Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 535 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.W.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC.  N. 512  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 492 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE K.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 143 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 489 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.T.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC.  N. 481  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 474 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.S.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 472 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO  1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 464 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 462 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 459 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 458 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali. Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921. All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse. Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte. Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale. Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

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