Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del  15 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso dell’A.S. Livorno Calcio s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Livorno/Ancona del 21.3.2009 Massima: Il nostro ordinamento giuridico e di riflesso quello settoriale sportivo, sfuggono al principio del cd stare decisis ovvero “vincolo del precedente” tipico dei paesi anglosassoni.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 dell’1.6.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del calciatore B. M.avverso la sanzione della squalifica per 5 gare inflittagli seguito gara di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Loanesi S. Francesco/Cantù San Paolo del 31.5.2009

Massima: Nel nostro ordinamento l’art. 101 capv. della Costituzione solennemente afferma che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, con ciò chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui. Con ciò viene opportunamente e saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile a ripetere ed a perpetuare l’esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 4 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.G. Nocerina Srl dilettanti avverso la sanzione della squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore B.O.I. inflitta seguito gara calcio Pomigliano/Nocerina del 19.4.2009

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 129/CGF Riunione del 22 febbraio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 227/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n,. 78 del 30.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Santarcangelo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Real Montecchio/Santarcangelo del 27.1.2008Massima: Del tutto irrilevante appare il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Montegiorgio calcio avverso la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2007/2008, inflittagli a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Marche per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti dell’art.1, comma 1 C.G.S.

Massima: Il nostro sistema processuale non si basa sul vincolo del precedente, per cui si rivela ultroneo qualsiasi richiamo ad asserite similari decisioni di giurisprudenza al riguardo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 6 febbraio 2006 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006

Impugnazione - istanza:Appello del sig. S.G. per il figlio S.E. avverso la sanzione della squalifica fino al 15.03.2006

Massima: Il ricorso, con il quale si chiede una riduzione della squalifica, è infondato, quando da un lato si fonda sul richiamo ad un precedente riguardante altro soggetto, di per sé non rilevante ai fini della valutazione della sanzione oggetto della o vertenza, e dall’altro evidenzia circostanze attenuanti che non trovano riscontro in atti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Savoia avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare con obbligo della disputa a porte chiuse

Massima: Ogni sanzione va commisurata al fatto concreto in relazione al quale viene applicata senza che possano rilevare i parametri valutativi che in un caso diverso inducono ad una pena diversa sia per le caratteristiche soggettive che oggettive.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del Calcio Catania e del sig. R.G. avverso le sanzioni delle ammende di e 10.000,00 ciascuno a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003

Massima: La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non perfettamente identici.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Santarcangiolese avverso decisioni merito gara Santarcangiolese/Edilceramiche Calcio PZ dell’1.12.2002

Massima: Il “precedente giurisprudenziale” non determina alcun vincolo giuridicamente rilevante per gli Organi di Giustizia Sportiva, tanto più in casi in cui si censura la difformità di valutazione da parte del Giudice Sportivo di fatti e situazioni che con la fattispecie in esame hanno in comune soltanto gli stessi protagonisti, i quali, peraltro, hanno in ipotesi beneficiato dei presunti comportamenti omissivi del Giudice Sportivo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Marina Di Montesilvano avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 inflitta al calciatore F.M..

Massima: Le prospettazioni difensive - con le quali si deduce che per fattispecie similari le sanzioni comminate dagli organi di giustizia siano state più lievi e lamenta l’eccessiva afflittività della pena - non possono scalfire le risultanze degli ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità.

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 77 del 16.11.2001

Impugnazione - istanza: Appello del Vigor Lamezia avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Rossanese/Vigor Lamezia del 4.11.2001

Massima: Secondo la costante giurisprudenza della CAF, non sono determinanti le considerazioni e le doglianze fondate su comparazioni con episodi di natura analoga verificatisi in altre gare; la valutazione della giustizia sportiva, in merito alla commisurazione della sanzione, si basa su un giudizio avente ad oggetto, caso per caso, la gravità dei fatti e il rilievo della condotta dei protagonisti degli incidenti; valutazioni compiute con adeguata ponderazione dalle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 72 del 24.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Paganese Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 5 giornate effettive, inflittale in relazione alla gara Paganese/Pro Ebolitana del 20.2.2000

Massima: Non sono determinanti le considerazioni e le doglianze fondate su comparazioni con episodi di natura analoga verificatasi in altre gare; la valutazione della giustizia sportiva, in merito alla commisurazione della sanzione, si basa su un giudizio avente ad oggetto caso per caso, la gravità dei fatti e il rilievo della condotta dei protagonisti degli incidenti; valutazioni compiute con adeguata ponderazione dalle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 16 marzo 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 10.2.2000

Impugnazione - istanza:Appelli dell’A.S. Roma e del sig. D.S.F. avverso la sanzione della inibizione inflitta a quest’ultimo fino al 31.5.2000 in relazione alla gara Giovanissimi Regionali Tre Fontane/Roma del 9.1.2000

Massima: La sanzione inflitta appare sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti sia pure gravi e all'orientamento della giustizia sportiva in casi analoghi di comportamenti offensivi soltanto verbali nei confronti dell'Arbitro.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999

Impugnazione - istanza:Appello della S.S.C. Napoli avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore L.S.

Massima: Ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata e presenta proprie caratteristiche e connotazioni.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 1999 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 63 del 27.6.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Juve Stabia avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per n. 6 giornate effettive di gara e della inibizione ai sigg.ri L.S.A. e F.V. rispettivamente fino al 15.1.2000 e 15.3.2000, loro inflitte in relazione alla gara di Coppa Italia Juve Stabia/Brescia del 15.8.1999.

Massima: Ogni fattispecie, per struttura, componenti, connotazioni e circostanze, fa storia a sé e va autonomamente valutata, sicché l'accostamento ad altri accadimenti più o meno simili sembra improbabile e azzardato e non può costituire parametro idoneo, adottabile per l'applicazione delle sanzioni del caso concreto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. - Com. Uff. n. 264 del 29.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Milan avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore R.S.

Massima: Il richiamo a precedenti decisioni è irrilevante, poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata, nell'impossibilità di stabilire un confronto tra episodi diversi ognuno dei quali presenta proprie caratteristiche e connotazioni.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 marzo 1996 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., Com. Uff. n. 151 dell'1.3.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Palermo Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate effettive di gara.

Massima: In sede di quantificazione delle sanzioni non si possono istituire raffronti con altre fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi propri e peculiari, che non possono essere comparati. Importante è invece che la sanzione sia congrua rispetto alla infrazione commessa.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 406 del 23.6.1995

Impugnazione - istanza: Appello del Cagliari Calcio avverso la sanzione dell'ammenda di L. 40.000.000 con diffida inflittagli in relazione alla gara Cagliari/Sampdoria del 14.5.199

5Massima: Incongruente è il richiamo a decisioni relative a fattispecie asserite analoghe, giacché ogni situazione deve essere considerata in relazione alla propria peculiarità.

 

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