Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0244/CSA del 11 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 229/Div del 19.05.2024

Impugnazione – istanza: Taranto F.C. 1927 S.r.l

Massima: Rigettato il reclamo con conferma della sanzione dell’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse ed aggravamento dell’ammenda da € 15.000,00 ad € 20.000,00…Il ripetuto (e verso bersagli determinati) lancio, oltre ai fumogeni, di oggetti con un’elevata potenzialità di offesa (petardi, ma anche seggiolini, estintori, pile), cui sono seguiti vari episodi di ferimento, denota un livello di violenza particolarmente significativo, sia in termini di incolumità individuale e pubblica, sia di necessità di garantire la fruizione dello spettacolo sportivo in maniera serena….Ne discende che, in base all’ordinamento sportivo – tenendo sempre presente che quest’ultimo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale e che quindi l’intento del legislatore sportivo è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo correttamene i fatti violenti commessi in occasione della gara sono stati addebitati oggettivamente alla società posto che dal fatto è derivato un pericolo per l’incolumità pubblica ed una situazione di danno grave all’incolumità fisica di una o più persone e che in questo senso, dunque, anche quanto all’aspetto dosimetrico della sanzione, apparendo ben calibrato il rapporto tra fatti contestati e circostanti attenuanti (da ritenere recessive a fronte della gravità dei primi), ed addirittura con tratti di favor,  non possono essere accolte le osservazioni del reclamante. Piuttosto, come accennato e proprio in ragione dei segnalati profili di grave attentato all’incolumità pubblica, devono trovare applicazione i poteri di reformatio in pejus, rideterminandosi in proporzionato aumento la sanzione pecuniaria come da dispositivo

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 252/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 196/DCF del 23.05.2023

Impugnazione – istanza: S S.S. Lazio Women 2015 A.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice                        “per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara (infrazione rilevata dall’AA1)”, sulla base del seguente referto dell’Assistente n. 1: “al 47’ del 2T richiamavo l’attenzione dell’AE per comunicare che la sig.ra ….., calciatrice della società Lazio Women 2015 identificata con il n. 99, usciva dall’area tecnica criticando l’operato della terna arbitrale dicendo: “avete rotto i coglioni”. L’AE provvedeva notificando l’espulsione”.  Al di là del facile rilievo che non si vede a chi altri, se non agli Ufficiali di gara, la calciatrice avrebbe rivolto l’espressione volgare, la reclamante omette evidentemente di considerare che la sanzione minima della squalifica prevista dall’art. 36, lett. a), C.G.S. (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), originariamente pari a n. 2 giornate, è stata inasprita a n. 4 giornate con il C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023. Sicchè, al di là di (peraltro inesistenti) circostanze attenuanti, la decisione del Giudice Sportivo andrebbe da questa Corte censurata per non avere assolutamente giustificato una così significativa riduzione del minimo edittale. Reformatio in peius cui, nel caso di specie, non si dà corso, atteso che, essendo stato il reclamo (ammissibilmente) proposto dalla Società, l’aggravamento della sanzione si realizzerebbe ingiustamente anche in danno della tesserata, di colei cioè che non ha ritenuto di contestare il provvedimento del Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 252/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 196/DCF del 23.05.2023

Impugnazione – istanza: S S.S. Lazio Women 2015 A.r.l.

Massima: Essendo stato il reclamo avverso la squalifica proposto solo dalla società e non anche dalla calciatrice non si dà luogo alla riforma in peius…. la decisione del Giudice Sportivo andrebbe da questa Corte censurata per non avere assolutamente giustificato una così significativa riduzione del minimo edittale. Reformatio in peius cui, nel caso di specie, non si dà corso, atteso che, essendo stato il reclamo (ammissibilmente) proposto dalla Società, l’aggravamento della sanzione si realizzerebbe ingiustamente anche in danno della tesserata, di colei cioè che non ha ritenuto di contestare il provvedimento del Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 242/CSA del 8 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. 232/DIV del 12.05.2023

Impugnazione – istanza: Sig. D.F.

Massima: Rigattato il reclamo del calciatore tendente ad ottenere la riduzione della squalifica inflittagli di 3 giornate e riformata in pejus la sanzione inflitta la squalifica per 4 giornate “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario  in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con le mani il collo per circa cinque secondi, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, la riprovevolezza del gesto posto in essere da una parte e considerato, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario”….Nel referto ufficiale di gara si legge: “Al termine della partita il n. 16 Franco Domenico si dirigeva verso il calciatore avversario n. 14 Paolucci Lorenzo, arrivati a faccia a faccia, il signor Franco metteva due mani al collo del calciatore avversario, stringendo le stesse per circa 5 secondi, per poi allontanarsi. Il calciatore Paolucci Lorenzo non ha riportato conseguenze”. Si tratta, dunque, di un comportamento – potenzialmente lesivo dell’altrui sfera psicofisica – assunto al di fuori del (anzi, conclusosi il) contesto di gioco, connotato da violenza e intenzionalità e che non può, dunque, essere qualificato in termini di mera condotta, seppur gravemente, antisportiva. Ne consegue che la condotta è stata correttamente inquadrata dal G.S. nell’ambito delineato dall’art. 38 CGS e, per l’effetto, il reclamo non può trovare accoglimento. Peraltro, rileva, la Corte, come il reclamo non si confronti con la ratio decidendi di cui alla pronuncia impugnata, limitandosi, le motivazioni del reclamo medesimo, a reiterare argomentazioni di carattere generale, senza contrastare, in modo specifico, la ragione sostanziale – basata sul pacifico dato normativo e su consolidata giurisprudenza federale – posta a fondamento della decisione impugnata. Considerata, altresì, la gravità della condotta censurata e tenuto conto, alla luce della particolare emotività del contesto di riferimento in cui la stessa è stata adottata (gara appena terminata, che sanciva la esclusione dai play off) - con conseguente rischio di alimentare disordini tra le tifoserie o dei sostenitori dell’una o dell’altro squadra – la Corte, avvalendosi della facoltà di reformatio in pejus, prevista e disciplinata dal codice di giustizia sportiva, reputa di dover qualificare la circostanza addotta a titolo di attenuante, quale, invece, circostanza aggravante.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 7/CSA del 31 Agosto 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale Beach Soccer – n. 39/BS del 05.08.2022

Impugnazione – istanza: - SSD Catania Beach Soccer Arl

Massima: Rigettato il reclamo avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla società e, riformata la decisione di prime cure in peius, inflitta alla stessa l’ammenda di € 4.000,00 con diffida “Per avere propri dirigenti per l’intera durata della gara rivolto espressioni offensive e minacciose accompagnati da gesti indecorosi nei confronti dei calciatori della Società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della gara, mentre la terna arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, veniva avvicinata da alcune persone riconducibili alla società Catania Bs che rivolgevano espressioni offensive e minacciose e tentavano di venire a contatto fisico con la terna arbitrale, nonostante la presenza degli organi tecnici degli arbitri che si erano posizionati a protezione degli ufficiali di gara. Nella circostanza un proprio dirigente reiterava la condotta, e colpiva, dapprima con un violento pugno al volto un componente dell’organo tecnico degli arbitri e, successivamente, nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale, gli lanciava con forza una sedia colpendolo ad un fianco. Il medesimo, inoltre, insieme ad altri dirigenti minacciava gli addetti alla sicurezza e venivano allontanati a fatica dopo qualche minuto e dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Ai sensi dell’art.35 comma 7 CGS tale sanzione <<va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società… dilettantistiche, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi>>”….È risultato dimostrato, infatti, che il Sig. …, insieme agli altri due soggetti riconducibili al Catania: - per tutto il corso della gara ha insultato e minacciato con grida e gestualità indecorose, sia i calciatori della squadra avversaria che la terna arbitrale; - al termine della stessa ha urlato altre frasi gravemente ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di Gara; - ha colpito con un violento pugno al volto un Organo Tecnico degli arbitri;- subito dopo ha lanciato con forza verso di lui una sedia di legno, colpendolo ad un fianco e rendendo necessari degli accertamenti sanitari;- nel frangente anche le guardie della sicurezza intervenute, sono state minacciate dagli stessi soggetti.Tali condotte, non solo giustificano il rigetto del reclamo interposto dalla società Catania calcio, ma conducono ad un suo inevitabile aggravamento. Occorre osservare, infatti, in primo luogo, come l’art. 26, comma 6, del C.G.S., preveda espressamente quale sanzione minima per i fatti contestati, l’applicazione della diffida in aggiunta all’ammenda. In secondo luogo, che nella quantificazione della misura dell’ammenda applicabile al caso di specie, tra il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 15.000,00 previsti dall’art.26, comma 7, del C.G.S., appare congrua rispetto alla gravità delle condotte contestate una sanzione maggiore di quella irrogata e pari ad € 4.000,00.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Comitato regionale Liguria, n. 25 del 14.10.2021

Impugnazione – istanza: Presidente federale/M.S. – G.G.B. - USD Quiliano & Valleggia

Massima: Su ricorso del presidente FIGC viene riformata la decisione del GS Liguria che aveva sanzionato con la fino al 9 ottobre 2023 il massaggiatore e con l’inibizione fino al 9 aprile 2024 il dirigente, il primo  perché al termine della partita, mentre il Direttore di gara si trovava ancora sul terreno di gioco e 5 calciatori della sua squadra protestavano per una decisione tecnica, il massaggiatore si avvicinava all’arbitro da un lato e lo colpiva con un forte pugno al volto, all’altezza della bocca, che causava al  medesimo direttore di gara dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro superiore. Nello stesso frangente, il sig. dirigente, svolgente nella partita le funzioni di assistente di parte per la società, dapprima urlava frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e, subito dopo, lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l’orecchio destro, provocandogli un forte dolore e, solo grazie all’intervento di alcuni calciatori che lo trattenevano, non è riuscito nell’intento di colpire nuovamente l’arbitro con la bandierina. Dopo l’aggressione, l’arbitro, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savona per ricevere le cure del caso ove gli veniva riscontrato un trauma cranico in regione parietale dx e al labbro superiore, con piccole abrasioni interne, con prognosi di guarigione di 6 giorni salvo complicazioni. Per l’effetto il massaggiatore è sanzionato con l’inibizione di anni 4 ed il dirigente con anni 4 e mesi 6….L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l’art. 35, comma 1, reca la seguente definizione: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”. La norma, poi, contiene il regime delle sanzioni che vengono distinte a seconda della condotta e del ruolo ricoperto dal tesserato (calciatore, tecnico, dirigente). Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 5, CGS, prevede “i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art.2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”…. Pertanto, le condotte violente che hanno procurato lesioni al direttore di gara rientrano nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS. La predetta norma, infatti, sanziona con l’inibizione nel minimo di due anni la condotta violenta che provoca lesioni personali all’arbitro, attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica….Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. La stessa norma (art. 35, comma 5, CGS), nello stabilire la sanzione minima di due anni di inibizione, attribuisce al Giudice di determinare in concreto la sanzione sulla base della valutazione della gravità della condotta, il contesto nel quale è avvenuta (comportamento episodico o reiterato), le conseguenze subite dall’arbitro. Sotto tale ultimo profilo, la necessità di un referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica esclude ogni carattere di soggettività rispetto alle lesioni subite…..Nel caso di specie, valutando tutti gli elementi fattuali – e alla luce di quanto sopra detto - il Collegio ritiene che la sanzione adeguata e proporzionata rispetto al comportamento dei due dirigenti non possa essere ridotta ai minimi edittali, anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita….Passando alla disamina delle due posizioni, è certamente più grave la condotta del B., assistente di parte, che ha colpito l’arbitro sulla testa (orecchio dx) con la bandierina e, solo per l’intervento di alcuni giocatori della propria squadra, non ha portato a termine altri comportamenti violenti.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5

Massima: Rideterminata ed aggravata (in peius) l’inibizione sino al 31.12.2021 in quella più afflittiva fino 31.05.2022 al medico sociale “perché al termine dell’incontro unitamente ad altri soggetti non identificati, teneva un comportamento offensivo e minaccioso contro l’arbitro numero due spintonandolo con una mano al petto e provocandogli momentaneo dolore, condotta che reiterava con frasi offensive nei confronti del suddetto arbitro all’atto dell’uscita dall’impianto sportivo scortato dalle forze dell’ordine” Anche in tal caso, questa Corte Sportiva ritiene di dover opportunamente aggravare la sanzione, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 74 C.G.S.. La condotta del suddetto professionista, di cui la reclamante ha ritenuto di doverne sottolineare le “riconosciute capacità professionali ed umane”, appare invero a dir poco inqualificabile, soprattutto considerando il ruolo squisitamente tecnico-professionale rivestito dal medesimo all’interno della compagine societaria. Ebbene, risulta concordemente da tutti gli atti di gara che costui si è distinto per particolare volgarità ed aggressività nei confronti dell’arbitro n. 2: “dinanzi a me si poneva il medico del Polistena, sig. …, che minacciava il collega … apostrofandolo con: coglione, sei un pezzo di merda” (arbitro n. 1 sig. …);  “il medico della società Polistena, sig. …, urtava uno dei due uomini in divisa spingendomi energicamente all’altezza del petto con la mano destra provocandomi forte dolore…in particolare il predetto medico sig. … che continuava ad inveire nei miei confronti dicendo “abbassa il finestrino che ti sputo io in faccia, pezzo di merda” (arbitro n. 2 sig. …); “… nel frattempo aprivo la porta facendo entrare l’Arbitro n. 2 all’interno dello spogliatoio, proprio mentre il medico sociale sig. … inveiva contro il collega, spingendo con forza dapprima un carabiniere e poi il collega stesso, pronunciando le seguenti frasi “pezzo di merda, sei un coglione, figlio di puttana”….raggiunta l’autovettura insieme al collega arbitro n. 2, il sig. … ha continuato ad offendere il collega dicendo: “ti sputo io gran pezzo di merda” (cronometrista sig. …); “durante le fasi concitate conseguenti alla sospensione della gara, tra i soggetti più esagitati che stazionavano davanti la porta dello spogliatoio, riconoscevo il medico della società Polistena (…). Questi dopo essere riuscito a venire a contatto col secondo arbitro ed averlo spintonato, proferiva frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti degli arbitri. Successivamente spintonava anche lo scrivente nel tentativo di entrare dentro lo spogliatoio per venire a contatto con i direttori di gara. Il medesimo non riusciva nel suo intento in quanto riuscivo a contenerlo mentre un rappresentante delle forze dell’ordine presidiava la porta di ingresso” (Commissario di Campo sig. …). La condotta del dott. …., oltre che gravemente e reiteratamente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dì un componente della terna arbitrale, si è dunque concretizzata anche in un atto violento che l’art. 35 C.G.S. punisce con la sanzione minima di un anno di inibizione: ne consegue che la sanzione della inibizione sino al 31.12.2021 al medesimo inflitta dal Giudice Sportivo, deve essere aggravata con l’inibizione sino a tutto il 31.5.2022, in applicazione degli artt. 74 e 35 C.G.S..

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 100 del 2 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 99 dell’01.02.2021

Impugnazione – istanza: F.C. Francavilla

Massima: Aggravata in pejus e rideterminata l’ammenda di € 2.500,00 e diffida alla Società in quella dell’ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo per 2 giornate “per avere i propri sostenitori, indebitamente presenti in tribuna in violazione delle normative sulla pandemia, dal 20° del primo tempo e per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. Due di detti sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciavano spunti all’indirizzo di un A.A. che veniva attinto, almeno 5 volte, sulla schiena, ad una spalla ed al volto. I medesimi, peraltro, posizionatisi dietro le spalle dell’A.A., per gran parte della gara, non indossavano le mascherine in violazione delle norme antico vis. Al termine della gara, due soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, nonostante la presenza delle Forse dell’Ordine, rivolgevano a voce alta espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione delle norme volte a prevenire il diffondersi della pandemia (RA – R AA)”….Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene non solo che il ricorso debba essere rigettato, ma che la decisione del Giudice di prime cure debba essere riformata in pejius, stante la gravità dei fatti contestati. La F.C. Francavilla ha motivato il reclamo sostenendo di aver adottato tutti i modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti antisportivi. Dal rapporto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, emerge che le misure indicate nel reclamo non sono state adottate durante la gara. I sostenitori della società FC. Francavilla ed un dirigente della medesima, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara, hanno tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, sia durante che al termine della stessa. La circostanza che questa Corte ritiene di particolare gravità è che due dei predetti sostenitori, sprovvisti di mascherina, hanno sputato all’indirizzo di un assistente di gara attingendolo per 5 volte in più parti del corpo e, in particolare, sul viso. Tale condotta, in un momento di emergenza pandemica, acquisisce un carattere di particolare gravità tanto che nella stessa possono ravvisarsi anche gli estremi di reato. Per tale ragione la Corte ha ritenuto opportuno disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per accertare se nel comportamento del soggetto autore degli sputi siano ravvisabili estremi di reato, tenuto conto della situazione sanitaria del Paese.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  110/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CHIERI/CASALE DEL 9.9.2018

Massima: Aggravata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 in quella di € 1.800,00 alla società «Per avere propri sostenitori dal 30º del primo tempo e fino al termine della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano in varie parti del corpo, alla testa, sul collo e sulle spalle»…. Da referto dell’assistente sig. …. si evince che quest’ultimo è stato fatto oggetto di sputi dei tifosi del Casale dal 30mo del primo tempo fino alla fine della gara in questione, senza soluzione di continuità. Atteggiamento che questa Corte ha da sempre stigmatizzato con vigore, confermando in diverse occasioni la sanzione nella misura comminata dal giudice di prime cure (cfr. Com. Uff. CSA n. 69 del 13.12.2017, o più di recente Com. Uff. CSA n. 118 del 26.3.2018). Ne scaturisce che il ricorso volto ad una riduzione della sanzione dell’ammenda non è fondato sotto il profilo sostanziale, determinando, per quanto di competenza, anche una conseguente reformatio in peius della decisione del giudice sportivo, ex. art. 36 bis, comma 4, C.G.S.. La legittimità di un siffatto potere d’inasprimento, in secondo grado, delle sanzioni irrogate è stata confermata anche dal Collegio di garanzia dello sport che ne ha individuato il fondamento normativo nella prescrizione di cui all’art. 37, comma 6, del CGS-CONI, il quale riconosce alle Corti nazionali di secondo grado il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma. Disposizione recepita all’art. 36 bis, comma 4, dalla Corte sportiva d’appello (cfr. Coll. gar. sport, 23 dicembre 2015, n. 70; Coll. gar. sport, Sez. unite, 8.3.2018 n. 11 in www.coni.it). La ratio della norma è evidentemente quella di scoraggiare ricorsi in appello che non siano assistiti da un fumus di fondatezza soprattutto in ragione di consolidata giurisprudenza di questa Corte nella determinazione della misura della sanzione dell’ammenda.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  103/CSA del 28/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  095/csa del 14.02/2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019

Massima: Aggravata e pertanto ridetermina la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e dell’ammenda di € 2.800,00 in quella della squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse alla società  «per avere propri sostenitori in campo avverso: - lanciato reiterati e numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. dal 42º del primo tempo e fino al termine della gara, che lo colpivano al volto, al collo e sulle spalle; - lanciato un pacchetto di sigarette, una bottiglia di acqua ed un bicchiere di birra all'indirizzo del medesimo A.A. bagnandogli il collo e le spalle; - rivolto, per alcuni minuti, numerosi insulti implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo del Direttore di gara incuranti dei richiami effettuati attraverso gli altoparlanti. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 62»….In primo luogo, con riferimento alla mancata recidiva si evidenzia che il richiamo al Comunicato Ufficiale numero 62 costituisce un mero errore materiale del Giudice Sportivo, in quanto il riferimento a un medesimo comportamento offensivo, intimidatorio e violento, contro gli ufficiali di gara da parte dei sostenitori della reclamante era stato ravvisato dal medesimo giudice durante l’incontro Città di Fasano/Fidelis Andria del 2.12.2018, e sanzionato in delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.12.2018….In particolare si osserva che l’aggressione verbale compiuta ai danni dell’arbitro di matrice razziale sia assolutamente deprecabile, e per la gravità del caso di specie, ritiene applicabile, in virtù della recidiva testé descritta, l’art. 11, comma 3, C.G.S. che si richiama alle disposizioni UEFA sul punto e segnatamente al regolamento disciplinare della Federazione europea del 2017 ove, all’art. 14, rubricato “Racism, other discriminatory conduct and propaganda”, al comma 4, sottolinea che «If the circumstances of the case require it, the competent disciplinary body may impose additional disciplinary measures on the member association or club responsible, such as the playing of one or more matches behind closed doors, a stadium closure, the forfeiting of a match, the deduction of points and/or disqualification from the competition». Tale normativa si inserisce all’interno della lotta al razzismo promossa a più riprese, anche di recente, dalla FIGC e dalla UEFA, la quale già con lettera circolare del 31.5.2013 (la n. 24/2013) ha inteso sostenere con vigore una «policy of ‘zero tolerance’ of racism». Tanto premesso, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. f) e dell’art. 36 bis, comma 4, C.G.S. – secondo il quale è nella disponibilità della Corte Sportiva d’Appello Nazionale aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, e nel rispetto di consolidata giurisprudenza (vedi, ex plurimis, Coll. gar. sport, 23.12.2015, n. 70, che ha individuato il fondamento della prefata norma nella prescrizione di cui all’art. 37, comma 6, del C.G.S. CONI il quale riconosce al Giudice d’appello il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma) –, la sanzione va rideterminata nella squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 002/CSA del 06/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 001 CSA del 05 Luglio 2018 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018

Massima: Aggravata in pejus la sanzione ex art. 36, comma 3, C.G.S. e per l’effetto alla Società, oltre all’ammenda di € 25.000,00, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse per il comportamenti, posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della società…La gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo; ciò impone non solo di rigettare il ricorso proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. ma di aggravare le sanzioni, facendo applicazione della facoltà prevista dall’art. 36, comma 3, del C.G.S.. Al proposito, questa Corte ritiene che il principio di afflittività, che deve sempre orientare gli Organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione e commisurazione delle sanzioni, imponga di irrogare a carico della società FROSINONE CALCIO s.r.l., oltre all’ammenda di € 25.000,00, già disposta dal Giudice Sportivo, la sanzione della  squalifica del campo  per due giornate di gara  con obbligo  di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Solo una siffatta sanzione appare, infatti, idonea a realizzare la funzione retributiva della pena, dovendo, la Società ricorrente, subire una punizione che possa incidere effettivamente sul risultato sportivo costituendo, pertanto, un giusto corrispettivo per avere violato il precetto fondamentale secondo il quale i risultati sportivi si ottengono comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno, comunque, interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima. Più in particolare, il comportamento costituito dal lancio premeditato e organizzato di palloni da parte dei tesserati (calciatori professionistici) della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., al solo scopo di spezzettare le azioni di attacco della squadra avversaria, anche se non ha mai interrotto azioni della squadra del PALERMO connotate da un’evidente occasione di segnatura, costituisce, all’evidenza una manifestazione di slealtà e scorrettezza, la cui gravità merita di essere adeguatamente sanzionata. La sanzione determinata nei termini più sopra indicati, peraltro, è in grado, per la sua particolare gravità, di costituire un monito nei confronti di tutti gli attori del mondo calcistico e, quindi, di assolvere anche alla funzione general-preventiva, disincentivando altri dal porre in essere analoghi comportamenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 n. 5 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso Pol. Monterotondo Calcio s.r.l. avverso la sanzione della squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di € 2.000,00 inflitte alla reclamante seguito gara Monterotondo/Monteriggioni del 20.2.2010 Massima: La società, a seguito di ricorso alla CGF avverso la decisione del giudice sportivo che l’aveva sanzionata con la squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e con l’ammenda di € 2.000,00 è punita, invece, oltre che con l’ammenda con l’aumento della squalifica del campo per 2 gare da disputarsi in campo neutro a porte chiuse. Il caso di specie: I suoi sostenitori: a) hanno al termine della gara, colpito con sputi al volto sia il Direttore di gara, sia un Assistente; b) hanno successivamente colpito con calci e pugni la finestra esterna e la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara presenti al suo interno, rivolgendo loro nell’occasione frasi gravemente minacciose ed offensive; c) con il viso coperto da sciarpe con i colori sociali, mentre la terna arbitrale usciva con porpora autovettura dall’impianto sportivo, hanno lanciato con grande violenza sassi di grosse dimensioni che colpivano più volte l’auto danneggiandola allo sportello destro anteriore e posteriore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso dell’A.S.D. Hinterreggio avverso le sanzioni: a) squalifica del campo di giuoco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse; b) ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante; c) inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010 al sig. P. F., seguito gara Hinterreggio/Rosarno del 25.10.2009

Massima: La CGF, ai sensi dell’ art. 37, comma 4 C.G.S., aumenta la sanzione dell’inibizione al presidente della società che aveva impugnato la decisione del Giudice sportivo, quando dai fatti emergono circostanze da far ritenere che il comportamento tenuto dallo stesso debba essere punito con una sanzione più grave.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009

Impugnazione - istanza: 5) Ricorso A.S. Melfi S.r.l avverso le sanzioni: ammenda di € 1.000,00 alla reclamante; squalifica fino al 28.2.2010 al sig. Alberti Giuseppe; inibizione fino al 28.2.2010 al sig. Iorio Aldo; squalifica per 6 gare effettive al calciatore Della Luna Luigi; squalifica per 5 gare effettive ai calciatori D.A. R., D. G., D.F. F., M. N. e T. G., inflitte seguito gara Coppa Allievi Professionisti – fase eliminatoria Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009

Massima: A seguito del reclamo proposto avverso la sanzione irrogata dal Giudice sportivo la CGF può riformare, aggravandole, alcune altre delle sanzioni inflitte, in conformità al fondamentale principio di proporzionalità della pena come applicato secondo le risultanze emergenti dal Supplemento di rapporto dell’Arbitro della gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 n. 6 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010

Impugnazione – istanza: 6) Ricorso del Potenza Sport Club avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. C.E. seguito gara Potenza/Virtus Lanciano del 28.2.2010 Massima: Viene aumentata a 3 giornate di squalifica la sanzione comminata all’allenatore è sanzionato “perché per l’intero arco della gara inveiva verso i tesserati della squadra avversaria e protestava per le decisioni arbitrali, reiterando espressioni blasfeme”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Matera avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C.A. seguito gara calcio Pomigliano/Matera del 12.10.2008

Massima: La particolare gravità del fatto così come emerso dal referto arbitrale che riferisce di un intervento a gioco fermo violento contro l’avversario induce a riformare la decisione del Giudice Sportivo in peius con applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e la squalifica di 3 giornate al suddetto calciatore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 114 del 14.4.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ U.S. Tolentino s.r.l. avverso le sanzioni: - dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2008 al sig. G.L.; - dell’inibizione a svolgere ogni attività per 3 gare al sig. I.E., seguito gara Tolentino/Morro D’Oro del 13.4.2008

Massima: La particolare gravità dei fatti così come emersi dal referto arbitrale induce a riformare la decisione del giudice sportivo in peius per quanto riguarda il presidente. Consegue l’inibizione sino al 31.3.2009.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Campobello avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 seguito gara Campobello/Gelbison Cilento del 6.4.2008

Massima: La CGF quando gli episodi sono di gravità tale che per la loro natura e per gli effetti lesivi non possono essere esaustivamente sanzionati con la sola ammenda, comminata dal Giudice sportivo, ed avverso la quale la società aveva richiesto la riduzione, irroga, altresì, l’ulteriore punizione sportiva della squalifica del campo (per 2 giornate di gara), cosi come previsto dall’art, 18 lett. f) C.G.S.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 58/CGF Riunione del 13 dicembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell’ 8.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 33 del Codice Giustizia Sportiva del sig. G.M. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi dieci inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale e ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 1, e art. 33, comma 4 lett b), del Procuratore Federale avverso la sanzione dell’inibizione per mesi dieci inflitta al signor G.M.

Massima: In accoglimento dell’appello promosso dalla Procura Federale la Corte di Giustizia Federale può aggravare la sanzione precedentemente comminata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/CGF Riunione del 23 novembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 127/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida del campo di giuoco inflitta seguito gara Manfredonia C5/Termoli Calcio a 5 del 3.11.2007

Massima: La C.G.F., sulla base del ricorso promosso dalla società al fine di ottenere una riduzione della squalifica inflitta ai calciatori e dell’ammenda irrogata nei confronti della stessa dal Giudice Sportivo, quando ritiene che la sanzione irrogata appaia non adeguata per difetto, dispone un inasprimento della sanzione che deve consistere, quanto meno, nella squalifica del campo di gioco per una giornata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Corneto Tarquinia avverso le sanzioni, dell’inibizione inflitta al sig. O.C. fino al 30.6.2006 e della squalifica inflitta al calciatore C.M. fino al 20.1.2006

Massima: Il Giudice di secondo grado, può aumentare la sanzione anche su ricorso del ricorrente, quando il giudice di primo grado ha irrogato una sanzione inferiore al minimo edittale previsto per tale fattispecie.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 aprile 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 4/C del 2 agosto 2004 - www.figc.it

Parti: F.C. contro  F.I.G.C.

Massima: La domanda riconvenzionale della F.I.G.G., intesa ad ottenere l’inasprimento della sanzione, non può essere accolta, in quanto la determinazione concreta della sanzione è rimessa al potere discrezionale dell’organo giudicante (Camera di Conciliazione), che deve, con saggio apprezzamento, applicare quella ritenuta più congrua e adeguata, valutando complessivamente la condotta posta in essere e la personalità del colpevole ed indicando i motivi che spiegano l’uso della facoltà che gli è conferita.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente Federale avverso l’incongruità della sanzione della squalifica fino al 30.9.2005 inflitta al C.R.F.

Massima: Su ricorso del Presidente Federale ex art. 33 comma 2 C.G.S. la sanzione al calciatore può essere inasprita.

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C.P. Cagliari Calcetto avverso la sanzione della squalifica per n. 6 gare effettive inflitta al calciatore V.A.

Massima: La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque in caso di rigetto del reclamo di parte ed in applicazione dell’art. 32, comma 3, C.G.S., in riforma della decisione impugnata, può aggravare la misura della sanzione inflitta al calciatore dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 27 del 30.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Achillea avverso la sanzione dell’inibizione fino al 19.11.2004 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflitta al sig. P.B.

Massima: La gravità dei fatti ascritti al dirigente appare ancora maggiore in quanto verificatisi nel corso di una gara di "giovanissimi”, il che accentua gli effetti morali e negativamente esemplari dei comportamenti del Dirigente accompagnatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 15 luglio 1999 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 169 del 18.6.1999

Impugnazione - istanza:Appello del sig. I.M. avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli fino all’1.6.2004

Massima: Lo stato di tensione conseguente all'esito della gara non giustifica né attenua il comportamento antisportivo dell'incolpato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 18 febbraio 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 49 del 21.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Oriolo avverso decisioni seguito gara Oriolo/La Botte del 15.11.1998

Massima: Il divieto di "reformatio in peius" impedisce alla CAF di aumentare la sanzione nei confronti del calciatore, quando è stato questi a proporre l’appello.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/c del19.7.1997

Impugnazione - istanza: Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese: penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; F.G., B.G. e N.V.: inibizione per anni 3; G.M.: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese. Appello del Procuratore Federale, dell’U.S. Massese e dei sigg.ri F.G. e B.G., D.N.V., D.G.M. e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco avverso decisioni a seguito di procedimento per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/ Massese dell’1.6.1997

Massima: L'art. 27 comma 5 C.G.S., nel disciplinare i poteri della CAF., pone il divieto di inasprimento delle sanzioni "a carico del reclamante o di interessati al reclamo", ma la norma non interdice la reformatio in pejus quando vi sia impugnazione da parte dell'Organo dell'accusa, non avendo senso altrimenti il conferimento al medesimo della facoltà di proporre appello, ai sensi dall'art. 31 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 172 del 13.2.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Milano Calcio a Cinque avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore E.A.

Massima: Quando dagli atti ufficiali non emerge un comportamento che possa qualificarsi di particolare gravità, pur sussistendo la prova di atteggiamenti e di espressioni offensive da parte del calciatore, la sanzione adottata può essere ridimensionata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 dell’1.6.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della L.N.D. avverso l’incongruità della sanzione dell’ammenda di L. 300.000 con diffida inflitta alla S.S. Villacidrese in relazione alla gara Villacidrese/S. Antioco del 14.5.1995

Massima: Il Presidente della Lega Nazionale dilettanti può ricorrere avverso la decisione della Commissione Disciplinare che ha irrogato una sanzione lieve, nonostante si rilevi che dai rapporti dell'Arbitro e dei guardalinee, per tutta la durata della gara e, in particolare, nel corso del secondo tempo, alcuni sostenitori tenevano un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, fino a colpire con sputi l’Arbitro ed un guardalinee. Con l’accoglimento del ricorso la sanzione viene aumentata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 45 dell’1 4.5.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della L.N.D. avverso l’incongruità della sanzione della squalifica per n. 4 giornate inflitta al calciatore D'O.B.

Massima:La CAF quando accoglie il ricorso del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti avverso la sanzione inflitta al calciatore dalla commissione disciplinare può addirittura aumentare la sanzione.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it