Decisione C.S.A.: C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL’11.3.2017
Massima: Il calciatore ha partecipato alla gara in posizione irregolare perché la gara controversa in cui il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica non si è in realtà mai svolta, per le cause di forza maggiore ben evidenziate dal Giudice Sportivo. Essa non ha avuto neppure inizio, atteso che - per quanto in atti e non contestato - la società apprendeva dal relativo Comune, titolare dell'impianto, circa un'ora e mezza prima dell'inizio della gara, della decisione di impedirne l'utilizzo per inagibilità dovuta agli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo e, immediatamente attivandosi, proponeva alla avversaria di svolgere la gara in impianto viciniore (la proposta non veniva peraltro accolta). Nella specie, pertanto, risulta inapplicabile il dedotto art. 22, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, atteso che esso presuppone l'annullamento di una gara effettivamente svoltasi, e non già, come nel caso che qui interessa, la ripetizione di una gara mai svoltasi.