bestemmiando lo agguantava al braccio sinistro facendolo girare, esclamando altresì che avrebbe dovuto far fare la sostituzione, ma può beneficiare della riduzione ex art. 19 comma 4 C.G.S. secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità debbano essere valutate compiutamente come “circostanze attenuanti” espressamente previste dal Codice stesso. Il principio (art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S: secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto del capoverso di cui al n. 4 dell’art. 19 medesimo, secondo cui, appunto, vengono fatte salve particolari circostante attenuanti che possano influire sulla sanzione minima della squalifica.   

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