Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 54/2024
Decisione impugnata: Decisione n. 0004/2024/CFA-2024-2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC (CFA), Sezioni Unite, Registro procedimenti nn. 0131/CFA/2023-2024 e 0132/CFA/2023-2024, comunicata, a mezzo PEC, in data 12 luglio 2024, con cui è stato parzialmente accolto il reclamo di Hellas Verona e rigettato il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 33//TFNSVE-2023-2024 del 29 aprile 2024, Registro procedimenti n. 0023/TFNSVE/2023-2024, con conseguente condanna di Udinese Calcio a corrispondere all’Hellas Verona FC S.p.A. la somma complessiva di euro 318.377,50, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento, alle società estere FK Pribram, FC Sellier & Bellot Vlasim e Slavia Praga, corrispondenti alle quote del contributo di solidarietà e fino alla data di restituzione delle stesse; e condanna della medesima società al rimborso ad Hellas Verona della somma di euro 15.242,50, precedentemente corrisposta alla società FC Sellier & Bellot Vlasim, in esecuzione della Dispute Resolution Chamber della FIFA tms9640 dell’11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al rimborso.
Impugnazione Istanza: Udinese Calcio S.p.A. / Hellas Verona FC S.p.A / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Lega Nazionale Professionisti Serie A
Massima: Infondata è l’eccezione della Procura Generale dello Sport – di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS, che, com’è noto, limita il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport alle sole questioni di legittimità, così precludendo l’esame di questioni di merito già oggetto di pronuncia da parte degli organi di giustizia federale. La questione oggetto della controversia portata all’esame di questo Collegio verte principalmente sulla interpretazione dell’art. 40, 3° comma, CGS FIGC e sull’effetto interruttivo prodotto dalla proposizione di un’azione arbitrale, entrambe questioni relative all’applicazione e all’interpretazione del diritto. Si tratta, in particolare, di accertare se nel giudizio endofederale, conclusosi con la pronuncia della CFA, si sia fatta una corretta applicazione delle norme relative all’azionabilità del diritto di parte resistente, ciò che configura una questione di legittimità e non di merito.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 8/2024
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, n. 0052/CFA-2023-2024 del 30 ottobre 2023, Registro procedimenti n. 0041/CFA/2023- 2024, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente per la riforma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0012/TFNSVE-2023-2024 del 21 settembre 2023, Registro procedimenti n. 0034/TFNSVE/2022-2023, con la quale l'U.C. Sampdoria S.p.A. è stata condannata a corrispondere al Torino F.C. S.p.A. l’importo di euro 328.359,44, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo, con riferimento al Contributo di Solidarietà alla KKS Lech Poznan SA, versato dalla predetta società torinese a seguito del trasferimento, con contratto del 26 agosto 2020, del calciatore [omissis] dalla U.C. Sampdoria S.p.A. al Torino F.C. S.p.A..
Impugnazione Istanza: Sampdoria S.p.A. / Torino F.C. S.p.A / Lega Nazionale Professionisti Serie A / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Va preliminarmente trattata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 54, co. 1, CGS, che, com’è noto, limita il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport alle questioni di legittimità, così precludendo l’esame nel merito della vicenda processuale che è stata oggetto di pronuncia da parte degli organi di giustizia federale. Or, dunque, la questione oggetto della controversia portata all’esame di questo Collegio verte sulla interpretazione della cessione di contratto stipulata tra le parti in causa, alla luce della normativa in materia di fonte federale e di fonte statale. Si tratta, quindi, di accertare se nel giudizio endofederale conclusosi con la pronuncia della CFA si sia fatta corretta applicazione delle norme di legge in materia di interpretazione e integrazione del contratto, configurandosi, pertanto, una questione di legittimità e non già di puro merito. L’eccezione deve essere quindi respinta. In ordine all’eccezione di inammissibilità della nota depositata dalla ricorrente in data 11 gennaio 2024, si rileva quanto segue. Detta nota, recante il documento (FAQ) redatto dalla FIGC per chiarire i dubbi interpretativi in materia di contributo di solidarietà domestico ex art. 102, commi 7 e 8, delle NOIF, è stata depositata dalla resistente «ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI», che, com’è noto, assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza (termine ad quem avente natura decadenziale, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Collegio di Garanzia dello Sport [v. SS.UU., 6 agosto 2018, n. 46]) per la presentazione di «memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento». Parte resistente eccepisce che la nota in esame, «essendo cronologicamente anteriore alla fissazione dell’udienza di discussione, stabilita per il giorno 30 gennaio 2024 giusta comunicazione della Segreteria del Collegio mediante P.E.C. del 15 gennaio 2024», non potrebbe giammai valere quale memoria ex art. 60, co. 4, CGS, «atteso che il limite temporale a ritroso di dieci giorni ivi statuito non era ancora iniziato a decorrere». L’eccezione di parte resistente non coglie nel segno atteso che, nel caso in esame, la nota della ricorrente ex art. 60, co. 4, non introduce un nuovo motivo di doglianza e risulta comunque depositata prima del decorso del predetto termine decadenziale di dieci giorni a ritroso dall’udienza di discussione.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 104 del 26/11/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 43/TFNSVE, recte 74/TFNSVE, 2020/2021, emessa, in data 4 giugno 2021, dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, che, nel respingere il reclamo presentato dalla stessa società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici FIGC-LND, di cui al C.U. n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, ha, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il reclamo del calciatore A. D. e condannato la società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del ripetuto calciatore, della somma di € 2.476,35, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.
Impugnazione Istanza: S.S.D. a r.l. Città di Campobasso/A. D./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ ammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia avverso la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche che ha condannato la società al pagamento di € 2.476,35 in favore del calciatore quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020… In ordine alla eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del tesserato per asserita violazione degli artt. 54, comma 1, CGS CONI e 12-bis, comma 2, dello Statuto CONI, il Collegio di Garanzia la ritiene infondata. Il Collegio reputa, infatti, che la società ricorrente abbia effettivamente e legittimamente denunciato la violazione di norme di legge. Nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dal tesserato, la società ricorrente non ha inteso domandare la rivalutazione di eccezioni ed argomentazioni acquisite nella fase di merito, ma ha correttamente eccepito la violazione sia della normativa fiscale, sia del protocollo d’intesa LND-AIC.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 23/2019 del 28 marzo 2019
Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 052/CFA del 22 novembre 2018, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - di cui al C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 febbraio 2018, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe, aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., l'importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora.
Parti: U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
Massima: Il Collegio di Garanzia è competente a decidere in merito all’impugnazione della decisione della CFA con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe, aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., l'importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora. … nell’ordinamento sportivo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è consentito «esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti» (art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva). Come già ribadito più volte da questo Collegio (da ultimo, vedi la decisione n. 4 del 2019 di questa Sezione), «nella sostanza, quello innanzi al massimo Organo della giustizia sportiva è configurato come un giudizio di pura legittimità che, collocandosi a valle del doppio grado di merito, rimane estraneo ad ogni valutazione che si sostanzi in censure involgenti accertamenti di fatto. Il parametro di giudizio del Collegio è dunque costituito soltanto dalla violazione di legge e dal deficit motivatorio, riguardato dal punto di vista sia dell’omesso sviluppo logico-giuridico delle ragioni che sostengono la decisione, sia dell’insufficienza dello stesso in termini tali da comprendere la contraddittorietà intesa come una «incompatibilità logica tra gli argomenti portati dal giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni (…) ove la denunciata contraddittorietà non riguardi profili di semplice dettaglio, ma sia ravvisabile tra argomenti muniti di pari rilevanza» (così la decisione n. 44 del 2017 delle Sezioni Unite di questo Collegio). Sulla falsariga del giudizio di Cassazione, nelle formule recate dall’art. 360, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, come vigente fino alla prima modifica operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, quello innanzi al Collegio di Garanzia, quanto alla motivazione, è quindi incarnato da «un controllo di logicità e di completezza del giudizio di fatto che, senza spingersi a verificare nel merito la ricostruzione stessa di questo, appartiene in quanto tale a pieno titolo al giudice di legittimità, tanto più che la motivazione dei provvedimenti rappresenta un aspetto di importanza fondamentale nell’esercizio della giurisdizione» (in questi termini la decisione n. 63 del 2016 di questa Sezione)». Dalla natura del controllo giudiziale così delineata in sede di legittimità sportiva deriva la possibilità di verificare, nel caso in esame, i limiti del potere riservato al Collegio di Garanzia, attingendo alla consolidata elaborazione della giurisprudenza civile. In tema di ermeneutica contrattuale, quest’ultima ha distillato nel tempo alcuni ulteriori principi oggi rilevanti. In primo luogo, «l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.»; da tanto «consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali» (in questi termini, Sez. 1, ord. 15 novembre 2017, n. 27136 e Sez. 5, sent. 16 gennaio 2019, n. 873). Dalla chiara premessa che il controllo di legittimità in materia negoziale non può risolversi in una nuova indagine di fatto sulla reale volontà delle parti, ma deve piuttosto essere ricondotto ad un controllo di logicità e di completezza del giudizio di fatto già compiuto dal giudice di merito, deriva per sottrazione lo spazio di devoluzione assegnato al ricorrente. Questi, nell’investire il giudice della legittimità della questione relativa all’interpretazione del contratto, non può infatti censurare la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale «sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra» (Sez. 3, ord. 10 maggio 2018, n. 11254; ord. n. 27136 del 2017 cit. e sent. n. 873 del 2019 cit.). In definitiva, la proposizione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di una questione di ermeneutica contrattuale, fermo l’accertamento compiuto dal giudice di merito nella ricerca e nell’individuazione della comune volontà delle parti, deve sostanziarsi in chiari e puntuali motivi di ricorso che, non limitandosi alla mera riproposizione delle censure articolate nei gradi di merito ovvero dell’interpretazione negoziale alternativa disattesa da quel giudice, individuino con sufficiente precisione i canoni ermeneutici legali violati da ciascuna specifica proposizione motiva della pronuncia impugnata. Solo in tal modo, nell’ordinamento di diritto civile così come in quello sportivo, è possibile garantire che il giudizio di legittimità non sconfini in nuove inammissibili rivalutazioni di questioni di fatto. E’ al vaglio di tali principi che, pertanto, andranno di volta in volta sottoposti i motivi di ricorso articolati innanzi a questo Collegio.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Quarta Sezione: Decisione n. 7 del 12/02/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pubblicata sul C.U. n. 5/TFN – Sez. V.E. del 25/9/2015 con la quale veniva rigettato il reclamo della stessa avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 316 del 30/6/2015
Parti: Polisportiva Arzachena/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Marco Moro
Massima: La controversia, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del TFN Sezione Vertenze Economiche, rientra nella propria sfera di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC. Ciò in coerenza con il principio che individua nel Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva. La fattispecie oggetto del presente giudizio è, infatti, riconducibile al novero di quelle in relazione alle quali sono esauriti i gradi interni di giustizia federale.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I Sezione Quarta: Decisione n. 12 del 15/03/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisioni del Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezione Vertenze Economiche – pubblicate, nel solo dispositivo, il 17 dicembre 2015
Parti: S.S.D. Jesina Calcio/U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: La controversia, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del TFN Sezione Vertenze Economiche, rientra nella sfera di competenza del Collegio di Garanzia.