Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 5 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche, n. n. 0027/TFNSVE-2024-2025 del 27.6.2025, n. 0028/TFNSVE-2024-2025 del 27.6.2025, e n. 0029/TFNSVE2024-2025 del 30.6.2025

Impugnazione – istanza: Frosinone Calcio S.r.l.-S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l.

Massima: Confermate le tre decisioni del TFN che hanno dichiarato inadempiente la società reclamante e per l’effetto condannata al pagamento del premio di formazione tecnica previsto dall’art. 99 delle N.O.I.F. (nuova formulazione), in relazione al trasferimento di tre giovani calciatori non essendo più operativa tra le parti la rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 perché non era più vigente all’atto del tesseramento dei calciatori. Il caso di specie: la vicenda prende spunto dalla stipula, tra le parti, di una scrittura privata, in data 22 settembre 2023, avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra la suddetta reclamante e l’Accademia per la gestione dell’attività sportiva-agonistica di giovani calciatori, tra i 5 e i 17 anni di età, per la stagione 2023-2024. In particolare – per quel che rileva in questa sede – la fattispecie si incentra sull’interpretazione dell’art. 10 di tale scrittura privata (“Tesseramento calciatori e relativi corrispettivi”), ove era stabilito che l’Accademia prestava il consenso al tesseramento per il Frosinone “…purchè ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente, rinunciando a promuovere qualsiasi richiesta di premi alla carriera e di premi di preparazione”. Erano, quindi, indicate specifiche somme che il Frosinone avrebbe versato ad Accademia, come contributo per lo sviluppo dell’attività di “Scuola Calcio” nell’ipotesi di esordio nella prima squadra del Frosinone, differenti se in serie A o in Serie B, ovvero specifiche percentuali, qualora fosse avvenuto un trasferimento definitivo ad altre società professionistiche, dal 30% al 7,5% in relazione al crescere delle somme relative al trasferimento. Accademia, a sua volta, si impegnava a corrispondere al Frosinone il 25% di ogni somma ricevuta in caso di trasferimento di propri tesserati ad altre società professionistiche. Per quanto altro che possa rilevare in questa sede, ai sensi dell’art. 6, il Frosinone conferiva ad Accademia, per l’intera durata del contratto, la gestione dei propri corsi di calcio nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 5, Accademia si impegnava a non instaurare rapporti di affiliazione, “partnership”, accademia di calcio o collaborazioni di qualsivoglia natura con altre società professionistiche e a organizzare “provini” e raduni solo per il Frosinone (salvo consenso scritto in caso contrario da parte di tale società professionistica firmataria). L’art. 2 indicava la durata dell’accordo, limitandolo alla stagione calcistica 2023-2024. Verificatasi la fattispecie che vedeva tre giovani calciatori tesserati con il Frosinone con vincolo biennale, nella stagione sportiva 2024/2025, nel dicembre 2024 Accademia ricorreva innanzi alla Commissione Premi presso la F.I.G.C. avverso il mancato pagamento, da parte del Frosinone, del “premio di formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. La Commissione deliberava la certificazione del singolo premio richiesto in favore di Accademia per i tre calciatori e il Frosinone, avverso tali decisioni, adiva il TFN, ritenendo che il suddetto importo non fosse dovuto, in quanto Accademia aveva rinunciato a tutti i premi previsti per la formazione dei calciatori, in virtù del suddetto art. 10, nell’ambito del più ampio rapporto di collaborazione di cui alla scrittura privata suddetta, che prevedeva già la corresponsione di cospicue somme in favore di Accademia. Con le tre sentenze indicate in epigrafe – ciascuna relativa al premio per singolo calciatore – il TFN rigettava i reclami con il seguente nucleo di motivazione, comune alle tre decisioni: “Al di là, infatti, della portata dell’art. 10 della scrittura privata stipulata dalle odierne contendenti in data 22.09.2023 e segnatamente se l’intento comune delle parti fosse quello di circoscrivere la rinuncia al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione per tutti i calciatori che sarebbero transitati dalla Accademia Frosinone al Frosinone Calcio, ovvero fosse riferita (la rinuncia) a tutte le possibili forme premiali (compreso il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.), va da sé che come rettamente eccepito dalla Società resistente, il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024. Tale circostanza è di per sé assorbente, in quanto il tesseramento biennale del calciatore…ad opera del Frosinone Calcio è, invece, intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva del 2024/2025 quando tra le odierne contendenti non era più operativa alcuna rinuncia ai premi, ragione per la quale la pretesa al premio di formazione tecnica rivendicata dalla Accademia Frosinone e maturata all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio, è pienamente legittima ed il deliberato della Commissione Premi risulta ineccepibile. Del resto la Frosinone Calcio nulla ha contestato in ordine alla entità del premio così come certificato, limitando la propria contestazione alla sola operatività della rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 e che, come detto, non era più vigente all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio. Da qui la corretta motivazione contenuta nella decisione della Commissione Premi innanzi alla quale erano state già prospettate le argomentazioni riproposte in questa sede”.

Massima:il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici “soggettivi”, previsti dalle norme cosiddette “strettamente interpretative” dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici “oggettivi”, previsti nelle norme cosiddette “interpretative-integrative” degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: CFA, SSUU, n. 114/CFA 2023-2024 e n. 52/CFA/2023-2024; Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180). Ancora, valga richiamare la statuizione giurisprudenziale per la quale, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola), necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (CFA, SSUU, n. 114/CFA 2023-2024; Cass. Civ., Sez. I, 2.8.23, n. 23519 e Cons. Stato, Sez. V, 8.9.23, n. 8210). In definitiva, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, secondo la regola di una interpretazione “globale”; tale criterio interpretativo non è sussidiario rispetto al canone dell'interpretazione letterale, poiché una interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell'atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare. Il richiamo, nell'art. 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo appaia chiaro, ma in apparenza incoerente; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico - sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa (Cass civ., Sez. II, 25.6.20, n. 12664).

Massima:…il primo comma dell’art 3 della scrittura privata in questione specifica che il Frosinone avrebbe conferito ad Accademia “…il diritto di denominare con la dicitura e di contrassegnare con il marchio i corsi di calcio per bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni…che saranno organizzati dall’ACCADEMIA nel corso delle stagioni sportive di durata del presente contratto”. Qui già la Corte non può fare a meno di osservare che in tale clausola si fa riferimento a “stagioni sportive di durata del presente contratto”, laddove, però, il precedente art. 2, comma 1, fa perentorio richiamo alla durata del contratto stesso, che non è prevista per più stagioni sportive ma è definita con espressioni che non lasciano adito a dubbio: “Il presente contratto ha la durata di n. 1 stagione sportiva ed, esattamente, per la stagione calcistica 2023-2024”. Secondo il canone di primaria interpretazione letterale, quindi, il contratto aveva validità solo per la stagione sportiva in questione, dovendosi dare prevalenza alla clausola che esplicitamente se ne occupava.Rimanendo sul canone primario dell’interpretazione letterale e passando all’esame della più volte ricordata clausola dell’art. 10, si legge: “L’ACCADEMIA è tenuta a prestare il consenso al tesseramento dei propri calciatori nel FROSINONE purché ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente, rinunciando a promuovere qualsiasi richiesta di premi alla carriera e di premi di preparazione”. Ebbene, non vi è chi non veda che le indicazioni di cui a tale clausola sono ben precise e non richiedono alcuna integrazione interpretativa: ciò a cui Accademia rinunciava erano i soli “premi alla carriera” e “premi di preparazione”. Non vi è alcun accenno al “premio di formazione”, né un richiamo generico ai premi di cui all’art. 99 N.O.I.F….E’ noto, infatti, che all’epoca della sottoscrizione del contratto – il 23 settembre 2023 – era vigente la precedente formulazione delle N.O.I.F. (essendo entrata in vigore la nuova solo di recente, dal 1 luglio 2025), secondo la quale coesistevano il “premio di formazione tecnica” di cui all’art. 99, il “premio alla carriera”, di cui all’art. 99 bis, e il premio di preparazione (rectius, “Indennità di preparazione”), di cui all’art. 99 quater. Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che l’interpretazione letterale della clausola in questione non dia adito a dubbi e – come d’altronde sostenuto da Accademia nelle sue difese in questa sede – porti a ritenere che ciò a cui avrebbe rinunciato Accademia era la richiesta dei due premi suddetti ma non quella del premio ex art. 99 N.O.I.F. Né convince la tesi della reclamante, secondo la quale l’espressione “qualsiasi richiesta”, di cui alla suddetta clausola, debba essere riferita a ogni tipo di premio. In realtà, l’interpretazione letterale più immediata e logica vede l’espressione, “qualsiasi”, immediatamente legata a quella successiva, “richiesta”, e suona più come rafforzativo di quest’ultima che estensiva sulle tipologie di premio. D’altro canto, si concorda con quanto pure evidenziato nelle sue difese da Accademia, nel senso che sarebbe stato ben più logico, per riferirsi alla volontà di non pretendere alcunché, usare l’espressione “qualsiasi” legata alla parola “premio” e non richiamare esplicitamente solo quelli di cui agli artt. 99 bis e 99 quater N.O.I.F. allora vigenti.

Massima:..Applicato il primario canone dell’interpretazione letterale, però, può continuarsi l’interpretazione ermeneutica – secondo l’analisi giurisprudenziale sopra riportata – per verificare se tale interpretazione scaturente dalla mera lettura delle intenzioni delle parti come rappresentate non sia illogica, sproporzionata o irrazionale. Come detto, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Ebbene la società reclamante incentra la sua disamina richiamando il cospicuo impegno economico che essa si sarebbe assunta, che, se escludente la rinuncia per cui è causa, comporterebbe uno sbilanciamento sinallagmatico eccessivamente penalizzante per il Frosinone. Sostiene la società reclamante che l’avere assunto il riconoscimento di un cospicuo corrispettivo per Accademia, di euro 229.000,00 oltre i.v.a., avrebbe dovuto logicamente comportare, di converso, la rinuncia a “qualsiasi altra pretesa” nei confronti della reclamante da parte di Accademia. Osserva però questa Corte che la somma di euro 229.000,00 (oltre i.v.a.) è formata da 44.000 euro netti, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’accordo, a copertura di tutte le spese eventualmente sostenute da Accademia per la partecipazione, per conto del Frosinone Calcio, a campionati “Esordienti” e “Pulcini”, nonché ad altri eventuali campionati organizzati nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., oltre alla somma di euro 185.000,00 (oltre i.v.a.) che il Frosinone avrebbe versato ad Accademia per l’effettuazione dei servizi di cui agli artt. 5 e 6 dell’accordo (rispettivamente denominati “Affiliazioni” ed “Esclusiva”), come previsto dal relativo art. 7. Si rileva, però, che – oltre alla non cristallina funzione della pattuizione di cui al richiamato art. 7, che prevede una sorta di “compensazione”, in quanto anche Accademia si impegnava a versare al Frosinone la medesima somma di euro 185.000,00 (oltre i.v.a.) per la concessione del diritto al marchio e altri (generici) diritti di cui alla scrittura privata in questione - non risulta la prova di alcun pagamento dei 185.000,00 euro da parte del Frosinone ad Accademia (e viceversa), per cui – allo stato – risulta che residuava solo l’effettiva somma di euro 44.000,00, che peraltro Accademia rileva come non versata, pur se tale eventuale inadempimento non fa parte del presente contenzioso. La sola somma di euro 44.000,00 appare, quindi, congrua in considerazione della copiosa attività a carico di Accademia, per cui la mancata rinuncia al “premio di formazione” scaturente dall’interpretazione letterale dell’accordo non appare illogica o sproporzionata.

Massima:  Un’ultima considerazione – questa a sostegno della conclusione sul limite temporale dell’accordo alla sola stagione 20232024 valorizzata dal TFN nelle decisioni impugnate – riguarda la possibilità che gli impegni di cui alla scrittura privata possano riguardare la sola stagione in questione. Anche sotto tale profilo, questa Corte rileva che la clausola di cui all’art. 10 in questione ha un senso logico e proporzionato. Come detto, l’art. 3, comma 1, dell’accordo specificava che i calciatori in formazione erano tutti tra i 5 e i 17 anni. L’art. 10, comma 1, cit. precisava che Accademia prestava il consenso al tesseramento dei propri calciatori nel Frosinone “…purché ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente”. Deve, pertanto, verificarsi se già nella stagione 2023-2024 fosse stato possibile tesserare calciatori di Accademia per il Frosinone. Ebbene, come emerso anche nella discussione tra le parti nell’udienza del 31 luglio 2025, le norme federali consentono il tesseramento in società professionistica anche di ragazzi di 16 anni di età. Ne consegue che, in tesi, era ben possibile per quella stagione tesserare calciatori sedicenni per il Frosinone. Che questo non sia concretamente avvenuto, perché i tre calciatori sono poi stati tesserati in seguito, non inficia la portata della clausola in questione, astrattamente applicabile. A ciò deve aggiungersi la considerazione per la quale, come confermato dalle parti, l’accordo in questione era stato già sottoscritto negli anni precedenti in un testo corrispondente nella sostanza a quello del 23 settembre 2023 e ciò non avrebbe avuto senso logico se, come sostenuto dal Frosinone, quel che rilevava era l’intero periodo in cui il calciatore era stato formato da Accademia, anche anteriore alla stagione 2023-2024, e non soltanto alla stagione sportiva in cui, per effetto del tesseramento biennale del calciatore per il Frosinone, era maturato il relativo premio. Così come non rilevanti appaiono i principi generali di cui alla sentenza del CAS riportata nei reclami, in quanto nel caso di specie prevale l’interpretazione letterale e logica della volontà delle parti di cui all’accordo del 23 settembre 2023. D’altro lato, la sentenza del CAS valorizza proprio il momento di maturazione del premio come fondamentale ai fini del relativo riconoscimento, risultando invece gli anni di formazione utili al calcolo del premio ma non alla relativa efficacia. Ed un simile arresto è coerente con il tenore letterale della scrittura privata qui in commento.

Massima: Le tre decisioni vengono riformate solo in ordine alle spese di lite...L’art. 55, comma 1, C.G.S. prevede che “…il giudice, se il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può…condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte…”. Ebbene, ad avviso di questa Corte, ciò richiede che comunque il giudice motivi – usando la norma l’espressione “può” – le ragioni della sua decisione di condanna. Non rilevando nelle decisioni del TFN alcuna pronuncia di inammissibilità o di qualificazione della lite come “temeraria”, in esse il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della residua ritenuta “manifesta infondatezza”. Nessuna argomentazione a riguarda si rileva nelle tre sentenze. Anzi, questa Corte esclude decisamente che si verta in un’ipotesi di “manifesta infondatezza”, comportando la peculiare struttura dell’accordo una complessa attività interpretativa, come illustrata nei punti che precedono, che portano a ritenere i reclami, già in primo grado, meramente infondati e non manifestamente infondati. Alla luce di quanto illustrato, pertanto, i tre reclami devono essere accolti in parte, nella sola parte che riguardano il capo delle tre sentenze relativo alla condanna alle spese, con reiezione per il resto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del 30 Giugno 2025

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Premi prot. 50-27540 pubblicata sul CU n. 10/E del 15 maggio 2025, relativa al riconoscimento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF del calciatore M.M.E. (3132713)

Impugnazione Istanza: Ricorso proposto in data 29 maggio 2025 dalla società Frosinone Calcio Srl (78971), nei confronti della società Accademia Frosinone SC Srl (933304)

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società e, per l'effetto, confermata la delibera resa dalla Commissione Premi che ha riconosciuto alla società richiedente il premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF (nuova formulazione) pari ad € 3.630,00 del calciatore tesserato con la stessa con vincolo biennale, a far tempo dalla stagione sportiva 2024/2025, già tesserato nelle stagioni sportive 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022….Al di là, infatti, della portata dell’art. 10 della scrittura privata stipulata  dalle odierne contendenti in data 22.09.2023, e segnatamente se l’intento comune delle parti fosse quello di circoscrivere la rinuncia al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione per tutti i calciatori che sarebbero transitati dalla Accademia Frosinone al Frosinone Calcio, ovvero fosse riferita (la rinuncia) a tutte le possibili forme premiali (compreso il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.), va da sé che come rettamente eccepito dalla Società resistente, il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024. Tale circostanza è di per sé assorbente, in quanto il tesseramento biennale del calciatore … ad opera del Frosinone Calcio è, invece, intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva del 2024/2025 quando tra le odierne contendenti non era più operativa alcuna rinuncia ai premi, ragione per la quale la pretesa al premio di formazione tecnica rivendicata dalla Accademia Frosinone e maturata all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio, è pienamente legittima ed il deliberato della Commissione Premi risulta ineccepibile. Del resto la Frosinone Calcio nulla ha contestato in ordine alla entità del premio così come certificato, limitando la propria contestazione alla sola operatività della rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 e che, come detto, non era più vigente all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del 27 Giugno 2025

Decisione Impugnata: delibera della Commissione Premi prot. 50-27540 pubblicata sul CU n. 10/E del 15 maggio 2025, relativa al riconoscimento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF del calciatore A.D.A. (2667245)

Impugnazione Istanza: Ricorso proposto in data 29 maggio 2025 dalla società Frosinone Calcio Srl (78971), nei confronti della società Accademia Frosinone SC Srl (933304)

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società e, per l'effetto, confermata la delibera resa dalla Commissione Premi che ha riconosciuto alla società richiedente il premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF (nuova formulazione) pari ad € 1.452,00 del calciatore tesserato con la stessa con vincolo biennale, a far tempo dalla stagione sportiva 2024/2025, già tesserato nella stagione sportiva 2021/2022….Al di là, infatti, della portata dell’art. 10 della scrittura privata stipulata  dalle odierne contendenti in data 22.09.2023, e segnatamente se l’intento comune delle parti fosse quello di circoscrivere la rinuncia al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione per tutti i calciatori che sarebbero transitati dalla Accademia Frosinone al Frosinone Calcio, ovvero fosse riferita (la rinuncia) a tutte le possibili forme premiali (compreso il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.), va da sé che come rettamente eccepito dalla Società resistente, il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024. Tale circostanza è di per sé assorbente, in quanto il tesseramento biennale del calciatore … ad opera del Frosinone Calcio è, invece, intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva del 2024/2025 quando tra le odierne contendenti non era più operativa alcuna rinuncia ai premi, ragione per la quale la pretesa al premio di formazione tecnica rivendicata dalla Accademia Frosinone e maturata all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio, è pienamente legittima ed il deliberato della Commissione Premi risulta ineccepibile. Del resto la Frosinone Calcio nulla ha contestato in ordine alla entità del premio così come certificato, limitando la propria contestazione alla sola operatività della rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 e che, come detto, non era più vigente all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 27/TFN-SVE del 27 Giugno 2025

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Premi prot. 50-27540 pubblicata sul CU n. 10/E del 15 maggio 2025, relativa al riconoscimento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF del calciatore F.M. (3401817)

Impugnazione Istanza: Ricorso proposto in data 29 maggio 2025 dalla società Frosinone Calcio Srl (78971), nei confronti della società Accademia Frosinone SC Srl (933304)

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società e, per l'effetto, confermata la delibera resa dalla Commissione Premi che ha riconosciuto alla società richiedente il premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF (nuova formulazione) pari ad € 4.356,00 del calciatore tesserato con la stessa con vincolo biennale, a far tempo dalla stagione sportiva 2024/2025, già tesserato nelle stagioni sportive 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022….Al di là, infatti, della portata dell’art. 10 della scrittura privata stipulata  dalle odierne contendenti in data 22.09.2023, e segnatamente se l’intento comune delle parti fosse quello di circoscrivere la rinuncia al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione per tutti i calciatori che sarebbero transitati dalla Accademia Frosinone al Frosinone Calcio, ovvero fosse riferita (la rinuncia) a tutte le possibili forme premiali (compreso il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.), va da sé che come rettamente eccepito dalla Società resistente, il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024. Tale circostanza è di per sé assorbente, in quanto il tesseramento biennale del calciatore … ad opera del Frosinone Calcio è, invece, intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva del 2024/2025 quando tra le odierne contendenti non era più operativa alcuna rinuncia ai premi, ragione per la quale la pretesa al premio di formazione tecnica rivendicata dalla Accademia Frosinone e maturata all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio, è pienamente legittima ed il deliberato della Commissione Premi risulta ineccepibile. Del resto la Frosinone Calcio nulla ha contestato in ordine alla entità del premio così come certificato, limitando la propria contestazione alla sola operatività della rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 e che, come detto, non era più vigente all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0109/CFA del 5 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 0023/TFNSVE-2024-2025 del 23.04.2025

Impugnazione – istanza: Udinese Calcio S.p.A./AC Lonigo ASD

Massima: Respinto il reclamo e, pronunciando nel merito della pretesa, dichiara il diritto della società A.C. Lonigo ASD alla corresponsione del premio di formazione tecnica con riguardo al calciatore nato il 29/9/2003, in considerazione della sottoscrizione del primo contratto da professionista avvenuta in data 1° luglio 2023 con la società militante nella categoria di serie A Udinese calcio S.p.A. e certificato dalla Commissione Premi per l’importo di euro 2.592 relativamente alle stagioni 2013/2014 e 2015/2016 dovuto alla società richiedente Lonigo SD e un ulteriore premio di euro 1.944 per le stagioni sportive 2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018 dovuto invece alla Figc per cessata attività o per revoca dell’affiliazione delle rispettive compagini di competenza….Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il thema decidendum della presente controversia riguarda la spettanza o meno alla società AC Lonigo ASD del “premio di formazione tecnica” previsto dall’art. 99 delle Norme organizzative interne della Federazione (NOIF). Ciò si evince per tabulas dalla comunicazione della Commissione premi del 20 febbraio 2025 prot. 50-2001 3. Tale art. 99 delle NOIF dispone “A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, commi 2 e 2 ter, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, commi 2 bis e 2 ter, o del, primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.” Come si è visto, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 96, comma 3, delle NOIF, collocato all’interno delle disposizioni riguardanti il “premio di tesseramento” (già “premio di preparazione”, nella precedente versione delle NOIF). Secondo il comma 1 di tale articolo “Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale…”. Tale impostazione, però, non può condividersi. Il “premio di formazione tecnica” previsto dall’art. 99 delle NOIF (già “premio di addestramento e formazione tecnica” secondo la definizione della precedente versione delle NOIF) - i cui presupposti sostanziali sono stati prima indicati – è assoggettato ad una disciplina giustiziale “ordinaria” secondo il seguente schema normativo: - l’art. 90, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia sportiva prevede che la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale svolga le funzioni di giudice di primo grado in ordine alle controversie concernenti il “premio di addestramento e formazione tecnica” di cui all’art. 99 delle NOIF (ora: “premio di formazione tecnica”). - conseguentemente l’art. 91 del Codice, al comma 3, delinea il procedimento relativo alle contestazioni riguardanti le «controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b)» e cioè al “premio di addestramento e formazione tecnica”, prevedendo lo strumento del «ricorso» proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione premi. Il “premio di tesseramento” di cui all’art. 96 delle NOIF (già “premio di preparazione”) – i cui presupposti sostanziali sono stati primi indicati – è assoggettato a un ben diverso e peculiare regime giustiziale. - l’art. 96, comma terzo, delle NOIF prevede la possibilità di presentare ricorso in primo grado alla Commissione premi, nel rispetto delle regole del contraddittorio e l’impugnazione “in ultima istanza” avanti il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche; - l’art. 90 del Codice, al comma 2, lett. a), prevede che il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica “in ultima istanza” in ordine alle controversie concernenti il “premio di preparazione” di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF (oggi “premio di tesseramento”); - coerentemente, l’art. 91, comma 4, del Codice delinea il relativo procedimento giustiziale innanzi al Tribunale federale a livello nazionale: “Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.”. Dalle disposizioni richiamate emerge dunque che, nella determinazione e liquidazione del “premio di tesseramento” (che, si ribadisce, non è quello oggetto della presente decisione) la Commissione premi opera come organo amministrativo-giustiziale mentre il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche è giudice di ultima istanza. Ben si comprende, allora, l’ulteriore previsione (inserita nel terzo comma dell’art. 96 NOIF) secondo la quale «il ricorso alla Commissione premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti». Ne risulta un quadro chiaro e coerente nel quale si enuclea un doppio regime procedimentale e processuale: - per quanto riguarda il “premio di formazione tecnica” - che è quello in discussione in questo giudizio - la Commissione premi agisce come organo amministrativo e non giustiziale e il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche è organo di giustizia di primo grado (al quale ci si può rivolgere nel termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione) e la Corte federale d’appello è organo di seconda e ultima istanza; - per quanto riguarda il “premio di tesseramento”, la Commissione premi agisce come organo amministrativo-giustiziale, secondo un rito nel quale va integrato il contraddittorio e l’appello, proponibile nel breve termine di sette giorni, vede il Tribunale federale Sezione vertenze economiche come giudice di seconda e ultima istanza. Non è questa la sede per indugiare sulle ragioni sostanziali che possono aver indotto il Legislatore federale a prevedere questa diversa disciplina giustiziale e ci si può limitare a osservare come, ordinariamente (e il caso de quo ne è conferma), per tali premi non vengano in gioco importi particolarmente elevati e, soprattutto, il metodo di calcolo è fondato su parametri rigorosi (perciò sottratti a spazi di discrezionalità), per cui l’ordinamento sportivo ha prescelto – per alcuni di essi - un sistema tendenzialmente più rapido e snello. Da ciò consegue che non è condivisibile il decisum del Tribunale allorché ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame – che, si ribadisce, riguarda il “premio di formazione tecnica” - il disposto dell’articolo 96, comma terzo, delle NOIF, che concerne, invece, il “premio di tesseramento” e ad accertare, per tale ragione, il difetto di contraddittorio innanzi alla Commissione premi e la conseguente invalidità della relativa certificazione. E’ probabile che il giudice di primo grado sia stato indotto a tale esito interpretativo dalla formulazione letterale dell’art. 99, quarto comma, delle NOIF, là dove, dopo aver statuito – senza esitazioni - che le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche, dispone poi che “Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma terzo NOIF». Ma tale ultima previsione normativa - allorché richiama la procedura di cui all’art. 96, terzo comma, delle NOIF che, come detto, concerne la diversa procedura da seguire per il “premio di tesseramento” - risulta essere del tutto contraddittoria rispetto all’assetto chiaro e definito sopra esposto. E ciò in quanto non può non apparire profondamente incoerente con l’intero sistema delineato, che distingue chiaramente e nettamente il regime giustiziale dei due premi (“premio di formazione tecnica” e “premio di tesseramento”) sotto il profilo dei presupposti, dell’organo giustiziale competente e della procedura da seguire, applicare al procedimento giustiziale previsto per il primo premio, le disposizioni procedimentali – peraltro peculiari – previste per il secondo.  Sistema che, peraltro, si fonda su previsioni contenute nel Codice di giustizia sportiva, oltre che nelle NOIF. E’ ipotizzabile che tale antinomia – da cui deriverebbe un’inaccettabile commistione procedurale tra istituti diversi - consegua da incertezze nel drafting delle NOIF, conseguente ad un affastellarsi di modifiche normative (verosimilmente connesse a un difetto di coordinamento tra le varie novelle), anche di provenienza statale. Di talché l’interprete ha il dovere di ricondurle ad unità. In tal caso si impone, dunque, una interpretazione adeguatrice del richiamo sopra detto, contenuto nell’art. 99, quarto comma, delle NOIF, al fine di delineare un sistema normativo coerente e privo di contraddizioni. Interpretazione che deve spingersi oltre i confini semantici della disposizione, poiché ciò è richiesto da esigenze di razionalità e coerenza sistematica della normativa: principio della prevalenza del criterio logico sul criterio letterale. Tale principio, già invocabile in generale nell’interpretazione e applicazione della legge (art. 12 delle disposizioni preliminari al C.C.), è applicabile a maggior ragione nei confronti delle NOIF e dei codici di autodisciplina sportiva, in considerazione del maggior livello di flessibilità della regolamentazione in questione e dell’invocabilità, sia pure traslata, degli ulteriori criteri logici previsti per l’interpretazione del contratto (in particolare, artt. 1362 e 1363 c.c.). Orbene, dal quadro che emerge dalle disposizioni come sopra richiamate - per quel che qui rileva - deve ritenersi che il rinvio operato dall’art. 99, comma quarto, all’art. 96, comma 3, delle NOIF va inteso nel senso che la disposizione si limita a fare salvo il diverso procedimento previsto per i casi di premio di tesseramento. Sotto altro profilo, è appena il caso di accennare che l’opposta tesi condurrebbe ad un corto circuito logico non sanabile, in quanto questa Corte federale d’appello – se si applicasse l’art. 96, comma terzo, delle NOIF - dovrebbe dismettere la propria competenza, dovendosi ritenere organi decidenti dei due gradi di giudizio la Commissione premi, in prima istanza, e il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche, in seconda e ultima istanza. Ma è la stessa società reclamante, nel proporre il presente reclamo (e nell’aver proposto l’iniziale ricorso al Tribunale federale nazionale) che ha mostrato la non conducenza della ricostruzione interpretativa secondo la quale sarebbe applicabile il procedimento previsto dall’art. 96, comma terzo NOIF. Deve quindi concludersi che, per quanto riguarda l’accertamento e l’eventuale contestazione del « premio di formazione» di cui all’art. 99 NOIF, rimane ferma la disciplina che si trae razionalmente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 90, comma 1, lett. b) e 91, comma 4, del CGS, sicché non si applica l’art. 96, comma terzo, delle NOIF e la disciplina procedimentale ivi prevista. Quanto al merito della controversia, può porsi il dubbio se questa Corte debba procedere all’annullamento con rinvio al primo giudice della decisione impugnata – che si è limitata ad annullare il provvedimento, rimettendo le parti innanzi alla Commissione premi - ovvero esaminare direttamente il merito medesimo. Al riguardo ritiene il Collegio di ribadire (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024) che, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo grado è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, è più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. Passando dunque alla considerazione nel merito della congruità della certificazione operata dalla Commissione premi, essa risulta essere in linea con i criteri stabiliti dall’art. 99 delle NOIF e non possono essere accolte le doglianze proposte dall’odierna reclamante nel corso del giudizio relative a una asserita inammissibile retroattività della riforma di detto articolo (art. 99 delle NOIF). Infatti, e ben lungi dal pericolo paventato dall’odierno reclamante «di immergere la certezza del diritto in un brodo primordiale foriero di effetti molto più perniciosi di quelli ai quali magari in buona fede si intendesse ovviare» (pag. 7, righe iniziali del ricorso),  bisogna tenere conto della riforma attuata con Comunicato ufficiale della FIGC n. 232/A del 28 giugno del 2023, vigente al momento della stipula del contratto da professionista de qua, mediante il quale sono state già cristallizzate le modifiche alle disposizioni delle NOIF che qui rilevano, con l’esplicita previsione di entrata in vigore a far tempo dal 1° luglio 2023. Già in tale contesto normativo, l’articolo 99 NOIF prevedeva a chiare lettere il «premio di formazione tecnica» a seguito della stipula da parte del calciatore del primo contratto di lavoro sportivo da professionista in favore di tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato senza contratto di lavoro sportivo a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni, che è proprio la fattispecie che ne occupa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 16/TFN-SVE del 27 Gennaio 2025

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 4/E del 21 novembre 2024

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Intesa Sport Club Bari (935451) nei confronti della società Hellas Verona FC Spa (79837)

Massima: Accolto il ricorso e dichiarato il diritto della società a ricevere il premio di formazione tecnica del calciatore ex art. 99 delle N.O.I.F., per aver la convenuta tesserato, con vincolo biennale, il calciatore quale giovane di serie….Questo Tribunale, infatti, pur considerando che nel caso di specie l’art. 99 NOIF non prevedeva il diritto al premio richiesto dalla ASD Intesa Sport Club Bari nel al momento del tesseramento biennale del calciatore L…da parte dell’Hellas Verona Fc spa (23 luglio 2023), non può non tenere in considerazione il dibattito apertosi dopo la modifica degli articoli 96 e 99 delle NOIF in materia di premi di preparazione, con il riconoscimento del premio di tesseramento (96 NOIF) e del premio di formazione tecnica (99 NOIF) nell’ambito della “Riforma delle Sport” di cui al decreto legislativo 36/2021. Il repentino ulteriore intervento del legislatore federale (26 giugno – 4 agosto 2023) dimostra che la suddetta riforma del 26 giugno 2023 aveva ingenerato una incoerente disparità di trattamento a discapito delle società che seguono la formazione dei giovani calciatori. Sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l’ASD Intesa Sport Club Bari che ha formato il calciatore …, avrebbe avuto diritto al premio in caso di tesseramento fino al 1° luglio 2023 (premio di preparazione previsto nella precedente formulazione dell'articolo 96 NOIF) oppure solo dopo il 4 agosto 2023 (premio di formazione tecnica in base alla nuova formulazione dell’art. 99 NOIF). In forza dei principi generali dell’ordinamento sportivo, è sempre stato chiaro il preminente fine del legislatore federale di tutelare la formazione dei calciatori, rectius delle Società che li formano. Così argomentando non si reca alcun vulnus al principio della irretroattività delle leggi andandosi invero a colmare in via giurisprudenziale la disciplina transitoria rimasta sottesa nella modifica del 4 agosto 2023. Denegare il premio all’ ASD Intesa Sport Club Bari farebbe venire meno la stessa ratio legis di detto ultimo intervento legislativo di precisazione dell’art. 99 NOIF: la forma, anzi il formalismo, non può superare la sostanza, rappresentata in linea più generale dalla tutela del calcio giovanile. Si rimettono quindi gli atti alla Commissione Premi FIGC per la certificazione del premio di formazione tecnica richiesto dall’ ASD Intesa Sport Club Bari in seguito al tesseramento biennale del calciatore Gaetano Leone da parte della Hellas Verona Fc spa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA  SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE  LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Massima: Deve rilevarsi che correttamente la Commissione Premi ha negato alla reclamante la certificazione per le stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003 difettando i presupposti probatori. Sul punto si rammenta che il Tribunale, in precedenti occasioni, ha avuto modo di affermare che la Società che richiede il Premio ben può indicare ulteriori elementi documentali o testimoniali anche in aggiunta a quelli menzionati dalla Circolare n. 7 delle LND, per ricavare aliunde, in mancanza del cartellino o di attestazione di provenienza federale, il tesseramento del calciatore. Tuttavia, questi mezzi debbono esse idonei ad assicurare certezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 99, comma 1 NOIF, circa la sussistenza del presupposto per il riconoscimento del Premio. In altre parole, perché possa essere certificato il Premio deve essere fornito, attraverso la documentazione prodotta, un quadro di elementi significativi, precisi e concordanti che, valutati nel loro insieme, consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova dell’avvenuto tesseramento. Nel caso che ci occupa, non possono considerarsi documenti idonei a provare in modo incontrovertibile il tesseramento del giocatore, un’intervista del tutto generica dove non vengono individuate le stagioni in cui il calciatore avrebbe militato nelle fila del società, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal giornalista. Né può assurgere a prova idonea e certa il profilo di “Wikipedia” relativo al calciatore, essendo lo stesso modificabile da chiunque.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 039/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FBC FINALE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA  DI CUI ALL’ART. 99 BIS NOIF, SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE JAWO LAMIN IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL

Massima: La società non ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, perché al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non era più tesserato con la Società dilettantistica. L’art. 99 NOIF, intestato “Premio di addestramento e formazione tecnica” al punto 1 bis, così testualmente dispone: Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL CONTRO LA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 193 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE ICARDI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: Il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art.99 delle NOIF, non è dovuto in quanto la Società richiedente, titolare del precedente tesseramento, non era associata alla LND come previsto dal primo comma del suddetto articolo, ma alla Lega Pro ed inoltre, il calciatore era tesserato come giovane di serie. L’art. 99 delle NOIF, al comma primo, prevede che i requisiti dell’appartenenza della Società che richiede il premio alla LND e dello status di non professionista deve essere valutati con riferimento al precedente ed effettivo tesseramento del calciatore e non al momento della proposizione della domanda. Nella fattispecie, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore era tesserato come giovane di serie e la Società reclamante era associata alla Lega Pro. Il successivo status di non professionista del calciatore dal 1 luglio 2016 al 22 luglio 2016, data della sottoscrizione del contratto da professionista appartiene alla medesima stagione sportiva e si pone solo come evento incidentale nella storia del tesseramento del calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 - PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Massima: La società non ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore extracomunitario. Al momento della introduzione del comma 1 bis dell’art. 99 NOIF sarebbe stata auspicabile una armonizzazione con l’art. 40 quater, comma 1.2. NOIF al fine di evitare la evidente disparità di trattamento, in ordine al premio di addestramento e formazione tecnica, tra Società dilettantistiche che tesserano calciatori extracomunitari e quelle che invece hanno come tesserati calciatori comunitari. Nel contempo, tuttavia, pur auspicando una intervento del legislatore federale, è inevitabile, quanto opportuno, fare applicazione del dato normativo e ciò soprattutto in ossequio al principio della tutela dell’affidamento del terzo in buona fede. Non è infatti revocabile in dubbio che la Società, come peraltro dalla stessa dedotto, ha tesserato il calciatore anche in considerazione di non essere esposta alla richiesta di pagamento di premi da parte di altre Società, facendo legittimo affidamento sul dato normativo di cui all’art. 99, comma 1 bis NOIF.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013

Impugnazione – istanza:  2) RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. IN FAVORE DELLA S.C. CARONNESE PER IL CALC. R.M..

Massima: La società dilettantistica ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica del calciatore da parte della società professionistica anche se al momento della stipula del contratto professionistico, il calciatore non era più vincolato con la società dilettantistica, perché era stata contestualmente sottoscritta una variazione di tesseramento a titolo gratuito in favore della stessa società professionistica, con il consenso della società dilettantistica di provenienza. Fino a qualche anno fa le società dilettantistiche pur avendo deciso con il calciatore di porre termine, “consensualmente”, al rapporto con lo stesso hanno acquisito dalla società professionistica  presso la quale questo si era tesserato il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Ciò era reso possibile dal tenore letterale, non chiaro e univoco, dell’art. 99 N.O.I.F.. L’articolo prevedeva che “a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da professionista, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla Società dilettantistica un premio di preparazione e formazione tecnica.” Tale disposizione, poco chiara e di tenore dubbio, ha favorito negli anni le società dilettantistiche che, anche in presenza di un atleta, “svincolato”, ex art. 108 N.O.I.F., hanno ottenuto il pagamento del premio previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Sul punto la Corte di Giustizia Federale si è più volte espressa per l’obbligo, per le società professionistiche che tesseravano un calciatore dilettante, anche se svincolato ex art. 108 N.O.I.F., di pagare un premio di addestramento e formazione tecnica alla società presso la quale il calciatore aveva svolto l’ultima attività dilettantistica. Questo perché, secondo la Corte, l’accordo rescissorio che interveniva tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui veniva pattuito, non poteva comportare alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99 N.O.I.F..  L’interpretazione a suo tempo data dalla Corte era, in ogni caso, perfettamente in linea con il dettato previgente della norma in questione. A chiarire tale situazione è intervenuta una delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., la n. 118/A del 25 maggio 2010. Con il citato provvedimento, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha parzialmente modificato l’art. 99 N.O.I.F. aggiungendo a detto articolo il comma 1-bis, che così recita: “il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”. Ciò significa che in presenza della decadenza del tesseramento ex art. 108 N.O.I.F. niente è dovuto alla società dilettantistica ex art. 99 N.O.I.F.. Nel caso che ci riguarda, siamo in presenza di uno Svincolo per la stipulazione di contratto da “Professionista”, ex art. 113, comma 1, lettera b) N.O.I.F., che prevede il consenso scritto della società dilettantistica quanto il contratto, viene stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Infatti, nel nostro caso la stipula del contratto fra il calciatore e la società è intervenuta in data 30 agosto 2012 e quindi oltre il termine del 31 luglio 2012, il che ha comportato il mancato utilizzo di quanto previsto dall’art. 99, comma 1, lettera a) N.O.I.F. (tesseramento automatico). Se è vero, com’è vero, che la stipulazione del contratto da “professionista” da parte di un calciatore “non professionista” comporta sempre lo svincolo del calciatore, ex art. 113 N.O.I.F., è altrettanto vero che trattasi di rapporti in corso per i quali lo svincolo e il successivo tesseramento da “professionista” avvengono senza soluzione di continuità, sia si tratti di fattispecie regolate dal comma 1, lettere a) dell’art. 113 N.O.I.F., sia si tratti di casi regolati dal comma 1, lettera b) del citato articolo. La società dilettantistica, in questi casi, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società professionistica che tessera il calciatore, il premio di addestramento e di formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F..

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 17.9.2009 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso del Calcio Montebelluna S.r.l. avverso il mancato riconoscimento del diritto a percepire il “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. emessa dall’ufficio del lavoro e premi F.I.G.C. in relazione al tesseramento del calciatore C.C.J.L. in favore dell’A.S. cittadella S.R.L. Massima: Ai fini del premio addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F relativo al calciatore straniero, l’unico documento dal quale può evincersi la qualifica o meno di calciatore professionista o dilettante è il Certificato Internazionale di Trasferimento o Transfert internazionale

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 036/C Riunione del 22 Febbraio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006 Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” AI SENSI DELL’ART. 99 N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE P.M., ALLA CALCIO COMO S.R.L.

Massima:  La nuova società, che è stata ammessa al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2005/2006 con assegnazione alla stessa dei calciatori giovani e giovani di serie, già tesserati con la società fallita non ha diritto al  “premio di addestramento e formazione tecnica”, per intero art. 99 N.O.I.F., relativo al calciatore. Infatti appare pacifico, per giurisprudenza consolidata, che l’intero patrimonio passivo ed attivo della società fallita deve ricadere nella stessa sfera del fallimento (esclusi i casi di rivendicazione, separazione o restituzione relativamente a diritti di terzi) e certamente, nel caso di specie, l’eventuale premio di preparazione dell’atleta, non può che riferirsi all’attività svolta dalla squadra calcistica (rectius: persona giuridica) sino alla data del dichiarato fallimento. Talché, seppur nella legittimità dell’accertamento del premio in discussione, non si può comprendere come una diversa persona giuridica, nel caso che ci occupa la nuova società, possa vantare o pretendere un diritto appartenente alla sfera patrimoniale della diversa persona giuridica società estinta per dichiarazione di fallimento. Appare chiaro che la società non può essere individuata quale beneficiaria della destinazione di un diritto acquisito da una diversa persona giuridica. Orbene la tutela della Giustizia Sportiva riguarda tutte le squadre affiliate nei limiti dell’ordinamento generale della giustizia ordinaria. In questo caso, non può rientrare nei poteri della Giustizia Sportiva attribuire diritti spettanti a soggetti giuridici certamente diversi; in caso contrario si potrebbe addirittura ipotizzare l’illecito relativo alla distrazione di beni e/o somme di danaro, e comunque determinare una illecita alterazione del patrimonio della società dichiarata fallita, a danno della massa dei creditori.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 8 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza: 8) Reclamo A.C. Pavia S.r.l. avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore della U.S. Virtus Vecomp Verona relativamente al calciatore B. A. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 108 NOIF. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. L’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 5 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza:5) Reclamo San Marino Calcio S.r.l. avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore dell’A.S. Sestese Calcio relativamente al calciatore S. S. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 108 NOIF. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. L’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 6 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza:6) Reclamo A.C. Rodengo Saiano S.r.l. avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore dell’F.C. Castellarano S.r.l. relativamente al calciatore F. P. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 108 NOIF. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. L’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 7 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza: 7) Reclamo A.C. Bellaria Igea Marina avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore della Pol. Virtus Castelfranco Calcio relativamente al calciatore M. A. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato svincolato ex art. 32 NOIF, per raggiungimento del venticinquesimo anno di età. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Lo svincolo per decadenza del tesseramento ex art. 32 N.O.I.F., oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui il calciatore compie il 25° anno di età, non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, il venir meno del diritto acquisito in virtù dell’art. 99 N.O.I.F. dalla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, dal momento che tale diritto matura in ragione del solo svolgimento di detta attività e senza che assuma rilievo – come da giurisprudenza consolidata di questa Corte – il fatto della persistenza o della intervenuta cessazione, per qualsivoglia causa, ivi inclusa la decadenza ex art. 32 N.O.I.F., del precedente vincolo di tesseramento al momento della stipula del contratto da professionista. Né d’altra parte può sostenersi che, diversamente opinando, l’art. 32 N.O.I.F. costituirebbe una duplicazione dell’art. 113 N.O.I.F., il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 32 ha per oggetto lo svincolo per raggiungimento del venticinquesimo anno di età che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010  n. 4 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009 Impugnazione – istanza:4) Reclamo Rimini Calcio S.r.l avverso il riconoscimento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F. in favore dell’Armando Picchi Calcio S.r.l. relativamente al calciatore F.A. Massima: La società dilettantistica, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ha diritto alla corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. da parte della società professionistica, nonostante il calciatore sia stato tesserato con la società dilettantistica allorquando  aveva compiuto il venticinquesimo anno di età atteso che per determinare il premio occorre far riferimento, nel computo della età ultima all’intero periodo che precede il compimento dell’anno successivo (cfr Com. Uff. n 2/C del 9.7.1998).

 

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009 n. 3 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)

Impugnazione - istanza: Ricorso del Ternana Calcio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Leonessa Altamura il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 N.O.I.F., riferito al calciatore P.J. C.

Massima: La società dilettantistica ha diritto al premio di addestramento e formazione tecnica anche quando il calciatore è stato svincolato, ma la stessa risulta essere l’ultima società prima della stipula del primo contatto professionistico. La vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, contrariamente all’assunto della ricorrente, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Peraltro correttamente la Commissione Vertenze Economiche ha evidenziato che una diversa interpretazione dell’art. 99 N.O.I.F. costituirebbe una evidente forzatura del testo normativo che limiterebbe senza alcun motivo apprezzabile l’accesso al premio di addestramento e formazione tecnica e soprattutto in palese contrasto con le chiare finalità mutualistiche dell’istituto a sostegno delle società dilettantistiche.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e. 2 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009 n. 2 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso del Ternana Calcio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S. Cecina il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 N.O.I.F., riferito al calciatore L. S. A..

Massima: L’art. 97 N.O.I.F., dispone che il premio di addestramento e formazione tecnica spetta alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista. L’art. 99 N.O.I.F.,peraltro, proprio nel titolo reca l’incisiva ed inequivoca espressione “premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Sora avverso decisioni su vertenza economica con l’A.C. Barletta in merito al premio di addestramento e formazione tecnica riferito al calciatore P.M..

Massima: Il premio di addestramento e di formazione tecnica riveste carattere patrimoniale e, come tutti i diritti patrimoniali, è rinunciabile in mancanza di contraria normativa (che nella specie non sussiste). L’atto rilasciato dal legale rappresentante della società, e da questa non disconosciuto nel corso del procedimento dinanzi alla C.V.E., integra una rinuncia unilaterale all’esercizio del cennato diritto, per cui nulla è dovuto.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 30.1.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell'A.C. Arezzo avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l'A.S. Pontevecchio in ordine al premio di addestramento e formazione tecnica in relazione alla stipula di un contratto tra la società reclamante ed il calciatore F.F.

Massima: Il combinato disposto dall'art. 99 comma 3 N.O.I.F. e allegata Tabella B, nel prevedere che a seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista" la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società per la quale era tesserato il calciatore un premio di preparazione e formazione tecnica, indica vari parametri fissati con riferimento all'età del calciatore interessato. Dalla lettera della disposizione normativa si ricava chiaramente che nella indicazione dell'età ultima che dà diritto al premio debba comprendersi l'intero periodo che precede il compimento dell'anno successivo. Nel caso di specie essendo stato il calciatore tesserato allorché non aveva ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età, la società ha diritto al premio avuto riguardo allo scaglione della fascia di età da 22 a 25 anni compiuti.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello dello Spezia Calcio 1906 avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., riferita al calciatore V.G.

Massima: Quando un calciatore viene trasferito da una società dilettantistica ad una società professionistica, oppure viene trasferito da una società professionistica all’altra prima dei 23 anni, la nuova società dovrà provvedere al pagamento dell'indennità di preparazione e promozione, ai sensi dall'art. 98 N.O.I.F.

Massima: L’Ufficio del lavoro della FIGC determina l’indennità di preparazione e promozione ex art. 98 N.O.I.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 21/D-Riunione del 26.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello del Taranto Calcio 1906 avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il F.C. Casertana in ordine all’indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F, riferita al calciatore S.A.

Massima: Avverso il provvedimento dell'Ufficio del Lavoro della FIGC relativo alla quantificazione dell’indennità di preparazione e promozione dovuto alla società, il reclamo va proposto alla Commissione Vertenze Economiche.

Massima: Ai sensi dell'art. 99 comma 1 N.O.I.F, a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione.

Massima: Ai sensi dell'art. 99 comma 1 N.O.I.F il coefficiente da applicarsi per la corresponsione del premio di preparazione e promozione è determinato dall’età del calciatore al momento della sottoscrizione del primo contratto come professionista.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Livorno Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Catania in ordine all'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F, riferita al calciatore di B.R.

Massima: L’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. quantifica l’indennità di preparazione e promozione dovuta alla società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 24/D Riunione del 23.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Formia avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’U.S.Città di Palermo in merito al premio di valorizzazione concordato in relazione all'impiego del calciatore C. G. (delibera della C.V.E.).

Massima: La società non può ottenere il pagamento del premio di valorizzazione relativo all' impiego del calciatore dalla società a cui lo ha trasferito, se ad integrazione del contratto - che prevedeva la corresponsione di un premio di valorizzazione commisurato al numero di partite disputate dal calciatore senza che peraltro fosse indicata la durata della partecipazione dello stesso alle gare (dovendosi logicamente escludere la sufficienza della partecipazione di durata irrilevante, come per un solo minuto) - ha stipulato successivamente un nuovo accordo con il quale si chiarisce che per partecipazione alle gare si intende la disputa di almeno 45 minuti della stessa ed il calciatore, in concreto, non viene utilizzato per tale periodo di giuoco.

Massima: Il documento integrativo di un contratto, in virtù del principio della rappresentanza apparente, si presume provenire da chi lo ha sottoscritto “Il Presidente….”, anche se la firma non è la propria, e questo quando il documento ha in sé tutti quei caratteri esteriori (carta intestata, timbro della società) che ne fanno ritenere la provenienza da chi ha la rappresentanza della società. Il riconoscimento della firma può essere superato dalla concordanza di altri elementi.

 

 

 

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