Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : DECISIONE N. 0008/CSA del 6 Agosto  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Prima Sezione - con la decisione n.54/2025 depositata in data 24 giugno 2025 (ricorso proposto da OMISSIS in data 01.04.2025), concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n. 0155/CSA-2024-2025 depositata in data 18.03.2025

Impugnazione – istanza: - Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. - Omissis

Massima: Rigettata l’eccezione di estinzione del procedimento, per la violazione del termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 54, comma 2, del CGS FIGC, per la definizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dal Collegio di Garanzia… Le norme che regolano la durata dei giudizi sportivi sono gli artt. 54 e 110 del CGS FIGC e gli artt.38 e 58 del CGS CONI. Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate emerge come il termine di durata del procedimento di rinvio celebrato dinanzi alla Corte sportiva di appello sia di sessanta giorni (art. 54 del CGS FIGC, secondo il cui comma 1 le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo di secondo grado, termine che, per effetto del comma 2, opera anche in caso di annullamento con rinvio o comunque in caso di regressione alla fase procedimentale precedente; art. 110 del CGS FIGC, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni; art. 38 del CGS CONI, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni). Tale termine, tuttavia, non decorre dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, come in via prioritaria ha sostenuto il Sig. OMISSIS, il quale ha invocato, in particolare, l’applicabilità al caso di specie del principio sancito dall’art. 58, comma 3, del CGS CONI - secondo cui “Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza” –, deducendo, altresì, il mancato di rinvenimento, nel fascicolo di causa, di una eventuale comunicazione formale da parte del Collegio di Garanzia alla CSA di trasmissione del fascicolo per il seguito di competenza. In realtà, il Collegio ha provveduto a restituire formalmente gli atti alla CSA con apposita comunicazione, trasmessa in data 24.06.2025, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dall’indirizzocollegioGaranziasport@cert.coni.it all’indirizzo cortesportiva.appello@pec.figc.it. Detta missiva non è rinvenibile nel fascicolo di causa visibile alle parti in quanto concernente rapporti diretti tra i due Organi di giustizia sportiva (Collegio e CSA), ma in ogni caso la sua mancata conoscenza in capo alla parte non inficia in alcun modo il proprio diritto di difesa in quanto la data della predetta comunicazione coincide con quella del deposito delle motivazioni della decisione del Collegio. È, quindi, dal 24.06.2025 e non dalla data del deposito del dispositivo, che inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la pronuncia; e ciò per due ordini di ragioni.  La prima è che sia l’art. 38 del CGS CONI che l’art. 110 del CGS FIGC prevedono espressamente che nei procedimenti di natura disciplinare detto termine decorra dalla data in cui vengono restituiti gli atti del giudizio dal Collegio di Garanzia dello sport all'organo giudicante che deve pronunciarsi in sede di rinvio. A quest’ultimo riguardo giova chiarire che il presente giudizio non è qualificabile alla stregua di un procedimento c.d. “disciplinare” (che, a norma di quanto previsto nei Regolamenti sopra richiamati, si identifica con i giudizi che trovano impulso nell’atto di deferimento ad istanza della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale competente), bensì quale procedimento appartenente alla c.d. giustizia “tecnica” (che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni e il rispetto delle relative disposizioni e che si attiva d’ufficio a seguito dei rilievi che il Giudice sportivo opera sulla base del referto steso dal Direttore di Gara o di impulso di parte nelle ipotesi previste dal CGS); tuttavia, non risultano essere vigenti disposizioni codicistiche, afferenti la c.d. giustizia “tecnica”, che prevedano specificatamente il dies a quo di decorrenza del predetto termine (a titolo esemplificativo, tra le Norme generali sul procedimento, l’art. 54, comma 2, del CGS FIGC si limita a prevedere che “I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente”, mentre l’art.62, comma 2, del CGS CONI, sui Procedimenti, dispone che “In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”). Ne consegue che, anche in assenza di disposizioni che stabiliscano un termine di decorrenza diverso da quello indicato per il procedimento “disciplinare”, quest’ultimo deve trovare applicazione, in via analogica, alla presente fattispecie, in ossequio al dovere generale dell’interprete di colmare quella che, in caso contrario, risulterebbe essere una lacuna dell’ordinamento, conseguendone l’applicabilità al caso di specie degli artt. 38 del CGS CONI e 110 del CGS FIGC, i quali regolano e disciplinano un procedimento (disciplinare) diverso da quello in delibazione, ma rispondono evidentemente alla medesima ratio, precisandosi che tale inferenza logico-giuridica non si scontra con il generale divieto di applicazione analogica previsto dall’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale. In secondo luogo, a rafforzare la conclusione testé raggiunta rileva la circostanza che, a seguire la tesi sostenuta da parte reclamante - secondo cui, come detto, il predetto termine decorrerebbe dal deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta del disposto dell’art. 58 del CGS CONI, in base al quale il procedimento davanti al Collegio si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione – si finirebbe con l’impedire l’osservanza del dovere che incombe sulla Corte Sportiva d’Appello di uniformarsi al principio di rinvio fissato dal Collegio di Garanzia nella motivazione della sua decisione e non già nel dispositivo. A conferma di quanto detto, la stessa comunicazione del Collegio di restituzione degli atti alla Corte sportiva è stata inoltrata con la seguente dicitura: “…si trasmette il fascicolo del procedimento di cui all’oggetto, per il seguito di competenza”, dovendosi intendere a tale titolo l’instaurazione e celebrazione del giudizio di rinvio. In conseguenza di quanto sopra, dalla data del 24.06.2025 di restituzione degli atti del procedimento R.G. ricorsi n. 32/2025, instaurato su ricorso del Sig. OMISSIS e conclusosi con decisione munita di motivazioni depositata il 24 giugno 2025, alla data di celebrazione dell’udienza del 25 luglio 2025 dinanzi alla Corte sportiva di Appello Nazionale della Figc, risultano essere decorsi 31 giorni, termine inferiore a quello di 60 giorni previsto dalle norme sopra richiamate, conseguendone il rigetto dell’eccezione di intervenuta estinzione del presente giudizio sollevata da parte reclamane.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : DECISIONE N. 0007/CSA del 6 Agosto  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Prima Sezione - con la decisione n.25/2025 depositata in data 14 aprile 2025 (ricorso proposto dalla U.S. Folgore Caratese ASD in data 19.03.2025), concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n. 0156/CSA2024-2025 depositata in data 18.03.2025

Impugnazione – istanza: - Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. - U.S. Folgore Caratese A.S.D.

Massima: La Corte dichiara l’estinzione del procedimento, per la violazione del termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 54, comma 2, del CGS FIGC, per la definizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dal Collegio di Garanzia…Le norme che regolano la durata dei giudizi sportivi sono le seguenti. Art. 54 del CGS FIGC - Termini di durata del giudizio: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli ogani d giustizia sportiva entro novantagiorni dalla prop sizio e del ricorso di primo gradoed entro sessantagiorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo di secondo grado. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente. Art. 110 del CGS FIGC - Termini di estinzione del giudizio disciplinare: 1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all'atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all'organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. Art. 38 del CGS CONI - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi: 1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone. Art. 58 del CGS CONI - Disposizioni generali: 1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura. 2. Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio. 3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di 30 giorni. Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate emerge come il termine di durata del procedimento di rinvio celebrato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello sia di sessanta giorni (Art. 54 del CGS FIGC, secondo il cui comma 1 le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo di secondo grado, termine che, per effetto del comma 2, opera anche in caso di annullamento con rinvio o comunque in caso di regressione alla fase procedimentale precedente. Art. 110 del CGS FIGC, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni. Art. 38 del CGS CONI, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni). Tale termine non decorre dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, come, in via prioritaria, ha sostenuto la società Caratese, la quale ha invocato, in particolare, l’applicabilità al caso di specie del principio sancito dall’art.58, comma 3, del CGS CONI - secondo cui “Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza” –, deducendo, altresì, il mancato di rinvenimento, nel fascicolo di causa, di un’eventuale comunicazione formale da parte del Collegio di Garanzia alla CSA di trasmissione del fascicolo per il seguito di competenza. In realtà, il Collegio ha provveduto a restituire formalmente gli atti alla Corte Sportiva, con apposita e specifica comunicazione trasmessa in data 14.04.2025 a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dall’indirizzo collegiogaranziasport@cert.coni.it all’indirizzo cortesportiva.appello@pec.figc.it. Detta missiva non è rinvenibile nel fascicolo di causa visibile alle parti in quanto concernente rapporti diretti tra i due Organi di giustizia sportiva (Collegio e CSA), ma in ogni caso la sua mancata conoscenza in capo alla parte non inficia in alcun modo il proprio diritto di difesa, in quanto la data della predetta comunicazione coincide con quella del deposito delle motivazioni della decisione del Collegio. È, quindi, dal 14.04.2025 e non dalla data del deposito del dispositivo che inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la pronuncia; e ciò per due ordini di ragioni.    La prima è che sia l’art. 38 del CGS CONI che l’art. 110 del CGS FIGC prevedono espressamente che nei procedimenti di natura disciplinare detto termine decorra dalla data in cui vengono restituiti gli atti del giudizio dal Collegio di garanzia dello sport all'organo giudicante che deve pronunciarsi in sede di rinvio. A quest’ultimo riguardo giova chiarire che il presente giudizio non è qualificabile alla stregua di un procedimento c.d. “disciplinare” (che, a norma di quanto previsto nei Regolamenti sopra richiamati, si identifica con i giudizi che trovano impulso nell’atto di deferimento ad istanza della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale competente), bensì quale procedimento appartenente alla c.d. giustizia “tecnica” (che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle relative disposizioni e che si attiva d’ufficio a seguito dei rilievi che il Giudice Sportivo opera sulla base del referto steso dal Direttore di Gara o di impulso di parte nelle ipotesi previste dal CGS). Tuttavia, non risultano essere vigenti disposizioni codicistiche, afferenti la c.d. giustizia “tecnica”, che prevedano specificatamente il dies a quo di decorrenza del predetto termine (a titolo esemplificativo, tra le Norme generali sul procedimento, l’art.54, comma 2, del CGS FIGC, si limita a prevedere che “I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente”, mentre l’art.62, comma 2, del CGS CONI, sui Procedimenti, dispone che “In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”). Ne consegue che, anche in assenza di disposizioni che prevedano un termine di decorrenza diverso da quello indicato per il procedimento “disciplinare”, quest’ultimo deve trovare applicazione, in via analogica, alla presente fattispecie, in ossequio al dovere generale dell’interprete di colmare quella che, in caso contrario, risulterebbe essere una lacuna dell’ordinamento, conseguendone l’applicabilità al caso di specie degli artt. 38 del CGS CONI e 110 del CGS FIGC, i quali regolano e disciplinano un procedimento (disciplinare) diverso da quello in delibazione, ma rispondono evidentemente alla medesima ratio, precisandosi che tale inferenza logico-giuridica non si scontra con il generale divieto di applicazione analogica previsto dall’art.14 delle Disposizioni sulla Legge in generale. In secondo luogo, a rafforzare la conclusione testé raggiunta rileva la circostanza che, a seguire la tesi sostenuta da parte reclamante - secondo cui, come detto, il predetto termine decorrerebbe dal deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta del disposto dell’art. 58 del CGS CONI, in base al quale il procedimento davanti al Collegio si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione – si finirebbe con l’impedire l’osservanza del dovere che incombe sulla Corte Sportiva d’Appello di uniformarsi al principio di diritto fissato dal Collegio, il quale risulta espressamente indicato nella motivazione della decisione di quest’ultimo e, appunto, non nel dispositivo. A conferma, la stessa comunicazione del Collegio di restituzione degli atti alla Corte Sportiva è stata inoltrata con la seguente dicitura: “…si trasmette il fascicolo del procedimento di cui all’oggetto, per il seguito di competenza”, dovendosi intendere a tale titolo l’instaurazione e celebrazione del giudizio di rinvio. In conseguenza di quanto sopra, dalla data del 14.04.2025, di restituzione degli atti del procedimento R.G. ricorsi n. 20/2025 instaurato su ricorso della U.S. Folgore Caratese ASD e conclusosi con decisione munita di motivazioni del 14 aprile 2025, alla data di celebrazione dell’udienza del 25 luglio 2025 dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale della Figc, risultano essere decorsi 102 giorni, termine superiore a quello di sessanta giorni previsto dalle norme sopra richiamate, conseguendone l’estinzione del presente giudizio.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 20 del 10/06/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 16 febbraio 2015 e pubblicata con C.U. n. 32 del 18.02.2015

Parti: USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Al riguardo, questo Collegio, premessa la natura non disciplinare dei giudizi di competenza del Giudice Sportivo, rileva che l’art. 34 bis c. 8 CGS F.I.G.C. prevede espressamente, per la decisione delle controversie diverse da quelle di natura disciplinare, il termine di novanta giorni dal ricorso introduttivo di primo grado e di sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo.

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