Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 integrazione del Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008

Impugnazione - istanza: 4) Ricorso del Morro D’Oro Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflittagli seguito gara Luco Canistro/Morro D’Oro del 23.11.2008 Massima: Il contenuto del reclamo non può vanificare quanto riportato dall'assistente arbitrale, in merito al grave comportamento dei sostenitori della reclamante.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 149/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 253/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008

 Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza dell’A.S.D. Domoconfort Lecce avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta alla calciatrice D’A.S. seguito gara Acmei Bari C.F./Domoconfort Lecce del 16.3.2008

Massima: L’identificazione da parte dell’Assistente Arbitrale della calciatrice che gli aveva rivolto, ripetendola più volte, un’espressione ingiuriosa appare inequivoca, tenuto altresì conto che la ricorrente non è stata in grado di produrre prova alcuna in ordine al dedotto abbandono dell’impianto da parte della calciatrice, circostanza che, ove adeguatamente comprovata, avrebbe determinato l’accoglimento del ricorso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 122/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso con procedura d’urgenza della F.C. Francavilla avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore .... seguito gara Gragnano/Francavilla dell’1.11.2007

Massima: Sulla base del rapporto dell’assistente dell’arbitro il calciatore è sanzionato per aver proferito frasi minacciose nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e tentato di aggredirli, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni e delle Forze dell’Ordine.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/CGF Riunione del 31 ottobre 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 117/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso G.S. Arrone avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitte al calciatore G.S.

Massima: Quando dalla segnalazione dell’assistente viene riportato lo svolgimento dei fatti, segnalando specificamente che la condotta si verificava a “gioco fermo” e che era connotata da volontarietà, non si rinvengono ragioni per poter fondatamente ritenere accoglibile il ricorso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C - Riunione del 23 marzo 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 254/C del 15.3.2006- www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Padova avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore B.M. seguito gara Salernitana/Padova del 6.3.2006

Massima: Il referto di uno degli ufficiali di gara ha normativamente fede privilegiata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 19.5.200

4Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Empedoclina avverso le sanzioni della squalifica del C.S.M. fino al 9.5.2009

Massima: La tesi dell’errore di persona “nell’individuazione del giocatore n. 18 tra gli aggressori dell’assistente arbitrale”, non trova accoglimento quando l’identificazione è fondata proprio su rapporto dell’assistente dell’arbitro, così come non trova accoglimento la richiesta di invio degli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti necessari, perché dagli atti di gara non sono emersi dubbi circa l’identificazione del calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 99 del 7.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’allenatore C.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2003

Massima: Poiché nell’ordinamento calcistico gli atti degli ufficiali di gara sono, in relazione a quanto avvenuto in campo e caduto sotto la diretta percezione degli stessi, fonte di prova privilegiata ex art. 31 lett. a) 1 C.G.S., che non può essere inficiata da documenti di diversa provenienza, nonostante gli stessi si pongano in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, si deve quindi ritenere incontestabile l’identificazione del ricorrente come autore del fatto. E’ il caso dell’allenatore squalificato che ritiene di non essere stato lui a sostare indebitamente nel recinto di gioco e a rivolgere ad un assistente arbitrale espressione offensiva, la sua discolpa sostiene di non essere stato presente alla gara, come da certificato rilasciato in seguito a visita medica effettuata in altra città “nelle prime ore del pomeriggio” dello stesso giorno in cui si è svolta la gara, con prognosi di 3 giorni di riposo. Tale argomentazione è in contrasto con quanto visto dall’assistente dell’arbitro che lo ha identificato e che riveste fede privilegiata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 185/C del 21.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Albinoleffe avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2001 inflitta al sig. R.N.

Massima: Il comportamento gravemente scorretto del dirigente posto a fine gara è pienamente provato dal rapporto dell’assistente arbitrale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 marzo 2001 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Igea Virtus Barcellona avverso la sanzione della squalifica per n. 3 gare inflitte al calciatore L.S.C.

Massima: E’ fonte privilegiata di prova il rapporto dell’assistente arbitrale che ha visto il calciatore colpire un avversario a gioco fermo, con un gesto violento certamente intenzionale, in seguito al quale è stato espulso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 16 marzo 2000 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 354 del 10.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Torino Calcio avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D.D.

Massima: Formano piena prova gli atti ufficiali relativi alla gara che riferiscono, attraverso il rapporto di uno degli Assistenti dell'Arbitro, il comportamento gravemente scorretto tenuto dal calciatore nei confronti dell’avversario.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 172/C del 28.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Viterbese Calcio 90 di Viterbo avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara inflitta al calciatore B.D.

Massima: Non può essere accolta la ricostruzione dei fatti offerta dalla Società reclamante se non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e nel supplemento dell'Assistente dell'Arbitro.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 6 maggio 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49I78 del 31.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’allenatore G.F. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.12.2000

Massima: Il referto dell'assistente di gara, in merito alla violenza da questi subita da parte del calciatore è fonte privilegiata di prova che non può essere messa in discussione dalle allegazioni difensive.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1801C del 14.4.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Alessandria Calcio avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara inflitta al calciatore F.L.

Massima: Quando le acquisizioni processuali e, precisamente, il supplemento di rapporto richiesto al guardalinee chiamato in causa confermano totalmente la ricostruzione dell'episodio descritta dal rapporto arbitrale, non sussistono motivi fondati per porre in dubbio gli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 20 Febbraio 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 24 del 16.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Les Clochardes avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12 1997 inflitta al calciatore L.V.

Massima: Il rapporto del secondo arbitro costituisce fonte di prova circa il comportamento del calciatore che abbia commesso atti ingiuriosi nei confronti del direttore di gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 6 marzo 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 24 del 23.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Atletico Apollo 70 avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1998 inflitta al calciatore G.N.

Massima: Le risultanze degli atti ufficiali costituiscono fonte di prova privilegiata, per cui non possono essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, volte semplicemente allo scopo di negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 102 del 28.5. 1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Sambatello Calcio avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.1.1997 inflitta al calciatore C.P. e dell’ inibizione fino al 17.1.2001 inflitta al sig. P.A.

Massima: Quando dai rapporti dell'arbitro, dei guardalinee e da tutti gli atti ufficiali emerge, senza ombra di dubbio alcuno, il comportamento violento offensivo e minaccioso di un dirigente o di un calciatore è prevista l’inibizione per il dirigente e la squalifica per il calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1996 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 391 del 7.6.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Città di Palermo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 15.11.1996, inflittale in relazione alla gara di Campionato Primavera Palermo/Internazionale dell'11.5.1996

Massima: In tema di applicazione della sanzione, il rapporto dell’arbitro e quello dei guardialinee, ai sensi dell’art. 26 C.G.S. hanno efficacia probatoria privilegiata e prevalente rispetto a quella dei rapporti di altri organi eventualmente presenti quali ad esempio il rapporto del Vice CAN-D.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 12.6.1996

Impugnazione – istanza: Appello dell’U.S. Nocerina avverso la sanzione della squalifica per due giornate inflitta ai calciatori P.A. e B.L., in relazione alla gara di play-off Ascoli/Nocerina dell’'8.6.1996

Massima: Il tentativo di ridimensionare i fatti ascritti ai due calciatori non può essere accolto, quando, dai referti dell'arbitro e del guardalinee interessato, risulta, senza ombra di dubbio che, in entrambi i casi, le frasi ingiuriose sono state chiaramente pronunciate con indirizzo inequivoco verso gli ufficiali di gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 279 del 21.7.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pro Italia Galatina avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.1996 inflitta al calciatore P.C.

Massima: Nel caso in cui il guardalinee riferisce nel suo rapporto, destinato ad integrare quello arbitrale, che, a fine gara il calciatore al rientro negli spogliatoi lo ha colpito con un pugno all'orecchio procurandoli forte e momentaneo dolore e tale episodio è confermato anche dalle risultanze del rapporto arbitrale, (fonte privilegiata di prova), non può essere disatteso con la semplice negazione dell' incolpato.

 

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