Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Deve rilevarsi che correttamente la Commissione Premi ha negato alla reclamante la certificazione per le stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003 difettando i presupposti probatori. Sul punto si rammenta che il Tribunale, in precedenti occasioni, ha avuto modo di affermare che la Società che richiede il Premio ben può indicare ulteriori elementi documentali o testimoniali anche in aggiunta a quelli menzionati dalla Circolare n. 7 delle LND, per ricavare aliunde, in mancanza del cartellino o di attestazione di provenienza federale, il tesseramento del calciatore. Tuttavia, questi mezzi debbono esse idonei ad assicurare certezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 99, comma 1 NOIF, circa la sussistenza del presupposto per il riconoscimento del Premio. In altre parole, perché possa essere certificato il Premio deve essere fornito, attraverso la documentazione prodotta, un quadro di elementi significativi, precisi e concordanti che, valutati nel loro insieme, consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova dell’avvenuto tesseramento. Nel caso che ci occupa, non possono considerarsi documenti idonei a provare in modo incontrovertibile il tesseramento del giocatore, un’intervista del tutto generica dove non vengono individuate le stagioni in cui il calciatore avrebbe militato nelle fila del società, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal giornalista. Né può assurgere a prova idonea e certa il profilo di “Wikipedia” relativo al calciatore, essendo lo stesso modificabile da chiunque.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 039/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FBC FINALE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA DI CUI ALL’ART. 99 BIS NOIF, SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE JAWO LAMIN IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL
Massima: La società non ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, perché al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non era più tesserato con la Società dilettantistica. L’art. 99 NOIF, intestato “Premio di addestramento e formazione tecnica” al punto 1 bis, così testualmente dispone: “Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL CONTRO LA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 193 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE ICARDI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art.99 delle NOIF, non è dovuto in quanto la Società richiedente, titolare del precedente tesseramento, non era associata alla LND come previsto dal primo comma del suddetto articolo, ma alla Lega Pro ed inoltre, il calciatore era tesserato come giovane di serie. L’art. 99 delle NOIF, al comma primo, prevede che i requisiti dell’appartenenza della Società che richiede il premio alla LND e dello status di non professionista deve essere valutati con riferimento al precedente ed effettivo tesseramento del calciatore e non al momento della proposizione della domanda. Nella fattispecie, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore era tesserato come giovane di serie e la Società reclamante era associata alla Lega Pro. Il successivo status di non professionista del calciatore dal 1 luglio 2016 al 22 luglio 2016, data della sottoscrizione del contratto da professionista appartiene alla medesima stagione sportiva e si pone solo come evento incidentale nella storia del tesseramento del calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 - PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: La società non ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore extracomunitario. Al momento della introduzione del comma 1 bis dell’art. 99 NOIF sarebbe stata auspicabile una armonizzazione con l’art. 40 quater, comma 1.2. NOIF al fine di evitare la evidente disparità di trattamento, in ordine al premio di addestramento e formazione tecnica, tra Società dilettantistiche che tesserano calciatori extracomunitari e quelle che invece hanno come tesserati calciatori comunitari. Nel contempo, tuttavia, pur auspicando una intervento del legislatore federale, è inevitabile, quanto opportuno, fare applicazione del dato normativo e ciò soprattutto in ossequio al principio della tutela dell’affidamento del terzo in buona fede. Non è infatti revocabile in dubbio che la Società, come peraltro dalla stessa dedotto, ha tesserato il calciatore anche in considerazione di non essere esposta alla richiesta di pagamento di premi da parte di altre Società, facendo legittimo affidamento sul dato normativo di cui all’art. 99, comma 1 bis NOIF.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013
Impugnazione – istanza: 2) RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. IN FAVORE DELLA S.C. CARONNESE PER IL CALC. R.M..
Massima: La società dilettantistica ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica del calciatore da parte della società professionistica anche se al momento della stipula del contratto professionistico, il calciatore non era più vincolato con la società dilettantistica, perché era stata contestualmente sottoscritta una variazione di tesseramento a titolo gratuito in favore della stessa società professionistica, con il consenso della società dilettantistica di provenienza. Fino a qualche anno fa le società dilettantistiche pur avendo deciso con il calciatore di porre termine, “consensualmente”, al rapporto con lo stesso hanno acquisito dalla società professionistica presso la quale questo si era tesserato il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Ciò era reso possibile dal tenore letterale, non chiaro e univoco, dell’art. 99 N.O.I.F.. L’articolo prevedeva che “a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da professionista, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla Società dilettantistica un premio di preparazione e formazione tecnica.” Tale disposizione, poco chiara e di tenore dubbio, ha favorito negli anni le società dilettantistiche che, anche in presenza di un atleta, “svincolato”, ex art. 108 N.O.I.F., hanno ottenuto il pagamento del premio previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Sul punto la Corte di Giustizia Federale si è più volte espressa per l’obbligo, per le società professionistiche che tesseravano un calciatore dilettante, anche se svincolato ex art. 108 N.O.I.F., di pagare un premio di addestramento e formazione tecnica alla società presso la quale il calciatore aveva svolto l’ultima attività dilettantistica. Questo perché, secondo la Corte, l’accordo rescissorio che interveniva tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui veniva pattuito, non poteva comportare alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99 N.O.I.F.. L’interpretazione a suo tempo data dalla Corte era, in ogni caso, perfettamente in linea con il dettato previgente della norma in questione. A chiarire tale situazione è intervenuta una delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., la n. 118/A del 25 maggio 2010. Con il citato provvedimento, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha parzialmente modificato l’art. 99 N.O.I.F. aggiungendo a detto articolo il comma 1-bis, che così recita: “il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”. Ciò significa che in presenza della decadenza del tesseramento ex art. 108 N.O.I.F. niente è dovuto alla società dilettantistica ex art. 99 N.O.I.F.. Nel caso che ci riguarda, siamo in presenza di uno Svincolo per la stipulazione di contratto da “Professionista”, ex art. 113, comma 1, lettera b) N.O.I.F., che prevede il consenso scritto della società dilettantistica quanto il contratto, viene stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Infatti, nel nostro caso la stipula del contratto fra il calciatore e la società è intervenuta in data 30 agosto 2012 e quindi oltre il termine del 31 luglio 2012, il che ha comportato il mancato utilizzo di quanto previsto dall’art. 99, comma 1, lettera a) N.O.I.F. (tesseramento automatico). Se è vero, com’è vero, che la stipulazione del contratto da “professionista” da parte di un calciatore “non professionista” comporta sempre lo svincolo del calciatore, ex art. 113 N.O.I.F., è altrettanto vero che trattasi di rapporti in corso per i quali lo svincolo e il successivo tesseramento da “professionista” avvengono senza soluzione di continuità, sia si tratti di fattispecie regolate dal comma 1, lettere a) dell’art. 113 N.O.I.F., sia si tratti di casi regolati dal comma 1, lettera b) del citato articolo. La società dilettantistica, in questi casi, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società professionistica che tessera il calciatore, il premio di addestramento e di formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F..
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile 2010 n. 3 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 17.9.2009 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso del Calcio Montebelluna S.r.l. avverso il mancato riconoscimento del diritto a percepire il “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. emessa dall’ufficio del lavoro e premi F.I.G.C. in relazione al tesseramento del calciatore C.C.J.L. in favore dell’A.S. cittadella S.R.L. Massima: Ai fini del premio addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F relativo al calciatore straniero, l’unico documento dal quale può evincersi la qualifica o meno di calciatore professionista o dilettante è il Certificato Internazionale di Trasferimento o Transfert internazionale
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 036/C Riunione del 22 Febbraio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006 Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” AI SENSI DELL’ART. 99 N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE P.M., ALLA CALCIO COMO S.R.L.
Massima: La nuova società, che è stata ammessa al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2005/2006 con assegnazione alla stessa dei calciatori giovani e giovani di serie, già tesserati con la società fallita non ha diritto al “premio di addestramento e formazione tecnica”, per intero art. 99 N.O.I.F., relativo al calciatore. Infatti appare pacifico, per giurisprudenza consolidata, che l’intero patrimonio passivo ed attivo della società fallita deve ricadere nella stessa sfera del fallimento (esclusi i casi di rivendicazione, separazione o restituzione relativamente a diritti di terzi) e certamente, nel caso di specie, l’eventuale premio di preparazione dell’atleta, non può che riferirsi all’attività svolta dalla squadra calcistica (rectius: persona giuridica) sino alla data del dichiarato fallimento. Talché, seppur nella legittimità dell’accertamento del premio in discussione, non si può comprendere come una diversa persona giuridica, nel caso che ci occupa la nuova società, possa vantare o pretendere un diritto appartenente alla sfera patrimoniale della diversa persona giuridica società estinta per dichiarazione di fallimento. Appare chiaro che la società non può essere individuata quale beneficiaria della destinazione di un diritto acquisito da una diversa persona giuridica. Orbene la tutela della Giustizia Sportiva riguarda tutte le squadre affiliate nei limiti dell’ordinamento generale della giustizia ordinaria. In questo caso, non può rientrare nei poteri della Giustizia Sportiva attribuire diritti spettanti a soggetti giuridici certamente diversi; in caso contrario si potrebbe addirittura ipotizzare l’illecito relativo alla distrazione di beni e/o somme di danaro, e comunque determinare una illecita alterazione del patrimonio della società dichiarata fallita, a danno della massa dei creditori.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 8 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza: 8) Reclamo A.C. Pavia S.r.l. avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore della U.S. Virtus Vecomp Verona relativamente al calciatore B. A. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 108 NOIF. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. L’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 5 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza:5) Reclamo San Marino Calcio S.r.l. avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore dell’A.S. Sestese Calcio relativamente al calciatore S. S. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 108 NOIF. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. L’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 6 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza:6) Reclamo A.C. Rodengo Saiano S.r.l. avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore dell’F.C. Castellarano S.r.l. relativamente al calciatore F. P. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 108 NOIF. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. L’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 7 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza: 7) Reclamo A.C. Bellaria Igea Marina avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore della Pol. Virtus Castelfranco Calcio relativamente al calciatore M. A. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 32 NOIF, per raggiungimento del venticinquesimo anno di età. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Lo svincolo per decadenza del tesseramento ex art. 32 N.O.I.F., oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui il calciatore compie il 25° anno di età, non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, il venir meno del diritto acquisito in virtù dell’art. 99 N.O.I.F. dalla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, dal momento che tale diritto matura in ragione del solo svolgimento di detta attività e senza che assuma rilievo – come da giurisprudenza consolidata di questa Corte – il fatto della persistenza o della intervenuta cessazione, per qualsivoglia causa, ivi inclusa la decadenza ex art. 32 N.O.I.F., del precedente vincolo di tesseramento al momento della stipula del contratto da professionista. Né d’altra parte può sostenersi che, diversamente opinando, l’art. 32 N.O.I.F. costituirebbe una duplicazione dell’art. 113 N.O.I.F., il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 32 ha per oggetto lo svincolo per raggiungimento del venticinquesimo anno di età che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 4 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza:4) Reclamo Rimini Calcio S.r.l avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore dell’Armando Picchi Calcio S.r.l. relativamente al calciatore F.A. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato tesserato con la società dilettantistica allorquando aveva compiuto il venticinquesimo anno di età atteso che per determinare il premio occorre far riferimento, nel computo della età ultima all’intero periodo che precede il compimento dell’anno successivo (cfr Com. Uff. n 2/C del 9.7.1998).
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009 n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)
Impugnazione - istanza: Ricorso del Ternana Calcio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Leonessa Altamura il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 N.O.I.F., riferito al calciatore P.J. C.
Massima: La società dilettantistica ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica anche quando il calciatore è stato svincolato, ma la stessa risulta essere l’ultima società prima della stipula del primo contatto professionistico. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, contrariamente all’assunto della ricorrente, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Peraltro correttamente la Commissione Vertenze Economiche ha evidenziato che una diversa interpretazione dell’art. 99 N.O.I.F. costituirebbe una evidente forzatura del testo normativo che limiterebbe senza alcun motivo apprezzabile l’accesso al premio di addestramento e formazione tecnica e soprattutto in palese contrasto con le chiare finalità mutualistiche dell’istituto a sostegno delle società dilettantistiche.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e. 2 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso del Ternana Calcio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S. Cecina il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 N.O.I.F., riferito al calciatore L. S. A..
Massima: L’art. 97 N.O.I.F., dispone che il premio di addestramento e formazione tecnica spetta alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista. L’art. 99 N.O.I.F.,peraltro, proprio nel titolo reca l’incisiva ed inequivoca espressione “premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Sora avverso decisioni su vertenza economica con l’A.C. Barletta in merito al premio di addestramento e formazione tecnica riferito al calciatore P.M..
Massima: Il premio di addestramento e di formazione tecnica riveste carattere patrimoniale e, come tutti i diritti patrimoniali, è rinunciabile in mancanza di contraria normativa (che nella specie non sussiste). L’atto rilasciato dal legale rappresentante della società, e da questa non disconosciuto nel corso del procedimento dinanzi alla C.V.E., integra una rinuncia unilaterale all’esercizio del cennato diritto, per cui nulla è dovuto.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 30.1.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell'A.C. Arezzo avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l'A.S. Pontevecchio in ordine al premio di addestramento e formazione tecnica in relazione alla stipula di un contratto tra la società reclamante ed il calciatore F.F.
Massima: Il combinato disposto dall'art. 99 comma 3 N.O.I.F. e allegata Tabella B, nel prevedere che a seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista" la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società per la quale era tesserato il calciatore un premio di preparazione e formazione tecnica, indica vari parametri fissati con riferimento all'età del calciatore interessato. Dalla lettera della disposizione normativa si ricava chiaramente che nella indicazione dell'età ultima che dà diritto al premio debba comprendersi l'intero periodo che precede il compimento dell'anno successivo. Nel caso di specie essendo stato il calciatore tesserato allorché non aveva ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età, la società ha diritto al premio avuto riguardo allo scaglione della fascia di età da 22 a 25 anni compiuti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello dello Spezia Calcio 1906 avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., riferita al calciatore V.G.
Massima: Quando un calciatore viene trasferito da una società dilettantistica ad una società professionistica, oppure viene trasferito da una società professionistica all’altra prima dei 23 anni, la nuova società dovrà provvedere al pagamento dell'indennità di preparazione e promozione, ai sensi dall'art. 98 N.O.I.F.
Massima: L’Ufficio del lavoro della FIGC determina l’indennità di preparazione e promozione ex art. 98 N.O.I.F.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 21/D-Riunione del 26.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello del Taranto Calcio 1906 avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il F.C. Casertana in ordine all’indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F, riferita al calciatore S.A.
Massima: Avverso il provvedimento dell'Ufficio del Lavoro della FIGC relativo alla quantificazione dell’indennità di preparazione e promozione dovuto alla società, il reclamo va proposto alla Commissione Vertenze Economiche.
Massima: Ai sensi dell'art. 99 comma 1 N.O.I.F, a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione.
Massima: Ai sensi dell'art. 99 comma 1 N.O.I.F il coefficiente da applicarsi per la corresponsione del premio di preparazione e promozione è determinato dall’età del calciatore al momento della sottoscrizione del primo contratto come professionista.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Livorno Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Catania in ordine all'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F, riferita al calciatore di B.R.
Massima: L’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. quantifica l’indennità di preparazione e promozione dovuta alla società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 24/D Riunione del 23.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Formia avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’U.S.Città di Palermo in merito al premio di valorizzazione concordato in relazione all'impiego del calciatore C. G. (delibera della C.V.E.).
Massima: La società non può ottenere il pagamento del premio di valorizzazione relativo all' impiego del calciatore dalla società a cui lo ha trasferito, se ad integrazione del contratto - che prevedeva la corresponsione di un premio di valorizzazione commisurato al numero di partite disputate dal calciatore senza che peraltro fosse indicata la durata della partecipazione dello stesso alle gare (dovendosi logicamente escludere la sufficienza della partecipazione di durata irrilevante, come per un solo minuto) - ha stipulato successivamente un nuovo accordo con il quale si chiarisce che per partecipazione alle gare si intende la disputa di almeno 45 minuti della stessa ed il calciatore, in concreto, non viene utilizzato per tale periodo di giuoco.
Massima: Il documento integrativo di un contratto, in virtù del principio della rappresentanza apparente, si presume provenire da chi lo ha sottoscritto “Il Presidente….”, anche se la firma non è la propria, e questo quando il documento ha in sé tutti quei caratteri esteriori (carta intestata, timbro della società) che ne fanno ritenere la provenienza da chi ha la rappresentanza della società. Il riconoscimento della firma può essere superato dalla concordanza di altri elementi.