Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33/Campionato Nazionale Juniores del 06.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANO-CHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. POZZA ALBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SCANZOROSCIATE CALCIO/UNION ARZIGNANO-CHIAMPO DEL 03.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni dal chiaro tenore discriminatorio per motivi di origine territoriale al Direttore di gara. Nella circostanza, inoltre, proferiva espressione blasfema. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 11 comma 2 C.G.S..” Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati al calciatore deve essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel referto in atti. Il comportamento del calciatore in questione, quale esposto dall’arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità, e come tale deve essere sanzionato in maniera esemplare. La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore deve essere stigmatizzata con fermezza e punita con la squalifica di undici giornate effettive di gara, di cui dieci per comportamento discriminatorio, ex art. 11, comma 2, C.G.S. ed una per utilizzo di espressione blasfema, ex art. 19, n. 3 bis, lett. a), C.G.S..

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