DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0015/CFA del 30 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN) Sezione Vertenze Economiche n.6 del 13 Settembre 2019 (reg. prot. 13/TFN);
Impugnazione Istanza: (FC Pro Vercelli 1892 S.R.L./ Lega Nazionale Professionisti Serie A/ AC Chievo Verona SRL)
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso il provvedimento/certificazione della LNP Serie A del 01.07.2019 tendente ad ottenere l’integrazione della corresponsione del premio di valorizzazione e rendimento per il calciatore … in ordine all’accordo n. 185/A stipulato tra le parti in data 28.07.2016…E’ principio pacifico che “in tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda” (Cass. civ. Sez. I Sent., 13/03/2015, n. 5102). Nella fattispecie, l’interpretazione contenuta nella decisione impugnata non contrasta con il significato letterale delle parole usate dalle parti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società reclamante, l’avverbio “qualora” non sta necessariamente a significare “tutte le volte che” (e quindi in ogni stagione sportiva) perchè può anche voler dire più semplicemente “nel caso che” e quindi avere un significato compatibile con la fruizione del premio una tantum. Quanto al criterio logico di interpretazione si osserva che il paradosso denunciato dalla Società reclamante in verità non è tale perché è del tutto logico che nel caso in cui il calciatore abbia raggiunto tutti gli obiettivi premiali nella prima stagione sportiva la Società di provenienza non percepisca nessun premio nella stagione successiva; ciò perché in tal caso l’accordo sul premio di rendimento ha esaurito i suoi effetti per raggiungimento di tutti gli obiettivi di rendimento. E’ invece l’interpretazione sostenuta dalla Società reclamante ad essere contraria alla logica dell’accordo. In primo luogo, perché se la scala dei premi di rendimento va applicata progressivamente in un arco temporale che non si ferma alla prima stagione sportiva (e questo è pacifico tra le parti), allora vuol dire che tutti gli obiettivi si esauriscono una volta raggiunti e nella stagione successiva possono essere remunerati solo gli obiettivi non raggiunti nella stagione precedente. Quindi, venendo alla fattispecie, se nel primo campionato sono stati remunerati gli obiettivi da 1 a 7, nel campionato successivo possono essere remunerati solo gli obiettivi da 8 a 10 e non anche l’obiettivo n.1, già remunerato nella precedente stagione. Non si comprende infatti per quale ragione solo l’obiettivo n. 1 (inserimento in lista ad inizio di campionato) debba essere remunerato ripetutamente ad ogni stagione considerato, come opportunamente rilevato dal Tribunale, che non si tratta di un ulteriore obiettivo “a crescere” ma semplicemente di un presupposto necessario per il conseguimento degli ulteriori obiettivi. In secondo luogo, appare condivisibile l’argomento, contenuto nella decisione impugnata, secondo il quale l’interpretazione sostenuta dalla Pro Vercelli porterebbe alla paradossale conclusione che in caso di 30 presenze del giocatore nella prima stagione sportiva la reclamante avrebbe diritto a quanto previsto in tutti i 10 punti dell’accordo (per un totale di € 1.000.000,00). Invece, in caso di 5 presenze per ogni stagione sportiva, ipotizzando un contratto di 6 anni, la Pro Vercelli avrebbe diritto sia al premio per le 30 partite disputate dal calciatore sia a 6 volte il premio per l’iscrizione in lista all’inizio di ogni campionato (per un totale di € 1.500.000,00). Il che sarebbe in contrasto con la logica comune e con la ratio dell’accordo perché porterebbe a remunerare in misura maggiore una prestazione sportiva di rendimento inferiore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 6/TFN del 13.9.2019 – (FC Pro Vercelli 1892 Srl/AC Chievo Verona Srl - Reg. Prot. 13/TFN-SVE)
Decisione impugnata: Provvedimento/certificazione della LNP Serie A del 01.07.2019 e tendente ad ottenere l’integrazione della corresponsione del premio di valorizzazione e rendimento per il calciatore B.M. in ordine all’accordo n. 185/A stipulato tra le parti in data 28.07.2016,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. b CGS proposto dalla società FC Pro Vercelli 1892 Srl contro la società AC Chievo Verona Srl
Massima: Viene rigettato il reclamo proposto dalla società avverso il provvedimento/certificazione della LNP Serie A del 01.07.2019 tendente ad ottenere l’integrazione della corresponsione del premio di valorizzazione e rendimento per il calciatore … in ordine all’accordo n. 185/A stipulato tra le parti in data 28.07.2016…Infatti come ampiamente argomentato in quel precedente, si ricorda “che, nell’ambito complessivo della pattuizione rivolta a valutare e valorizzare le prestazioni del giovane calciatore, le parti abbiano pattuito il premio di rendimento attraverso l’indicazione di una serie di obiettivi, via via crescenti, tali da premiare l’attività di addestramento e preparazione svolta nel passato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e confermata nel gradimento dalla utilizzazione del calciatore stesso nella difficile competizione della Serie A;” e si ricorda ancora che. “Si deve quindi convenire che le parti abbiano convenuto una serie di compensi premianti e crescenti, aggiuntivi, legati al rendimento dell’atleta e al gradimento dello staff dell’AC Chievo Verona, e parametrati alle sue partecipazioni al campionato di Serie A, via via intervenute, e ponendo un tetto massimo alla valutazione del gradimento con un numero finale di partecipazioni (n. 30)”.Non è convenuto tra le parti che gli obiettivi dovessero essere raggiunti nella medesima stagione (rappresentando in quel caso il massimo del gradimento con conseguente incremento premiante del relativo premio) sicchè deve certamente dedursi che la volontà delle parti fosse quella di spalmare le ipotesi per la durata del rapporto convenuto con il calciatore ….È ovvio che tanto prima il calciatore Bani avesse raggiunto il limite del bonus, tanto più il gradimento sarebbe stato elevato. Da ciò consegue che, interpretando la volontà delle parti, per come le stesse hanno formulato le relative pattuizioni, l’inserimento dell’atleta nella lista ad inizio campionato, rappresenta evidentemente il primo scalino della pattuizione premiante, che prevede una serie di clausole a salire, tanto più legate all’utilizzazione del calciatore da parte dell’allenatore nelle gare di serie A. Ed allora la nuova iscrizione ad un successivo campionato non può intendersi come ulteriore obiettivo “a crescere” premiante e premiato, ma semplicemente un passaggio necessario per l’utilizzazione del calciatore e per il raggiungimento degli altri ulteriori obiettivi. Ove si volesse assumere l’opposta ipotesi, ci si troverebbe al paradosso rappresentato dal fatto che, ove l’atleta avesse partecipato nella prima stagione a tutte le 30 partite convenute nel bonus, la FC Pro Vercelli 1892 Srl avrebbe diritto a quanto pattuito in tutti i 10 punti dell’accordo, con ciò confermando la qualità del giocatore, il gradimento della società e la meritevolezza dell’addestramento offerto dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl; laddove invece l’atleta … avesse partecipato a sole 5 competizione per ogni anno, assumendo per ipotesi una durata di 6 anni di contratto (manifestando certamente una qualità e gradimento inferiori), la FC Pro Vercelli 1892 Srl avrebbe diritto, secondo la sua tesi, sia al bonus per le 30 partite che ad ulteriore bonus del punto 1 per ogni anno successivo di iscrizione in lista, raggiungendo l’ulteriore premio di € 600.000,00. È evidente che siffatta interpretazione cozzi con la lettura dell’accordo e il fine convenuto tra le parti per gratificare la FC Pro Vercelli 1892 Srl per l’addestramento offerto al calciatore …, finendo con premiare non l’immediato inserimento in prima squadra in serie A, ma un uso discontinuo e precario nell’arco del suo tesseramento.La volontà delle parti, come emerge dall’accordo, e secondo le riflessioni di egual segno esposte nel precedente tra le parti, comunque da intendersi come antecedente logico giuridico della interpretazione negoziale, depone per la sussistenza di un unico bonus rappresentato dalla iscrizione in lista, peraltro risultato minimo che l’atleta avrebbe potuto raggiungere per essere considerato, senza che ciò possa essere ritenuto efficace anche per le stagioni successive.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 98/CFA DEL 08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 088/CFA DELL’11 APRILE 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN SVE del 6.3.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ACF FIORENTINA SPA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RIFERITO AL CALCIATORE M.G., DERIVANTE DA ACCORDO DELL’1.8.2016
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha rigettato il reclamo proposto dalla società con il quale ha chiesto la condanna dell’AC Perugia Calcio Srl al versamento in suo favore del premio di rendimento in ordine alle vicende di mercato tra le Società ACF Fiorentina, AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio che hanno riguardato il calciatore… ritiene, … questa Corte, anche per dovere di correttezza nei confronti del patrocinio attoreo, che la ACF Fiorentina abbia, in effetti, offerto un corposo compendio probatorio diretto ed idoneo, nella prospettazione difensiva, a dimostrare, anche per il tramite dell’allegazione di numerosi elementi, di diversa natura, l’incongruo valore di cessione / acquisto dei calciatori M. e S., da un lato, ed il vizio dell’accordo negoziale simulato intercorso tra Perugia ed Atalanta, dall’altro. Molteplici, infatti, le circostanze addotte dalla ricorrente a supporto della propria ricostruzione dei fatti e dei correlati effetti sul piano giuridico in relazione al petitum qui azionato. Ad avviso di questa Corte, dunque, il problema non è tanto se la ACF Fiorentina abbia, o meno, portato sufficienti elementi, quanto, piuttosto, se sia o meno possibile, in questa sede, tanto giuridicamente, quanto – ad ogni buon conto – in fatto ed in concreto, determinare un prezzo “effettivo” di mercato dei calciatori di cui trattasi. Ed in tal ottica, reputa, appunto, questa Corte che, nonostante la “corposità” probatoria che caratterizza il fascicolo del presente procedimento e lo sforzo istruttorio della ACF Fiorentina, non può concludersi nel senso declinato dalla predetta medesima ricorrente società. Per la semplice ragione che è alquanto arduo, se non, nella concreta sostanza, quasi impossibile – come, in sintesi, correttamente rilevato dal Tribunale federale nazionale – accertare il valore di mercato di un calciatore. Del resto, in ogni caso, che le circostanze complessivamente acquisite agli atti del presente procedimento non siano gravi, precise e concordanti e, comunque, non univoche è dimostrato dal fatto che le società resistenti hanno offerto una alternativa, plausibile e, ad ogni buon conto, non inverosimile, ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio. Sotto diverso angolo visuale, peraltro, non appare corretto ricostruire ex post il giusto valore di mercato dei calciatori di cui trattasi. Ai fini della decisione del presente giudizio, infatti, non possono essere prese in considerazione evenienze, tanto giuridico-economiche, quanto di fatto, che hanno interessato – in momento successivo ai trasferimenti oggetto del presente procedimento – i giocatori … e ….La valutazione del calciatore, è evidente, non può, infatti, che essere riferita al momento “storico” della trattativa e della correlata cessione, esulando, dalla prospettiva che qui ci occupa, ogni diverso successivo elemento capace di modificare od idoneo ad interferire sulla possibile effettiva valutazione di mercato del medesimo. Ma oltre che in concreto ed in fatto, la difficoltà nell’accertamento del valore “negoziale” di cessione del diritto alla prestazioni sportive di un professionista si rinviene, forse, prima ancora, sullo stesso piano ontologico e con rilievo giuridico per l’ordinamento federale. In tale prospettiva, anche laddove fosse possibile determinare l’effettivo valore di mercato di un calciatore, mediante il riferimento a criteri terzi e parametri obiettivi, nutre perplessità – questa Corte – in ordine della effettiva possibilità di assumere una decisione atta ad incidere sulla autonomia negoziale delle parti, specie in difetto di specifica previsione della normativa federale. In diversi termini, questo Collegio ritiene che una cosa sia la valutazione di mercato di un calciatore, altra cosa sia, comunque, il valore di cessiore / acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dello stesso. Valore, questo che può subire variazioni sulla base di molteplici elementi, anche di natura diversa. Su un piano più generale, poi, occorre anche considerare che la natura aleatoria delle performance nei contratti per lo sfruttamento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori connota profondamente e, quindi, incide sui meccanismi del calcio mercato e, ovviamente, sull’intera struttura economica del calcio, ponendo – peraltro – non pochi interrogativi sulla sostenibilità dell’attuale sistema. E sotto siffatto profilo occorrerebbe, forse, domandarsi se i tradizionali strumenti di interpretazione consentano di valutare a tutto campo tali tipologie particolari di contratti tramite i quali, con sempre maggiore frequenza, le società disciplinano i rapporti relativi alla cessione delle prestazioni sportive di un calciatore professionista, o se non sia, invece, necessario ricercare una nuova ermeneutica del concetto di causa e di quello di motivo. A tal riguardo, muovendo dalla nota sentenza n.10490/2006 della Suprema Corte di Cassazione, si è giunti ad affermare che «… partendo dall’invincibile rilievo che l’asciutto riferimento alla funzione economico-sociale degli accordi raggiunti dalle parti, considerata avulsa dal contesto in cui il programma negoziale è maturato ed è immerso, si risolve in una formula stereotipa che non aiuta l’interprete a confrontarsi con le problematiche poste dalla patologia negoziale», occorre spostare l’attenzione «dallo sterile e astratto schema contrattuale, di volta in volta adottato, al concreto e di- namico assetto dato dalle parti ai loro contrapposti interessi. Di talché, abbandonata la tradizionale nozione dell’elemento in discorso in ragione dell’obsolescenza e della insufficienza della matrice ideologica sottesa agli orientamenti che lo configurano come strumento di controllo della utilità sociale delle modalità di attuazione dell’autonomia privata, la causa è stata ricostruita in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, al di là del modello utilizzato» (cfr. Cassazione, 3 aprile 2013, n. 8100). In definitiva, questo Collegio ritiene che non possa essere – in difetto di specifica previsione della normativa federale – il giudice sportivo a cifrare l’esatta valutazione “negoziale” di un calciatore, sia perché compito estraneo alla sua funzione, sia perché l’entità del rischio che ogni società sportiva decide di assumere é basata su non palesi e personali valutazioni. Ne consegue che – allo stato – deve ritenersi demandato al giudice sportivo il solo compito di verificare che lo schema contrattuale non violi le norme dell’ordinamento sportivo e rifletta la concreta volontà delle parti per disciplinare i loro contrapposti interessi. Per tutto quanto sopra considerato e con riferimento al caso di specie, questa Corte ritiene, in definitiva, che l’assunto attoreo, pur pregevolmente sostenuto e suggestivamente argomentato, non può essere condiviso, con la conseguenza che la ricostruzione operata dalla ACF Fiorentina e le correlate domande avanzate dalla stessa non possono, in questa sede, trovare accoglimento. Come anche già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, seppur ai diversi fini disciplinari, ma con decisione qui integralmente richiamata e pienamente condivisa e dal quale questo Collegio ritiene di non doversi discostare, «l’assunto accusatorio, pur validamente progettato sotto il profilo concettuale, difetta di elementi oggettivi e gli elementi sui quali la ricorrente ha fondato le proprie censure avverso la pronuncia di primo grado, non sono idonei a fornire criteri imparziali ed oggettivi su cui fondare, quantomento, per quanto qui interessa, nel caso di specie, la valutazione di mercato dei calciatori. Del resto, posto che già nella relazione d’indagine della Procura federale si da atto che le cessioni dei due calciatori di cui trattasi non costituiscono una consecutio, ma due autonome operazioni di mercato, si ritiene non sussistano – quanto alle specifiche valutazioni di mercato – elementi idonei e sufficienti, tantomeno di natura oggettiva o documentale, sui quali fondare un giudizio di colpevolezza in ordine alla non congruità della valutazione degli stessi predetti calciatori, né, tantomento, in relazione alla funzione elusiva della valutazione medesima» (cfr. Corte federale d’appello, sezioni unite, Com. Uff. n. 024/CFA del 17 agosto 2018).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE M.G. – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.
Massima: Il Tribunale ammette il deposito della perizia prodotta dalla Società ACF Fiorentina e, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato ai sensi dell’art. 30, comma 28, del Codice di Giustizia Sportiva, con il quale ha chiesto la condanna dell’AC Perugia Calcio Srl al versamento in suo favore del premio di rendimento in ordine alle vicende di mercato tra le Società ACF Fiorentina, AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio che hanno riguardato il calciatore… Ebbene, allo stato della documentazione in atti, rileva questo Tribunale che non è stata fornita alcuna prova in ordine alla dedotta circostanza che i due contratti in contestazione riferiti ai calciatori … e …., rappresentino un’operazione negoziale singola posta in essere in danno dell’ACF Fiorentina. In tal senso, anche se la decisione assunta in sede disciplinare non vincola in alcun modo questo Collegio, si deve condividere con le Sezioni Riunite della Corte Federale di Appello, che, pur in presenza di elementi di fatto che possono ritenersi come anomalie, non si può obiettivamente andare oltre alla presenza di meri indizi. Indizi, peraltro, che non possono ritenersi gravi e concordanti. Unico dato certo è la mera coincidenza temporale delle due operazioni. In questa sede, peraltro, tali indizi avrebbero, al limite, consentito alla ricorrente ACF Fiorentina di richiedere di provare aliunde il dedotto accordo simulatorio. Come detto invece, le prove articolate dall’ACF Fiorentina si sono limitate alla richiesta di esibizione documenti che, pur presenti oggi in atti in seguito all’acquisizione del fascicolo della fase disciplinare, non assurgono a prova della denunciata simulazione. In aggiunta alle rilevate carenze probatorie in atti, si deve inoltre considerare la sostanziale impossibilità di accertare il valore di mercato di un calciatore. Tale valore, infatti, non può essere che quello che le parti attribuiscono al calciatore nella loro autonomia negoziale. Valore questo, inoltre, estremamente variabile in base alle esigenze del momento delle Società sul mercato e dipendente in buona parte anche dalle capacità previsionali sulle qualità del calciatore in questione. Per tale motivo, tutti i documenti al riguardo versati in atti dalle parti, comprese le perizie di stima, relativi al valore di mercato dei calciatori .. e … non possono che essere valutate come semplici indicazioni. È indubbio che tali quotazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non sono infatti ancorate a fattori valutativi normativamente predeterminati o predeterminabili. Difettano, in sostanza, uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell’effettivo valore dei calciatori: non vi sono dei parametri certi di riferimento o unanimemente condivisi in ordine all’oggettivo valore di cessione di un calciatore. Anche sotto tale profilo è quindi impossibile ravvisare un collegamento negoziale di natura simulata tra le cessioni dei calciatori Proprio la sostanziale impossibilità di attribuire valori certi ai calciatori, rende estremamente complicata l’analisi della devoluta controversia e quindi impone una compensazione integrale delle spese del procedimento…Il caso di specie: Assume la ricorrente ACF Fiorentina che, dopo avere raggiunto un accordo con l’AC Perugia Calcio per la cessione del calciatore Mancini, quest’ultima Società, d’intesa con la Società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe messo in atto un accordo simulatorio volto a sottrarre ad essa reclamante un importo quantificato, nel corso del giudizio, in euro 475.000,00. In particolare, dopo il trasferimento temporaneo del calciatore …. dall’ACF Fiorentina all’AC Perugia Calcio in data 10 Luglio 2015 e l’esercizio del diritto di opzione e contro-opzione da parte delle due Società, l’ACF Fiorentina ha trasferito il calciatore …a titolo definitivo all’AC Perugia Calcio in data 1 Agosto 2016. Contestualmente al trasferimento le Società hanno sottoscritto un accordo per eventuali premi di rendimento da riconoscersi alla società cedente con il quale l’AC Perugia Calcio si è impegnata a corrispondere all’ACF Fiorentina il 50% del valore delle somme che essa AC Perugia Calcio avrebbe incassato effettivamente a qualunque titolo per la futura cessione del contratto del Mancini ad altra Società. In data 12 Gennaio 2017 l’AC Perugia Calcio ha quindi trasferito all’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo definitivo il calciatore … per l’importo di euro 200.000,00, versando all’ACF Fiorentina il pattuito importo di rendimento di euro 100.000,00. Ebbene, l’ACF Fiorentina sostiene che detto importo sia stato simulato tra l’AC Perugia Calcio e l’Atalanta Bergamasca Calcio in suo danno, giungendo in corso di giudizio a quantificare l’effettivo importo dovutole pari ad euro 475.000,00. La ricorrente ACF Fiorentina assume che l’accordo simulatorio si sarebbe concretizzato a mezzo di due operazioni di mercato tra le medesime società AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio riferite, nella medesima sessione di mercato, ai calciatori … e …., entrambi acquistati dall’Atalanta Bergamasca Calcio e ritrasferiti a titolo temporaneo all’AC Perugia Calcio, il primo fino al 30.6.2017 e il secondo fino al 30.6.2018. In particolare, deduce la ricorrente Società che il reale prezzo di mercato del calciatore … si sarebbe dovuto attestare intorno ad euro 1,5 mln e quello del calciatore Santopadre intorno agli euro 75.000,00.
Massima: … deve ritenersi ammissibile la perizia di stima del valore dei calciatori …. al Gennaio 2017 prodotta dalla ricorrente ACF Fiorentina in quanto quest’ultima, avendo appreso del deposito di analogo documento da parte dell’Atalanta Bergamasca Calcio nel corso del procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio ha diritto a tale produzione. Contrariamente a quanto eccepito sul punto dalle Società resistenti, infatti, la ricorrente non poteva partecipare al procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 41, comma 7 e dell’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ammette l’intervento di terzi solo in ipotesi di illecito sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: COMUNICAZIONE LNPA – UFFICIO TESSERAMENTO CON LA QUALE È STATO RICONOSCIUTO IL PREMIO DI RENDIMENTO – CALCIATORE B.M..
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 11 DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA 1929 SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL
Massima: Il Tribunale rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Chievo Srl e, per l’effetto, conferma la certificazione dell’Ufficio Tesseramento della LNPA, con la quale, indicava in € 600.000,00 il premio di rendimento conseguente al verificarsi delle condizioni previste dell’accordo n. 185/A stipulato tra le parti, con il quale l’atleta …veniva trasferito dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona…Occorre preliminarmente richiamare i fatti decisivi che hanno dato sfogo alla controversia, che qui ci occupa. In data 28.7.2016 le Società AC Chievo Verona e FC Pro Vercelli 1892 Srl concordavano la cessione del contratto relativo al calciatore …. dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona, convenendo il pagamento dell’accordo attraverso un meccanismo comprendente anche un premio di rendimento, differito nel tempo e condizionato ed ancorato ad una serie di eventi, strettamente legati alla attività agonistica dell’atleta, e ai risultati conseguiti. Segnatamente le pattuizioni relative all’aspetto economico dell’accordo erano così convenute:
1. € 100.000 (centomila/00) qualora il calciatore sia inserito nella lista dell’AC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato.
2. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 1^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
3. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 3^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
4. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 5^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
5. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 6^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
6. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 11^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
7. € 100.000 (centomila/00) alla 15^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
8. € 100.000 (centomila/00) alla 20^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
9. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 25^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
10. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 30^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
In caso di futura vendita ad un terzo club l’A C Chievo Verona riconoscerà alla ProVercelli FC una somma pari al 50% del ricavato. L’A C Chievo Verona riconoscerà alla ProVercelli la percentuale dovuta una volta che l’A C Chievo Verona avrà incassato l’intero corrispettivo pattuito o nei casi di pagamenti rateali la percentuale sarà corrisposta secondo la medesima rateizzazione del trasferimento. Il giorno successivo le stesse parti convenivano il trasferimento dell’atleta …. dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo temporaneo e gratuito per la successiva stagione 2016/2017. Al termine della stessa il calciatore Mattia Bani rientrava dal cd prestito al AC Chievo Verona, e, nella successiva stagione 2017-2018, veniva inserito nella lista ex C.U 83/2014 al termine della sessione estiva del calcio mercato, e nella medesima stagione partecipava a n.16 partite ufficiali con il AC Chievo Verona in Serie A. Di tanto la Lega Serie A dava certificazione con l’atto qui impugnato.
...È evidente e incontroverso che la pattuizione del 29.7.2016 (accordo per la cessione temporanea del calciatore) non elida quella del 28.7.2016, precedente, ma la integri, e che i due accordi siano rivolti a valorizzare e aiutare la crescita del giovane atleta. La AC Chievo Verona, con la pattuizione del 28.7.2016 si è voluta assicurare la titolarità del contratto con il calciatore, nel mentre la FC Pro Vercelli 1892 Srl si è, nel contempo, assicurata il compenso economico, rivolto, attraverso un meccanismo di premio di rendimento, crescente, legato alle partecipazioni dell’atleta al campionato di Serie A, ad ottenere un incremento del corrispettivo pattuito. Parimenti, e sempre all’interno del complessivo accordo, le parti hanno evidentemente convenuto che fosse utile alla crescita del giovane atleta, giocare un altro anno presso la FC Pro Vercelli 1892 Srl, piuttosto che rischiare “la panchina” alla prima esperienza in Serie A. In questa logica, è coerente assumere che l’intento del AC Chievo Verona fosse quello di assicurarsi la proprietà del cartellino, facendo però fare ancor gavetta all’atleta nella Serie inferiore, e l’intento della FC Pro Vercelli 1892 Srl, fosse quello di assicurarsi la cessione dell’atleta attraverso un meccanismo di pagamento che ne valorizzasse le qualità, scommettendo sul suo futuro presso una Società di Serie A, e nel contempo di poterlo utilizzare ancora per un anno nella propria categoria di appartenenza. Ma anche volendo restare alle clausole stesse, la riflessione non muta di segno. Nel secondo, immediato accordo non si fa menzione del precedente precisando, per ipotesi, di superarlo e renderlo inefficace, o comunque indicando che esso possa ritenersi incompatibile con il precedente. Cass. Civ., Sez. III, 09-03-2010, n. 5665. Le variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono in sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione che non rilevano ai fini della configurabilità della novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, la quale postula, oltre all'aliquid novi, l'animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e la causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Vedasi altresì la pattuizione conclusiva dell’accordo del 29.7,16 che conferisce alla FC Pro Vercelli 1892 Srl un diritto di opzione per € 5.000.000,00 e alla AC Chievo Verona un diritto di controopzione per sole € 1.000,00, che rende evidente l’intento complessivo delle parti. Tutto ciò in perfetta coerenza con i parametri interpretativi che la Suprema Corte ha indicato relativamente alla comune intenzione delle parti e alle clausole da esse predisposte. Per tutte, Cass. Civ. [Ord.], Sez. Trib., 30-01-2018, n. 2267. Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione «atomistica» delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza, E ancora Cass. Civ. Sez. III, 19-03-2018, n. 6675. In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Corte Federale D’appello FIGC – Com. Uff. n. 047/CFA (2017/2018) - Appello AS Soma Spa avverso il riconoscimento del premio di rendimento relativo al calciatore Adem Ljajic in favore della Società AC Fiorentina: ……Cfr. La lettera del testo contrattuale sopra ricordato, in altri termini, lascia fuori (i.e. esclude) la possibilità di considerare utilmente, ai fini del sorgere dell’obbligo di corrispondere il premio in questione, avvenimenti eventuali e successivi alla redazione della classifica finale del campionato di Serie A. In tal senso, infatti, «la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale» (così, di recente, Cassazione civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7927). E ancora L’interpretazione del contratto è, come noto, da un punto di vista logico, un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse. Siffatta indagine conduce chiaramente ed agevolmente al risultato di cui si è detto, ossia che il tenore letterale della disposizione contrattuale in esame, anche alla luce di una lettura complessiva del testo negoziale in materia di premi, della ratio dell’accordo e degli interessi che le parti hanno voluto salvaguardare con la disciplina di cui trattasi, ancora la maturazione del c.d. premio di rendimento in questione al mero raggiungimento di una data posizione in classifica che sia tale da consentire la partecipazione alla Europa League. In conclusione sul punto, è di tutta evidenza l’unicità del complessivo accordo, sviluppatosi attraverso la pattuizione del 28.7.2016, con trasferimento a titolo definitivo a favore del AC Chievo Verona e, con la successiva pattuizione del giorno dopo, con il ritrasferimento a titolo temporaneo a favore della FC Pro Vercelli 1892 Srl. Per la valutazione e quantificazione del premio di rendimento occorre far riferimento all’accordo del 28.7.2016, ritenendolo efficace a decorrere dalla cessazione del trasferimento a titolo temporaneo e quindi dal ritorno dell’atleta tra le file dell’AC Chievo Verona. Da ciò consegue che, certamente, nella stagione 2016-2017 l’atleta … non possa aver giocato nessuna partita in Serie A con la AC Chievo, in quanto trasferito a titolo temporaneo alla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e che l’efficacia dell’accordo del 28.7.2016, debba ritenersi riferita alla prima e successiva stagione (2017-2018) nella quale l’atleta sarebbe rimasto nelle file del AC Chievo e da questa utilizzato.
…È di tutta evidenza, che, nell’ambito complessivo della pattuizione rivolta a valutare e valorizzare le prestazioni del giovane calciatore, le parti abbiano pattuito il premio di rendimento attraverso l’indicazione di una serie di obiettivi, via via crescenti, tali da premiare l’attività di addestramento e preparazione svolta nel passato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e confermata nel gradimento dalla utilizzazione del calciatore stesso nella difficile competizione della Serie A. ..Si deve quindi convenire che le parti abbiano convenuto una serie di compensi premianti e crescenti, aggiuntivi, legati al rendimento dell’atleta e al gradimento dello staff dell’ AC Chievo Verona, e parametrati alle sue partecipazioni al campionato di Serie A, via via intervenute, e ponendo un tetto massimo alla valutazione del gradimento con un numero finale di partecipazioni (n. 30), e, nel contempo, ponendo un tetto massimo collegato al compenso complessivo eventualmente recuperabile dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl pari a complessivi € 1.000.000,00. E corollario di tale complessa pattuizione è l’ulteriore clausola che stabilisce che, laddove la AC Chievo Verona intendesse cedere il calciatore a titolo definitivo a terza Società, la Pro Vercelli avrebbe diritto ad un ulteriore quota del corrispettivo rappresentata dalla percentuale del 50% sull’importo tratto da quella successiva cessione. Tale soluzione è peraltro confortata dalle precedenti decisioni assunte dallo scrivente Tribunale e confermate dalla Corte Federale ( si vedano le decisioni relative alla vicenda Roma/Fiorentina relativamente alla cessione del apporto avente ad oggetto il calciatore Lijaic - Corte Federale del 22.1.2016 e la successiva decisione dello scrivente Tribunale C U 23/2017, nella quale così questo Tribunale argomentava: Peraltro, questo stesso Tribunale che in altra vertenza pendente tra le stesse parti ed avendo ad oggetto una pretesa creditoria ricavabile dallo stesso contratto, non ha mancato di osservare come “ … l’unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto … del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League …”. Tale orientamento veniva confermato anche dalla Corte di Appello Federale, che con decisione del 22 Gennaio 2016 affermava come “… l’unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cedere nell’arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all’evento nel medesimo previsto …”)
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 047/CFA del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN-SVE del 31.03.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE ADEM LJAJIC IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. FIORENTINA
Massima: E’ valida la clausola contenuta nell’accordi di trasferimento del calciatore relativa alla maturazione del premio “a prescindere dalla permanenza del calciatore nella rosa della squadra ovvero anche se ceduto in precedenza”.
Massima: La società è tenuta al pagamento di quanto pattuito a titolo di rendimento del calciatore perché si è realizzata la condizione prevista nell’accordo “la società arrivi ad una posizione di classifica nel Campionato di Serie A (o tramite la Coppa Italia) tale da consentirgli di partecipare alla competizione europea Europa League Fase a Gironi.” atteso che la società ottenendo il 3°posto in classifica nel campionato stagione sportiva 2015/2016 ha avuto accesso alla Europa League, con ulteriore chance di disputare una gara il cui esito vittorioso avrebbe consentito l’accesso al torneo denominato Uefa Champions League, gara questa che non può, infatti, collocarsi all’interno della predetta competizione Uefa Champions League, atteso che solo il superamento di detto “turno di qualificazione” avrebbe consentito di accedere a detto torneo. Ma anche in detto caso (quindi, di superamento del c.d. turno preliminare di qualificazione alla Uefa Champions League) il premio economico oggetto di controversia sarebbe stato, comunque, dovuto dovendo, come sopra detto, arrestarsi - la relativa eventuale indagine interpretativa necessaria ai fini della verifica circa l’avveramento della condizione – alla posizione in classifica, con esclusione della possibilità di considerare le eventuali successive vicende sportive.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO LNP - SERIE A IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM – SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – AS ROMA SPA. - RECLAMO N. 145 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LA SOCIETÀ AS ROMA PER RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM.
Massima: La società ha diritto ai premi di rendimento pattuiti nell’accordo relativo alla cessione a titolo definitivo del calciatore non essendo tale accordo contrario all’art. 95, II, del NOIF in tema di Norme Generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto che commina la nullità, ad ogni effetto, delle clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori e alle cessioni di contratto. Su tale aspetto appare opportuno evidenziare che se da un lato l’art. 95, II, del NOIF prescriva la nullità di quelle clausole in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori e alle cessioni di contratto, il successivo art. 102, del NOIF, così come da ultimo novellato, prevede espressamente che le Società possono liberamente pattuire, negli accordi di cessione definitiva di contratto, un premio di rendimento a favore della Società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti. Non vi è dubbio, quindi, che entrambe le Società, durante la fase delle trattative e nella redazione degli accordi abbiano voluto – a prescindere dal lacunoso tenore letterale adottato avvalersi dell’art. 112 del NOIF che prevede appunto la facoltà per entrambi i contraenti, una volta raggiunto l’accordo, di prevedere nell’atto di trasferimento premi di rendimento in capo alla Società cedente.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE DETERMINAZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PREMIO DI RENDIMENTO CONSEGUENTE LA CESSIONE DEL CALCIATORE L.A. ALL’A.S. ROMA S.P.A.
Massima: La società non ha diritto al pagamento del premio di rendimento sottoscritto nell’accordo di rendimento del calciatore per non essersi realizzata la condizione come descritta nella lett a) Premio di € 1.000.000 oltre IVA, pagabile interamente nella Stagione Sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime 5 stagioni sportive (ovvero fino alla Stagione Sportiva 2017/2018 compresa) la società arrivi ad una posizione di classifica nel Campionato di Serie A (o tramite la Coppa Italia) tale da consentirgli di partecipare alla competizione europea Europa League Fase a Gironi. Il premio maturerà a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza. La Corte manifesta le proprie perplessità in ordine alla qualificazione dei premi in oggetto quali premi di “rendimento”, nelle ipotesi in cui il calciatore sia stato ceduto ad altra società, precedentemente al verificarsi dell'evento condizionante, ed alla loro meritevolezza nell'ambito dell'ordinamento federale. Nel merito, l'unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cadere nell'arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all'evento nel medesimo previsto, senza alcun possibile collegamento tra gli stessi. Nell'ipotesi sottoposta all'esame della Corte, si evince chiaramente dalla formulazione della clausola come l'evento condizionante sia la partecipazione alla Europa League e ciò è dimostrato dalla previsione del premio anche in caso di partecipazione conseguente ai risultati ottenuti in Coppa Italia.