DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018
Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018
Massima: Sulla questione relativa alla richiesta del Frosinone calcio di sospendere l’intero procedimento in attesa della risposta del giudizio finale del Tar questa Corte rileva che la sospensiva non è prevista dall’ordinamento procedurale della Giustizia Sportiva. La Giustizia Federale svolge il suo ruolo solo relativamente alle questioni attinenti ai propri iscritti; quindi giustizia di natura squisitamente associativa. Il procedimento sportivo non può essere sospeso o interrotto a causa della pendenza di altro giudizio dinanzi alla giustizia ordinaria-amministrativa. La sospensiva non è prevista dall’attuale normativa ma v’è di più. Il Tar stesso in più occasioni ha rilevato che le questioni inerenti la giustizia sportiva attengono esclusivamente ad un ambito diverso da quello della Giustizia Ordinaria Amministrativa. Questa Corte ritiene, quindi, che non esistono i presupposti logico-giuridici né tantomeno i presupposti normativi tali da giustificare la sospensione di una qualunque procedura in corso avanti la giustizia sportiva per cause inerenti a procedimenti avanti la Giustizia ordinaria Statuale, stante il ruolo diverso e le diverse competenze.