Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 1/CGF Riunione del 8 luglio 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti (e del Presidente C.A.E.) di interpretazione dell’art. 33, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva

Interpretazione: L’art. 33, comma 9, Codice di Giustizia Sportiva che recita: “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami di successiva istanza”, va interpretato nel senso che il reclamo improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto purché nei termini perentori stabiliti dall’art. 38 C.G.S., decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 23 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005Impugnazione - istanza: Appello del Genoa Cricket And F.C. S.p.A. avverso l’obbligo della corresponsione del “premio alla carriera” ai sensi dell’art. 99/bis, relativo al calciatore N.A. in favore della società S.C. San Paolo

Massima: La declaratoria di inammissibilità del primo ricorso presentato dalla società, determinata da un difetto di instaurazione del contraddittorio, non preclude la riproposizione della medesima domanda non prescrittasi, previo ovviamente, il corretto rispetto delle norme concernenti la notifica a controparte del nuovo ricorso.   

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 13.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Pavia avverso la declaratoria di inammissibilità a seguito di vertenza economica con l’U.S. Alessandria in relazione al mancato trasferimento dei calciatori O.N. e T.R.

Massima: Quando è stato dichiarato inammissibile il ricorso alla Commissione Vertenze Economiche, per mancanza di sottoscrizione, la società, se è nei termini, può presentare un nuovo ricorso.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E - Com. Uff. n. 21/D - Riunione dell'11.3.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Gioiese avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Vigor Lamezia Calcio in ordine all'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., conseguente al tesseramento del calciatore B.G. in proprio favore.

Massima: Nessuna norma regolamentare vieta la riproposizione di un reclamo dinanzi allo stesso organo che ne ha dichiarato in precedenza l’inammissibilità, quando il nuovo reclamo sia conforme alle condizioni di tempo e di forma prescritte per il suo inoltro.

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