Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 8 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 23.4.2009

 Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Cusano avverso decisioni merito gara Campionato Juniores Regionale Rhodense/Cusano del 3.3.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ai sensi dell’art. 39 C.G.S. quando si censura  che il giudizio precedente era stato viziato dal mancato invio ad essa controparte dell’appello proposto dall’avversaria e, nel merito, che l’incontro in parola non era stato portato a termine per fatto – cattiva gestione dell’impianto di illuminazione – addebitabile alla società ospitante.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Novembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Maggio 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona – Com. Uff. n. 13 del 2.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dal presidente del Comitato Regionale Liguria L.N.D. avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla soc. F.C. Speranza 1912 avverso decisioni merito gara Speranza 1912/Spotornese del 21.9.2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Presidente del Comitato Regionale essendo stato palesemente violato, a cagione dell’omesso invio dell’atto, il basilare principio del contraddittorio che garantisce il diritto alla difesa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 31/C - Riunione del 10.5.2001

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’A.S. Genzano Calcio a Cinque 1996 avverso decisioni merito gara Genzano/Torino del 3.3.2001

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 23 comma 5 C.G.S. (applicabile anche ai procedimenti per revocazione per espresso richiamo contenuto nel 2° comma dell’art. 28 dello stesso Codice), quando copia dei motivi del reclamo non risultano inviati, contestualmente, con lettera raccomandata alla controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della S.S. Riviera dei Marmi avverso decisioni merito gara non disputata Petrosino/Riviera dei Marmi del 15.12.1999

Massima: L'impugnazione per revocazione è inammissibile se non sono state osservate le prescrizioni indicate nell'art. 23 comma 5 C.G.S., per il quale ".. copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. .”.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 5 agosto 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.1999

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del Club Uragano Cep avverso decisioni merito gara Sportinsieme/Club Uragano Cep del 17.4.1999

Massima: Ai procedimenti di revocazione si applicano le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza (art. 28 comma 3 C.G.S.).

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli art. 28 comma 2 e 23 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso per revocazione alla CAF relativo ad una gara, per omesso contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C - Riunione del 5 marzo 1998 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’U.S. Castagnito avverso decisioni merito gara Castagnito/Cinzano del 26.10.1997

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S. se la società non ha inviato i motivi alla controparte.

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