Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezioni Unite: Decisione n. 37 del 13/05/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva dAppello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa, a mezzo PEC, in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della AS Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0- 3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014.

Parti: A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione della CSA che ha sanzionato la società con la perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore in quanto ha impiegato un calciatore non iscritto nella <Lista dei 25> comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un <over 22>, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 76 del 21 giugno 2018….Il Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 (successivamente modificato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 76 del 21 giugno 2018) dispone, per quanto in questa sede di interesse, che «Le società di Serie A, (), potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nellelenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia» (comma 1), specificando, al comma 2, che è pur sempre consentito l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli inseriti nell’elenco dei 25, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che, alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente, non abbiano già compiuto il 22° anno di età. Dispone, inoltre, che le società, «entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega lelenco dei 25 calciatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la procedura di richiesta del transfer, lo stesso non sia stato ancora rilasciato, indicando quali siano i quattro “calciatori formati nel club” e quali siano i quattro “calciatori formati in Italia. I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato  il transfer possono essere inseriti nellelenco ma non possono essere utilizzati prima della concessione del visto di esecutività» (comma 3), che «è fatto divieto ai calciatori non inseriti nellelenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dellelenco stesso ((comma 8), e che «Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. Lutilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nellelenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dellart. 17, comma 5, lett. a) [ora art. 10, comma 6, lett. a) ndr] del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui al comma 2» (comma 9). Orbene, la norma è chiara nella sua portata precettiva e altrettanto chiara è la sua ratio. Oltre ad assolvere alla funzione di preservare il cosiddetto “vivaio, mediante l’imposizione di precisi vincoli per la formazione dell’elenco dei 25 calciatori “utilizzabili nelle gare del campionato” e la facoltizzazione del libero utilizzo (ovvero  al di  fuori e in aggiunta a quelli che vanno obbligatoriamente indicati nell’elenco) dei calciatori under 22, detta dei precisi adempimenti a carico delle società, funzionali non solo alla corretta formazione dell’elenco, ma anche e soprattutto alla puntuale individuazione dei giocatori aventi titolo alla partecipazione alla gara (e al loro conseguente regolare utilizzo), la cui violazione assume rilevanza disciplinare e viene sanzionata con la perdita della gara. La norma è, infatti, alquanto esplicita in tal senso. Solo i calciatori inseriti nell’elenco dei 25 hanno titolo a partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dellelenco stesso e possono essere utilizzati a tale scopo dalla società che lo ha formato. Trattasi, molto semplicemente, di una regola del giocovolta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, il cui doveroso rispetto sappalesa viepiù importante in uno sport di tattica e strategia” come il calcio, che evoca “ruoli, moduli e schemi di gioco” e ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata. Il bene protetto non è, infatti, l’esito della gara, ma il corretto svolgimento della gara stessa, che risulta compromesso per la mera circostanza che vi partecipi chi, in base alle norme dettate per il suo regolare svolgimento, non ha titolo a farlo ovvero si trova in posizione irregolare. La società che disattende tale chiaro precetto, la cui osservanza richiede, peraltro, un onere di diligenza minimo, risponde disciplinarmente. In questo caso la forma (ovvero l’inserimento nell’elenco dei 25 da inviare via PEC alla Lega “entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato) assolve, dunque, a ineludibili esigenze di carattere sostanziale, come avvalorato, del resto, anche dalle disposizioni contenute nei commi 4 e 7 del C.U. n. 83/A, che, pur ammettendo la possibilità di variazione dell’elenco successivamente al termine di cui al comma 3, stabiliscono, a chiare lettere, che Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato” e che “Le variazioni dellelenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dellinizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega. Né può sottacersi che delle due fattispecie disciplinari accomunate dalla medesima sanzione, ovvero l’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore “non inserito nellelenco dei 25 calciatori” e quello di uno “inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, la prima, che qui rileva, è sicuramente quella più grave. La norma è, peraltro, alquanto esplicita nello stabilire che si tratta, in ogni caso, di utilizzo di calciatore non avente titolo alla partecipazione alla gara ovvero, come reso evidente dalle disposizioni del CGS cui il C.U. fa rinvio, di una questione afferente alla “posizione irregolare dei calciatori” [cfr. artt. 10, comma 6, lett. a) e 65, comma 1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC] e ciò a prescindere dalle ragioni, più o meno plausibili, per le quali o in forza delle quali tale situazione si è verificata. Ciò premesso, è, dunque, agevole rilevare che la decisione impugnata sfugge al vizio di motivazione dedotto dalla società ricorrente con il primo motivo di impugnazione. Sotto il profilo fattuale, è pacifica, infattila violazione della norma che regola la specifica fattispecie. Risulta, invero, dagli atti, che, in vista della prima giornata del campionato in corso, la AS Roma provvedeva a trasmettere alla Lega – in data 14 settembre 2020 – il menzionato elenco dei 25, senza inserirvi il calciatore Amadou Diawara, che, quale “over 22, avrebbe dovuto, invece, risultare inserito nel rispetto delle disposizioni di cui al citato C.U. n. 83/A per poter partecipare alle gare del campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Il giorno della gara – il 19 settembre 2020 - il calciatore D. veniva, però, inserito nella lista gara” (c.d. distinta) generata sul portale della Lega Serie A e, sebbene, all’atto della compilazione della stessa, il sistema informatico della Lega avesse generato un alertlegato proprio alla sua posizione, il calciatore medesimo prendeva, comunque, parte alla suddetta gara. La CSA, nel confermare la decisione del Giudice Sportivo che ha irrogato alla ricorrente la sanzione della sconfitta a tavolino, ex comma 9 del C.U. n. 83/A, ha, pertanto, correttamente ritenuto inammissibile la richiesta istruttoria di ascoltare il team manager della AS Roma, atteso che lo stesso avrebbe riferito su di una circostanza fattuale (il colloquio con il delegato della Lega sullalert generato dal sistema informatico) da ritenersi del tutto irrilevante, essendo pacifica, per stessa ammissione della Società, la violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014. Per le stesse ragioni va disattesa analoga richiesta riproposta dalla ricorrente in questa sede, in quanto lassunzione a sommarie informazioni del signor G. G. non sarebbe in alcun modo idonea a invalidare l’efficacia delle pacifiche evidenze fattuali che hanno determinato il convincimento del giudice dappello (in tema, con principio di diritto applicabile in questa sede, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2019, n. 4702: «La mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito»). Ha, poi, in maniera sintetica, ma intellegibile e congrua, motivato la decisione assunta sulla scorta del proprio precedente, di cui al C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), evidenziando, in particolare, che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia, è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, derivandone che il calciatore D.,  non  incluso  nell’elenco  di  che  trattasi,  non  poteva  essere  schierato  in  campo  in occasione dell’incontro di calcio Hellas Verona – Roma, disputatosi in data 19 settembre 2020. Sicché, logica conseguenza della violazione delle norme di cui al comma 3 del più volte citato C.U. n. 83/A non poteva essere che l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, il richiamo al precedente di questo Collegio n. 6 del 2017 è da ritenersi, peraltro, del tutto pertinente e idoneo a supportare, sotto il profilo motivazionale, la decisione assunta. Sattagliano, infatti, anche alla fattispecie ora in esame le considerazioni mutuate dalla decisione qui gravata, ovvero che «La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 deve essere considerata… usuale, nonché espressamente prevista dallordinamento  sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista; linserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per  fare conoscere  alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi. In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa sanzione prevista dal punto 9) del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione, costituendo il mancato inserimento di un calciatore nella lista dei 25 una situazione del tutto equiparata, per espressa disposizione federale, alla posizione irregolare di un calciatore (il punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 si esprime, inequivocabilmente, nel senso che il calciatore non inserito nella lista dei 25 non ha “titolo alla partecipazione alla gara). Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato né dal Giudice Sportivo né da questa Corte». Del tutto condivisibilmente la Corte ha, inoltre, sottolineato in motivazione che il C.U. n. 83/A è in vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al momento dell’inserimento in distinta del calciatore, avrebbe dovuto indurre la Società alla massima cautela, che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione del calciatore, con ciò escludendo, sostanzialmente, la sussistenza dei presupposti per l’invocabilidell’errore scusabile e del principio di buona fede. La decisione gravata non risulta, in definitiva, afflitta dal vizio di omessa e/o insufficiente motivazione denunciato dalla società ricorrente. La stessa risulta, anzi, sorretta da una motivazione che offre adeguata evidenza del percorso logico/argomentativo seguito dal giudice dappello, della sua congruità e della corretta applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie sottoposta al suo scrutinio. Giova, infatti, ricordare che  “i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dallesame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile lobiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando via sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in questultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in uninammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 82; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 4 ottobre 2017, n. 73; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 ottobre 2017, n. 69; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19) e che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere limpianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 febbraio 2017, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 ottobre 2016, n. 53; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 21 giugno 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 gennaio 2016, n. 4).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 013 CSA del 10 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 32 del 22.9.2020

Impugnazione – istanza: A.S. Roma S.p.A/Hellas Verona F.C. S.p.A

Massima: Sanzionata con la perdita della gara con il punteggio 0-3, la società per aver utilizzato in campo il calciatore non inserito nell’elenco dei 25 giocatori, inviato alla Lega il 14.9.2020 e ciò in violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del 20.11.2014…Ciò posto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato nel proprio precedente di cui al C.U. n. 030/CSA del 18.10.2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), ovvero che l’art. 4 del C.U. n. 83/A prevede, espressamente, che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato…Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rilevato che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U. n. 83/A del 20.11.2014), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, e con la conseguenza che il calciatore, …., non poteva essere schierato in campo in occasione dell’incontro di calcio HELLAS VERONA-ROMA, disputatosi in data 19.9.2020. Il punto 8) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014, infatti, prevede, espressamente, che “E’ fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso”. Il punto 9) del predetto C.U. prevede, sempre espressamente, che “L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori ….. comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 10, comma 6, lett. a) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara”. La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 deve essere considerata, per usare le parole del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista; l’inserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi. In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa sanzione prevista dal punto 9) del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione, costituendo il mancato inserimento di un calciatore nella lista dei 25 una situazione del tutto equiparata, per espressa disposizione federale, alla posizione irregolare di un calciatore (il punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 si esprime, inequivocabilmente, nel senso che il calciatore non inserito nella lista dei 25 non ha “titolo alla partecipazione alla gara”). Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato né dal Giudice Sportivo né da questa Corte. Non può, peraltro, giovare alla Società reclamante il richiamo all’istituto dell’errore né al principio di buona fede, atteso che il C.U. n. 83/A, che regola la materia che ci occupa, è in vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al momento dell’inserimento in distinta del calciatore … avrebbe dovuto indurre la Società reclamante alla massima cautela che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione del calciatore. Da ultimo, si evidenzia che la chiara lettera delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del 20.11.2014, più sopra richiamate, in uno all’esistenza di un precedente giurisprudenziale di questa Corte, confermato dal Collegio di Garanzia del CONI, rende del tutto infondata, al di là dei dubbi profili di ammissibilità della stessa di cui più oltre, la richiesta di sospensione del presente giudizio, con conseguente sottoposizione di una questione interpretativa sul punto alla sezione consultiva della Corte Federale d’Appello. Sul punto, è, ad ogni buon conto, opportuno precisare che la sezione consultiva della Corte d’Appello Federale: (i) non ha, comunque, poteri giurisdizionali e, pertanto, non rientra nel sistema del procedimento sportivo in senso stretto, con la facoltà delle parti o di altra Corte di adirla; (ii) come precisato dall’art.98, comma 2, lettera “d”, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, si pronuncia, interpretando le norme statutarie e le altre norme federali, “sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva”. In relazione, infine, alla decisione del Consiglio di Stato n. 5514/13, richiamata dalla Società ricorrente e trasmessa in copia nell’imminenza dell’udienza, è appena il caso di rilevare che la stessa risulta precedente sia alla riforma della giustizia sportiva, da parte del CONI del 2014, sia a quella del Codice Giustizia Sportiva della FIGC del 2019. Orbene, se, anche alla luce del precedente del Consiglio di Stato, vi fosse stata la volontà, da parte dell’ordinamento sportivo e federale, di riservare alle parti di un procedimento (o ad un altro organo del sistema della Giustizia Sportiva della FIGC) la facoltà di adire la sezione consultiva della Corte Federale d’Appello, le relative norme l’avrebbero senz’altro previsto. In mancanza di una siffatta previsione, è di tutta evidenza che tale potere resti riservato, esclusivamente, al Presidente Federale, per come, peraltro, affermato dall’allora Corte di Giustizia Federale – sezione consultiva con la decisione di cui al C.U. n. 111/CGF del 16.12.2011 nella quale, a fronte di una istanza volta a richiedere l’interpretazione di disposizioni dell’ordinamento federale da parte di una Società di calcio, è stato statuito che “non sussistono le condizioni indispensabili per esprimere un parere, in mancanza della richiesta presidenziale (articolo 34, comma 10, lett. e) Statuto F.I.G.C.)”. 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione : Decisione n. 6 del 13/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presso la F.I.G.C., pubblicata in forma integrale con C.U. n.030/CSA del 18.10.2016,

Parti: U.S. Sassuolo Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Massima: Il Collegio conferma le decisioni endofederali e la perdita della gara inflitta alla società. Rileva che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U. n. 83/A del 20.11.2014 e decisione Collegio Garanzia - Sez. I - n. 25/15), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie “A”, e con la conseguenza che “ogni variazione, perché abbia effetto ai fini dell’utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo Pec entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara di campionato”. La norma è inequivoca a fronte del fatto che il calciatore non poteva essere schierato in campo. La sanzione della perdita della gara in caso di partecipazione di un atleta in posizione irregolare deve essere considerata usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista espressamente; l’invio della lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi. In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa sanzione prevista del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione, costituendo la posizione irregolare di un calciatore evento grave e sicuramente privo di vizi logico-giuridici, che non può essere gradata dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 07 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 30.8.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. SASSUOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSUOLO /PESCARA DEL 28.8.2016 

Massima: Corretta è la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con la perdita della gara di Serie A per aver fatto partecipare all’incontro il calciatore che non ne aveva titolo in quanto lo stesso non compariva nella c.d. “lista dei 25”, di cui Com. Uff. della F.I.G.C. n. 83/A del 20.11.2014. Con il Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014, il Consiglio Federale della FIGC ha disciplinato la c.d. “Rosa dei 25” ovvero l’elenco dei 25 calciatori che possono essere impiegati dalle società professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A. Il suindicato Comunicato stabilisce, tra l’altro, che “le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori”. Tale elenco, continua il predetto Comunicato, “può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.”.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it