Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 6 del 26/02/2014 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 206/CGF del 14.02.2014

Parti: A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Non può condividersi la censura mossa dalla ricorrente, che sostiene la necessità di applicare la sanzione della chiusura parziale ad altra gara del medesimo torneo – e cioè la Coppa Italia - in cui il comportamento censurato è stato posto in essere (si trattava appunto della semifinale Roma – Napoli della Coppa Italia). La regola generale, esattamente ricordata dalla Corte Federale nella decisione impugnata, è quella della applicabilità delle sanzioni senza alcuna distinzione tra manifestazioni o fasi di esse. E’ vero che, per alcune sanzioni (quelle inflitte ai soli tesserati) e per alcune manifestazioni (la Coppa Italia, le Coppe Regioni e le fasi di play-off e play-out nei campionati che le prevedono) il principio derogatorio di cui all’art. 19, co. 11.1, 11.2, 12 e 13 CGS va nella direzione indicata dalla ricorrente. Ma, appunto, si tratta di un principio derogatorio introdotto dal CGS e dunque non estensibile, in assenza di una norma ad hoc, ad altra fattispecie, quale è quella in esame della sanzione per responsabilità oggettiva ex art.11 CGS.

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