Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 47 del 19/07/2022

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di F. M. (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di F.M., P.i A. e S. L.(calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.

Impugnazione Istanza: U.S. Massese 1919 SSDRL / FIGC

Massima:con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in relazione alla avvenuta trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale alla Procura Federale, ne va rilevata l’inammissibiliper l’assoluta inconducenza della richiesta, vertendo l’eventuale nuova indagine su una possibile ulteriore estensione della responsabiliad altri tesserati, in ragione della mancata identificazione di alcuni calciatori, come segnalato dal direttore di gara nel proprio referto e nel successivo supplemento: indagine del tutto indipendente da quella oggetto del presente procedimento.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 25/2020 del 10 giugno 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 gennaio 2020, che, nel respingere l’appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 2020.

Parti: ASD FC Atletico Silvi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND/Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND/ASD Antonio Padovani Futsal

Massima: La richiesta di sospensione del presente giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in attesa della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC sull’impugnazione da parte del Presidente Federale di provvedimento afferente alla stessa questione, proposta successivamente e oggetto dell’odierno giudizio, deve essere disattesa. Infatti,  il  reclamo,  ex  art.  102  CGS  FIGC,  è  stato  incardinato  dopo  la  notifica  del  ricorso introduttivo del presente giudizio. Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 6, CGS CONI e l’art. 39 c.p.c. prevedono che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”. Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., SS.UU., n. 27846/13). Pertanto, l’istanza di sospensione deve essere rigettata.

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