Decisione C.F.A. – Sezione IV  : Decisione pubblicata sul CU n. 0034/CFA del 8 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0006 del 31.07.2023

Impugnazione – istanza Treviso FBC 1993 SSDRL/A.S.D. Condor Treviso-Treviso Women ssdrl

Massima: Rigettato il reclamo della società avverso la decisione del TFN-SVE che l’ha condannata al risarcimento dei danni quantificati in € 8.000,00 per il tesseramento di un numero considerevole di calciatori proveniente dall’altra società avvenuto in modo illecito tanto da essere sanzionata in sede disciplinare 

Massima: In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, in parziale accoglimento del reclamo incidentale, la statuizione di I° grado deve essere riformata. Sia pure condividendo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. si osserva che il TFNSVE avendo qualificato il danno in punto di lesione della libertà negoziale ex art. 1337 c.c. il risarcimento è stato contenuto nei limiti dell’interesse negativo. Per contro, questa Corte, riqualificando il danno in punto di responsabilità ex art. 2043 c.c. ritiene equo liquidare a titolo risarcitorio la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00) tenendo conto della gravità della condotta lesiva accertata e dell’alto numero di soggetti (91) esodati da una squadra all’altra. In altri termini il risarcimento a carico della società Treviso FBC 1993 viene aumentato, ma contenuto in via equitativa, nella misura di circa euro 131 per ogni calciatore/calciatrice.

Massima: Quanto all’eccezione di prescrizione ex art. 40 CGS, come correttamente sollevato negli scritti difensivi dalla società Condor Treviso, la proponibilità dell’azione risarcitoria è maturata al momento del passaggio del tesseramento dei calciatori avvenuto nella stagione sportiva 2021/2022; ciò rende tempestiva l’azione introdotta in data 30/06/2023 (entro la stagione sportiva successiva).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 06/TFN-SVE del 31 Luglio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Condor Treviso (matr. 934020) nei confronti delle società Treviso FBC 1993 SSDRL (951410) e Treviso Women SSDARL (matr. 953775) al fine di richiedere somme a titolo di risarcimento danni

Massima: La società è tenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’attività illecita posta in essere dal presidente dell’altra società e sanzionato in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva per aver posto in essere atti di proselitismo che di fatto hanno prodotto l’effetto del trasferimento di calciatori dalla società ricorrente a quella di quest’ultimo. Non è accolta la richiesta di risarcimento quantificata in € 70.000,00 bensì quella equitativa di € 8.000,00….Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, perciò, non può ritenersi giuridicamente fondata la domanda di risarcimento del “mancato introito delle quote di iscrizione annuali dei 55 ragazzi confluiti nella stagione sportiva 2022/2023 nella società Treviso FBC1993SSDRL e delle 36 giovani calcitrici confluite nella società Treviso Women SSDARL”; né, tantomen , “del lucro cessante costituito dal decremento dei ricavi che avrebbe ottenuto negli anni a venire dagli incassi delle quote dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici alla società stessa sottratti per l'illecita e conclamata attività di proselitismo” (cfr. pag. 6 del ricorso); né, ancora, è ristorabile “il danno da perdita di chance per non poter conseguire i premi previsti dagli artt. 96 e ss delle NOIF”, nonché quello “per la perdita di guadagni in termini di merchandising e sponsorizzazioni” (cfr. pag. 7 del ricorso). Ai fini della quantificazione del danno deve, invece, trovare applicazione l’art. 1226 del codice civile, secondo cui “ se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”: un criterio che, nella specie, è da ritenere appropriato in relazione alla complessità della valutazione circa l’incidenza delle condotte illecite sulla libertà negoziale e che, in ogni caso, ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato e che attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051). Tanto premesso, si dispone equo determinare il danno da risarcire alla società ricorrente in €. 8.000,00, oltre interessi legali sino alla data del soddisfo, a carico della società Treviso FBC 1993 SSDRL, la cui responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS risulta definitivamente accertata in sede disciplinare. Per le medesime ragioni va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società Treviso Women SSDRL.

Massima: Infondata è l’eccezione di prescrizione. L’art. 40, comma 3 CGS prevede che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”; ma tale locuzione non può ritenersi né coincidente né confondibile con le “ controversie di natura economica tra società” regolate dal successivo art. 90; nella specie, di converso, il petitum è costituito dal risarcimento derivante da illeciti disciplinari suscettibili di aver determinato un danno ingiusto e, pertanto, risarcibile.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 1 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche, n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del 19 maggio 2023 con la quale veniva disposto il rigetto del ricorso della medesima società Parma Calcio 1913 Srl volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della ritenuta condotta illecita della società Genoa and Cricket FC Spa, in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore A.J.H.

Impugnazione – istanza:  –  Parma Calcio 1913 S.r.l./ Genoa Cricket and F.C. S.p.A.

Massima: Riformata la decisione del TFN SVE che aveva rigettato il ricorso della società volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della ritenuta condotta illecita della società Genoa and Cricket FC Spa, in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore e per l’effetto accolto il ricorso e condannata la società al pagamento dell'importo omnicomprensivo di € 700.000,00. ….Innanzitutto, è vero che la decisione del Tribunale di prime cure non convince là ove riduce il meccanismo dell’obbligo di riscatto effettivamente previsto dal contratto sottoscritto tra le società Parma Calcio 1913 Srl e Genoa and Cricket FC Spa ad una opzione, sostanzialmente affidata alla libera scelta di quest’ultima. Una tale soluzione, in effetti, appare errata sia rispetto al contenuto testuale del contratto e al comportamento assunto in fatto dalle parti (per vero richiamato dallo stesso Tribunale), sia soprattutto rispetto alla relativa sussunzione in termini di norme Noif. Va ricordato, in proposito, come il dato contrattuale prevedesse espressamente che “con riferimento alla variazione di tesseramento …del calciatore …. la Società di destinazione [ovvero il Genoa and Cricket FC Spa] ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea di contratto in cessione definitiva al verificarsi delle seguenti condizioni. Alla disputa della Prima Gara del Calciatore … con la Prima Squadra del Genoa in gare di Campionato di Serie A e/o Serie B 2022/2023” (cfr. il contratto del 7 agosto 2021 versato in atti dalla parte reclamante). Una tale clausola contrattuale, peraltro, era espressamente rubricata dal contratto come “Obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva (art. 103.3bis Noif)” (cfr. in particolare pag. 3 del contratto versato in atti dal Parma Calcio 1913 Srl). Era dunque precisa volontà delle parti quella di assoggettare la cessione temporanea del calciatore non già ad una opzione esercitabile dal Genoa and Cricket FC Spa, ma ad un obbligo (condizionato) di trasformazione del trasferimento in cessione definitiva al ricorrere di una specifica situazione sportiva. Recita invero l’art. 103, comma 3bis, delle NOIF che “[n]egli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice”. Questa, dunque, era la norma che le parti avevano inteso applicare e questa era la norma che il Tribunale avrebbe dovuto valutare in riferimento alla fattispecie esaminata. Per contro, il Tribunale sembra sovrascrivere il contratto con la diversa disposizione di cui al comma 2 del citato art. 103 NOIF, benché una simile previsione non risultasse in alcun modo richiamata dal testo sottoscritto dalle parti, né per vero fosse stata richiamata dalle parti stesse come applicabile nel corso del giudizio di primo grado. Il percorso logico seguìto dal Tribunale appare a tal proposito, ad un tempo, contraddittorio ed errato. È certamente contraddittorio nella parte in cui ammette che “nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC [le parti avessero concluso] un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato”. È poi però errato nella parte in cui da tale premessa maggiore fa discendere la considerazione per cui “la previsione di tale condizione risulta, frequentemente, inserita nei contratti di cessione sportiva proprio al fine di poter valutare, nel corso del tempo, le prestazioni dell’atleta e di decidere - solo in un momento successivo e in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria – se far perfezionare tale condizione e, conseguentemente, procedere al tesseramento, in via definitiva, dell’atleta. Quanto sopra risulta insito nella natura stessa del contratto - che nasce transitorio e, solo eventualmente, può divenire definitivo – e nulla ha a che vedere con l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta, in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico”. Una simile motivazione tradisce, come detto, la svista interpretativa e motivazionale di avere ritenuto applicabile alla fattispecie una mera facoltà (disciplinata dal comma 2 dell’art. 103 NOIF) invece di un obbligo di riscatto, sia pure collegato al ricorrere di una data condizione (ci cui al comma 3bis dello stesso art. 103 NOIF). Le parti non avevano condiviso una opzione per effetto della quale la società Genoa and Cricket FC Spa, “in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria” potesse liberamente decidere “se far perfezionare [o meno] tale condizione”. All’opposto, le parti avevano contrattualmente condiviso il chiaro impegno per cui, al ricorrere di una precisa situazione sportiva dedotta espressamente come condizione (e tale “situazione sportiva” era certamente individuabile nella disputa di una gara di campionato nella stagione 2022/2023), la cessione temporanea si sarebbe trasformata in obbligo di riscatto della cessionaria Genoa and Cricket FC Spa, con corrispettivo già determinato a favore della cedente Parma Calcio 1913 Srl. Peraltro, fermo il chiaro tenore dell’art. 103, comma 3 bis, Noif (norma in ogni caso speciale per l’ordinamento sportivo), non può essere messa in discussione la validità generale di una condizione c.d. mista che quindi dipenda anche dalla volontà di una delle parti del contratto condizionato. Anche in riferimento alla condizione mista trova certa applicazione (e vi si tornerà tra poco) l’art. 1358 c.c. Né ci si può confondere, a proposito della natura di condizione e non di opzione, per via della efficacia complessiva del contratto sottoscritto dalle parti. Il contratto di trasferimento temporaneo era, in sé, certamente efficace e non condizionato. Ciò che invece era condizionata era la sola trasformazione della relativa natura da temporanea a definitiva, come esattamente ammesso dalle norme NOIF. Ma dalla efficacia complessiva del contratto non si poteva inferire la trasformazione delle previsioni contrattuali in facoltà della società cessionaria e l’assenza di una condizione sospensiva espressamente relativa ad una previsione del contratto stesso, ai sensi del già più volte richiamato art. 103, comma 3 bis, NOIF. Ed allora, una volta valorizzata la natura di condizione della previsione apposta al contratto di trasferimento temporaneo, il Tribunale avrebbe dovuto fare corretta applicazione dell’art. 1358 c.c. (oltre che dell’art. 103, comma 3 bis, NOIF) e quindi valutare l’avvenuto rispetto dell’obbligo di ciascuna delle parti di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte. A tal proposito, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (ex plurimis Cass., sez. I, n. 13469 del 3 giugno 2010 che richiama anche Cass., Sezioni Unite, n. 18450 del 19 settembre 2005), che qui deve ritenersi perfettamente in termini, è pacifico che “anche il contratto sottoposto a una condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di tale articolo [1358 c.c.], dovendo la sussistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione essere riconosciuto anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. [Va] affermato al riguardo che il principio di buona fede, intesa come requisito della condotta dei contraenti, costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende (in parte) l'avveramento della condizione. E il suo comportamento non può essere considerato privo di ogni carattere doveroso, sia perché altrimenti la condizione finirebbe per risolversi nell'attribuzione a una parte di un potere meramente arbitrario in ordine alla determinazione dell'efficacia del contratto, contrario al dettato dell'art. 1355 c.c., sia perché aderendo a tale indirizzo si verrebbe ad introdurre nel precetto dell'art. 1358 c.c. una restrizione che questo non prevede e che, anzi, condurrebbe ad un sostanziale svuotamento del contenuto della norma, limitandolo all'elemento casuale della condizione mista, cioè ad un elemento sul quale la condotta della parte (la cui obbligazione è condizionata) ha ridotte possibilità d'incidenza, mentre la posizione giuridica dell'altra parte resterebbe in concreto priva di ogni tutela. Invece è proprio l'elemento potestativo quello in relazione al quale il dovere di comportarsi secondo buona fede ha più ragion d'essere, perché è con riguardo a quell'elemento che la discrezionalità contrattualmente attribuita alla parte deve essere esercitata nel quadro del principio cardine di correttezza. E se è vero che l'omissione di un'attività in tanto può costituire fonte di responsabilità in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, deve ritenersi che tale obbligo, in casi come quello in esame, discenda direttamente dall'art. 1358 c.c., che lo impone come requisito della condotta da tenere durante lo stato di pendenza della condizione: cosicché la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista, quale effetto ex lege del contratto”. Per queste ragioni, prosegue sempre la Corte di Cassazione “il giudice del merito, nel giudicare in relazione alle fattispecie quali quella in esame, deve procedere a un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola è contenuta, al fine di verificare, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere” dalla parte il cui comportamento appaia invece in contrasto con l’art. 1358 c.c.. Ciò, peraltro, dovendosi anche precisare che “in pendenza della condizione sospensiva il contratto a prestazioni corrispettive vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, comprese quelle strumentali rispetto al verificarsi della condizione nascenti dall'applicazione dei principi ricavabili dall'art. 1358 c.c., la cui violazione, come si è detto, può dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione di ciascun contraente di comportarsi in pendenza della condizione secondo buona fede”. Proprio un tale esame di fatto, rivolto all’intero quadro delineato dalle circostanze acquisite al presente processo, conduce a dover ritenere inadempiente il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa. Anzitutto, è vero che ammettere un comportamento che elida in radice la possibilità stessa che una condizione apposta al contratto possa verificarsi – anche ove tale condizione riguardi una parte di esso e non l’intero contratto – equivale a svuotare l’art. 103, comma 3 bis, Noif, e l’art. 1358 c.c.. In altri termini, il Genoa and Cricket FC Spa aveva certamente diritto, attraverso la volontà dell’allenatore, di determinare se far giocare o meno il calciatore in una delle gare della stagione 2022/2023, ma non poteva annullare integralmente l’elemento di discrezionalità insita nella condizione dedotta in contratto, impedendo il regolare svolgimento del rapporto tra la società e il calciatore e parallelamente il regolare svolgimento del rapporto contrattuale tra il Genoa and Cricket FC Spa e il Parma Calcio 1913 Srl. Il rapporto tra la società e il calciatore, tornando alle parole della Cassazione (cfr. Cass. n. 13469/2010, cit.), costituiva una obbligazione certamente strumentale rispetto al verificarsi della condizione. E la discrezionalità contrattualmente attribuita al Genoa and Cricket FC Spa rispetto ad un tale rapporto doveva comunque essere esercitata nel quadro del principio cardine di correttezza, dovendo quindi la detta società evitare di assumere comportamenti che non solo non fossero conservativi delle ragioni dell’altra parte, ma che addirittura risultassero direttamente impeditivi del normale svolgimento del rapporto professionale con il calciatore e quindi risultassero impeditivi anche della condizione. Ciò dato per presupposto, diviene qui decisivo l’esito dell’arbitrato intervenuto tra la società Genoa and Cricket FC Spa e il calciatore ….È invero documentato in atti che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con il lodo del 25 agosto 2022, abbia ritenuto responsabile la società Genoa and Cricket FC Spa della violazione dell’obbligo di cui dell’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB e per tale ragione abbia risolto il contratto tra il calciatore …e il Genoa and Cricket FC Spa. È parimenti documentato che un simile esito sia derivato da una esclusione del calciatore dal ritiro precampionato e dagli stessi allenamenti con la prima squadra. Comportamento, questo, in grado di mortificare lo sviluppo professionale del calciatore, rendendo anche improbabile – per non dire impossibile – qualunque chance del calciatore stesso di essere tenuto in considerazione dall’allenatore. Ed infine documentata (e neppure contestata dalle parti) è la circostanza che il lodo arbitrale in commento abbia determinato in via sostanzialmente automatica l’anticipata cessazione del trasferimento temporaneo del calciatore … dal Parma Calcio 1913 Srl al Genoa and Cricket FC Spa. Per tale via, però, si è anche impedita la possibilità stessa che la condizione di trasformazione del contratto da temporaneo a definitivo potesse verificarsi. Appare allora inevitabile dover concludere nel senso che la risoluzione del contratto tra il calciatore …. e il Genoa and Cricket FC Spa è conseguita ad un atteggiamento di inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa che si è trasformato in assenza di correttezza anche nei riguardi del Parma Calcio 1913 Srl. Il punto decisivo per la soluzione della presente controversia è quindi che il comportamento illecito, in senso lato, del Genoa and Cricket FC Spa nei confronti del calciatore ha inevitabilmente influito sull’andamento del meccanismo condizionale pattuito con il Parma Calcio 1913 Srl. Il Genoa and Cricket FC Spa non si è adoperato per conservare integre le ragioni dell'altra parte ma ha all’opposto tenuto una condotta impeditiva della condizione, in contrasto sia con l’art. 103, comma 3 bis, Noif, sia ancora con l’art. 1358 c.c…..Il Genoa and Cricket FC Spa ha chiaramente mancato di tenere un comportamento che invece era da essa perfettamente esigibile ed anzi era contrattualmente dovuto: ovvero quello di conservare la validità del rapporto contrattuale tra essa società Genoa and Cricket FC Spa e il calciatore offrendo allo stesso la possibilità di esplicare la propria professionalità, eventualmente guadagnandosi un posto in squadra per una delle gare di campionato nella stagione 2022/2023. Erra quindi il Tribunale quando sostiene che non è ravvisabile alcuna malafede del Genoa and Cricket FC Spa “atteso che la risoluzione del rapporto è stata la conseguenza di una richiesta specifica del soggetto terzo calciatore in sede arbitrale, il quale, anche potendo richiedere la reintegrazione nella prima squadra del Genoa and Cricket FC Spa si è, invece, determinato a domandare la risoluzione contrattuale, al contrario di quanto, invece, fatto da altro compagno di squadra”. E parimenti erra il Tribunale quando afferma quale ulteriore corollario che “il comportamento addebitato al Genoa and Cricket FC Spa non risulta, certamente, una causa diretta e, men che mai, immediata del mancato avveramento della condizione contrattuale; né, del pari, può ritenersi causa diretta ed immediata del pregiudizio lamentato dalla ricorrente la richiesta risolutoria del calciatore, atteso che, anche qualora lo stesso avesse optato per la reintegrazione in prima squadra, la partecipazione ad almeno una gara di campionato sarebbe rimasta, comunque, incerta ed eventuale”. Premesso che, a ben leggere il documento conclusivo del procedimento arbitrale, è vero tutt’altro, posto che il calciatore, prima di chiedere la risoluzione del contratto, aveva diffidato la resistente Genoa and Cricket FC Spa ad essere reintegrato al gruppo di prima squadra (cfr. pag. 6 del lodo arbitrale in atti), resta comunque pacifico che – a fronte dell’inadempimento della società – il calciatore aveva pieno diritto di chiedere la risoluzione, non essendo in alcun modo obbligato a chiedere la reintegra. L’argomentazione della resistente è dunque insussistente in fatto e finisce per dimostrare l’opposto di quello che vorrebbe sostenere. Il Genoa and Cricket FC Spa, in realtà, ha consapevolmente rifiutato di adempiere ai propri obblighi con il calciatore (neppure rispondendo alla diffida invece inviata da quest’ultimo) ed è evidente che con un simile approccio – che, si noti, resterebbe vero anche ove la diffida non vi fosse stata – la società ha accettato il rischio che il calciatore esercitasse il diritto alla risoluzione espressamente contemplato dall’articolo 12.2 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB. In questa prospettiva, il nesso di causalità tra comportamento del Genoa and Cricket FC Spa e impossibilità della condizione contrattuale pattuita con il Parma Calcio 1913 Srl deve dirsi perfettamente immediato e diretto. È certamente vero che ove il Genoa and Cricket FC Spa non fosse stato inadempiente nei confronti del calciatore, quest’ultimo avrebbe avuto solo una teorica possibilità (ma non certezza) di disputare una gara nel campionato 2022/2023 con il Genoa and Cricket FC Spa. Ma è altrettanto e soprattutto vero che l’aver eliminato in radice una simile eventualità costituisce violazione del comportamento esigibile ai sensi dell’art. 1358 c.c. e dell’art. 103, comma 3bis, Noif. Del resto, è principio pacifico nella giurisprudenza della Cassazione (v. da ultimo Cass. n. 19882 del 3 marzo 2022) quello per cui “è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”. Qui, invece, il Genoa and Cricket FC Spa doveva prefigurarsi, ai sensi dell’art. 1358 c.c., il rischio che dal proprio comportamento derivasse l’interruzione del contratto con il calciatore e quindi il conseguente impedimento di qualunque verificazione della condizione eventualmente comportante l’obbligo di riscatto. Un simile rischio deve dirsi consapevolmente accettato dalla resistente Genoa and Cricket FC Spa. Errato, infine, è anche l’ulteriore passaggio del Tribunale – per vero sostenuto anche dal Genoa and Cricket FC Spa in sede di reclamo – ove si accenna ad una possibile acquiescenza del Parma Calcio 1913 Srl rispetto all’avvenuto ripristino del rapporto di tesseramento con il calciatore …., “così accettando [la reclamante] di rientrare nella disponibilità del tesserato che ha proceduto, immediatamente, a trasferire alla Reggina 1914 Srl, senza, tra l’altro, erogare alcuna retribuzione od incentivo al calciatore per la stagione sportiva 2022-2023. Così facendo la società Parma Calcio 1913 Srl ha, comunque, interrotto il nesso causale tra la condotta della resistente e l’ipotetico danno paventato” (cfr. in particolare il penultimo capoverso della parte motiva della decisione del Tribunale). Due le considerazioni assorbenti in argomento. Innanzitutto, è evidente che il Parma Calcio 1913 Srl, nel trasferire temporaneamente il calciatore alla Reggina 1914 Srl per la stagione 2022/2023 (dopo l’esito del Collegio Arbitrale sopra richiamato) ha tenuto un mero comportamento di collaborazione del creditore con il debitore (art. 1227, comma 2, c.c.). Ma un simile comportamento di correttezza, che è persino andato oltre l’ordinaria diligenza (e che quindi è solo meritevole di apprezzamento e non di critica), non può certo produrre un pregiudizio per la reclamante. Né vale in alcun modo ad interrompere il nesso di causalità, trattandosi di un evento che si pone “a valle”, e non certo “a monte”, di quella serie causale (rappresentata dalla già commentata risoluzione contrattuale disposta dal lodo arbitrale) che aveva in realtà già determinato l’evento ingiusto della mancata verificazione della condizione. In altri termini, al momento del trasferimento alla Reggina 1914 Srl, il rapporto contrattuale tra il Genoa and Cricket FC Spa, il calciatore e il Parma Calcio 1913 Srl si era già interrotto. E il Genoa and Cricket FC Spa non può certo giovarsi della circostanza rappresentata dal successivo trasferimento alla Reggina 1914 Srl, se non (al più) in termini di complessiva quantificazione del danno. Inoltre, e siamo alla seconda considerazione, la decisione del Tribunale qui gravata e la difesa del Genoa and Cricket FC Spa confondono a più riprese tra il nesso di causalità e la duplice facoltà che è assegnata al creditore insoddisfatto dall’inadempimento della controparte. Come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 13469/2010, cit.), la parte adempiente ha diritto di scegliere di agire “sia ai sensi dell'art. 1358 [esercitando] il diritto […] di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (Cass. 18 marzo 2002, n. 3942; 3 aprile 1996, n. 3084; 2 giugno 1992, n. 6676); sia, in alternativa, sulla base della fictio prevista dall'art. 1359, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e quindi il pagamento del compenso pattuito”. Ma l’una o l’altra scelta non comporta certo acquiescenza o, peggio, interruzione del nesso di casualità tra l’evento ingiusto (difforme dal comportamento esigibile ai sensi dell’art. 1358 c.c.) e la mancata verificazione della condizione. Anche in questo caso, allora, la scelta del Parma Calcio 1913 Srl – peraltro influenzata, come correttamente rilevato dalla difesa della reclamante, dall’esito della risoluzione del rapporto tra il calciatore e il Genoa and Cricket FC Spa disposta dal Collegio Arbitrale – non ha alcuna valenza di acquiescenza o di interruzione del nesso di causalità. Semmai, deve notarsi per completezza che il Parma Calcio 1913 Srl ha omesso nel proprio atto introduttivo del giudizio una espressa domanda di risoluzione del rapporto contrattuale con il Genoa and Cricket FC Spa, concludendo solo per il riconoscimento dell’inadempimento contrattuale e per i conseguenti danni. La questione, neppure sollevata dal Genoa and Cricket FC Spa e dunque considerata irrilevante dalla stessa resistente, va comunque risolta nel senso della riconoscibilità ed ammissibilità di una domanda risolutiva implicita (cfr. in argomento Cass. n. 19513 del 18 settembre 2020; Cass. n. 24947 del 23/10/2017; Cass. n. 21113 del 16/09/2013).

Massima: Atteso il riconoscimento di un inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa deve anche ritenersi sussistente il relativo obbligo risarcitorio in favore del Parma Calcio 1913 Srl. Tuttavia, va in proposito precisato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di inadempimento ad un contratto di trasferimento, la quantificazione del danno non può appiattirsi sul puro prezzo dovuto ma non corrisposto dall’acquirente. È ben vero che il danno può essere considerato in re ipsa (cfr. da ultimo Cass. n. 34073 del 18 novembre 2022), ma detto danno (al di là di valutazioni equitative, sulle quali si tornerà infra) dovrebbe innanzitutto seguire il criterio del c.d. deprezzamento effettivo. Ai fini della determinazione del danno si dovrebbe quindi provvedere a ricavare “la differenza tra il prezzo pattuito dalle parti con il [contratto] e il valore del bene” al tempo del giudizio (cfr. esattamente in questi termini Cass. n. 34073/2022 cit.). Nel caso specifico, però, la valutazione delle prestazioni sportive del calciatore appare di difficile determinazione. Fermo, infatti, che le rilevazioni del sito transfermarkt, spesso utilizzato a fini statistici dal settore-calcio ed effettivamente richiamate anche dal Parma Calcio 1913 Srl, non possono avere valenza scientifica, si deve ammettere che neppure una eventuale consulenza tecnica avrebbe potuto condurre ad una ragionevole certezza di risultato. Diversamente da quanto accade per ambiti ove siano presenti listini o siano confrontabili casi precedenti, anche solo secondo comparabilità di unità di misura simili, il mondo delle valutazioni dello scambio di calciatori è oggettivamente privo di riferimenti sicuri. Dunque, il prezzo non incassato dal Parma Calcio 1913 Srl può certamente essere considerato quale elemento di valutazione per la Corte, ma non può da solo e per intero – o, peggio, in automatico – integrare il danno subito. La società reclamante, del resto, a seguito dell’inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa, resterà comunque proprietaria del calciatore … e il relativo valore dovrebbe in ogni caso essere dedotto dal danno. Del resto, come già si è detto, non è qui in discussione la fictio consentita dall’art. 1359 c.c. che il Parma Calcio 1913 Srl non ha chiesto (ovvero gli effetti di un trasferimento coattivo del “bene” rappresentato dalle prestazioni sportive del calciatore ….che resteranno al Parma Calcio 1913 Srl), ma il “solo” danno risarcibile ai sensi dell’art. 1358 c.c.. Ragionamento non dissimile deve poi farsi anche con riguardo ai costi aggiuntivi che il Parma Calcio 1913 Srl potrà in futuro subire in ragione della (necessitata) stipula di un prolungamento di contratto con il calciatore (per un compenso lordo di circa 2,4 milioni di euro annuo) proprio dovuto all’applicazione dell’art. 103, comma 3 bis, Noif. È vero, in proposito, che al momento della conclusione con il Genoa and Cricket FC Spa del trasferimento temporaneo con possibile obbligo di riscatto, il contratto esistente tra il Parma Calcio 1913 Srl e il calciatore … aveva scadenza nella stagione 2022/2023, ed è dunque anche vero che, proprio per permettere una durata biennale del “prestito” al Genoa and Cricket FC Spa, il Parma Calcio 1913 Srl aveva dovuto prolungare il contratto con il calciatore anche per la stagione 2023/2024 (si veda, sul punto, la previsione di cui all’art. 103, comma 3bis, lett. b) Noif, che impone, quale requisito di validità della cessione temporanea trasformabile in definitiva, la circostanza che la società cedente debba essere titolare di un contratto scadente almeno “nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto”). È però anche vero che il Parma Calcio 1913 Srl, non diversamente da quanto già detto a proposito della permanenza della proprietà del calciatore, resterà titolare delle prestazioni sportive del calciatore nel corso della prossima stagione 2023/2024 (oggetto di prolungamento per consentire il prestito al Genoa and Cricket FC Spa). Anche in questo caso, dunque, non potendosi considerare come danno tout court il compenso da erogare al calciatore. L’assenza di un calcolo matematico certo del danno non può, però, condurre ad un puro rigetto della domanda risarcitoria. In proposito, va ricordato che la Corte Federale d’Appello è giudice di equità rispetto ad un processo, quello sportivo, caratterizzato da connotazioni peculiari. A fronte quindi della difficoltà di determinare in via matematica il danno subìto dalla reclamante (che però deve riconoscersi come certamente sussistente), è ragionevole operare una liquidazione appunto equitativa, come in effetti richiesto (sia pure in via subordinata) dal Parma Calcio 1913 Srl nel proprio atto introduttivo del giudizio e nel reclamo. In proposito, si deve allora considerare come l’intera vicenda costituisca, di fatto, una indiscussa perdita di chance per il Parma Calcio 1913 Srl.

Vero è che l’inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa ha causato per il Parma Calcio 1913 Srl una nuova situazione fattuale che rende meno probabile il conseguimento della medesima utilità che il Parma Calcio 1913 Srl avrebbe invece ottenuto ove l’adempimento vi fosse stato. La quantificazione del danno liquidabile deve dunque tenere conto dell’evento ingiusto subìto dalla reclamante, senza però perdere di vista il mantenimento in capo al Parma Calcio 1913 Srl della proprietà del calciatore (e dunque di un valore comunque residuo ancora attivo per la parte danneggiata). Ritiene allora la Corte che un tale calcolo – come detto basato su ragioni di equità e sulla non contestabile esistenza in re ipsa di un danno – possa essere operato forfettariamente proprio seguendo i medesimi principi accolti dalla giurisprudenza di legittimità in materia della già richiamata “perdita di chance” combinati con il principio del “più probabile che non”. Ovvero secondo una regola di giudizio che sia integrata dai dati di comune esperienza. Tornano allora calzanti gli arresti della Corte di Cassazione che – in ambito civilistico – ammettono come corretta la determinazione equitativa di un danno “quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica” (così Cass. n. 12961 del 14 giugno 2011). In un tale caso, infatti, la perdita di chance “è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla” (così ancora Cass. n. 12961/ 2011 cit.). Per le medesime ragioni, allora, il giudizio equitativo deve portare ad individuare una percentuale dell’utilità intera che la parte danneggiata avrebbe in astratto potuto conseguire. Una percentuale e non l’intero proprio perché, come già si è detto, si deve anche tenere conto del mantenimento in capo al Parma Calcio 1013 Srl di un valore comunque rappresentato dalla “proprietà” del calciatore (esattamente come avviene secondo il principio del c.d. deprezzamento). La perdita di chance così ricostruita, allora, può equitativamente individuarsi nel caso di specie in una quota pari ad un 10% da calcolarsi sulla somma composta dal solo prezzo fisso di cessione non incassato (3,9 milioni di euro circa), una parte di prezzo teoricamente certo ove la condizione si fosse verificata, più i maggiori costi che il Parma Calcio 1913 Srl potrà sopportare (2,4 milioni di euro di stipendio lordo indicati dalla reclamante) per la permanenza a proprio carico del calciatore per l’annualità 2023/2024. Detto calcolo deve essere poi forfettizzato per tenere conto della relativa natura equitativa, ferma la necessità di offrire un sufficiente livello di ristoro dell’opportunità perduta per il Parma Calcio 1913 Srl. Ciò che conduce a riconoscere, in favore della medesima società Parma Calcio 1913 Srl, la liquidazione omnicomprensiva determinata come da dispositivo. Detta somma, stabilita in modo forfettario, è comprensiva della rivalutazione e del ristoro per il ritardo maturato sino alla data di pubblicazione della presente decisione.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 19Maggio 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. 953217) al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa (matr.20980) agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 relativa al calciatore H.A.J. (27.3.1994 – matr. 1026017), oggi in forza alla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512), nonché, in ogni caso, in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.

Massima: Rigettato il ricorso proposto dalla società finalizzato ad ottenere la condanna dell’altra società al risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento relativa al calciatore consistenti nel non aver tesserato a titolo definitivo il calciatore e corrisposto il prezzo concordato per la cessione nonostante si siano verificate le condizioni (disputa di n. 1 gara in Serie B) al momento della cessione temporanea, perché successivamente è intervenuta la decisione del Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Professionisti Serie B che su ricorso promosso dal calciatore, ha dichiarato risolto il rapporto per inadempimento della Genoa and Cricket FC Spa;…Dall’esame degli atti risulta indubbio che il contratto di prestazione sportiva n. …. sottoscritto inter partes - nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC - in data 16 luglio 2019, costituisca un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato alla disputa, da parte dell’atleta, di almeno n. 1 gara in campionato con la Genoa and Cricket FC Spa nella stagione sportiva 2022-2023. Risulta, altresì, indiscusso che il contratto abbia avuto perfetta esecuzione poiché, nella prima stagione calcistica 2021-2022, il calciatore ha regolarmente svolto la propria attività, allenandosi con la prima squadra e partecipando a diverse gare di campionato. Non vi è dubbio, quindi, che il contratto di cessione temporanea di prestazione sportiva si sia regolarmente perfezionato e che la causa per cui era stato stipulato si sia concretizzata. Quella che, invece, non si è verificata è la condizione che avrebbe obbligato la resistente a tesserare a titolo definitivo il calciatore. La previsione di tale condizione risulta, frequentemente, inserita nei contratti di cessione sportiva proprio al fine di poter valutare, nel corso del tempo, le prestazioni dell’atleta e di decidere - solo in un momento successivo e in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria – se far perfezionare tale condizione e, conseguentemente, procedere al tesseramento, in via definitiva, dell’atleta. Quanto sopra risulta insito nella natura stessa del contratto - che nasce transitorio e, solo eventualmente, può divenire definitivo - e nulla ha a che vedere con l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta, in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico...Aggiungasi che, inoltre, nel rapporto tra le due società, non è ravvisabile alcuna malafede, da parte della resistente, atteso che la risoluzione del rapporto è stata la conseguenza di una richiesta specifica del soggetto terzo calciatore in sede arbitrale, il quale, anche potendo richiedere la reintegrazione nella prima squadra della Genoa and Cricket FC Spa si è, invece, determinato a domandare la risoluzione contrattuale, al contrario di quanto, invece, fatto da altro compagno di squadra. Concludendo, il comportamento addebitato alla Genoa and Cricket FC Spa non risulta, certamente, una causa diretta e, men che mai, immediata del mancato avveramento della condizione contrattuale; né, del pari, può ritenersi causa diretta ed immediata del pregiudizio lamentato dalla ricorrente la richiesta risolutoria del calciatore, atteso che, anche qualora lo stesso avesse optato per la reintegrazione in prima squadra, la partecipazione ad almeno una gara di campionato sarebbe rimasta, comunque, incerta ed eventuale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 3/TFN-SVE del 22 Luglio  2022

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ACD Don Carlo Misilmeri (matr. 916129)

Massima: Condannata la società al pagamento della somma di euro 1.195,60  titolo di risarcimento danni causati da propri tesserati e riscontrati al termine della gara di campionato di “Eccellenza” presso l’impianto sportivo, allorché il Commissario di Campo ha constatato il danneggiamento della porta di ingresso agli spogliatoi ospiti dello stadio….Passando al merito della vertenza, si rileva che il lamentato danneggiamento della porta dello spogliatoio e l’imputazione della relativa responsabilità a tesserati della Enna Calcio può ritenersi sufficientemente provato dal rapporto del Commissario di Campo e dalla documentazione fotografica in atti. Le eccezioni formulate sul punto dalla difesa della società Enna Calcio vanno, infatti, disattese a tenore di quanto previsto dall’art. 61 CGS secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò considerato, poiché secondo l’art. 91, comma 2 CGS il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali quali quelli acquisiti dalla Lega Nazionale Dilettanti che in data 11 luglio 2022 ha trasmesso sia il referto arbitrale che il rapporto del Commissario di Campo della gara in questione disputata il 6 aprile 2022, i documenti in atti, in quanto redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Accertata la responsabilità della Enna Calcio per i comportamenti dei propri tesserati in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 4, comma 1 CGS, si ritiene, per quel che concerne, infine, l’entità del danno, che la ricorrente abbia puntualmente assolto all’obbligo probatorio previsto dall’art. 91, comma 2 CGS avendo prodotto agli atti copia di cortesia della fattura elettronica emessa dalla ditta che ha effettuato la sostituzione della porta danneggiata, copia munita di timbro e sottoscrizione di quietanza. Risulta, inoltre, in atti che con posta elettronica del 19 maggio 2022 la ricorrente Società ha inviato alla controparte richiesta di risarcimento con allegato il preventivo della spesa necessaria alla riparazione dei danni, corrispondente all’esborso effettivamente sostenuto, senza ricevere riscontro.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 4 del 03/01/2022

Decisione impugnata: Decisione n. 15/CFA della Corte Federale d'Appello della FIGC del 16 settembre 2021, confermativa della decisione n. 18/TFNSVE del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Vertenze Economiche, in data 4 agosto 2021, Reg. Prot. 56/TFN-SVE, con la quale è stato respinto il ricorso presentato il 7 giugno 2021 dall’odierna ricorrente per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal contratto stipulato tra la medesima Società e la S.S. Turris Calcio ed il calciatore L. P.

Impugnazione Istanza Brescia Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/S.S. Turris Calcio S.r.l.

Massima: Rigettato il ricorso e confermata dunque la decisione del TFN che ha confermato la regolarità del trasferimento del calciatore da una società all’altra, benchè infortunatoIn particolare il Giudice, sul versante dell’imputabilità della mancata conoscenza di fatti rilevanti per la negoziazione, in diversi punti della motivazione ha rilevato con effetto dirimente che «costituisce prassi costante, nonché principio di ordinaria diligenza, sottoporre il calciatore trasferendo a visita medica prima della stipula del contratto di trasferimento tra le società cedente e cessionaria» e che, comunque, in linea generale «nel caso in esame, alla luce degli elementi di fatto ricavabili dal reclamo e dalla decisione impugnata non v'è stata né la violazione di un obbligo di informazione, né la volontà di ottenere migliori condizioni  di prezzo», per poi conclusivamente escludere che la complessiva condotta della cedente, per come tratteggiata dalle risultanze processuali in fatto, integrasse «i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte». Significativamente, infatti, la Corte osserva: «prova questa che risulta mancante nel caso in esame. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la mala fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte». Lesaustività dell’autonoma motivazione articolata dalla Corte Federale con riguardo al punto assorbente dell’insussistenza degli elementi essenziali della fattispecie tratteggiata dall’art. 1440 c.c. e, più in generale, dell’assenza di una condotta omissiva rilevante della Turris finisce anche per dequotare il primo motivo di ricorso – appuntato sull’inconferenza del richiamo agli artt. 93, comma 4, e 95, comma 7, delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (NOIF) – tenuto conto che, essendo stata ritenuta la complessiva correttezza della condotta della cedente durante le trattative, l’eventuale accoglimento di quel motivo non sarebbe comunque di per sé idoneo a determinare laccoglimento del ricorso. Va, infine, respinto il secondo motivo di ricorso col quale è stata lamentata la violazione, ovvero l’erronea applicazione, dell’art. 44, comma 4, delle NOIF il quale, tra le altre cose, testualmente dispone che «al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società». In particolare, il Brescia denuncia che l’informazione (ma non la scheda) sanitaria relativa agli esiti del trauma subìto dal calciatore le sarebbe stata trasmessa solo il giorno 2 febbraio 2021 e, cioè, dopo che il trasferimento si era perfezionato il giorno prima. Sul punto appare corretta la ricostruzione svolta nel merito dal giudice di seconde cure, alla stregua della quale il documento sanitario contenente l’informazione rilevante ai fini di causa in esito all’esame della RMN eseguita il 1° febbraio 2021, trasmesso il 2 febbraio perché venuto in possesso della Turris solo in quella data, non avrebbe potuto comunque dar conto, ove consegnato al Brescia il giorno prima, di un esito medico non ancora noto. Circostanza che ha correttamente condotto la Corte Federale a concludere nel senso per cui, ai fini del decidere, non risulta alcuna violazione da parte della Turris anche di questa specifica normativa.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0015/CFA del 16 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 018/TFN-SVE del 4 agosto 2021

Impugnazione – istanza: Brescia Calcio S.p.A./S.S. Turris Calcio s.r.l.

Massima: Rigettato il ricorso della società avverso la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche tendente ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal contratto stipulato tra la medesima società e la SS Turris Calcio ed il calciatore, datato 01 febbraio 2021 per la sussistenza di pretesi raggiri, consistiti nell’aver celato l’infortunio del calciatore…Questa Corte non condivide l’avviso espresso dal Tribunale secondo cui l’infortunio occorso al calciatore P. dovesse ritenersi “fatto notorio o, comunque, conoscibile con gli strumenti dell’ordinaria diligenza”.  Infatti, in punto di fatto, dalla documentazione agli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni rese dalle società negli scritti difensivi emerge chiaramente che entrambe le parti ignoravano l’entità dell’infortunio occorso al calciatore nel corso della partita del 30 gennaio 2021 tenutasi tra la Virtus Francavilla ed il Turris Calcio. Costituisce altresì circostanza in fatto ineludibile e provata documentalmente che il trasferimento del calciatore veniva formalizzato nella serata dell’ultimo giorno di mercato in data 1° febbraio 2021, entro il termine di cui al C.U. n. 222/A del 15/6/2020 e che il giorno successivo (02 febbraio 2021) la Turris Calcio trasmetteva alla società Brescia Calcio la cartella sanitaria del P. ed un referto di RMN cui si era sottoposto il calciatore nel tardo pomeriggio del 1° febbraio 2021, che pervenuto alla Turris in data  2 febbraio 2021.  Al riguardo merita essere richiamato quanto statuito da questa Corte nella precedente decisione n. 106/CFA/2020/2021: “dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4° e 95, comma 7° delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto, non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi presumere che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto, stesso non possono di per sé influire sul trasferimento”. Al riguardo va osservato che la Turris Calcio era tenuta esclusivamente a sottoporre a visita medica il calciatore per il conseguimento dell’idoneità all’attività sportiva ai sensi dell’art. 43 delle NOIF ed a conservare la relativa certificazione ed al rispetto dell’art. 44, comma 4 delle NOIF che così recita: “Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve  essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società”. Nella fattispecie in esame non si ravvisano da parte della Turris comportamenti assunti in violazione della suddetta normativa. La scheda sanitaria trasmessa dalla Turris che non doveva essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento nel rispetto della citata normativa, non poteva ovviamente contenere alcun riferimento all’infortunio occorso. Conclusivamente, solo tale profilo, nessuna responsabilità appare addebitabile alla Turris calcio.Peraltro, come detto, le NOIF vietano di condizionare il trasferimento di un calciatore all’esito di esami medici. Conseguentemente, costituisce prassi costante, nonché principio di ordinaria diligenza, sottoporre il calciatore trasferendo a visita medica prima della stipula del contratto di trasferimento tra le società cedente e cessionaria. Premesso quanto sopra non è rinvenibile neppure un profilo di responsabilità della società cedente per violazione dei principi del legittimo affidamento e del comportamento di buona fede a cui sono tenute le parti nel corso delle trattative ex artt. 1337 e 1338 c.c. che avrebbe generato una responsabilità ex art. 1440 c.c. per “dolo incidente”. Questa figura di dolo attiene dunque alla formazione del contratto e la sua eventuale esistenza non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo, ma comporta soltanto che il contraente in mala fede (ossia che ha violato l'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.) è responsabile dei danni provocati dal suo comportamento illecito ed i danni vanno commisurati al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede (Cassazione civile sez. II, 16/04/2012, n.5965; anche Cass. 29/9/2005 n. 19024; Cass. 8/9/1999 n. 9523)….Nel caso in esame, alla luce degli elementi di fatto ricavabili dal reclamo e dalla decisione impugnata non v'è stata né la violazione di un obbligo di informazione, né la volontà di ottenere migliori condizioni di prezzo.  Né potrebbe invocarsi il principio per il quale l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c., va oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale che implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. 29/9/2005 n. 19024). È pur corretto affermare che il contraente non ha diritto di occultare i fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale (Cass. 5/2/2007 n. 2479), ma l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al contraente di manifestare i motivi di convenienza economica per i quali stipula il contratto, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e dalle altrui risorse (Cass. n. 5965/2012 cit.). Conclusivamente, l'obbligo risarcitorio del contraente in mala fede, disciplinato dall'art. 1440 c.c., presuppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche sotto forma di menzogna ovvero di semplice reticenza qualificata, tali che, senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso ma a condizioni differenti rispetto a quelle pattuite. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte. Prova questa che risulta mancante nel caso in esame. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 18/TFN-SVE del 4 Agosto  2021 

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa contro la società SS Turris Calcio Srl per risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore L.P.

Massima: Rigettato il ricorso proposto dalla società finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal dolo incidente del contratto stipulato tra la medesima e l’altra società ed il calciatore per essere stata sottaciuta la circostanza fondamentale relativa ad un infortunio, in cui era incorso il giocatore, che di fatto ne ha reso indisponibile la prestazione per gran parte della durata contrattuale….Ebbene, codesto Tribunale rileva come l’infortunio che ha, poi, causato una minore resa di prestazioni del Calciatore, risulti avvenuto in data 30 gennaio 2021 in occasione della gara Virtus Francavilla - SS Turris Calcio, valida per il campionato di serie C. In considerazione di tale circostanza, deve ritenersi fatto notorio o, comunque, conoscibile con gli strumenti dell’ordinaria diligenza, l’evento relativo al sinistro, in cui risultava coinvolto il giocatore poco prima della stipula del contratto. Alla stregua di tali considerazioni, le omissioni addebitate alla resistente non possono configurarsi come raggiri. Nessun occultamento del fatto lesivo, che ha comportato una perdita di prestazioni del giocatore, risulta effettuato. Tutt’al più appare negligente il comportamento della Brescia Calcio, essendo onere della parte cessionaria acquisire ulteriori notizie in ordine all’entità del noto infortunio, facendo accertamenti medici, come di routine. Inoltre, la resistente ha dimostrato come, non appena siano pervenute informazioni utili intorno alle conseguenze collegate all’infortunio, che a prima facie pareva di lieve gravità, ne abbia dato notizia alla ricorrente, nel rispetto dei canoni di buona fede. La domanda della Brescia Calcio risulta, alla luce di tali considerazioni, del tutto carente di prova sia con riferimento al nesso causale tra il comportamento della resistente e il presunto danno causato, sia in relazione al dolo che, infine, alla quantificazione del danno stesso. Si evidenzia, peraltro, che nella stessa sentenza 106 CFA 16 maggio 2021 è stato espressamente statuito che lo stato di salute non è rilevante ai fini della legittimità del trasferimento: statuizione che, sebbene riferita ad una cognizione relativa al contratto, costituisce però un parametro di giudizio per la domanda odiernamente trattata, riguardante la commissione di un illecito in fase precontrattuale (aquiliano) sotteso alla dedotta invalidità fisica del calciatore P..Pertanto, in assenza di prova in ordine all’incidenza del dolo nella fattispecie in esame, il negozio deve ritenersi di per sé legittimo, in quanto ai sensi degli artt. 93 comma 4 e 95 comma 7 delle NOIF, la validità dell’accordo di cessione del contratto tra società e calciatore non può essere condizionato all’esito di esami medici. Da ciò si fa discendere che il rischio derivante da un infortunio in atto del calciatore ceduto è connaturale a questo tipo di fattispecie contrattuale. A ulteriore suffragio di quanto esposto si evidenzia che il contenuto del contratto di cessione sembra tener conto dell’alea connessa al noto infortunio, in cui era pubblicamente incorso il giocatore. La Brescia Calcio ha, infatti, acquisito il contratto offrendo una immediata liquidità alla cessionaria, connessa al “prestito” ottenuto del Calciatore, ma conseguendo, al contempo, il diritto di esercitare un’opzione per l’acquisto definitivo del Calciatore ad un prezzo apparentemente ridotto (170.000 euro), nel caso in cui P. avesse realizzato almeno tre reti nel corrente campionato di serie B. Il riconoscimento di un simile diritto potestativo si spiega anche alla luce di un rischio conosciuto ed insito nel contratto. Come risaputo, la patologia oggetto di contestazione (lesione meniscale) non è certamente tale da poter sostanziare una colpa prefigurata in termini di impossibilità di resa delle prestazioni sportive, trattandosi, all'opposto, di un infortunio curabile in tempi brevi e con ampi, se non sicuri, margini di efficiente recupero. Appare evidente che, se il sinistro si fosse appalesato, nel tempo, in termini di minore gravità, l’odierna ricorrente avrebbe probabilmente conseguito vantaggi collegati, proprio alla formula contrattuale adottata.

 

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 116/CFA del 24 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 40/TFNSVE pubblicata il 14 maggio 2021

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Afragolese 1944/A.S.D. U.S. Savoia 1908

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha quantificato il risarcimento dei danni al pullman in euro 4.060,16 come da fattura quietanzata, per la sostituzione del parabrezza anteriore e lucidatura fiancate.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 40/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso per il riconoscimento di quanto dovuto in forza della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale – LND pubblicata sul C.U. n. 120 del 10.3.2021

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società ASD US Savoia 1908 (matr. FIGC 949359 contro la società ASD Afragolese 1944 (matr. FIGC 940910)

Massima: Condannata la società al pagamento della somma di euro 4.060,16 a titolo di risarcimento danni arrecati dai propri tifosi al pullman della società avversaria in occasione della gara come accertato dal Giudice Sportivo…La responsabilità del danno e la tipologia dello stesso trovano conferente riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 120 del 10.3.2021) ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale il Commissario di campo ha confermato che i tifosi della ASD Afragolese 1944 hanno assalito il pullman della ASD US Savoia con sputi, pugni e calci tanto da danneggiarne la carrozzeria e causare la rottura del parabrezza anteriore.  Anche la quantificazione del danno deve essere condivisa in quanto congrua e provata da fattura quietanzata relativa alla spesa sostenuta, nonché da ricevuta del bonifico effettuato, come previsto dalla normativa federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  73/TFN del 24.06.2020 – (FBC Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. / SSD Fidelis Andria 2018 Srl / SSD Brindisi Football Club Srl - Reg. Prot. 73/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Risarcimento danni per fatti di cui all’art. 26, comma 1 del CGS, (danni arrecati allimpianto sportivo “S. Vicino” di Gravina (BA) in occasione della gara Fidelis Andria-Brindisi del 6.10.2019 valevole per la sesta giornata di andata del Campionato Nazionale Serie D 2019-2020),

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società FBC Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. (matr. FIGC 940757) contro le società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) e SSD Brindisi Football Club Srl (matr. FIGC 914722)

Massima: La responsabilità del danno e la tipologia dello stesso trovano conferente riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n 36 del 09.10.2019) ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale l’arbitro ha confermato il lancio di un petardo e di un fumogeno da parte dei sostenitori della SSD Brindisi FC che prima di essere spento ha causato la bruciatura di una zolla del manto erboso in erba sintetica. Anche la quantificazione del danno deve essere condivisa in quanto congrua e inoltre provata da fattura quietanzata relativa alla spesa sostenuta, come previsto dalla normativa federale. Risulta inoltre in atti, che con posta certificata del 15 ottobre 2019 la ricorrente Società ha inviato alle controparti atto di costituzione in mora con allegato il preventivo della spesa necessaria alla riparazione dei danni, corrispondente come detto allesborso effettivamente sostenuto, senza ricevere riscontri.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO OSPITI IN OCCASIONE DELLA GARA ACD GUIDONIA/PALESTRINA 1919 DEL 28.11.2018 COPPA ITALIA PROMOZIONE

Impugnazione istanza:

RICORSO N°. 175 DELLA SOCIETÀ ACD GUIDONIA CONTRO LA SOCIETÀ US PALESTRINA 1919 SSARLD

Massima: La società è tenuta al risarcimento dei danni arrecati alla porta di uno dei bagni dello spogliatoio ospiti…Dalla documentazione versata in atti l'entità dei danni lamentati non può ritenersi integralmente provata con riferimento al nesso di causalità. Più in particolare, anche se la circostanza del pugno del calciatore alla porta può essere confermato dal referto arbitrale e dagli altri elementi in atti, con riferimento al quantum debeatur, invece, i costi sopportati dalla ASD Guidonia per la riparazione dei danni causati dal calciatore della squadra ospite, alla luce della documentazione in atti e degli altri riscontri risultano di entità inferiore a quelli portati dal preventivo e della fattura quietanzata di cui in premessa. Infatti, se può ritenersi provato un danno di una qualche misura al pannello e al fascione centrale della porta provocato dal gesto del calciatore, lo stesso non può dirsi per il montante e le cerniere della stessa. Pertanto, sussistendo i presupposti per ricorrere ad una decisione per equità, il ricorso può essere accolto solo parzialmente ed i danni devono essere liquidati in via equitativa in favore della società ricorrente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 (cento/00).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLO SPOGLIATOIO OSPITI DEL CENTRO SPORTIVO VORNO IN OCCASIONE DELLA GARA VORNO – AUDACE GALLUZZO DEL 7.2.2018 GARA DI COPPA TOSCANA PROMOZIONE – SEMIFINALE

Impugnazione istanza: RICORSO N°. 131 DELLA SOCIETÀ US VORNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AUDACE GALLUZZO

Massima: Il Tribunale condanna la società al pagamento della somma di € 350,00 oltre IVA quale risarcimento dei danni inferti allo spogliatoio ospiti del Centro Sportivo Vorno, in occasione della gara di semifinale di Coppa Toscana Promozione disputata in data 7 febbraio 2018. …l’an debeatur è confermato in maniera inconfutabile dal provvedimento del Giudice Sportivo (indicato nel C.U. n. 42 del 15.02.2018 della LND Toscana) nella parte in cui infligge l’ammenda di € 180,00 alla ASD Audace Galluzzo Oltrarno “Per danneggiamenti allo spogliatoio riservato alla società ospitata”. Con riferimento al quantum debeatur, invece, i costi sopportati dalla US Vorno ASD per la relativa riparazione, risultano sufficientemente provati con la produzione della fattura quietanzata

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ AP D GENNARO RUOTOLO CONTRO LA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE E RISARCIMENTO  DANNI DERIVANTI DA INADEMPIMENTO DI UNA PROPOSTA  DI  ACCORDO ECONOMICO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL CALCIATORE F.R. TRA LA SOCIETÀ ADP GENNARO RUOTOLO E SPEZIA CALCIO SRL).

Massima: La società non ha diritto al risarcimento danni per la violazione degli accordi economici relativi al trasferimento in favore di quest’ultima del calciatore in quanto alcun formale accordo è stato raggiunto…È necessario, infatti, osservare come la proposta di acquisizione da parte della società Spezia Calcio Srl del calciatore …. fosse chiaramente condizionata alla “presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto” da parte della AD Polisportiva Gennaro Ruotolo. Ed invero la stessa odierna reclamante, nella comunicazione trasmessa in data 18 Gennaio 2018, confermava “la volontà al suo passaggio [del Ruotolo], presso la vostra società” promettendo di adoperarsi “nei tempi previsti federalmente per le liberatorie”. Orbene a tal riguardo, si osserva come di tali liberatorie – condizione essenziale ai fini dell’accordo per il trasferimento - non vi sia traccia alcuna nelle successive comunicazioni tra le parti; dalla documentazione in atti, non risulta dunque mai perfezionatosi un valido accordo, rimanendosi – a quanto consta – allo stato di mere trattative. Stante quanto sopra, non essendo mai stato formalmente raggiunto un accordo economico tra la società reclamante e la società Spezia Calcio Srl, la domanda di risarcimento danni formulata dalla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata:

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS - DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 28, lett. a) CGS e 14, comma 1, CGS la società è tenuta al risarcimento dei danni inferti dai propri tesserati all’impianto della Società ospitante…Relativamente all’an, infatti, si osserva come detta circostanza emerga in maniera inconfutabile dal provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 99/DIV del 5.12.2017, nel quale viene inflitta l’ammenda di euro 500,00 alla Società US Gavorrano 1930 Srl “perché propri tesserati danneggiavano la porta dei locali spogliatoio a loro riservati (r.proc.fed., obbligo risarcimento danni, se richiesto)”. Per quanto concerne, invece, l’esatta quantificazione dei suddetti danni, si rileva come la Società reclamante abbia provveduto a depositare idonea documentazione atta a dimostrare il preciso ammontare degli stessi, nonché l’effettiva avvenuta sostituzione della porta danneggiata (copia del bonifico effettuato dalla US Alessandria Calcio 1912 in data 17 Settembre 2018 alla … Srl, copia della fattura n. 3 del 12.1.2018 della …. quietanzata, documentazione fotografica della porta oggetto dei lavori di cui alla suddetta fattura, copia dell’offerta economica di sostituzione della porta trasmessa dalla … Srl in data 15.12.2017 nonché copia del documento di trasporto della porta fornita e montata dalla medesima … Srl in sostituzione della porta danneggiata).

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 145/CFA del 20 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN del 13.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C.D. BAGNO A RIPOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 3.025,60 ALLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE A TITOLO DI RISARCIMENTO PER DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA C.S. ALLEANZA GIOVANILE/BAGNO A RIPOLI DEL 24.10.2015

Massima: La società ha diritto al risarcimento dei danni provocati all’impianto sportivo dal calciatore avversario, che ha provato mediante documentazione fotografica e fattura dei relativi lavori.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 147 DELLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE CONTRO LA SOCIETÀ ACD BAGNO A RIPOLI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA “C.S. ALLEANZA GIOVANILE – ACD BAGNO A RIPOLI” TENUTASI IL 24.10.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - C.R. TOSCANA.

Massima: La società è tenuta al risarcimento dei danni provocati dal comportamento del proprio calciatore in occasione della gara di campionato, che con un pugno ha danneggiato la struttura di plexigass, il tutto come provato dalla documentazione fotografica, dal preventivo della vetreria relativa ai lavori di sostituzione della porzione di plexiglass danneggiata, cui ha fatto seguito l’emissione della relativa fattura, regolarmente quietanzata

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 17 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CFA del 13 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 11.000,00 ALLA SOCIETÀ S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SEGUITO GARA CORREGGESE/LUCCHESE DEL 4.5.2014

Impugnazione – istanza: 2) RICORSO S.S.D. CORREGGESE 1948 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DI € 11.000,00 DOVUTO ALLA RECLAMANTE DALLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, SEGUITO GARA CORREGGESE/LUCCHESE DEL 4.5.2014

Massima: La società non ha diritto al risarcimento dei danni causati allo stadio comunale perché non ha dato prova del ripristino a sue spese delle strutture dell’impianto sportivo danneggiate in occasione della gara, così come sarebbe stato suo obbligo fare in base alle previsioni della convenzione intercorsa con il Comune anche a fondamento della sua legittimazione ad agire in luogo dell’ente proprietario. Né la società ha provato di aver alternativamente effettuato alcun pagamento in favore del Comune, che anzi a sua volta risulta aver richiesto alla Compagnia assicurativa di riferimento la liquidazione del sinistro in questione, a titolo di risarcimento per il danneggiamento arrecato da terzi alla recinzione dello stadio comunale. A tal fine, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 50, comma 5, C.G.S., dei pagamenti effettuati si deve dar prova in giudizio mediante apposita quietanza, firmata, datata e recante la causale specifica del pagamento, non sono infatti sufficienti né il mero preventivo di spesa predisposto dalla ditta, né la stima, costituente in ogni caso atto di parte, tanto più in quanto redatta in calce alla richiesta di risarcimento danni formulata dal Comune di Correggio alla Compagnia di Assicurazioni, effettuata dal tecnico comunale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 14/D del 19.2.2009 Impugnazione - istanza: 5) Reclamo U.S. Pianese A.S.D. avverso il parziale accoglimento del reclamo proposto per il risarcimento dei danni arrecati allo stadio di Piancastagnaio dai sostenitori dell’A.C. Casoli in occasione della gara Pianese/Casoli dell’1.6.2008 Massima: Il C.G.S. prevede una responsabilità a titolo oggettivo in capo alla società per il fatto vuoi dei tesserati vuoi dei sostenitori, indipendentemente dal campo di gioco (art. 4 commi 2 e 3). Al fine di garantire una tutela maggiore a favore del danneggiato, infatti, la normativa federale fonda la responsabilità della società sulla base di un criterio d’imputazione che prescinde da elementi soggettivi (dolo e colpa); analogamente allo schema ex art. 2049 c.c., un soggetto viene chiamato a rispondere di un illecito per il tipo di rapporto esistente con un’altra persona. Nel caso di specie le parti concordano che i calciatori ed i sostenitori abbiano tenuto una condotta manifestatamente negligente, fonte di un danno per le recinzioni del campo di gioco. La società, quindi, deve rispondere a titolo oggettivo per il fatto dei medesimi. La controversia sorge in relazione alla misura del danno prodotto.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.16/D del 25.3.2009 Impugnazione - istanza: 2) Reclamo A.D. Voluntas Calcio Spoleto avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Angelana la somma di € 1.080,00, iva compresa, a titolo di risarcimento per i danni arrecati allo stadio di Santa Maria Degli Angeli in occasione della gara del 18.11.2008 Massima: La società è tenuta al risarcimento dei danni prodotti dai sostenitori della società avversaria alle reti di recinzione quando sul punto vi è la pronuncia del giudice sportivo ed è stata fornita la fattura relativa alle riparazioni effettuate. Sul punto, interviene una specifica disciplina del Codice di Giustizia Sportiva che, all’interno del Titolo VII (Commissione Tesseramenti e Commissione Vertenze Economiche), individua i requisiti necessari per ammettere la prova di un pagamento (art. 50 comma 5): a) esistenza di una quietanza b) data e firma c) indicazione della causale “specifica” di versamento e del periodo di riferimento. La fattura prodotta dalla società possiede gli elementi richiesti; infatti, oltre ad essere firmata ed indicare la data, contiene un espresso riferimento ai lavori di “smantellamento, sostituzione rete e allineamento” svolti presso lo Stadio. Inoltre è condivisibile la valutazione monetaria contenuta nella stessa fattura per una duplice ragione; da un lato, la somma appare congrua rispetto alla tipologia di intervento eseguito; dall’altro, la società, avvisata dalla controparte a debita distanza di tempo, sia dell’occorrenza di un intervento riparatore sia dell’ importo pagato, decise in entrambe le situazioni di rimanere inerte.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 1/D Riunione del 10.7.2001

Impugnazione – istanza: Appello del F.C. Messina Peloro avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Catania, in relazione alla gara Messina/Catania del 12.2.2001

Massima: La Commissione Vertenze Economiche, a norma dell'art 46. comma 5, Nuovo C.G.S., è chiamata a decidere sulle controversie di natura economica tra socie­tà comprese, come quella relative al risarcimento dei danni allo stadio, essenzialmente sulla base degli atti ufficiali, che ove, redatti e depositati in conformità alle dis­posizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Nel giudizio per risarcimento danni innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, le fatture prodotte d costituiscono, meri atti di parte che, oltre a non consentire alcuna concreta dimostrazione degli elementi indicati, non possono per giurisprudenza pacifica, costituire nemmeno fattore quantificativo del­l’ammontare dei danni lamentati, di cui si chiede il risarcimento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 4 giugno 1999 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 20/D - Riunione del 25.2.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Rutigliano avverso decisioni a seguito di vertenza economica con la Nuova Nardò Calcio.

Massima: La Commissione Vertenze Economiche è competente a decidere in merito al risarcimento dei danni recati al pullman noleggiato per il trasporto della squadra e parcheggiato all'interno dello stadio da parte dei sostenitori della società avversaria.

Massima: Per quel che riguarda l'accertamento del fatto relativo al danneggiamento del pullman noleggiato per il trasporto della squadra e parcheggiato all'interno dello stadio da parte dei sostenitori della società avversaria, non può svalutarsi il valore probatorio costituito dal verbale di ricezione della denuncia di danneggiamento dell'autobus, indipendentemente che di tale danneggiamento non vi è traccia nel referto arbitrale. (Nel caso di specie la denuncia è stata presentata dalla persona legittimata a farlo quale noleggiatore del veicolo, il giorno successivo al fatto ed era corredata da un preventivo di spesa per le riparazioni occorrenti rilasciato da officina specializzata; né si vede come ci si potesse attendere un qualsiasi riscontro dagli atti ufficiali, posto che come è stato dettagliatamente riferito dal denunciante, il danneggiamento del veicolo si verificò, in due occasioni, al di fuori di ogni possibilità di controllo dell'arbitro e degli assistenti (va peraltro aggiunto che sono stati repertati e adeguatamente sanzionati lanci di pietre da parte dei sostenitori locali contro i predetti Ufficiali di gara, dal che può ricavarsi una implicita conferma dell'assunto della reclamante).

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello U.S. Rutigliano avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’U.S. Giovani Cardito in relazione alla gara Rutigliano/Giovani Cardito del 10.6.1998

Massima: La Commissione Vertenze Economiche è competente a decidere su istanza della società ospitante, in merito alla richiesta di risarcimento danni causati alla due porte degli spogliatoi ed agli impianti sanitari dai calciatori avversari, accertati dai Carabinieri del posto e dall'Ufficio Tecnico del Comune proprietario dell'impianto, previa esibizione delle fatture, regolarmente quietanziate.

 

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 27.8.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.C. Potenza avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’U.S. Altamura in ordine al risarcimento danni arrecati allo stadio in occasione gara Potenza/Rotonda del 19.4.1998.

Massima: Rientra nelle competenze della Commissione Vertenze Economiche accertare l'esistenza del danno, la congruità degli importi e l'avvenuto saldo delle fatture relative, ai danni subiti dall'impianto sportivo della società ricorrente, ove si era disputata, in campo neutro, la gara tra altre due squadre.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 15 maggio 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 17.12.1997Impugnazione - istanza: Appello della Pro Calcio Napoli avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.S. Giorgio Ferrini

Massima:Quando i sostenitori di una società danneggiano l'autobus utilizzato dalla reclamante per raggiungere la località ove si è disputata la gara del Campionato, la CAF stabilisce che la società dovrà provvedere al risarcimento dei danni, ma spetta alla C.V.E decidere sul quantum del risarcimento.

Massima: La Commissione Vertenze Economiche è competente, in prima istanza, a decidere sul risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di una società all'autobus utilizzato dall’altra società per raggiungere la località ove si era disputata la gara, mentre in seconda istanza è competente la CAF.

Massima: Quando la Commissione Disciplinare ha sanzionato il comportamento dei sostenitori che hanno provocato danni al pullman della società avversaria, alla Commissione Vertenze Economiche non compete più pronunciarsi sull’an, ma solo sul quantum.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 19 settembre 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 19.4.1996Impugnazione - istanza: Appello del calcio Cirò Krimisa avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C. Locri in ordine al risarcimento danni per l’automezzo adibito al trasporto di calciatori in occasione della gara calcio Cirò Krimisa/Locri del 10.12.1995

Massima: La società è tenuta al risarcimento dei danni causati dai propri sostenitori ad un automezzo adibito al trasporto dei calciatori della società avversaria.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delíbera della C.V.E. - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.5.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.P. Brancaleone avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’U.S. Gioiosa Jonica, in relazione alla gara Gioiosa Jonica/Brancaleone del 9.10.1994

Massima: Quando una società ha depositato fattura con numero e data (anteriore alla decisione impugnata), dalla quale risulta che la società stessa ha pagato alla ditta richiedente la somma relativa al risarcimento del danno arrecato al pullman (che trasportava la squadra), ad opera dei sostenitori della squadra avversaria, la società a cui è addebitabile il comportamento dei tifosi è tenuta a corrispondere all’altra società quanto già versato per la riparazione del pullman.

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