Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 225/CSA del 23 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 del 15 maggio 2023

Impugnazione – istanza: S.N. Notaresco 2018

Massima: Annullata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore "per essersi rivolto ad un AA con reiterate espressioni blasfeme ed un gesto irridente" perché avvenuta sulla base del referto del commissario di campo…In via preliminare si deve puntualizzare che la reclamante contesta la regolarità dell’iter  disciplinare che ha condotto alla sanzione, considerato che, ai sensi dell’art. 61, commi 3 e 6 del C.G.S.., il Commissario di campo avrebbe dovuto limitarsi a segnalare il fatto alla Procura Federale ai fini dell’avvio del relativo procedimento disciplinare. In sostanza, nel caso in cui la terna arbitrale non si è resa conto dei fatti verificatisi nel campo di gioco e, quindi, non ha assunto alcun provvedimento sui fatti stessi, il Commissario di campo segnala detti fatti al Procuratore Federale. In realtà, la “riservata segnalazione” di cui all’art. 63, comma 3, può essere effettuata direttamente al Giudice Sportivo anche dal Commissario di Campo (ex art. 63, comma 6) secondo le modalità previste dal suddetto comma 3, ma da tale segnalazione deve necessariamente conseguire l’attivazione dello speciale procedimento ivi disciplinato, nel contraddittorio con la società o con il calciatore. Nel caso di specie, fermo restando che la refertazione del Commissario di Campo e la successiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo sono riferite all’uso di espressione blasfema e che l’assistente dell’arbitro n. 2, sentito durante la discussione del reclamo, ha dichiarato di non aver sentito e visto nulla in relazione alle condotte contestate al calciatore …., è evidente la mancata osservanza della procedura disciplinata dall’art. 61, commi 3 e 6 del C.G.S. e la conseguente illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo che, per tale motivo, va annullato.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0095/CSA del 7 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 26.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 72/DIV

Impugnazione – istanza: SIG. R.G..

Massima: Va premessa la corretta utilizzazione, nel caso di specie, dei rapporti sia del Commissario di Campo-Delegato di Lega, che del rappresentante della Procura Federale. Fermo restando che non si tratta di un episodio di gioco, bensì del comportamento di un tesserato rilevato al di fuori del terreno e solo in occasione di una fase del gioco (la sostituzione di un calciatore), l’art. 61 C.G.S. equipara espressamente, ai fini probatori “circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di Campo. Né alcun contrasto appare ravvisabile con l’ampia elencazione (da ritenersi non tassativa) delle funzioni attribuite a quest’ultimo dall’art. 68 N.O.I.F., fermo restando che un eventuale contrasto vedrebbe prevalere la disposizione del C.G.S., anche perché sopravvenuta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL  S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. S.C.J.C. SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019

Massima: Confermata la squalifica fino al 30.4.2019 al calciatore per la condotta gravemente ingiuriosa rivolta all’indirizzo del Presidente e dei Dirigenti della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. ed a titolo di responsabilità oggettiva per detti fatti, confermata l’ammenda di Euro 3.500,00 a carico della società

Massima: … questa Corte ha già avuto modo di osservare che “il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta,  per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S. (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario” (cfr. C.S.A., II Sezione, decisione di cui al Com. Uff. n. 9/CSA, Stagione Sportiva 2017/2018).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.A. SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 08.12.2018

Massima: come correttamente evidenziato dalla società reclamante, le segnalazioni da parte dei Commissari di Campo sono ammesse e possono essere effettuate, nell’ambito delle gare della LND, solo ed esclusivamente per fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (cfr. art. 35, punto 1.4, C.G.S.. A parere di questa Corte il lancio di una bottiglietta, avvenuto all’interno dello spogliatoio, senza aver procurato danni alle persone, non costituisce, condotta violenta, punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. B). Ne consegue che i rapporti dei Commissari di Campo, nel caso di specie, non possono essere utilizzati quali mezzi di prova dell’evento in contestazione, come statuito dal citato art. 35, punto 1.4, C.G.S.. Ferme tali assorbenti ragioni d’inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo va, ad abundantiam, rilevato che l’evento per cui è causa è stato comunque sanzionato dal Giudice Sportivo con l’obbligo, a carico della S.S.D. Audace Cerignola a r.l., di provvedere al risarcimento dei danni arrecati allo spogliatoio dell’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda di parte ricorrente formulata in via preliminare, che prevede la riduzione della squalifica a carico del calciatore E. A. da 3 ad 1 giornata effettiva di gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009

Impugnazione - istanza: 3) Ricorso U.S. Cremonese avverso le sanzioni:ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; inibizione fino a tutto il 12.5.2009 al sig. T. S.; squalifica per 2 gare effettive al calciatore G. M.; squalifica per 4 gare effettive ai calciatori M. F. e P. M, inflitte seguito gara Cremonese/Ravenna del 19.4.2009

Massima: Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale che, oltre tutto, nel caso di specie è preciso e circostanziato, al pari del rapporto del Commissario di campo e della relazione del rappresentante della Procura Federale, i quattro appelli devono essere respinti anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati si siano  svolti in modo diverso da come descritti negli atti ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 253 dell’8.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Augusta F.C. avverso le sanzioni:ammenda di € 1.000,00 alla reclamante; inibizione fino al 31.1.2009 al sig. S.G., inflitte seguito gara Augusta/Luparense Calcio a Cinque del 6.12.2008

Massima: Il referto dell’arbitro e la relazione del Commissario di Campo sono fonte privilegiata di prova.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 28 marzo 2003 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 201/C del 25.3.2003

 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Sambenedettese calcio avverso la sanzione della squalifica del calciatore F.E. per n. 2 giornate effettive di gara.

Massima: Stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di Campo designati per le gare di Serie C possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali, peraltro, appaiono tutt’altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori. Per il resto dei casi, come i fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell’impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata, i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di spettanza della Procura Federale in vista dell’eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di giuoco. Le suddette considerazioni sono tutt’altro che infirmate dalla lettura dell’art. 31, lett. A), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all’interno del recinto di giuoco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. (“Disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco”) non comprende (a differenza del “campo di giuoco”) gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi.

Massima: L’art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi “riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco ed, in caso di necessità, debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l’esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle “misure d’ordine prese dalla società”, al “comportamento dei dirigenti” e da ultimo al “comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti”. Non si intende, per la verità, disconoscere l’ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati “spazi dedicati”. (Il caso di specie: Il Giudice Sportivo poneva a fondamento della propria decisione il rapporto del commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che alla fine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si accendevano animate discussioni tra diversi calciatori, ove un calciatore colpiva con una manata in faccia un avversario)

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 13 febbraio 2003 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 17.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Matera avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.

Massima: Il dettato del richiamato art. 68 N.O.I.F. prevede, al 1° comma, che “...le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire ai propri incaricati le funzioni di Commissari di Campo perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre”, senza limitazioni del loro operato all’interno del recinto di gioco. Ne consegue che quanto riportato dal Commissario di Campo, godendo tale atto di fede privilegiata, ex art. 31 lett. a1) ed a3), individua una responsabilità diretta dei sostenitori negli scontri con l’apposita tifoseria.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 dell’11.4.2002

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Pozzallo avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al calciatore P.G.

Massima: Le dichiarazioni del Commissario di Campo costituiscono un ulteriore riscontro del comportamento aggressivo del calciatore, sia nei confronti dell’arbitro che del suo assistente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 239 del 22.6.2001

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.P. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002

Massima: Quando dagli atti ufficiali (rapporti dell’arbitro, dell’assistente e dei due Commissari di Campo) emerge senza possibilità di equivoco che il calciatore aggredì un calciatore avversario e lo colpì con calci, tanto da lasciarlo a terra sanguinante e bisognoso di cure, le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 1/2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Grosseto avverso decisioni seguito gara Todi/Grosseto del 28.4.2001. Appello dell’allenatore M.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002

Massima: Nessun dubbio può sussistere sulla individuazione dell’autore dell’aggressione contro gli avversari, allorquando dal rapporto del Commissario di Campo emerge che lo stesso ha potuto nitidamente notare che l’allenatore colpiva ripetutamente i calciatori avversari e un dirigente con calci e pugni e nel supplemento successivamente fornito ribadisce di avere “visto con chiarezza... l’allenatore colpire ripetutamente con pugni prima e calci poi un dirigente che subiva danni alla persona con notevole fuoriuscita di sangue” ed, inoltre, quando le circostanze sono confermate nel referto arbitrale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 31.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Elce avverso decisioni merito gara Elce/Profiamma del 25.4.2001

Massima: Il rapporto del Commissario di Campo, allegato al referto arbitrale, concernente la gara non disputata per intemperanze dei tifosi di casa che hanno impedito alla squadra ospite di scendere dal pulmann è fonte privilegiata di prova per l’irrogazione alla squadra di casa della sanzione della perdita della gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 22 febbraio 2001 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Sortino Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta al calciatore P.D.

Massima: Il rapporto dell’assistente dell’arbitro e del Commissario di Campo, nei quali si identifica il calciatore quale autore del comportamento antiregolamentare, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Virtus Castelfranco E. avverso decisioni merito gara Baracca Calcio/Virtus Castelfranco E. del 6.2.2000

Massima: Ai sensi dell'art. 68 delle N.O.I.F., il ruolo del Commissario di Campo ha ad oggetto “l'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre”, mentre “è esclusa ...qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 28 aprile 2000 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 224/C del 26 4.2000

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore S.F. avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara, inflittagli in relazione alla gara Giorgione Calcio/Sora del 9.4.2000

Massima: Il rapporto del Commissario di Campo (nell’ambito delle competizioni organizzate dalla Lega Professionisti Serie C), nel quale è descritto che il calciatore ha colpito con un pugno al viso un avversario al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, è, secondo i principi costantemente affermati dalla giustizia sportiva, atto ufficiale e fonte di prova privilegiata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 6 maggio 1999 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 24.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.R. San Giovannello avverso la sanzione dell’inibizione fino al 10.2.2004 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflitta al sig. F.A.

Massima: Ai sensi dell'art. 25 C.G.S., il rapporto dell'arbitro prevale su quello del Commissario di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati da entrambi, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. Per cui quando il referto dell’arbitro è completamente esaustivo nella dettagliata descrizione dei fatti che hanno visto protagonista il tesserato ed altrettanto esaustivo é stato l'arbitro nella descrizione dei fatti nella sua audizione avanti la Commissione Disciplinare, non vi è alcuno spazio per integrare la conoscenza dei medesimi fatti attraverso l'audizione del Commissario di campo, le cui dichiarazioni non possono comunque prevalere su quelle del Direttore di gara che hanno efficacia probatoria privilegiata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 11– www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 104 del 26.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Vittoria avverso decisioni merito gara Vittoria/Pro Ebolitana del 14.2.1999

Massima:Dispone, l'art. 68 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. che i Commissari di Campo “riferiscono sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 17 settembre 1998 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 248 del 16.7.1998

Impugnazione - istanza: Appello del Cuneo Sportiva avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore C.A. per n. 4 gare, in relazione alla gara di play-off del Campionato Nazionale Dilettanti Valenzana/Cuneo del 28.8.1998.

Massima:Se è vero che l'art. 68 N.O.I.F., nell'indicare le funzioni del Commissario di Campo, gli affida il compito di riferire "sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre", e certamente sarebbe auspicabile che il legislatore federale meglio specificasse le funzioni del Commissario di Campo, non è meno vero che tale norma deve essere coordinata con l'art. 25 C.G.S, il quale, tra gli atti ufficiali (in base ai quali si devono svolgere i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) include il rapporto dell'eventuale Commissario di Campo. E non è dubitabile che il comportamento dei calciatori sia compreso nel concetto di ''infrazioni connesse allo svolgimento delle gare". E se il rapporto del Commissario addirittura prevale su quello degli ufficiali di gara, in relazione al comportamento del pubblico, non può discutersi circa la sua probatorietà per fatti non rilevati dall'arbitro e dai suoi collaboratori, commessi, da calciatori. (Il caso di specie: Il Commissario di Campo ha rilevato che il calciatore, senza essere visto dall'arbitro e dai suoi collaboratori, prima colpiva con un calcio un avversario, lontano dall'azione di giuoco e poi sputava in faccia ad un altro).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 8 gennaio 1998 - n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 5.12.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Campobasso avverso la sanzione della squalifica fino al 15.3.1998 inflitta al calciatore A.U.

Massima: Gli atti ufficiali hanno valore di fonte privilegiata e quando la descrizione offerta dal rapporto di uno dei due Commissari di Campo è convincente, non può essere disattesa dalle affermazioni contrarie della società reclamante, non sopportate da prova alcuna, le quali devono ritenersi allo stato una mera tesi difensiva inaccettabile.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 43 del 15.5.1997

 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Acireale avverso decisioni seguito gara Allievi Acireale/Atletico Catania del 20.4.1997

Massima: Il referto arbitrale, il rapporto dell'assistente dell'arbitro, nonché quello del Commissario di Campo costituiscono fede privilegiata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 21 dicembre 1995 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 dell'8.6.1995

 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Terina avverso decisioni merito gara Terina/Rogliano del 21.5.1995

Massima: La partecipazione alla gara di un calciatore al posto di un altro nelle stessa società è provata dall’esame degli atti, dall’audizione dei soggetti interessati, dalla dichiarazione del Commissario di Campo, il quale ha confermato di avere esternato all'Arbitro i suoi dubbi circa l'identità del calciatore nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e per effetto dell'esame delle fotografie acquisite nelle quali è sicuramente ritratto il calciatore in questione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 68/CGF Riunione del 04 gennaio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 205/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.2007 e Com. Uff. 292 del 19.12.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Futsal Club S. Maria La Carita’ avverso le sanzioni: dell’ammenda di euro 500,00 e della squalifica del campo di giuoco per le 2 prossime gare interne con obbligo di disputarle a porte chiuse, inflitte seguito gara ASD Azzurra S. Alfonso/Futsal Club S. Maria La Carità del 18.12.2007

Massima: Al referto arbitrale ed alla relazione del Commissario di campo va attribuito un peculiare valore nella ricostruzione delle vicende di ogni gara che può essere superato solo in presenza di elementi di riscontro e di prova specifici, univoci e concordanti, nella specie, del tutto assenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 21 dicembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 204/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Coop. Atlante avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore F.G. seguito gara Interfive Vigevano/Coop.Atlante dell’8.12.2007

Massima: Quando dal rapporto dell’arbitro che dalla relazione del Commissario di campo, risulta che l’atleta che aveva cercato di colpire uno spettatore dopo aver scavalcato la balaustra è indicato con il numero 11 della Società, mentre è stato sanzionato il calciatore con il numero 5, quest’ultimo può beneficiare della riduzione della sanzione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN del 11 Gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.C. (presidente US Pergolese) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società US Pergolese per violazione art. 2 comma 4 (trasfuso nell’art. 4 comma 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/sp/ma del 25.10.2007).

Massima: Il rapporto del Commissario di Campo, ha valore di prova privilegiata, circa il comportamento del presidente della società che, nel corso della gara di calcio essendo stato allontanato dal campo dall’arbitro, al termine della stessa, nelle vicinanze dello spogliatoio, ha insultato il direttore sportivo e l’allenatore della propria squadra, accusandoli in particolare di essersi venduti la partita, in quanto non avevano messo in campo i giocatori migliori.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 18 Ottobre 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 31 dell’8.9.2004

Impugnazione - istanza:Appello dell’ASD Augusta F.C. avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per n. 4 gare effettive, l’ammenda di € 1.500,00 e l’inibizione del sig. S.G. sino al 30.6.2005

Massima: La Commissione Disciplinare ha, puntualmente ed effettivamente motivato la propria decisione basando il proprio giudizio sugli atti a sua disposizione, (quelli del Giudice Arbitro e del Commissario di Campo, e non contrasto fra loro, in quanto, pur essendoci alcune differenze, tutte confermano la dinamica storica nella quale si è verificato il contatto fra l’arbitro ed il dirigente che comunque ebbe a dare due o tre spintoni all’arbitro, così come dallo stesso riferito e ribadito e concordano sul comportamento antisportivo avuto dal dirigente, nonché quello intimidatorio e violento tenuto dai tifosi e dai tesserati della società).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Savoia avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare con obbligo della disputa a porte chiuse

Massima: Il rapporto dei Commissari di Campo e la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, sono fonti di prova privilegiate in merito al comportamento dei sostenitori all’interno dell’impianto sportivo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 65 del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo del F.C. Casertana avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 comminata a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 11 comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Casertana/Boys Caivanese del 23.2.2003

Massima: La circostanza che il rapporto del Commissario di Campo non contempli i fatti violenti commessi dai sostenitori non significa affatto che gli stessi non si siano effettivamente verificati, ciò non potendosi revocare in dubbio, in ragione delle chiarissime ed incontestabili risultanze della relazione dell’Ufficio Indagini, a tacere delle fonti probatorie ulteriori, costituite dall’indagine avviata dalla Procura della Repubblica e dall’ampio eco che i fatti medesimi hanno avuto sulla stampa.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore C.G. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive

Massima: L’art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di Campo, di modo che questi “riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l’esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle “misure d’ordine prese dalla società”, al “comportamento dei dirigenti” e da ultimo al “comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti”. Non si intende, per la verità, disconoscere l’ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati “spazi dedicati”.

Massima: I rapporti dei Commissari di Campo possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt’altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori. Per il resto dei casi, come nel caso di fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell’impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata, i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di spettanza della Procura Federale in vista dell’eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di gioco. Le suddette considerazioni sono tutt’altro che infirmate dalla lettura dell’art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all’interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. (“Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco”) non comprende (a differenza del “campo di gioco”) gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi.

Massima: Nell’ambito della competizioni organizzate dal Comitato Interregionale, il rapporto del Commissario di Campo nel quale si evidenzia che il calciatore ha commesso un atto di violenza nei confronti degli avversari al termine della gara, al rientro negli spogliatoi”., ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 NOIF e art. 31, lett. a), C.G.S. non può essere e non è un mezzo di prova utilizzabile direttamente dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione della squalifica, ma è un mezzo di prova, in virtù del quale la procura federale può procedere o meno al deferimento dello stesso innanzi alla Commissione Disciplinare. La violazione delle suddette norme comporta l’annullamento della decisione del giudice sportivo con remissione degli atti alla procura federale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore D.L.M. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive

Massima: L’art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi “riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l’esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle “misure d’ordine prese dalla società”, al “comportamento dei dirigenti” e da ultimo al “comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti”. Non si intende, per la verità, disconoscere l’ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati “spazi dedicati”.

Massima: I rapporti dei Commissari di Campo possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt’altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori. Per il resto dei casi, come nel caso di fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell’impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata, i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di spettanza della Procura Federale in vista dell’eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di gioco. Le suddette considerazioni sono tutt’altro che infirmate dalla lettura dell’art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all’interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. (“Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco”) non comprende (a differenza del “campo di gioco”) gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi.

Massima: Nell’ambito della competizioni organizzate dal Comitato Interregionale, il rapporto del Commissario di Campo nel quale si evidenzia che il calciatore ha commesso un atto di violenza nei confronti degli avversari al termine della gara, al rientro negli spogliatoi”., ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 NOIF e art. 31, lett. a), C.G.S. non può essere e non è un mezzo di prova utilizzabile direttamente dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione della squalifica, ma è un mezzo di prova, in virtù del quale la procura federale può procedere o meno al deferimento dello stesso innanzi alla Commissione disciplinare. La violazione delle suddette norme comporta l’annullamento della decisione del giudice sportivo con remissione degli atti alla procura federale.

 

 

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