DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N.  0006/CFA del 15.10.2019

Decisione Impugnata: Dispositivo n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 adottato dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, I Sezione

Impugnazione Istanza: (Presidente Federale) n. 47/2019-2020 Registro Reclami

Massima: In via preliminare occorre scrutinare l’eccezione proposta dalla società Torino F.C. s.p.a. sul difetto di legittimazione attiva della Federazione reclamante. Essa si fonda sulla inconfigurabilità in capo alla federazione della qualità di parte nel processo di appello, e quindi nella inammissibilità della richiesta revocazione; per altro verso l’unica forma di legittimazione straordinaria contemplata dal CGS risiederebbe nell’art.102 CGS nel quale i reclami proponibili dal Presidente federale (e non dalla Federazione) si limiterebbero alle decisioni di vari organi di giustizia sportiva ad eccezione della Corte sportiva di appello a livello nazionale. L’eccezione non è fondata. Il CGS contempla una forma di legittimazione straordinaria e speciale in capo al Presidente federale (anche su segnalazione dei Presidenti delle leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato per l’attività giovanile e scolastica) alla proposizione di “ricorso o reclamo”, ai sensi dell’art. 49, comma 3. Per un verso una simile legittimazione non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie di azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva (v. art. 47 e art. 49 co. 1 CGS), alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo, che agisce nella qualità di Presidente federale, a tutela quindi di un interesse generale della Federazione (o delle sue articolazioni organizzative cui spetta un potere di segnalazione). Per altro verso tale legittimazione si estende a qualsivoglia ricorso o reclamo contemplato dal CGS, ivi compreso, in assenza di una disposizione di segno diverso, il rimedio revocatorio di cui all’art. 63 che riguarda “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili”. Diverso è l’ambito di applicazione dell’art. 102 CGS, non solo sotto il profilo soggettivo (non è contemplata l’impugnabilità delle decisioni dei giudici di appello nazionali, sia sportivo che federale), ma anche oggettivo (è ammessa una impugnazione straordinaria davanti alla Corte di Appello federale per inadeguatezza o illegittimità delle decisioni di altri giudici sportivi). Ne deriva che la legittimazione straordinaria attribuita al Presidente Federale è limitata solo nel caso dell’art. 102 CGS avverso talune decisioni di giudici sportivi per ragioni di inadeguatezza ed illegittimità, ma si riespande nei casi di revocazione avverso decisioni inappellabili o divenute irrevocabili (tra cui quelle della Corte sportiva di appello a livello nazionale) per le sole ragioni espressamente contemplate dal comma 1 dell’art. 63 CGS. Né appare dirimente in tale prospettiva la circostanza che il ricorso/reclamo sia stato proposto nell’interesse della Federazione: sebbene la legittimazione straordinaria sia stata attribuita dalle norme del CGS al Presidente Federale, costui non è portatore di un interesse proprio, diverso da quello dell’ordinato svolgimento delle attività federali (nel caso di specie minacciate da una possibile asimmetria rispetto agli obblighi internazionali assunti per effetto dell’affiliazione alla FIFA); ed in ogni caso l’azione è stata proposta dal Presidente federale (come evincibile dalla procura alle liti in cui si legge che il ricorso per revocazione è proposto dal dott. Gravina in qualità di Presidente federale, “e” di legale rappresentante della FIGC).

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.017/CGF del 18 Luglio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. 5del 4.5.  2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. A. TOMA MAGLIE  AVVERSO LODO ARBITRALE N. 50/23 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN  ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA LA RECLAMANTE E IL SIG. V. S. 

Massima: Il ricorso è manifestamente inammissibile.  Al proposito, si osserva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.  decisioni pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 156/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008 e sul  Com. Uff. n. 104/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010), l'art. 39 C.G.S. prevede che "Tutte le  decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale...".  In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni  degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono "la  Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i  Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal  presente Statuto e dai regolamenti federali”.  Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra gli organi di giustizia sportiva specificamente  indicati dalla norma sopra riportata; non può neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati  previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"; questi sono: la Commissione Tesseramenti, la  Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega  Nazionale Dilettanti.  Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la  revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale.  La revocabilità delle decisioni arbitrali non può neppure essere affermata in via  interpretativa.  Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per  revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva  previsti dall'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che  costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della F.I.G.C..  Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso; esso è, infatti,  un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la  risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di  natura prettamente privatistica, gli accordi collettivi e varie norme regolamentari - che disciplinano i  rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società - attribuiscono a tali soggetti la facoltà di  deferirle ad arbitri (da essi stessi designati e scelti in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento  del Collegio Arbitrale), anziché agli organi ordinari della giustizia sportiva della F.I.G.C., per un  giudizio che si svolge su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, le decisioni di questa  Corte, Sezione III, pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva  2010/2011 e sul Com. Uff. n. 116/CGF, Stagione Sportiva 2011/2012).  Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo  arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il  rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.  

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 183/CGF Riunione del 21 maggio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 243/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S.D. Quadrifogligio’ ponticelli avverso la sanzione della squalifica a tutto il 22.2.2009 inflitta al calciatore P.E.

Massima: La CGF dichiara l’inammissibilità del reclamo, considerato che la Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del vigente C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici Territoriali. Dunque non è ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di giustizia federale, come giudice di terzo grado. La Corte, peraltro, è competente (quale unico giudice federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39 C.G.S.). Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l’applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema di revisione, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravvenute o scoperte. Qualora, poi, si voglia intendere il reclamo come istanza di revocazione, il Collegio rileva che non ricorrerebbero nella specie i motivi di carattere eccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso dell’errore di fatto contemplato dall’art. 1 lett. e) del citato art. 39. Infatti, la Commissione disciplinare territoriale ha esaminato tutti i fatti attinenti allo svolgimento della gara e li ha valutati, secondo il suo apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di riduzione della squalifica comminata.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della Pol. Sesta Godano avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001 inflitta al calciatore V.V..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CAF inoltrato dalla precedente società del calciatore, avverso la squalifica inflitta al calciatore dal Giudice Sportivo con il quale deduce che la società non aveva presentato tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare avendo erroneamente ritenuto che l’impugnazione fosse stata presentata dalla nuova società del calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della Pol. Sesta Godano avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001 inflitta al calciatore V.V..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CAF inoltrato dalla società avverso la squalifica inflitta al calciatore dal giudice sportivo con il quale deduce che la società non aveva presentato tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare avendo erroneamente ritenuto che l’impugnazione fosse stata a suo tempo proposta dalla precedente società del calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C - Riunione del 26 marzo 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Il Sig. G.N., tesserato con la U.S. Nimis, ha proposto ricorso per revocazione a questa CAF, ai sensi dall'art. 28 C.G.S., ritenendo che il risultato della gara del Campionato Provinciale Allievi San Daniele/Nimis del 12.10.1997, conseguito sul campo, contrasti con quello indicato sul referto arbitrale.

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.N. in relazione alla gara di campionato Provinciale Allievi San Daniele/Nimis del 12.10.1997

Massima: Ai sensi dall'art. 28 C.G.S. possono essere impugnate per revocazione "tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili". Nel caso di specie non è stato presentato alcun reclamo agli Organi della giustizia sportiva, nei termini perentori previsti dal C.G.S. e, pertanto, non vi è stata alcuna decisione degli stessi. Il Codice di Giustizia Sportiva riconosce la facoltà di proporre reclamo per revocazione alla "parte" che ha interesse. Il concetto di "parte" non può essere razionalmente costruito che con riferimento al processo sportivo, e quindi a quei soggetti che in tale processo siano costituiti ed abbiano svolto attività. Conseguentemente, non avendo avuto luogo i precedenti gradi di giudizio e, dunque, non avendovi partecipato la persona in questione, vi è una carenza di legittimazione del ricorrente.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 42 del 12.6.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del G.S. Fidens Bisceglie avverso decisioni merito gara Castellaneta/Minervino Murge dell'8.2.1996

Massima: Ai sensi dall'art. 31 comma 2 C.G.S. sono legittimati alla proposizione del procedimento per revocazione unicamente i soggetti che hanno partecipato, in prima od in seconda istanza, al giudizio definito con la decisione gravata. All'Ordinamento della Giustizia Sportiva è sconosciuto l’istituto dell’opposizione di terzi di cui possono giovarsi i soggetti diversi da quelli nei cui confronti è pronunziata la sentenza che si intende impugnare.

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