DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 102 CSA del 2 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo presso la Divisione calcio a 5 di cui al C.u. n. 461 del 12 Gennaio 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Alma Salento C5-ASD Leoni Futsal Club Acerra

Massima: Il Giudice Sportivo d’ufficio ha ampi poteri d’indagine anche nel caso in cui, come quello in esame , la società che invoca la posizione irregolare del calciatore per squalifica non abbia correttamente indicato i C.U. ai quali ricondurre le squalifiche…Ciononostante, per il caso oggetto dell’attuale giudizio risulta decisiva, quale precedente vincolante, un’importante pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI del 7 aprile 2017, n. 24, che ha affermato chiaramente che il giudice sportivo abbia poteri assai pregnanti al fine di indagare d’ufficio su tutte le posizioni dei giocatori coinvolti durante una gara, di là dalle allegazioni. In virtù della rilevanza dell’arresto, si ritiene opportuno riportare specifici brani del provvedimento citato, sì da chiarire la posizione assunta dall’Organo giudicante del CONI. Afferma infatti quest’ultimo che «[è] di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d’ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara. Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto. È evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica. […] Non sfugge quindi a tale interpretazione neppure la giustizia ordinaria che sancisce, anche in assenza di apposita previsione, il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi oltre il dedotto su questioni considerate rilevabili ex officio, prima fra tutte, ad esempio, la nullità contrattuale, oggetto di obbligatorietà, nella rilevazione officiosa, come sancito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., Sez. Un., n. 14828/2012). Vista l’importanza, sul punto si era pronunciata in passato anche l’Alta Corte di Giustizia Sportiva che, con propria decisione n. 19/2011, in un caso simile, riteneva assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo nell’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Un’interpretazione contraria del potere d’ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell’ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l’assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo. Non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d’ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall’impulso di parte. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione».

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 18 Gennaio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 287 del 02.12.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/POL. D. SAMMICHELE DEL 01.11.2016

Massima: La CSA annulla la decisione e ripristina il risultato conseguito sul campo perché il Giudice Sportivo, a seguito di reclamo proposto dalla società per la posizione irregolare del calciatore, pur ritenendola regolare, andando oltre il richiesto, aveva inflitto alla società la perdita della gara, perchè non risultava soddisfatto invece il requisito che prevede l’ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani, dei quali uno nato prima del 31.12.1994; in quanto carente proprio della presenza di quest’ultimo. Gli organi di giustizia sportiva, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo – quale declinazione del superiore principio costituzionale di sussidiarietà, enucleato all’art. 118 cost. – sono tenuti ad adottare, in combinato disposto tra loro, le normative interne federali e le disposizioni di diritto comune. Segnatamente, per il ricorso che occupa, le coordinate normative vengono individuate nell’art. 112 c.p.c. – letto alla luce dell’art. 1, comma 2, C.G.S. FIGC e dell’art. 2, commi 2 e 6, C.G.S. CONI –, nell’art. 29, comma 8, C.G.S. FIGC e, infine, negli artt. 3 e 111 cost. L’art. 1, comma 2, C.G.S. FIGC dispone che «per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI», il quale a sua volta stabilisce all’art. 2, commi 2 e 6, (C.G.S. CONI), che «Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo», e che (comma 6, C.G.S. CONI) «per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Da qui l’applicabilità, anche ai procedimenti sportivi, del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.: «Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti». Orbene, come è consolidata opinione in letteratura e giurisprudenza, è compito del giudice interpretare la domanda proposta, rintracciando, mediante la valutazione delle allegazioni presentate e delle affermazioni delle parti, gli elementi costitutivi di quest’ultima e limitandosi ad essi. Se, per un verso, è vero che: - il Giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., n. 13049/2016; Cass. n. 23669/2014; Cass. n. 27940/2013; Cass. n. 18783/2009), come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell’atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio (Cass., Sez. un., n. 27/2000; Cass. n. 16783/2006; Cass. n. 8879/2000); - in considerazione del tradizionale principio iura novit curia (sancito dall’art. 113 c.p.c.), il giudice non è vincolato né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati offerta dalle parti (Cass. n. 9590/2013; Cass. n. 6757/2011; Cass. n. 5442/2006; Cass. n. 9570/2005; Cass. n. 17610/2004; Cass. n. 7931/2000), né alle argomentazioni giuridiche da queste sostenute (Cass. n. 6891/2005); per altro verso, è altrettanto vero, e va rimarcato, che l’interpretazione e il potere di indagine del giudice (segnatamente, nel nostro caso, in materia “sportiva”) non può spingersi sino a configurare una domanda difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente dedotto ed allegato dalle parti (Cass. n. 8519/2006; Cass. n. 15802/2005; Cass. n. 10922/2005; Cass. n. 6891/2005; Cass. n. 5954/2005; Cass. n. 22987/2004). Ne deriva che è fondata la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto i poteri del Giudice Sportivo sono espressamente enucleati dall’art. 29, comma 8, lett. a) C.G.S., il quale afferma che «il procedimento è instaurato, d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti di gara» ovvero [lett. b)] «sul reclamo» e non, dunque, su ulteriori indagini svolte dal Giudice di prime cure autonomamente. Va inoltre sottolineato che, qualora il potere di indagine del Giudice sportivo fosse esteso a situazioni non dedotte in reclamo, si correrebbe il rischio di generare aperti contrasti con l’art. 3 cost. Più chiaramente, l’azione di indagine del giudice dovrebbe compiersi d’ufficio non soltanto con riguardo al singolo ricorso portato alla sua attenzione, come nel caso di specie, ma dovrebbe estendersi, di volta in volta, sempre, a tutti i sodalizi e per tutti gli incontri, a prescindere dal contenuto del reclamo, posta la frequenza – inevitabile – di fattispecie controverse inerenti a potenziali ipotesi di irregolare posizione di calciatori tesserati. Attività, quella di indagine, che tra l’altro non compete propriamente al giudice sportivo, ma alla procura federale. A parere di questo Collegio, dunque, un’estensione senza limiti (rectius: incontrollata) del potere di indagine del giudice potrebbe determinare una disparità di trattamento in casi analoghi su tutto il territorio nazionale; eventualità che, a prescindere dalla bontà dell’attività svolta dal giudice di primo grado nel caso in esame, non può essere sostenuta o addirittura incentivata. Sotto il profilo strettamente processuale e di legittimità dell’azione del Giudice sportivo, non va poi trascurato il fatto che, pur tenendo conto che il reclamo copra tanto il dedotto quanto il deducibile, perché il Giudicante possa pronunciarsi su una questione non rilevata dalle parti, è essenziale che questa sia introdotta quale argomento di discussione processuale. Diversamente, verrebbe vulnerato tanto il diritto di difesa, quanto il principio del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti, condizioni imprescindibili per ogni procedimento che voglia dirsi “giusto” (art. 111 cost.).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 139 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BULDOG LUCREZIA/CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO DEL 4.10.2014 

Massima: La C.S.A. annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo, in quanto il Giudice sportivo pur dichiarando tardivo il reclamo relativo alla posizione irregolare dei calciatore, riteneva di potersi pronunciare d’ufficio, avvalendosi delle prerogative di cui al combinato disposto del 7° e 8° comma dell’art. 29 C.G.S., e per l’effetto dichiarava la posizione irregolare del calciatore. Appare principio cardine nell’ordinamento, compreso quello sportivo, che il mancato rispetto dei termini a carattere perentorio com’è quello dell’art. 29, comma 8, lett. b), determini un’ipotesi di decadenza dall’azione con conseguente improcedibilità dell’azione stessa. A tal riguardo si rileva che la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare che la mancata osservanza di un termine perentorio “determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’inosservanza dei termini perentori come previsto dall’art.153 c.p.c.” (Corte di Cassazione Sez.V Sent. n.1771 del 30.1.2004), prosegue la Corte di Cassazione in altra sentenza affermando che “E’ evidente, infatti, qualora, si ritenesse sanata a seguito della costituzione della controparte e della sua acquiescenza la mancata osservanza del termine perentorio, tale norma verrebbe vanificata, risolvendosi la sanatoria sostanzialmente in una proroga non consentita del termine” (Corte di Cassazione Civile Sent. n.8022 del 14.06.2001). La situazione di specie sottoposta a parere è assimilabile a quella che si verifica nel procedimento civile qualora in presenza di una nullità dell’atto di citazione rilevabile d’ufficio, la costituzione del convenuto comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriori quesiti per cui ad esempio come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione “non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione” (Corte di Cass. Sez.I sent. 7254 del 10/07/1999) posto che i termini per le impugnazioni sono ai sensi dell’art. 325 c.p.c. perentori e quindi sottoposti al regime di cui all’art.153 c.p.c. (sulla improcedibilità dell’azione per mancato rispetto di un termine improrogabile cfr. altresì Corte Conti, Sez. I, sent. 31/1997; idem, Sez. II, sent. 365/2001). Appaiono applicabili al procedimento sportivo, ed al relativo processo, i principi generali dell’ordinamento in base al quale le disposizioni relative al processo (cfr. art.153 c.p.c. – art. 585 n. 5 c.p.p.) ed i relativi termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull’accordo delle parti e sono sempre rilevabili d’ufficio (cfr. art. 591 c.p.p.). Conseguenzialmente il Giudice, accertata la violazione del termine perentorio, non avrebbe potuto nemmeno d’ufficio esaminare il merito della questione prospettatagli. Egli avrebbe dovuto e potuto procedere all’invio degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.. La ratio delle disposizioni sulla perentorietà dei termini e sulla indisponibilità in capo alle parti, trova giustificazione al pieno affidamento che viene a crearsi nei campionati sportivi a seguito del consolidamento delle posizioni che non può trovare dilatoria ed indeterminata possibile situazione di incertezza in una facoltà di esame d’ufficio di impugnazioni tardive che creerebbe una perdurante situazione di incertezza con ogni possibile negativa incidenza sullo svolgersi dei campionati medesimi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 72/CGF Riunione del 28  novembre 2008 n. 1 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 86/CGF Riunione del 19 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del G.S. Roma Calcio Femminile avverso le sanzioni: • perdita della gara con il punteggio di 0-3; • penalizzazione di punti 1 in classifica; • inibizione fino al 19.11.08 al sig. P.B.; • inibizione fino al 19.11.08 alla sig.ra D.T., inflitte merito gara campionato nazionale primavera Roma Calcio femminile/Lazio Calcio femminile del 9.11.08

Massima: Il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, può sì attivarsi d’ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 69/CGF Riunione del 04 gennaio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n.  281/CGF Riunione del 09 ottobre 2008  n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.2007)

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Olympia Agnonese A.S.D. avverso decisioni merito gara Olympia Agnonese/Morro D’Oro Calcio del 6.10.2007

Massima: Il giudice sportivo non può, una volta omologato il risultato ed a seguito di appello dichiarato inammissibile, comminare la sanzione della perdita della gara per aver la società impiegato cinque calciatori fuori quota, e quindi contravvenendo alla norma di cui alla lettera M del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2007 del Comitato Interregionale. Il Giudice Sportivo all’atto dell’omologazione” del risultato conseguito in campo,dalla visione della distinta arbitrale, era a conoscenza delle date di nascita degli atleti e da un semplice controllo poteva rilevare la violazione e quindi irrogare la sanzione. All’uopo v’ è da rilevare che in materia,vi è giurisprudenza costante che dichiara,che il giudice, dopo aver "omologato", la gara,dopo il risultato dell'incontro,se non ci sono fatti nuovi,possa procedere d'ufficio. Vedesi tra l’altro la decisione della C.A.F. Com. Uff. n. 27/C del 21.12.2006, in un caso similare stabilì che il Giudice Sportivo non poteva pronunziarsi d’Ufficio, essendosi ormai il suo potere in tal senso irrimediabilmente consumato ed essendo il risultato della gara conseguito sul campo, oramai intangibile essendo ai sensi dell’art 24 comma 9 lett. a) C.G.S. esaurita la sua possibilità di instaurare d’Ufficio un procedimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 68/CGF Riunione del 04 gennaio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 205/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 274 del 14.12.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Citta’ Di Gragnano Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Futsal Pianura/Città Di Gragnano calcio a 5 dell’1.12.2007

Massima: Il Giudice Sportivo quando emette la propria decisione non può revocarla sul presupposto che per un mero disguido nel servizio di recapito postale non ha ricevuto il reclamo. Il Giudice Sportivo, quale organo di giurisdizione, non annovera fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela, e non ha, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso, annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all’aspetto del rito, ha investito comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 30 maggio 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 272/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Nuovo Campobasso calcio avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gare inflitte al calciatore D.M.S. e dell’ammenda di € 2.000,00 alla società seguito gara Nuovo Campobasso/S.S.D. Centobuchi del 6.01.2008

Massima:  Il Giudice Sportivo, a seguito di preannuncio reclamo, può sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla procura federale, per gli opportuni accertamenti in merito ad episodi “che si assumono verificati non in presenza del Direttore di gara e dei suoi collaboratori.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1

Impugnazione - istanza:  – Reclamo della Società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara CUS Teramo-Pro Calcetto Avezzano del 23.2.2008. – reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara CUS L’Aquila-Pro Calcetto Avezzano del 1.3.2008

Massima: All’Organo di Giustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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