Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 34 del 23/05/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 0162/CSA/2024-2025, depositata e notificata, completa di motivazioni, il 20 marzo 2025, con la quale, in ordine ai due reclami (riuniti) proposti rispettivamente dalla suddetta ricorrente e dalla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 616 del 13 febbraio 2025 (che aveva statuito, a carico di entrambi i menzionati Sodalizi, la punizione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia - A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dell’11 febbraio 2025; aveva comminato, a carico della Fortitudo Pomezia, l’ammenda di € 2.500,00 e, a carico della Ecocity Genzano, l’ammenda di € 500,00, oltre ad ulteriori sanzioni disciplinari), è stato integralmente respinto il gravame della odierna istante, mentre è stato parzialmente accolto quello del club pometino, revocando l’irrogato 0-6 ed infliggendo alla compagine medesima la sola penalizzazione di tre punti in classifica.
Impugnazione Istanza: A.S.D. Ecocity Futsal Genzano / A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 / FIGC
Massima: Per quanto attiene alle spese del giudizio, giova fare una precisazione sulla contumacia delle parti resistenti. È noto che un principio cardine, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, è che la contumacia del convenuto non equivale ad una ficta confessio (confessione fittizia) dei fatti allegati dall'attore, bensì ad una ficta contestatio o ficta litis contestatio (contestazione fittizia). Ciò significa che la mancata costituzione del convenuto non comporta un'ammissione implicita delle affermazioni della controparte. Ma proprio perché trattasi di contestazione fittizia, siamo comunque in presenza di contestazione che legittimerebbe la condanna alle spese, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la contumacia della parte convenuta non esclude la sua condanna alle spese processuali qualora risulti soccombente (Cass. Civ., n. 24967 del 15 settembre 2021; Cass. Civ., n. 18584 del 9 giugno 2022; Cass. Civ., n. 484 del 9 gennaio 2025). La soccombenza, pertanto, non si riferisce necessariamente all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare (come nel caso della contumacia), ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. L'individuazione del soccombente si basa sul principio di causalità: è obbligata a rimborsare le spese anticipate nel processo la parte che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. Civ., n. 24967 del 15 settembre 2021). Pertanto, va affermato il seguente principio di diritto secondo cui la contumacia di una o più parti non è argomento utile ai fini della compensazione delle spese che, per contro, debbono essere sempre liquidate in considerazione del comportamento del contumace fuori dal processo o nei gradi precedenti. Fatta questa precisazione, tuttavia, si ritiene che la particolarità della vicenda e la eccezionalità dei fatti descritti possa giustificare la compensazione delle spese in deroga al principio di soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. (Cass. Civ., n 7007 del 16 marzo 2025).
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 47 del 19/07/2022
Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di F. M. (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di F.M., P.i A. e S. L.(calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.
Impugnazione Istanza: U.S. Massese 1919 SSDRL / FIGC
Massima:…con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in relazione alla avvenuta trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale alla Procura Federale, ne va rilevata l’inammissibilità per l’assoluta inconducenza della richiesta, vertendo l’eventuale nuova indagine su una possibile ulteriore estensione della responsabilità ad altri tesserati, in ragione della mancata identificazione di alcuni calciatori, come segnalato dal direttore di gara nel proprio referto e nel successivo supplemento: indagine del tutto indipendente da quella oggetto del presente procedimento.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima : Decisione n. 25/2020 del 10 giugno 2020
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 gennaio 2020, che, nel respingere l’appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 2020.
Parti: ASD FC Atletico Silvi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND/Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND/ASD Antonio Padovani Futsal
Massima: La richiesta di sospensione del presente giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in attesa della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC sull’impugnazione da parte del Presidente Federale di provvedimento afferente alla stessa questione, proposta successivamente e oggetto dell’odierno giudizio, deve essere disattesa. Infatti, il reclamo, ex art. 102 CGS FIGC, è stato incardinato dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 6, CGS CONI e l’art. 39 c.p.c. prevedono che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”. Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., SS.UU., n. 27846/13). Pertanto, l’istanza di sospensione deve essere rigettata.