DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 139/CSA del 3 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111/Campionali Giovanili del 15.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.L. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO  NAZIONALE  UNDER  15  SERIE  C  GIRONE  C  ARZACHENA/ROBUR  SIENA  DEL  13.4.2019

Massima: Confermate dieci giornate di squalifica al calciatore “per aver  proferito  nei  confronti  di  un  avversario  un’espressione  comportante  offesa per motivi di nazionalità”…In proposito, né gli asseriti insulti per motivazioni di provenienza regionale che non trovano alcuna traccia nel referto arbitrale, non superabile dalle ricostruzioni di parte, né tanto meno l’eccitazione agonistica possono giustificare le sprezzanti e scurrili offese per motivi di nazionalità che sono state proferite dal calciatore, rispetto a cui la sanzione irrogata non appare viziata da alcuna sproporzione, stante il minimo edittale previsto dall’art. 11, commi 1 e 2 C.G.S..

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI CALCIO/PORTICI DEL 06.01.2019

Massima: Confermate dieci giornate di squalifica al calciatore  per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  54/CSA del 15 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 222 del 1°.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D ATHLETIC CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  N.M. SEGUITO  GARA  FUTSAL GENOVA/ATHLETIC C5 DEL 28.10.2018

Massima: Confermate dieci giornate di squalifica al calciatore perchè a fine gara, “rivolgeva a un avversario frase dal contenuto razzista” “negro spostati”

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 96/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B. G. SEGUITO GARA PERUGIA/TERNANA DEL 26.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore, perché "al termine della gara, pronunciava una frase nei confronti di un avversario comportante grave offesa per motivi di colore e nazionalità". La sanzione irrogata è pari al minimo edittale e la gravità dell’offesa e la sua circostanziazione non consentono di una valutazione attenuata. D’altra parte il richiamo a una precedente decisione, a giudizio della Corte, non può assumere rilevanza. Invero, nel caso richiamato, il giudicante aveva applicato una sanzione attenuata accompagnandola all’obbligo di frequentare un percorso formativo. Di contro, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che il ….. dovrebbe avere già partecipato a un percorso formativo avente ad oggetto, fra l’altro, il rispetto nei confronti degli avversari, in particolare sotto il profilo delle discriminazioni per motivi razziali. Pertanto, l’aver già partecipato a tale tipo di incontri potrebbe essere valutato addirittura negativamente, nel momento in cui, ciò nonostante, vengano poste in essere condotte antitetiche rispetto ai precetti e ai principi divulgati. D’altra parte, le scuse pubbliche, appaiono come un post factum che, al più, può far ritenere bilanciate le complessive circostanze sopra illustrate.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I  - Seconda Sezione: Decisione n. 23 del 31/05/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (C.U. n. 36/CRER del 16 marzo 2016)

Parti: M. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport annulla la delibera della CSA con la quale è stata confermata la squalifica per 10 giornate del calciatore e rinvia alla Corte Sportiva d’Appello la quale dovrà rinnovare la valutazione della prova senza tener conto degli elementi acquisiti al di fuori del procedimento e in difetto di contraddittorio. Dall’esame dell’impugnata decisione risulta che la Corte Sportiva di Appello ha motivato testualmente come segue la reiezione dell’appello: “atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato: 1) che, al termine della gara, mentre le squadre si avviavano verso gli spogliatoi, ha udito perfettamente la frase riportata a referto, urlata all’indirizzo dei giocatori di colore della squadra avversaria del calc. – omissis - – che si trovava a non più di 2 metri di distanza da lui – frase ripetuta, se non con termini uguali ma di contenuto analogo; 2) di escludere che il calc. – omissis -  gli abbia detto di essere stato colpito da un giocatore avversario, fatto che, comunque, lui non ha visto; valutato che la frase riportata a referto come pronunciata dal calc. – omissis -  debba considerarsi, così come già fatto dal primo Giudice, quale espressione offensiva per motivi di discriminazione razziale”. Dunque la Corte ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese telefonicamente dall’arbitro fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio, per quanto nella limitata accezione consentita dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., consistente nella possibilità per l’incolpato di acquisire copia dei supplementi di rapporto. La ratio di tale previsione risiede, con tutta evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto soltanto dalla decisione, pubblicata il 16 marzo 2016, e ha potuto ottenere la nota contenente le predette dichiarazioni rilasciate telefonicamente dall’arbitro - della cui paternità, per inciso, è perfino legittimo dubitare, mancando una sottoscrizione del presunto autore - soltanto in data 25 marzo 2016. Ritiene il Collegio che la procedura seguita dalla Corte Sportiva di Appello si collochi al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata. La rilevata violazione, già di per sé significativa, assume particolare pregnanza nel caso di specie in quanto, come emerge dal testo innanzi riportato tra virgolette, la decisione della Corte Sportiva di Appello si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni irritualmente assunte per telefono e al di fuori dei binari processuali, di talché non è dato comprendere se, in mancanza delle stesse, la Corte disponesse realmente di elementi documentali sufficienti a suffragare il convincimento circa l’infondatezza del ricorso dinanzi ad essa proposto dal – omissis -  e, dunque, a sorreggere comunque l’adottata decisione di reiezione.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL CLODIENSE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.L. SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO/CLODIENSE DEL 20.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver rivolto ad un calciatore avversario espressione comportante offesa e denigrazione per motivi di colore ed origine tecnica: “che c…. vuoi negro di m…., ridammi i marò”, e che, sempre secondo la refertazione arbitrale, “da questa frase ne scaturiva una mischia” fra i calciatori delle due società.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.J.SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/OLBIA 1905 DEL 01.03.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, colpevole di avere, ''indirizzato gravi insulti anche di stampo razziale'' nei confronti di un avversario di colore.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 14 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO B.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ESTE 3 S.R.L./CORREGGESE CALCIO 1948 ARL DEL 28.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n.  132 del 15.5.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  C.E.L. SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO/MONOSPOLIS  DEL 14.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “a gioco in svolgimento si dirigeva con atteggiamento minaccioso verso  l’Arbitro e, raggiuntolo, colpiva con il proprio petto il petto del Direttore di gara la cui maglia  strattonava per due volte. Nella circostanza, a voce alta, rivolgeva all’Arbitro espressioni dal  contenuto estremamente ingiurioso.”  Per di più,  contestualmente lo offendeva gravemente ed a voce alta profferendo allo stesso le seguenti parole:  “sei un pezzo di m….., sei un c….., sei una testa di c….”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.284/CGF del 30 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 260 del 20.5.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. SAN SISTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.L. SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, FIRENZE OVEST/SAN SISTO DEL 18.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ U.S. Alessandria s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara al calciatore A.F. seguito gara Alessandria/Savona del 20.4.2008 Massima: Il comportamento gravemente ingiurioso, irriguardoso e minaccioso tenuto reiteratamente dal calciatore nei confronti del direttore di gara comporta un particolare inasprimento della sanzione prevista dall’art. 19.4 lett. a) C.G.S. che comporta una riduzione della sanzione della squalifica, asseritamente ritenuta congrua in cinque giornate di gara. Il caso di specie: Il calciatore a gioco fermo si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Invitato a lasciare il terreno di gioco, per l’intervenuta espulsione, si rifiutava e tentava di colpire l’arbitro con uno schiaffo tenendo la mano aperta e cercando il contatto fisico, senza riuscire nell’intento per il pronto intervento dei compagni di squadra che si frapponevano tra lui ed il Direttore di gara, lo bloccavano e lo facevano indietreggiare. Successivamente su invito degli stessi, si allontanava profferendo all’indirizzo degli Ufficiali di gara e degli organi Federali altre espressioni gravemente offensive.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ A.C. Sandona’ 1922 s.r.l. avverso la squalifica 10 gare effettive inflitta al calciatore M.M...

Massima: Il principio ex art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S. secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 5 giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione ed in base al combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostante attenuanti possano influire anche sulla sanzione minima della squalifica. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le ditate non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell’azione dell’arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, si ritiene equo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornate rispetto alle 10 (dieci) comminate dal Giudice Sportivo, poiché deve farsi applicazione della attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta che si ritiene assolutamente prevalente proprio per la tenuità della consumata violenza.

 

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