Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C.F. FIRENZE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/FIRENZE A.S.D. DEL 28.2.2015

Massima: Il reclamo proposto dalla società ha, al di là dei rilievi della ricorrente, comunque, raggiunto il suo scopo ed il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali, ha correttamente emesso la sua decisione sanzionatoria, di natura costitutiva

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. O.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013

Massima: La Corte osserva come il reclamo, benchè indirizzato alla Commissione Disciplinare in luogo della Corte di Giustizia Federale (giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 31 C.G.S. sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali) - e quindi in violazione dell’art. 33, comma 5, C.G.S. che stabilisce che i reclami vadano trasmessi agli Organi competenti - possa essere considerato ammissibile in assenza di specifica e puntuale previsione di inammissibilità (prevista dall’art. 33, comma 6, C.G.S. per le sole ipotesi di reclami privi di motivazione o generici) ed in ragione del principio generale di conservazione degli atti quando raggiungano il loro scopo (in termini, Commissione Disciplinare Nazionale, decisioni n. 245 e n. 246 in Com. Uff. n. 47/CDN 2007/2008).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 aprile 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C

Impugnazione – istanza: (245) - Reclamo della società AS Pro Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara Pro Calcetto Avezzano-Unicentro Calcio a 5 del 8.3.2008. (246) - Reclamo della società AS Pro Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara Colonnella Calcio a 5-Pro Calcetto Avezzano del 15.3.2008

Massima: Infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo della società perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare Territoriale. A tal proposito, deve rilevarsi che, sebbene la riforma del CGS abbia assegnato alla cognizione della Commissione Disciplinare Territoriale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale., non sono state in alcun modo previste sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del reclamo nel caso in cui, non sia stato correttamente indicato l’organo destinatario dell’atto. Difatti, sebbene l’art. 33, 5° comma, CGS prescriva agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti, è altresì vero che lo stesso art. 33, comma 6°, sancisce la inammissibilità esclusivamente per i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica. Orbene, in assenza di specifica e puntuale previsione di decadenza ed in applicazione del costante principio giuridico della conservazione degli atti, l’erronea indicazione dell’Organo competente non comporta la consumazione dell’impugnazione a condizione che l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all’organo competente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN del 4 aprile 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1

Impugnazione - istanza:(165) – Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano – Don Orione del 5.1.2008. (172) - reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano-SD Fratelli Cambise C/5 del 19.1.2008. (176) - reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano-Sagittario del 2.2.2008 (182) – reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASD United Cepagatti-ASP Calcetto Avezzano del 9.2.2008

Massima: Sebbene la novella del CGS abbia devoluto alla CDT la cognizione dei procedimenti aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori, è pur vero che non ha espressamente previsto sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del ricorso nel caso in cui, non sia stato correttamente indicato l’organo destinatario dell’atto. Sebbene l’art. 33, comma 5, CGS  impone agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti è pur vero che sancisce la inammissibilità (comma 6) solo per quelli redatti senza motivazione e comunque in forma generica. Pertanto, in assenza di espressa previsione, l’erronea indicazione dell’Organo competente non determina la consumazione del mezzo purché l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all’organo competente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 9 Novembre 2007 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia c.u. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 2^ categoria

Impugnazione - istanza:Reclamo della società A.S. Assaghese Calcio avverso le decisioni merito gara Assaghese-Valleambrosia del 16.9.2007

Massima: Secondo il costante orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva, i reclami indirizzati per errore a un giudice diverso da quello previsto, qualora siano tempestivi e regolari per ogni altro verso, non vanno considerati inammissibili, ma devono essere trasmessi d’ufficio al giudice competente, per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 112/CGF Riunione del 13 febbraio 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 26 del 8.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso della società U.S. Folgore del 10.1.2008 avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia relativa alla declaratoria di inammissibilità del gravame proposto

Massima: Quando il ricorso è erroneamente inviato all’organo giudicante, viene da questi trasmesso all’organo competente, sempre che siano rispettati i termini di impugnazione.Nel caso di specie il ricorso inviato alla Commissione disciplinare nazionale è stato da questa trasmesso alla C.G.F.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 112/CGF Riunione del 13 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Veneto, Com. Uff. n.31 del 17.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso della società ASA U.S. Alto Astico e Posina in data 23.1.2008 avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto relativa alla declaratoria di inammissibilità del gravame presentato

Massima: Quando il ricorso è erroneamente inviato all’organo giudicante, viene da questi trasmesso all’organo competente, sempre che siano rispettati i termini di impugnazione.Nel caso di specie il ricorso inviato alla Commissione disciplinare nazionale è stato da questa trasmesso alla C.G.F.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 77 del 2.2.2006- www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Alto Molise avverso decisioni merito gara Alto Molise/Aesernia dell’11.12.2005

Massima: Il carattere tassativo delle disposizioni che disciplinano, a pena di inammissibilità, la trasmissione dei ricorsi all’organo competente per il giudizio è mitigato, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dalla necessità del rispetto del principio della conversione degli atti e da evidente ragione di economia processuale. Ne discende che il Giudice Sportivo trasmette gli atti relativi al reclamo, a lui pervenuto, alla Commissione Disciplinare competente per il giudizio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 10 Gennaio 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 25.11.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della S.S.D. Cinigiano avverso decisioni merito gara Cinigiano/Montorgiale del 10.10.2004Massima: Il reclamo per posizione irregolare del calciatore che abbia preso parte ad una gara va proposto alla Commissione disciplinare e non al Giudice Sportivo, ma, per i principi di economia processuale e di conservazione degli atti, qualora il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo incompetente che comunque si è pronunciato nel merito ed avverso tale decisione è stato proposto reclamo alla Commissione disciplinare che ha rigettato l’eccezione di incompetenza ed ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo, il procedimento, seppur per il tramite di procedura non del tutto rituale, produce i sui effetti, in quanto la pronuncia è stata comunque promanata dalla Commissione disciplinare competente a decidere e pertanto è stato raggiunto lo scopo sostanziale delineato dalla norma del Codice di Giustizia, senza rilevante violazione dei diritti di difesa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 6 Dicembre 2004 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 23 dell’11.11.2004

Impugnazione - istanza:Appello F.C. Virtus Tollo avverso decisioni merito gara S.S. Nino Cerullo/Virtus Tollo del 26.9.2004

Massima: Il reclamo della società che traeva origine dalla posizione irregolare di un calciatore, avrebbe dovuto essere proposto a norma dell’art. 42 comma 3 C.G.S. alla Commissione Disciplinare. Non è seriamente contestabile, tuttavia, che a fronte della inequivoca volontà della società reclamante di far valere l’irregolarità del calciatore schierato dalla società avversaria deve trovare spazio quel principio di conservazione degli atti già applicato dalla Commissione Disciplinare. Principio questo che pone al riparo da una interpretazione meramente formalistica delle norme federali (nel caso in esame) e che impedisce che istanze di giustizia realmente fondate vengano disattese per irregolarità solamente formali. Non è superfluo far presente, poi, che, rilevata la propria incompetenza, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto rimettere l’esame del reclamo alla Commissione Disciplinare, quella Commissione che ha di fatto esaminato il caso ribadendo la sanzione della perdita della gara. Alla luce delle considerazioni che precedono non par dubbio, in definitiva, che la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 25 Ottobre 2004 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 7.10.2004

 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Punto Foggia 1989 avverso decisioni merito gara Punto Foggia 1989/Gioventù Calcio Foggia del 12.9.2004 e le sanzioni della squalifica fino al 15.11.2004 inflitta ai calciatori P.D. e C.P.

 Massima: Il reclamo per posizione irregolare del calciatore quando viene inoltrato al Giudice Sportivo di primo grado e non al competente Giudice Sportivo di 2° Grado, può essere preso in considerazione da quest’utltimo organo quando gli viene trasmesso per competenza dal primo giudice.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del G.S. Nuvolera avverso decisioni merito gara Nuvolera/Calcinato del 5.10.2003

Massima: Secondo una giurisprudenza consolidata la trasmissione del reclamo da parte del Giudice Sportivo, non competente a decidere la controversia, alla Commissione Disciplinare non rende illegittima la decisione di quest’ultima, qualora, il reclamo risulti proposto nei termini di legge di cui all’art. 42, comma 3, C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Gallicchio 95 avverso decisione merito gara Gallicchio 95/Castelsaraceno dell’1.12.2002

Massima: Per il principio più volte applicato della “conservazione degli atti”; quand’anche un reclamo sia inoltrato all’ente non competente è onere dello stesso trasmetterlo all’organo cui andava indirizzato. Sarà poi lo stesso organo competente a giudicare ammissibilità e merito. Consegue l’annullamento della decisione impugnata ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale per l’esame di merito. (Il caso di specie:In merito alla posizione irregolare del calciatore per mancanza di autorizzazione ex art. 34 comma 3 NOIF, il reclamo era inoltrato al Giudice sportivo (incompetente) che accertava la posizione irregolare. La società ricorreva alla Commissione Disciplinare la quale dichiarava l’inammissibilità del ricorso al giudice sportivo, in quanto era essa competente. La CAF annullava la decisione della Commissione Disciplinare e rimetteva gli atti alla stessa per un nuovo esame nel merito).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 12 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 25.4.2002

 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pro Piacenza 1919 avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Juniores Pro Piacenza/Turris del 6.4.2002

Massima: La prescrizione che impone al reclamante di inviare, nei termini fissati, il reclamo all'organo competente non preclude, a tutela del diritto alla difesa ed in analogia ad un principio vigente per i ricorsi amministrativi - nel caso di presentazione, nei termini, del ricorso ad un organo diverso da quello competente ma appartenente alla medesima amministrazione - che l'organo adito incompetente trasmetta d'ufficio il reclamo medesimo all'organo competente, ai fini della decisione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 18 novembre 2002 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello del C.G.F. Ricambi Auto avverso decisioni merito gara calcio a 5 C.G.F. Ricambi Auto/H.G. Torino del 21.9.2002

Massima: Nel caso in cui il reclamo per posizione irregolare del calciatore sia inviato al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato, detto reclamo, se ha rispettato i termini e le modalità di invio, non può essere dichiarato inammissibile, ma trasmesso dal giudice incompetente a quello competente a decidere nel merito. La CAF quando rileva tale inammissibilità annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale per l’esame di merito. Sulla base dell’insopprimibile esigenza che le preclusioni formali non siano valutate in modo esasperatamente rigoroso, il mancato invio del reclamo al competente organo di Giustizia Sportiva va considerato una semplice irregolarità, tale da non precludere l’esercizio della funzione giurisdizionale in favore delle società e dei tesserati, anche in considerazione dell’agevole possibilità, all’interno del medesimo Comitato Regionale, di rimettere il reclamo all’organo competente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 12 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 9.5.2002

 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Montefiore avverso decisioni merito gara Montalto/Montefiore del 24.4.2002

Massima: L’erronea proposizione del reclamo al Giudice Sportivo anziché alla Commissione Disciplinare, se tempestivo e regolare per ogni altro verso, è sanata dalla trasmissione d’ufficio al giudice cui doveva essere indirizzato per venire da questo deciso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 20.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Zollino avverso decisioni merito gara Zollino/L. Mariano Scorrano del 18.11.2001

Massima: Anche nell’ordinamento sportivo si applica, infatti, il principio di conservazione degli atti proposti dinanzi al Giudice incompetente, quando gli stessi abbiano comunque conseguito il loro scopo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 24 Gennaio 2001 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001

Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Mandello avverso decisioni merito gara Briona/Mandello del 21.10.2001

Massima:In virtù del principio di conservazione degli atti, il ricorso inviato erroneamente alla Commissione Disciplinare va da questa trasmesso alla C.A.F. (unica competente alle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, ex art. 33 C.G.S.).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 13 del 18.10.2001

Impugnazione - istanza: Appello del Futsal Aosta avverso decisioni merito gara Futsal Aosta/Rivara del 22.9.2001

Massima: Il mancato invio del ricorso all’Organo di giustizia deputato a decidere (il reclamo è stato trasmesso genericamente al Comitato Regionale competente presso cui l’Organo è insediato), trattasi, all’evidenza, di tipica irregolarità sanabile, che non può precludere l’esercizio della funzione giustiziale in favore delle società e dei tesserati reclamanti, considerata anche l’agevole possibilità di smistare la pratica all’organo competente nell’ambito del Comitato Regionale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 86 del 27.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Guardia avverso decisioni merito gara Paola/Guardia del 25.2.2001

Massima: Secondo la normativa vigente, il reclamo relativo alla regolarità della gara, era di competenza del Giudice Sportivo, al quale doveva essere ritualmente preannunciato e diretto. Vi è prova in atti che detta società inviò il preannuncio telegrafico e quindi il reclamo alla Commissione Disciplinare, anziché al Giudice Sportivo, ma ciò non comporta la inammissibilità del reclamo stesso, giacché gli adempimenti procedurali vennero rispettati, coll’unico errore dell’indirizzo degli atti alla Commissione Disciplinare, la quale tuttavia, per il principio di conservazione degli atti stessi e per il più volte affermato “favor impugnationis”, avrebbe dovuto trasmetterli all’Organo Disciplinare competente e non trincerarsi dietro una declaratoria di inammissibilità. Conseguentemente deve annullarsi la decisione impugnata, con invio del reclamo al competente Giudice Sportivo, che provvederà al suo esame.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 del 13.3.2001

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real Bari avverso decisioni merito gara Real Bari/Audace Bari Calcio a 5 del 3.3.2001

Massima: Per il principio di conservazione degli atti, i reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente (nella specie il Giudice Sportivo), se tempestivi e regolari non sono inammissibili, ma determinano soltanto la necessità di una “traslatio” di ufficio al giudice competente (in questo caso alla Commissione Disciplinare), per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione. Nella fattispecie il reclamo era tempestivo e regolare ed è stato legittimamente preso in esame dalla Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 dell’8.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello della società Sanvittorese avverso decisioni merito gara Chiaiamari/Sanvittorese del 18.2.2001

Massima: A norma di quanto previsto dall’art. 19 comma 1 C.G.S. compete alla Commissione Disciplinare, e non alla CAF, giudicare in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. In forza del principio della conservazione degli atti ne consegue che l’impugnazione erroneamente proposta dalla società innanzi alla CAF va rimessa alla Commissione Disciplinare. Dovrà essere questa a valutare nel merito i fatti già esaminati dal Giudice Sportivo e pervenire alle decisioni di secondo grado che sono di sua esclusiva competenza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 34 del 21.2.2001

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. S. Zeno avverso decisioni merito gara non disputata Scaligera/S. Zeno del 20.1.2001

Massima: I reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente, se tempestivi e regolari per ogni altro verso, non sono inammissibili, ma determinano soltanto l’esigenza di una trasmissione di ufficio al giudice effettivamente competente, così come è avvenuto nella fattispecie.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.7 7 . 1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Atletico Nepezzano avverso decisioni merito gara Atletico Nepezzano/Cologna Spiaggia del 18.9.1999

Massima: Le impugnazioni indirizzate per errore ad un organo federale incompetente, se tempestive e regolari per ogni altro verso, vanno da detto organo rimesse d'ufficio a quello competente, in base al principio generale della conversione degli atti e per finalità di economia dei procedimenti. (Nel caso in specie il principio è stato rettamente applicato dalla Commissione Disciplinare, anche se da questa è stato impropriamente definito come "conservazione” , in quanto il primo reclamo, inoltrato nei termini e formalmente regolare, ancorché indirizzato ad organo incompetente, è stato trasmesso d'ufficio al Giudice Sportivo e da questo deciso).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 5 gennaio 2000 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 78.11 .1999

 Impugnazione - istanza:Appello Della A.S. Junior Ancona Avverso Decisioni Merito Gara Junior Ancona /Ankon Dorica Posatora dell’11.10.1999 per partecipazione di calciatore in posizione irregolare.

Massima: L'art. 18 comma 4 C.G.S. attribuisce al Giudice Sportivo di prima istanza la cognizione dei reclami sulla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, con l'eccezione, tuttavia, di quanto prevede l'art. 37 comma 3, il quale, disciplinando l'attività dilettantistica in ambito regionale e quella del Settore Giovanile e Scolastico, stabilisce che i reclami avverso la posizione dei tesserati partecipanti a gare siano, invece, direttamente inoltrati al Giudice Sportivo di 2° Grado, nel rispetto della diversa procedura ivi descritta. L'accertata incompetenza del giudice adito e l'inosservanza delle prescrizioni regolamentari comportano dunque l'annullamento di entrambe le delibere adottate dai Giudici Sportivi. Poiché, tuttavia, l'originario reclamo venne proposto nei termini regolamentari, gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo di 2° Grado per il suo esame e le conseguenti decisioni.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 2 dicembre 1999 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.11 del 21.70.1999

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Valdapone avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Giovanissimi Valdapone/Cadore del 9.10.1999

Massima: La Commissione Disciplinare che viene erroneamente investita del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale trasmette gli atti alla competente CAF.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 25 marzo 1999 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 18.2.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’Unione Montalbano Calcio avverso decisioni merito gara Affrico/Montalbano del 24.1.1999

Massima: Quando il reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo è stato erroneamente indirizzato alla CAF dovendo, invece, essere inoltrato al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato competente e poiché tale errore determina soltanto l'esigenza di una "translatio" d'ufficio al Giudice competente, gli atti vanno a questi rimessi perché decida la controversia.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C - Riunione del 26 marzo 1998 - n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. - Uff. n. 37 del 29.1.1998

Impugnazione - istanza: Appello del C. Giovanile Casapulla avverso decisioni merito gara di Torneo Sperimentale Allievi C. Giovanile Casapulla/Nuovo Club S.C. Gianni Brera del 13.12.1997

Massima: In merito al reclamo per posizione irregolare del calciatore, l'avvenuto invio alla controparte, con lettera raccomandata di copia del reclamo anche se inviato all’organo di giustizia incompetente va rimesso d'ufficio all'Organo competente. (Nel caso di specie il reclamo è stato inviato al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, mentre doveva essere giudicato in prima istanza dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 28 del 12.12.1997

 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Niscemi avverso decisioni merito gara Niscemi/Canicattì del 16.11.1997

Massima: Costituisce principio consolidato della giurisprudenza sportiva che l'erronea indicazione del giudice competente, allorché il reclamo sia tempestivo e regolare per ogni altro verso, non comporta la inammissibilità del reclamo stesso. Infatti dinanzi a tale situazione ne consegue che la società avrebbe potuto controdedurre al reclamo di primo grado, risultando chiara la contestazione, e non cercare davanti la CAF di opporsi alla decisione conseguente al predetto reclamo, ipotizzando una situazione giuridica inesistente (diversità della originaria contestazione) solo per tentare di ottenere la riforma della decisione di primo grado che non poteva non esserle sfavorevole. (Nel caso di specie il reclamo relativo alla posizione irregolare del calciatore era stato diretto in primo grado al Giudice Sportivo e non alla competente Commissione Disciplinare, ma essendo stato ritualmente proposto nei termini, regolarmente inviato in copia alla controparte ed avente ad oggetto sin dalla fase preliminare del preannuncio di reclamo la contestazione delle irregolare posizione del calciatore nella gara contestata, non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere trasmesso alla Commissione Disciplinare per l’esame nel merito).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del 6.2.1997

 Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S.F.C. Grotte avverso decisioni merito gara Nissa/Grotte del 6.10.1996

Massima: Nel caso in cuiall'esito della gara la società ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare adducendo che la squadra avversaria, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva poi impiegato dal 47' del secondo tempo soltanto un calciatore nato dal 1° gennaio 1976 in poi anziché gli "almeno due" previsti dalla vigente normativa,la Commissione Disciplinare investita direttamente del caso, essendo già intervenuta l’omologazione della gara da parte del Giudice Sportivo, non può rimettere gli atti allo stesso Giudice per competenza, ma dichiarare la inammissibilità del reclamo non proposto dalla società nel termine e nelle forme previste dall'art. 18 comma 4 C.G.S. Il Giudice Sportivo, una volta investito della vertenza, anziché rifarsi ai suoi poteri di ufficio (già esercitati) deve dichiarare l'inammissibilità del reclamo anziché esaminare merito dello stesso.

 

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 18 luglio 1996 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 49 del 6.6.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Lucania 86 avverso decisioni merito gara Dinamo Pollino/Lucania 86 del 6.4.1996

Massima: Quando il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito ad una questione di competenza della Commissione Disciplinare anziché trasmettere gli atti correttamente a quest’ultima, il procedimento non è viziatopoiché essendo stata comunque investita la Commissione della successiva impugnazione, ha annullato la delibera del giudice, esplicitamente affermando di giudicare come organismo di prima istanza, e, pertanto, ha ripristinato la legalità procedurale.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 7 marzo 1996 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 22.1 .1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Nuova Acri avverso decisioni merito gara S.S. Lorenzo del Vallo/Nuova Acri del 17.12.1995

Massima: Il reclamo per posizione irregolare del calciatore nelle competizioni organizzate dai comitati regionali deve essere proposto alla commissione disciplinare e non al giudice sportivo, ma in virtù del principio generale della "traslatio ivdicii" la Commissione Disciplinare, cui era stato trasmesso il reclamo proposto al Giudice Sportivo incompetente, avrebbe dovuto prenderlo in esame e deciderlo nel merito. È errata pertanto la decisione impugnata, con la quale il reclamo è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare, con la conseguenza che la decisione deve essere annullata e gli atti debbono essere rinviati alla Commissione Disciplinare perché decida nel merito sul reclamo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 22 del 30.11.1995

 Impugnazione - istanza: Appello dello s.c. Schlanders avverso decisioni merito gara Schlanders/Corces del 24.9.1995

Massima: E’ ammissibile il reclamo erroneamente indirizzato ad organo incompetente e da questo trasmesso all'organo competente, purché proposto nei termini stabiliti dalla norma regolamentare per i reclami da azionarsi davanti a detto organo.

 

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