Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso dell’A.C. Siena avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Siena/Roma del 13.9.2009

Massima: Il rapporto del IV Ufficiale fa piena prova quando riferisce che i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, hanno rivolto reiteratamente cori insultanti e intimidatori nei confronti di un calciatore avversario”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 Maggio 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Catania avverso le sanzioni delle ammende di € 15.000,00 ed € 3.000,00 inflitte alla reclamante seguito gara Catania/Roma del 21.12.2008

Massima: Gli atti ufficiali (rapporto del 4° assistente e del Sostituto del Procuratore Federale), costituiscono fonte di prova privilegiata, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la sussistenza delle condotte antidisciplinari poste in essere dai sostenitori della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 133/CGF Riunione del 29 febbraio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 229/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 193 del 19.02.2008

Impugnazione - istanza: Vicenza Calcio avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 3 marzo 2008 ed ammenda di € 4.000,00 inflitta al sig. V.S. seguito gara Vicenza/Cesena del 16.02.2008

Massima: Il fatto che il direttore sportivo, al 21° del secondo tempo ha contestato una decisione arbitrale ed uscendo dall’area tecnica ha rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara può essere provato dal rapporto del Quarto Ufficiale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/CGF Riunione del 22 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 126/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del calciatore M.M. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Lazio/Fiorentina del 3.11.2007

Massima: Il rapporto del collaboratore IV Uomo è fonte privilegiata di prova quando rileva che il calciatore, a seguito dell’espulsione, ha proferito frase gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 5 Luglio 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore S.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 15.9.2004

Massima: Fonti di prova dell’atto di inaudita violenza commesso in campo dal calciatore sono le risultanze del rapporto arbitrale, del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (relazione utilizzabile in quanto atto ufficiale che integra i rapporti degli ufficiali di gara in merito alla condotta dell’incolpato), mentre non sono utilizzabili le videocassette relative alla gara, in quanto, i fatti sono stati obiettivamente accertati. (Il caso di specie: il portiere, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, raggiungeva l’arbitro sino alla tre quarti del campo e gli urlava parole volgarmente irriguardose. L’arbitro estraeva il cartellino rosso e lo espelleva. Nell’uscire dal terreno, il portiere improvvisamente, si scagliava, di corsa, contro i tesserati in panchina del società avversaria, puntando in particolare l’allenatore. Questi veniva protetto da un calciatore e dal preparatore atletico della squadra, che ricevevano una prima scarica di colpi a piene mani e calci da parte del portiere. Il portiere proseguiva colpendo chiunque gli si parasse dinanzi e da ultimo, con una serie di pugni, un addetto alla sicurezza della società ospitante. Era necessario un massiccio intervento di numerosi compagni, i quali, dopo avere bloccato a terra il portiere, lo immobilizzavano).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 29 ottobre 1998 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 134 del 23.10.199

8Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Lazio avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara inflitta al calciatore N.P.

Massima: Il rapporto del quarto ai sensi dell'art. 25 C.G.S., introdotto con il C.U. n. 26/A dell'1.9.1998, è documento ufficiale, su cui rettamente si basa il procedimento disciplinare. Ed è indubbio che l'art. 6 delle Regole di Giuoco (anch'esso modificato e comunicato nel suo nuovo testo con il succitato bollettino federale) sancisca a sua volta il potere- dovere del quarto ufficiale di gara di riferire, nel proprio rapporto, su comportamenti non regolamentari anche di calciatori impegnati nella gara (si veda la chiara dizione della lett. e/ di tale norma).

Massima: Il quarto uomo può intervenire a gara in svolgimento segnalando all’arbitro il comportamento del calciatore, in virtù del quale il direttore di gara ha proceduto all’espulsione.

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