Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I Sezione Quarta: Decisione n. 12 del 15/03/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: decisioni del Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezione Vertenze Economiche – pubblicate, nel solo dispositivo, il 17 dicembre 2015

Parti: S.S.D. Jesina Calcio/U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il T.F.N., Sez. V.E., ha correttamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e irricevibilità del ricorso proposto dalla società davanti alla Commissione Premi di preparazione, fondata sul rilievo dell’impossibilità, da un lato, di comprendere l’identità del sottoscrittore del ricorso e, dall’altro, di accertare conseguentemente la sussistenza del potere rappresentativo. Al fine del rispetto della disposizione di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., che, come è noto, sancisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione, tra le altre, delle parti, queste possono essere individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di giudizio. Pertanto, solo una assoluta incertezza sull'identità delle parti può comportare l'inammissibilità del ricorso. Nella fattispecie, l’esame del foglio di censimento federale della società, compiuto dal T.F.N., ha permesso di identificare con certezza il firmatario del ricorso nella persona del legale rappresentante della società ricorrente e, dunque, di escludere ogni dubbio in ordine alla identità della parte.

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