Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 19 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche di cui al Com. Uff. n.0015/TFNSVE-2022-2023 del 23 novembre 2022
Impugnazione – istanza: – Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia/U.S. Cremonese S.p.A.
Massima: Riformata la decisione del TFN Sezione vertenze economiche e per l’effetto la società è tenuta al pagamento nei confronti della società dilettantistica del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF anche per la stagione sportiva 2011-2012 che era stato escluso in primo grado in quanto il calciatore nato 19 febbraio 2000 aveva compiuto il 12° anno a stagione sportiva già iniziata….L’art. 99 bis delle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), rubricato Premio alla carriera, prevede: “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”. Nella fattispecie in esame il Sig. Q., nato il 19 febbraio 2000, è stato tesserato come “giovane” dalla società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia, tra l’altro, nelle stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016. In data 14 agosto 2022 il suddetto calciatore ha disputato, come professionista, la sua prima gara ufficiale nel campionato di serie A con la Società U.S. Cremonese S.p.A. e con ciò si è verificata la condizione prevista dall’art. 99 bis delle NOIF per la corresponsione del c.d. premio alla carriera. Pertanto, la Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia - premesso di aver riscosso dalla FC Pro Vercelli 1892 la somma di € 10.000 a titolo di premio di preparazione ex art. 93 NOIF - sostiene di avere diritto al pagamento del premio alla carriera nella misura di € 80.000 (€ 18.000 per ciascuna delle cinque stagioni sportive su indicate, detratti € 10.000 percepiti a titolo di premio di preparazione). Orbene, la questione controversa riguarda l’interpretazione del secondo periodo del primo comma dell’art. 99 bis NOIF ai sensi del quale “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Secondo la Commissione Premi e il Tribunale federale nazionale rileverebbe, quale presupposto applicativo della norma, la stagione sportiva che inizia nell’anno nel quale il calciatore compie 12 anni, mentre, secondo il reclamante, rileverebbe la stagione sportiva in corso alla data in cui il giocatore compie 12 anni a nulla rilevando il fatto per una parte di tale stagione la formazione abbia riguardato un giovane che non abbia ancora compiuto dodici anni. Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale federale nazionale ha negato il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 2011/12 perché il giovane calciatore in questione ha compiuto 12 anni il 19 febbraio 2000, ovvero dopo l’inizio di tale stagione. In merito, la Quarta Sezione di questa Corte federale (decisione n. 71/2019-2020, confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n.64/2020) si è espressa nel senso che il premio alla carriera spetta anche per la stagione sportiva già iniziata alla data del compimento del dodicesimo compleanno.
Nel motivare la sua decisione il Tribunale federale nazionale dichiara di essere consapevole di tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, sostiene che nella fattispecie in esame vi sarebbero ragioni che giustificherebbero una diversa applicazione della norma perché il compimento del dodicesimo anno d’età è avvenuto a stagione sportiva di gran lunga avanzata, pertanto, la specificità del caso imporrebbe di non riconosce il premio per tale stagione in quanto l’impegno profuso dalla società dilettantistica nella formazione del giovane calciatore riguarderebbe “un periodo non significativo o, comunque, non tale da permettere di considerare quella del 2011/12 una stagione formativa”. Nel suo reclamo la società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia contesta tale argomentazione osservando che in verità l’attività formativa è stata svolta per tutta la stagione sportiva in quanto la formazione può interessare anche il periodo che precede il compimento del dodicesimo anno di età e, ai fini della corresponsione del premio in questione, ciò che rileva è che il giovane calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni; il che nella fattispecie è avvenuto. Dal canto suo la U.S. Cremonese S.p.A. ritiene che vi siano i presupposti per mettere in discussione il suddetto orientamento giurisprudenziale in quanto non sarebbe ragionevole, né conforme alla ratio dell’art. 99 bis NOIF, riconoscere il premio anche per una stagione sportiva in cui l’attività formativa ha riguardato in buona parte un giovane che non ha ancora compiuto 12 anni. Pertanto, chiede, in via principale, la conferma della decisione impugnata, in subordine, di essere condannata al pagamento solo di una quota parte del premio relativo alla S.S. 2011/12 corrispondente al periodo formativo successivo al compimento di 12 anni. Questa Corte ritiene che le argomentazioni addotte dalla parte resistente non consentono di mettere in discussione il principio di diritto affermato, con ampia e condivisibile motivazione, dalla Quarta Sezione di questa Corte (decisione n. 71/2019-2020 del 17 giugno 2020) e condiviso dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n.64/2020 del 22 dicembre 2020) secondo il quale ai sensi dell’art. 99 bis NOIF il premio alla carriera spetta anche per la stagione sportiva già iniziata alla data del dodicesimo compleanno. Come affermato da questa Corte nella citata decisione, sul piano dell’interpretazione letterale, l’utilizzo del participio passato del verbo (“iniziata”) consente di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla stagione sportiva già in corso al momento del compimento del dodicesimo anno di età e che pertanto la consecutio temporum tra i due momenti è nel senso che l’inizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno e non viceversa. Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alla stagione sportiva successiva alla data del dodicesimo compleanno avrebbe evidentemente fatto ricorso all’indicativo presente (usando l’espressione “che inizia”). Alla medesima conclusione conduce l’analisi della ratio della norma in esame in quanto il premio alla carriera ha la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un contributo di natura solidaristica dovuto alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che hanno la funzione di formare i giovani calciatori ed ha l’obiettivo di stimolare la crescita e lo sviluppo delle scuole di formazione e di elevare la qualità dei calciatori, spingendo le società dilettantistiche ad investire sui giovani. Pertanto, la soluzione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza, e che la società reclamante vorrebbe mettere in discussione, è pienamente coerente con la suddetta ratio della norma incentrata sulla finalità di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico. Al contrario, la diversa interpretazione restrittiva sostenuta dalla U.S. Cremonese S.p.A. non appare coerente con la logica e le finalità dell’istituto in quanto è del tutto ragionevole che anche l’attività formativa che precede il dodicesimo compleanno, purché nell’ambito della medesima stagione sportiva, venga remunerata con il premio. Peraltro, la suddetta interpretazione restrittiva comporta che il premio sia riconosciuto o meno, a seconda della data di nascita del calciatore (se anteriore o successiva all’inizio della stagione calcistica in questione) il che non appare coerente con la ratio dell’istituto che è quella di remunerare l’attività formativa che decorre dalla stagione sportiva nel corso della quale il giovane compie dodici anni. Non si ravvisano pertanto argomenti per discostarsi dall’interpretazione che risulta essere più aderente alla finalità di tutela e promozione dell’attività formativa svolta dalle società dilettantistiche e che collega il requisito anagrafico alla stagione sportiva in corso nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età essendo questa l’interpretazione più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al citato principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 15/TFN-SVE del 23 Novembre 2022
Decisione Impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 2°/E del 22 settembre 2022 (Premio alla carriera calciatore G.Q. n. 19.2.2000 – matr. 5834372 – ric. 5)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. c), CGS proposto dalla società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia (matr. 910871) nei confronti della società US Cremonese Spa (matr. 14660)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto alla società il premio alla carriera ai sensi dell’art 99 bis delle NOIF e quantificato in€ 62.000,00 per il calciatore nato il 19 febbraio 2000 e riferito alle Stagioni Sportive 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, escluso per la stagione 2011/2012 laddove “il premio alla carriera non sussiste in quanto il relativo tesseramento si riferisce ad una stagione sportiva precedente alla prima che ne sancisce il diritto, ovvero la 2012/2013”…È noto a questo Collegio che, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF (norma che lascia, invero, alcuni dubbi interpretativi): “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive …”. È noto, anche, il consolidato orientamento dello scrivente Tribunale e della Corte Federale d’Appello (ex multis, decisione assunta con CU n. 120/2019 – 2020 Registro Reclami), in base al quale il legislatore ha “…inteso riferirsi alla stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni…”, confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport (CONI) con decisione n.64/2020. Orientamento dal quale questo Collegio non intende, affatto, discostarsi. Quel che giustifica e sottende il rigetto del ricorso è, esclusivamente, la specificità del caso in esame; specificità che impone di andare oltre l’interpretazione letterale sopra richiamata, dovendosi tener conto del rischio di significative sperequazioni fra fattispecie astrattamente analoghe ma che meritano un trattamento diverso sul piano concreto. Difatti, v’è il forte rischio di ritenere dovuto il premio indistintamente a tutte le Società che abbiano tesserato un calciatore di anni 11, per il solo fatto che nel corso di quella stagione abbia, poi, compiuto il dodicesimo anno di età, anche se ciò si verifichi praticamente al termine della stagione medesima. Per quanto questa debba essere considerata una logica conseguenza dell’interpretazione letterale delle Carte Federali, allo stesso tempo non può non tenersi conto dell’effettivo impegno profuso dalla Società nella formazione del calciatore nel corso della stagione, dal momento del compimento del dodicesimo anno di età, ossia il momento in cui si configura il diritto al premio in questione. Ebbene, nel caso di specie, il calciatore …. ha compiuto 12 anni in data 19 febbraio 2012, ossia ben oltre l’inizio della stagione. In altri termini, per la maggior parte della stagione, il citato calciatore non ha avuto l’età sufficiente per garantire alla Società il diritto al premio de quo. La formazione del calciatore effettivamente dodicenne da parte della società, odierna ricorrente, si è svolta, di fatto ed inconfutabilmente, per un periodo non significativo o, comunque, non tale da permettere di considerare quella del 2011/2012 una stagione “formativa” così come delineata dall’art. 99 bis delle NOIF. Tale interpretazione risulta conforme anche a quando stabilito dalla giurisprudenza federale relativamente al premio di preparazione, ove non sono stati ritenuti significativi, ai fini della maturazione dello stesso, periodi di preparazione inferiori a n. 6 mesi. Oltretutto, detta lettura costituisce, certamente, la soluzione più corretta sul piano sia logico che giuridico, attesa la ratio propria del premio alla carriera; esso si concreta, infatti, in un contributo economico da riconoscersi in favore delle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile ed è volto a fornire un degno riconoscimento alla società dilettantistica per la formazione calcistica giovanile del calciatore che abbia raggiunto uno dei risultati di carriera come l’esordio in Serie A, la partecipazione ad una gara della Nazionale A, la partecipazione ad una gara della Nazionale Under 21. È chiaro, pertanto, come tale riconoscenza economica non possa certamente essere disancorata dall’arco temporale di effettiva permanenza del calciatore presso la società che lo ha formato. Del resto, anche il Tribunale, in precedenti decisioni, aveva evidenziato la necessità di una valutazione, caso per caso, in merito alla concedibilità o meno, in concreto, del premio alla carriera. Probabilmente, la soluzione più congrua sarebbe quella prospettata dalla resistente, ovvero parametrare l’entità del premio all’effettivo periodo di preparazione effettuato dal calciatore nelle fila della società che lo ha formato a partire dal compimento del dodicesimo anno di età. La normativa in essere, tuttavia, nulla dispone in tal senso e risulta, pertanto, inapplicabile tale soluzione, che deve, pertanto, essere rigettata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 10/TFN-SVE del 30 Agosto 2022
Decisione Impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 (premio alla carriera calciatore Y.K.K. n. 6.5.2000 – matr. 5426667 – ric. 4)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società Genoa CFC Spa (matr. 20980) contro la società ASDC Gozzano SSDARL (matr. 21990)
Massima: Rigettato il ricorso e confermata la certificazione della Commissione Premi che aveva riconosciuto alla società il premio alla carriera per l’esordio del calciatore in Serie A e pari ad €. 36.000,00 con riferimento alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 poiché alla stessa non è opponibile la preventiva rinuncia al premio né la circostanza che essa beneficerebbe del contributo di solidarietà per il trasferimento internazionale del calciatore…Con riguardo al “Premio alla carriera”, l’art. 99 bis delle NOIF prescrive che: “ 1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come ‘giovane’ o ‘giovane dilettante’ nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro settore giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il premio di preparazione (art. 96 NOIF) o il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante”. Osserva il Tribunale che il fondamento di tale disposizione è da rinvenire nel riconoscimento di un compenso premiale correlato ad un’attività di formazione dei giovani calciatori, o meglio, nel caso del calciatore …., dei cc.dd. “giovani di serie” (si deve, infatti, rimarcare che, ai sensi dell’art. 33 NOIF, “i calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”), essendo quest’ultimo nato il 6.5.2000 e, quindi, avendo compiuto il 14°anno a partire dalla stazione sportiva 2015/2016. Il comma 2 dell’art. 33 delle NOIF prevede che “i calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età”. La formazione tecnica, dunque, altro non esprime che l’attuazione di un’attività alla quale l’ordinamento sportivo correla la corresponsione di un premio che non ha una funzione retributiva, quanto, piuttosto, il fine – di rilievo pubblicistico – di incentivare le risorse per la preparazione dei giovani calciatori all’ingresso nella categoria dei professionisti. Pertanto, non è fondatamente sostenibile che il premio possa costituire oggetto (addirittura) della preventiva rinuncia trasfusa nella dichiarazione resa in data 31 agosto 2016 dalla società Gozzano: la rinuncia, si direbbe pro futuro, “a qualsiasi diritto relativo all’indennizzo di formazione (…) specificando di rendersi disponibile a dare il proprio benestare qualora venga richiesto il trasfert per un eventuale tesseramento internazionale”. In altri termini, la puntuale configurazione di un “vincolo” dei giovani calciatori ad essere sottoposti all’addestramento fonda l’obbligatorietà della corresponsione del premio oggetto dell’odierno contendere, nei precisi termini prospettati dall’art. 99 bis della NOIF (“la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica”)…..L’art. 102 NOIF prevede, al comma 7, che “una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall’importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“società formatrice”)”. Ciò premesso, il Tribunale rileva che: a) non è stato provato in giudizio che il contributo di solidarietà relativo al calciatore …. sia stato già corrisposto e percepito dalla società formatrice; anzi, la società ricorrente ha espressamente ammesso che “dovrà pagare a titolo di contributo di solidarietà entro le scadenza previste dalle licenze Uefa e sistema licenze nazionali per la s.s. 2022/2023” (cfr. pag. 3 del ricorso); difetta, quindi, il presupposto della dedotta compensazione, quest’ultima subordinata (a tutto concedere) ad una inequivocabile condizione sospensiva (“nel caso la società dilettantistica o di puro settore giovanile abbia già percepito”), nella specie non verificatasi; b) il contributo di solidarietà è computato in una “quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto” ed è preordinato ad estendere i benefici economici della cessione a tutte le società che abbiano contribuito – nel periodo di tempo compreso tra i 12 e i 21 anni – alla formazione sportiva del calciatore. Nella specie, il calciatore …. risulta essere stato tesserato, a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 e fino al 30.8.2015 (salvo tre brevi periodi di svincolo dall’1.7.2012 al 22.8.2012; dall’1.7.2013 al 5.9.2013 e dall’1.7.2014 al 4.12.2014), con la società Novara Calcio Spa: ragione per cui l’ambito di applicazione della disposizione relativa al contributo di solidarietà involgerebbe, comunque, l’interesse di un’ulteriore società sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 8/TFN-SVE del 30 Agosto 2022
Decisione Impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1°/E del 14 luglio 2022 (premio alla carriera calciatore D.M. n. 15.9.1999 – matr. 5211675 – ric. 2)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società ASD Puteolana 1909 (matr. 620670) contro la società SSC Napoli Spa (matr. 914368)
Massima: Confermata la certificazione della Commissione Premi del premio alla carriera dovuto alla società per l’esordio del calciatore (nato il 15 settembre 1999) in Serie A e quantificato in € 64.000,00 per le sole stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 e non anche per la stagione sportiva 2015/2016 ove il calciatore è stato trasferito in prestito ad altra società…In via preliminare corre l’obbligo di evidenziare che il premio alla carriera (art. 99 bis NOIF), nella ratio del legislatore sportivo è un istituto creato con la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (in seguito tesserati per altre società). Trattasi di premialità riconosciuta al verificarsi di determinati presupposti e sulla base di precisi criteri stabiliti dalla NOIF, che incentivano l’effettiva attività formativa svolta dal sodalizio nei confronti del calciatore per un’intera stagione sportiva o per un periodo significativo da valutare caso per caso. Quanto detto non trova riscontro nell’analisi dell’anagrafe dei tesseramenti del calciatore ….. che, per la sola stagione sportiva 2015/2016 (contrariamente a quanto è avvenuto per le stagioni dal 2011/2012 al 2014/2015), risulta tesserato per l’ASD Puteolana 1909 (e per un breve periodo di tempo) per poi essere trasferito a titolo temporaneo presso altri sodalizi sportivi. Più in particolare, per il periodo dal 25 agosto 2015 al 3 settembre 2015 è stato tesserato per l’ASD Puteolana 1909; per il periodo dal 4 settembre 2015 al 20 gennaio 2016 è stato trasferito a titolo temporaneo per l’ASD Oplonti Pro Savoia; per il periodo dal 21 gennaio 2016 al 30 giugno 2016 è stato nuovamente trasferito a titolo temporaneo per la SSC Napoli Spa. Sembra chiaro quindi che il ….., per il solo periodo in cui risulta essere stato tesserato per l’ASD Puteolana 1909, non ha ricevuto una formazione significativa ed utile al conseguimento della premialità prevista dall’art. 99 bis NOIF. Tale ratio trova peraltro riscontro nei principi già consolidati di questo Tribunale Federale Nazionale, atteso che l’art. 99 bis NOIF subordina il tesseramento ad almeno una intera stagione sportiva da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per un singolo sodalizio, sia nel senso di tesseramento comunque sufficiente (secondo una valutazione da operarsi caso per caso) ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico e funzionale alla sua progressione di carriera.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 82/TFN-SVE del 03 Maggio 2022
Decisione Impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 7/E del 24 febbraio 2022 (premio alla carriera calciatore M.P. n. 6.2.2003 – matr. 6.967.906)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società SSC Capua (matr. 930726) contro la società US Salernitana Srl (matr. 934410)
Massima: Accolto il ricorso promosso dalla società avverso la certificazione del Premio alla Carriera ex art. 99 bis delle NOIF relativa al calciatore …, emessa dalla Commissione Premi della FIGC limitatamente al mancato riconoscimento del predetto premio con riferimento alle stagioni sportive 2014/2015 e 2016/2017, essendo stato riconosciuto soltanto per la stagione sportiva 2015/2016 nella misura di euro 18.000,00…..Con riguardo al “Premio alla carriera”, l’art. 99 bis delle NOIF prescrive che: “1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come ‘giovane’ o ‘giovane dilettante’ nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore”. Nella specie emerge in modo evidente che la Commissione Premi, nell’accordare il premio per la formazione del calciatore ….., non ha considerato che quest’ultimo avesse compiuto dodici anni il 6 febbraio 2015, dunque nel corso della stagione sportiva 2014/2015, tenuto conto che, con riferimento all’ambito calcistico, ogni stagione ha inizio il 1° luglio di un dato anno e termine il 30 giugno dell’anno successivo: il che depone per la fondatezza della domanda volta ad ottenere il riconoscimento anche per tale annualità del premio oggetto di contestazione nella misura intera. Come già rilevato anche da questo Tribunale in analoghi precedenti, dal disposto dell’art. 99 bis delle NOIF “è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il Premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva, già iniziata, in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, […] dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età” (cfr. Dec. N. 64/2020 Collegio Garanzia Coni; dec. 71/2019 Corte Federale d’appello; Trib. Fed. Sez. V.E. dec. 56/2020). Non è, di contro, riconoscibile il premio anche per la stagione sportiva 2016/2017, e ciò né in misura integrale (come chiesto con il primo motivo), né, tantomeno, in misura dimezzata (come richiesto con il terzo motivo), tenuto conto che la formazione contestata non ha neppure superato un semestre nel corso dell’anno 2016. È principio generale che “l'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall'art. 12 preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi ex multis, Cass. 4/10/2018 n. 241651, Cass. 21/5/2004 n. 97002, Cass. 13/4/2001 n. 3495) secondo cui all'intenzione del legislatore, secondo un'interpretazione logica, può darsi rilievo nell'ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione” (cfr. Corte di Cassazione, 10 marzo 2020, n. 6752). Nella specie, proprio in ragione del dedotto principio di proporzionalità, la rilevanza temporale sottesa all’uso dell’espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 99 bis delle NOIF (“per ogni anno di formazione”) avrebbe dovuto implicare, quanto meno, il superamento di un semestre formativo: il che, tuttavia, non è ravvisabile nella specie. In conclusione, il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, la Commissione Premi della FIGC dovrà corrispondere alla società ricorrente l’ulteriore somma di euro 18.000,00 relativa alla stagione sportiva 2014/2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 20/TFN-SVE del 10 Agosto 2021
Decisione Impugnata: delibera di certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 11/E del 17 giugno 2021 – (Premio alla carriera calciatore G. V.
Impugnazione Istanza: Cagliari Calcio Spa / Donatello SSD Srl - Reg. Prot. 5/TFN-SVE
Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto annullata la delibera della Commissione Premi che aveva riconosciuto alla società controparte i premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all’atleta a seguito dell’esordio del Calciatore in Serie A…Con riguardo al “Premio alla carriera”, l’art. 99 bis delle NOIF prescrive che: “1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come ‘giovane’ o ‘giovane dilettante’ nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, […]”. Venendo al caso che occupa, non v’è dubbio che la Commissione premi, nell’accordare la premialità oggetto di gravame, non ha considerato che G. V. ha compiuto dodici anni il 7 ottobre 2008, e dunque nella stagione sportiva 2008/2009 e non nella precedente, per la quale non va dunque riconosciuto alla resistente il premio in contestazione. Come già rilevato anche da questo Tribunale in analoghi precedenti, dal disposto dell’art. 99 bis delle NOIF “è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il Premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva, già iniziata, in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, […] dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età (cfr. Dec. N. 64/2020 Collegio Garanzia Coni; dec. 71/2019 Corte Federale d’appello; Trib. Fed. Sez. V.E. dec. 56/20)”. Il richiamo della resistente alla necessità di superare il rigido sbarramento temporale posto dall’art. 99 bis NOIF, per accordare il Premio alla carriera a chi ha curato e formato il Calciatore anche nella categoria esordienti 1° anno, non è dunque sufficiente ad aprire ad un revirement nel caso di specie. Il che trova ulteriore conferma nel dato offerto dallo storico dei movimenti del Calciatore che versa in atti, dal quale ben si evince che a formare il V. è stato al più un altro sodalizio, il B., per il quale il Calciatore è stato a lungo tesserato. Ne consegue che, di là dal fatto che tante e diverse sono le premialità riconosciute per l’attività di formazione di un atleta, non sussistono ragioni di giustizia per aprire ad una diversa statuizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 50/TFN-SVE del 24 Giugno 2021
Decisione Impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 9/E del 22 aprile 2021 – (premio alla carriera calciatore F.R. n. 11.11.1999 - matr. FIGC 1.005.109 – ric. 26),
Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS – FIGC della società Bologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706) contro la società SCD Progresso (matr. FIGC 40750)
Massima: Rideterminato il premio alla carriera del calciatore in favore della società SCD Progresso, nella misura di euro 18.000,00 e non in quello di € 36.000,00 riconosciuto dalla Commissione….dalla documentazione in atti, risulta accertato che l’atleta (nato l’11 novembre 1999) è stato tesserato dalla stagione sportiva 2006/2007 alla stagione sportiva 2011/2012 per SCD Progresso, nel rispetto della normativa attinente alle “certificazioni”. Il secondo motivo deve, invece, trovare accoglimento. Nella specie ricorrono, infatti, tutti i presupposti perché possa essere riconosciuto il rivendicato premio alla carriera, ivi compresa la sussistenza del tesseramento del calciatore per la società richiedente il premio nella sola stagione in cui lo stesso ha compiuto il dodicesimo anno di età. Ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF della FIGC, rubricato premio alla carriera: “1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 NOIF) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 NOIF) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”. Sul punto si rileva che la Commissione Premi non ha adeguatamente considerato che l'art. 99 bis delle NOIF, laddove prevede espressamente che “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive...”, deve essere coerentemente interpretato secondo il suo tenore testuale e la sua ratio secondo cui è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva, già iniziata, in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, di talché legittimata è la società che ha tesserato il calciatore per la stagione in cui si è verificato tale evento (alias il compimento del dodicesimo anno di età), dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età (cfr. Dec. N. 64/2020 Collegio Garanzia Coni; dec. 71/2019 Corte Federale d’appello; Trib. Fed. Sez. V.E. dec. 56/20). La norma, in effetti, pone una condizione di ammissibilità che va, però, parametrata alla circostanza che le stagioni sportive sono a cavallo tra due annualità solari e che, quindi, va preliminarmente verificato se il calciatore risulta essere stato tesserato dalla società richiedente il premio per la stagione nel corso della quale ha compiuto il dodicesimo anno di età. Orbene nel caso di specie il calciatore …., nato l'11 novembre 1999, ha compiuto 12 anni l'11 novembre 2011 e quindi nel corso della stagione sportiva 2011/2012 durante la quale è stato, come risulta inconfutabilmente dagli atti di causa, tesserato dalla SCD Progresso che, quindi, risulta sotto tale profilo legittimata a pretendere il premio solo ed esclusivamente per tale ragione. Alla luce di quanto sopra, risulta, pertanto, errata la statuizione della Commissione Premi nella parte in cui ha riconosciuto il premio alla carriera anche in relazione alla stagione sportiva 2010/2011, atteso che, come visto, l’atleta, ha compiuto i 12 anni nel corso della stagione sportiva 2011/2012. Ricorrendo, altresì, tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 99 bis NOIF, va riformata l'impugnata certificazione riconoscendo in capo alla SCD Progresso il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore …. per la stagione sportiva 2011/2012, con conseguente determinazione dello stesso nella misura di euro 18.000,00.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 64/2020 del 22 dicembre 2020
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 120/2019-2020 Registro Reclami e n. 71/2019-2020 Registro Decisioni del 17 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che, in riforma della decisione adottata dalla Commissione Premi, aveva determinato in € 18.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF FIGC, per la s.s. 2011-2012, dovuto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. in favore della S.C.D. Promotion Soccer, relativo al calciatore G. C., a seguito del suo esordio in Serie A, in data 13 maggio 2019, nella gara di campionato Bologna - Parma.
Parti: Bologna F.C. 1909 S.p.A./S.C.D. Promotion Soccer/Federazione Italiana Giuoco Calcio/G. C.
Massima: Confermata la decisione della CFA che ha determinato in € 18.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF FIGC, per la s.s. 2011-2012, dovuto dalla società ricorrente, in quanto il calciatore, tesserato con la società avente diritto al premio aveva compiuto il 12° anno di età, laddove in punto di interpretazione l’art. 99 bis NOIF, si riferisce alla stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni”….L’art. 99 bis delle NOIF, intitolato “Premio alla carriera”, dispone, al primo comma, che “Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Il riconoscimento del premio alla carriera, come stabilito nel prosieguo della citata disposizione, è subordinato alla “condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Posto che, come è noto, la stagione sportiva cade a cavallo di due anni solari e, nella specie, con riferimento all’ambito calcistico, essa ha inizio il 1° luglio di un dato anno e termine il 30 giugno dell’anno successivo, l’oggetto del contendere riguarda quindi la diversa lettura circa la rilevanza del momento in cui il giovane calciatore ha compiuto i 12 anni. La ratio della norma in esame è quella di incentivare l’attività di formazione svolta anche dai più piccoli sodalizi con la cura dei vivai, sostenendo in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione. Tale attività è disciplinata dal Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che, tra le diverse categorie di partecipanti, prevede quella degli “Esordienti” (art. 17, co. 1, lett. d), cui appartengono «i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo». Il significato di detta norma è esplicitato nei Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico che vengono emanati dalla FIGC ad inizio di ciascuna stagione sportiva, ove viene operata la differenziazione nelle sottocategorie degli “Esordienti 1° anno” ed “Esordienti 2° anno” e viene inserita l’indicazione specifica dell’anno di nascita per ciascuna delle predette sottocategorie. Così, ad esempio, il Comunicato Ufficiale per la stagione sportiva in corso (C.U. n. 1 SGS s.s. 2020/2021) specifica che gli “Esordienti 1° anno” sono i «Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l’11° anno di età (ovvero nati nel 2009)», mentre gli “Esordienti 2° anno” sono i «Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2008)». Va sul punto, inoltre, rilevato come il citato Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC assegni all’attività della “categoria Esordienti” specificamente “carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo” (art. 22), mentre la categoria precedente dei pulcini “ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico” (art. 21); va osservato, peraltro, come proprio a partire dalla categoria degli esordienti si inizino a disputare gare anche con undici giocatori per squadra, mentre fino alla categoria immediatamente precedente (quella dei “pulcini”) si gioca fino a sette giocatori per squadra. I dati sopra evidenziati sono perfettamente coerenti con la scelta del legislatore federale di considerare rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera la formazione impartita a far data dal tesseramento come esordiente che, come sopra visto, avviene prima del compimento del dodicesimo anno di età. Or dunque, la richiamata disposizione contenuta nell’art. 99 bis delle NOIF sembra effettivamente passibile di due distinte interpretazioni, a seconda che la parola “iniziata” venga letta nel senso di indicare la stagione sportiva già iniziata rispetto all’anno solare in cui cade il dodicesimo compleanno, ovvero quella che inizia in tale anno. La CFA, nella decisione impugnata, dà conto di tale polisemia e opta per la prima soluzione ermeneutica sopra detta, dichiarando di fare applicazione dei criteri interpretativi letterale e logico sistematico. La soluzione ermeneutica adottata dalla CFA conduce alla conclusione di riconoscere il premio alla carriera per l’attività di formazione impartita sin dall’inizio dell’attività della categoria Esordienti, mentre la differente interpretazione seguita dal TFN, sulla scia della giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente, posticipa il termine iniziale alla stagione sportiva successiva escludendo, quindi, gli “Esordienti 1° anno” ed includendo soltanto gli “Esordienti 2° anno”. La decisione della CFA, attraverso un puntuale iter logico argomentativo, approda ad una soluzione ermeneutica che è coerente con i criteri interpretativi di cui la stessa dichiara di fare applicazione e, pertanto, sotto tale aspetto non risulta passibile di censura. Sulla base delle indicazioni che si traggono dalla richiamata regolamentazione federale risulta, infatti, che non è il (già avvenuto) compimento del dodicesimo anno di età il termine iniziale preso a riferimento dal legislatore federale per considerare l’attività di formazione impartita al calciatore ai fini del riconoscimento del premio alla carriera. Non è condivisibile, pertanto, l’assunto di parte ricorrente secondo cui soltanto considerando la stagione iniziata nell’anno in cui l’atleta compie 12 anni “la società avrebbe la possibilità di contribuire alla formazione del giovane almeno per una parte rilevante della prima stagione da prendere in considerazione, contrariamente a quanto potrebbe avvenire se il calciatore compie gli anni nel primo semestre dell’anno, così riducendo a meno di sei mesi la durata del periodo di tesseramento dopo il dodicesimo compleanno”. Anche la formazione impartita al bambino prima del compimento del dodicesimo anno d’età è considerata, infatti, come sopra visto, rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera. Va incidentalmente osservato come non risulti, infine, condivisibile il richiamo alla normativa della FIFA in materia di training compensation (art. 20 Regulations on Status and Transfer of Players) per affermarne la perfetta analogia con il premio alla carriera, giacché, seppur determinati dalla stessa ratio, i presupposti di operatività dei due istituti sono invece differenti. Il riconoscimento della premialità di cui al citato art. 20, secondo quanto espressamente stabilito nell’Annexe 4 del richiamato Regolamento FIFA, ha per presupposto il primo tesseramento del calciatore come professionista, ovvero il suo trasferimento tra due società appartenenti a due diverse leghe, prima della fine della stagione in cui il calciatore compie ventitré anni (art. 2, co. 1), prescindendo del tutto dal dato fattuale della partecipazione effettiva alla gara che è, invece, come sopra visto, condizione essenziale di operatività del premio alla carriera.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 83/TFN del 13.08.2020
Decisione impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio alla carriera per il calciatore A.T. n. 30.08.1994 – matr. FIGC 4000228 – ric. n. 269) Ricorso incidentale proposto dalla AC Ponte San Pietro SSD ARL, la seguente
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, co. 1, lett. c), CGS proposto dalla società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) contro la società AC Ponte San Pietro SSD ARL (matr. FIGC 38620) (Spezia Calcio Srl / AC Ponte San Pietro SSD ARL e Ricorso incidentale proposto dalla società AC Ponte San Pietro SSD ARL - Reg. Prot. 84/TFN-SVE)
Massima: L’art. 99 bis NOIF così testualmente recita: Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: 1) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero 2) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. La logica assunta dalla giurisprudenza del Tribunale (Decisione n. 50/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 49/TFN-SVE) e della Corte d’Appello Federale (Corte di Giustizia Federale, Va Sezione Com. Uff. n. 207/CGF – Riunione del 17 Febbraio 2014 ASD Sanvitese avverso il mancato riconoscimento del diritto al “premio alla carriera” ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore …) relativamente all’inizio della decorrenza del premio, non può essere smentita o contraddetta relativamente alla scadenza del periodo durante il quale il premio deve ritenersi dovuto. Se pertanto la stagione che inizia prima della data in cui l’atleta compie 12 anni è da ritenersi rilevante ai fini della debenza del premio, del pari la stagione che inizia prima della data in cui l’atleta compie 18 anni deve ritenersi del pari rilevante ai fini della debenza del premio. Cfr. Decisione n. 50/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 49/TFN-SVE - SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la società US Sassuolo Calcio Srl (matr. FIGC 61752) “ … Ed infatti, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: 1) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero 2) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive …”. Ebbene, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dell’esame della documentazione prodotta risulta accertato che il calciatore … abbia compiuto i dodici anni durante la ss 2010/2011 nella quale risultava già regolarmente tesserato dalla società ricorrente…”. Corte di Giustizia Federale Comunicato Ufficiale n. 332/CGF (2013/2014), Va SEZIONE ASD Sanvitese avverso il mancato riconoscimento del diritto al “premio alla carriera” ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore …: Il reclamo è infondato e va rigettato, perché merita integrale conferma, alla luce del chiaro disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F., della sua piana interpretazione letterale e sistematica, nonché della giurisprudenza di questa Corte, la decisione della C.V.E. qui impugnata. Invero, quest’ultima correttamente rileva che l’art. 99 bis N.O.I.F., laddove si riferisce alla formazione impartita a un calciatore tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”, richiamandosi alle definizioni che di essi danno, rispettivamente, gli artt. 31 e 32 N.O.I.F., ha individuato nel diciottesimo anno di età del calciatore il limite anagrafico della rilevanza, ai fini premiali, di tale formazione …. La stagione 2012/2013 è iniziata il 1.7.2012 e l’atleta all’inizio della stagione aveva 17 anni, compiendo il diciottesimo anno soltanto il 30.8.2012. Come più volte chiarito da questo Tribunale, e confermato anche in grado di appello, il premio è destinato alla società che ha tesserato l’atleta nella stagione durante la quale viene avviene il compimento dell’anno limite (iniziale o finale) della percezione al premio. Da ciò consegue che il momento da prendere in considerazione per valutare se la società, che aveva tesserato l’atleta, abbia o meno diritto al premio alla carriera, è quello immediatamente collegato alla decorrenza della stagione sportiva, che parte dal 1.7 e termina il 30.6 dell’anno successivo. Il premio pertanto è correttamente certificato per la stagione 2012/2013. Del pari, e coerentemente con quanto sinora affermato, è infondato l’appello incidentale, o domanda riconvenzionale, proposta dalla AC Ponte San Pietro SSD arl, relativamente alla successiva stagione 2013/2014 per la quale la Commissione Premi ha correttamente denegato la certificazione. Ritiene questo Tribunale che il limite finale del premio alla carriera debba rinvenirsi nella lettura coordinata dell’art 99 bis con l’art. 31 e con l’art. 32 delle NOIF. Precisa l’art. 99 bis che il premio è dovuto…. per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante Per stabilire quali siano i calciatori definiti come giovani o giovani dilettanti occorre far riferimento all’art 31 per i giovani e all’art. 32 per i giovani dilettanti: Art. 31 I “giovani” Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. I calciatori/calciatrici “giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto. Per definire invece la categoria di giovane dilettante occorre far riferimento all’art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. 1bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Da ciò consegue che al compimento del diciottesimo anno di età l’atleta non è più qualificato come giovane dilettante ( con conseguente diritto al premio per la società che in quel momento lo tessera) ma è identificato come “non professionista” e diviene come tale; detta qualifica letteralmente non è richiamata dall’art. 99 bis, e quindi non ricompresa tra le categorie per le quali sussiste diritto al premio per la società, che in quel momento lo tessera. (Cfr. Sentenza Corte Federale sopracitata)
Massima: La norma (art. 99 bis, co. 1 NOIF) così recita: Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Si tratta, evidentemente, di norma che regola l’esigibilità del pagamento del premio, ma che non inibisce che la società, asseritamente creditrice, possa munirsi di certificazione che ne attesti la sussistenza del diritto, salvo poi dover attendere la fine della stagione per ottenere coattivamente il saldo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 71/TFN del 24.06.2020
Decisione impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (premio alla carriera calciatore A.T. n. 30.08.1994 - matr. FIGC 4000228 – ric. n. 268),
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) contro la società Cimiano Calcio SSD arl (matr.FIGC73949)
Massima:…sebbene le argomentazioni della ricorrente in astratto appaiono corrette, nel senso che questo Tribunale ha più volte ribadito che il premio sarebbe spettato alla società che, nella stagione di riferimento, avesse svolto effettiva attività di addestramento, nella vicenda che qui ci occupa, l’atleta, nella stagione 2011/2012, ha militato e giocato esclusivamente nella Cimiano Calcio SSD arl. Dall’esame dell’anagrafica - tesseramenti dell’atleta, infatti, risulta che esso abbia militato ininterrottamente con la Cimiano Calcio dalla stagione 2002/2003 a quella 2011/2012 compresa. Nella successiva stagione 2012/2013 l’atleta risultava inizialmente tesserato ancora per la Cimiano Calcio SSD arl, successivamente, in data 02.08.2012, veniva trasferito a titolo temporaneo alla società Ponte S.P. Isola SSD arl. Ma la contestazione della reclamante Spezia Calcio riguarda l’asserita erroneità della certificazione del premio per stagione 2011/2012, durante la quale l’atleta … è stato tesserato per l’intera stagione con la Cimiano Calcio SSD arl. Da ciò consegue l’esattezza della certificazione del Premio da parte della Commissione Premi e l’infondatezza del ricorso proposto dalla Spezia Calcio Srl, che come tale va rigettato.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0071 del 17 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 56/TFN-SVE 2019/2020
Impugnazione Istanza: Bologna FC 1909 Spa/SCD Promotion Soccer
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che a sua volta in riforma della decisione adottata dalla commissione premi, accoglieva il ricorso e determinava in euro 18.000,00, il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF della FIGC per la s.s. 2011-2012 dovuto dal Bologna FC 1909 s.p.a. in favore della SCD Promotion Soccer, relativo all’esordio in serie A in data 13 maggio 2019 nella gara di campionato Bologna – Parma del calciatore nato l’11 Gennaio 2000 e che dunque ha compiuto dodici anni l’11/01/2012, poiché Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età ….…La questione controversa è legata all’interpretazione del secondo periodo del primo comma della disposizione ai sensi del quale “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Secondo il reclamante rileverebbe, al fine di valutare il presupposto applicativo della disposizione in esame, la stagione sportiva che inizia nell’anno nel quale il calciatore compie anni 12, mentre, secondo la SCD Promotion Soccer e l’opinione espressa dal Tribunale federale nella decisione impugnata, rileverebbe la stagione sportiva in corso nel momento in cui il giocatore compie 12 anni. La disposizione può apparire polisemica in quanto, sulla base del criterio dell’interpretazione letterale, nessuno dei due risultati ermeneutici risulta in chiaro contrasto con le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore. La polisemia del senso letterale delle parole deve tuttavia essere sciolta, muovendo dal significato primario degli enunciati linguistici utilizzati e dalla connessione tra gli stessi, ritenendo che il legislatore abbia inteso riferirsi alla stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni. Nel caso di specie, l’utilizzo del participio passato del verbo consente di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento, sotto un profilo grammaticale e logico, alla stagione sportiva già iniziata al momento del compimento del dodicesimo anno di età; la consecutio temporum tra i due momenti è nel senso che l’inizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno. A diverse conclusioni si potrebbe pervenire nel caso in cui il legislatore avesse utilizzato la differente espressione “che inizia”, nel qual caso, con l’utilizzo dell’indicativo presente, avrebbe fatto riferimento a un diverso ordine temporale tra i due elementi della fattispecie (compimento del dodicesimo anno e, poi, inizio della stagione sportiva). L’interpretazione letterale, pertanto, nella selezione della pluralità dei significati dell’enunciato linguistico, conduce a ritenere che la stagione rilevante sia quella già iniziata al momento del compimento del dodicesimo anno di età. Sotto un profilo sistematico, la scelta del legislatore di fare riferimento alla stagione già iniziata non appare casuale o l’effetto di un errore o una svista, se si considera, anche argomentando a contrario, che, con riferimento ad altre situazioni giuridiche soggettive, ha chiaramente risolto diversamente il rapporto tra gli elementi della fattispecie sotto il profilo temporale, utilizzando le espressioni linguistiche indicate dal reclamante. Così, a titolo esemplificativo, all’art. 31 delle stesse NOIF, nel definire la categoria dei calciatori e delle calciatrici “giovani” precisa che sono tali coloro che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che dal primo Gennaio dell’anno “in cui ha inizio la stagione sportiva” non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno. Argomentando a contrario, pertanto, può ritenersi che il legislatore nelle ipotesi in cui ha voluto fare riferimento alla stagione calcistica che inizia nell’anno in cui il calciatore compie una data età lo ha fatto espressamente, utilizzando una terminologia ed enunciati linguistici differenti da quelli utilizzati nell’art. 99 bis in esame, la cui finalità come si vedrà non è individuare i giocatori che possono disputare un campionato, ma attribuire un premio alle società dilettantistiche per l’attività formativa svolta. Sempre in chiave sistematica e con specifico riferimento alla categoria alla quale apparteneva il calciatore Corbo in relazione ai fatti oggetto di causa, l’art. 17, rubricato categorie di calciatori, del regolamento del settore giovanile e scolastico della FIGC, nel suddividere i calciatori in categorie, in ragione dell’età, specifica alla lettera d) che “appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo” e alla lettera e) che “appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”. Anche in questo caso il legislatore ha specificamente fatto riferimento all’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, utilizzando tempi e modi diversi da quelli descritti nella norma in esame, ove è invece utilizzato il participio passato. Sotto un profilo logico o teleologico, occorre preliminarmente evidenziare che nessuna delle due interpretazioni appare illogica o irrazionale. Entrambe le soluzioni ermeneutiche non determinano una compressione dello spazio dedicato al premio di carriera ma un suo spostamento verso un’età anagrafica del calciatore più o meno avanzata. In sostanza, in entrambi i casi il premio alla carriera riguarderebbe 6 annualità, ma, in un caso, interessa le stagioni comprese tra quella in cui sono compiuti i 12 anni (nel nostro caso 2011/2012) fino al compimento dei 18 anni (2017/2018); in base alla soluzione ermeneutica proposta da parte reclamante, interessa la stagione che inizia nell’anno solare in cui sono compiuti i 12 anni (nel nostro caso 2012/2013) fino a quella che inizia nell’anno di compimento dei 18 anni (2018/2019). Al tempo stesso, anche la desunta violazione dei presupposti in base ai quali è attribuibile il premio alla carriera appare non condivisibile e, comunque, riguarderebbe anche la soluzione interpretativa proposta da parte ricorrente. In particolare, secondo parte ricorrente, l’attività formativa, per rilevare al fine dell’attribuzione del premio, deve corrispondere a due requisiti: 1) essere svolta per una stagione sportiva (o almeno 6 mesi); 2) dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Pertanto l’attività formativa svolta anteriormente al compimento del dodicesimo anno di età non rileverebbe al fine dell’attribuzione del premio. Nel caso di specie, tale attività sarebbe stata svolta, dopo il compimento dei dodici anni, dalla società resistente, per un periodo inferiore a 6 mesi (11 Gennaio – 30 Giugno), con la conseguente non idoneità del periodo temporale in questione a soddisfare i requisiti previsti dalla norma. La questione proposta è inidonea a incidere sulla razionalità del sistema anche perché si presta ad essere proposta in modo analogo con riferimento all’attività formativa svolta dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Aderendo, in sostanza, alla soluzione ermeneutica indicata da parte reclamante occorrerebbe, se non si vuole ridurre il numero di annualità cui è riferibile il premio, attribuirlo a società che abbiano svolto l’attività formativa per un periodo inferiore a 6 mesi, dopo il compimento del limite di età anagrafico massimo ai fini del riconoscimento del premio. Nel caso di specie, comunque, l’attività formativa risulta essere stata svolta da parte della società resistente per l’intera stagione calcistica in rilievo anche se parzialmente nella fase anteriore al compimento dei dodici anni. Sul punto, tra l’altro, la Corte Federale d’Appello (decisione n. 2 del 5 Settembre 2019), con orientamento pienamente condivisibile, ha evidenziato che la disposizione in esame non faccia alcun riferimento a fenomeni di tesseramento parziale o temporaneo, se non nella parte in cui individua un’età minima di tesseramento rilevante al fine del premio, ma richiama un presupposto – la stagione sportiva che diviene necessariamente unità di misura minima rispetto alla quale rileva la maturazione del premio. Ne discende, secondo la citata decisione, che “la logica corretta sotto la quale riportare la ricorrenza del premio …sembra piuttosto quella per cui il tesseramento… sia effettuato per la stagione sportiva e non per una parte di essa, ad eccezione semmai di quella iniziata nell’anno in cui il calciatore compia 12 anni”. La Corte, pertanto, nell’individuare tra i presupposti per l’attribuzione del premio il fatto che l’attività formativa sia svolta in relazione a una stagione sportiva, individua una specifica clausola di salvezza rappresentata dalla stagione sportiva che inizia nell’anno in il calciatore compie 12 anni (e non quella in cui compie 18 anni), con ciò evidenziando la possibilità che, con riferimento a quella stagione, il presupposto dell’attività formativa svolta, con esclusivo riferimento alla stagione sportiva in cui è compiuto il dodicesimo anno di età, possa derogarsi al citato presupposto. Ne discende che, limitatamente alla stagione in questione, l’attività formativa può essere svolta anche per un periodo inferiore all’unità di misura stabilita o, comunque, può interessare anche il periodo che precede il compimento del dodicesimo anno di età (come avvenuto nel caso di specie, in cui, come anticipato, non è in discussione lo svolgimento dell’attività formativa o il tesseramento, ma lo svolgimento di tale attività nel momento anteriore al compimento del dodicesimo anno di età). In ogni caso, anche l’interpretazione logica conduce ad attribuire alla disposizione in questione il medesimo significato al quale è pervenuto il Tribunale Federale con la decisione impugnata. Il premio alla carriera è un istituto creato dall’ordinamento sportivo con la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (in seguito tesserati per altre società). Oltre al premio alla carriera rispondono alla medesima ratio, il premio di preparazione e il premio di addestramento e formazione tecnica; ciascuno dei quali viene riconosciuto al verificarsi di determinati presupposti e sulla base di precisi criteri stabiliti nelle NOIF. La norma intende stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione e di elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana (in questo senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 15 Giugno 2018, n. 36). Alla luce della finalità della norma, che non è solo di premiare l’attività formativa svolta, ma anche di spingere le società dilettantistiche ad investire sui giovani e di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico, risultano contrarie alla sua logica e alle sue finalità, sia l’interpretazione che porterebbe a ridurre le annualità per le quali è percepibile il premio alla carriera, sia la soluzione che porterebbe a spostare in avanti l’età anagrafica del calciatore rilevante al fine della maturazione del diritto al premio. La prima soluzione, oltre ad essere in contrasto con tale finalità, appare in realtà anche illogica in quanto, a seconda della data di nascita del calciatore (se anteriore o successiva all’inizio della stagione calcistica 30 giungo /1 Luglio), condurrebbe a prevedere che per alcuni calciatori il premio sia astrattamente riferibile a 6 stagioni mentre per altri a 5, con una discriminazione priva di alcuna idonea ragione giustificativa. La ratio della norma, conformemente all’interpretazione letterale delle parole, conduce a selezionare il significato che risulti più aderente alla specifica finalità di tutela dell’attività formativa svolta dalle società dilettantistiche, fin dalla giovane età, e di sviluppo del settore giovanile. Pertanto, la soluzione che intende il requisito anagrafico come collegabile alla stagione sportiva iniziata nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età risulta più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al citato principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche. Tale soluzione consente infatti di attribuire rilevanza all’attività formativa svolta fin dalla giovane età dei calciatori e, in concreto, di garantire un’applicazione più ampia del premio stesso se si considera che, in genere, con l’aumento dell’età anagrafica del calciatore aumentano le possibilità che questi sia tesserato con società sportive non dilettantistiche. Pertanto, anche in base al criterio ermeneutico dell’interpretazione logica, la soluzione individuata dal tribunale nella decisione impugnata appare condivisibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 56/TFN del 17.02.2020
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 260 – Premio alla carriera per il calciatore C.G.) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.09.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la società Bologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706)
Massima: Nella specie ricorrono, infatti, tutti i presupposti perché possa essere riconosciuto il rivendicato premio alla carriera, ivi compresa la sussistenza del tesseramento del calciatore per la società richiedente il premio nella stagione in cui lo stesso ha compiuto il dodicesimo anno di età. Sul punto si rileva che la Commissione Premi non ha adeguatamente considerato che l'art. 99 bis delle NOIF, laddove prevede espressamente che “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.....”, deve essere coerentemente interpretato secondo il suo tenore testuale e la sua ratio secondo cui è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, di talché legittimata è la società che ha tesserato il calciatore per la stagione in cui si è verificato tale evento (alias il compimento del dodicesimo anno di età), dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età. La norma, in effetti, pone una condizione di ammissibilità che va, però, parametrata alla circostanza che le stagioni sportive sono a cavallo tra due annualità solari e che, quindi, va preliminarmente verificato se il calciatore risulta essere stato tesserato dalla società richiedente il premio per la stagione nel corso della quale ha compiuto il dodicesimo anno di età. Orbene nel caso di specie il calciatore …, nato l'11 gennaio 2000, ha compiuto 12 anni l'11 gennaio 2012 e quindi nel corso della stagione sportiva 2011/2012 durante la quale è stato, come risulta inconfutabilmente dagli atti di causa, tesserato dalla SCD Promotion Soccer che, quindi, risulta sotto tale profilo legittimata a pretendere il premio. Ricorrendo, altresì, tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 99Bis NOIF, va riformata l'impugnata certificazione riconoscendo in capo alla SCD Promotion Soccer il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore … per la stagione sportiva 2011/2012, con conseguente determinazione dello stesso nella misura di € 18.000,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 50/TFN del 21.1.2020
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 265 – Premio alla carriera per il calciatore T.A.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la società US Sassuolo Calcio Srl (matr. FIGC 61752)
Massima: … ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: 1) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero 2) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive. Ebbene, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dell’esame della documentazione prodotta risulta accertato che il calciatore … (nato il 9/2/1999) abbia compiuto i dodici anni durante la ss 2010/2011 nella quale risultava già regolarmente tesserato dalla società ricorrente. Ciò che appunto determina la fondatezza, ai sensi dell’art. 99 bis NOIF, dell’odierno reclamo.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta : Decisione n. 2/2020 del 7 gennaio 2020
Decisione impugnata: Sentenza della Corte Federale d’Appello presso FIGC, IV Sez., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 019/CFA del 21 agosto 2019, con la quale è stato respinto l’appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale 12. 24/TFN SVE del 28 maggio 2019, del premio alla carriera, ex art. 99-bis delle N.O.I.F., relativo al calciatore A. C. per la stagione sportiva 1997/1998 e, contestualmente, è stato accolto l’appello della società F.C. Crotone avverso l’obbligo di corrispondere la somma di € 18.000,00 in favore della società Conegliano 1907, per il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 1995/96, relativo al medesimo calciatore.
Parti: F.C.D. Conegliano 1907/F.C. Crotone s.r.l./A. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Confermata la decisione della CFA con la quale è stato respinto l’appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, del premio alla carriera, ex art. 99-bis delle N.O.I.F., relativo al calciatore … per la stagione sportiva 1997/1998 in quanto prescritto il proprio diritto…il Collegio considera, dunque, quanto segue. Ai sensi dell’art. 99-bis, comma 1, periodo terzo, delle NOIF, il premio alla carriera “deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento”. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, “i diritti di natura economica” - tra i quali si annovera il diritto al premio alla carriera (che, infatti, si risolve nel diritto alla corresponsione di una somma prestabilita di danaro) - “si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati” (e quindi al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale si è verificato l’evento che rappresenta il presupposto per la maturazione del diritto al premio: in pratica, l’esordio nel campionato). Ne discende che il diritto a percepire il premio alla carriera de quo agitur si prescriveva al termine della stagione sportiva 2017-2018 e dunque il 30 giugno 2018 (in vero, l’esordio in serie A del signor Cordaz era avvenuto nell’agosto 2016 - cfr. supra, sub § 1) durante la stagione sportiva 2016-2017: tale circostanza è incontroversa ed è ammessa da entrambe le parti. Si tratta allora di valutare se la richiesta del premio alla carriera (avanzata dalla Conegliano a mezzo raccomandata spedita in data 27 giugno 2018 e ricevuta dalla Commissione Premi in data 3 luglio 2018) sia stata sufficientemente tempestiva per evitare la prescrizione del diritto che maturava il 30 giugno 2018. In altre parole, si deve stabilire se, ai fini della interruzione del predetto termine di prescrizione, sia stato sufficiente il tempestivo invio della raccomandata o fosse anche necessario un altrettanto tempestivo suo arrivo al domicilio del destinatario (e cioè nella sua sfera di astratta conoscibilità dell’atto)….In vero, è ormai sostanzialmente composta la questione della decorrenza degli effetti della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione quando tale notificazione avvenga per mezzo della posta. Il problema è stato originariamente posto con specifico riferimento alla decadenza per il compimento di atti processuali, a proposito dei quali intervenne prima la Corte costituzionale (con la sentenza n. 477/2002, che dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt.149 cod. proc. civ. e 4, comma 3, della l. n. 890/1982, nella parte in cui si prevedeva che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella di consegna, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l’interesse di costui) e poi il legislatore, che, con la legge n. 263/2005, disponeva aggiungersi un nuovo terzo comma all’art. 149 cod. proc. civ. del seguente tenore: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Veniva così affermato, per la notificazione degli atti processuali, il c.d. principio della postalizzazione o del doppio binario che, per il perfezionamento della notifica, pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario, in tal modo salvaguardando sia il primo che il secondo dal possibile effetto della decadenza nel compimento di atti processuali. Che tale principio del doppio binario valesse per i soli atti processuali fu affermato anche dalla Corte di legittimità. Con la sentenza n. 15617/2005, si stabilì che per gli atti unilaterali di natura sostanziale, ai fini della integrazione dell’efficacia, si applicano le regole di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. (e non quelle per le notificazioni a mezzo posta dettate dalla legge n. 890/82, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale), precisando che “dette norme, come è noto, stabiliscono rispettivamente che l’efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e che, allorquando giungono all’indirizzo del destinatario si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne avuto notizia (c.d. presunzione di conoscenza)”. Con la sentenza n. 17644/2008, la Suprema Corte sottolineò la ratio della diversa regolamentazione della efficacia degli atti processuali rispetto a quelli sostanziali, affermando che, per quanto concerne l’atto interruttivo della prescrizione di questi ultimi, “il legislatore ha ritenuto di privilegiare… l’interesse del destinatario alla certezza del diritto (a sapere cioè se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta, oppure il rapporto sia ormai definito), rispetto all’interesse contrapposto del mittente ad interrompere la prescrizione, ma questa scelta non appare irragionevole in un equo contemperamento degli interessi contrapposti, perché il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività, e, per effetto del coordinamento tra gli artt. 1334 e 1335 c.c., non è strettamente necessario che l’interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile”. Seguirono altre pronunzie con le quali si ribadì il principio per cui la scissione degli effetti della notificazione è applicabile unicamente agli atti processuali e non a quelli sostanziali. Con la recente sentenza n. 12332/2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatori, restandone pertanto esclusi unicamente gli atti unilaterali negoziali (continuando per questi ultimi a vigere la presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.). Tale decisione era fondata sulla base della considerazione per cui il sistema sanzionatorio amministrativo è retto dai principi della legge n. 689/81, la quale, all’art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta. Ad ogni modo, ciò che qui preme sottolineare è che, eccezion fatta per una isolata decisione (Cass. n. 18399/2009), la Suprema Corte si è costantemente pronunciata nel senso che “la data di consegna all ’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe se si trattasse di decadenza , ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro un termine perentorio”, ma non anche se “si tratta di estinzione del diritto… per prescrizione”. Nei casi di prescrizione, infatti, “l’effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore”, con la conclusione, quindi, che “in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale… secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (in questo senso si vedano, ad esempio, Cass. 17644/2008, 13588/2009, 4587/2009, 9841/2010, 26804/2013). D’altronde, la inapplicabilità del principio del doppio binario agli atti non processuali interruttivi della prescrizione è stata condivisa anche dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 24822/2015), le quali hanno ricostruito il quadro del sistema come segue: il principio del doppio binario è applicabile solo agli atti processuali, per i quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione posta dall’art. 1334 cod. civ.; tuttavia, la scissione soggettiva della notificazione è da ritenere applicabile anche alla prescrizione allorquando essa non può essere interrotta che per mezzo di un atto processuale. In definitiva, in funzione nomofilattica, il Supremo Collegio ha affermato che “quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta… dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica”.Anche questo Collegio intende attenersi all’insegnamento, che condivide, per cui il principio del doppio binario deve ritenersi operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza. Sulla base di questa premessa, si tratta allora di qualificare l’atto con il quale la Conegliano ha richiesto di ottenere il premio alla carriera, onde poi vedere se ad esso possa o meno applicarsi il più volte menzionato principio di “postalizzazione” o “del doppio binario”, che dire si voglia. È opinione del Collegio che la richiesta della Conegliano, inviata il 27 giugno 2018 e ricevuta il 3 luglio 2018, non possa essere intesa come atto processuale, dal momento che la Commissione Premi, alla quale la domanda era indirizzata, non è qualificabile come organo di giustizia dell’ordinamento sportivo: per converso, quella richiesta deve necessariamente qualificarsi come atto giuridico di natura sostanziale. Inoltre, questo Collegio ritiene che quello posto dall’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia un termine di prescrizione e non di decadenza: la chiara lettera della disposizione (“i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”) pare a questo Collegio precludere qualsiasi diversa conclusione. Ne discende che, nell’esercitare il proprio diritto di natura patrimoniale ad ottenere il premio alla carriera (già maturato dall’agosto del 2016 in forza di quanto preveduto dal terzo periodo dell’art. 99-bis, comma 1, NOIF), la Conegliano ha posto in essere un atto giuridico unilaterale e recettizio di natura sostanziale. Tale atto di esercizio del diritto, per produrre i suoi effetti (ivi compreso quello di interrompere la prescrizione cui andava soggetto il diritto fatto valere, in virtù di quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), sarebbe quindi dovuto giungere al destinatario nel detto termine (non essendo stato sufficiente che prima del termine l’autore dell’atto abbia affidato lo stesso al servizio postale). Ciò però è incontroverso e documentalmente provato che non è avvenuto: la richiesta del premio alla carriera è stata inviata bensì il 27 giugno 2018, prima della maturazione del termine di prescrizione, ma è giunta al destinatario il 3 luglio dello stesso anno e, cioè, dopo il compimento del termine di prescrizione maturato il 30 giugno.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0003/CFA del 25 Settembre 2019
Decisione Impugnata: decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche- pubblicata con Com. Uff. n. 11/TFN-SVE in data 07.08 .2019
Impugnazione Istanza: (A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.) n. 26/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha rigettato il reclamo avverso la decisione della Commissione Premiale di riconoscimento del premio alla carriera previsto dall'art. 99 bis delle NOIF con riguardo al tesseramento per le stagioni sportive 2013/2014 , 2014/2015 e 2015/2016 del calciatore essendo illegittima la rinuncia al premio effettuata prima del verificarsi dell’evento…La Corte valuta non fondato il reclamo in esame , sia pure con motivazione difforme da quella a fondamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale . Questa Corte ha già avuto modo di osservare (CFA in CU n. 27/2017-2018) che la finalità perseguita dal Legislatore federale è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione. A fronte di questo impegno richiesto alle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile , v'è la prospettiva di conseguire un riconoscimento economico finalizzato a ristorare parzialmente i costi che iniziative della specie comportano . L'adozione di una simile politica gestionale ha il pregio sociale di incentivare lo sport anche presso gli atleti più piccoli e, mercé un'oculata conduzione tecnica e l'impiego di specialisti della materia, elevare la qualità dei calciatori , valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della Nazionale italiana. La ratio e la finalità della dispos izione federale sono, quindi, da rinvenire nella diffusione dello sport, in particolare del calcio, tra i giovani atleti e nella loro crescita sul piano tecnico in modo da elevare il livello qualitativo del massimo Campionato nazionale e di potenziare in tal modo le due Nazionali maggiori così di rinverdire i fasti dei successi passati in campo internazionale. Appare allora evidente che la disposizione de qua tutela, prima ancora dello sforzo organizzativo ed economico da parte delle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile , l'interesse federale già descritto nel precedente punto 4.3 nel perseguimento di un fine proprio della Federazione , coerente con la sua funzione istituzionale . Un interesse sostanzialmente parapubblicistico , che assorbe quello privatistico ed economico delle società. La conclusione di siffatto inquadramento comporta che il premio alla carriera non è in sé rinunciabile, atteso che esso soddisfa un interesse che non è nella disponibilità della società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile. Non appare, quindi casuale che, a differenza della disposizione contenuta nell'art. 99 bis che nulla dice al riguardo, l'art. 99 sul premio di addestramento e formazione tecnica, che ha riguardo a rapporti diretti tra le due società interessate dalla sottoscrizione del primo contratto professionistico, preveda espressamente la possibilità di una sua riduzione a seguito di accordo scritto tra le due società.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0002/CFA del 16 Settembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – pubblicata con Com. Uff. n. 8/E del 21 Marzo 2019 (dispositivo) e Com. Uff. n. 12/TNF SVE (motivazioni).
Impugnazione Istanza: (G.S. BOCA BARCO) n. 29/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha rigettato la richiesta di riconoscimento del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis NOIF con riguardo al tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 del calciatore…La decisione di primo grado ha in effetti confermato il provvedimento a suo tempo assunto dalla Commissione Premi del 26 Marzo 2019, ritenendo in particolare dirimente la circostanza che il giovane … fosse stato tesserato, all’età di 14 anni, solo in data 14 Gennaio 2015, ossia oltre la metà dall’inizio della stagione sportiva e comunque ben oltre l’inizio del relativo campionato di categoria. Il giovane calciatore, dunque, risultava essere stato tesserato per un periodo inferiore a 6 (sei) mesi quanto alla stagione sportiva e circa cinque quanto al termine del campionato di categoria. Ed anche a volersi prescindere dal rispetto di un periodo annuale di tesseramento, non erano ravvisabili gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita dalla Società ricorrente al calciatore; formazione a sua volta funzionale, in ambito dilettantistico, alla sua progressione di carriera. Ad avviso del Tribunale Federale, allora, ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, come anche del premio alla preparazione, il tesseramento del calciatore deve sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non marginale o di scarsa importanza, non ritenendosi necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva, dovendo però essere rispettato (quanto meno) il principio per cui detto tesseramento deve assumere una chiara rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l’atleta partecipa. Risulta provato in atti che il calciatore Traorè Hamed Junior è stato tesserato dalla G.S. Boca Barco soltanto in data 14 Gennaio 2015 all’età di 14 anni. Ora, secondo la disposizione di cui all’art. 99 bis del NOIF, che regola il premio di carriera, “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. La disposizione in esame non formula alcun riferimento a fenomeni di tesseramento parziale o temporaneo, se non nella sua prima parte tenuto conto che essa individua un’età minima di tesseramento rilevante al fine del premio bensì richiama un presupposto – “la stagione sportiva” – che diviene necessariamente unità di misura minima rispetto alla quale traguardare la maturazione del premio. Ed allora, la logica corretta sotto la quale riportare la ricorrenza del premio di cui all’art. 99 bis delle NOIF sembra piuttosto quella per cui il tesseramento, quale atto di affiliazione del giovane sportivo (con tutto ciò che ne consegue in termini di ingresso nel sistema sportivo, regolamentare, assicurativo, e così via), sia effettuato per la stagione sportiva e non per una parte di essa, ad eccezione semmai di quella iniziata nell’anno in cui il calciatore compia 12 anni. È poi possibile che casi-limite inducano ad accogliere eccezioni alla regola. Si deve però trattare, per l’appunto, di eccezioni che siano rigorosamente provate da chi chieda di allontanarsi dall’unità di misura dell’intera stagione più sopra indicata. Dunque, affinché siano integrati i requisiti normativamente richiesti, il tesseramento deve sussistere per l’intera stagione sportiva, salva l’eccezione di cui sopra, e casi di tesseramenti parziali possono essere valutati positivamente solo laddove sia data dimostrazione, da parte del richiedente, dell’impossibilità oggettiva di un tesseramento per l’intero periodo richiesto o comunque dello svolgimento di un’attività di allenamento e/o di attività agonistica almeno quasi totalizzante rispetto all’attività della categoria di appartenenza.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 19/CFA del 21/08/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 002/CFA DEL 10 Luglio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD CONEGLIANO 1907 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE C.A. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FC CROTONE SRL
Impugnazione Istanza RICORSO DELLA SOCIETA’ FC CROTONE SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF PER LA STAGIONE SPORTIVA 1995/96 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE C.A. PER LA SOCIETÀ RICORRENTE
Massima: Annullata la decisione del TFN-SVE per la prescrizione del diritto al premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F…. Ed invero, risulta pacifico dagli atti del procedimento che la richiesta del Conegliano alla Commissione Premi di riconoscimento del premio alla carriera spettante per il calciatore … sia stata spedita per posta in data 28 Giugno 2018 e ricevuta in data 3 Luglio 2018, oltre il termine di prescrizione del diritto di natura economica in questione che, ai sensi dell’art. 25, comma 3, C.G.S., coincide con quello della fine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato (nel caso di specie, tale diritto è sorto a seguito dell’esordio in Serie A del calciatore avvenuto ad Agosto 2016, così che la stagione sportiva successiva è quella 2017/2018 e la sua fine è da individuarsi al 30 Giugno 2018)….Premesso che la richiesta di riconoscimento del premio alla carriera configura un atto negoziale e non processuale (come ammesso dallo stesso Conegliano che, nel suo reclamo, ha negato la natura di organo di giustizia sportiva della Commissione Premi, cui ha attributo funzioni meramente certificatorie- amministrative) e che si tratta di valutare l’eventuale maturazione di un termine di prescrizione e non di decadenza, non v’è spazio qui per invocare l’applicazione del c.d. “principio della postalizzazione” o del “doppio binario” - che, come noto, pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario - in quanto esso opera per il solo perfezionamento della notifica, con qualunque mezzo, di un atto processuale e mira in tal modo a salvaguardare sia il mittente sia il destinatario dal possibile effetto della decadenza nel compimento di atti processuali. In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 24822 del 9 Dicembre 2015, nella quale si afferma chiaramente che, per gli atti negoziali, l’applicazione in via interpretativa della scissione della notifica è impedita dall’esistenza di una norma specifica, l’art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto al quale sono destinati. Per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario, dunque, che il diritto sia stato esercitato nel termine, entro la scadenza del quale deve completarsi il procedimento di spedizione, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario. In conclusione, per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario. Al contrario, per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto all’ufficio notificante.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 253 PREMI0 ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE T.H.J.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA.
Massima: Confermata l’impugnata certificazione della Commissione Premi che ha deliberato la mancata certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, per la stagione sportiva 2014/2015 per il calciatore …, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dell’esordio in serie A di quest’ultimo, quale tesserato per la Società Empoli nella gara Genoa-Empoli del 26/08/2018 in quanto lo stesso avrebbe giocato con la reclamante società per "un periodo ampiamente inferiore ad una stagione sportiva”…Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall’esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015 cioè sostanzialmente oltre a metà dall’inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi. Come anche affermato dalla società resistente, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, l’art. 99 bis NOIF subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° Luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera. Con riguardo, quindi, al caso di specie, il difetto del requisito della significatività della formazione impartita al calciatore …da parte della società reclamante si deduce non soltanto dalla durata del tesseramento, ma anche dalla circostanza che tale formazione non è risultata, in alcun modo, integrata da una continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni precedenti; tutto ciò diversamente dalla fattispecie oggetto della decisione richiamata da parte ricorrente, nella quale figuravano vari e successivi tesseramenti a favore della richiedente. Si tratta in questa ipotesi di un unico tesseramento per la stagione 2015/2016 e inferiore a 6 mesi (dal 14 gennaio 2015 a tutt’al più fine della stagione in corso se non addirittura prima al 14 maggio 2015, come da documentazione prodotta dalla stessa reclamante), per cui il diritto al premio certamente deve essere negato, difettando il requisito della significatività. Conseguentemente corretta è la decisione della Commissione Premi che sulla base della documentazione dalla stessa fornita ha negato alla reclamante il premio alla carriera per la stagione 2015/2016. Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni anche per il premio di preparazione (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva e al calendario agonistico, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali, ed in ogni caso il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato. In altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, così come per quello alla carriera, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza, non si ritenendosi necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 Luglio / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l’atleta e la società partecipino E’ ciò assume una particolare maggiore valenza per il premio alla carriera che è un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all’interno dell’ordinamento calcistico italiano: l’esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A. La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d’Appello, la quale ha rilevato che “la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione” e di “elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana”. A riguardo vedasi anche la decisione n. 36/2018 del Collegio Di Garanzia a Sezioni Unite sulla decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al comunicato n. 27 dell’11 Agosto 2017 che confermava la decisione pubblicata nel C.U. 20/TFN del 10 marzo 2017 di questo Tribunale che rigettava il reclamo e per l’effetto confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi., con cui la società ricorrente Delfino Pescara 1936 Spa, era stata condannata a corrispondere, in favore dell’U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000 come “premio alla carriera” relativo al calciatore Ledian Memushaj. Nella fattispecie che ci occupa non può pertanto mettersi in dubbio che, come anche affermato da questo Tribunale con la citata decisione, tra le stesse parti, in relazione alla precedente richiesta del premio di formazione per il medesimo calciatore …, del pari non riconosciuto, quest’ultimo sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato il suddetto calciatore tesserato solo in data 14 gennaio 2015 e non risultando in alcun modo provato da parte della reclamante alcuno effettivo svolgimento di attività anche di allenamento prima di tale data, per cui non risulta sussistere il requisito richiesto dall’art. 99-bis NOIF, relativo al premio di fine carriera, della intera stagione sportiva neppure nella sua eccezione più ampia secondo la quale il tesseramento deve sussistere, in favore della Società, nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 31 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 257 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE S.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019.
Impugnazione istanza: RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ ASD CURA CALCIO (GIÀ ASD TUSCIAFOGLIANESE CALCIO) CONTRO LA SOCIETÀ US SASSUOLO CALCIO SRL
Massima: Ritiene opportuno questo Tribunale richiamare alcuni concetti relativi ai requisiti, da un lato relativi al tesseramento per la stagione e alla sua durata di tesseramento, e dell’altro, al suo interno, la significatività dell’addestramento, sviluppati dal legislatore sportivo sia in relazione al Premio di preparazione che in relazione al Premio alla carriera. Sul primo argomento, ovvero la durata del tesseramento, occorre ricordare che l’art 96 NOIF recita, relativamente al premio di preparazione Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio La norma pertanto indica una condizione essenziale per il diritto alla percezione del premio di talché è imprescindibile che sussista un vincolo (o due in successione per svincolo) in ogni caso per l’intera stagione. Sull’argomento il Tribunale ha più volte precisato che non deve intendersi pedissequamente il tesseramento intero dal 1.7/30.6 dell’anno successivo, e che invece per intera stagione debba intendersi la stagione agonistica, con ciò accettando tesseramenti dall’inizio dei campionati (settembre/1.10 di ogni anno) La norma dell’art 99 bis relativamente al premio alla carriera così recita “… Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, E’ ben chiaro che, dal tenore letterale dell’art 99 bis, il rigore previsto dall’art 96 NOIF sia evidentemente attenuato, omettendo il legislatore il termine INTERA, ma ciò non toglie che la sussistenza del tesseramento per una stagione sportiva debba ritenersi condizione rilevante anche per la esigibilità del premio alla carriera. Va perciò ribadito il principio in base al quale per stagione sportiva debba intendersi la stagione agonistica, non richiedendo, la norma, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, il rigoroso tesseramento dalll’1.7al 30.6 dell’anno successivo. Orbene, anche Decisione impugnata: Impugnazione istanza: delle precisazioni alla udienza, formulate dal Presidente della società ricorrente, è ben chiaro che l’atleta Sernicola abbia partecipato sin dall’inizio alla attività agonistica della stagione sportiva 2011/2012. Da ciò può desumersi che la condizione prevista dalla norma ovvero un tesseramento per la stagione agonistica si sia maturata. L’altro argomento, …. ovvero la circostanza che l’atleta sia stato tesserato per la stessa in un secondo momento, e dopo un primo tesseramento presso la Fidene Srl a far data dal 23.8. al 22.9, allorché veniva svincolato per inattività della società stessa Fidene Srl La Commissione Premi nel denegare la certificazione ha ritenuto che … in quanto il doppio tesseramento nella unica stagione non ammette il diritto del premio alla carriera. Orbene è di tutta evidenza che la società Fidene Srl non abbia svolto nei soli 30.gg durante i quali l’atleta è stato per lei tesserato, a suo favore, nessuna attività di addestramento significativa e rilevante, tale da renderla meritevole, secondo la prescrizione della norma, alla percezione del premio alla carriera per l’esordio in serie A E’ invece evidente che la società reclamante sin dal settembre dello stesso anno e ciò fino alla scadenza del vincolo al 30.6.12, abbia svolto la rilevante, decisiva e incisiva attività di addestramento, concretizzatasi anche nella partecipazione integrale al campionato 2011/2012. E’ conseguenziale perciò che la società effettivamente meritevole del premio, alla luce della norma e secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, sia necessariamente colei che per la durata del tesseramento, abbia effettivamente svolto attività significativa di addestramento per il giovane atleta. Il provvedimento impugnato è pertanto erroneo, laddove ha motivato il proprio diniego alla sola valutazione della circostanza che la ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) fosse stata cronologicamente la seconda società a tesserare il Sernicola, omettendo di valutare che invece la stessa società avesse svolto in modo preponderante, se non addirittura assoluto, il ruolo in argomento, nel mentre i 30gg di tesseramento presso la Fidene Srl debbano ritenersi a tali fini assolutamente irrilevanti. La Commissione Premi avrebbe dovuto fare propria la medesima riflessione e certificare il premio a favore della reclamante nella misura di € 18.000,00, pari ad un anno di tesseramento ovvero 2011/2012.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 31 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE N.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019
Impugnazione istanza: RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC SPORTING DESENZANO SSDRL
Massima: Il Tribunale rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi che ha riconosciuto il Premio alla Carriera, dovuto ai sensi dell’art 99/bis delle NOIF, dalla società AC Chievo Verona Srl per il calciatore ,,,, e riferito alle Stagioni Sportive 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 nell’importo di € 54.000,00…Ed invero, la dichiarazione di rinuncia al Premio alla Carriera del calciatore …, è stata formalizzata in data 23.08.2017, quando l’esordio in serie A e/o la convocazione nella selezione nazionale erano eventi senz’altro incerti e non prevedibili, così come non quantificabile, preventivamente, era l’entità del Premio alla Carriera. Orbene, il consolidato orientamento della Suprema Corte ha sancito l’illegittimità della rinuncia preventiva, qualora al momento della rinuncia non siano prevedibili l’an e il quantum (Cassazione civile sez. I, 17/07/2014, n. 16365).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 251 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE D.L.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 12.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ALCIONE MILANO SSD ARL
Massima: La società ha diritto al riconoscimento, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore in merito alla sola stagione sportiva 2010/2011 e non anche a quella 2011/2012, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dell’esordio del calciatore in serie A in data 4 novembre 2018 nella gara di campionato di Serie A. Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato…. nella stagione sportiva 2011/2012,…il calciatore …è stato tesserato con l’ASD Alcione Milano 1952, la quale, però, nella medesima stagione sportiva, ha ceduto in prestito il calciatore al Novara Calcio Spa a far data dall’8 Agosto 2011 fino al termine della stagione stessa. Stante quanto sopra, si osserva che l’art. 99 bis NOIF riconosce“ un compenso forfettario pari ad euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore”, subordinando dunque il diritto al premio alla carriera all’avvenuto tesseramento per una intera stagione sportiva, ovvero per un periodo comunque sufficiente ad integrare gli estremi di una significativa preparazione e formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico e funzionale alla sua progressione di carriera. Con riferimento al caso di specie, dunque, non può essere riconosciuta per la stagione 2011/2012 la significatività della formazione impartita al calciatore dalla ASD Alcione Milano 1952, prevalendo, invece, la preparazione impartita dal Novara Calcio Spa a far data dall’8 Agosto 2011 fino al termine della stagione sportiva…. si osserva che l’art. 99 bis, comma 1, NOIF dispone che il “compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento”. Stante quanto sopra, essendosi verificato l’esordio del calciatore in serie A in data 12 dicembre 2018 (gara di campionato Lazio – Spal), il Novara Calcio Spa (società chiamata a corrispondere il premio) è tenuto ad effettuare il pagamento del suddetto premio entro il termine del 30 giugno 2019. Pertanto, non essendo l’importo richiesto ancora esigibile, la ASD Alcione Milano 1952 può ottenere esclusivamente una sentenza di accertamento di quanto dovuto, ma non di condanna nei confronti del Novara Calcio Spa.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL.
Massima: Deve essere disattesa anche l’eccezione di prescrizione del diritto … perché, seppur è vero che la prescrizione maturava al 30 giugno 2018 (cioè al termine della stagione sportiva successiva all’insorgere del diritto – esordio 21 Agosto 2016 - s.s. 2016/2017) la richiesta di pagamento del premio alla carriera da parte della FCD Conegliano 1907 Srl, è stata inviata alla Commissione Premi con raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata tempestivamente in data 28 giugno 2018. Per la stagione sportiva 1997/98, la contestata declaratoria di inammissibilità della Commissione Premi è condivisa da questo Tribunale in quanto la relativa richiesta della FCD Conegliano 1907 Srl, era stata già esaminata e disattesa dalla Commissione Premi con provvedimento del 2 Novembre 2016, non appellato e quindi definitivo che, con valore di giudicato, ne preclude il riesame.
Massima: Rimane quindi da considerare il diritto al premio alla carriera riferito alla stagione sportiva 1995/96 in ordine alla quale, questo Tribunale, reputa raggiunta la prova ai fini dell’art. 99 bis NOIF, pur in mancanza dei cartellini del tesseramento. Avuto riferimento alla nota circolare n. 7 del 2007, la dichiarazione del Comitato Regionale Veneto in atti, attestante il tesseramento del calciatore … in favore della reclamante società (medesima matricola) dalla stagione sportiva 1995/96 alla stagione sportiva 1998/99, rappresenta già conferente prova del tesseramento ai fini dell’art. 99 bis delle NOIF. A ciò si aggiungano le conformi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dalla reclamante, con le quali soggetti tesserati (accompagnatore, allenatore, medico sociale) confermano il tesseramento del calciatore … in favore della società reclamante nella stagione sportiva 1995/96 in esame. Tali dichiarazioni, infatti, rese nella suddetta forma e quindi nella consapevolezza della responsabilità penale assunta nel caso di affermazioni non veritiere, offrono rilevante e compiuta prova del tesseramento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 234 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Massima: La società ha diritto al premio per l’esordio in serie A del calciatore ed in relazione al tesseramento del medesimo calciatore presso la società per le ss.ss. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 109/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 30.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SARZANA CALCIO 1906 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA , ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLE STAGIONI SPORTIVE 2001/2002 E 2002/2003 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE L.M. IN FAVORE DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 SPA
Massima: Ai fini del premio alla carriera il tesseramento del calciatore con la società può essere provato dalle precise e concordanti dichiarazioni in tal senso rese, sotto forma di atti sostitutivi di notorietà e quindi nella consapevolezza della responsabilità penale assunta nel caso di dichiarazioni non veritiere, dall’allenatore dell’epoca e dai due calciatori e compagni di squadra del tempo del calciatore. Per giurisprudenza consolidata della Corte, che in simili casi, in coerenza con la ratio sottesa alla previsione di un premio alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile, alla società richiedente il premio deve ritenersi consentito dimostrare con ogni mezzo a sua disposizione l’esistenza del tesseramento in relazione a stagioni sportive per le quali non può farsi utile ricorso agli uffici federali ed agli atti ufficiali. Spetterà poi naturalmente agli organi di giustizia sportiva verificare le risultanze e, soprattutto, valutare l’efficacia probatoria degli elementi in tal modo addotti ai fini della dimostrazione dell’effettiva sussistenza del tesseramento in un dato anno, sotto il profilo della loro precisione, rilevanza e concordanza.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 36 del 19/06/2018 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al comunicato n. 27 dell’11 agosto 2017, con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore dell’U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000 come “premio alla carriera ” relativo al calciatore Ledian Memushaj
Parti: Pescara 1936 S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S.D. Canaletto Sepor
Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto dalla società finalizzato all’annullamento della decisione della CFA con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore di altro sodalizio, che aveva impartito un anno di formazione nella stagione sportiva 2000/2001, il “premio alla carriera” relativo al calciatore maturato con l’esordio nella Nazionale A di appartenenza (Albania). Ad avviso di questo Collegio il ricorso proposto dalla …… è infondato, non potendosi condividere l’interpretazione dell’art. 99 bis NOIF da questa sostenuta e non essendo ravvisabili i profili di ingiusta discriminazione dalla stessa ricorrente paventati. Facendo corretta applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, risulta evidente che la disciplina dettata dall’art. 99 bis NOIF ancora il premio alla carriera al fatto che il giovane calciatore abbia effettivamente disputato “la sua prima gara nel Campionato di Serie A” ovvero abbia effettivamente disputato “la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”, intendendo per Nazionale A la rappresentativa Nazionale Italiana. A questo esito ermeneutico si perviene non già attraverso l’interpretazione fornita dal § 5 della Circ. LND n. 7 del 4 settembre 2007 (onde non sussiste il rischio di violazione del principio di gerarchia delle fonti prospettato dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia), ma sulla base di una piana interpretazione testuale e sistematica delle NOIF. Infatti, nell’art. 99 bis e, più in generale, nelle NOIF, per Nazionale A si intende univocamente la sola Rappresentativa Nazionale Italiana. In questo senso depone il Titolo V delle NOIF che disciplina l’Ordinamento delle squadre nazionali e, all’art. 75, stabilisce che “II programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza”. Al terzo comma dello stesso art. 75, le NOIF dispongono che “Le società hanno l’obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori convocati per la Nazionale A. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori nei tempi fissati dalla stessa Federazione...”. La nozione di Nazionale A torna con lo stesso significato e con la stessa terminologia nell’art. 99 bis (dove non a caso, viene impiegata la dicitura Nazionale A con la lettera maiuscola), intendendo anche qui la Rappresentativa Nazionale Italiana. Pertanto, una diversa interpretazione che volesse intendere in senso ampiamente estensivo e generico l’espressione Nazionale A, al punto di ricomprendervi ogni rappresentativa nazionale di qualunque Paese, si risolverebbe in una interpretazione antiletterale ed errata. Peraltro, una simile interpretazione rischierebbe di dilatare oltre misura i confini del premio alla carriera, poiché allora - seguendo lo stesso criterio estensivo - si dovrebbe ritenere che anche la partecipazione del giovane calciatore ad una gara del campionato di serie A nel suo Paese di appartenenza possa giustificare l’insorgenza del premio alla carriera. Né si può ritenere che l’interpretazione qui sostenuta rischi di costringere il sistema di premialità in un ambito puramente nazionale, operando ingiuste discriminazioni in danno di calciatori provenienti da altri Paesi e delle squadre italiane dove gli stessi si vanno formando. Infatti, come correttamente rilevato dalla FIGC, occorre tenere presente che il nostro ordinamento sportivo ha un sistema di premialità che si articola su più livelli; e nulla impedisce che, su uno solo di questi, il sistema voglia particolarmente premiare l’attività formativa e la crescita sportiva che si svolge in ambito nazionale. In questo senso, il premio alla carriera (da non confondere con quelli di preparazione e di addestramento e formazione) è, quindi, un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all’interno dell’ordinamento calcistico italiano: l’esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A. La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d’Appello, la quale ha rilevato che “la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione” e di “elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana”. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio reputa che il ricorso in esame sia infondato. Ferma la conclusione che precede - alla quale il Collegio perviene sulla scorta di una interpretazione necessariamente ancorata al sistema normativo vigente - il Collegio lascia al legislatore sportivo, agli Organi competenti della Federazione e del CONI di valutare l’opportunità di un ulteriore adeguamento - sul piano normativo - dei meccanismi premiali all’attuale contesto del calcio italiano, tenendo conto sia dei cambiamenti intervenuti nel sistema rispetto all’epoca in cui sono state emanate le norme che regolano la materia (originariamente prevista dalla L. 91/1981, e poi dalle NOIF), sia della crescente presenza di giovani calciatori stranieri nelle rose delle società dilettantistiche.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Prima: Decisione n. 17 del 05/04/2018 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisioni n. 12, in data 8 marzo 2017 (di cui al C.U. n. 20 TFN – FIGC in pari data), e n. 1 in data 30 maggio 2017 (di cui al C.U. n. 136 CFA – FIGC in pari data, con motivazioni di cui al C.U. n. 027/CFA dell’11 agosto 2017), aventi ad oggetto il Reclamo, prima, ed il Ricorso, poi, della S.p.A. Delfino Pescara 1936 (d’ora in poi Pescara Calcio), con le quali i due Organi della Giustizia endo-federale di I e II grado della F.I.G.C. hanno confermato la correttezza, efficacia e validità della Delibera adottata il 28 novembre 2016 dalla “Commissione Premi” (cfr. C.U. n° 4/E), che aveva riconosciuto, a favore della “USD Canaletto Sepor” (d’ora in poi Soc. Canaletto) ed in danno della Soc. Pescara, il “Premio alla ” di € 18.000,00, ex art. 99 bis NOIF, in relazione al calciatore albanese Memushaj Ledian per la stagione sportiva 2000/2001
Parti: Delfino Pescara 1936 S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S.D. Canaletto Sepor
Massima: Il Collegio di Garanzia in riferimento al ricorso proposto dalla società finalizzato all’annullamento della decisione della CFA con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore di altro sodalizio, che aveva impartito un anno di formazione nella stagione sportiva 2000/2001, il “premio alla ” relativo al calciatore maturato con l’esordio nella Nazionale A di appartenenza (Albania) ed atteso che la norma che troverebbe applicazione al caso di specie risente della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della abolizione del vincolo sportivo di cui alla L. n. 91/1981, rimette la decisione della presente controversia alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 109/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE B.A.
Massima: La Corte all’esito degli accertamenti che aveva disposto in accoglimento della richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante, ricevuta la documentazione dall’ Ufficio Tesseramento della LNP Serie A e dall'Ufficio Tesseramento della LNP Serie B da cui emerge che la società dilettantistica aveva ricevuto da altra società il pagamento del premio di preparazione per la comma di Euro 15.000,00 accoglie il ricorso e ridetermina il premio alla ex art. 99 bis NOIF nella misura di € 57.000,00, come da precedente delibera.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 73/CFA del 28 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA
Massima: La Corte, non definitivamente pronunciando, riforma la decisione del TFN che aveva condannato la società di Serie A al pagamento della somma di euro 72.000,00 (come certificata) ex art. 99bis NOIF in favore della società dilettantistica per l’esordio in Serie A del calciatore avvenuto il 2.4.2017, ed avendolo tesserato per quattro stagioni dal 2007/2008 al 2010/2011. La Corte, posto che non è in contestazione l'an debeatur ma il quantum, limitatamente al contestato importo di euro 15.000,00 da portare o meno in detrazione sul complessivo dovuto, il reclamo della società va respinto in ordine al pagamento del premio nella misura di euro 57.000,00, trattandosi di somma pacificamente dovuta per stessa sostanziale ammissione della reclamante e per l’effetto condanna la società al pagamento di euro 57.000,00 e, in relazione alla ulteriore pretesa di euro 15.000,00, ordina all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie A e all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie B l'esibizione della variazione di tesseramento e dell'accordo in bollo riguardanti il calciatore, stipulati nell'anno 2011 tra altre società
Sul punto, infatti, la Corte ritiene meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante, già in fase di discussione nel primo grado del procedimento e qui reiterata in appello. Facendo, infatti, esercizio dei poteri di indagine e di accertamento conferiti dall’art. 34, comma 4, CGS, la CFA ritiene indispensabile, ai fini di giustizia e nella prospettiva di evitare possibili duplicazioni di pagamento e/o indebiti arricchimenti, l’acquisizione dei documenti relativi al trasferimento del calciatore tra precedenti società, onde pervenire ad una corretta decisione sulla residua somma oggetto di contestazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 195 DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
Massima: Il comma 2 dell’art. 99 bis NOIF regolamenta le modalità di riconoscimento del premio contemplando due fasi: la prima di natura prettamente amministrativa demandata alla Commissione Premi ed avente come finalità la quantificazione – attraverso la relativa certificazione – dell’ammontare del premio ove riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; la seconda, eventuale, di natura giurisdizionale laddove sorga un contenzioso in ordine al pagamento del premio e che deve essere devoluta a codesto Tribunale quale Organo giudiziario di primo grado. Orbene, che la fase innanzi alla Commissione Premi abbia natura amministrativa e non giurisdizionale e sia, quindi, priva di un rigido formalismo atto a garantire il contraddittorio come deve essere invece in campo giudiziario, è confermato dal tenore del comma 2 dell’art. 99 bis NOIF il quale prevede che l’importo del premio sia certificato sulla scorta di una mera “richiesta” avanzata dalla Società interessata. E’ quindi interesse di quest’ultima supportare la “richiesta” da tutti gli elementi probatori volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del premio, senza però obbligo di notifica alla controparte.
Massima: E’ onere della reclamante fornire la prova del pagamento tale da consentire non solo di individuarne la collocazione temporale ed il relativo ammontare, ma soprattutto il titolo che lo avrebbe originato, atteso che a tenore dell’art. 99 bis NOIF gli importi detraibili dal premio alla sono quelli che la Società dilettantistica ha eventualmente percepito o a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, o di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF, ovvero a titolo di trasferimento ex art. 100 NOIF.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 21/TFN-SVE del 23.03.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA USD CANALETTO SEPOR CALCIO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE LEDAN MEMUSHAJ
Massima: Va riconosciuto il premio alla carriera per il calciatore di nazionalità albanese. L’art. 2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva” (di cui alla Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 16.7. 2014) prescrive testualmente che “…gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norma generali del processo civile…”, principio questo ribadito all’art.1, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui fa rinvio espresso l’art.1, comma 2, CGS FIGC. Delineato il perimetro normativo entro il quale collocare la vicenda che occupa, rileva che l’art.12 delle “Disposizioni della legge in generale” prescrive che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Facendo corretta applicazione di questa lettura guidata dell’art. 99 bis N.O.I.F., torna assai difficile, da un lato, attribuire alle parole ivi adoperate l’intenzione del legislatore di introdurre una “premialità universale” e, per altro verso, non si comprende come sarebbe possibile, in tale segno, negare analogo premio per un calciatore che disputi la sua prima gara nel campionato di serie A della nazione di appartenenza, come previsto al punto a) dell’art. 1 della citata norma così dando luogo ad obbligazioni in testa a soggetti estranei all’Ordinamento federale italiano. Ed infatti, nell’ipotesi che il calciatore ricorrente, tesserato come “giovane dilettante” presso una società della L.N.D. italiana e poi trasferito presso una squadra estera, avesse disputato la sua prima gara nel campionato di serie A di quella nazione, quest’ultima squadra avrebbe –secondo la prospettata tesi qui in scrutinio– l’obbligo di corrispondere il “Premio alla carriera ”, pur in assenza di un vincolo giuridico, il che appare all’evidenza un fuor d’opera. A ben vedere, invero, la finalità perseguita dal legislatore sportivo è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione. A fronte di questo impegno richiesto alle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile, v’è la prospettiva di conseguire un riconoscimento economico finalizzato a ristorare parzialmente i costi che iniziative della specie comportano. L’adozione di una simile politica gestionale ha il pregio sociale di incentivare lo sport anche presso gli atleti più piccoli e, mercé un’oculata conduzione tecnica e l’impiego di specialisti della materia, elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀUSD CANALETTO SEPORAVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 204 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORELEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.
Massima: L’esordio del calciatore albanese con la nazionale albanese non può avere alcun rilievo con riferimento al disposto di cui all’art. 99 bis NOIF. Infatti, dalla semplice lettura della norma in esame, emerge come la stessa faccia riferimento all’esordio di un calciatore con la “Nazionale A”, locuzione con la quale si identifica univocamente la sola nazionale italiana. Da ciò deriva che non può sorgere il diritto al percepimento del premio alla carriera a seguito della partecipazione di un calciatore ad una gara di una qualsiasi nazionale straniera. Ai sensi dell’art. 99 bis NOIF, il premio alla carriera matura un’unica volta in favore della Società dilettantistica di precedente tesseramento del calciatore: esordio in Seria A, partecipazione ad una gara della Nazionale A, partecipazione ad una gara della Nazionale Under 21. Tali eventi sono alternativi e non concorrenti tra loro, ognuno dei quali significativo ed identificativo dell’avvenuto compimento della formazione calcistica giovanile del calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 56 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOR DE’ CENCI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Il premio alla carriera ex art. 99 bis va corrisposto, avendo il calciatore esordito con la Nazionale Italiana Under 21 contro la Nazionale Francese Under 21, quale evento ufficiale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ USD URBETEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Il premio alla carriera ex art. 99 bis va corrisposto, avendo il calciatore esordito con la Nazionale Italiana Under 21 contro la Nazionale Francese Under 21, quale evento ufficiale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Ai sensi dell’art. 99 bis NOIF dal premio alla carriera deve dunque detrarsi quanto pagato dalla società per il trasferimento del calciatore. Vengono rimessi gli atti alla Procura Federale per aver la società che ha richiesto il premio taciuto di aver attestato contrariamente alle risultanze istruttorie di non aver “ricevuto alcun compenso, da Società professionistica, a titolo di premio di preparazione, premio di addestramento e formazione tecnica, nonché di prezzo del trasferimento” e così inducendo la Commissione in errore circa l’importo del premio dovuto.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC Spa AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
Massima: La società ha diritto al premio ex art. 99 bis NOIF nella misura tabellarmente dovuta, ma a tale somma va detratta quella già percepita ai sensi dell'art. 100 NOIF in virtù di un espresso accordo. Infatti, la normativa invocata dalla reclamante (comma 2 bis dell’art. 100 NOIF) è entrata in vigore solo successivamente alla data della stipula del predetto accordo, per cui, la soluzione che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per determinare la disciplina giuridica da applicare in queste circostanze si fonda sul principio “tempus regit actum”. Il principio in esame trova il suo riconoscimento nell’ordinamento tramite l’art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la legge disponga solamente per l’avvenire, recependo la naturale avversione nei confronti della norma che tolga certezza al passato. Questa regola esprime un principio di ordine generale, applicabile ad ogni branca del diritto, dal diritto privato al diritto pubblico, dalle situazioni negoziali a quelle legali; dalle situazioni patrimoniali a quelle di qualsivoglia natura. Essa manifesta l’esigenza che la legge non sia ordinariamente retroattiva; ovvero che lo sia solo se, derogando al principio generale d’irretroattività, si qualifichi espressamente come tale. In virtù di tale disposizione, ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere, per cui inconferente è, altresì, il richiamo operato dalla reclamante alla normativa citata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 04/TFN del 02 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 205 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD URBETEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 179 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE BIRASCHI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.
Massima: L’esordio del calciatore nella Nazionale italiana under 21 in occasione della gara Italia under 21 – rappresentativa di serie B Italia non legittima il riconoscimento del premio alla ex art. 99-bis NOIF in quanto trattasi di un mero allenamento ovvero un raduno congiunto delle due formazioni. Sul punto si é già avuto modo di affermare ( delibera Parma F.C. – ASD Donatello in C.U. n. 11/D del 11.12.2013, confermata dalla Corte di Giustizia Federale in C.U. 328/CGF del 17.6.2014) che gare ufficiali della Nazionale italiana (A o under 21) possono essere considerate anche le gare amichevoli, purché tuttavia presentino modalità di organizzazione e di svolgimento tali da deporre chiaramente per la loro ufficialità, come, ad es.: il loro inserimento nei calendari delle Federazioni Internazionali (UEFA e FIFA); il fatto che siano “onorate” in apertura dagli inni nazionali; la soggezione dei calciatori alla normativa internazionale sia in relazione all’obbligo di rispondere alle convocazioni, sia in relazione agli aspetti disciplinari; la designazione degli ufficiali di gara da parte della Federazione Internazionale di riferimento. Nel caso in esame, la partita disputata tra la Nazionale under 21 e la rappresentativa di serie B Italia risulta priva delle caratteristiche suindicate, fermo restando che giammai potrebbe considerarsi come gara “ufficiale” una partita disputata da una delle rappresentative nazionali italiane con squadre diverse da una rappresentativa nazionale di un altro paese.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 196 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOR DE CENCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 178 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BIRASCHI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: L’esordio del calciatore nella Nazionale italiana under 21 in occasione della gara Italia under 21 – rappresentativa di serie B Italia non legittima il riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF in quanto trattasi di un mero allenamento ovvero un raduno congiunto delle due formazioni. Sul punto si é già avuto modo di affermare ( delibera Parma FC – ASD Donatello in C.U. n. 11/D del 11.12.2013, confermata dalla Corte di Giustizia Federale in C.U. 328/CGF del 17.6.2014) che gare ufficiali della Nazionale italiana (A o under 21) possono essere considerate anche le gare amichevoli, purché tuttavia presentino modalità di organizzazione e di svolgimento tali da deporre chiaramente per la loro ufficialità, come, ad es.: il loro inserimento nei calendari delle Federazioni Internazionali (UEFA e FIFA); il fatto che siano “onorate” in apertura dagli inni nazionali; la soggezione dei calciatori alla normativa internazionale sia in relazione all’obbligo di rispondere alle convocazioni, sia in relazione agli aspetti disciplinari; la designazione degli ufficiali di gara da parte della Federazione Internazionale di riferimento. Nel caso in esame, la partita disputata tra la Nazionale under 21 e la rappresentativa di serie B Italia risulta priva delle caratteristiche suindicate, fermo restando che giammai potrebbe considerarsi come gara “ufficiale” una partita disputata da una delle rappresentative nazionali italiane con squadre diverse da una rappresentativa nazionale di un altro paese.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 191 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PASCIUTI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: La società che ha acquisito il parco calciatori della società fallita è soggetto giuridico diverso da quest’ultima per cui non ha diritto al premio alla carriera per l’esordio del calciatore avvenuto a distanza di circa sei anni, cioè, dal fallimento della Società titolare dell’originario tesseramento del calciatore e dal trasferimento dell’azienda, tra i cui beni all’epoca, per ovvi motivi, non poteva certo sussistere il diritto (di credito) al premio alla carriera del calciatore
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 161 DELLA SOCIETÀ USD LAVAGNESE 1919 CONTRO LE SOCIETÀ AS ROMA SPA – SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 171 – UMAR SADIQ), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: L’art. 99 bis NOIF prevede il riconoscimento alle Società dilettantistiche o di puro settore giovanile che abbiano tesserato un calciatore che ha successivamente esordito in serie A o nelle squadre nazionali maggiori di un compenso forfettario pari a € 18.000,00, a titolo di premio alla carriera, “per ogni anno di formazione impartita”, rendendo così evidente che, pur nell’unicità del tesseramento in favore della medesima Società, un periodo di tesseramento protrattosi per una minima parte della stagione sportiva (nella specie, poco più di quattro mesi) non sembra sufficiente ad integrare il requisito richiesto dalla norma. La reclamante tuttavia, evidentemente consapevole di quanto innanzi, tenta di superare il dato formale della decorrenza del tesseramento del calciatore dal 20.2.2014, con circostanze che dimostrerebbero come la formazione impartita al suddetto calciatore si sarebbe in realtà protratta per l’intera stagione sportiva. Solo nel momento della formalizzazione del tesseramento, da effettuarsi con le modalità previste dalle norme federali, il calciatore acquisisce quello status che gli consente di svolgere pleno iure l’attività agonistica e sinanco formativa presso una determinata Società, con tutti i diritti, gli obblighi e le tutele previste dall’attuale ordinamento federale (valga, per tutte, la tutela medico-sportiva di cui all’art. 43 NOIF). Ne consegue da un lato che il mancato svolgimento di una ancorché minima attività agonistica non consente di ritenere pienamente “formativa”, quanto meno agli effetti del premio alla carriera, l’istruzione impartita al giovane calciatore, dall’altro che solo l’attività formativa e agonistica svolta con le suddette tutele, svolta cioè a pieno titolo in ambito federale, può essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 174 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SS SAN BENEDETTO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 172 – CIOFANI DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: L’art. 99 bis NOIF venne radicalmente riformato con C.U. n. 153/A del 1° febbraio 2006: la novella introduceva difatti un diverso regime del premio non più riferito ad un importo forfetario complessivo (pari a euro 103.291,37 sempre uguale e indipendente, cioè, dal periodo di tesseramento dilettantistico), bensì ancorato su base temporale, pari a euro 18.000,00 per ogni anno di formazione dilettantistica impartita al calciatore É questo il motivo per cui, a seguito della riforma, un problema di “significatività” di tale formazione potrebbe porsi solo all’interno di una singola stagione sportiva, ma non certo nel caso in cui, come nella specie, è indiscusso che il tesseramento si sia protratto per l’intero arco di una stagione sportiva, per di più proprio all’inizio della carriera del calciatore, carriera che solo successivamente si è sviluppata (già dalla metà della stagione 1999/2000) pressoché esclusivamente in ambito professionistico (giovanile e non). Non si vede pertanto per quale motivo dovrebbe essere negato alla società, quale titolare del tesseramento del calciatore per l’intera stagione 1998/1999, il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 168 DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTANTISTICA MONTERUSCELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PEZZELLA GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: All’importo complessivo del premio alla carriera va detratto l’importo complessivo per il trasferimento del calciatore. A nulla rileva infatti la circostanza che l’art. 99 bis, nella parte in cui stabilisce che dall’importo del premio vanno detratte le somme in precedenza percepite dalla Società richiedente per il trasferimento del calciatore, faccia esclusivo riferimento all’art. 100 NOIF e non menzioni esplicitamente gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione regolati dal successivo art. 101 NOIF. È del tutto evidente infatti, in base al tenore testuale e alla ratio dell’art. 99 bis, che l’art. 100 è richiamato nel corpo della norma in quanto disposizione generale che regola tanto i trasferimenti a titolo definitivo quanto i trasferimenti a titolo temporaneo, risultando così confermato che la detrazione va operata per le somme comunque ricevute dalla Società avente diritto al premio in relazione a qualsiasi tipologia di trasferimento del calciatore, ivi compresi gli accordi di trasferimento temporaneo con diritto di opzione specificamente regolati dall’art. 101 NOIF È altrettanto pacifico che la detrazione deve essere calcolata al netto dell’IVA versata dalla US Città di Palermo, non essendo gli importi pagati a titolo di anticipazione di imposta (di cui la Società dilettantistica non ha evidentemente beneficiato) computabili nelle detrazioni da applicare rispetto alla determinazione del premio.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 151 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD AFRAGOLA ‘92 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 169 – BIANCO RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: La società ha diritto al premio alla carriera quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore per n. 3 stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, a seguito dell’esordio in serie A del 13.9.2015, ma va detratta la somma ricevuta a titolo di premio preparazione
Massima: L'art. 99 bis NOIF subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento dilettantistico, tale da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera. Nel caso di specie, il tesseramento del calciatore presso la società dilettantistica si è protratto dal 3.12.1999 sino al termine della stagione, per cui non sussiste alcuna valida ragione per negare significatività a tale periodo, anche perché collocato nel pieno dello svolgimento dell’attività agonistica.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAURORISPESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – BLANCHARD LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 16 NOVEMBRE 2015.
Massima: La società ha diritto al premio alla carriera come certificato dalla Commissione Premi e pari ad Euro € 90.000,00 per l’esordio in serie A del calciatore avvenuto il 30.08.2015 essendo stata titolare del del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore nelle cinque stagioni sportive dalla 2001/2002 alla 2005/2006 come risulta dalle attestazioni rilasciate dal Comitato Regionale Toscana FIGC e non avendo la controparte fornito la prova del pagamento - in occasione del trasferimento ad altra società professionistica che si sarebbe perfezionato nella stagione 2006/2007 - tale da consentire non solo di individuarne la collocazione temporale ed il relativo ammontare, ma soprattutto il titolo che lo avrebbe originato, atteso che a tenore dell’art. 99 bis NOIF gli importi detraibili dal premio alla carriera sono quelli che la Società dilettantistica ha eventualmente percepito o a titolo di premio di preparazione ex art. 96NOIF, o di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF, ovvero a titolo di trasferimento ex art. 100 NOIF.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/TFN del 15.1.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA € 18.000,00 ALLA S.C. GIOVENTÙ PARTENOPE COME PREMIO ALLA CARRIERA – EX ART. 99BIS N.O.I.F. - RELATIVO AL CALCIATORE L.G..
Massima: Corretta la decisione del Tribunale che ha riconosciuto alla società il premio alla carriera ex art. 99bis NOIF in misura superiore a quella richiesta. E’ orientamento costante e pacifico della Suprema Corte di Cassazione che la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma od in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia non può essere considerata, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del compenso effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del compenso senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. n. 3894/2016, Cass. n. 6350/2010, Cass. n. 15698/2006, Cass. n. 1313/2006 e Cass. n. 13296/2004). Nel caso che ci riguarda la società ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche di riconoscerle il diritto al Premio alla Carriera, ex art. 99bis NOIF, per il calciatore nella misura di € 9.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il Giudice di prime cure non ha pertanto emesso un provvedimento diverso da quello richiesto ma ha liquidato alla società, il giusto compenso, così come previsto dalla norma in esame, che non prevede frazionamenti di sorta, una volta accertato e riconosciuto il conseguente diritto della predetta società alla sua percezione.
Massima: La società ha diritto al premio alla carriera ex art. 99bis NOIF per l’intero. Dopo questa doverosa premessa occorre entrare nel merito della presente controversia analizzando i motivi di gravame. Con il primo motivo la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. contesta la rilevanza del tesseramento del calciatore Gaetano Letizia per la Stagione Sportiva 2004/2005, durato meno di 6 mesi, dal 15.1.2015 al 30.6.2015, in favore della società S.C. Gioventù Partenope e quindi non per l’intera Stagione Sportiva in questione. L’art. 99bis NOIF, come detto in precedenza, riconosce alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile il diritto a percepire il “premio alla carriera”, nella misura forfettaria di € 18.000,00, per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato. Nel caso di specie, il calciatore a è stato tesserato, per la Stagione Sportiva 2004/2005, solo per la società e, più precisamente, dal 15.1.2015 al 30.6.2015. In precedenza lo stesso calciatore ha partecipato, nelle file della suindicata società sportiva, al Campionato Regionale Giovanissimi 2004/2005, che ha avuto inizio il 17.10.2004 e termine il 19.6.2005 ed alla Coppa Campania che si disputa dal 15.5.2015 al 26.6.2015. Pertanto, il calciatore, per la Stagione Sportiva 2004/2005, è stato tesserato per un’unica società. Tale circostanza, unitamente al fatto che il periodo di tesseramento riguarda una parte importante e preponderante della stagione sportiva, assume piena rilevanza ai fini del riconoscimento del “premio alla carriera”, di cui all’art. 99bis NOIF, non essendo prevista la “parcellizzazione” del compenso spettante alla società dilettantistica e/o di puro Settore Giovanile per la formazione impartita al calciatore, come evidenziato anche dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 1.4.2014
Impugnazione – istanza: 1) RICORSO A.S.D. PUTEOLANA 1909 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RICONOSCIUTO IN PROPRIO FAVORE – EX ART. 99 BIS N.O.I.F. - A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. I.R., DOVUTO DAL GENOA CRICKET & F.C.
Massima: Sul riconoscimento del diritto da parte della ricorrente a percepire “il premio alla carriera”, ex art. 99 bis N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2008/2009 (€ 18.000,00) per il calciatore, questa Corte ritiene che tale richiesta sia fondata e meritevole di accoglimento. Infatti, la Corte di Giustizia Federale, sul punto, si è già espressa in senso favorevole statuendo che “quando non sia possibile dar prova del tesseramento del calciatore per una o più stagioni sportive presso una determinata squadra sulla base di documenti ufficiali della F.I.G.C. per mancanza di detti documenti ufficiali e, dunque, per ragioni che esulano dalla sfera di responsabilità del soggetto richiedente”….. (cfr. Corte Giustizia Federale, V Sezione, Com. Uff. n. 267/CGF (2012/2013), Riunione del 18.2.2013, ricorso U.S. Città di Palermo S.p.A.). Nel nostro caso non è agli atti di causa il documento ufficiale che attesti il tesseramento del calciatore per la società dilettantistica per la stagione sportiva 2008/2009, né tale documento è stato reperito e fornito dal Comitato Regionale Campania all’uopo interpellato. Sussistono comunque, a parere di quest’organo giudicante, indizi documentali del tesseramento del calciatore per la società dilettantistica per la Stagione Sportiva 2008/2009 e sono rappresentati, sia da alcune copie di distinte di gare ufficiali fornite dalla ricorrente e dal Comitato Regionale Campania, sia dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del tesseramento per il periodo in contestazione da parte del calciatore, sia dalle dichiarazioni dei genitori del calciatore con firma autenticata dal funzionario del Comune. Inoltre, dal tabulato storico-anagrafico, versato in atti, si evince che il calciatore è stato tesserato per la per la società dilettantistica, sia per la Stagione Sportiva 2007/2008, sia per la stagione sportiva 2009/2010 e pertanto è presumibile che lo fosse anche per la stagione in contestazione, 2008/2009 e le prove a sostegno lo stanno a dimostrare. Come detto in precedenza, non essendo disponibile la documentazione federale, nessun addebito di mancato assolvimento dell’onere probatorio può essere ascritto alla società oggi reclamante che, in ogni caso, ha dimostrato, con documentazione altrettanto idonea e probante, il tesseramento del calciatore per la Stagione Sportiva 2008/2009. Un’applicazione rigida e rigorosa del principio relativo all’onere della prova di cui all’art. 50 comma 5, C.G.S. non appare, come evidenziato dalla citata decisione di questa Corte, “né ragionevole né equa, necessitando al contrario di un contemperamento onde non rendere eccessivamente difficoltoso, ove non impossibile, l’esercizio del diritto di cui all’art. 99 bis N.O.I.F.”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 26 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014
Impugnazione – istanza: 2) RICORSO DELL’A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ A.S.D GINNASTICA E CALCIO SORA IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. Z.D..
Massima: La società dilettantistica costituitasi a seguito di fusione fra varie altre società e provando tale circostanza mediante i verbali delle assemblee che hanno determinato le varie fusioni e le certificazioni di tesseramento fornite dal Comitato Regionale confermano la legittimazione in capo alla società a percepire il premio alla carriera x art. 99 bis N.O.I.F.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 10.9.2012
Impugnazione – istanza: 4) RICORSO DELL’A.S.D. SANVITESE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE N.E.
Massima: Merita integrale conferma, alla luce del chiaro disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F., della sua piana interpretazione letterale e sistematica, nonché della giurisprudenza della Corte, la decisione della C.V.E. qui impugnata. Invero, quest’ultima correttamente rileva che l’art. 99 bis N.O.I.F., laddove si riferisce alla formazione impartita a un calciatore tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”, richiamandosi alle definizioni che di essi danno, rispettivamente, gli artt. 31 e 32 N.O.I.F., ha individuato nel diciottesimo anno di età del calciatore il limite anagrafico della rilevanza, ai fini premiali, di tale formazione. Ne consegue che, essendo stato il calciatore pacificamente tesserato per la società nella Stagione Sportiva 2006/2007 quando aveva già compiuto 18 anni di età, con lo status, quindi, di non professionista, la società reclamante non ha diritto al premio alla carriera. Né è condivisibile che una tale conclusione comporti una discriminazione ai danni dei calciatori extracomunitari, perché, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, proprio il limite anagrafico di 18 anni costituisce per tutti i calciatori, siano essi comunitari o meno, il minimo comune denominatore per il riconoscimento del premio alla carriera, laddove ne ricorrano i presupposti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013
Impugnazione – istanza: 1) RICORSO A.S.D. DONATELLO CALCIO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. C.L..
Massima: Ai sensi dell’art. 37, comma 3, N.O.I.F., dinanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purchè comunicati alla controparte, e che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, N.O.I.F., il Giudice dispone comunque dei più ampi poteri di indagine e di accertamento. Tanto basta per concludere che la circostanza dell’esordio in Nazionale Under 21 del calciatore in occasione dell’amichevole Italia - Danimarca disputatasi nell’agosto 2010, da ritenersi comunque legittimamente introdotta nel corso della discussione orale del 10 dicembre 2013 dinanzi alla C.V.E., è acquisibile, occorrendo anche d’ufficio, dalla Corte, risultando essa da atti ufficiali della Federazione, a prescindere dunque dalla ammissibilità e ritualità della sua acquisizione agli atti del giudizio di primo grado che in questa sede la reclamante contesta.
Massima: In presenza di una eccezione di prescrizione del diritto al premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F., la decisione della C.V.E. che detta eccezione ha accolto appare meritevole dunque di conferma, potendosi effettivamente ritenere documentato ed accertato (anche solo in questa sede) il pregresso esordio in Nazionale Under 21 del calciatore già nel 2010, con conseguente applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 25, comma 3, C.G.S., in punto di effettiva maturazione delle eccepita prescrizione, attesa la natura “ufficiale”, per gli effetti del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F., della gara nazionale amichevole del 2010, secondo la giurisprudenza, anche della Corte.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009 Impugnazione - istanza: 1) Reclamo A.C. Cesena S.p.A. avverso l’obbligo di corrispondere alla Pol. Monterotondo Calcio S.r.l. l’importo di € 54.000,00 a titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., a seguito del tesseramento del calciatore P. M.
Massima: Se è vero che giusta il disposto dell’art. 99 bis comma 2 N.O.I.F., l’importo del premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. su richiesta della società interessata, nessuna norma vieta alla società medesima di avanzare la relativa richiesta a mezzo procuratore munito di idonea e valida procura Nella fattispecie, la società ha avanzato formale richiesta a mezzo procuratore, non ne ha mai contestato i poteri ha fatto integralmente proprio il suo operato, che non può, quindi, essere infirmato dalla infondata censura mossa. Massima: La società dilettantistica ha diritto ad ottenere il titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., per l’esordio del calciatore in Serie A, anche nel caso in cui il calciatore successivamente sia stato tesserato per una società professionistica che dopo un anno lo ha svincolato per rinuncia e successivamente tesserato per altra società che lo ha fatto esordire in Serie A. Infatti, nel caso di specie, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che il calciatore sia stato tesserato come Giovane di Serie nella società professionistica, ciò, sia in virtù della giovanissima età che all’epoca aveva il medesimo, sia per la brevità del periodo di permanenza presso la detta squadra, che ha riguardato una sola stagione calcistica e sia, da ultimo, per lo scarsissimo impiego dello stesso nell’ambito della detta stagione (gli hanno consentito di giocare pochissime partite) e per il sostanziale giudizio negativo dato in ordine alle sue future potenzialità, come certificato dall’allenatore. Devesi, piuttosto, riconoscere indiscutibile rilevanza alla formazione avuta dal calciatore nell’ambito della società dilettantistica in funzione della peculiarità della stessa, che ha avuto lunghissima durata ed induce a ritenere il passaggio nella società professionistica come contesto episodico. La detta ultima società non ha in alcun modo creduto nel calciatore, ritenendolo inferiore ai suoi pari età e dopo una sola annualità ha rinunciato alle sue prestazioni. Probabilmente, il calciatore ha avuto una maturazione più lenta rispetto ai coetanei, ma la società professionistica ha creduto nelle sue potenzialità, permettendogli, con un tesseramento prolungatosi per un quadriennio, di maturare e mostrare le qualità che sono poi emerse ed hanno avuto il significativo riconoscimento derivante dall’esordio in Serie A.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 2 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 20/D del 28.5.09 Impugnazione – istanza: 2) Reclamo S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. avverso l’obbligo di corrispondere € 18.000,00 all’A.S.D. Bovolone a titolo di “premio alla carriera” ex art. 99 bis/N.O.I.F. relativo al calciatore M. G. Massima: La società professionista è tenuta a corrispondere lal società dilettantistica, ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F. il premio alla carriera per l’esordio in Serie A del calciatore. L'attuale formulazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. quantifica il premio alla Carriera in ragione di € 18.000,00 per ogni anno di formazione, confermando, in tal modo, che anche un solo anno di formazione sportiva dilettantistica, se inserito in modo fisiologico nella carriera del calciatore, impone il riconoscimento del premio in favore della società dilettantistica, nella quale lo stesso ha militato. Il caso di specie: L'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. su istanza della società dilettantistica, aveva certificato in € 18.000,00 il Premio alla Carriera dovuto dalla società professionistica alla suddetta società, in seguito all'esordio in serie A, avvenuto in data 23.9.2007 del calciatore, nato il 7.5.1976 e già tesserato con la società dilettantistica nella Stagione Sportiva 1988/1989. Avverso tale provvedimento la società professionistica aveva avanzato reclamo alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., sostenendone l'illegittimità per motivi procedurali e di merito. La Commissione Vertenze Economiche, rigettava il reclamo confermando la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 Maggio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 9 Giugno 2009. n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 25.3.2009
Impugnazione - istanza: Reclamo A.S. Livorno Calcio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Randazzo importo di € 80.705,00 a titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., a seguito del tesseramento del calciatore M.E..
Massima: Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto - con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito - deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Alla luce di tale principio, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F. e dell’art. 25 comma 3 C.G.S., che disciplina il rapporto controverso, l’esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla carriera, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l’evento che aveva fatto maturare il diritto. Ne consegue, che poiché il 21.1.2007 è la data nella quale è maturato il premio alla carriera, per effetto dell’esordio in Serie A del calciatore, i diritti di natura economica acquisiti in tale occasione dalla società si sono prescritti, anche se si tratta, al di là della formulazione della norma, di un vero e proprio termine di decadenza, al 30.6.2008, termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto poteva essere esercitato. (Il caso di specie: Con reclamo del 29.12.2008 la società professionistica impugnava dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., che su richiesta della società dilettantistica aveva determinato il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. dovuto a quest’ultima in conseguenza dell’esordio in Serie A, avvenuto nella gara del 21.1.2007, del calciatore, già tesserato in favore della società dilettantistica dalla Stagione Sportiva 1989/1990 sino a quella 1993/1994. La Commissione Vertenze Economiche, rigettava il reclamo, giudicando non fondata la eccezione sollevata dalla società reclamante della prescrizione del diritto al premio ai sensi dell’art. 25 comma 3 C.G.S., in quanto il corso della prescrizione era rimasto interrotto per effetto del pregresso reclamo della società dilettantistica del 21.5.2008 alla Commissione Vertenze Economiche per il riconoscimento del “premio alla carriera” relativo allo stesso calciatore, dichiarato inammissibile, ma comunque efficace come atto interruttivo. Contro tale decisione ha proposto ricorso la società professionistica alla CGF che ha accolto l’eccezione di prescrizione).
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 88/CGF Riunione del 25 gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007.
Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’art. 50, comma 9, C.G.S. della Reggina Calcio S.p.A. avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche riguardante il premio alla carriera del calciatore G.A.
Massima: La società dilettantistica è tenuta a ricevere dalla società professionistica il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, per l’intero e senza detrazione, a seguito dell’esordio in serie A nell’anno 2007 del suo calciatore. Non deve operarsi alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun “premio di preparazione” ex art. 96 NOIF, né alcun “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. La non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall’art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il “premio di preparazione” ai sensi dell’art. 96 NOIF. (Nel caso di specie il trasferimento del calciatore avvenne con “modulo di variazione di tesseramento” in qualità di giovane di serie “a titolo gratuito” per cui la società dilettantistica, non soltanto non ha percepito, ma non aveva titolo a percepire il “premio di preparazione” di cui all’art. 96 NOIF o importi derivanti da trasferimento a titolo oneroso a società professionistica, in quanto il trasferimento del calciatore.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 88/CGF Riunione del 25 gennaio 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’art. 50, comma 9, C.G.S. della Reggina Calcio S.p.A. avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche riguardante il premio alla carriera del calciatore D.D.P.
Massima: La società dilettantistica è tenuta a ricevere dalla società professionistica il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, per l’intero e senza detrazione, a seguito dell’esordio in serie A del suo calciatore. Non deve operarsi alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun “premio di preparazione” ex art. 96 NOIF, né alcun “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. La non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall’art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il “premio di preparazione” ai sensi dell’art. 96 NOIF.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 88/CGF Riunione del 25 gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’art. 50, comma 9, C.G.S. della Reggina Calcio S.p.A. avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche riguardante il premio alla carriera del calciatore T.L.
Massima: La società dilettantistica è tenuta a ricevere dalla società professionistica il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, per l’intero e senza detrazione, a seguito dell’esordio in serie A nell’anno 2006 del suo calciatore tesserato nelle stagioni sportive 1989/90, 1990/91 e 1991/92.
Decisione C.G.F.- Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 05 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 251/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 1- www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.V.E. Com. Uff. n.6/D del 12.9.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’Armando Picchi Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 50, comma 9, C.G.S. avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche riguardante il premio alla carriera del calciatore C.L.
Massima: La società non ha diritto al premio alla carriera quando i presupposti di cui all’art. 99-bis NOIF si sono realizzati prima dell’entrata in vigore della stessa. Gli eventi indicati nell’art. 99 bis NOIF sono due, posto che quello relativo all’esordio nella selezione Nazionale appare concepito unitariamente, con riferimento tanto alla rappresentativa maggiore, quanto a quella Under 21. Di talché, una volta verificatosi uno dei due eventi (normalmente, ma non necessariamente, quello dell’esordio nella nazionale Under 21), l’unitario presupposto deve considerarsi integralmente consumato, con totale ed assoluta inefficacia di quello ulteriore. Nel caso di specie, essendosi perfezionato l’evento dell’esordio in Nazionale del calciatore (in particolare nella selezione Under 21) in data precedente a quella dell’entrata in vigore dell’art. 99 bis NOIF, deve comunque reputarsi in tale momento coronata con successo la carriera formativa del giovane calciatore, con conseguente irrilevanza degli eventi successivi, ancorché contemplati nella medesima norma.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso della Sestese Calcio avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la quantificazione del “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F. formulata dall’ufficio del lavoro e premi F.I.G.C. in relazione al tesseramento del calciatore C.G. nato il 7.9.1975 (già tesserato Sestese Calcio) in favore dell’F.C. Torino S.p.A.
Massima: L’art. 99 bis N.O.I.F., limita il diritto al premio alla sola formazione impartita ai calciatori tesserati come “giovani” o come “giovani dilettanti con esclusione dunque di quelli che avendo superato il 18° anno di età, hanno ormai assunto, per espressa previsione dell’art. 32 comma 2 delle N.O.I.F. una qualifica diversa, appunto quella di non professionista non richiamata dall’art. 99 bis N.O.I.F. Tale disciplina non risulta in contrasto con i principi generali stabiliti dalla normativa FIFA, in quanto lo stesso regolamento della FIFA riconosceva (art. 3) alle Federazioni nazionali autonomia normativa. I principi generali stabiliti dalla normativa della FIFA non risultano di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali e tanto meno le specifiche disposizioni contenute in tale normativa, in mancanza di un espresso rinvio. Le regole generali contenute nel Regolamento, non recanti norme sostanziali, hanno carattere programmatico in quanto norme statutarie di principio, prive di efficacia giuridica nei singoli ordinamenti nazionali, ai quali spetta soltanto di armonizzare il loro sistema ordinamentale con tali principi. Le norme della FIFA che disciplinano la materia in esame, lo stesso regolamento che all’art. 3 stabilisce le disposizioni vincolanti a livello nazionale e specificamente gli artt. 2 8,10,11,18- esclude l’applicazione precettiva nei confronti delle singole Federazioni Nazionali alle quali riconosce piena autonomia normativa, ancorché nel rispetto di principi fissati dal regolamento. In materia di premio alla carriera le attuali norme della F.I.G.C. appaiono perfettamente in linea con i principi generali enunciati dal Regolamento FIFA e che anzi rispetto alle previsioni del citato art. 20 offrono un quadro di misure dirette a garantire il riconoscimento della indennità di formazione addirittura più ampio di quello previsto in linea generale dalla normativa FIFA.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 055/C Riunione del 24 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007
Impugnazione - istanza: 9. RICORSO V.F.D. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE NEGATIVA DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO CALCIATORE T.L. IN FAVORE DELLA REGGIMA CALCIO S.P.A.
Massima: La società non ha diritto al premio alla carriera per l’esordio in serie A del calciatore poiché allorquando ha tesserato il calciatore, lo stesso aveva già compiuto i diciotto anni di età ed era quindi qualificabile, ai sensi dell’art. 32, comma 2, N.O.I.F., come “non professionista” e non più come “giovane dilettante”, laddove il nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., prevede che il premio alla carriera può essere corrisposto solo in relazione al calciatore che abbia coronato la propria carriera, nei modi dalla stessa norma previsti, a favore della società per la quale il calciatore medesimo è stato tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 024/C Riunione del 05 Dicembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006
Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO CITTA’ DI MONREALE DILETTANTISTICA AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE P.G. DOVUTO DALL’U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F.
Massima: La società ha diritto al premio alla carriera per l’esordio in serie A del calciatore come previsto dal nuovo art. 99 bis N.O.I.F. pubblicato sul C.U. n. 153/A del 1.2.2006, atteso che la controversia era pendente alla data di pubblicazione del suddetto C.U.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 024/C Riunione del 05 Dicembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006
Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO POLDIL ACIPLATANI CALCIO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE F.S. DOVUTO DALL’U.C. SAMPDORIA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F.
Massima: La società ha diritto al premio alla carriera per l’esordio in serie A del calciatore come previsto dal nuovo art. 99 bis N.O.I.F. pubblicato sul C.U. n. 153/A del 1.2.2006, atteso che la controversia era pendente alla data di pubblicazione del suddetto C.U.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 55/C Riunione del 8 maggio 2006 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006 Impugnazione - istanza: 5. APPELLO DELL’A.P.D. NOIR AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE V. B. DOVUTO DAL F.C. MESSINA PELORO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F.
Massima: La società ai sensi dell’art. 99-bis NOIF, ha diritto ad ottenere il pagamento da parte del premio alla carriera, in relazione all’esordio in Serie A del calciatore (avvenuto in data 28.11.2004), nella misura indicata dal Com. Uff. n. 153/A dell’ 1.2.2006 in quanto più favorevole. Con disposizione transitoria apposta in calce al nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. è stato disposto che il nuovo testo della medesima norma sia applicabile anche alle controversie in essere alla data di pubblicazione del predetto Com. Uff. per le quali non sia intervenuta decisione passata in giudicato. Nel caso in esame il Com. Uff. in questione è stato pubblicato in data 1.2.2006, quando ancora non erano decorsi i termini per la proposizione del reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche, non potendosi quindi la stessa considerarsi passata in giudicato. Nessun dubbio può infatti sussistere circa l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. al caso di specie, in virtù del fatto che la gravata decisione della Commissione Vertenze Economiche non fosse effettivamente passata in giudicato alla data di pubblicazione del Com. Uff. portante la modifica della citata norma organizzativa federale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Siena S.p.A. avverso l’obbligo di corrispondere al G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas l’importo di euro 68.670,00, a titolo di “premio alla carriera”, ex art. 99 bis N.O.I.F., riferito al calciatore P.D.
Massima: La società dilettantistica è tenuta a ricevere il premio alla carriera per il calciatore che ha militato nelle proprie file nella stagione 1992/93 prima che esordisse nel Campionato di Serie “A”. Il tenore letterale dell’art.99 bis delle N.O.I.F., così come modificato, non consente diversa interpretazione da quella che si ricava dalla lettura semplice e piana della norma suddetta, nella quale si è tradotta la chiara volontà del legislatore di razionalizzare e armonizzare, sul piano economico, la materia dei premi alla carriera. Del pari è semplice e di agevole lettura la norma transitoria, la cui applicazione letterale impone di determinare in euro 18.000,00 annui il premio alla carriera con riferimento alle controversie, come quelle in esame, non ancora definite con sentenza passata in giudicato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello del Cisco Calcio Roma (già Cisco Lodigiani A.S.) avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Borussia, per il “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F. relativo al calciatore D.S.C., l’importo complessivo di Euro 103.000,00.
Massima: La disposizione del nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., entrata in vigore - C.U. n. 153/A - a far data dall’1 febbraio 2006 (ed applicabile per espressa disposizione transitoria anche alle controversie per le quali non sia intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione del nuovo testo regolamentare), limita ad Euro 18.000,00, per ogni anno di formazione impartita ad un giovane calciatore dilettante che abbia compiuto almeno 12 anni di età, il compenso forfetario riconosciuto allorché il “giovane” o “giovane dilettante”disputi la sua prima gara nel Campionato di Serie “A” ovvero disputi con lo status di professionista la sua prima gara ufficiale in Nazionale “A” o nella Under 21.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 23 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005
Impugnazione - istanza: Appello del Genoa Cricket And F.C. S.p.A. avverso l’obbligo della corresponsione del “premio alla carriera” ai sensi dell’art. 99/bis, relativo al calciatore N.A. in favore della società S.C. San Paolo
Massima: Il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. “ deve essere corrisposto… entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento” ed a norma dell’art. 18 comma 4 C.G.S., “ i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.D. Victoria Ivest avverso il mancato riconoscimento del premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore S.M.
Massima: Non spetta il premio alla carriera alla società dilettantistica, quando il calciatore è stato tesserato in precedenza come giovane di serie per una società professionistica, e successivamente al tesseramento come dilettante sia stato trasferito ad altra società professionistica ove ha esordito in Serie A. Secondo la costante giurisprudenza della C.A.F., nella verifica della ricorrenza del presupposto integrante il diritto a percepire il premio di cui all'art. 99 N.O.I.F. il giudicante non può esimersi dal valutare - anche al di là delle mere risultanze formali della carriera del calciatore che abbia esordito nella massima serie - l'efficacia causale che sulla preparazione dello stesso possa presumibilmente aver avuto, secondo un prudente apprezzamento, la società dilettantistica. Appare logico concludere che, nel caso di specie, nessun premio debba essere riconosciuto alla società, per la quale il calciatore è stato tesserato per un solo anno, oltretutto proveniente da altra società appartenente alla sfera professionistica, non potendo di certo presumersi che sulla complessiva preparazione sportiva del calciatore in questione possa aver in qualche modo influito quella temporalmente assai limitata parentesi nelle fila della società. (Il caso di specie: Il calciatore ha esordito in Serie A e risulta essere stato tesserato prima che per la società dilettantistica, per altra società appartenente alla Lega Professionisti).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ladispoli avverso il mancato riconoscimento del “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore S.M.
Massima: Il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF non è dovuto alla società dilettantistica quando il calciatore è stato in precedenza tesserato per una società professionistica per 4 stagioni sportive e successivamente per altre società professionistiche ove ha esordito in Serie A. La previa appartenenza del calciatore alla società professionistica, quale Giovane di Serie per quattro stagioni sportive, sino all’età di diciassette anni compiuti, impone una riflessione non solo cronologica. Devesi evidenziare che le Società professionistiche di rango, hanno particolari e specializzati tecnici che curano i giovani, tanto da ottimizzare l’identificazione ed il soddisfacimento delle diverse esigenze, non solo tecniche, degli stessi. Inoltre, all’età di diciassette anni, appare plausibile ritenere che, dopo quattro stagioni sportive, la formazione del calciatore debba ritenersi conclusa e ciò a prescindere dal successivo sviluppo della di lui carriera, stante che se è condivisibile la tesi secondo cui ogni esperienza può successivamente contribuire al miglioramento del rendimento dell’atleta, tanto non può però considerarsi preparazione, ma naturale sviluppo delle di lui doti, in virtù dell’esperienza mano a mano formatasi nel calciatore. Dovendo dunque applicare una norma che non crea dubbi nel legare la corresponsione del compenso alla formazione impartita al calciatore, nel caso di specie deve escludersi che la società dilettantistica abbia concorso nella formazione del calciatore, la formazione del quale deve ritenersi compiuta presso la società professionistica, in quattro stagioni di permanenza presso quella Società quale Giovane di Serie; è appena il caso di rilevare che appare ininfluente l’ulteriore specificazione secondo cui il calciatore, per un breve periodo della stagione 94/95, sarebbe stato in prestito presso la società dilettantistica.
Massima: L’art. 99 bis N.O.I.F. prevede la corresponsione del compenso forfettario quale contropartita della formazione impartita al calciatore. Va subito detto che l’aggettivo forfettario ha il solo significato di stabilire che la misura del compenso è fissa e che lo stesso va pertanto ripartito tra gli aventi diritto, ove siano più di uno; ogni altra lettura del vocabolo appare fuorviante ed ingiustificata. Ciò posto, la norma è chiara (almeno) nello stabilire che origine del diritto al premio è la formazione impartita al calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 27 Giugno 2005 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/D del 29.4.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.C. Perugia avverso decisioni su vertenza economica con A.S. Campagnano Calcio in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore B.F., ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: La CAF ha affermato il principio che il tesseramento per almeno una intera stagione sportiva è il requisito minimo richiesto perché la società di puro Settore Giovanile che ha tesserato il calciatore abbia diritto al premio alla carriera, con riferimento ad una fattispecie in cui il tesseramento era durato pochi mesi, per cui in quel breve periodo non poteva essere stata impartita al calciatore alcuna “preparazione dilettantistica”. Massima: La norma dell’art. 99 bis N.O.I.F. prevede in modo chiaro ed incontrovertibile che il premio alla carriera debba essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento. Il mancato richiamo ad eventuali accordi di partecipazione sta proprio ad indicare che, per il legislatore federale, l’unico “momento di collegamento” per l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento del premio, è quello della titolarità del tesseramento. Massima: La società di puro Settore Giovanile, ex art. 99 bis NOIF, ha diritto al premio alla carriera per il calciatore il quale sia stato tesserato per almeno una stagione sportiva e qualora sia stato per più stagioni sportive avrà diritto ad una quota in proporzione del premio complessivo (Es. il calciatore tesserato per le stagioni 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 ha diritto alla quota di 4/5 del premio complessivo, mentre il rimanente 1/5 assegnato alla società presso la quale è stato tesserato nella stagione sportiva 1995/96)
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche. - Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2005
Impugnazione - istanza:Appello U.S. Sporting Arno avverso il mancato riconoscimento del premio alla carriera relativo al calciatore B.T., ai sensi dell’art. 99 bis lett. b) N.O.I.F.
Massima: L’art. 99 bis NOIF individua, idealmente, un unico momento di coronamento della carriera di un calciatore, che può coincidere, alternativamente, con l’esordio in Serie A o con la convocazione in una delle rappresentative nazionali “maggiori”. È solo ed esclusivamente a questo momento che bisogna fare riferimento per determinare quale società sia tenuta al pagamento del premio in questione, indipendentemente da ulteriori eventuali convocazioni in Nazionale (è evidente, in proposito, che anche in questo caso, pur in mancanza di espressa dizione della norma, debba farsi riferimento alla “prima” convocazione, data la chiara ratio normativa). Ordunque, se nel caso di specie questo momento è coinciso con la permanenza del giovane calciatore presso la squadra inglese, a cui evidentemente non possono addossarsi oneri derivanti dalle norme organizzative federali italiane, ciò non comporta che tale onere possa essere, invece, addossato (e ciò in teoria poteva avvenire ancora molti anni dopo) alla prima squadra italiana che vede il giocatore chiamato a ulteriore convocazione per la squadra Nazionale, in quanto il momento perfezionativo del diritto si è ormai inevitabilmente realizzato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 7 Aprile 2005 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/D – Riunione del 24.9.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Reggiana avverso decisioni su vertenza economico con l’U.S. Montecosaro in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore G.L. ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: La disposizione contenuta nell’art. 29, applicabile anche nelle controversie di competenza della Commissione Vertenze Economiche, secondo principi costantemente affermati dalle decisioni di questa C.A.F., è interpretata nel senso che il mancato versamento della tassa di reclamo comporta l’inammissibilità dell’impugnativa nel solo caso in cui la società reclamante, ancorché invitata a provvedervi, non proceda a regolarizzare tale profilo del reclamo nei tempi antecedenti il suo esame.
Massima: L’art. 99 bis è chiaro nella sua formulazione letterale e non occorre alcuno sforzo interpretativo. In base a tale norma, è invero sufficiente che un calciatore debutti nella Massima serie (o nella squadra nazionale) perché sorga il diritto per la società dilettantistica, che lo ha avuto come tesserato e che ne ha curato di conseguenza la formazione calcistica, ad ottenere il cd premio alla carriera.
Massima: Alla società dilettantistica, presso la quale era tesserato il calciatore nella stagione sportiva 1991/1992 spetta il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF da parte della società che lo ha fatto esordire in Serie A nella stagione sportiva 2003-2004. Massima: Il premio alla carriera va suddiviso tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione del calciatore al momento dell’esordio nella massima serie. (Nel caso di specie le società dilettantistiche erano due per cui il premio va diviso al 50% pari ad Euro 51,500,00 a testa).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 7 Aprile 2005 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/D – Riunione del 24.9.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Reggiana avverso decisioni su vertenza economica con la Vis Civitanova in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore G.L. ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: La disposizione contenuta nell’art. 29, applicabile anche nelle controversie di competenza della Commissione Vertenze Economiche, secondo principi costantemente affermati dalle decisioni di questa C.A.F., è interpretata nel senso che il mancato versamento della tassa di reclamo comporta la inammissibilità dell’impugnativa nel solo caso in cui la società reclamante, ancorché invitata a provvedervi, non proceda a regolarizzare tale profilo del reclamo nei tempi antecedenti il suo esame. Massima: L’art. 99 bis è chiaro nella sua formulazione letterale e non occorre alcuno sforzo interpretativo. In base a tale norma, è invero sufficiente che un calciatore debutti nella
Massima serie (o nella squadra nazionale) perché sorga il diritto per la società dilettantistica, che lo ha avuto come tesserato e che ne ha curato di conseguenza la formazione calcistica, ad ottenere il cd premio alla carriera.
Massima: Alla società dilettantistica, presso la quale era tesserato il calciatore nella stagione sportiva 1990/1991 spetta il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF da parte della società che lo ha fatto esordire in Serie A nella stagione sportiva 2003-2004. Massima: La società nata dalla fusione succede in tutti i rapporti facenti capo alle due società estinte ivi compreso il diritto al premio alla carriera.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 19.1.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Perugia in ordine alla corresponsione alla U.P. Isolotto di € 20.600,00 a titolo di premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore B.F.
Massima: Il requisito richiesto dall’art. 99 bis delle N.O.I.F. è da considerarsi assolto anche quando il calciatore sia stato tesserato presso la società dilettantistica non per un’intera stagione sportiva, ma per una parte comunque preponderante di essa. Massima: La società dilettantistica è tenuta a ricevere un quinto del premio alla carriera di cui all’art. 99 bis delle N.O.I.F., in relazione all’unica stagione di militanza (1995/96) del calciatore presso di sé, dalla società che lo ha fatto esordito in Serie A
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 25 Ottobre 2004 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/D del 15.5.2004
Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Conegliano avverso decisioni vertenza economica con il Genoa Cricket And Football Club, in ordine al pagamento del premio alla carriera relativo al calciatore M.S.A., ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: L’art. 99 bis comma 2 N.O.I.F. stabilisce che una società dilettantistica (o di puro Settore Giovanile) ha diritto ad avere il premio alla carriera quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, ad una gara di serie A ovvero quando viene convocato con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21. La condizione è che il calciatore sia stato tesserato con la predetta società dilettantistica “almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Il termine “per” introdurre il complemento di tempo continuato che nella specie è rappresentato da una stagione sportiva di tal che, ad avviso della C.A.F., la norma va interpretata senza ombra di dubbio nel senso che il calciatore debba essere stato tesserato, “per almeno” una stagione sportiva, cioè per un’intera stagione sportiva. Il requisito del tesseramento per almeno una (intera) stagione sportiva è quindi il tempo minimo richiesto dalla norma perché la società dilettantistica (o di puro Settore Giovanile), che ha tesserato il calciatore, a partire dai dodici anni dei calciatori, abbia diritto al premio alla carriera. Si rivela appropriato, al riguardo, il rilievo della Commissione Vertenze Economiche che ha evidenziato come tale interpretazione della norma sia confortata dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di Attuazione della normativa F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei calciatori ai sensi dei quali il compenso di formazione e d’istruzione per i giovani calciatori si calcola (art. 7) e viene distribuito (art. 8) sempre in funzione degli “anni” di formazione senza possibilità di ulteriori frazionamenti di tempo. Anche il legislatore federale italiano, uniformandosi a tale normativa, ha ritenuto che una intera stagione sportiva dovesse essere il minimo per dare ai giovani calciatori l’addestramento che in seguito ha reso possibile agli stessi di intraprendere con successo la carriera di calciatore professionista e che, pertanto, solo in tali casi alle società dilettantistiche (o del Settore Giovanile) dovesse essere riconosciuto un compenso per l’attività formativa da esse svolta riguardo a detti calciatori.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 11 Ottobre 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004
Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Rosia avverso le decisioni su vertenza economica con la S.S. Lazio in ordine al riconoscimento del premio alla carriera relativo al calciatore C.B. ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: Il c.d. premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF scatta con il verificarsi di uno dei due eventi alternativamente, (esordio in Serie A ovvero convocazione, con lo status di professionista, per la Nazionale A o per la Nazionale Under 21. La norma non dà adito alla diversa interpretazione, ancorando il diritto alla indennità in parola al primo, in ordine temporale, dei due eventi configuranti come suoi presupposti e solo a questo. L’espressione “ovvero” è determinante per tale letterale interpretazione. Alla società pertanto non spetta l’indennità in questione giacché l’esordio nel campionato di Serie A del calciatore è avvenuto allorché la norma di cui si è chiesta l’applicazione non era ancora entrata in vigore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 11 Ottobre 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004
Impugnazione - istanza:Appello della società Renato Curi Angolana avverso le decisioni su vertenza economica con l’A.C. Perugia in ordine al riconoscimento del premio alla carriera relativo al calciatore G.F. ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: Il Protocollo di Intesa stipulato in data 5 giugno 2003 tra L.N.P., L.N.D. e .G.S., prevede che qualora i calciatori di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’art. 99 bis siano già tesserati per la società professionistica tenuta a corrispondere il compenso alla data di entrata in vigore della norma (14 maggio 2002), il compenso stesso (fissato in linea generale in € 103.291,37) è dovuto alla società dilettantistica o di settore giovanile nella misura ridotta di € 16.000,00.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 11 Ottobre 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)
Impugnazione - istanza:Appello della società Renato Curi Angolana avverso le decisioni su vertenza economica con la S.S. Lazio in ordine al riconoscimento del premio alla carriera relativo al calciatore O.M. ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.
Massima: Alla società dilettantistica non spetta il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., nella misura ridotta stabilita dal Protocollo di Intesa stipulato in data 5 giugno 2003 tra L.N.P., L.N.D. e S.G.S., in relazione all’esordio in Nazionale A, del calciatore professionista, poiché l’esordio nella massima serie (Serie A) è già avvenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 99 bis. NOIF, non trovando così questa applicazione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Carioca inerente “l’indennità alla carriera”, ex art. 99 bis N.O.I.F., relativa al calciatore B.M. a seguito di tesseramento da parte dell’A.C. Milan
Massima: Gli artt. 12 comma 5 dello Statuto Federale e 4 comma 3 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica indicano nel Presidente del predetto Settore, interno alla F.I.G.C., il soggetto che ha poteri di rappresentanza di tutte le società ad esso appartenenti. Ne consegue che i provvedimenti del Presidente del ricordato Settore sono vincolanti per tutte le società ad esso affiliate, per il principio generale di efficacia dei provvedimenti federali, ex art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Carioca inerente “l’indennità alla carriera”, ex art. 99 bis N.O.I.F., relativa al calciatore B.M. a seguito di tesseramento da parte dell’A.C. Milan
Massima: La società professionistica è tenuta a corrispondere alla scuola calcio (unica società dilettantistica e/o di puro settore giovanile, che ha contribuito alla formazione del giovane, a decorrere dal suo dodicesimo anno di età) il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 5.6.2003, stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per disciplinare gli effetti dell’applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. “la cui portata, immediatamente vincolante per tutte le società associate alle Leghe ed al Settore, è stata consacrata dalla Corte Federale con la nota decisione del 12.1.2004”. La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/C, in data 12.1.2004, ha affermato che i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo erano dotati di idonei poteri rappresentativi delle società associate e per conseguenza, potevano stipulare accordi, validamente, opponibili alle società associate. Il Protocollo d’intesa, in sostanza, è “pienamente vincolante ed operativo d’effetti per le società appartenenti alle Leghe, che lo hanno sottoscritto nonché per quelle aderenti al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 12 Gennaio 2004 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Quesiti interpretativi del Presidente Federale, concernenti l’applicazione, ai calciatori già tesserati per società professionistiche alla data, 14 maggio 2002, di entrata in vigore dell’art. 99 bis delle N.O.I.F., istituente il premio alla carriera dovuto dalle società professionistiche a quelle della L.N.D. e del S.G.S. a seguito dell’esordio di giovani calciatori, alla cui formazione queste hanno contribuito, nella massima serie o della convocazione per la Nazionale A e Under 21
Interpretazione: Il protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 - che regola l’operatività dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F. “premio alla carriera” per il periodo precedente alla data della entrata in vigore - è vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Tale protocollo prevede che: "1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società di Serie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, è ridotto a € 16. 000 (sedicimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione sopra richiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso. 2. Il presente protocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dal Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate. 3. La Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprie associate affinché abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggetto quanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle modalità previsti dal medesimo accordo ".