Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 107/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 5CS del 25.11.2021

Impugnazione – istanza: - ASD Muravera Calcio

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario…Premesso che la stessa reclamante ha piena consapevolezza della inutilizzabilità delle prodotte immagini televisive (non ricorrendo difatti alcune delle ipotesi previste dall’art. 61, commi da 2 a 7, C.G.S.), nessun altro elemento viene addotto a possibile confutazione del referto arbitrale, sulla cui piena rilevanza probatoria ex art. 61, comma 1, C.G.S. assolutamente non può dubitarsi.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 106/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - S.C.D. Ligorna 1922      

Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica al calciatore “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno allo stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco”, provvedimento adottato sulla base del referto dell’Arbitro, il quale riferisce che il B. “a gioco in svolgimento colpisce un giocatore avversario con un pugno all’altezza dello stomaco, con il pallone non a distanza di gioco. Dopo la notifica del provvedimento, rimane per circa un minuto sul terreno di gioco continuando a chiedere animatamente spiegazioni sul motivo del provvedimento, finchè viene definitivamente allontanato dai compagni di squadra”. La Corte, preliminarmente, ritiene inammissibili e come tali inutilizzabili a fini probatori le immagini televisive prodotte dalla reclamante, la quale ha viceversa invocato, in particolare, i commi 2 e 6 dell’art. 61 C.G.S..  Premesso l’improprio richiamo al comma 2, non vertendosi in fattispecie di errore nell’identificazione dell’autore dell’infrazione, secondo la reclamante il comma 6 consentirebbe l’utilizzazione delle immagini in quanto estende l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 della medesima disposizione anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (in tali casi la relativa segnalazione può essere effettuata anche dal Commissario di campo, oltre che dal Procuratore federale).  Omette tuttavia di considerare essa reclamante che il presupposto applicativo delle suddette disposizioni, come si evince inequivocabilmente dal comma 3, resta pur sempre rappresentato dal fatto che la condotta violenta o l’espressione blasfema siano sfuggiti al direttore di gara, laddove invece, nel caso in esame, l’arbitro ha rilevato direttamente l’episodio, riportandolo nel referto.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 102/CSA del 09 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 124/DIV del 30.11.2021.

Impugnazione – istanza: - Imolese calcio 1919 S.r.l.

Massima: Annullata la squalifica per 1 giornata di gara al calciatore "per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava a centrocampo nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della squadra avversaria", frase percepita dal collaboratore della Procura federale, in quanto tale condotta non è stata accertata con validi mezzi di prova.

Massima: Va preliminarmente precisato che le ragioni di tale decisione non risiedono nell'asserito errore di persona, principale argomento sviluppato dalla ricorrente, che la Corte non ha ritenuto plausibile né con la visione del filmato relativo all'evento in oggetto, né tantomeno con la valutazione delle ulteriori argomentazioni e relative documentazioni allegate al reclamo, bensì nel riferimento incidentale, inserito nel ricorso, all'applicazione dell'art.61 comma 1 CGS, relativo ai mezzi di prova. La predetta norma espressamente prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti). Come correttamente sottolineato nei motivi del reclamo, nella fattispecie in esame né gli ufficiali di gara né il collaboratore di Lega hanno segnalato alcunché in riferimento ai fatti descritti nel rapporto dei collaboratori (peraltro rilevati da uno solo dei due) della Procura federale. Argomento di mero buon senso, ma che valutato nell'ottica della richiamata norma esclude la possibilità per il giudice di comminare un provvedimento sanzionatorio unicamente sulla base del citato rapporto. Nè la prassi ricorrente (priva di base normativa e certamente non assimilabile né surrogabile alla rigida procedura prevista dal terzo comma dell'art.61 CGS, quale richiamato dal sesto comma), che prevede l'allegazione del rapporto dei collaboratori della Procura federale agli atti ufficiali inseriti d'ufficio nel fascicolo del procedimento (e non a seguito della richiesta, che gli organi di giustizia "possono" inoltrare se ritenuto utile), può elevare il rapporto stesso al rango di autonomo e sufficiente mezzo di prova. Per tali motivi la frase blasfema asseritamente pronunciata dal calciatore G. T. non risulta accertata con validi mezzi di prova, e deve pertanto essere considerata non suscettibile di sanzione.

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 84 del 23.11.2021

Impugnazione – istanza: - U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

Massima: E’ ammissibile la prova televisiva prodotta dalla Procura Federale in merito alla condotta del calciatore consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo… La norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva” è stata introdotta dal legislatore sportivo per evitare che determinati comportamenti, disciplinarmente rilevanti per l’ordinamento sportivo, potessero rimanere impuniti perché non visti dal Direttore di Gara o dagli addetti al VAR.  Questa Corte ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR (cfr. Corte Sport. App., dec., 9 marzo 2020, n. 215 in www.figc.it.).  In altri termini, l’utilizzo di questo mezzo di prova non necessita che agli atti del giudizio sia acquisita la prova negativa che gli addetti al VAR – così come l’arbitro - non abbiano visto o percepito il comportamento illecito oggetto di sanzione. Tale assunto – elevato nell’economia della disciplina di settore a condizione di utilizzo della prova TV - può dirsi, invero, assistito dalla presunzione logica rinveniente dal fatto che non vi sia stata la segnalazione da parte degli addetti al VAR che, evidentemente, non hanno visto o percepito l’infrazione. Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il video de quo può essere utilizzato ai fini dell’irrogazione della sanzione oggetto di gravame.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 076/CSA del 22 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021

Impugnazione – istanza: - Villa Valle ssd a r.l.

Massima:  Confermata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore “per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara ed impiegava 4 minuti per abbandonare il terreno di gioco”. Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Arbitro, il quale riferisce che il R. “contrastava il n. 21 avversario, che era in possesso del pallone, entrando in scivolata di lato e colpendo l’avversario con entrambi i tacchetti all’altezza del ginocchio. Alla notifica dell’espulsione mi diceva testuali parole: “ma vai a cagare”. Inoltre impiegava circa 4 minuti per abbandonare il recinto di gioco, contribuendo ad innalzare il nervosismo durante la mass confrontation”.Va innanzi tutto premessa l’inutilizzabilità, nella presente sede, del filmato prodotto della reclamante per sostenere le ragioni dell’impugnazione, posto che non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 61, 2° comma, C.G.S

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 048/CSA del 27 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 07.10.2021

Impugnazione – istanza: società Vado F.C. 1913

Massima: Confermata la squalifica al calciatore per 3 giornate effettive di gara perché “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.…Va premesso che, alla stregua delle prospettazioni di parte reclamante, la Corte ritiene ammissibile la c.d. “prova televisiva” ex art. 61, comma 2, C.G.S., posto che si lamenta uno scambio di persona nell’identificazione dell’autore del grave fallo di gioco, circostanza che avrebbe comportato l’espulsione dal campo di un calciatore diverso dall’autore del fallo medesimo. Anche le modalità di produzione delle immagini televisive risultano corrette: queste difatti risultano chiarissime e complete (filmato specifico dell’azione incriminata e filmato dell’intera partita) e non lasciano alcun dubbio circa la riferibilità delle stesse all’incontro in questione. Sta di fatto che proprio l’esame di tali immagini smentisce la ricostruzione dell’azione come riferita dalla reclamante e conferma invece in toto il referto arbitrale, risultando evidente che, a fronte di un intervento in scivolata del calciatore della Caronnese che anticipava l’arrivo del calciatore C., quest’ultimo non saltava l’avversario già a terra e, nel tentativo di raggiungere il pallone, allungava il piede sinistro (sembra effettivamente “a martello”) e, trascinando il piede destro, probabilmente gli colpiva la gamba all’altezza della tibia. In ogni caso, indipendentemente dalla percezione del fallo che l’Arbitro (o questa stessa Corte) possa aver avuto, è certo che non vi è stato alcun errore di persona, bensì solo una diversa interpretazione dell’azione offerta dalla reclamante, azione che il Direttore di gara ha invece puntualmente descritto, altrettanto correttamente indicando il C. quale autore dell’intervento falloso (a nulla rilevando l’erroneo numero di maglia riportato nel referto, non essendo contestato che fosse proprio il C. il protagonista dell’episodio). Quanto alle espressioni offensive che la reclamante sostiene non essere state pronunciate, perché confuse con mere recriminazioni personali di fonetica similare, è sufficiente rimandare all’art. 61, comma 1, C.G.S. che attribuisce al rapporto dell’Arbitro il rango di fonte di prova privilegiata rispetto alle mere asserzioni di parte. Tali espressioni, peraltro, sono state fedelmente riportate nel referto e non lasciano spazio a diverse interpretazioni di sorta. Conclusivamente, nel comminare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore C. E., il Giudice Sportivo ha fatto buon governo della normativa di riferimento e, segnatamente, tanto dell’art. 9, comma 7, C.G.S., ai sensi del quale al calciatore espulso dal campo viene inflitta automaticamente la sanzione minima della squalifica per una giornata di gara, quanto dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara: condotta ingiuriosa della quale non è da dubitarsi nel caso di specie, considerato il tenore delle espressioni profferite dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro, quali risultanti dal referto.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 031/CSA del 19 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 25 del 06.10.2021

Impugnazione – istanza: F.C. Aprilia Racing Club

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Per avere, a gioco fermo, colpito con una mancata al volto un calciatore avversario”…. Si osserva, a tale ultimo proposito, che la registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., da ultimo, CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore N. sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo, né ricorre o è dedotta nella specie un’ipotesi di error in persona stricto sensu, atteso che la stessa reclamante dà conto del fatto materiale sanzionato e della sua riconducibilità al proprio calciatore, seppure dandone una diversa lettura fattuale e conseguente qualificazione (“opponeva, a scopo difensivo, le braccia nel tentativo di allontanare il calciatore e questo gesto lo ripete più volte”). Quanto sopra implica che, nel valutare il merito del reclamo, non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 023/CSA del 05 Ottobre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021

Impugnazione – istanza: A.S. Giana Erminio S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore “per avere, al 37° del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, protestando nei suoi riguardi, tagliandogli la strada con atteggiamento minaccioso e con l'intento di arrestare la sua corsa, urtandolo e facendolo cadere, senza arrecare alcun danno fisico”….Preliminarmente, si rileva l'inutilità e l'irrilevanza del richiamo della ricorrente all'uso della prova televisiva (evidentemente non applicabile alla fattispecie) e la richiesta di applicazione della norma contenuta nel primo comma, lett. a) art. 13, C.G.S. (!) riferibile a ben altre situazioni. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 018/CSA del 24 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 41 del 14.09.2021

Impugnazione – istanza: S.S. Lazio S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitta all’allenatore “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)”….Preliminarmente, questa Corte Sportiva ritiene che la richiesta di acquisizione del filmato televisivo mandato in onda da DAZN, ex art. 58 C.G.S., non possa essere accolta. Infatti, se è vero che l’art. 58, c. 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, c. 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 017/CSA del 24 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 11/DIV del 31.08.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gare inflitta al calciatore "per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario …, colpendolo intenzionalmente con una gomitata al mento (mentre il pallone non era a distanza di gioco, a circa 10 metri) facendolo cadere a terra, senza provocare particolari conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerando, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto mentre il pallone non era a distanza di gioco con grande vigoria; e diretto verso una parte delicata del corpo dell'avversario"...In primo luogo, nella fattispecie le immagini televisive non possono essere ammesse, quale mezzo di prova in quanto l'episodio in esame non rientra nella previsione dell'art. 61 CGS, essendo stato regolarmente e puntualmente visto e valutato dall'arbitro.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 014/CSA del 16 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 27 del 24.08.2021

Impugnazione – istanza: S.S.C. Napoli S.p.A.

Massima: Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene, in via pregiudiziale, che non siano ammissibili l’acquisizione e l’esame delle immagini e dei filmati prodotti dalla società reclamante.Sul punto, infatti, corre l’obbligo di rammentare quanto previsto dall’art. 58  comma 1, CGS ossia  che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale” (n.d.r. sottolineatura aggiunta); l’art. 61 CGS, poi, individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi. Orbene, nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore O. sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé, dunque, l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104 CSA del 9 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  LND  –  Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 104 del 10.2.2021

Impugnazione – istanza: U.S.D. Adriese 1906

Massima: Il reclamo avverso la squalifica del calciatore è inammissibile in quanto non soltanto, infatti, in atti vi è soltanto il reclamo, che non è stato preceduto (diversamente da quanto prevede l’art. 71, comma 1, CGS) dal prescritto preavviso, ma il gravame non articola di fatto un motivo di doglianza, limitandosi a rinviare alle risultanze del video della gara, che come noto è mezzo di prova del tutto inammissibile ove teso a dimostrare l’errore tecnico dell’arbitro. Detto mezzo di prova è infatti assolutamente non utilizzabile dal giudice sportivo ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S. e in alcun modo può incidere sulla decisione finale, posto che a quest’ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal CGS. In questa direzione, l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante, ammettendo essa l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari e non, invece, per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (ex multis, cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 030 CSA del 14 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale N°52 del 16/11/2020

Impugnazione – istanza: U.S. Pianese S.S.D. S.R.L. /A.S.D. Cannara

Massima:…va analizzata la ratio sottesa agli artt. 57 ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova, utilizzati dal giudice sportivo. Quest’ultima consiste nell’evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma anche incidere di riflesso, in via determinante, su una decisone del giudice sul risultato della gara (così, cfr. Corte sportiva d’appello, 17 Febbraio 2020, decisione n. 184). Segnatamente, in relazione all’art. 61, commi 2 e 5 – normativa, tra l’altro, non suscettibile di interpretazione analogica – è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari, come ha correttamente fatto il giudice di primo grado [art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata, invano, allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore).

Massima: Non si rinviene un errore tecnico dell’arbitro e pertanto non può essere disposta la ripetizione della gara nel caso come quello in esame ove l’arbitro ha espulso il n. 10, ma nel supplemento ha dichiarato che l’autore del fallo non è stato il n. 10 bensì il n. 8 non espulso ed il Giudice Sportivo ha assunto solo provvedimenti disciplinari nei confronti del n. 8…In vero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile. Ciò chiarito, in secondo luogo, va analizzata la ratio sottesa agli artt. 57 ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova, utilizzati dal giudice sportivo. Quest’ultima consiste nell’evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma anche incidere di riflesso, in via determinante, su una decisone del giudice sul risultato della gara (così, cfr. Corte sportiva d’appello, 17 Febbraio 2020, decisione n. 184). Segnatamente, in relazione all’art. 61, commi 2 e 5 – normativa, tra l’altro, non suscettibile di interpretazione analogica – è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari, come ha correttamente fatto il giudice di primo grado [art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata, invano, allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore). In questa direzione dunque, va salvaguardato il principio di certezza e di intangibilità del risultato del campo, che non può essere messo in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria, mediante l’utilizzo improprio di immagini televisive, di là – va ribadito – da fini puramente disciplinari.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 028 CSA del 9 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 196 del 30/11/2020

Impugnazione – istanza: C.L..

Massima:.La Corte preliminarmente ritiene ammissibile la prova televisiva e la tutela d’urgenza richiesta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 8, e 61, comma 2, CGS. Nel merito ritiene che il filmato prodotto, riscontrato dalla documentazione fotografica fornita, dalle dichiarazioni degli interessati e, in particolare, dalla dichiarazione del calciatore della Società avversaria, …, consentano di affermare che si è trattato di un errore di indicazione nella refertazione….Invero, dal filmato prodotto appare evidente, innanzitutto, che il tesserato espulso non porta la barba, che indossa un paio di scarpette di colore differente rispetto quelle indossate dal C. prima della gara in questione e, inoltre, un copri capo del pari differente da quello calzato da quest’ultimo.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 012 CSA del 6 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 027/Campionati Giovanili del 6.10.2020

Impugnazione – istanza: Cagliari Calcio S.p.A./Udinese Calcio S.p.A.

Massima: Ammessa la prova audiovisiva per dimostrare l’errore nelle sostituzioni compiuto dall’arbitro. Pertanto, la Corte, accolta l'istanza istruttoria proposta dalla reclamante, visionata la documentazione e considerati i vari precedenti in termini, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società Cagliari Calcio, annullando, per l'effetto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e ripristinare il risultato conseguito sul campo di 1-1.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 20/ CSA del 8 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 Giugno   2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera  del  Giudice  Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 357 del 10.06.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VARESINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. F.F.SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI  GIORGIONE  CALCIO  2000/VARESINA  SPORT  DELL’8.06.2019

Massima: Il procedimento d’urgenza avverso una giornata di squalifica può essere proposto dall’allenatore anche se non ricorrono le immagini televisive. Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso  di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto,  suscettibile  di  applicazione  analogica;  pertanto,  tale  previsione  non  può  trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 215 CSA del 9 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 198 del 2.3.2020

Impugnazione – istanza: Calc. D.G..

Massima: E’ ammesso l’utilizzo di immagini televisive per l’espressione blasfema … ai sensi dell’art. 61, comma 3, del C.G.S. “Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara”; dal che discende che il mezzo della prova televisiva non sarebbe utilizzabile laddove l’episodio, come nel caso di specie, seppure non oggetto di percezione da parte dell’Arbitro, sia stato, invece, visto dal VAR. Tale conclusione, sebbene possa trovare un apparente fondamento nella non perspicua formulazione letterale dell’art. 61, comma 3, del C.G.S., non può essere condivisa per una ragione molto semplice ovvero che, ove si aderisse a tale interpretazione, la conseguenza che ne deriverebbe e l’assoluta inutilizzabilità del mezzo della c.d. “prova televisiva” atteso che il VAR, o meglio gli Ufficiali di Gara alla stessa preposti, vedono tutte le immagini televisive della gara. Pertanto, al fine di non pervenire alla sopra evidenziata interpretazione abrogativa della norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva”, l’art. 61, comma 3, del C.G.S. deve essere interpretato nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato esclusivamente nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR; circostanza, quest’ultima, che non si è verificata nel caso di specie, il che consente, pertanto, di utilizzare il mezzo della cd. “prova televisiva”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 211 CSA del 03 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B - di cui al Com. Uff. n. 92 dell’11.02.2020

Impugnazione – istanza: Calc. S.D..

Massima: Per la condotta violenta posta in essere dal calciatore.. la Corte dichiara inammissibile la produzione del video ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, comma 1, e 61 del CGS, in quanto la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi espressamente disciplinate nelle quali gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare riprese televisive come mezzo di prova.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0184/CSA del 17 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 85 del 22.01.2020

Impugnazione – istanza: POL. CILIVERGHE MAZZANO

Massima: Ripristinato il risultato della gara conseguito sul campo con il punteggio di 2-1 in quanto il giudice Sportivo ha fondato l’errore tecnico dell’arbitro che sarebbe consistito nel non assegnare la rete regolare in quanto basato su immagini televisive non ammissibili.

Massima: Orbene, con riferimento alla scansione temporale, come emerge dalla documentazione allegata, si rileva che il Crema, in data 7 Gennaio 2020, trasmette all’ufficio del giudice sportivo, unitamente al proprio reclamo, il video della gara dal quale risulterebbe l’errore tecnico dell’arbitro. Mezzo di prova assolutamente non utilizzabile dal giudice sportivo ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S. e che in alcun modo può incidere sulla decisione finale, posto che a quest’ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal codice di giustizia. In questa direzione l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante. L’opinione è quella infatti di ammettere l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari. È dunque inammissibile la prova tv per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 Giugno  2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 Giugno  2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore). Ancora. A distanza di nove giorni dal deposito del reclamo, ossia in data 16 Gennaio 2020, giunge via mail alla segretaria del giudice di prime cure il supplemento dell’arbitro – Pietro Campazzo – che è utile riportare per intero: «nel seguente supplemento spiego la dinamica che ha portato alla segnatura della seconda rete della società Ciliverghe avvenuta al 12’ del 2t. Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone ha una traiettoria sul primo palo, il portiere si tuffa e devia il pallone che successivamente al tocco finisce sul palo e ritorna al calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo. Questa è la mia impressione dal campo; ma rivedendo le immagini giudico che il pallone non venga toccato dal portiere e finisca direttamente sul palo e ritorni al calciatore che ha effettuato il calcio d’angolo senza che fosse toccato da nessuno» (corsivi dell’estensore). Dunque, tutto ciò premesso, non può non rilevarsi una sequenza degli eventi non del tutto lineare. A questa Corte appare quantomeno discutibile la ritrattazione dell’arbitro avvenuta non nell’immediatezza della gara, o a distanza di poche ore, ma successivamente, addirittura undici giorni dopo la disputa dell’incontro, e soltanto dopo aver rivisto le immagini, come precisa lo stesso direttore di gara. Immagini, tra l’altro, che l’arbitro dovrebbe aver assunto indipendentemente dal reclamo del Crema, posto che quelle allegate non potevano essere utilizzate, né potevano essere trasmesse o indicate a quest’ultimo. Altresì non sono affatto chiare le motivazioni per le quali il giudice sportivo non abbia ritenuto di dover ascoltare anche gli assistenti, prima di configurare la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, lett. c) C.G.S. Di là da ciò, veniamo alla seconda questione: la qualificazione della fattispecie. Questa Corte non ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico. È utile ritornare sulle parole utilizzate nel supplemento di referto dal direttore di gara. Quest’ultimo, in maniera molto dettagliata, ripercorre la dinamica dell’azione di gioco da lui ‘valutata’, nell’immediatezza dei fatti, conforme a regolamento. Egli dichiara – va ribadito – che «durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone ha una traiettoria sul primo palo, il portiere si tuffa e devia il pallone che successivamente al tocco finisce sul palo e ritorna al calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo. Questa è la mia impressione dal campo» (corsivi dell’estensore). Con una simile affermazione, dunque, il direttore di gara assume in maniera cristallina di aver inteso perfettamente una dinamica regolamentare dell’azione di gioco, la quale elimina di per sé la possibilità che la fattispecie in questione possa essere considerata quale vero e proprio errore tecnico. Esso si realizza in realtà quando il direttore di gara non applica il regolamento dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, l’arbitro dimostra di conoscere perfettamente la regola in questione e di averla applicata in ragione di quanto ‘percepito e valutato’ sul campo, senza alcun dubbio per ben undici giorni successivi all’incontro. Sì che, volendo superare anche le considerazioni sulla definizione di errore tecnico, ammettere una revisione postuma dell’evento da parte dell’arbitro – utilizzando immagini la cui provenienza e attendibilità, tra l’altro, andrebbero attentamente vagliate – finirebbe con il determinare un pericoloso precedente, mediante il quale verrebbe ammessa a tutti gli effetti una review differita di un’azione di gioco, senza alcun ragionevole limite temporale. Prospettiva che questa Corte non ritiene di poter condividere e sostenere in alcun modo, in quanto completamente controfunzionale rispetto alla ratio delle disposizioni emanate in tema dal legislatore federale anche nella nuova versione del codice di giustizia sportiva, tese a evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, comma 2 e 3, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo – mediante, tra l’altro, un supplemento di referto dell’arbitro, prodotto a distanza di oltre dieci giorni dall’incontro –, ma anche così incidere di riflesso, in via determinante, sulla decisone finale del giudice e conseguentemente sull’esito di una gara e di un campionato. A ben vedere, inoltre, depongono in questa direzione i medesimi precedenti posti a sostegno delle proprie argomentazioni dal Crema, qualora si volesse anche dare una definizione più ampia di errore tecnico rispetto a quella indicata da questa Corte poc’anzi. Nel caso, ad esempio, della gara Fiorentina Women’s FC-Pink Sport Time del 5/12/2018, il giudice sportivo ravvisò errore tecnico poiché l’arbitro in supplemento di referto evidenziava testualmente: «Nell’immediato non mi avvedevo dell’infrazione e erroneamente convalidavo la rete; solo dopo il termine della gara, quando ormai non avevo più il tempo di correggere la mia decisione, avevo modo di confrontarmi con gli altri Ufficiali di gara e ricostruendo la dinamica comprendevo l’infrazione  avvenuta.  E  che  la  rete  segnata  non  era  da  convalidare»  (corsivi dell’estensore). Tale precedente, ad avviso di questa Corte, si pone quale fattispecie paradigmatica. La modifica della decisione, infatti, non avveniva dopo aver visionato alcuna immagine, ma a seguito di confronto con gli assistenti, e, soprattutto, immediatamente dopo il termine della gara.Nel caso Città di Ragusa-Atletico Catania del 05/02/2017, si legge nella delibera del giudice territoriale che: «a seguito delle proteste dei calciatori della Società Atletico Catania che reclamavano sull’irregolarità della rete subita l’arbitro chiedeva lumi ad uno degli AA.AA. che confermava la regolarità della rete; solo nella serata dell’indomani, presa visione del filmato della gara, l’arbitro constatava che “durante l’esecuzione del calcio di rigore il pallone che era stato calciato in rete dopo avere colpito il palo era tornato indietro dallo stesso calciatore che aveva eseguito il calcio di rigore”» (corsivi dell’estensore). Da quest’ultimo precedente emerge, in primo luogo, che già sul terreno di gioco, dopo il calcio di rigore, in seguito alle proteste dei calciatori, l’arbitro aveva manifestato dubbi e si era confrontato con l’assistente, e, in secondo luogo, che il supplemento di referto di quest’ultimo era giunto al giudice sportivo il giorno successivo alla gara. Nella gara Ciliverghe-Crema, invece, l’arbitro ribadisce anche nel suo supplemento di referto di aver chiaramente percepito e valutato regolare l’azione, senza alcun dubbio e senza sentirsi in dovere di discuterne con i suoi assistenti. Va inoltre segnalato, che a differenza di quanto avvenuto nell’ultimo caso posto in rassegna, dal referto di gara non risulta alcuna protesta né dei calciatori né dei dirigenti del Crema, che avrebbero potuto presentare riserva scritta al termine dell’incontro direttamente al direttore di gara (cfr. referto gara del 5 Gennaio 2020). Dunque, di là dall’utilizzo delle immagini televisive, le quali non possono trovare in alcun modo ingresso nel procedimento sportivo – anche in via indiretta (tramite review successiva dell’arbitro dopo molti giorni) – se non secondo i crismi indicati dagli artt. 57 ss. C.G.S, non può revocarsi in dubbio che un’ammissione da parte del direttore di gara di un potenziale errore tecnico – già comunque di per sé difficile da configurarsi nel caso di specie – possa essere presa eventualmente in considerazione soltanto dopo un confronto con gli altri assistenti e in un lasso di tempo ragionevole, non certamente dopo ben undici giorni dalla gara in questione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 129/CSA del 7 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo, Divisione calcio a 5, presso la Lega nazionale dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 531 del 21 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. TOMBESI C5

Massima: Sono ammissibili le immagini televisive allegate al ricorso ex art. 61, comma 2, C.G.S. per provare che l’autore del fallo sia persona diversa e ciò al fine di chiarire l’eventuale scambio di persone ex. artt. 58 e 61 C.G.S.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0055/CSA del 5 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 28 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: US SASSUOLO CALCIO/PROCURA FEDERALE

Massima: Esaminate le immagini televisive prodotte dalla Procuratore Federale ex art. 61 comma 3, CGS al Giudice Sportivo viene riformata ed annullata la squalifica per una gara inflitta al calciatore per “avere pronunciato espressioni blasfeme al 26° del secondo tempo”, in quanto incerta tale espressione La Corte, esaminati gli atti, osserva in primo luogo che, sulla scorta del proprio consolidato indirizzo interpretativo, l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 37 e 61, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo presuppone l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’effettiva pronuncia della espressione blasfema addebitata al soggetto sanzionato. Ciò premesso, con riferimento alla sanzione comminata dal Giudice Sportivo ed oggetto del presente reclamo, la Corte rileva che l’esame delle immagini televisive attenzionate non consente di identificare con esattezza quale sia stata l’espressione interamente proferita dal tesserato M.al 26° del secondo tempo. Per la dinamica dell’azione e la posizione delle telecamere rispetto al calciatore in movimento, infatti, non è dato di ricostruire se il tesserato abbia effettivamente pronunciato l’espressione blasfema contestatagli o se, viceversa, lo stesso si sia lasciato andare ad una mera imprecazione priva di contenuti offensivi. Attesa, quindi, l’impossibilità di raggiungere, con ragionevoli connotati di certezza, la pronuncia dell’espressione addebitata al Sig. M., la Corte ritiene che debba essere revocata la sanzione di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0086/CSA del 9 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 54/DIV del 29.10.19

Impugnazione – istanza: CALCIO PADOVA

Massima: L’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. Né, a diversa conclusione può pervenirsi, facendo riferimento al precedente di questa Corte, invocato dalla Società reclamante. Ed invero, il nuovo C.G.S. prevede, all’art. 61, comma 1, che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” Il legislatore federale, contrariamente a quanto previsto nella vigenza del precedente Codice, ha voluto legittimare anche il Commissario di campo ad attivare, con il proprio rapporto, l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di giuoco. Pertanto, anche la sanzione della squalifica per una gara, comminata dal Giudice Sportivo sulla base delle risultanza del rapporto del Commissario di Campo, al pari di quella comminata sulla base delle risultanze dei rapporti degli ufficiali di Gara, non può essere oggetto di reclamo con procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 74, comma 8, del vigente C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0024/CSA del 31 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n.30 dell'8 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: SSD SANREMESE CALCIO SRL/USD FEZZANESE

Massima: Non incide sulla regolarità della gara il fatto che al minuto 42 del secondo tempo l'arbitro si frapponeva in maniera del tutto casuale ed imprevedibile sulla traiettoria del pallone,  impedendo al calciatore meglio posizionato  di raggiungere il pallone e, di fatto, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso, favorendo la segnatura della rete del pareggio.

Massima:..la prova televisiva che si pretenderebbe di assumere è inammissibile, anche a mente dell'art. 58 del Codice di Giustizia Sportiva e che si è in presenza di una valutazione discrezionale propria del direttore di gara e non è invocabile la fattispecie dell'errore tecnico dell'arbitro

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0016/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 56 dell’8.10.19

Impugnazione – istanza: UDINESE CALCIO S.P.A.

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0013/CSA del 4 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019

Impugnazione – istanza: TORINO FC SPA

Massima: Quanto all’ammissibilità del  ricorso, questa Corte non ignora  che l’art.  74,  comma  8,  prevede, tra  l’altro,  che  “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0012/CSA del 4 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019

Impugnazione – istanza: TORINO FC SPA

Massima: …Quanto all’ammissibilità del  ricorso, questa Corte non ignora  che l’art.  74,  comma  8,  prevede, tra  l’altro,  che  “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  139/CSA del 03 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA POL. CHAMINADE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019

Massima:  Quanto, infine, alla richiesta di utilizzo delle immagini televisive, avanzata dalla Società ricorrente, questa Corte non può che ribadire l’inammissibilità della stessa, atteso che il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.

Massima: Confermata la decisione che ha omologato il risultato conseguito sul campo in quanto, sentito l’arbitro la rete finale è regolare. Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso, proposto dalla Società Polisportva Chaminade ASD, in quanto l’Arbitro dell’incontro, con un proprio supplemento di referto, ha precisato che “il tiro da cui scaturisce la rete del 4-5 a favore della Società A.S. Eta Beta Football al 20’ del secondo tempo parte immediatamente prima del suono della sirena”. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul supplemento di referto del Direttore di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.). Né, al fine di pervenire ad una diversa decisione, vale il richiamo operato dalla Società ricorrente ad alcune recenti decisioni atteso che le stesse si riferiscono a casi in cui l’errore tecnico commesso dal Direttore di Gara, in un caso, relativo ad una mancata espulsione di un calciatore per doppia ammonizione, emergeva, ictu oculi, dal referto, e, nell’altro, relativo alla convalida di una segnatura scaturita da un calcio di rigore era stato ammesso dallo stesso Arbitro nel proprio supplemento di referto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  111/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  056/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA  DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. D.E. SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 28.10.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta al calciatore “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”….Deve osservarsi preliminarmente che tanto la prova fotografica prodotta dalla Società ricorrente, quanto l’istanza di utilizzo di prova televisiva sono inammissibili. Invero, è d’uopo ricordare che il processo sportivo ha natura dispositiva, sulla scorta del rinvio operato del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. al processo civile ordinario per tutte le fattispecie non espressamente disciplinate (art. 2, comma IV). In forza di tale rinvio, trova applicazione l’art. 345 c.p.c., ai sensi del quale in sede di appello non sono ammessi mezzi di prova e non possono essere prodotti documenti per i quali non sia stata presentata tempestiva richiesta in primo grado. Pertanto, nell’ipotesi di simulazione accertata dall’arbitro e da lui sanzionata in campo, è onere della parte che contesta la verbalizzazione domandare, sin dal giudizio di prime cure, il ricorso alla prova televisiva. In altri termini, l’intempestivo esperimento delle istanze probatorie in primo grado determina la decadenza dalla facoltà di richiedere la prova televisiva in sede di gravame. Alla luce di quanto sopra, l’odierno ricorso presentato dalla A.S. Roma S.p.A. – con il quale si contesta non già l’entità della sanzione irrogata, bensì la ricostruzione e la  qualificazione  della condotta del calciatore … operata dal direttore di gara – risulta inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  106/CSA del 07/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/csa del 22 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA – SU SEGNALAZIONE DELLA PROCURA FEDERALE EX ART. 35, N. 1.3 - AL CALC. P.E. SEGUITO GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 17.02.2019

Massima: L’art. 35, comma 1.3., del C.G.S. prevede che le immagini televisive possano essere utilizzate nelle gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Nel caso di specie, il Direttore di Gara ha precisato di non avere visto l’episodio di cui è procedimento in quanto avvenuto al di fuori del suo campo visivo. Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, in più occasione, chiarito che, ai fini dell’ammissibilità della prova televisiva, è dirimente la “parola” del Direttore di Gara e non possono essere ammessi mezzi di prova per valutare la plausibilità delle dichiarazioni rese dall’Arbitro. Peraltro, nella giurisprudenza sportiva è prevalsa la tesi di assegnare valore dirimente al fatto che il Direttore di Gara non abbia visto il singolo specifico segmento della condotta recante la fattispecie tipica prevista dalla norma pur avendo seguito la complessiva azione (cfr., per tutte, Corte Giustizia Federale, Com. Uff. 27.4.2014, n. 28/CGF)

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  103/CSA del 28/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  095/csa del 14 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  TRAPANI  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  5  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. P.A. SEGUITO GARA SIRACUSA/TRAPANI DEL 27.01.2019

Massima: L’art. 35 comma I n. 3 C.G.S. prevede che “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema non visti  dall’arbitro che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello di gara”. Il rappresentante della Procura Federale risulta aver fatto pervenire tempestivamente al Giudice Sportivo la segnalazione di quanto avvenuto nel corso della gara, segnalazione a seguito della quale il Giudice ha adottato le sanzioni oggetto di gravame. Il fatto che l’Arbitro non abbia menzionato nel proprio rapporto l’episodio relativo al secondo pallone, lanciato in campo e che ha determinato l’interruzione della gara, è del tutto irrilevante, perchè il direttore di gara nel momento in cui verifica che ci sono due palloni in campo interrompe necessariamente la gara, senza che il fatto debba essere inserito nel rapporto.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  68/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. G.T. INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018

Impugnazione – istanza:

Massima: … in ordine alla richiesta di utilizzo, da parte di questa Corte, delle immagini televisive, non può che ribadirsi, ancora una volta, quanto più volte affermato da questa Corte ovvero che l’art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l’interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno.  L’art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di “tesserati” - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. L’art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l’uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto. La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l’ammonito o l’espulso o l’allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l’ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall’arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato. Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara. Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo  per condotte  particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite alla valutazione dell’arbitro durante lo svolgimento della gara.

Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 a carico della Società, per il comportamento tenuto, durante la gara,  dal Presidente della stessa e l’ammenda di € 2.000,00 a carico della Società, per avere i suoi sostenitori intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 al presidente il quale, non iscritto  in distinta, è entrato nel recinto di giuoco, tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, addirittura, sarebbe entrato nel terreno di giuoco per alcuni metri, come segnalato nel proprio rapporto dall’Assistente Arbitrale.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  84/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 22.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  SIG.  L.F. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  1  GIORNATA EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   GARA   LECCE/BENEVENTO   DEL   19.01.2019

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma  8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso  di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non  è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  60/CSA del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  F.C.  VENEZIA  SRL  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO  D’URGENZA,  AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018

Massima:…questa Corte evidenzia che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3. C.G.S.) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto ammissibile l’istanza, avanzata ritualmente dalla Società Venezia F.C. S.r.l., di esame delle immagini televisive relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore della medesima Società, sig. F., e dal calciatore della Società Brescia, sig. …

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  070/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  34/CSA del 28 Settembre  2018

Decisione Impugnata: Delibera  del   Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  5.000,00  INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  FROSINONE/SAMPDORIA  DEL  15.9.2018

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società per il ritardo in campo, sia nel primo che nel secondo tempo della gara… L’articolo 54 delle N.O.I.F. (e non del Codice di Giustizia Sportiva, come erroneamente indicato dalla Società ricorrente) prevede, espressamente, che “Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata  per l'inizio dello  svolgimento della gara”; pertanto, le squadre non debbono attendere, per presentarsi in orario in campo, che il Direttore di Gara, o chi per esso, faccia suonare il segnale acustico per la chiamata all’entrata in campo dei giocatori, installato nello spogliatoio. Tale dispositivo, sebbene contemplato nell’elenco contenuto nei “Criteri infrastrutturali” del Sistema Licenze Nazionali, rappresenta nulla più di uno strumento messo a disposizione del Direttore di Gara per richiamare l’attenzione dei giocatori sulla necessità di prepararsi all’entrata in campo che, da alcuni anni, è stata assoggettata, anche per ragioni televisive, ad un vero e proprio cerimoniale. Il mancato funzionamento di quest’ultimo dispositivo (che, peraltro, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali di gara), tuttavia, non può essere invocato come ragione che giustificherebbe il ritardo nella presentazione in campo della squadra e che escluderebbe, di conseguenza, la responsabilità della Società in considerazione del fatto che il comma 2 dell’articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari, che il ritardo sia ingiustificato. A quanto  sopra, si aggiunga che il mancato funzionamento  del segnale acustico  avrebbe potuto giustificare, a tutto concedere, la presentazione in ritardo della squadra  della  Sampdoria all’inizio della gara ma non anche all’inizio del secondo tempo di giuoco, atteso che  la  Società ricorrente era ben consapevole del mancato funzionamento del predetto dispositivo acustico, tanto da averlo segnalato al Quarto Ufficiale di Gara che, peraltro, non ha refertato nulla in proposito.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: … l’interpretazione dell’art. 35 C.G.S. FIGC e dell’ammissione della prova TV. Questa Corte, in questa nuova composizione, viste le indicazioni del Collegio di Garanzia, non può, però, che richiamare le pertinenti osservazioni della difesa della FIGC, anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che richiama i corretti principi applicativi dell’art. 35 C.G.S. FIGC e gli esatti limiti previsti per la ammissione della prova TV. Questa Corte deve ribadire al riguardo che l’art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l’interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno. L’art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di “tesserati” - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. L’art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l’uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto. La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l’ammonito o l’espulso o l’allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l’ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall’arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato. Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara, come statuito, a sommesso avviso di questa Corte travalicando il dettato normativo, dal Collegio del CONI. Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo per  condotte particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite  alla valutazione dell’arbitro durante lo svolgimento della gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: … l’interpretazione dell’art. 35 C.G.S. FIGC e dell’ammissione della prova TV. Questa Corte, in questa nuova composizione, viste le indicazioni del Collegio di Garanzia, non può, però, che richiamare le pertinenti osservazioni della difesa della FIGC, anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che richiama i corretti principi applicativi dell’art. 35 C.G.S. FIGC e gli esatti limiti previsti per la ammissione della prova TV. Questa Corte deve ribadire al riguardo che l’art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l’interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno. L’art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di “tesserati” - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. L’art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l’uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto. La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l’ammonito o l’espulso o l’allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l’ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall’arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato. Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara, come statuito, a sommesso avviso di questa Corte travalicando il dettato normativo, dal Collegio del CONI. Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo per  condotte particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite  alla valutazione dell’arbitro durante lo svolgimento della gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  048/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 043/CSA del 30 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL SIG. Z.W.SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 27.10.2018

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere  interpretata  in  modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato limitatamente all’entità della sanzione dell’ammenda.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 56 del 10/09/2018

Decisione impugnata: 1) decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori. 2) decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. 3) decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) - che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori - ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Frosinone Calcio S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B - Frosinone Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Città di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Frosinone Calcio S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Invero, non può condividersi l’affermazione contenuta nella decisione di cui al Comunicato 172 CSA, laddove si rigetta la richiesta, ritenendo che la norma di cui all’art. 35 del CGS FIGC contenga ipotesi tassative per le quali è prevista tale possibilità. Invero, in nessun rigo della disposizione richiamata si legge il termine “tassativo” o l’avverbio “esclusivamente”, per la qual cosa la norma va letta in senso elastico. E tanto perché lo scopo del Giudice sportivo deve essere quello di favorire in ogni modo l’accertamento della verità e, soprattutto, l’individuazione di fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano da una azione di gioco. Questo Collegio (decisione n. 15/2017) ha già avuto modo di affermare come anche nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell’11.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO  AL 31.01.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUNIORES CUP RAPP. GIRONE B/RAPP. GIRONE A DEL 10.5.2018

Massima:..va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dal calciatore in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o  altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 48/DIV del 04.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 - AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017

Impugnazione – istanza: ERRATA CORRIGE SOSTITUITO COM. UFF. N. 48/DIV DEL 04.10.2017 CON COM. UFF. N. 50/DIV DEL 05.10.207: AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO  GARA  CATANZARO/AKRAGAS  DEL  03.10.2017

Massima: Annullata la sanzione inflitta al calciatore: "per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria durante la gara (r.proc.fed.)” perché assunta su segnalazione fatta dal collaboratore della Procura Federale e riportata negli atti ufficiali di gara…La Corte, esaminati gli atti, rileva come l’assunto della Società relativo all’incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato. L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentati della Procura Federale. A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro” ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l’altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto “la sola eccitazione della prova televisiva” e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare. Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal B. ai fini dell’espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l’errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 172/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018

Massima: Deve essere disattesa anche la richiesta, formulata dalla Società ricorrente, di acquisizione delle immagini televisive allegate ai motivi di ricorso, atteso che, come già evidenziato, dal Giudice Sportivo, il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. LANUSEI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASIA ALESSANDRO SEGUITO GARA LANUSEI CACIO/ANZIO CALCIO 1924 DELL’11.2.2018

Massima: Va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 SPA, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte Sportiva d’Appello, ricorso ASD S.r.l. Potenza Calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS).

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere, a gioco fermo, calpestato con un piede la mano di un avversario che si trovava a terra. Va ricordato che viene considerata violenta la condotta che consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Sì che questa Corte, valutato con attenzione il referto e sentito l’arbitro il quale ha riferito puntualmente in merito alla dinamica dell’azione incriminata, ritiene il reclamo privo di fondamento, in quanto il gesto compiuto dal … configura una condotta violenta che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COCIMANO SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara, per aver, a gioco fermo, appoggiato le mani sul volto di un calciatore avversario, spingendolo e facendolo cadere a terra. Premessa l'inutilizzabilità delle riprese televisive come mezzo di prova non essendo stata avanzata nella specie la necessaria richiesta (ex art. 35, comma 1.3, CGS) al Giudice di prime cure, la Corte ritiene, in rapporto all'entità dei fatti e al loro svolgersi - nel confuso parapiglia seguito alla commissione di un fallo, a partita appena iniziata (7' del primo tempo) - dal punto di vista materiale, che sia appropriato ridurre la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara di squalifica.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 18.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/FROSINONE DEL 16.12.2017

Massima: E’ irrilevante la sequenza fotografica contenuta nel ricorso (peraltro prodotta all’evidente fine di introdurre surrettiziamente nel procedimento un’inammissibile prova televisiva), perché non può essere messa in discussione la percezione (evidentemente chiara) che l’arbitro ha avuto dello svolgersi dell’azione: del resto, lo stesso calciatore, non contestando la sanzione dell’ammonizione, presta sostanziale acquiescenza a tale percezione, posto che, diversamente, neppure l’ammonizione sarebbe stata giustificata.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIE A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.R. SEGUITO GARA RENATE/SUDTIROL DEL 22.10.2017

Massima: Si evidenzia l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l’art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al didelle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/SAVONA DEL 29.10.2017

Massima: In primo luogo, va rilevato che è inammissibile quale mezzo probatorio qualsiasi immagine televisiva proposta dal ricorrente, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché più di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017) e che, per altro verso, soltanto gli atti ufficiali di gara costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.),

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara «per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario dapprima con una manata al volto e, successivamente, con uno schiaffo al volto». Da un’attenta lettura del referto arbitrale, infatti, si può evincere che il contatto sia avvenuto con pallone in gioco durante un’azione volta a contendere quest’ultimo all’avversario e che lo schiaffo al volto sia stato sferrato in un unico movimento, senza soluzione di continuità. Nello specifico si legge nel rapporto di gara che «al 37mo del secondo tempo – omissis -, numero 8 Savona, a gioco in svolgimento, allarga il braccio mettendo la mano sul volto del numero 16 [] per poi colpirlo con uno schiaffo. Il calciatore riprendeva a giocare normalmente». Al fine di valutare la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, è possibile riferirsi a diversi arresti giurisprudenziali, nei quali si evidenzia che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso U.S. Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ad avviso di questa Corte manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. P di recente, in tema, si ricordi ricorso Pol. Olympia Agnonese, in Com. Uff. n. 056/CSA del 22.12.2016, nonché, a maggior sostegno rispetto al caso che occupa, si rammenti altresì la decisione del Giudice Sportivo LNP Serie A in Com. Uff. n. 74 del 23.10.2017 ad oggetto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonucci Leonardo (Milan) per condotta gravemente antisportiva «per avere, al 24° del primo tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici».

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ COMO 1907 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.F. SEGUITO GARA CARONNESE/COMO DEL 1°.10.2017

Massima: La documentazione fotografica allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati.

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  per aver a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpito alla schiena, con violenza, un calciatore avversario riverso a terra.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 57/CSA del 14 Dicembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RICORSO NEI CONFRONTI DEL CALC. LUCA MARTINELLI (SOC. FOGGIA) SEGUITO GARA FOGGIA/CITTADELLA DEL 2.12.2017

Massima: La Corte respinge il ricorso proposto dalla procura avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso nei confronti del calciatore decretata dal Giudice Sportivo che, acquisite ed esaminate, ex art. 35, comma  1.3,  C.G.S.,  le relative immagini televisive ed interpellato l’Arbitro, decideva di non sanzionare la condotta del calciatore, ritenendo inammissibile la richiesta formulata dal Procuratore Federale, in quanto la condotta oggetto d’esame era stata vista dal Direttore di gara. La Corte, in primo luogo, precisa che il presupposto necessario  ed  imprescindibile  per l’ammissione della prova televisiva è costituito  dalla  totale  mancanza  di  percezione,  da  parte dell’Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa. L’art. 35, comma 1.3., del C.G.S., fa riferimento, invero, ai fatti […] non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo per definire lambito di applicazione della prova televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui l’evento sia stato visto e, quindi, valutato dal Direttore  di  gara,  la  predetta  prova  non  potrà essere   ammessa. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte, in ragione della indubbia ed incontestata circostanza per cui l’Arbitro, per sua stessa ammissione, ha visto e valutato come non fallosa la condotta del calciatore – omissis - ai danni del giocatore – omissis -, non può che confermare la decisione del Giudice Sportivo, ritenendo inammissibile la richiesta del Procuratore Federale di ammissione della prova televisiva.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 46/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. ALBISSOLA 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2017 INFLITTA AL SIG. SARPERO CARLO SEGUITO GARA ALBISSOLA/UNIONE SANREMO DEL 10.9.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica al tesserato fino al 31.10.2017 per avere quest’ultimo, «al termine della gara, sul terreno di gioco, nel corso di una discussione animata con i tesserati della squadra avversaria, colpito l’allenatore della medesima con un calcio ad un fianco. Successivamente spintonava il medesimo facendolo cadere a terra. Intervenuti altri tesserati per bloccarlo, all’interno dell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni minacciose all’indirizzo di2 tesserati della squadra avversaria e spintonava nuovamente l’allenatore della medesima». Va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché più di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.). Diversamente, in riferimento alle contestazioni sollevate nel merito, mediante un prudente apprezzamento e pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal sig. – omissis -, valutati attentamente i rapporti di gara, si ritiene che la condotta del tesserato, pur intenzionale e violenta, non avendo determinato particolari lesioni alla luce di quanto precisato in maniera cristallina dall’assistente nel proprio referto e non riscontrandosi la necessità pertanto di ascoltare quest’ultimo, possa comportare una sanzione più ridotta, tale da risultare congrua ed adeguata in relazione ai fatti accaduti.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017

Massima: Osserva la Corte che il reclamante, invocando il disposto dell’art. 17, comma 4 C.G.S. si riferisce a fatti “non valutabili con criteri esclusivamente tecnici”, mentre in realtà l’intera impugnazione si fonda, sottolineandolo ripetutamente, su di un asserito errore tecnico. Ma il giudizio tecnico, che l’ordinamento sportivo rimette all’arbitro, attiene a quell’area assolutamente insindacabile che investe le decisioni adottate sul campo e, pertanto è la stessa configurazione dei motivi di reclamo a prestare il fianco alla fondamentale obiezione che si verte nella materia di decisioni insindacabili. D’altra parte tutte le affermazioni poste a fondamento del ricorso non trovano alcun riscontro negli atti di gara e risultano pertanto prive di riscontro. Peraltro, come è noto, filmati televisivi, comunque di incerta provenienza, non possono mai trovare ingresso per la valutazione della dinamica di gioco e tento meno per la individuazione di presunti errori tecnici.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.124/CSA del 04 Maggio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 07 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. KEVIN JOHANNES STROOTMAN SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 30.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per aver “effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della società aversaria”, integrando, di conseguenza, gli estremi di una “condotta gravemente antisportiva e, in particolare, una simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore”. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità della  prova televisiva, precisa come, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria, l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione: in altre parole, quando l’art. 35, comma 1.3., si riferisce a “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” deve intendersi - con riferimento alle condotte simulatorie - attinente alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della prova televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. D’altronde, la simulazione - proprio in ragione della sua natura di atto tendente ad “ingannare” colui che lo percepisce – al fine di essere identificata e valutata, necessita che l’Arbitro abbia visto l’episodio oggetto di contestazione, in quanto, qualora il Direttore di gara non si accorga dell’evento simulato, nessun provvedimento sarebbe emesso da quest’ultimo e, conseguentemente, non vi sarebbe alcun interesse a denunciare la simulazione stessa. Fermo quanto sopra, con riferimento al merito della vicenda oggetto del presente procedimento, la Corte rileva come la circostanza per cui il Sig. – omissis - sarebbe caduto a seguito di un salto compiuto volontariamente per evitare l’impatto con il calciatore avversario non può essere presa in considerazione in questa sede. Nella valutazione della simulazione, invero, non è possibile a priori stabilire l’intento di un calciatore: ciò che viene giudicato è l’evento oggetto di contestazione, ossia il comportamento del giocatore, senza poter indagare la volontà dello stesso. Ad ogni modo, anche qualora l’intenzione del Sig. – omissis -, nel compiere il gesto in questione, come sostiene la ricorrente, fosse stata esclusivamente quella di proteggersi dall’intervento dell’avversario, la condotta posta in essere dal predetto calciatore è stata idonea a trarre in errore l’Arbitro e, di conseguenza, la stessa deve essere comunque considerata alla stregua di una simulazione. Inoltre, sempre nell’ipotesi sopra descritta, il malinteso così creatosi avrebbe ben potuto essere risolto dallo stesso Sig. – omissis -, il quale, una volta constata la concessione del rigore, quale conseguenza del suo comportamento, in ragione della assoluta mancanza di contatto tra i due calciatori in questione, avrebbe dovuto compiere un ravvedimento operoso, ammettendo ciò che effettivamente aveva fatto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.131/CSA del 03 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE  SEGUITO  GARA ROMA/CAGLIARI  DEL 22.1.2017  

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per la violenta in quanto consistita nel colpire con un violento calcio all’altezza della tibia un avversario, senza, peraltro, avere alcuna possibilità di giocare il pallone; circostanza, quest’ultima, che preclude, in radice, la derubricazione della stessa condotta, invocata dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva o gravemente antisportiva e alla quale andrebbe, semmai, attribuita valenza aggravante.  Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona,si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara…Quanto, poi, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa (sanzione della squalifica che il ricorrente chiede, in via principale, sia ridotta addirittura ad una sola giornata effettiva di gara), atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale con riferimento alla condotta violenta, posta in essere dal calciatore.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.03.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO SAMUELE SEGUITO GARA MELFI/CATANZARO DEL 12.3.2017

Massima: La Corte accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta al calciatore squalifica per due giornate effettive di gara, per aver, “tentato di colpire con uno schiaffo un avversario durante la gara”. La società, inoltre, lamentava il presunto difetto di legittimazione della Procura a rilevare e refertare i comportamenti dei calciatori in campo, essendo tale competenza attribuita esclusivamente all’Arbitro ed ai suoi assistenti. La Corte, esaminati gli atti, rileva come l’assunto della Società relativo all’incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato. L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentati della Procura Federale. A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l’altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto “la sola eccitazione della prova televisiva e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare. Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal Sig. –omissis - ai fini dell’espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l’errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore. Infine, per completezza di analisi, preme a questa Corte precisare come sia improprio richiamare, in casi come quelli oggetto del presente procedimento, anche l’art. 35, comma 1.4., C.G.S. in quanto lo stesso, riferendosi al precedente comma 1.3. e, quindi, all’espletamento della prova televisiva, trova applicazione solo con riferimento a tale mezzo istruttorio ed esclusivamente nell’ipotesi in cui l’iter previsto dal predetto art. 35, comma 1.3., C.G.S. per la richiesta della prova in questione sia stato avviato dalla Procura Federale.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 6.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MIGJEN BASHA SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA BARI/SALERNITANA DEL 3.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo. Relativamente alle censure di carattere sostanziale si evidenzia che dall’esame delle immagini televisive emerge in maniera netta che il calciatore ha colpito ha colpito volontariamente il pallone con una mano, impedendo la realizzazione di una rete. Trattandosi di condotta gravemente antisportiva, non vista dall’arbitro, correttamente il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di due giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VILLA MAURICIO EZEQUI SEGUITO GARA NOCERINA/POTENZA DEL 09.10.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché «al 41’ st […] con il pallone non in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con una manata al volto un calciatore avversario, senza procurargli, tuttavia, alcuna escoriazione». In via preliminare questa Corte, esaminati gli atti, rileva l’inammissibilità del mezzo probatorio del fotogramma televisivo proposto dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento tenuto dal calciatore – omissis -, nei confronti di un calciatore avversario. Tuttavia, il ricorso coglie nel segno là dove evidenzia, in particolare, una contraddizione nel rapporto di gara nella parte in cui si legge che il – omissis «con il pallone non in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con una manata […]», non essendo chiaro se la manata sia stata sferrata a pallone in gioco o a gioco fermo. Sentito il direttore di gara, questa Corte può affermare che l’azione incriminata si è effettivamente svolta con il pallone in gioco e che l’atto non può considerarsi violento. In vero, consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, cit.; Corte Sportiva d’Appello ricorso Calcio Catania S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; e, soprattutto, ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., cit.) sostiene, in casi analoghi, che il comportamento tenuto dal calciatore – omissis («manata») nel caso di specie può essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva” e non “violenta”, posto tra l’altro che il colpo non è stato inflitto, ad es., con pugno o gomitata, atti, questi ultimi, caratterizzati da una violenza maggiore ed intrinseca e che il gesto non appare a questa Corte diretto ad arrecare un danno fisico all’avversario. La condotta violenta, invece, consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.12014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Manca, dunque, il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. A ciò si aggiunga, infine, che il giocatore della squadra avversaria, come risulta dal rapporto di gara e come confermato dall’arbitro a questa Corte, non ha riportato alcuna escoriazione.

Decisione C.S.A.: Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 92 del 6.12.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. K.J.S. SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. GARA LAZIO/ROMA DEL 4.12.2016

Massima: La Corte accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., proposto dalla società e per l’effetto annulla la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore per presunta violazione. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame del motivo attinente alle modalità con cui la Procura Federale ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 35.1.3., in quanto irrilevante ai fini della presente decisione. Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore – omissis - abbia inciso la condotta del calciatore – omissis - consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del – omissis -”. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio.

 

Decisione C.S.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 04.10.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.S. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI ROMA/INTERNAZIONALE DEL 02.10.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara, per aver, “al 33° del primo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario”. La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, precisa come le immagini fornite dalla difesa della società ricorrente non siano utilizzabili ai fini di prova, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti necessari per l’ammissione di una prova televisiva. Fermo quanto sopra, nel merito, la Corte ritiene come il comportamento tenuto dal Sig. – omissis - non presenti i requisiti di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. “b” C.G.S. e rileva come tale condotta sia stata posto in essere nell’ambito di un’azione di gioco. Ne consegue che tale comportamento dovrà essere valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. “a” C.G.S..

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.I. SEGUITO GARA ANCONA/VENEZIA DEL 17.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato   “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo. La documentazione fotografica allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati. Relativamente alla seconda censura si rileva che, trattandosi di un atto di violenza a gioco fermo, la sanzione inflitta appare essere congrua..

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. M.R. SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/LAZIO DELL’11.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  in relazione alla espressione blasfema pronunciata nell’ambito dell’incontro e provata dalle immagini televisive.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 157/CSA del 01 Giugno 2016 -  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 21.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. R.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016

Massima: Il ricorso si appalesa inammissibile non sussistendo alcuna disposizione contenuta nell’ordinamento sportivo idonea a sostenere la proposizione del ricorso così come formulato dal calciatore. Non si registra nell’ordinamento sportivo la presenza di alcuna disposizione normativa che consenta, attraverso l’utilizzo della c.d. “prova televisiva”, di giungere a rivalutare una decisione di natura tecnica adottata dal direttore di gara, quale è quella nella specie assunta dal Direttore di gara, nonché a riconsiderare il fatto per finalità diverse rispetto a quelle puntualmente previste dalla relativa norma codicistica, peraltro in modo tassativo ed esaustivo e non meramente esemplificativo, applicata nel caso di specie al fine di sanzionare la condotta gravemente antisportiva di altro tesserato.

 

Decisione C.S.A. :Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 113 del 24.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.N., A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per simulazione, a seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale ed acquisite ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive. La Corte Sportiva di Appello rileva in primo luogo l’ammissibilità, nella fattispecie in esame, della prova televisiva, poiché il caso di specie rientra nelle condotte antisportive non percepite dall’arbitro nella loro essenza e che hanno indotto il medesimo a una valutazione erronea, sanzionabili in quanto tali ai sensi dell’art. 35, comma 1.3 C.G.S.. Nel merito, la Corte, dopo aver visionato le immagini, non può che confermare quanto già rilevato dal Giudice Sportivo in ordine alla evidente simulazione da parte del calciatore.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 15.3.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CONSEGUENTE LA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. D.M. (SOCIETÀ SALERNITANA) SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS LANCIANO 12.3.2016

Massima: La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come la prova televisiva, di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., debba necessariamente comprendere l’esame non solo delle immagini, ma anche dell’audio alle stesse sincronizzato. Tale presupposto fa sì che la prova in questione debba essere presa in considerazione, così come espressamente previsto dal predetto articolo, anche al fine di verificare l’effettiva pronuncia di un’espressione blasfema da parte dei calciatori o di altri soggetti rilevanti per l’ordinamento sportivo. Chiarito quanto sopra, in merito al caso oggetto del presente procedimento, la Corte ritiene che sia indiscutibile l’effettiva pronuncia (da parte di qualcuno) dell’espressione blasfema segnalata dalla Procura Federale, ma che non si possa ritenere ugualmente certo chi sia il soggetto colpevole di tale condotta. Infatti, attraverso l’esame delle immagini fornite, risulta evidente come il Sig. – omissis -, nel momento in cui viene percepita l’espressione vietata, fosse coperto dal Quarto Uomo, a pochi metri da lui, il quale non ha ritenuto di intervenire. Inoltre, il predetto giocatore, una volta divenuto di nuovo visibile, proferisce parole il cui sonoro non si rileva, determinando un’incongruenza tra la percezione chiara dell’espressione blasfema in questione e la non udibilità delle altre parole che, qualora fosse stato effettivamente il Sig. – omissis - ad articolare la predetta frase, sarebbero state pronunciate subito dopo. Infine, il labiale del calciatore stesso attinente alle ultime parole pronunciate non coincide con l’audio delle immagini visionate. Tutte le predette circostanze non permettono di accertare, escludendo ogni ragionevole dubbio, che l’espressione in questione sia stata pronunciata dal Sig. – omissis -.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 514 del 24.2.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. MOJITO FC AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 1.200,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. A.A.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA R.C.; - SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 ALLA CALC. M.F.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. R.C.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. T.A.; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. F.J.; - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALC. I.R.E. INFLITTE SEGUITO GARA MOJITO FC/THIENESE C5 DEL 21.2.2016

Massima: E’ inammissibile il filmato prodotto ai sensi dell’art. 35 comma 2 e 3 C.G.S. ed è irrilevante la dichiarazione allegata rispetto a quanto contenuto nel referto arbitrale che ha fede privilegiata.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 09 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 11 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: 1) DEL SIG. F.P. DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; 2) DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE – REGGINA DEL 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) -

Massima: Non può essere condivisa l’affermazione che vanno espunti dal contesto probatorio le audizioni dei deferiti in quanto dovevano essere sentiti con tutte le garanzie dovute agli indagati e non come persone informate dei fatti. Giova ricordare al riguardo che quello sportivo è un ordinamento giuridico speciale ed autonomo che, come tale, si sottrae alle regole dell’ordinamento generale tanto è vero che la suddetta distinzione non è rinvenibile né ricavabile da alcuna norma del Codice di diritto sportivo. Per lo stesso principio non possono essere acquisite al materiale probatorio le fotografie e gli “screenshot” prodotti in sede di audizione dalla persona offesa. Non si può invocare l’analogia con l’art. 234 del Codice di procedura penale in quanto i mezzi di prova sono dettagliatamente regolamentati dall’art.35 C.G.S..

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, determina la sanzione dell’inibizione in 1 mese al Presidente per aver ecceduto nei mezzi di correzione e determina in € 300,00 la sanzione pecuniaria nei confronti della società per responsabilità diretta.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. MURAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.A. SEGUITO GARA MURAVERA/CALCIO BUDONI DELL’1.5.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per essersi spintonato con un calciatore avversario dopo essersi posto testa a testa con il medesimo. Successivamente afferrava la testa di quest’ultimo con entrambe le mani e lo spingeva nuovamente” Per giurisprudenza pacifica non è ammessa la prova televisiva. Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che fatti del genere sono frequenti nella concitazione del gioco e comunque si tratta di una aggressione reciproca. Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 29 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B – com. uff. n. 53 del 7.12.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. P.G.(SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) SEGUITO GARA CROTONE/CESENA DEL 5.12.2015

Massima: La Corte, alla luce della valutazione delle immagini relative alla condotta del calciatore, ritiene, quindi, necessario che il Giudice Sportivo esamini nuovamente la fattispecie in questione anche sotto l’aspetto della possibile qualificazione dell’episodio quale condotta violenta. Per questi motivi la C.S.A., accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 4, CGS, rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B per le conseguenti valutazioni di competenza.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 16 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.D.; - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.G. AGUSTIN, SEGUITO GARA TORRECUSO/AGROPOLI DEL 1.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, contestando una decisione arbitrale, rivolto espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di uno degli A.A. al quale mostrava il pugno in segno di minaccia”. La Corte, riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, poggiato le mani sul petto di un A.A., spintonandolo e facendolo indietreggiare di un passo” Per il calciatore- omissis - rileva, in primo luogo, che non può darsi ingresso alla prova televisiva non ricorrendone i presupposti, considerati i rigorosi limi entro i quali tale prova può essere ammessa. In secondo luogo la Corte rileva che il supplemento di referto presentato dall’Assistente arbitrale parla di una lieve spinta, di una mano appoggiata sul petto e della pronunzia di alcune parole in lingua spagnola. Il comportamento, così descritto, non appare integrare gli estremi di un atto violento e ingiurioso, bensì di un comportamento censurabile alla stregua del quale può essere giustificata una sanzione contenuta nell’ambito di due giornate effettive. Per questi motivi

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 02 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/LEGNAGO DEL 7.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere calpestato volontariamente la schiena di un calciatore avversario riverso a terra a seguito di un contrasto di gioco”. Le foto prodotte, a parte la non univocità delle stesse con riferimento alla dinamica, non rientrano nel paradigma dell’art. 35 C.G.S.. La condotta del – omissis -, così come riferita nel rapporto, non può non definirsi violenta ed è stata sanzionata con il minimo previsto dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S…. E’ appena il caso di ricordare che “il principio di non violenza” è sancito per i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo anche dall’art. 5 del Codice di Ordinamento Sportivo del C.O.N.I.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL GENOA C.F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.P. SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che, acquisite ed esaminate, ex art. 35, comma 1.3, C.G.S., le relative immagini televisive, ha inflitto al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara perché “il calciatore genoano, nell’affollata area di rigore avversaria, mentre il pallone veniva calciato al di fuori dell’area stessa, con un repentino movimento della gamba sinistra colpiva da tergo con un calcio la coscia destra del calciatore giallo-rosso, che si accasciava dolorante al suolo”…tale gesto, che il direttore di gara ha affermato di non aver visto, è senza dubbio qualificabile come “violento” e, in quanto tale, punibile nella misura stabilita dal Giudice sportivo con la decisione impugnata in corrispondenza del minimo edittale di cui all’art. 19.4 lett. b) C.G.S. L’esame delle immagini televisive (Sky), di indubbia attendibilità, consentono di ritenere come il – omissis - abbia intenzionalmente colpito l’avversario da tergo con un calcio in maniera potenzialmente idonea a determinare conseguenze seriamente dannose per l’incolumità dell’avversario.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. C.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRESTINA/ROBUR SIENA DEL 22.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario. La richiesta di acquisire la ripresa televisiva relativa alla gara è inammissibile perché fuori dal paradigma dell’art.35 C.G.S..

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 19 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.J.J.G. SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2015 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito “con il gomito il capo del sopraggiungente antagonista, che si accasciava dolorante al suolo”. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità della prova televisiva rilevata dalla Società nel proprio ricorso, effettuata ogni approfondita valutazione, ritiene di dover confermare che il gesto compiuto dal Sig. – omissis - e, non visto dal direttore di gara, sia qualificabile come “violento”, ed in quanto tale punibile, seppur in effetti non alieno dal contesto dell’azione di gioco come invece sembrerebbe intendere la motivazione del Giudice di prime cure: le immagini depongono nel senso che il predetto calciatore abbia, infatti, colpito intenzionalmente l’avversario in maniera potenzialmente idonea a determinare conseguenze seriamente dannose. Dalle immagini esaminate si evince, in particolare, come il calciatore sanzionato abbia percepito il sopraggiungere del giocatore  – omissis -ed abbia eseguito un movimento del braccio verso l’alto, volto ad impattare violentemente con il gomito l’avversario in corsa, confermandosi, in tal modo, la volontarietà ed intenzionalità del gesto. La prova televisiva deve, pertanto, essere ritenuta ammissibile ed il gesto del Sig. – omissis - deve essere sanzionato quale condotta violenta, con la conseguenza che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere in definitiva confermata. 

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.C.D. SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., previo esame del video che dimostra lo scambio di persona, annulla la sanzione inflitta al calciatore e dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l’individuazione del responsabile della violazione. La Corte ritiene che la fattispecie sottoposta al suo giudizio rientri nell’ipotesi prevista dall’art. 35.1.2 C.G.S. secondo cui <<Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.>> La norma richiamata si attaglia perfettamente al caso di specie in quanto, mentre nel referto dell’assistente di gara si afferma che “A fine gara il n. 16 – omissis - della società Monopoli colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto sul terreno di gioco e abbandonava lo stesso in maniera repentina provando a non essere identificato, quindi risultava impossibile notificare immediatamente il provvedimento”, dal filmato prodotto in atti dalla società ricorrente risulta evidente che il calciatore identificato con il n. 16 non è l’autore dell’infrazione (la società ricorrente lo indica nel calciatore della stesa società Monopoli – omissis - rimasto in panchina) e soprattutto non è il calciatore che abbandona in maniera repentina il campo per non essere identificato, in quanto rimane sul campo per poi rientrare negli spogliatoi insieme agli altri calciatori.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 12 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 52 del 9.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., F.C. BARI 1908 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA BARI/CARPI DEL 6.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito con una manata all’altezza della fronte un calciatore avversario, che cadeva dolorante al suolo.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 334/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 06 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DELL’11.5.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “le immagini  televisive documentano che nelle circostanze segnalate in occasione della concessione alla squadra  bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore  si era collocato a contatto con la “barriera” formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto  dell’esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore  avversario ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato “palla al piede”  nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione per la squadra capitolina senza adottare alcun altro provvedimento…Questo Giudice ritiene che il  colpo inferto dal calciatore – omissis - con il gomito sinistro al volto del calciatore – omissis -  integri gli  estremi della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva”  ax art. 35 C.G.S.. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino  movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia  infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive. Ne  consegue la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che  appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S.”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 17 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 18 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’8.4.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA  EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO  GARA CAGLIARI/ROMA DEL 6.4.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE  DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento tenuto al 33° minuto del  primo tempo nei confronti del calciatore avversario segnalato dal Procuratore Federale. Secondo il Giudice Sportivo “le immagini  televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del  campo, inseguivano il pallone verso l’area di rigore cagliaritana. Il calciatore rosso-blu precedeva  l’avversario, con il presumibile intento di rallentarne l’azione per consentire ad un compagno di   squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In  tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra  dell’antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio  sinistro portato all’altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo….Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri  inequivocabilmente gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b)  C.G.S., connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla  potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio,  la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco  spostamento del capo dell’- omissis - in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto,  nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio.  Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità di tale “condotta  violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale  previsto dal citato art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S.”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 04 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 10 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie A – Com. Uff. n. 160 del 01.04.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,  COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.N.S. SEGUITO GARA MILAN/CHIEVO VERONA DEL 29.3.2014, A  SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART.  35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte, sentito l’Arbitro e visti gli atti del fascicolo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., dichiara inammissibile la prova tv e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta dal G.S. che aveva sanzionato il calciatore per la condotta violenta del predetto tesserato, rilevata  attraverso la visione delle riprese televisive ex art. 35 1.3. del CGS e così ricostruita "...i  protagonisti (i calciatori – omissis- del Chievo Verona e – omissis - del Milan)  dell’episodio segnalato, in conseguenza di un contrasto di giuoco nella zona centrale del campo,  cadevano al suolo a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore clivense, con un repentino  movimento della gamba destra, colpiva con un calcio al gluteo destro l’antagonista, che stava  rialzandosi e che cadeva dolorante al suolo” ". Come già sopra anticipato, la decisione di prime cure trae diretto alimento dalla visione delle immagini televisive acquisite agli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 punto 1.3 del C.G.S., di talchè la questione dell’ammissibilità del suddetto mezzo di prova, fatta oggetto di contestazione da parte della reclamante, esplica un’evidente incidenza pregiudiziale sulla res iudicanda. Com’è noto, la disposizione sopra richiamata prevede, per quanto di più diretto interesse, che “per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara..” (enfasi aggiunta). Orbene la piana lettura della disposizione in commento rende di tutta evidenza che l’ammissibilità della prova televisiva risulta condizionata, in apice, dalla pre – condizione della mancata percezione, da parte del direttore di gara, della condotta suscettiva di apprezzamento. Di contro, siffatto requisito non può dirsi qui integrato essendo i fatti in addebito, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, caduti sotto la diretta percezione dell’arbitro e degli assistenti di gara. Tanto poteva in effetti emergere già dall’allegato al referto arbitrale trasmesso al giudice sportivo in data 31.3.2004, nel quale il direttore di gara precisava quanto segue “A seguito dello scontro di gioco tra il calciatore del – omissis -e quello del Chievo – omissis - confermò che né io né alcun componente della sestina arbitrale ha rilevato nulla di rilevante”. Lo stesso valore semantico dell’espressione sopra riportata evoca, invero, la completa percezione del fatto storico, nella sua dimensione fenomenica, ed al contempo un giudizio di sostanziale irrilevanza delle condotte accertate dal punto di vista disciplinare. Ciò nondimeno, questa Corte ha ritenuto opportuno ulteriormente approfondire il profilo in questione e, dunque, nel corso dell’udienza di discussione, ha sentito su tale specifico punto il direttore di gara, il quale, anche per conto degli assistenti che lo coadiuvavano (uno dei quali posizionato in linea con il punto dove si è sviluppata l’azione), ha confermato di aver seguito l’intera fase dello scontro, ivi incluso il segmento qui in contestazione, aggiungendo di non aver rilevato nelle condotte dei calciatori coinvolti profili di rilievo disciplinare. In ragione delle descritte emergenze istruttorie va, dunque, dichiarata l’inammissibilità della prova tv.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 425 del 20.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013

Massima: La parola dell’arbitro, che raggiunto telefonicamente dalla Corte, esclude di aver commesso errori nell'individuazione del destinatario dell'ammonizione contestata non consente l’ammissione del filmato da cui si emerge che il calciatore doppiamente ammonito non è stato espulso, in quanto il filmato, ai sensi dell'art.3 5 C.G.S., è utilizzabile unicamente per accertare episodi di violenza e di blasfemia.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 087/CGF del 1 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 20 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 del 1.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,  COMMA 7 C.G.S. DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO:  - LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI ESAME DEL FILMATO RELATIVO  ALLA SECONDA AMMONIZIONE;  - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E  AMMENDA DI € 2.000,00;  INFLITTE AL CALCIATORE C.B.J.G. SEGUITO  GARA FIORENTINA/NAPOLI DEL 30.10.2013

Massima: Corretta è la decisione del Giudice di Sportivo che ha sanzionato il calciatore con la squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di 20.000,00, per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato  sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria” e non ha ammesso la prova televisiva con la quale si tentava di dimostrare  che la caduta del calciatore  non sarebbe stata da quest’ultimo simulata, ma sarebbe la conseguenza di un fallo effettivamente  commesso ai danni del predetto giocatore da parte dell’avversario. La Corte, esaminati gli atti, conferma la decisione del Giudice Sportivo in merito all’inammissibilità della prova televisiva nel caso di specie, atteso che la fattispecie oggetto del  presente procedimento non rientra nell’elenco tassativo contenuto nell’art. 35, comma 1.3., C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.D. SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 2. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara e riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 2.500,00 perché a gioco fermo il calciatore dava un calcio dietro la testa di un avversario che era a terra. Inoltre, dopo l’espulsione, offendeva l’arbitro dicendo «sei scarso, hai rovinato la partita, sei scandaloso e vergognoso». L’assistente dell’arbitro veniva fatto oggetto di lanci di bottigliette sia vuote che semipiene, la maggior parte delle quali finiva sul terreno di gioco, mentre – al 43° del II tempo – una di queste lo colpiva dietro la schiena senza creare fastidi fisici. Aggiungeva che il lancio di oggetti – da parte dei tifosi– si perpetrava fino alla fine della gara. Finita la gara, poi, uno steward responsabile della sicurezza della Società, si avvicinava ad esso assistente e lo apostrofava con la seguente frase: «sei un uomo di merda e siete tre stronzi».  Per quanto concerne “il filmato”, il caso di specie non rientra tra le eccezioni dell’art. 35 C.G.S. per poterlo ammettere. Le foto prodotte non sono affatto univoche e tali da poter costituire elementi inconfutabili e certi per consentire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella refertata dall’arbitro. Riprendono, poi, solo la seconda fase, quando il calciatore colpito dalla posizione supina si era, poi, seduto. Peraltro sanzione più equa appare quella della squalifica per tre giornate, anche perché il giocatore ha ripreso a giocare senza alcuna conseguenza. Relativamente alla frase offensiva, posto che la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è prevista dalla norma dell’art. 19, comma 4, lett. a), come alternativa ed egualmente sanzionabile, va ribadito che “irriguardoso” significa che “manca del dovuto riguardo, insolente” (Garzanti) ovvero “che dimostra o denota mancanza di cortesia o di rispetto” (Devoto-Oli). Per tale comportamento, data anche la tensione del contesto, si ritiene equo infliggere la sanzione della squalifica per 1 giornata. Per quanto concerne l’ammenda alla Società Catanzaro Calcio 2011, a parte l’episodio increscioso riferito dall’assistente dell’arbitro allorché uno steward responsabile della sicurezza si avvicinava allo stesso apostrofandolo con la frase: «sei un uomo di merda e siete tre stronzi», nel rapporto del Commissario di campo si riferisce che le misure d’ordine prese dalla Società erano “adeguate” ed il comportamento dei dirigenti “fattivo”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013

Impugnazione – istanza: 1 RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. M.V.SEGUITO GARA DI PLAY OUT, AGROPOLI/SAMBIASE DEL 26.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “calciatore in panchina, dopo avere strappato con violenza il pallone  dalle mani di un componente della panchina avversaria lo colpiva con una manta ala volto. Tale  condotta determinava una rissa nel corso della quale, il medesimo calciatore, già raggiunto da  provvedimento disciplinare di espulsione, colpiva con tre calci alla schiena un avversario riverso a  terra”. Nella fattispecie, peraltro, l’esame del rapporto arbitrale conferma come il  direttore di gara non abbia avuto alcuna incertezza nella identificazione del – omissis - quale autore  della condotta contestata, a partire dall’episodio dal quale scaturì l’espulsione del medesimo fino ai  momenti salienti della rissa che da tale episodio fu scatenata i quali risultano dettagliatamente  descritti. Del resto neanche può essere accolta l’istanza di esame delle immagini riprodotte nel DVD  allegato al reclamo, non sussistendo i presupposti che il C.G.S. prevede per l’utilizzazione di filmati e  riprese televisive da parte degli Organi di giustizia sportiva. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 20 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 103 del  14.5.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALCIATORE F.N.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JUVE STABIA/HELLAS VERONA DELL’11.5.2013 A SEGUITO DI SEGNALAZIONE  DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 3 C.G.S.

Massima: La Corte, previa ammissione ex art. 35, n. 1.3 C.G.S. della “prova televisiva”, annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per condotta violenta nei confronti di  un avversario. Osserva preliminarmente questa Corte che il Giudice Sportivo, esaminando le immagini  televisive Sky, ha motivato il suo provvedimento sanzionatorio tenutosi conto che il reclamante,  sulla trequarti del campo e lontano dall'azione di gioco, si era avvicinato ad un calciatore avversario  e, da una distanza di circa mezzo metro, con palese gestualità, gli aveva indirizzato uno sputo, pur  dando atto che le immagini televisive non consentivano di determinare, con assoluta certezza, in che  misura ed in quale zona del corpo (presumibilmente il volto) lo sputo avesse effettivamente colpito  il destinatario; circostanza, questa, che non riteneva influente ai fini sanzionatori per costante  orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva che considera lo sputo, a tutti gli  effetti, “condotta violenta” (v. ex multis Com. Uff. CGF n. 269/2011).  Fatta la doverosa premessa, ritiene questa Corte che il reclamo è fondato e deve essere  accolto, come da dispositivo.  Osserva, infatti, che le immagini televisive non provano pienamente che la condotta violenta si sia realizzata, non essendo, all'uopo, sufficiente la gestualità posta in essere, nella circostanza, dal  reclamante.  Inoltre la reazione del calciatore non pare in modo adeguato connessa temporalmente  all’evento scatenante. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 11 Giugno 2010 n. 4 pubblicata su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale  Professionisti  –  Com.  Uff.  n.  305  del 10.6.2009

Impugnazione – istanza:  4)  Ricorso  con  richiesta  di  procedimento  d’urgenza  della  Soc. Torino  F.C.  s.p.a.  avverso  la  sanzione  della  squalifica  per  1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore B.R., a seguito di riservata segnalazione del procuratore federale, ex art. 35, comma 1.3 c.g.s, in ordine alla gara Torino/Brescia del 9.6.2010

Massima: L’art. 35, comma 1.3., secondo capoverso, C.G.S., attribuisce esclusivamente alla società e/o al suo tesserato direttamente interessato, e quindi non già alla società avversaria, la facoltà di depositare presso  l’ufficio del Giudice Sportivo una  richiesta per  l’esame dei  filmati di documentata provenienza.

Massima: E’ ammissibile la prova televisiva quando il calciatore contesta di aver pronunciato l’espressione blasfema udita dal quarto uomo.

Massima: Viene annullata la sanzione della squalifica irrogata al calciatore quando sulla base delle immagini televisive della gara non è affatto possibile accertare con certezza che il Quarto Uomo, pur essendo vicino  al calciatore,  abbia effettivamente visto  e percepito  il  calciatore nell’atto di proferire  la presunta frase blasfema, non riportata comunque a referto o nel rapporto di competenza. Nel caso in esame le immagini del filmato visionato non consentono, in presenza di varie incertezze circa l  labiale, di  raggiungere, con  ragionevoli connotati di certezza, la prova dell’effettiva pronuncia dell’espressione blasfema addebitata al calciatore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 04 Marzo 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza dell’U. Triestina Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore S.G. seguito gara Lecce/Triestina a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S

Massima: Viene annullata la sanzione della squalifica per una giornata di gara comminata al calciatore, a seguito della segnalazione riservata del Procuratore Federale ex art. 35, commi 1 e 3 CGS. che dalle immagini televisive avrebbe rilevato che il calciatore nell’occasione abbia pronunciato un’espressione blasfema, allorquando proprio le immagini non consentono, in presenza di una incertezza interpretativa, di raggiungere, oltre ogni ragionevole dubbio, prova della effettiva pronuncia della espressione blasfema addebitata al calciatore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27  Maggio 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010

Impugnazione – istanza:  3) Ricorso A.S.D. Forza e Coraggio bn avverso le sanzioni: squalifica del campo per 1 gara effettiva con obbligo di disputare la gara in campo neutro ed a porte chiuse ed ammenda di € 2.000,00; inibizione fino al 16.5.2010 al sig. T.M.; squalifica per 4 gare effettive al sig. L.G.;squalifica per 3 gare effettive al sig. M.C., inflitte seguito gara Forza e Coraggio/Neapolis Mugnano del 27.3.2010

Massima: Il DVD della gara allegato al ricorso, con il quale la società intende dimostrare le propri tesi difensiva non può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 35 C.G.S. in quanto il comportamento addebitato ai soggetti sanzionati e alla società per il comportamento dei suoi sostenitori è stato puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro designato.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 30 Aprile 2009 n2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 27  Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20.4.2010

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso della Sacilese Calcio avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore B.S. seguito gara Sacilese Calcio/San Marino del 18.4.2010 Massima: Non può trovare ingresso il video prodotto dalla reclamante al fine di dimostrare che “il fallo”, di cui il calciatore si è reso colpevole all’inizio del secondo tempo, dovrebbe considerarsi “atto di violenza contro avversario con pallone in gioco”, mentre nel Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento sanzionatorio impugnato si leggerebbe “squalifica per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., non è ammessa prova contraria sulle circostanze rappresentate dall’Arbitro, se non nei casi espressamente previsti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 17 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 dell’8.9.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso dell’Ascoli Calcio 1898 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare  effettive inflitta al calciatore B.M. seguito gara Ascoli/Mantova del 6.9.2009 Massima: Ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S, l’ammissione delle immagini televisive è limitata ai soli “fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo” ovvero qualora i provvedimenti del direttore di gara siano stati assunti nei confronti di soggetto erroneamente individuato.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 27/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 42/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 67 del 23.9.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza del Modena F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore P. A. seguito gara Modena/Empoli del 22.9.2009, a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S

Massima: Sono ammissibili le immagini televisive esibite dalla procura federale da cui si evince il comportamento violento del calciatore non visto dall’arbitro. L’art. 35 comma 1.3. C.G.S., come è noto, fa esclusivo riferimento all’arbitro e non, come invece accade nel prosieguo della medesima norma, anche agli altri ufficiali di gara. Nel caso di specie si rileva che dalle immagini televisive della gara in questione che, non è comunque possibile accertare se il quarto uomo e/o l’assistente di linea abbiano visto o meno il contatto tra il calciatore ed il suo avversario, avvenuto a palla lontana.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del  7 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.11.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso dell’Alzanocene 1909 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calc. F. G. seguito gara Alzanocene/Sestese del 08.11.2009 Massima: Non è utilizzabile la riproduzione filmata quando la stessa non è consegnata entro le ore 12 del giorno successivo alla gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso dell’A.S.D. Lupa Frascati avverso le sanzioni: squalifica del campo di giuoco con gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse fino al 31.1.2010; squalifica per 2 gare effettive al calciatore T. F., inflitte seguito gara Lupa Frascati/Morolo del 18.5.2009. 2) Ricorso del calciatore P.I. avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflittagli seguito gara Lupa Frascati/Morolo del 17.5.2009. 3) Ricorso del calciatore T. F.P. L.avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2010 inflittagli seguito gara Lupa Frascati/Morolo del 17.5.2009. 4) Ricorso del calciatore G.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 18.5.2014 con proposta di radiazione, inflittagli seguito gara Lupa Frascati/Morolo del 17.5.2009

Massima: Non può essere utilizzata, a fini probatori, la ripresa filmata prodotta dai reclamanti, posto che la descrizione dei fatti da parte degli ufficiali di gara, estremamente chiara, non fa dubitare né dell’operato degli stessi né della precisa individuazione degli odierni incolpati quali autori dei comportamenti illeciti a loro addebitati, precludendo, ai sensi dell’art. 35, comma 1.2, C.G.S., il ricorso alla visione del DVD richiesto dai reclamanti, il cui presupposto risiede nella errata individuazione dei soggetti ammoniti, espulsi o allontanati, ferma restando, comunque, l’impossibilità che trovino ingresso, in procedimenti di tale natura, riprese video e filmati che non offrano piena garanzia tecnica e documentale.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 n.8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 Maggio 2009. n. 8  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIVdel 31.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore G. A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli seguito gara Crotone/Taranto del 29.3.2009

Massima: La richiesta del reclamante di utilizzare come mezzo di prova i filmati allegati al ricorso non può trovare ingresso, in quanto la fattispecie oggetto del procedimento non rientra nei casi tassativamente previsti dall’art. 35 C.G.S. ai fini della utilizzazione di riprese televisive o altri filmati. Nel caso di specie il calciatore colpiva l’avversario con una manata al volto, senza provocare conseguenze alla sua integrità fisica, la cui condotta veniva repertata dall’arbitro.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della Hellas Verona F.C. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore R. J. seguito gara Hellas Verona/Cremonese dell’8.2.2009

Massima: Nel procedimento sportivo non è dato porre in discussione ledescrizi oni dei fatti contenute nei documenti di gara, né le interpretazioni del direttore di gara quanto all’intenzionalità dei falli sanzionati possono essere discusse a posteriori. Quanto al regime delle prove, la Corte osserva che la presentazione di una serie di fotogrammi tratti da una registrazione video debba ricadere sotto la disciplina che esclude il ricorso alla prova televisiva nei casi in cui i documenti di gara riportino descrizione e valutazione degli episodi di gioco sanzionati. Al pari della prova televisiva, anche una documentazione fotografica inerente episodi descritti nel referto arbitrale non può essere ammessa nel giudizio sportivo, il quale segue regole sue proprie e assume come realtà di fatto la percezione del direttore di gara espressa nei documenti ufficiali.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Villacidrese Calcio s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore P. M. seguito gara Villacidrese/Budoni del 18.1.2009

Massima: Quando dal referto arbitrale, in particolare da quello dell’assistente - che è stato altresì direttamente sentito - emerge, in manieraine quivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo un avversario, non può trovare ingresso nel sistema qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’assistente dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Modena F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore B. C. J.E. seguito gara Modena/Bari del 20.12.2008

Massima: Non è, possibile avvalersi dei filmati esibiti dalla reclamante a corredo della propria produzione difensiva, la cui visione è consentita dal C.G.S. con le modalità e nei termini di cui all’art. 35 punto 1.3., che, nel caso in esame, non risultano rispettati.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso S.S. Real Montecchio A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore C.M. seguito gara Real Montecchio/R.C. Angolana del 30.11.2008

Massima: Quando dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente, nonchè a palla distante un avversario, non può avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso A.C. Salo’ avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore R. M. inflitta seguito gara Castel S. Pietro/Salò del 30.11.2008

Massima: Quando dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente, nonchè a palla distante un avversario, non può avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato Ufficiale n. 55/CGF del 28 Ottobre 2008  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo, con procedimento d’urgenza, della A.C.F. Fiorentina S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore A.G., seguito riservata segnalazione del procuratore, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., seguito gara Palermo/Fiorentina del 26.10.2008

Massima: Sulla base delle immagini televisive prodotte dalla Procura Federale, il calciatore è sanzionato con la squalifica (2 giornate) ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. per aver realizzato una rete colpendo volontariamente il pallone con una mano. Dalle immagini televisive si evince che la posizione dell’arbitro non è certo che fosse ottimale per valutare l’azione in questione. Infatti, al momento del colpo di mano, tra l’arbitro ed il pallone vi sono i corpi dei due atleti scivolati a terra; uno, con la testa sollevata rispetto al corpo e l’altro con il busto sollevato rispetto al terreno di gioco e ad un altezza superiore a quella del pallone. Elementi, questi, che potrebbero aver oscurato la visuale dell’arbitro. A tanto si aggiunga, che dalle immagini in atti non risulta facilmente desumibile stabilire dove si trovasse l’arbitro al momento del colpo di mano. In ordine alla condotta tenuta dal calciatore, si osserva come il movimento del braccio dell’atleta nel momento in cui colpisce il pallone conferma la volontarietà del gesto. Ed invero, subito dopo il colpo di mano, il braccio del calciatore non prosegue l’iniziale traiettoria verso il basso ma, innaturalmente, viene ritratto all’indietro, probabilmente per calibrare forza e direzione del pallone verso la porta avversaria.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 09 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 25 febbraio 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 63 dell’1.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Pol. Aurelia nordovest avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Z.S. seguito gara Pol. Aurelia Nordovest/L’Acquedotto C5 del 27.9.2008

Massima: Non viene accolta la richiesta di visionare la registrazione del video inviato in allegato al ricorso perché, come affermato dalla giurisprudenza costante, dalla stessa Corte, tale possibilità è limitata ai soli casi in cui “ essi dimostrino  che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 09 ottobre 2008  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (4) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei calciatori A.C.all’epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. Paganese Calcio 1926 Srl), L.P. (all’epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. FC Canavese Srl), V.F. (all’epoca dei fatti ed attualmente tesserato Soc. Salernitana Calcio SpA) e della società Salernitana Calcio SpA) (nota n. 5689/231pf07-08/AM/en del 18.6.2008)

Massima: La CDN, a seguito di deferimento da parte del procuratore federale, può valutare i fatti in base a quanto riportato nei rapporti ufficiali, ed anche in base alla visione delle immagini, da cui emerge la partecipazione alla rissa ed il comportamento violento dei tesserati.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 24/CGF del 15 Settembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 22 Maggio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza del Pisa Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore I.J.J., seguito riservata segnalazione del procuratore, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., seguito gara Pisa/Modena del 13.9.2008

Massima: La decisione ufficiale n. 6 IFAB, applicativa della Regola 12 “Falli e comportamenti antisportivi”,qualifica come comportamento antisportivo “ogni atto simulatorio commesso sul terreno di giuoco con lo scopo di ingannare l’Arbitro”. L’art. 31 comma a3 C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 35, comma 1.3.) specifica ulteriormente per gli organi disciplinari tale nozione, riservando l’ambito di utilizzabilità della prova televisiva alla simulazione evidente, cioè a quella condotta che in maniera palese ed inequivoca, tale da non lasciare spazio a dubbi, sia caratterizzata da un intento ingannatorio nei confronti dell’Arbitro, sì da far conseguire il risultato antisportivo dell’assegnazione ingiusta di un calcio di rigore e/o dell’espulsione diretta di un avversario…”. Nel caso di specie non vi è dubbio che il comportamento tenuto dal calciatore costituisca evidente simulazione, posta in essere al fine di ingannare l’arbitro e conseguire un ingiusto vantaggio. Dalle immagini televisive si evince che il calciatore, ben prima di essere avvicinato dal calciatore avversario, trascini il piede destro sul terreno di gioco, al fine di favorire la successiva, plateale, caduta all’interno dell’area di rigore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN  del 28 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (275) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.C. (dirigente SSC Giugliano Srl), I.D.M. (calciatore ASD Ischia Isolaverde) e della società SSC Giugliano Srl (nota n. 3762/621 pf07- 08/sp/en del 27.3.2008) (seguito cu n. 8 del 17.7.2008)

Massima: Gli elementi indicati dalla Procura non forniscono la prova della responsabilità del calciatore coinvolto nella rissa; responsabilità che il Procuratore Federale desume dalla visione del filmato acquisito, dal quale tuttavia non è dato ricavare elementi di certezza. I fotogrammi indicati non appaiono convincenti in ordine alla identificazione del soggetto, ne costituisce elemento di certezza, il tipo di indumento indossato, dal momento che oltre al calciatore deferito, altri calciatori della stessa squadra indossavano la parte superiore della tuta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.C. Pavia avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta all’allenatore M.A. ed al calciatore D.S.M., seguito gara Pergocrema/Pavia del 4.5.2008

Massima: La richiesta prova televisiva, come è noto – può trovare accoglimento esclusivamente quando la fattispecie non sia stata oggetto del referto arbitrale. Nel caso di specie, la vicenda era stata “ricordata” nel referto determinando, in tal modo, l’inammissibilità della prova.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 169/CGF Riunione del 30 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 239/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Sambenedettese Calcio avverso le sanzioni: · dell’ammenda di euro 5.000,00 inflitta alla reclamante; · della squalifica per 2 gare effettive inflitte al calciatore V.L.; seguito gara Massese/Sambenedettese del 20.4.2008

Massima: Non è ammissibile la prova televisiva per dimostrare l’incongruità della sanzione della squalifica irrogata al calciatore per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 169/CGF Riunione del 30 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 239/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Pro Patria calcio 1919 avverso la sanzione della squalifica per 6 gare effettive inflitte al calciatore D.B.D. seguito gara Manfredonia/Pro Patria del 20.04.2008

Massima: . Non è ammissibile la prova televisiva per dimostrare l’incongruità della sanzione della squalifica irrogata al calciatore in riferimento all’atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 145/CGF Riunione del 20 aprile 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 262/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con procedimento d’urgenza del Brescia Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore S.M. seguito segnalazione ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S. del Procuratore Federale, seguito gara Brescia/Lecce del 18.3.2008

Massima: Ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare per effetto di prova televisiva, in ragioni delle disposizioni contenute nel C.G.S., non ha alcun rilievo la posizione degli assistenti di gara circa la possibilità di vedere le fasi di gioco incriminate, ma rileva esclusivamente la posizione dell’arbitro e la possibilità (o meno) di quest’ultimo di essere in grado di vedere ed intervenire.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.157/CGF Riunione del 19 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 234/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso del Picenum Calcio Femminile avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta alla calciatrice S.R.D. seguito gara Picenum Calcio Femminile/Ariete Calcio del 30.3.2008

Massima: L'articolo 35 del Codice di Giustizia ammette l'esame di filmati solamente nell'ipotesi in cui vi sia stato uno scambio di persona circa l'imputazione della condotta sanzionabile oppure nel caso servano a documentare fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, non visti dall'arbitro. (Nel caso di specie, invece, la reclamante ammette la circostanza che a commettere il fatto sia stata, sia pure non volontariamente, l’atleta sanzionata).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 142/CGF Riunione del 18 marzo 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 261/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 218 del 17.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con procedimento d’urgenza dell’Empoli F.B.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflitta al calciatore S.L. seguito gara Atalanta/Empoli del 16.3.2008 a seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S.

Massima: Quando l’arbitro e gli assistenti non hanno potuto vedere un determinato comportamento, si evince la necessità della prova televisiva e la legittima applicazione della procedura di cui all’art. 35 C.G.S., che si connota proprio per la deroga alla cd.”fede privilegiata” dei rapporti di gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 91/CGF Riunione del 31 gennaio 2008 n.2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 225/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 2 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.C. Pro Capoterra 2000 avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitte al calciatore A.F.J. seguito gara Pro Capoterra 2000/Alguer del 12.1.2008Massima: Ai sensi dell’art. 35 C.G.S. gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare “anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. (Nella specie, non solo la ricorrente non ha precisato se il filmato indicato nel ricorso fosse in grado di offrire quelle garanzie tecniche e documentali richieste dalla norma, ma è evidente come la ripresa televisiva (presumibilmente amatoriale) si riferisca – stando proprio al tenore del ricorso – al calciatore espulso e non a soggetto diverso, con la conseguenza che essa risulterebbe comunque inutilizzabile come fonte di prova).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 159/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 235/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C. Paterno’ 2004 avverso le sanzioni: della squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore G.C.; dell’ammenda di € 1.200,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Paternò/Adrano del 15.03.2008

Massima: Non è ammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., acquisire ed utilizzare copie di CD che riprendano televisivamente episodi della gara contestata. La normativa citata stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, aggiungendo inoltre soltanto che “gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova…anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Nel caso di specie il calciatore ha in primo luogo colpito con uno schiaffo al volto un avversario, in violazione del precetto di cui all’art. 19, comma 4 lett. b), rendendosi così passibile per ciò solo di una squalifica per tre giornate, senza che possa riconoscersi nella descrizione del fatto alcuna esagerazione, né tanto meno alcuna rilevanza diminuente in diritto per le circostanze che la persona percossa sia riuscita a mantenersi in piedi e non sia caduta in terra, né abbia riportato alcun infortunio o ferita. Inoltre va tenuto presente che in aggiunta a tale condotta, sebbene ad essa indubbiamente connessa sotto il profilo causale e cronologico, lo stesso giocatore, in un atteggiamento di inaccettabile reazione al conseguente provvedimento di espulsione dalla gara, si è rivolto all’Assistente Arbitrale con espressioni offensive e gravemente minacciose, condotta senza alcun dubbio gravemente antisportiva nei confronti di un ufficiale di gara e vietata come tale dalla lettera a) dello stesso art. 19.4 che la punisce come sanzione minima con due giornate di squalifica. Sul punto non sembra possibile, infatti, mitigare la sanzione, tenendo conto delle varie circostanze menzionate dalla società ricorrente, come importanza dell’incontro ai fini della lotta per evitare la retrocessione, il dato che al momento in cui si è verificato l’episodio la squadra fosse in svantaggio nel punteggio, la constatazione che il colpevole in azione di giuoco fosse stato strattonato dagli avversari e/o avesse a propria volta proceduto a spintonarli e così via. Merita piuttosto di essere tenuto presente in argomento il dato che persino la stessa società afferma di aver biasimato e stigmatizzato il comportamento del suo calciatore nei confronti degli ufficiali di gara ed in particolar modo dell’Assistente Arbitrale. Indipendentemente da quanto sopra una attenta considerazione è, infine, da dedicare al tentativo compiuto dal calciatore di colpire con un pugno lo stesso Assistente Arbitrale, senza tuttavia riuscirvi solo grazie al meritevole e provvidenziale intervento dei suoi stessi compagni di squadra e della Forza Pubblica. La gravità della condotta risulta di tutta evidenza, come pure la carica di violenza e di pericolosità in essa implicita, per modo che appare paradossale e quasi eufemistico qualificarla, ai sensi dell’art. 19 lettera a), alla stregua di una “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, passibile di una squalifica per due giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 132/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale 1 n. 252/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Interfive Vigevano avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore G.D. seguito gara Interfive Vigevano/Futsal San Biagio 1995

Massima: Quando il referto arbitrale afferma in modo chiaro che il fatto si è verificato a gioco fermo, non esiste alcuna norma che prevede la possibilità di utilizzare i filmati a fini probatori in fattispecie come questa ed al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma di riferimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 150/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 232/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore S.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Triestina/Ravenna del 15.3.2008

Massima: I mezzi di prova prodotti dal reclamante, DVD, contenente la registrazione video dell’episodio e la rassegna stampa non sono ammissibili ex art. 35 comma 1.3 C.G.S. posto che la condotta violenta sanzionata dal Giudice Sportivo è stata posta in essere sotto il controllo visivo del direttore di gara il qui rapporto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 139/CGF Riunione del 13 marzo 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 231/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Monza Brianza/Foligno del 24.2.2008

Massima: Quanto alla prova televisiva, stringenti sono le norme procedurali, le quali escludono l'ammissibilità di tale prova quando i fatti sanzionati siano stati descritti nel referto arbitrale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 29 maggio 1998 - n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 184/C del 13.5.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Livorno Calcio avverso decisioni merito gara Como/Livorno dell’11.4.1998

Massima: L'art. 25 comma 1 C.G.S. conferisce, agli organi disciplinari, di avvalersi di documentazione filmata, al solo fine di riparare ad errore di identificazione personale di un calciatore - ammonito o espulso - nello strettissimo ambito della sanzione. (Nella fattispecie gli organi disciplinari, valutando il filmato prodotto dalla società ricorrente, hanno appurato che il calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione era, invece, stato ammonito una sola volta e l’altra ammonizione era stata irrogata al compagno di squadra, ma hanno evidenziato che tale errore non può produrre effetti sulla regolarità della gara, perché non evidenziato dall’arbitro in sede di referto e di successiva audizione, unici strumenti che consentono di poter disporre la ripetizione della gara, atteso che il filmato è utilizzabile ai soli fini della contestazione della sanzione irrogata).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 1 – www.figc.it

 Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 15/C-Riunionedel 22.1.1998

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’Olbia Calcio avverso decisioni merito gara Olbia Calcio/Trapani Calcio del 16.11.1997: perdita della gara per 0 - 2, penalizzazione di n. 5 punti in classifica, squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.1998, inibizione per anni 5 al sig. P.M., inibizione fino al 30.6.1999 al sig. N.S., inibizione fino al 30.10.1998 al sig. S.F., inibizione fino al 30.6.1998 al sig. S.G.M..

Massima: La presunzione di attendibilità che assiste le risultanze dei documenti ufficiali esclude ogni possibilità di accoglimento degli assunti difensivi dei soggetti puniti basati sulla prospettazione di una diversa ed interessata ricostruzione della dinamica degli episodi contestati; deve altresì ripetersi che le norme regolamentari ed una costante prassi interpretativa non consentono di acquisire come fonti di prova filmati o registrazioni televisive, nonché rapporti di organi diversi da quelli federali.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998 - n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 23.1 .1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fiorentina avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore S.S.

Massima: La “prova televisiva” è diretta ed acquisire la prova di un "fatto di condotta violenta" non rilevato dalla terna arbitrale ai fini della sanzionabilità di tale comportamento e non già a fare emergere una circostanza idonea a ridurre la rilevanza di una condotta violenta (quale è la provocazione subita).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione dell’ 8 maggio 1997 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 212 del 4.4.1997 Impugnazione - istanza: Appello della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Aosta Calcio a Cinque/Roma R.C.B. Calcetto dell’8.2.1997.

Massima: Agli atti redatti dagli ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro con relativi allegati) è attribuita presunzione di verità, sicché davanti agli organi della giustizia sportiva non si può dare corso all'audizione di testimoni o alla visione di filmati per provare fatti non risultanti da documenti ufficiali (nel caso di specie è stata respinta la richiesta probatoria avanzata dalla reclamante, la quale lamentava che era stato erroneamente attribuito un fallo alla squadra ospitante con conseguente assegnazione di tiro libero, poi realizzato, all'avversaria e chiedeva pertanto che, previa visione del filmato dell'incontro e assunzione di testimonianze, venisse dichiarata l'irregolarità della gara e ne fosse disposta la ripetizione).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 74/CGF Riunione del 11 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso della S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M.Z., seguito gara Napoli/Torino del 23.12.2007, su segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S.

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per (2) giornate di gara per aver simulato un fallo che ha indotto il Direttore di gara alla concessione del calcio di rigore alla sua squadra, integrando così la violazione dell’art. 35, comma 1.3, IV paragrafo, punto 1), C.G.S.. Nel caso di specie il calciatore ha manifestato un’innaturale caduta seguita al superamento del portiere avversario proteso in tuffo ed in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone del quale il calciatore aveva già perduto il controllo (e quindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo – la caduta non è stata provocata dal contatto con il portiere avversario, bensì da un’autonoma perdita di equilibrio da parte del calciatore, che ha accentuato notevolmente l’irregolare sviluppo della sua corsa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/CGF Riunione del 31 ottobre 2007 n. 2,4,5, con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 195/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3,4,5 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della Vigor Lamezia S.R.L. avverso le sanzioni: obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse ed ammenda di euro 2.500,00 inflitte alla reclamante seguito gara Vibonese/Vigor Lamezia del 21.10.2007. Ricorso della Vigor Lamezia S.R.L. avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6.11.2007 inflitta al Sig. D.C., seguito gara Vibonese/Vigor Lamezia del 21.10.2007. Ricorso della Vigor Lamezia S.R.L. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore R.G. seguito gara Vibonese/Vigor Lamezia del 21.10.2007

Massima: Ai sensi dell'art. 35 C.G.S., la richiesta della prova televisiva non può essere ammessa, quando alla CGF si impugna la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che ha irrogato alla società la sanzione dell’ammenda con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (per il lancio di pietre da parte del pubblico della società ricorrente all'indirizzo di un assistente arbitrale, avvenuto in due fasi, dapprima durante il primo tempo e poi, in modo più violento, al 40' del secondo tempo) ed al calciatore la sanzione della squalifica per 4 gare (per aver incitato il pubblico e plaudito all'esito positivo del lancio di pietre).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/CGF Riunione del 21 novembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 125/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso con procedimento d’urgenza del Calcio Padova S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitte al calciatore F.T.V.M. seguito gara Pro Patria/Padova dell’11.11.2007

Massima: La prova televisiva nel procedimento d’urgenza, non può essere ammessa quando il fatto sanzionato è stato punito dall'arbitro, che ne ha riportato i termini nel referto. Né l'episodio in questione rientra fra quelli previsti espressamente dall'art. 35.1.3 C.G.S..

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 104/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.2007

 Impugnazione - istanza:Ricorso con procedura d’urgenza del calciatore D.S.C.F.M. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte seguito segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S. seguito gara Parma/Livorno del 28.10.2007

Massima: Quando dalle immagini televisive si evinca la volontarietà del gesto e l’intenzione di rivolgere lo sputo verso il calciatore, tali evidenze documentali, peraltro, non possono essere poste in dubbio dalla dichiarazioni contrarie del calciatore a cui lo sputo era rivolto.

Massima: Il Giudice Sportivo,su segnalazione ex articolo 35, comma 1.3., C.G.S., all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, può squalificare il calciatore per aver tenuto un condotta violenta, costituita dall’aver indirizzato uno sputo verso il calciatore avversario.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 104/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 6 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007

 Impugnazione - istanza:Ricorso con procedura d’urgenza della S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Z.M., seguito segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., seguito gara Napoli/Juventus del 27.10.2007

Massima: Non viene sanzionato il calciatore per comportamento simulatorio, non sanzionato dall’arbitro, quando dalle immagini televisive non risulta integrata la fattispecie della “evidente simulazione” richiesta dall’art. 35.1.3 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 11 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 11 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso con procedimento d’urgenza Calcio Brescia S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore T.A., seguito gara Cesena/Brescia del 6.10.2007

Massima: Sono ammissibili le riprese televisive prodotte dalla reclamante alla C.G.F. anche qualora le stesse non siano state prodotte innanzi al Giudice Sportivo che si è pronunciato sulla base di altre riprese televisive. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1.2., C.G.S., “gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova…anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale…”. Ciò posto, con l’espressione “hanno facoltà”, la richiamata disposizione codicistica intende stabilire un potere istruttorio degli Organi di Giustizia Sportiva, il cui esercizio è lasciato alla discrezionalità degli stessi, senza che tale potere possa dipendere dall’impulso della parte interessata, e segnatamente, dal deposito delle riprese televisive nella fase di competenza del Giudice Sportivo. In altre parole, anche qualora la parte interessata abbia omesso di produrre le riprese televisive dinanzi al Giudice di prime cure, la Corte, per la risoluzione dei casi previsti dall’articolo 35, comma 1.2., C.G.S, sulla base del sopra richiamato articolo 35, comma 1.3., C.G.S., ha la libera ed insindacabile facoltà di utilizzare ugualmente detto mezzo di prova ai fini della decisione.

Massima: L’articolo 35, comma 1.2., C.G.S., limita la possibilità di utilizzare filmati ai soli casi in cui, “essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. La normativa richiamata è diretta a permettere l’utilizzazione di mezzi istruttori diversi da quelli idonei a conferire piena prova sul comportamento dei tesserati - i rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, nonché i relativi supplementi - solo (i) al fine di irrogare sanzioni disciplinari e (ii) qualora tali diversi mezzi di prova dimostrino che i documenti ufficiali di gara indicano quale sanzionato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Più precisamente, la disposizione in esame con l’espressione “autore dell’infrazione”, vuole indicare quel soggetto che l’arbitro ha ritenuto responsabile di una condotta non regolamentare, e che per tale motivo è stato ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, e non l’atleta che le riprese televisive rivelano come il responsabile dell’infrazione sanzionata. L’estensore del Codice non ha voluto, quindi, consentire agli Organi di Giustizia Sportiva di sindacare e correggere una valutazione tecnica dell’arbitro, seppur errata, ma garantire, nel caso in cui vi sia una difformità tra quanto determinato dal direttore di gara nel corso dell’incontro e quanto decritto successivamente dallo stesso nel proprio referto, il mezzo per sanzionare solo l’atleta ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, qualora venga menzionato nel referto di gara un soggetto diverso. Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste alcuna difformità tra la valutazione dell’arbitro nel corso della gara e quanto indicato dallo stesso nel proprio referto. Dall’esame delle riprese televisive si evince, infatti, come il calciatore sanzionato e menzionato nel referto sia lo stesso e non altro come sostenuto dalla reclamante.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 10 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 10 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso U.P.C. Graphistudio Tavagnacco avverso la sanzione inflitta dell’ammenda di euro 750,00

Massima:La prova televisiva, circa il comportamento dei sostenitori che hanno insultato l’arbitro, non può essere invocata, perché il referto tecnico dell’arbitro riferisce in merito, e nella fattispecie non è applicabile l’invocata norma. Ad ogni modo la C.G.S. può disporre un supplemento di rapporto al direttore di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/CGF Riunione del 05 ottobre 2007  n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 265/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 5  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedura d’urgenza della Calcio Portogruaro Summaga S.R.L. avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore M.A.A., seguito gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30.9.2007

Massima: Ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S., l’Organo di Giustizia Sportiva può valutare le riprese televisive relative alla gara oggetto del giudizio, solo quando le stesse dimostrino “fatti di condotta violenta…non visti dall’arbitro”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 25 febbraio 2006 n.1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 23.2.2006

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso l’annullamento della sanzione della squalifica inflitta al calciatore L.R.A., ex art. 31, lett. a3), C.G.S., per due giornate effettive di gara .

Massima: L’art. 28 comma 3 C.G.S. di cui alla riforma della disciplina della prova televisiva dell’agosto 2005, prevede espressamente che la Procura Federale partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all’art. 31 lett. a3) C.G.S.. L’assunzione di parte, statuita senza limitazione alcuna dal Legislatore Federale, attribuisce, quindi, alla Procura Federale la facoltà di impugnazione delle delibere dei Giudicanti, su un piano di totale parità rispetto alle controparti. La norma di cui all’art. 33, comma 2b), C.G.S., che statuisce la ricorribilità alla C.A.F. da parte della Procura Federale solo avverso decisioni conseguenti ad atti di deferimento disposti dalla Procura, non può, pertanto, assumere una portata preclusiva; infatti la disciplina di cui alla prova televisiva è di natura speciale nei confronti di quella generale e, quindi, la norma di cui all’art. 28 comma 3 C.G.S. ha una natura speciale rispetto a quella di cui all’art. 33 C.G.S.; quindi, ove si ritenesse un contrasto tra norme deve prevalere la norma successiva nel tempo che, nella specie, ha previsto l’attribuzione della qualità di parte, tout court, in favore della Procura Federale nei procedimenti ex art. 31 lett. a3).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.220 del 23.1.2006

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.C.P. avverso le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 10.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: L’art. 31 lettera A3 C.G.S. (prova televisiva) opera “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non vista dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”. La segnalazione del Procuratore Federale, in detta fattispecie, supplisce semplicemente alla carenza di referto arbitrale, ed il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno successivo alla gara, è finalizzato a consentire l’immediata pronuncia del Giudice Sportivo. Il caso di specie, non può essere, di contro, ricompreso in quella astratta dell’art 31 lettera A3 C.G.S. Devesi evidenziare infatti che lo stesso Procuratore Federale ha operato il deferimento facendo espressamente riferimento all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento art. 10 commi 4 e 6 stesso codice e ciò esclude anche sotto il profilo della semplice interpretazione letterale, che possa aver agito ex art. 31 lettera A3 C.G.S., con l’obbligo quindi della osservanza del termine perentorio ivi previsto. Deve escludersi nella fattispecie che il Procuratore Federale abbia agito in virtù di meri poteri vicariali di natura suppletiva rispetto all’attività arbitrale, limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non refertati, risultando di contro palese che abbia attivato la procedura di deferimento, onde sollecitare l’erogazione delle sanzioni conseguenti, in generale, alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, a cui devono invece conformarsi tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali, ed in particolare al divieto di tenere pubblicamente comportamenti o rilasciare dichiarazioni, anche con il mezzo televisivo, radiofonico, o nel corso di esternazioni rese agli organi di stampa, direttamente o indirettamente idonei a costituire incitamento alla violenza o costituirne apologia. D’altronde è intuitivo comprendere che la tipologia di deferimento del caso dedotto in giudizio, generalmente, necessita di adeguata istruttoria che mai potrebbe essere ultimata entro il perentorio brevissimo termine di cui all’art. 31 lettera A3 C.G.S. mentre nella fattispecie di cui alla norma da ultimo citata, non vi è necessità di alcuna istruttoria, perché si verte una peculiare situazione di immediata percezione che altri hanno oggettivamente constatato e che è invece sfuggita al semplice sguardo e all’attenzione del direttore di gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 14 novembre 2005 n. 5 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 36 del 21.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ariano Irpino avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. N.A. fino al 31.1.2006

Massima: La Commissione Disciplinare non acconsente all’acquisizione di documentazione filmata prodotta dalla parte per due ordini di motivi: - la non tempestività del conferimento del supporto audiovisivo, strettamente disposto dalla norma entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara; - la chiara e confermata osservazione diretta da parte dell’ufficiale di gara in merito all’episodio di cui trattasi, ( aggressione verbale e fisica dell’allenatore nei confronti di un calciatore della squadra avversaria).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 28 ottobre 2005 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 25.10.2005

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore I.I. avverso la sanzione della squalifica inflitta per 3 giornate effettive di gara a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale

Massima: La prova televisiva è ammissibile in caso di simulazione. (Il caso di specie: al 28° del primo tempo dell’incontro valevole per il Campionato di Serie A, l’Arbitro, in conseguenza di un fallo di gioco commesso in area dal difensore in danno dell’avversario, concedeva un calcio di rigore che veniva poi trasformato. Il Procuratore Federale, esaminata la documentazione filmata relativa all’episodio, dalla quale si evidenziava una simulazione del calciatore, non vista dall’arbitro, inviava rituale e tempestiva segnalazione al Giudice Sportivo, ex art. 31 comma a3) C.G.S.. Il Giudice Sportivo, ritenuti sussistenti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. ed esaminata la documentazione filmata relativa all’episodio ripreso da diversi angoli di prospettiva e dalla quale si evidenziava senza incertezza che il calciatore aveva simulato il contatto con l’avversario (simulazione non vista dall’Arbitro che, pertanto non aveva potuto adottare il conseguente provvedimento tecnico-disciplinare nei confronti del calciatore), infliggeva al calciatore, per la condotta gravemente antisportiva dal medesimo commessa, la squalifica (per tre giornate effettive di gara). Sanzione aggravata in quanto connotata da un ulteriore elemento di antisportività posta in essere dal calciatore “il quale manifestava la propria esultanza tipica del calciatore che ha realizzato una rete e “chiama” i propri compagni ad un abbraccio di congratulazione”).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 16 settembre 2005 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 59 del 9.9.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell'U.S. Avellino S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, inflitta al calciatore C.D. a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 31, comma a, lett. a3), C.G.S.

Massima: Quando dalle immagini televisive risulta chiaramente che il calciatore ha colpito l'avversario con un pugno, espressione evidente di un atto di mera violenza e non con “un lieve colpo a mano chiusa, qualificabile come mero gesto di stizza, privo di potenzialità offensiva e pericolosità” come sostenuto nel ricorso, per cui non sono, quindi, sussistenti, le invocate “attenuanti”, causate da una sorta di ipotetica (e inesistente) provocazione. La mancanza dei danni all’avversario non incide sul fatto che “l'idoneità offensiva degli atti va valutata con un giudizio “ex ante”, con prognosi postuma”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 26 luglio 2005 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.6.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.C. Firenze Rondinella avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida e della squalifica fino al 31.10.2005 al calciatore B.R.

Massima: E’ il referto arbitrale, a norma dell’art. 31/a1) C.G.S., che costituisce prova privilegiata poiché é detta norma che statuisce espressamente che “ I rapporti dell’ arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La fede privilegiata del referto arbitrale, altresì, non può essere confutata da riprese televisive che, peraltro, nel caso in esame non hanno fornito il contributo fondamentale prospettato e comunque non tale da scalfire quanto con assoluta chiarezza evidenziato dal direttore di gara. (Il caso di specie: il calciatore autore dell’atto di violenza nei confronti dell’avversario era stato individuato dall’arbitro e conseguentemente espulso)

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 27 Giugno 2005 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 379/C del 25.5.2005

 Impugnazione - istanza:Appello U.S. Castelnuovo Garfagnana avverso la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore C.G.

Massima: E’ ammessa la prova televisiva a discarico ai sensi dell’art. 31, comma A4), del Codice di Giustizia Sportiva, quando la società sostiene che il proprio calciatore non ha colpito volontariamente l’arbitro con il pallone, ma ha, invece, lanciato in aria il pallone che è ricaduto sull’arbitro e ciò anche nel caso in cui l’arbitro abbia dichiarato di aver visto il calciatore lanciargli contro il pallone.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005 Impugnazione - istanza:Appello A.S. Roma avverso la sanzione della squalifica del calciatore T.F. per n. 4 gare effettive Massima: E’ applicato in modo corretto l’art. 31 lettera a 4) C.G.S., in base al quale l’organo di giustizia sportiva ritiene ammissibile la prova televisiva prodotta a discarico e dopo la visione delle immagini televisive afferma, che le stesse non sono tali da escludere con certezza che il calciatore abbia in alcun modo commesso l’infrazione contestata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 29 Aprile 2005 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005

Impugnazione - istanza:Appello F.C. Juventus avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitte al calciatore I.Z.

Massima: Sussistono, tutti i requisiti normativi relativi alla possibilità di utilizzo della prova televisiva come previsto dall’art. 31 comma A3) C.G.S., quando si tratta sicuramente di un episodio di condotta violenta sfuggito al controllo degli ufficiali di gara, in quanto l’arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione, non ebbe modo di percepire quanto avveniva alle sue spalle fra i giocatori, mentre il suo secondo assistente che, secondo la reclamante avrebbe forse potuto notare l’accaduto, ha riferito alla Commissione Disciplinare di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico fra i due calciatori. D’altra parte, la condotta violenta del calciatore deve ritenersi del tutto estranea all’azione di gioco incorso, in quanto nel concetto di “azione in svolgimento” debbono ricomprendersi anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro controllo del pallone, possibilità che deve essere attuale e concreta e non solo ipotetica ed eventuale. Circa la qualificazione come “condotta violenta” del gesto posto in essere dal calciatore non possono sussistere dubbi data la chiara evidenza delle immagini televisive, mentre molto meno evidente risulta l’atto dell’avversario (pestone al piede) che avrebbe causato la comunque ingiustificata e sproporzionata reazione del calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 29 Aprile 2005 n.1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.C.F. Fiorentina avverso la sanzione della squalifica per n. due giornate effettive di gara inflitte al calciatore D.D.

Massima: Il calciatore è sanzionato dalla Commissione Disciplinare che a seguito di segnalazione della Procura Federale ai sensi dell’art. 31 comma A3) C.G.S. ha utilizzato le riprese televisive quale mezzo di prova, per evidenziare che la condotta violenta del stesso ai danni dell’avversario, l’avvenuta in modo non funzionale allo svolgimento dell’azione (non essendo collegabile ad un eventuale e possibile controllo del pallone, già rinviato fuori dell’area di rigore e verso il fallo laterale) e non è stata vista dall’arbitro, il quale stava seguendo la traiettoria del pallone .

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 aprile 2005– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 4/C del 2 agosto 2004 - www.figc.it

Parti: F.C. contro F.I.G.C.

Massima: Innanzi alla Camera di Conciliazione possono essere visionati i filmati televisivi al fine di dimostrare l’aggressione dell’allenatore nei confronti del calciatore durante la gara, anche ai fini della congruità della sanzione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 11 Aprile 2005 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 289 del 31.3.2005

 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore A.M. avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara

Massima: Ai fini dell’utilizzo della prova televisiva ex art. 31 comma a 3) C.G.S., devono ricorrere tutte e tre le condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo: l’episodio è sfuggito al controllo dell’arbitro e dell’assistente (così come risulta inequivocabilmente dalle immagini), la visione del filmato dimostra poi chiaramente come la condotta del calciatore è stata posta in essere dopo la fine del primo tempo (e quindi pacificamente in occasione della gara in oggetto); l’episodio deve essere violento (risulta che il calciatore, ha tentato con un movimento repentino del braccio di colpire alla nuca l’assistente del direttore della gara, gesto che non può che ritenersi intenzionale, aggressivo e potenzialmente dannoso all’integrità fisica dell’assistente considerato le modalità del movimento e la zona del corpo verso cui era indirizzato) e poi giurisprudenza consolidata il fatto che debba definirsi violento un gesto intenzionale aggressivo, e potenzialmente dannoso, indipendentemente dall’entità del danno e indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale aggressione non sia stato materialmente colpito.

Massima: Per condotta violenta va inteso ogni atto intenzionalmente diretto a ledere altra persona (e/o idoneo a tale risultato, così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivi di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 10 Gennaio 2005 n. 11 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 185 del 23.12.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C. Perugia avverso le sanzioni dell’ammenda di € 40.000,00 inflitta alla società, della squalifica fino al 7.2.2005 inflitta al calciatore C.F.A., dell’inibizione fino al 17.1.2005 del dirigente sig. S.E.

Massima: La Commissione Disciplinare, su istanza della Società, ha ammesso la “prova televisiva a discarico” ai sensi dell’art. 31 lett. A), punto a4) C.G.S., rilevando che ricorrevano i presupposti per l’utilizzazione delle immagini televisive in quanto la stessa era stata richiesta dalla reclamante al fine dichiarato di dimostrare che il calciatore non aveva commesso le infrazioni contestate e pertanto non aveva realizzato alcuna condotta connotata di violenza. La visione delle immagini prodotte non è stata però tale, come si legge nella motivazione della delibera impugnata, da smentire la ricostruzione e la valutazione dei fatti operata dal direttore di gara. In altri termini, le immagini televisive utilizzate non hanno dimostrato che il tesserato non ha “in alcun modo commesso” le infrazioni addebitategli. In particolare, con riferimento al primo episodio, la Commissione Disciplinare ha confermato che dalle immagini televisive risulta in modo pacifico e non contestabile che il calciatore abbia colpito volontariamente il calciatore avversario che si trovava a terra, tenendo quindi una condotta che integra un fatto violento.  Massima: La CAF non accoglie l’istanza di una nuova visione delle immagini televisive, quando è stato accertato dalla Commissione Disciplinare, con motivazione circostanziata ed immune da vizi logici, che le predette immagini non offrono al giudicante alcun elemento oggettivo tale da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione. È stata quindi accertata l’insussistenza di un presupposto imprescindibile per l’utilizzazione delle immagini televisive a discarico da parte degli organi disciplinari, ai sensi dell’art. 31 lett. A), punto a4) C.G.S. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza di nuova visione delle immagini volta, come nel caso in esame, a dimostrare che le infrazioni contestate sarebbero state commesse dal tesserato con modalità diverse da quelle riportate nei referti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 9, 10,11 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Lumezzane avverso le sanzioni della squalifica dei calciatori: - P.G.P. per n. 4 gare; - S.P. marco per n. 2 gare; - S.M. per n. 4 gare; dell’inibizione del sig. D’A.G. per n. 3 gare; della squalifica a seguito di deferimento del Procuratore Federale, dei calciatori: - C.L.F. per n. 5 gare; - Q.F. per n. 5 gare; - B.N. per n. 4 gare. sig. C.F. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2006; - calciatore R.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il Procuratore Federale, vista la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, corredata dai filmati contenuti in cinque videocassette di trasmissioni televisive, considerato il comportamento gravemente violento tenuto da alcuni tesserati che avevano partecipato attivamente alla rissa scatenatasi nei minuti finali dell’incontro in oggetto, senza essere però stati sanzionati dal Giudice Sportivo, li deferisce alla Commissione Disciplinare. In relazione al deferimento della Procura Federale, va osservato che la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizzabili quanto a tale tipologia procedimentale è quella di cui all’art. 31 comma D) C.G.S. Essa prevede che i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da parte degli organi federali si svolgano sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Da ciò consegue, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale già affermato che il deferimento del Procuratore Federale nei confronti dei tesserati può essere deciso sulla base degli atti richiamati dall’art. 31 comma D) C.G.S., ossia utilizzando gli atti contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Pertanto, per la decisione che qui ci occupa due, sono le fonti cui può e deve attingersi: quella primaria ex art. 31 C.G.S. e cioè il referto dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, nonché i filmati televisivi prodotti e agli atti. A tal proposito va comunque fatta subito una necessaria premessa: i filmati televisivi rintracciati non possono ritenersi esaustivi dell’intero accaduto, dato che gli stessi sono connotati da “tagli” e sovrapposizioni di azioni precedenti (replay, che non consentono di monitorare compiutamente l’accadimento dei fatti, né tanto meno di ricostruire l’esatta sequenza temporale dei medesimi.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 59 del 30.6.2004

 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Torrenovese avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006inflitta ai calciatori R.M. e S.A.

Massima: L’estraneità ai fatti da parte dei calciatori non può essere dimostrata mediante la prova televisiva in quanto non prevista dalle vigenti norme.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 57/C Riunione del 14 Giugno 2004 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 369 del 13.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Venezia avverso decisioni merito gara Messina/Venezia del 17.4.2004

Massima:L’utilizzo della prova TV, al fine di stabilire l’esatta dinamica degli episodi e dei presunti errori arbitrali, non è ammissibile innanzi alla C.A.F.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004

 Impugnazione - istanza:  Appello del F.C. Modena avverso le sanzioni della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore A.R. e l’ammenda di € 5.000,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Le risultanze, anche televisive (utilizzabili ai sensi dell’art. 31, lett. a2), C.G.S.), depositate in atti, oltre ai chiarimenti forniti all’inquirente federale dall’arbitro, rendono in effetti evidente che il calciatore, approfittando anche della concitazione del momento e dell’obiettivo sovrapporsi di situazioni di gioco in fase dinamica (applicazione della regola del vantaggio) che non ha consentito al direttore di gara di avere una chiara visione dei responsabili di ciò che stava accadendo, si è autoaccusato (probabilmente per favorire un compagno di squadra già sanzionato) di una condotta scorretta perpetrata ai danni di un avversario, integrando un comportamento ingannatorio che di per sé costituisce un grave vulnus inferto ai principi generalissimi dell’ordinamento sportivo e del fair play, per come sanciti dall’art. 1 C.G.S., e rendendosi in definitiva responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Massima: Il Giudice Sportivo, dopo aver visionato il filmato della gara, ai sensi dell’art. 31, comma a2), C.G.S., ha accertato che si era verificato un errore con sostituzione di persona e che quindi era stato sanzionato con l’ammonizione un calciatore diverso da quello responsabile della condotta scorretta. In particolare il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere l’ammonizione non al calciatore ammonito dall’arbitro, bensì all’altro ed ha trasmesso copia del rapporto arbitrale, nonché del filmato televisivo, all’Ufficio Indagini per quanto di sua competenza, in ordine, appunto, al comportamento del calciatore ammonito dall’arbitro nella fase immediatamente precedente la notifica allo stesso dell’ammonizione ad opera del direttore di gara. Di qui, esperiti gli opportuni accertamenti da parte dell’Organo inquirente, il deferimento a cura della Procura Federale del calciatore per violazione dell’art. 1 C.G.S. e della società per responsabilità oggettiva.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 283 dell’11.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.G. avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, avverso la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara

Massima: L’art. 31a lett.  4) C.G.S. ammette le immagini televisive come mezzo di prova, al fine di dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione, solo in sede di reclamo “avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta”. La norma ha evidentemente carattere tassativo, per cui non è consentito all’interprete estenderne l’applicazione a fattispecie non previste ed anzi volutamente escluse dalla formulazione testuale. Tale procedimento comporterebbe infatti non una semplice interpretazione analogica della norma in esame, ma addirittura l’introduzione di una nuova disciplina normativa contrastante con la volontà del legislatore.  Massima: L’art. 31 a lett. 4) C.G.S. prevede la facoltà di utilizzare immagini televisive al fine di dimostrare che il tesserato è del tutto estraneo all’infrazione commessa, unicamente in sede di reclamo avverso sanzioni irrogate per condotta violenta, mentre il fallo di mano appartiene alla diversa categoria del “comportamento non regolamentare”. Consegue che non è possibile utilizzare le immagini di un filmato televisivo, al fine di dimostrare che il calciatore non ha commesso l’infrazione regolamentare (fallo di mano) sanzionata dall’arbitro con la seconda ammonizione e conseguente espulsione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 6 Novembre 2003 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 76/C del 31.10.2003 e n. 81/C del 5.11.2003

 Impugnazione - istanza: - Reclamo del calciatore C.S. avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: E’ legittimo il deferimento del calciatore, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., disposto dalla procura federale, sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e riferito con relazione che al 20’ del secondo tempo della gara, avendo un tifoso invaso il terreno di gioco, le forze dell’ordine intervenivano immediatamente per bloccarlo e che nel corso di tale episodio era sorto un tafferuglio tra gli agenti di polizia ed alcuni calciatori della suddetta società tra i quali il calciatore deferito che era sfociato in episodi di violenza contro agenti della polizia. In tal caso, la c.d. prova televisiva non può essere ammessa quando l’episodio di che trattasi è avvenuto sotto il diretto controllo dell’arbitro che, avendo avuto modo di osservare direttamente quanto è avvenuto, ha potuto valutare l’episodio e prendere i provvedimenti del caso. Come è noto, invece gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale, solo limitatamente a fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 30 Ottobre 2003 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 71/C del 29.10.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’U.S. Catanzaro avverso la sanzione di squalifica di due gare inflitta al calciatore Z.G.

Massima: L’applicazione dell’art. 31 C.G.S. presuppone l’impossibilità per l’arbitro di vedere direttamente quanto avviene sul campo di gioco. Per cui non si fa ricorso alla prova televisiva ma esclusivamente al referto arbitrale ed ai successivi chiarimenti forniti dall’arbitro stesso alla Commissione Disciplinare per valutare gli atti di violenza commessi dal calciatore verso un avversario a gioco fermo durante la gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 307 del 18.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Lecce avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate inflitta al calciatore S.C.

Massima: L’art. 31 C.G.S. al punto a3), testualmente recita: “limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale. In tal caso il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale”. Risulta, nel caso in esame, che il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento in esame, avvalendosi legittimamente di immagini televisive idonee e che da tali immagini risulta che il calciatore ha colpito con il proprio gomito destro il volto di un avversario. Tale comportamento appare del tutto estraneo nell’azione di giuoco in quanto il pallone aveva già superato l’autore del gesto violento ed era stato respinto da altro calciatore della stessa squadra. Il comportamento stesso, d’altra parte, è sicuramente sfuggito al controllo dell’arbitro e dei suoi diretti collaboratori, impegnati a seguire l’azione di giuoco spostatasi in altra parte del campo. Non c’è dubbio, infine, che si sia trattato di condotta violenta, risultando evidente dalle immagini televisive sia l’intenzionalità di colpire l’avversario, sia la potenzialità di arrecare danno fisico allo stesso, tenuto conto del gesto tipicamente violento, una gomitata, sia la parte del corpo verso la quale era diretto, nulla rilevando che le conseguenze siano poi risultate di lieve entità.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione dell’11 novembre 2002 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Castelnuovo Garfagnana avverso decisioni seguito gara Sassuolo/Castelnuovo Garfagnana del 13.10.2002

Massima: E’ ammissibile il contributo filmato, nonché le dichiarazioni confessorie offerte dalla società mediante le quali intende provare che i calciatori che hanno posto in essere a fine gara la condotta sanzionabile non sono quelli identificati negli atti ufficiali, per un presunto scambio di tute che avrebbe contribuito a rendere erronea l’identificazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività lnterregionale - Com. Uff. n. 116 del 24.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Monteponi Iglesias avverso decisioni merito gara Monteponi/Sangiustese del 19.5.2002

Massima: Non è ammessa la prova televisiva per dimostrare l’irregolarità della gara dovuta al fatto che il calciatore ammonito per due volte non è stato espulso dall’arbitro. A tal fine il referto arbitrale ed il supplemento, che sconfessano tale assunto, sono fonti privilegiate di prova anche rispetto al rapporto del Commissario di campo che ha delineato una situazione di dubbio circa il calciatore oggetto di provvedimento sanzionatorio. Per cui non può essere dato legittimo ingresso alla prova televisiva se non è stata dedotta, come invece necessario ai sensi dell’art. 31, lett. a2), Nuovo C.G.S., la diversità dell’autore della medesima infrazione, rispetto a quello che i documenti ufficiali indicano quale destinatario di provvedimenti disciplinari adottati da parte del direttore di gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 20 Dicembre 2001 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 18.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Perugia avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate inflitta al calciatore M.A. in relazione alla gara Bologna/Perugia del 16.12.2001

Massima: A norma dell’art. 31, A), lett. a3), del Nuovo C.G.S., il Giudice Sportivo, limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale, del Commissario speciale o del Commissario di campo, che deve pervenire entro le ore 22.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso, e dunque solo in quel caso, il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Recitano inoltre i due commi successivi che, avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti (a tutela dell’incomprimibile diritto di difesa) possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione. La predetta disciplina si applica anche ai tesserati all’interno del recinto di giuoco. Dalle sopra descritte disposizioni emerge che i presupposti di utilizzabilità della prova tv sono costituiti rispettivamente da: un fatto di condotta violenta avvenuto a giuoco fermo o comunque estraneo all’azione di giuoco; la mancata percezione del fatto da parte degli ufficiali di gara. A questo ultimo proposito l’avviso della CAF è nel senso che, anche di fronte a fatti evidenziati dal solo mezzo televisivo, deve continuarsi in prima istanza ad attribuire prevalenza agli atti ufficiali di gara e pertanto ai rapporti dell’arbitro e dei tre assistenti, già di per sé dotati di fede privilegiata. Nel senso che è innanzitutto dai referti degli ufficiali di gara, compilati nell’immediatezza della conclusione dell’evento sportivo, che deve ricavarsi, anche se a contrario, la mancata percezione del fatto violento. L’interpello dell’arbitro da parte del Giudice Sportivo nelle ore o nei giorni immediatamente successivi, con la relativa eventuale acquisizione di supplementi di rapporto, dovrebbe preferibilmente trovare spazio solo nel caso in cui si tratti di fatto non pienamente evidente (es. coinvolgimento di più calciatori in eventi caratterizzati da confusione) o nell’ipotesi in cui dalla lettura dei referti emerga la necessità o l’opportunità di chiarimenti od integrazioni per fatti ivi comunque riportati. Nel caso di specie trattasi di fatto talmente evidente che può ritenersi che la mancata inclusione nei referti degli ufficiali di gara già significhi di per sé la non percezione del fatto medesimo da parte degli ufficiali. Non assume dunque rilevanza il mancato interpello anche degli assistenti. A tal ultimo proposito è ad ogni modo auspicabile che nel caso prosegua, seppur preferibilmente nei limiti sopra evidenziati, la prassi del Giudice Sportivo di interpellare gli ufficiali di gara a scopo di chiarimento e di definitiva conferma della mancata percezione del fatto violento, essa continui ad essere limitata al solo arbitro della gara, il quale da parte sua potrà agevolmente farsi parte diligente nell’acquisire gli eventuali elementi cognitivi di supporto da parte dei suoi assistenti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 1/D Riunione del 10.7.2001

 Impugnazione – istanza: Appello del F.C. Messina Peloro avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Catania, in relazione alla gara Messina/Catania del 12.2.2001

Massima: Non è ammessa la prova televisiva, nel giudizio per risarcimento danni innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, in quanto, nel caso di specie, non mancano in ordine al comportamento dei sostenitori, a norma dell'art. 31, lett. b), Nuovo C.G.S., gli elementi di prova privilegiata costituiti dai rapporti degli ufficiali di gara, con i relativi supplementi, né le relazioni appositamente compilate dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini e dal Commissario di campo presenti sul posto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 23.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore C.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.4.2002

Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, la cassetta televisiva da cui risulterebbe, in termini di assoluta certezza, che autore del fatto di violenza nei confronti dell’arbitro sarebbe persona diversa, agevolmente identificabile, rispetto a quella squalificata, non può essere acquisita per la preclusione espressa che la norma del Codice di Giustizia Sportiva contempla. Fonte di prova, infatti, è soltanto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 1 febbraio 2001 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 19.1.2001

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Casertana avverso la sanzione della squalifica del campo per n. 3 giornate effettive di gara con obbligo di disputa a porte chiuse

Massima: Non sussiste la condizione per il ricorso alla prova televisiva, ai sensi dell’art. 25 comma 1) e dell’art. 9 commi 3 bis e 3 ter del C.G.S. nel caso in cui la società tenta di dimostrare una minore gravità dei fatti commessi dai propri sostenitori, in considerazione del comportamento fattivo dei propri dirigenti nell’identificazione dei propri tifosi responsabili dell’accaduto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 14 ottobre 1999 n. 7 – www.figc.it

 Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 109 del 24.9.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Perugia avverso la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore B.I.

Massima: Ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter C.G.S. le riprese televisive possono essere utilizzate al fine di evidenziare una condotta violenta di eccezionale gravità non rilevata dagli Ufficiali di gara e tenuta in una zona del campo lontana dall'azione. In particolare, l'episodio sfuggito ai controllori è documentato con la ripresa televisiva; all'esito dell'esame del filmato è manifesto che il calciatore pose in essere un fatto di condotta violenta di eccezionale gravità perché gratuito, brutale e realizzato in modo da scongiurare ogni eventuale difesa del malcapitato avversario. Inoltre, il contatto di lontananza deve essere inteso in senso non rigidamente spaziale, ma funzionale, sicché è "lontana" la condotta avulsa dall'azione, in quanto posta in essere in una zona del campo che venga a trovarsi fuori dalla sfera di diretta vigilanza dell'arbitro e dei suoi collaboratori. Aggiungasi che il termine “lontana” è di per sé relativo, giacché viene generalmente adoperato unitamente ad un termine, espresso o sottinteso, di riferimento, sicché nella specie è usato per indicare un atto distante dall'azione di giuoco, al di fuori del diretto controllo degli ufficiali di gara. Massima: Nel caso dicondotta violenta di eccezionale gravità non rilevata dagli Ufficiali di gara e tenuta in una zona del campo lontana dall'azione, provata a mezzo riprese televisive, l’attenuante della provocazione può essere dimostrata sempre mediante l’utilizzo delle riprese televisive.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 277 del 3.12.1999

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Z.A.C. in relazione alla gara Roma/Lazio del 21.11.1999

Massima: La crudezza del disgustoso episodio offerta dalla ripresa televisiva non può prestarsi ad artificiose minimizzazioni ed esige una adeguata risposta sul piano disciplinare perché non ne resti offuscata l'immagine di una competizione sportiva che deve pur sempre basarsi sulla cavalleria e sulla lealtà degli atleti.

Massima: Il Procuratore Federale è competente a segnalare sulla base delle riprese televisive, ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter C.G.S., al Giudice Sportivo, il comportamento violento del calciatore in occasione della gara.

Massima: L'art. 9 comma 3 ter C.G.S. prevede la utilizzabilità dei filmati televisivi come prova esclusiva per adottare provvedimenti sanzionatori limitatamente ai fatti di condotta violenta di eccezionale gravità non rilevati dagli Ufficiali di gara e posti in essere in zona del campo lontana dall'azione di giuoco o a giuoco fermo. (Il caso di specie: a giuoco fermo, il calciatore ha sputato sul viso di un avversario che lo fronteggiava, colpendolo sulla bocca; il fatto non è stato rilevato da nessuno degli Ufficiali di gara). Massima: Lo sputo è qualificabile come atto di violenza ovvero è di eccezionale gravità il lancio a brevissima distanza di uno sputo sul viso di un avversario nella zona della bocca; il gesto costituisce di per sé sintomatica espressione di inaudita violenza, accompagnata da assoluto disprezzo in danno del contendente.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 7 gennaio 1999 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 36 del 30.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Terracina avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 al sig. S.G. e dell’ammenda di L. 3.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.

Massima: La videocassetta contenente le riprese televisive riguardanti altro tesserato di una diversa società è un mezzo probatorio inammissibile. Infatti, l'art. 25 comma 2 C.G.S. riserva agli Organi di Giustizia la "autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine delle irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione. Nel caso in esame non si verte nell'ipotesi prevista dalla norma, anzi il filmato, secondo quanto affermato dai ricorrenti, riguarda fatti estranei all'appello in esame.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 7/8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 70/C del 25.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.L.M. avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara. Appello del calciatore S.G. avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara.

Massima: L'art. 25 comma 2 C.G.S. riserva agli Organi di Giustizia la "autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine delle irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione. Nel caso in esame la Commissione Disciplinare ha correttamente osservato che i ricorrenti "non hanno rilevato un errore da parte dell'assistente arbitrale nell'individuare i calciatori responsabili dei fatti descritti, ma, invece, si sono limitati ad escludere la possibilità di aver colpito i calciatori avversari”, per cui ha ritenuto l’inutilità del filmato televisivo atteso che “il rapporto di gara descrive con innegabile chiarezza gli episodi avvenuti”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 15 ottobre 1998 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 43/C del 14.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S, Viterbese Calcio 90 avverso la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore F.P.

Massima:La videocassetta della gara allegata al reclamo in prima istanza non può essere visionata dalla CAF per la sua inutilità probatoria, avendo già la Commissione Disciplinare accertato che dalla visione non emergono immagini chiare che contrastino quanto refertato dall'arbitro e quando d'altra parte, questi, in sede di supplemento di referto, ha integralmente confermato il rapporto ed ha ribadito che autore dell'atto di violenza era stato il calciatore sanzionato, il quale ha colpito con una manata al volto un calciatore avversario e che lo aveva identificato sia perché, quale portiere, aveva una maglia diversa dagli altri calciatori, sia perché aveva i guanti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 69 del 6.7.1995Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Tiber avverso decisioni merito gara Fortebraccio Frattatodina/Tiber del 28.5.1995

Massima: La Commissione Disciplinare, al fine di valutare se una persona non identificata abbia o meno partecipato sotto falso nome alla gara, non può utilizzare "materiale fotografico relativo alla gara in questione", in quanto l'art. 25 C.G.S. vincola il giudizio degli Organi disciplinari alle risultanze degli atti ufficiali (ivi compresi, evidentemente, quelli provenienti dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini della FI.G.C.) e limita l'utilizzazione di riprese televisive o altri filmati (ma che offrano piena garanzia tecnica e documentale) alla riparazione dell'errore incorso nella individuazione di calciatore espulso o ammonito.

Massima: Le dichiarazioni rese da persone direttamente interessate sono meno fidefacenti di quelle dell'arbitro e di un guardalinee.

Massima: Non è dimostrata la partecipazione alla gara di persona diversa da quella presentatasi e identificata, se le prove sono rappresentate da dichiarazioni delle parti che si collegano a materiale probatorio illegittimamente introitato (fotografie).

 

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