DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: Questa Corte osserva che il Collegio di Garanzia, appare essere organo di giustizia sportiva di ultimo grado che ai sensi dell’art. 54, comma 1, C.G.S. giudica esclusivamente “per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e che abbia formato oggetto di disputa fra le parti”. L’intendimento del C.G.S. è di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI una funzione decisoria di natura limitata ad un sindacato di pura legittimità. Ad una palese ed evidente interpretazione del dato letterale dell’art. 54 C.G.S. si evince che la norma esclude che il Collegio, possa svolgere un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione della quaestio facti posta a fondamento della decisione impugnata. Pertanto limite invalicabile della competenza del Collegio di Garanzia è quella di vagliare la sola legittimità della motivazione per illogicità e/o insufficienza espressa nella sentenza endofederale impugnata. Al riguardo va richiamata la stessa giurisprudenza del Collegio di Garanzia secondo cui “il Collegio di Garanzia deve limitarsi, infatti, a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia sportiva e non può estendere le sue valutazioni sul merito delle valutazioni che sono state fatte anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale” (Sezioni Unite decisione n. 11 del 2018). Ed inoltre che “il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Sezioni Unite decisione n. 35 del 2015).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 111 del 28.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Calcio Acri avverso decisioni merito gara Calcio Acri/Luzzese Calcio del 16.10.2005

Massima: La tardività dell’originario reclamo non può più essere eccepita alla CAF, la quale si pronuncia nuovamente a seguito del procedimento di rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare che ha nuovamente deciso nel merito.

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