Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del 27 Marzo  2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. A) CGS proposto dalla società US Limite e Capraia ASD (204226) nei confronti della US Pistoiese 1921 SSD arl (930876) relativamente al contratto di collaborazione per lo sviluppo dell'attività del Settore Giovanile, stipulato dalle due società in data 23 maggio 2018 e valido fino al 30 giugno 2020

Massima: Rigettato il ricorso proposto dalla società tendente ad ottenere la condanna della società US Pistoiese 1921 SSD a r.l. al pagamento, in suo favore, della somma di € 175.000,00 oltre iva se dovuta, a titolo di corrispettivo per il trasferimento, a titolo oneroso alla Juventus FC, del calciatore…., in virtù del “Contratto di Collaborazione” e dell’”Accordo Settore Giovanile” entrambi sottoscritti dalle parti in data 23 maggio 2018…. Sul punto dirimente è l’art. 12 dell’Accordo settore giovanile, che stabilisce che lo stesso sarà valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovabile tacitamente, limitando l’efficacia dell’Accordo alla sola stagione sportiva 2018/2019. Né può supplire in questo senso l’art. 9 dell’Accordo, pur invocato dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa. Lo stesso infatti, non indica alcun ulteriore termine di efficacia della statuizione risolvendosi in una indicazione del tutto generica e come tale inidonea a sostenere l’ultrattività della clausola oltre la scadenza naturale dell’Accordo. Il calciatore …, tesserato per la US Pistoiese 1921 SSD per la stagione sportiva 2018/2019 ha continuato a militare tra le fila della compagine della resistente anche per le stagioni successive alla scadenza dell’Accordo e precisamente fino al 2023. Il suo trasferimento alla Juventus FC è avvenuto il 30 gennaio 2023, ovvero a quasi quattro anni dalla scadenza dell’Accordo settore giovanile stipulato con la US Limite e Capraia ASD. Da ultimo si rileva come, in sede di discussione, la ricorrente abbia precisato di non aver attivato la procedura di cui all’art. 9 in occasione di trasferimenti di altri calciatori ma di aver scelto di attivarla solo in questo caso. Le istanze istruttorie restano assorbite dai motivi di reiezione del ricorso. Il caso di specie:  1) che in data 23 maggio 2018 tra la US Pistoiese 1921 SSD a r.l. e la US Limite e Capraia ASD è stato stipulato un “Contratto di Collaborazione” al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile;  2) che il contratto aveva durata dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2020;  3) che, a margine di tale Contratto, veniva stipulato in pari data un “Accordo settore giovanile” con il quale la US Limite e Capraia ASD si impegnava a gestire, per la stagione sportiva 2018/2019, la parte tecnica, organizzativa ed economica relativa ad una squadra Giovanissimi B Pro 2005 e ad una squadra Giovanissimi Pro regionali 2006, formate entrambe da calciatori tesserati per la US Pistoiese 1921 SSD a r.l.; 4) che la validità del predetto Accordo era stabilita dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 senza possibilità di rinnovo; 5) che l’art. 9 dell’Accordo prevedeva: “relativamente a tutti i calciatori tesserati Pistoiese della squadra in oggetto che saranno in futuro ceduti da Pistoiese a titolo temporaneo e/o definitivo ad altra Società Professionistica Limite avrà diritto, in ogni caso, al 50% del corrispettivo della cessione che le sarà riconosciuto e liquidato da Pistoiese in corrispondenza dei tempi di incasso della cessione”; 6) che tra i calciatori tesserati per la Pistoiese e facenti parte della squadra Giovanissimi B Pro 2005 vi era il calciatore …, riconfermato dalla Pistoiese nella stagione successiva 2019/2020 e fino al suo trasferimento avvenuto nel gennaio 2023 alla Juventus FC; 7) che il corrispettivo incassato dalla US Pistoiese 1921 SSD a r.l. per il predetto trasferimento sarebbe stato di € 350.000,00. Affermava, pertanto, di aver inviato alla US Pistoiese SSD a r.l. pec con la richiesta di corresponsione del 50% del corrispettivo del predetto trasferimento, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo, ma di non aver ricevuto risposta dall’Ufficio legale della resistente. Sulla scorta di tali deduzioni la Società concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della US Pistoiese 1921 SSD a r.l. al pagamento in suo favore della somma di € 175.000,00 oltre IVA se dovuta, o la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Formulava, altresì, istanza istruttoria volta all’acquisizione d’ufficio, ovvero all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: Variazione di tesseramento ed accordo in bollo stipulato tra Juventus FC e US Pistoiese per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore … nato il 26 novembre 2005, alla Juventus FC in data 30 gennaio 2023, depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A; distinte di gara depositate presso il Comitato Regionale Toscana LND e relative alle gare del campionato Giovanissimi B Pro 2005 della US Pistoiese 1921 a  r.l. nella stagione 2018/2019; chiedeva altresì, l’ammissione di prova per testi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 10/TFN-SVE del 3 Agosto 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS con domanda cautelare ex art. 96 CGS proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 SSD ARL (matr. 932221) al fine di ottenere la condanna della US Viterbese 1908 Srl (matr. 937950) a corrispondere il premio maturato in relazione al trasferimento del calciatore J.S. (30.10.1996 - matr. 1007226)

Massima: Accolto il ricorso e condannata la società al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre oneri se dovuti per il premio maturato in relazione al trasferimento del calciatore ed in occasione della “prima presenza nel Campionato di Serie C 2022/2023”, condizione avveratasi con la partecipazione dello stesso alla gara di Serie C Latina – Viterbese, disputatasi il 1° febbraio 2023….All’art. 90, comma 1, CGS si prevede, infatti, che “la Sezione Vertenze Economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: il che radica i poteri di questa Sezione, sul piano generale e senza limitazioni, in ordine alla pronuncia sulla regolazione di rapporto obbligatori tra società calcistiche. All’art. 91, comma 2, CGS si prevede che “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”: il che consente a questa Sezione di esaminare il merito del rapporto obbligatorio con riguardo alla prova della sussistenza di un credito o alla sua totale o parziale estinzione per adempimento. L’art. 101 CGS prevede, al comma 1, che “avverso le decisioni del Tribunale Federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte Federale di Appello”, soggiungendo, al comma 4, che “la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata”: una disposizione che presuppone la provvisoria esecutività delle decisioni (anche) del Tribunale Federale Nazionale. Dalle disposizioni sopra richiamate deriva il principio della effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, sostanziato dalla cognizione sulla domanda proposta in giudizio e sulla garanzia dell’attuazione della decisione. Ribadito quanto sopra, nel merito, deve rilevarsi che il credito vantato dalla Aquila Montevarchi 1902 SSD ARL è da ritenersi certo, in quanto documentalmente provato, liquido in quanto di agevole determinazione nell’importo, ed esigibile in quanto la società debitrice non ha formulato controdeduzioni né si è costituita in giudizio. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso nel merito, la società US Viterbese 1908 Srl deve essere condannata al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 5.000,00 oltre oneri, se dovuti.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 31 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 0012/TFNSVE/2021-2022  del 21 luglio 2021

Impugnazione – istanza: Bologna F.C. 1909 S.p.A./A.C Chievo Verona S.r.l.

Massima: I minuti di recupero oltre il tempo regolamentare incidono sulla “presenza” in campo del calciatore” per cui vanno computati ai fini dell’accordo sottoscritto dalle società relativo al minutaggio dello stesso… Rigattato il reclamo della società avverso la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche che a sua volta aveva rigettato il ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC finalizzato ad ottenere la declaratoria di mancato avveramento, nella stagione sportiva 2020 – 2021, delle “condizioni del premio e/o indennizzo di cui al modulo n. … inserito nell’accordo in bollo n. …. in favore della società A.C. Chievo Verona s.r.l. per l’importo di Euro 200.000,00 (+ I.V.A.) con pagamento in unica soluzione”; nonché, dell’annullamento della determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 25 maggio 2021, con cui è la società ricorrente ha reso noto che le predette condizioni “risultano essersi verificate”…. la questione controversa è essenzialmente riducibile alla interpretazione della clausola contrattuale con la quale le parti hanno identificato l’evento da cui far scaturire l’obbligo di corresponsione della maggiorazione del prezzo pattuito per la compravendita del calciatore V.(per euro 200.000,00) “Alla 25^ (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore V. con il Bologna o altra squadra di Serie A”, individuando quali fonti per la determinazione del minutaggio rilevante ai fini dell’avveramento della condizione “Gazzetta dello Sport, sito Lega Serie A”….La decisione impugnata ha correttamente rilevato che il contratto stipulato dalle parti individua due distinte fonti destinate all’accertamento del verificarsi, o meno, della condizione prevista per l’attribuzione del premio. In modo altrettanto chiaro, la pronuncia ha preso atto della circostanza che sussiste un’oggettiva discrasia tra la fonte costituita dalla Gazzetta dello Sport e l’attestazione proveniente dalla Lega. Per risolvere la prospettata antinomia, il Tribunale ha applicato i generali principi in materia di ermeneutica contrattuale, ricostruendo la volontà comune delle parti, secondo un criterio di ragionevolezza e di coerenza con gli obiettivi perseguiti attraverso la clausola negoziale regolante i presupposti costitutivi del diritto al premio….Invero, in mancanza di diverse specificazioni testuali della nozione di presenza (propriamente qualificata dal Tribunale come “[…] di tenore generale ma non generico […]”), deve ritenersi che sia proprio il complessivo contenuto precettivo della regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio ad identificare – per riprendere l’espressione utilizzata dalla stessa reclamante - i “dati di fatto e [sul]le nozioni conosciute e conoscibili dalle parti al momento della formalizzazione” e che, pertanto, non possa ritenersi ragionevole che le parti, all’atto della sottoscrizione del contratto, avessero inteso attribuire al concetto di presenza un significato ed una estensione diversi rispetto a quelli desumibili alla stregua del citato riferimento precettivo, ad esse comune in quanto regolante il settore sportivo nel quale operano….Orbene, appare anche in tale sede utile rammentare che dalla ricostruzione della regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio, come detto costituente il cardine normativo alla stregua del quale identificare la modalità di computo della durata regolamentare della partita ed a sua volta referente temporale dell’evento dedotto in condizione dalle parti, non può che pervenirsi alla conclusione per cui anche il tempo di recupero costituisce fattore essenziale della regolare e complessiva durata della singola partita e, quindi, della complessiva presenza (o prestazione) del calciatore Vignato. Invero, la Regola n. 7 (recante disciplina de “La durata della gara”), dopo aver previsto che “1. PERIODI DI GIOCO Una gara si compone di due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno, che possono essere soltanto ridotti se una diversa durata viene convenuta di comune accordo tra l’arbitro e le due squadre prima dell’inizio della gara e ciò è in conformità con il regolamento della competizione”, poi statuisce che “3. RECUPERO DELLE PERDITE DI TEMPO Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall’arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto per:  le sostituzioni • l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) • controlli e revisioni VAR • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)”. Inoltre, occorre altresì considerare come il medesimo Regolamento chiarisca, quale indicazione pratica a beneficio dell’operato dell’ufficiale di gara, che “6. È a discrezione dell’arbitro decidere se recuperare o no il tempo perso per infortuni e/o per altre cause? No. L’arbitro deve recuperare il tempo perso alla fine di ciascun periodo di gioco. Tuttavia, la durata del tempo da recuperare è a discrezione dell’arbitro.” Orbene, l’utilizzo reiterato della declinazione del verbo modale “deve” chiaramente esprime la necessità (rectius, doverosità) dell’estensione temporale della durata ordinaria del tempo di gioco, al ricorrere delle circostanze individuate dal regolamento come atte a giustificare tale prolungamento temporale della partita, attribuendo ad esso esattamente la medesima natura dell’ordinario tempo di gioco. Peraltro, quale ulteriore conferma di tale assunto, non può non evidenziarsi come l’indicazione dell’effettiva durata della partita, pertanto inclusiva altresì del tempo di recupero partitamente disposto dall’arbitro per la prima e la seconda frazione di gioco, costituisca elemento che deve essere puntualmente indicato in sede di refertazione da parte dell’ufficiale di gara. Se ne desume in definitiva che, diversamente da quanto prospettato dalla reclamante, il tempo di recupero non possa essere considerato quale entità temporalmente autonoma rispetto all’ordinaria durata della partita e, quindi, elemento eterogeneo rispetto alla durata regolare della partita.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 12/TFN-SVE del 21 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Accertamento del mancato avveramento della condizione nonché avverso la determinazione della LNPA del 25 maggio 2021 (prot. 0002122661/20) per il riconoscimento del premio / indennizzo di cui al modulo 0001786560/19 (calciatore E.V. n. 24.8.2000 - 5.492.715),

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Bologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706) contro la società AC Chievo Verona Srl (matr. FIGC 9830)

Massima: Rigettato il ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società per ottenere la declaratoria di mancato avveramento, nella stagione sportiva 2020 – 2021, delle “condizioni del premio e/o indennizzo di cui al modulo n. … inserito nell’accordo in bollo n. …. in favore della società A.C. Chievo Verona s.r.l. per l’importo di Euro 200.000,00 (+ I.V.A.) con pagamento in unica soluzione”; nonché, se del caso, per l’annullamento della determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 25 maggio 2021, con cui è la società ricorrente ha reso noto che le predette condizioni “risultano essersi verificate”…. Preliminarmente, occorre considerare che nel contratto di trasferimento sottoscritto in data 20 gennaio 2020 tra la società ricorrente e la società A.C. Chievo Verona s.r.l. si sono espressamente previste, quali fonti di verifica delle presenze rilevanti ai fini del riconoscimento degli “eventuali premi e/o indennizzi”, sia la Gazzetta dello Sport che il sito Lega Serie A: l’indicazione di tali fonti (testualmente “Fonti: Gazzetta dello Sport, sito Lega Serie A”) è stata esplicitata in modo da escludere un rapporto di preminenza di una fonte rispetto ad un’altra, da ciò dovendosi inferire che tali fonti sono state individuate come alternative ma, comunque, equipollenti. Ciò detto, risulta però evidente – in punto di risultanze – la discrasia tra le predette fonti, registrata in ordine alla verificazione della condizione (sospensiva) sottesa alla previsione di cui alla lett. F) del contratto di trasferimento e, in particolare, riferita alla “25a (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore Vignato con il Bologna o altra squadra di Serie A”. Tale discrasia deriva dalla circostanza che: a) dalle risultanze della Gazzetta dello Sport si evince che il calciatore, nell’arco dell’intero campionato 2021/2021, avrebbe totalizzato (soltanto) 23 presenze superiori ai 15 minuti; b) dal sito della LNPA, invece, risulta che il calciatore, nell’arco dell’intero campionato 2021/2021, avrebbe totalizzato 26 presenze superiori ai 15 minuti. In più sintetici termini, da un confronto tra le due fonti emerge che le presenze controverse sarebbero quelle relative alle partite Benevento/Bologna (4.10.2020), Fiorentina/Bologna (3.1.2021), Bologna/Udinese (6.1.2021), Bologna/Lazio (27.2.2021) e Napoli/Bologna (7.3.2021): secondo la Gazzetta dello Sport tali presenze sarebbero inferiori ai 15 minuti, mentre per il sito della Lega sarebbero superiori a 15 minuti….Ora, il Collegio rileva che, alla data dell’8 maggio 2021, cioè in occasione della partita tra Udinese e Bologna (specificamente indicata dalla società Chievo Verona), il calciatore avesse disputato – sulla base, perfino, della fonte, per così dire più “benevola”, costituita dal sito della LNPA – soltanto 23 presenze superiori ai 15 minuti, dal momento che sul predetto sito la soglia delle 25 presenze sarebbe stata raggiunta per effetto della partecipazione del calciatore in questione alle (ulteriori) partite Bologna/Genoa (12.5.2021), Hellas Verona/Bologna (17.5.2021) e Bologna/Juventus (23.5.2021). Nondimeno, va rilevato che la determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A, cioè il provvedimento dichiarativo dell’avveramento delle condizioni legittimanti la liquidazione del premio alla società cedente, è stata adottata in data 25 maggio 2021, ossia dopo la fine del campionato. Se ne deve dedurre che soltanto nell’ipotesi – che, tuttavia, in concreto non si è verificata – in cui il predetto provvedimento fosse stato emesso prima del 17 maggio 2021 (ossia prima della presenza di Vignato nella partita Hellas Verona vs Bologna) si sarebbe determinata una pacifica insufficienza di presenze rilevanti (inferiori ai 15 minuti) sia in base alla fonte Gazzetta dello Sport che in base alla fonte sito LNPA. A questo punto il Collegio reputa, con preferibile impostazione sostanzialistica, che ai fini del decidere sulla proposta domanda debba tenersi conto dell’atto terminale del procedimento di pagamento (appunto la determinazione del 20.5.2021), con la conseguenza che l’istanza proposta dalla società cedente debba ritenersi meramente irregolare e, quindi, non affetta da un vizio invalidante. Perché, a ben vedere, il contratto di trasferimento ha collegato il riconoscimento del premio a presenze riferibili alla stagione 2020 – 2021 unitariamente intesa. Come si è osservato in premessa, ai fini del computo delle presenze superiori ai 15 minuti la società ricorrente ha incentrato i propri assunti sulle risultanze della (sola) Gazzetta dello Sport, che deporrebbero per l’insufficienza delle presenze rilevanti; mentre, all’opposto, la soglia di 25 presenze superiori ai 15 minuti sarebbe stata raggiunta a fine campionato in base a quanto risulta dal sito della LNPA. Da tale discordanza, come si è detto, trae origine la questione dedotta dalla società ricorrente, vale a dire se tutti i minuti comprensivi anche di quelli a gioco fermo e quindi non disputati - siano da conteggiare, a fini statistici, nel minutaggio di un atleta. Ad avviso del Collegio la soluzione è da rinvenire nella disciplina contrattuale, costituente il risultato di una libera e consapevole negoziazione delle parti, trasfusa nello scambio del consenso che ha determinato la conclusione del contratto. Il tema dell’interpretazione del contratto è stato, in tempi assai recenti, affrontato dalla Corte di Cassazione con specifico riferimento ad emolumenti eventuali e aggiuntivi connessi alla retribuzione, nella specie costituiti da bonus annuali ai fini di tredicesima, quattordicesima mensilità e T.f.r., oltre accessori e relativi contributi (cfr. ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5234). La Suprema Corte, nell’occasione, ha evidenziato la centralità della ricerca della comune volontà delle parti in applicazione dell’art. 1362 c.c., cui riconoscere dignità di criterio ermeneutico, rimarcando come “non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357)”. La Corte ha soggiunto che tale criterio “richieda, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, anche quando il significato letterale sia apparentemente chiaro, verifichi se quest’ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380)”. Nel definire la controversia la Cassazione ha, infine, sottolineato che “ l’esigenza di una chiara e piena consapevolezza della lavoratrice di abdicare o comunque di transigere sui propri diritti (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2146; Cass. 6 maggio 2015, n. 9120; Cass. 15 settembre 2015, n. 18094; Cass. 18 settembre 2019, n. 23296) è stata dalla Corte doverosamente riscontrata in fatto, in relazione a quelli oggetto specifico di domanda (mancato computo dei bonus annuali ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità e del T.f.r.), evidentemente ricompresi nella “reciproca soddisfazione” delle parti datrice e lavoratrice e nella dichiarazione di entrambe di “essere integralmente soddisfatte” (…), in riferimento al rapporto intrattenuto (…): il che costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1657; Cass. 28 agosto 2013, n. 19831; Cass. 31 maggio 2018, n. 13967)”. Ora, trasponendo nel presente giudizio le statuizioni espresse dalla Suprema Corte, occorre rilevare che a fronte di una formulazione di tenore generale ma non generico (la verificazione della “25a (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore V. con il Bologna o altra squadra di Serie A”), il concetto di “presenza” non possa essere disancorato dal tempo di recupero ai fini del raggiungimento della soglia di presenza di 15 minuti che il calciatore V. ha trascorso in campo nel corso delle partite considerate. E ciò per due, fondamentali, ragioni che di seguito si illustrato. La prima ragione origina dalla considerazione che la previsione contestata non è stata affatto legata ad una performance sportiva, ma, più banalmente, alla presenza del calciatore sul rettangolo verde, cioè come uno degli undici giocatori della squadra di calcio del Bologna; ne deriva che l’incidenza del tempo effettivamente giocato è, nella specie, del tutto irrilevante, il che ad avviso del Collegio contribuisce a spiegare il motivo per cui i contraenti, al momento della conclusione del contratto di trasferimento, non abbiano formulato in modo chiaro e dettagliato come dovesse intendersi il concetto di “presenza”, nonostante a tale concetto dovesse riferirsi la liquidazione di un rilevante importo a titolo di premio (Euro 200.000,00 + IVA). Senza contare, come ha persuasivamente eccepito la società Chievo Verona con riferimento all’ipotesi di un (teorico ed ipotetico) premio subordinato alle reti realizzate, che il tempo recuperato, pur mirando a compensare il tempo non giocato, resta, comunque, r levante ai fini della regolarità della p rtita e del risultato e, a fortiori, della presenza (oltre che delle prestazioni) dei calciatori. La seconda, fondamentale, ragione di rigetto della domanda della ricorrente è nella notazione che non è ravvisabile, nel regolamento del gioco del calcio, un principio di corrispondenza cronometrica tra tempo non giocato e tempo recuperato. Il gioco del calcio, peraltro, non prevede il tempo effettivo quale propria regola, a differenza, ad esempio, della pallacanestro, in cui si prevede che “la gara consiste in 4 quarti di 10 minuti ciascuno” (cfr. art. 8 del regolamento), ma improntati al gioco effettivo regolato – non a caso – da un cronometrista che ha il compito di “misurare il tempo di gioco, le sospensioni e gli intervalli di gara” (cfr. art. 49 del regolamento). Piuttosto, il regolamento del calcio prevede che “ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: le sostituzioni, l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati, le manovre tendenti a perdere tempo, i provvedimenti disciplinari, le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti), controlli e revisioni VAR, qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)”; è, inoltre previsto che “il quarto ufficiale indica il recupero minimo deciso dall’arbitro al termine dell’ultimo minuto di ciascun periodo di gioco. Il recupero può essere aumentato dall’arbitro, ma non può essere ridotto”; e si precisa, soprattutto, che “l’arbitro deve recuperare il tempo perso alla fine di ciascun periodo di gioco. Tuttavia, la durata del tempo da recuperare è a discrezione dell’arbitro”, in quanto “molte interruzioni di gioco sono del tutto normali (ad esempio, rimesse laterali, calci di rinvio). Un recupero deve essere assegnato soltanto quando tali perdite di tempo sono eccessive”. Sulla scorta di quanto rilevato, il Collegio registra che non è stata allegata prova, da parte della società ricorrente, che la partecipazione del calciatore Vignato, nel corso dei minuti di recupero ulteriori rispetto alla sua presenza in campo durante i 90 minuti regolamentari, sia il risultato – o meno – di interruzioni suscettibili di essere compensate con il recupero (cioè in caso di “perdite di tempo (…) eccessive”): il che mina in radice la persuasività della tesi su cui è incentrato il ricorso. Ma, a tutto concedere, tale prova non avrebbe potuto condurre ad alcun significativo esito, tenuto conto di alcuni dati, oggettivamente verificabili. Dal rapporto mensile (aprile 2021) dell’Osservatorio calcistico CIES è, infatti, emerso: a) che la durata di una partita di serie A è in media di 1 ora, 36 minuti e 51 secondi; b) che la palla è fuori dal campo per il 17.6% della partita; c) che, soprattutto, in serie A il tempo di gioco effettivo è il 63,2%. Dunque, la media di tempo effettivamente giocato, in serie A, supera di poco i 61 minuti. Da ciò il Collegio non può che trarre un argomento di insuperabile evidenza per dirimere la fattispecie oggetto del presente giudizio: se, cioè, si seguisse la tesi della ricorrente e si considerasse il minutaggio effettivo (cioè il 63,2%) del tempo di presenza del calciatore Vignato in campo, ci si avvedrebbe che quest’ultimo ha raggiunto un minutaggio superiore a 45 minuti (lettere A) e B) del contratto di trasferimento) soltanto in quelle in cui è stato in campo almeno 70 minuti. Ciò è accaduto in 8 partite (fonte sito PNPA) oppure, al massimo, in 9 partite (fonte Gazzetta). Il che equivale ad affermare, se si dovesse tenere conto soltanto della percentuale di tempo effettivo sopra indicata (63,2%), che – nell’ambito di tutti i premi fissati nel contratto di trasferimento – l’unica condizione avveratasi sarebbe stata quella di cui alla lett. A) del contratto (5 presenze da 45 minuti nella stagione 2019 – 2020), mentre condizioni sottese a tutte le restanti clausole contrattuali (ed i previsti premi) di cui alla lett. B (pure riferita al minutaggio minimo di 45) e, soprattutto, di cui alle lett. C, D, E ed F (queste ultime riferite al minutaggio minimo di 15) sarebbero risultate proibitivamente realizzabili o, addirittura, in partenza irrealizzabili. Senza contare, inoltre, che ove si considerasse soltanto il tempo effettivamente giocato (tempo che dovrebbe, a questo punto, essere parametrato sulla percentuale del 63,2%), si finirebbe per rendere irrilevante lo stesso minutaggio di 90 minuti, riferito alla durata del tempo regolamentare: il tutto con palesi effetti distorsivi sulla liceità della contrattualistica sportiva. Va, da ultimo, considerato che non è neppure ravvisabile nella specie l’incertezza lamentata dalla società ricorrente con riferimento all’aleatorietà del tempo di recupero (con richiamo al documento n. 5, riguardante un altro calciatore di serie A); di converso, occorre rilevare che nell’ipotesi, sostenuta appunto dal Bologna F.C., in cui a monte si dovesse precludere dal computo della presenza in campo il tempo di recupero si determinerebbe una conseguenza paradossale, costituita dalla possibilità di predeterminare – ad esempio, per stare alla fattispecie di giudizio, sistematicamente facendo subentrare il calciatore Vignato al minuto 76° di ogni partita – l’impossibilità di riconoscere alcun premio correlato alla presenza per 15 minuti. L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente condurrebbe, allora, ad un frontale contrasto delle previsioni del contratto di trasferimento con il “dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”, vale a dire con il principio di buona fede che “obbliga, da un lato, a salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse” (cfr. Corte di Cassazione, 4 maggio 2009, n. 10182, richiamata da id., 14 giugno 2021, n. 16743). Il che conferma ulteriormente, ad avviso del Collegio, che la mancata previsione di uno specifico riferimento al tempo effettivamente giocato ha costituito nulla più che il risultato di una consapevole pattuizione tra le parti contraenti, queste ultime essendosi, invero, risolute a ritenere rilevanti le “presenze” in campo del calciatore V. indipendentemente dal recupero del tempo di gioco e, perciò, in piena coerenza con la causa del contratto….Il caso di specie:…..la società ricorrente ha esposto: di aver sottoscritto, in data 20 gennaio 2020 con la società A.C. Chievo Verona s.r.l., il contratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore E.V.; che sul modulo n. … le parti hanno previsto, a titolo di premi e/o indennizzi, il riconoscimento, in favore del Chievo Verona, di determinati importi, correlati – per quanto più interessa il presente giudizio – al “raggiungimento della 10a, 15a, 20a, 25a presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore V. con il Bologna o altra squadra di Serie A”; che nel contratto le parti hanno soggiunto che i predetti premi sarebbero stati “validi per ogni stagione sportiva di contratto del Bologna con il calciatore V.”, oltre che “cumulabili e possono maturare una sola volta per l'intera durata del contratto stesso. I premi se maturati, verranno pagati tramite stanza di compensazione, ai sensi dell'art. 100.3 - 100.4 101.7 -102.5 - 103.3 NOIF entro il termine successivo al 30/06”: condizione da verificare sulla scorta di quanto sarebbe risultato in “Gazzetta dello Sport, sito Lega Serie A”. È accaduto che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), con comunicazione del 25 maggio 2021, ha reso noto che “risultano essersi verificate le condizioni del premio e/o indennizzo di cui al modulo n. …. inserito nell'accordo in bollo n. 0001786560/19 in favore della società A.C. Chievo Verona s.r.l. per l’importo di Euro 200.000,00 (+ IVA) con pagamento in unica soluzione”, e ciò in relazione al ritenuto raggiungimento della “25a (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore Vignato con il Bologna o altra squadra di Serie A”. L’avveramento di tali condizioni è contestato dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A., la quale ha dedotto i seguenti motivi: 1°) erronea interpretazione della condizione sul conteggio del minutaggio e, di conseguenza, del numero di partite. La ricorrente ha premesso che “le fonti individuate inter partes per verificare l'avveramento della condizione non giungono al medesimo risultato, poiché, con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, la LNPA ritiene che il Calciatore abbia raggiunto le 25 (venticinque) presenze da almeno 15 minuti (…), mentre la Gazzetta dello Sport attesta che il numero di gare complessive da almeno 15 minuti sia pari a 23 (ventitré)” (cfr. pag. 3); ha osservato che tale discrasia deriverebbe “dal riconoscimento o meno, ai fini della quantificazione del numero delle gare, dei minuti di recupero che in ogni gara possono, o meno, essere concessi dal direttore di gara”, nel senso che il calciatore V. “nella stagione sportiva 2020/2021, ha disputato con la maglia del Bologna n. 2 gare in Coppa Italia partendo da titolare e rimanendo in campo più di 15 minuti e n. 38 gare in Campionato, di cui 11 da titolare”; ha evidenziato che sarebbe incerta la clausola apposta al contratto di trasferimento relativamente alla considerazione dei “minuti di recupero di una gara ufficiale per far maturare il lasso temporale (“almeno 15 minuti”) utile a conteggiare una presenza ai fini del riconoscimento del premio in favore del Chievo” (cfr. pag. 4); ha richiamato la regola n. 7 del regolamento del gioco del calcio, che dispone, per quanto concerne i periodi di gioco, che “una gara si compone di due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno, che possono essere soltanto ridotti se una diversa durata viene convenuta di comune accordo tra l'arbitro e le due squadre prima dell'inizio della gara e ciò in conformità con il regolamento della competizione”: il che equivarrebbe a prospettare l’estensione del tempo di gioco (ossia il recupero) quale misura di compensazione del tempo non giocato, con la conseguenza che “la previsione di un tempo extra, dopo il novantesimo minuto, è ammessa, quindi, solo quale strumento per rimediare alle perdite di tempo, i.e. ai momenti in cui il gioco è fermo” (cfr., ancora, pag. 4). La ricorrente ha, pertanto, censurato l’interpretazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la quale riterrebbe che “ sino al fischio finale di una gara, tutti i minuti - comprensivi anche di quelli a gioco fermo e quindi non disputati - siano da conteggiare, a fni statistici, nel minutaggio diun atlet ”, come già riconosciuto per altri calciatori. Di converso, “il concetto di presenza in campo rilevante in base ai minuti della gara per il riconoscimento di una indennità premiale”, e dunque anche il subordinato premio di rendimento in favore della società cedente quale parte variabile del prezzo di trasferimento, dovrebbe essere ricondotto ad un “evento positivo legato, appunto, al rendimento del calciatore secondo l’unico dato temporale prevedibile ex ante tra le parti, i.e. i 90 minuti di gioco”; in sostanza, “la ratio della pattuizione premiale si fonda sul presupposto che il calciatore raggiunga determinati risultati, in questo caso legati alla presenza in campo di almeno 15 minuti, che non può slegarsi dal concetto di partita secondo il tempo di gioco regolare di 90 minuti”. Ad avviso della ricorrente, in particolare, “nell'individuare i minuti di gioco ritenuti rilevanti per riconoscere la presenza in campo del calciatore”, le parti avrebbero fatto riferimento, “in assenza di una previsione diversa”, al concetto di partita giocata sui 90 minuti, “stabilendo che almeno 1/3 di un tempo di gioco e, quindi, poco più del 15 % della durata totale di una gara – sempre secondo il parametro dei 90 minuti - avrebbe configurato una presenza rilevante ai fini del premio”, senza, perciò, prendere in esame “la variabile imprevedibile dei minuti di recupero” (cfr. pag. 6). Ciò, pertanto, spiegherebbe la ragione per cui la Gazzetta dello Sport avrebbe calcolato il minutaggio stagionale del calciatore Vignato pervenendo al computo di “23 gare di almeno 15 minuti l’una disputate” (cfr., ancora, pag. 6): criterio non condiviso dalla Lega. 2°) Applicazione del criterio dei parametri oggettivi. Con tale motivo la ricorrente ha sostenuto che, sebbene “i rilievi della LNPA sono indicati tra le fonti per l'accertamento della condizione di maturazione del premio, tuttavia il parametro dei minuti totali, compresi quelli di recupero, portano evidentemente ad un esito contrario alle esigenze di certezza del sistema”. In sostanza, il riconoscimento del premio in favore del Chievo Verona avrebbe dovuto ancorarsi alla “applicazione di criteri e parametri "certi" e, quindi, non soggetti a variabili”, concludendo che “la combinazione tra minuti di gioco (in proporzione ai tempi regolamentari del match stabiliti dal regolamento) e presenze è l'unico idoneo a soddisfare tali esigenze” (cfr. pag. 7).

Massima:….va respinta l’eccezione opposta dalla società Chievo Verona, secondo cui la società Bologna F.C., non avendo “impugnato le certificazioni rese (…) in occasione della avveramento della condizione sub le lettere (…) C (decima presenza di almeno 15 minuti); D (quindicesima presenza di almeno 15 minuti); E (ventesima presenza di almeno 15 minuti)” (cfr. pag. 4 controdeduzioni), avrebbe prestato una sorta di acquiescenza ad alcune delle presenze del calciatore V. superiori ai 15 minuti e riferite ai premi sopra indicati ma, a suo dire sorprendentemente, contestate nell’ambito del presente giudizio con esclusivo richiamo ai dati della Gazzetta dello Sport per opporsi alla corresponsione del premio di cui alla lett. F). Ritiene, infatti, il Collegio che i premi riguardanti le lettere C), D) ed E) del contratto esulino dal tema del decidere, ben circoscritto, appunto, al premio di cui alla lett. F). In merito a quest’ultimo, va, anzitutto, osservato che il procedimento di liquidazione è stato avviato dalla società cedente mediante la presentazione di un’istanza in data 10 maggio 2021, nella quale si è rappresentato che “la condizione di cui sopra si è verificata nella stagione 2020/2021 nella seguente circostanza: (…) nella gara di campionato di serie A Udinese vs Bologna del 08/05/2021 il calciatore V. E.ha disputato la sua 25° presenza di almeno 15 minuti con la società Bologna F.C.”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 20/TFN del 18.12.2020

Decisione impugnata: Concessione da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico del visto di esecutività alla variazione di tesseramento del calciatore S.P. (n.27.01.1992 – matr. FIGC 4117679)

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 91 CGS – FIGC della società US Lecce Spa (matr. FIGC 25960) al fine di richiedere un equo indennizzo alla società Trapani Calcio Srl (matr. FIGC 740618)

Massima: Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la società Trapani Calcio Srl tenuta a corrispondere l’equo indennizzo in favore della US Lecce Spa per il mancato trasferimento del calciatore  - Decisione impugnata: Impugnazione istanza: della mancata concessione del visto di esecutività relativamente alla variazione di tesseramento - determinato in € 20.000,00…Con l’esercizio dell’opzione, la Società cessionaria ha quindi potenzialmente acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore …,  salvo  verifica  da  parte  della  Lega  di  appartenenza  dei  requisiti  per  il  visto  di  esecutorietà dell’operazione di trasferimento. Essendosi, infatti, impegnata a corrispondere l’importo concordato per la cessione a mezzo rateizzazione, la società Trapani Calcio Srl era obbligata, a tenore dell’art. 15, lettera C del più volte richiamato CU 222/A, a depositare entro il termine perentorio del 12 ottobre 2020, pena la mancata esecutività del contratto e conseguente caducazione degli effetti del deposito, acconcia garanzia fideiussoria che nella specie doveva riguardare anche il secondo anno atteso che la variazione di tesseramento prevedeva il pagamento in due annualità. Ciò nel rispetto dell’art. 17, lettera e) del CU 222/A. Senonché, avendo la società Trapani Calcio Srl omesso di depositare entro il 12 ottobre 2020 le garanzie a supporto della rateizzazione di pagamento così come impone, per le operazioni di campagna trasferimenti, la surrichiamata normativa, la Lega di appartenenza non ha concesso il visto di esecutorietà sul presupposto dell’accertata ed incontestabile violazione da parte della Trapani Calcio Srl delle disposizioni di cui all’art. 15, lettera C del citato CU 222/A del 15.6.2020, con conseguente caducazione della cessione e contestuale produzione di tutti gli effetti sanzionatori contemplati dall’art. 19 del CU 222/A. Tra questi, specificamente, il riconoscimento, a favore della società di provenienza, per l’ipotesi di trasferimento o cessione di contratto (come nel caso di specie), di un equo indennizzo a fronte della mancata copertura, nei termini previsti, delle esposizioni contratte. Recita, infatti, l’art. 19, lettera d) CU 222/A: "Le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi ". Nella specie ricorrono, pertanto, pacificamente gli estremi per dare luogo all’applicazione dell’art. 19, lettera d) del citato CU 222/A, con il conseguente diritto della US Lecce Spa ad ottenere dalla Trapani Calcio Spa un equo indennizzo relativo al mancato trasferimento del calciatore … Relativamente alla quantificazione dell’indennizzo, parte ricorrente richiama espressamente un precedente, in materia, con il quale la Corte Federale (CU n. 20/C vertenza SS Lazio/ AC Chievo Verona), confermando nel suo impianto motivazionale la pronuncia in primo grado resa da codesto Organo Giudicante in fattispecie analoga alla presente, ha avuto modo di affermare che, quand’anche possa sussistere uno stretto legame anche temporale tra inadempienza della società e sorgere del diritto all’equo indennizzo in capo alla controparte, non per questo all’indennizzo stesso deve essere riconosciuta una natura eminentemente risarcitoria, con la necessità di procedere ad una quantificazione inevitabilmente vicina, se non corrispondente, ai danni patrimoniali (e non ) subiti. La concreta definizione dell’indennizzo di cui all’art. 19, lettera d) del CU n. 222/A, deve essere, dunque, rimessa alle valutazioni secondo equità dell’organo giudicante, privilegiando in ciò la componente sanzionatoria rispetto a quella risarcitoria direttamente conseguente all’inadempimento contrattuale, con la possibilità di determinare in via squisitamente equitativa le somme a titolo indennitario, senza che il ristoro attribuito alla controparte interessata possa assumere connotati di irrisorietà. Ciò premesso, si ritiene di confermare l’orientamento già in precedenza affermato proprio nella vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte Federale di cui si è detto, ed in forza del quale non può trovare accoglimento la pretesa della ricorrente circa l’equiparazione dell’indennizzo all’importo convenuto (e non corrisposto) per la cessione del contratto. Tale pretesa, difatti, neppure sarebbe prospettabile ove si versasse in pura fattispecie di risarcimento del danno, considerando che il bene oggetto di quel corrispettivo (le prestazioni sportive del calciatore) resta comunque nella totale disponibilità della parte non inadempiente.  Tantomeno, pertanto, tale pretesa può configurarsi in fattispecie di indennizzo o indennità ove, al di là delle teorie sulla esatta qualificazione di tale figura giuridica e sui caratteri distintivi rispetto al risarcimento del danno, pacificamente restano escluse tanto la reintegrazione in forma specifica, quanto il ristoro per equivalente. È pacifico, infatti, che “risarcimento” e “indennizzo” sono il corrispettivo logico di due realtà differenti; il risarcimento del danno consiste nell’integrale riparazione della lesione subita in conseguenza di un’attività antigiuridica; l’indennizzo, invece, è la somma di denaro dovuta a titolo di ristoro per riparare parzialmente la diminuzione economica subita dalla parte in conseguenza di un atto lecito ma fonte di pregiudizio. In tal senso milita il riferimento all’indennizzo da parte dell’art. 42, comma tre, della Costituzione “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. Ciò nondimeno, non può dubitarsi che l’importo della cessione di contratto non eseguita debba rappresentare quantomeno un riferimento per correttamente inquadrare la pretesa indennitaria, giacché, se è vero che l’indennizzo giammai può essere quantificato in misura pari al risarcimento del danno (il che è escluso dalla stessa previsione regolamentare), è anche vero che esso non può ridursi ad un importo meramente simbolico, come tale incompatibile con la funzione (come sopra delineata) che esso è destinato a svolgere. A tal fine, considerate le indubbie ripercussioni negative che l’inadempienza della Società Trapani Calcio Srl ha prodotto, si ritiene che l’importo dell’indennizzo possa correttamente individuarsi alla stregua di una percentuale del corrispettivo pattuito, secondo criteri peraltro già applicati dalla giurisprudenza in sede civilistica (ad es., la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità): tale percentuale, con riferimento alla presente fattispecie ed alle considerazioni sopra esposte, può ritenersi equa nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale della cessione, in misura peraltro adeguata anche alla ragionevole determinazione di una penale ipoteticamente convenuta, mentre non può essere preso in considerazione (sempre come parametro di calcolo) l’ulteriore importo rappresentato dal compenso concordato con il calciatore, in quanto la mera allegazione del contratto di prestazioni sportive a suo tempo stipulato dalla US Lecce Spa con il calciatore …non costituisce adeguata e completa prova del presunto pregiudizio patito. Nulla, infatti è stato dedotto e comprovato in ordine alla effettiva erogazione dei compensi, né tanto meno risulta dimostrato che il calciatore sia stato posto fuori rosa e la società non abbia usufruito delle sue prestazioni. Rilevato, infine, che non è stata fornita neppure la prova dell’acquisizione del diritto all’utilizzo delle prestazioni di altri calciatori che la ricorrente asserisce avrebbe effettuato proprio confidando nella validità ed efficacia del contratto di cessione del …, si ritiene, quindi, equo determinare in € 20.000,00 (pari al 10% dell’importo di cessione di € 200.000,00) l’indennizzo spettante alla US Lecce Spa.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 96CFA DEL  08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 079/CFA DEL 20 MARZO 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/TFN SVE del 15.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AD POLISPORTIVA “GENNARO RUOTOLO” AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. EX ART. 30, COMMA 28 LETT. A) C.G.S. DERIVANTI DALL’INADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO ECONOMICO  FINALIZZATA  ALL’ACQUISIZIONE  DEL  CALCIATORE  F.R..

Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha rigettato il ricorso ex art. 30, comma 28, lett. A), C.G.S. proposto dalla società al fine di chiedere la condanna della società Spezia Calcio S.r.l. al risarcimento dei danni per la violazione degli accordi economici relativi al trasferimento – in favore di quest’ultimo – del calciatore, in virtù di una proposta di acquisizione del calciatore, nella quale venivano indicati gli importi che sarebbero stati corrisposti alla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo in caso di trasferimento del calciatore previa però “presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto”…..Fermo restando che l’autonomia contrattuale è tutelata nell’ordinamento federale nei limiti di cui all’art. 100, comma 2 bis, NOIF rubricato «Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”», dalla documentazione prodotta emerge che l’accordo negoziale nel caso di specie non può reputarsi rilevante per l’ordinamento federale, trattandosi di un accordo tra le società che, stante i tempi e i soggetti, non può essere oggetto di esame da parte di questa Corte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 174 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. & F.C. SPA PER LA RICHIESTA DI  PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO  TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.8.2013.

Massima: La società, in esecuzione delle obbligazioni economiche contenute nell’accordo di trasferimento del calciatore, viene condannata al pagamento di quanto pattuito essendosi realizzate le condizioni pattuite circa la partecipazione del calciatore a determinate gare.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Messina Peloro avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Monza.

Massima: La pattuizione con la quale le società concordano il pagamento di una somma di danaro a fronte della cessione definitiva del contratto relativo al calciatore è nulla ed inefficace quando non risultante dal documento di cessione del contratto depositato presso la Lega competente. L’art. 95 delle N.O.I.F., che al 4° comma impone il deposito degli accordi di trasferimento o di cessione di contratto presso la Lega o il Comitato della società cessionaria e stabilisce altresì, al 5° comma, che le pattuizioni risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 13 gennaio 2003 n. 1/2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello S.S. Lazio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C. Chievo Verona in ordine al trasferimento dei calciatori M.C. ed E.D.C.S. (L.S.D.O.). Appello A.C. Chievo Verona avverso decisioni a seguito di vertenza economica con la S.S. Lazio in ordine al trasferimento dei calciatori M.C. ed E.D.C.S. (L.S.D.O.).

Massima: La società ha diritto ad ottenere l’equo indennizzo, nel caso in cui a causa del diniego del visto di esecutività da parte della competente Lega (per appurata inadempienza agli obblighi connessi alla campagna trasferimenti, attesa la mancata copertura del saldo passivo relativo agli accordi in questione), sono stati posti nel nulla due contratti di cessione di calciatori ad altra società che erano pienamente validi e regolarmente depositati, con la conseguenza che i calciatori rientrano nella immediata disponibilità della società cedente per poter essere trasferiti a qualunque altra società nel termine di chiusura della campagna trasferimenti (fissato al 31 agosto 2002). Circa la quantificazione dell’equo indennizzo, pur sussistendo uno stretto legame anche temporale tra inadempienza della società e sorgere del diritto all’equo indennizzo in capo alla controparte, non per questo all’indennizzo stesso va riconosciuta una natura eminentemente risarcitoria, con la necessità di procedere ad una quantificazione inevitabilmente vicina, se non corrispondente, ai danni patrimoniali (e non) subiti, peraltro nella specie non facilmente calcolabili. La concreta definizione dell’indennizzo di cui al punto n. 12, lett. c), del C.U. n. 31/A, è comunque rimessa alle valutazioni secondo equità dell’organo giudicante, ancor più in casi, di non facile monetizzazione dei danni eventualmente subiti, nell’ambito di una vicenda dai contorni non particolarmente brillanti. Deve essere privilegiata, pertanto, e per entrambi i casi, la componente sanzionatoria, con la possibilità di determinare in via squisitamente equitativa le somme dovute a titolo indennitario. Questo non comporta, però, che il ristoro attribuito alla controparte danneggiata possa assumere connotati di irrisorietà.

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