Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 20 del 10/06/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 16 febbraio 2015 e pubblicata con C.U. n. 32 del 18.02.2015
Parti: USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Al riguardo, questo Collegio, premessa la natura non disciplinare dei giudizi di competenza del Giudice Sportivo, rileva che l’art. 34 bis c. 8 CGS F.I.G.C. prevede espressamente, per la decisione delle controversie diverse da quelle di natura disciplinare, il termine di novanta giorni dal ricorso introduttivo di primo grado e di sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo.