Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 21/TFN del 18.12.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore M.M. n. 24.05.2001 – matr. FIGC 6976068 – ric. 131),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Sporting Club Brescia (matr. FIGC 77867) contro la società ASD Sporting Club Nave 1966 (matr. FIGC 952772)

Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi in quanto il ricorso introduttivo constava di 2 fogli in bianco come provato mediante testimonianza…Risulta, invero, dagli atti la prova dell’avvenuta ricezione da parte della ASD Sporting Club Brescia, in data 29/6/2020, della raccomandata n. 15370855249-5 inviata dalla ASD Sporting Club Nave 1966. Risulta altresì in atti che la reclamante sin da subito abbia contestato che la stessa contenesse esclusivamente n. 2 fogli bianchi, chiedendo di poter dar prova di tale circostanza. Fatte queste opportune precisazioni, ulteriormente si osserva. Preliminarmente si deve rilevare che, in tema di spedizione, effettuata a mezzo del servizio postale in busta chiusa, si applicano i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30787 /2019 – 16528/2018) in ordine a tale tipo di spedizione e, alla cui stregua, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. (“Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso). In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario”. L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto."). Per cui spetta di conseguenza al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico raccomandato fosse vuoto o contenesse altri documenti e dunque la mancata conoscenza dell'atto. Onere che può essere assolto mediante prova testimoniale. Ciò vale anche nel procedimento innanzi a questa Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale a livello nazionale, laddove, ai sensi dell’art. 91 CGS, è previsto che “Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.” Orbene, nella fattispecie che ci occupa, tale onere è stato assolto dalla società reclamante, a mezzo del teste avv. …, che ha confermato che la busta inviata dalla Sporting Club Nave 1966, che avrebbe dovuto contenere il ricorso introduttivo per la richiesta del premio di preparazione relativo calciatore … conteneva, invece, soltanto 2 fogli bianchi. A fronte della prova sulla mancanza, all’interno della busta, del ricorso, fornita dalla reclamante, la società convenuta ASD Sporting Club Nave 1966 non ha fornito la prova contraria, né in sede di costituzione, peraltro, tardiva, né in corso di acquisizione delle prove, ad esempio dimostrando di aver predisposto i plichi completi del loro contenuto e di averli regolarmente spediti; nella realtà la società convenuta si è limitata a sostenerne l’avvenuta spedizione, in un primo momento, assumendo poi che la consegna sarebbe avvenuta solo in data 15 Luglio, dopo essere rimasta in giacenza presso l’ufficio postale, richiamando l’iter della raccomandata sul sito delle poste, secondo una propria lettura. Sebbene, infatti, la stampa del tracciamento della raccomandata, seppur solo di recente (cfr. Cass. sent. n. 4485/20 del 3 febbraio 2020), sia stata ritenuta sufficiente e idonea a fornire la prova dell’avvenuta notifica, perché attesta in modo compiuto «i vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l’esito della spedizione», nel caso in esame l’ultima annotazione delle Poste in merito alla citata raccomandata, per come accertato d’ufficio da questo Tribunale, con una procedura di controllo sul sito, indicava in realtà la data del “29.06.2020 ore 13.53.27 con la dicitura In consegna”.  La difesa della società convenuta, pertanto omette di fornire la prova contraria, limitandosi a mere affermazioni, peraltro prive di riscontro in atti. Da ciò consegue, in assenza di prova contraria, l’attendibilità del teste escusso e, conseguentemente, la raggiunta prova che la reclamante non abbia ricevuto il ricorso introduttivo e, pertanto, non abbia notizia del procedimento innanzi alla Commissione Premi, vedendo dunque leso il proprio diritto di difesa. Il contraddittorio tra le parti, pertanto, non è mai stato instaurato, equiparandosi in questo caso la inesistente notifica del ricorso introduttivo alla mancata notifica del ricorso stesso al resistente, e la decisione impugnata risulta, quindi, emessa in presenza di evidente inammissibilità della domanda introduttiva. Sul punto soccorre l’art. 73 CGS, il quale stabilisce che il giudice di appello, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso introduttivo, annulla la decisione impugnata senza rinvio. In virtù della norma richiamata, ed in linea con precedenti decisioni di questo Tribunale, la delibera impugnata deve, pertanto, essere annullata, a causa della inammissibilità della domanda introduttiva, senza rinvio.

Massima: Questo Tribunale non disconosce il proprio orientamento rispetto alla inesistenza di qualsiasi contestazione nel merito del provvedimento impugnato, che determinerebbe l’inammissibilità del gravame, ma ritiene opportuno in questa vicenda discostarsene, e ricordare che, in assenza di notifica della domanda introduttiva e di conseguente sua inammissibilità, possano applicarsi i principi richiamati dalla Suprema Corte in siffatte circostanze (Cass. civ., sez. III, 20-08-2018, n. 20799. È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione conforme Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-01-2019, n. 402).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 535 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.W.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, .. il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, .. il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC.  N. 512  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 492 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE K.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 143 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 489 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.T.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC.  N. 481  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 474 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.S.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 472 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO  1921

Massima: Destituito di fondamento è, .. il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 464 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 462 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, …. il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 459 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 458 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Destituito di fondamento è, … il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ ASD GRIPPO DRS BENEVENTO CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO  PESCARA 1936 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 225 –  PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE B.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL  21.9.2017.

Massima: L’art. 30, comma 33 CGS, prescrive l’obbligatorietà della notifica del solo ricorso, e non anche dei documenti allegati allo stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN SISTO  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 1 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER  IL CALCIATORE A.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Massima: La richiesta di pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF inoltrata alla Commissione Premi è inammissibile per incompleta documentazione. Ai sensi dell’art. 96, 3 comma, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte”, mancanti nella fattispecie in esame. Unitamente al ricorso trasmesso alla Commissione Premi, infatti, la società ha allegato unicamente il tesserino del calciatore relativo alla stagione sportiva 2012/2013, non dando, invece, alcuna prova dell’invio del ricorso stesso alla controparte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ  SSD ESSECI SIGMA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 218PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA),  PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.

Massima: L’art. 99 bis NOIF, al contrario dell’art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede l’obbligo di allegazione – a pena di inammissibilità- della tessera del calciatore a suo tempo rilasciata, e la circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4.9.2007 (“Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla ) ammette, per l’ipotesi in cui la Società richiedente il premio fosse nell’impossibilità di documentare il tesseramento, l’attestazione da parte del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in base alle documentazioni giacenti in archivio, di quanto affermato dalla Società in punto di tesseramento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 203BIS DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA  CONTRO LA  SOCIETÀ SSD SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE  FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.

Massima: L’art. 99 bis NOIF, al contrario dell’art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede l’obbligo di allegazione – a pena di inammissibilità- della tessera del calciatore a suo tempo rilasciata, e la circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4.9.2007 (“Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla ) ammette, per l’ipotesi in cui la Società richiedente il premio fosse nell’impossibilità di documentare il tesseramento, l’attestazione da parte del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in base alle documentazioni giacenti in archivio, di quanto affermato dalla Società in punto di tesseramento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 195 DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FC SPA CONTRO LA  SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE  BEGHETTO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.

Massima: Nessuna norma federale impone la notifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di liquidazione del premio, essendo del tutto inappropriato il richiamo all’art. 33 NOIF che regolamenta il diverso caso dei ricorsi e reclami giudiziari.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Ordinanza. 8) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD PETRARCA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE EL HARI YASSINE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Massima: L’art. 93 III comma della NOIF, recita: “(…) Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto (…)” Dall’esame dei documenti e alla luce della normativa sopra richiamata risulta indubbio che, in violazione di quanto disposto dall’art. 96, terzo comma, NOIF, il ricorso alla Commissione Premi è stato notificato ad indirizzo diverso sia da quello relativo alla sede della Società che da quello indicato per la corrispondenza, per cui la decisione va annullata..

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Massima: In base all’art. 96, comma 3, NOIF, la corresponsione del premio di preparazione è di norma regolata direttamente fra le parti secondo i parametri e le tabelle annualmente predisposte dagli uffici federali. Ciò comporta che, anche quando la relativa richiesta viene formalizzata con ricorso alla Commissione Premi, la domanda non è sottoposta a particolari requisiti formali né richiede, a pena di nullità, la precisa quantificazione del premio, il cui importo viene appunto calcolato mercé l’applicazione di parametri tabellari predeterminati.

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