Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 46 del 15/07/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, previa delibera del 2 novembre 2021, registrata al n. 10 Registro Protocollo C.S.A.T Comitato Regionale Toscana e pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND Comitato Regionale Toscana n. 33 del 5 novembre 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Fucecchio A.S.D. avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 10 ottobre 2021, che aveva condannato il calciatore J.alla squalifica per dieci gare effettive.

Impugnazione Istanza: A.C. Fucecchio A.S.D. / FIGC / CR Toscana

Massima: Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi né contraddittoria (non sussiste infatti, nel caso di specie, la necessaria “inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019), né tantomeno illogica (vizio che rileva solo quando macroscopico, quindi manifesto”) o carente (ossia mancante del tutto, “nel senso che alla premessa delloggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue lenunciazione della decisione senza alcuna argomentazione”, oppure sorretta da argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione”, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019). La sentenza impugnata motiva adeguatamente ed esaustivamente sia con riguardo ai motivi di inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali scritte, sia relativamente alla fede privilegiata da doversi assegnare alla versione arbitrale, sia, infine, con riferimento all’inesistenza del presunto scambio di persona. Su tale ultimo aspetto, in particolare, la Corte ha, in modo condivisibile, rilevato come dagli atti di causa emergano evidenze documentali che inducono ad escludere definitivamente la presenza in campo – e non in panchina – del giocatore J.; dato di fatto, questo, intorno al quale si incentrano tutte le difese della Ricorrente, nonché – rileva codesto Collegio – le dichiarazioni scritte dalla stessa prodotte. Nello specifico, ha correttamente evidenziato la Corte, emerge che: “nelle distinte, sottoscritte ed allegate in atti” e mai contestate dal Dirigente del F., “il dirigente accompagnatore (cioè proprio colui che ipotizzava lerrore) attesta che nella rosa dei giocatori in campo ci fosse il numero 5 mentre il giocatore I. risulta trovarsi proprio in panchina; nessuna delle sostituzioni operate dall’allenatore abbia tolto dal campo il giocatore con la maglia numero 5 e nemmeno fatto entrare il calciatore Iaia con la casacca n. 15; il giocatore n. 6 sia stato sostituito con il calciatore n. 14, e non con il n. 15, come erroneamente affermato dalla Ricorrente. Analizzata, quindi, la documentazione ufficiale di gara ed assodata la correttezza nonché l’adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata relativamente agli aspetti oggetto di censura, risulta pacifica l’infondatezza anche di tale motivo di ricorso.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda:  Decisione n. 8/2020 del

12 febbraio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 59 del 28 marzo 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Comunicato Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2019), ha ridotto ad Euro 2.000,00 l’ammenda inflitta al Forte di Bibbona Calcio,  in conseguenza dei comportamenti assunti da taluni suoi tesserati in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo 2019 del Campionato di Seconda Categoria Girone “F”, nonché confermato la squalifica inflitta al calciatore N. S.fino al 7 aprile 2020, “per avere [il S., ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto”.

Parti: ASD Forte di Bibbona Calcio/N. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND

Massima: Come più volte ribadito dallo scrivente Collegio, l’”omissione della motivazione” si configura “quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II^, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019). Orbene, nel caso in esame, la Corte ha valutato tutti i fatti e le circostanze portate all’attenzione del Collegio, incluso il comportamento “di particolare spregevolezza” posto in essere dal calciatore N. S., confermando, per tale motivo, vista anche l’assenza di circostanze atte ad attenuare o giustificare la responsabilità del calciatore, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Massima: … seppur la decisione impugnata risulti effettivamente carente di un espresso riferimento normativo, rispetto al quale si sarebbe configurata la violazione ed in ragione del quale sarebbe stata determinata la relativa sanzione, è nondimeno palese che la norma in questione fosse l’art. 11 bis del C.G.S.- FIGC (nella sua formulazione antecedente alla modifica del 17 giugno 2019). Solo tale disposizione, infatti, prevede l’applicazione di una sanzione minima di 1 anno di squalifica, pari a quella inflitta al calciatore N. S., al verificarsi delle fattispecie in essa descritte. E che tale fosse il fondamento giuridico preso in considerazione dalla Corte è circostanza più che nota anche ai ricorrenti, i quali si sono lungamente soffermati nel loro ricorso nel sostenere che al caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 19 del C.G.S.-FIGC, e non l’art. 11 bis, con ciò dimostrando di essere ben consapevoli di quale fosse il fondamento giuridico sulla base del quale la Corte ha ritenuto di confermare la qualifica inflitta in primo grado. Peraltro, occorre evidenziare che - come dedotto dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 60, comma 4, del C.G.S.-CONI del 12 luglio 2019 - il nuovo C.G.S.-FIGC (pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019) ha ricondotto lo “sputo” nell’àlveo delle “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” (cfr. art. 35 nuovo C.G.S.-FIGC), con ciò di fatto confermando la legittimità della decisione impugnata nei limiti in cui questa ha, per l’appunto, incluso tale condotta tra quelle sanzionate dal citato art. 11 bis.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 dell’1.12.2009

Impugnazione – istanza: 2) Reclamo con richiesta procedimento d’urgenza U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M. F. seguito gara Chievo Verona/Palermo del 29.11.2009

Massima:  Non appare necessario che il Giudice Sportivo indichi la norma violata, essendo sufficiente che dalla motivazione possa comunque evincersi quale sia stato il comportamento preso a riferimento per l’irrogazione della sanzione, considerato altresì il generale principio in base al quale in ogni caso la parte conoscendo il fatto ascrittogli, è comunque nelle condizioni di poter esercitare – come nel concreto dimostra il tenore dell’impugnazione – compiutamente il proprio diritto di difesa.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 05 settembre 2008 n.  1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 25 febbraio 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 7/DIV del 28.8.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Ravenna Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore S.P. seguito gara amichevole Ravenna/Modena del 13.8.2008

Massima: Lo stile dei provvedimenti del Giudice Sportivo ormai consolidato non prevede esplicito richiamo da parte dello stesso, alle norme dell'ordinamento che si intendono violate, poiché il riferimento ai comportamenti sanzionati e l'entità della sanzione danno luogo a immediato riconoscimento del legame fra fattispecie normativa e sanzione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 185/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 260/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. n. 267 del 13.5.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo F.C. Internazionale Milano S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore M.M., seguito gara Lazio/Internazionale del 7.5.2008

Massima: Sull’asserita assenza di motivazione da parte del Giudice Sportivo, occorre sottolineare come la stessa non necessiti di particolari integrazioni, in quanto l’applicazione di una giornata di squalifica rappresenta il minimum previsto dal comma 10 dell’art. 19 C.G.S. per il calciatore che viene espulso. A ciò vanno ad aggiungersi, discrezionalmente, a giudizio del Giudice Sportivo, valutate le circostanze del caso, ulteriori giornate di squalifica (a partire da tre a salire, come prevede il comma 4, in caso di condotta violenta. Ebbene la fattispecie che ci occupa appare qualificabile come gratuitamente antisportiva, in quanto il calciatore è intervenuto sull’avversario quando questi non aveva più il possesso del pallone, fatto che rende il gesto realmente futile. A fronte di ciò è stata comminata 1 sola giornata in più rispetto a quella “automaticamente” scattata con l’espulsione del calciatore dal campo.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 151/CGF Riunione del 03 aprile 2008  n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 269/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 4  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Potenza Sport Club S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D.C.C. seguito gara Lucchese/Potenza del 22.3.2008

Massima: L'omissione del dato normativo da parte del Giudice di prima istanza, non può esser considerato alla stregua di una causa di nullità del provvedimento. L'ordinamento sportivo, infatti, non presenta una complessità tale da poter ravvisare una violazione del diritto alla difesa, quando un provvedimento di squalifica non menzioni l'art. 19 comma 4 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva.

 

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