Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 04/TFN-SVE del 24 Luglio 2023

Decisione Impugnata: Al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD Academy Mariglianese (matr. 953426)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e depositato in atti, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del 12 Aprile 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi FIGC pubblicata sul C.U. n. 7/E del 23 febbraio 2023 (premio di preparazione calciatore R.S., 3.4.2003 – matr. 6649113– ric. 391),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Città di Acicatena (matr. 740014) nei confronti della società USD La Meridiana (matr. 915223)

Massima: Il Tribunale, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società e, per l’effetto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio di preparazione del calciatore, ferma la penale, in quanto l’atto di rinuncia al ricorso è stato presentato dalla società alla Commissione Premi in medesimo giorno in cui questa ha assunto la decisione.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 14/TFN-SVE del 16 Novembre  2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Monterosi Tuscia Football Club Srl (matr. 943027) nei confronti della società US Viterbese 1908 Srl (matr. 937950) al fine di far dichiarare l’inefficacia e/o la risoluzione per inadempimento del contratto di concessione d’uso a titolo oneroso per la stagione sportiva 2021/2022 dello Stadio E. Rocchi di Viterbo sottoscritto tra Monterosi e Viterbese

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società per intervenuta transazione tra le parti dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 2/TFN-SVE del 18 Luglio  2022

Impugnazione Istanza: Ricorso proposto dalla società Udinese Calcio Spa (matr. 64165) richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva stipulato

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte della società ricorrente dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 92/TFN-SVE del 24 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22 aprile 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo  ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal sig. C.A. (n. 1.2.1989 – matr. 4417337) contro la società Calcio Foggia 1920 Srl (matr. 951838)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte del calciatore reclamante e della relativa accettazione di controparte, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 91/TFN-SVE del 24 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22 aprile 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo  ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore F.G. (n. 27.1.1985 – matr. 3837727) contro la società Calcio Foggia 1920 Srl (matr. 951838)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte del calciatore reclamante e della relativa accettazione di controparte, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 90/TFN-SVE del 24 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22 aprile 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo  ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società Calcio Foggia 1920 Srl (matr. 951838) contro il calciatore C.A. (n. 1.2.1989 – matr. 4417337),

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte della società reclamante e della relativa accettazione di controparte, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 89/TFN-SVE del 24 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22 aprile 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo  ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società Calcio Foggia 1920 Srl (matr. 951838) contro il calciatore F.G. (n. 27.1.1985 – matr. 3837727)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte della società reclamante e della relativa accettazione di controparte, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 78/TFN-SVE del 1 Marzo 2022

Decisione Impugnata: Confermare l’applicazione delle previsioni di cui all’all. 5 del RSTP della FIFA, e quindi la determinazione dell’importo del contributo di solidarietà FIFA, e condannare la società Perugia alla restituzione di quanto versato in eccedenza attraverso la stanza di compensazione

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91, comma 1, CGS – FIGC proposto dalla società Delfino Pescara 1936 Spa (matr. 922177) contro la società AC Perugia Calcio Srl (matr. 932491) al fine di accertare il corrispettivo dell’operazione di trasferimento del calciatore N.T.M.(n. 24.2.2000 – matr. 1.025.912) dalla società Perugia alla società Pescara.

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia agli atti della società e della accettazione di detta rinuncia, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 71/TFN-SVE del 09 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Pagamento dell’importo di € 10.000,00 oltre IVA a titolo di affitto dello stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio concesso in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl, come da scrittura privata sottoscritta in data 14 giugno 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 Srl (matr. FIGC 922231) contro la società US 1913 Seregno Calcio Srl (matr. FIGC 675227),

Massima: Il Tribunale, atteso l’avvenuto pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 45/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 385/1 del 28 giugno 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. c) CGS – FIGC proposto dalla società ASD FC SS Nola 1925 (matr. FIGC 949358) contro il collaboratore della gestione sportiva Sig. F.A.M. (n. 4.7.1975 – matr. dirig. FIGC 906962769)

Massima: Il Tribunale preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di entrambe le parti, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 1/TFN del 08.09.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 Luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore M.M. n. 13.04.2005 – matr. FIGC 6836535 – ric. n. 48),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società Reggina Calcio Srl (matr. FIGC 943512) contro la società ASD Napoli Club Afragola (matr. FIGC 930118)

Massima:…dall’esame della documentazione prodotta, risulta come, in data 29.07.2019, la ASD Napoli Club Afragola abbia formalmente rinunciato al premio e, come la prodotta liberatoria rechi il visto di autenticità apposto dal Comitato Regionale della Campania presso il quale è stato depositato l’originale. Risulta per tabulas come detta rinuncia risulti intervenuta in data antecedente a quella della proposizione del ricorso dinnanzi la Commissione Premi, avvenuta in data 21.01.2020. Inoltre, tale liberatoria, non risulta essere stata comunicata alla Commissione Premi di Preparazione neanche successivamente alla proposizione del ricorso, né dalla ASD Napoli Club Afragola, né dall’odierna reclamante, rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Ciò premesso, si osserva, come l’avvenuta rinuncia al premio determini la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incida sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN del 15.07.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società US Avellino 1912 Srl (matr. FIGC 949712) contro il calciatore C.F. (n. 26.04.1993 - matr. FIGC 3968521)

Massima: Il Tribunale… preso atto dellaccordo transattivo intervenuto tra le parti..dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 76/TFN del 15.07.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società US Avellino 1912 Srl (matr. FIGC 949712) contro il calciatore L.E.C. (n. 22.01.1993 - matr. FIGC 4664007)

Massima: Il Tribunale… preso atto dellaccordo transattivo intervenuto tra le parti..dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 75/TFN del 15.07.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE – LND pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società US Avellino 1912 Srl (matr. FIGC 949712) contro il calciatore D.N. (n. 14.04.1995 - matr. FIGC 4564445)

Massima: Il Tribunale… preso atto dellaccordo transattivo intervenuto tra le parti..dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 74/TFN del 15.07.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società US Avellino 1912 Srl (matr. FIGC 949712) contro il calciatore C.N. (n. 28.03.1984 - matr. FIGC3366584)

Massima: Il Tribunale… preso atto dellaccordo transattivo intervenuto tra le parti..dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  43/TFN del 8.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 275 – Premio di Preparazione per il calciatore R.R.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD San Vincenzo Scafati (matr. FIGC 937973) contro la società ASD San Vito Positano (matr. FIGC 45110)

Massima: Il Tribunale… preso atto della rinuncia al ricorso dichiara non luogo a procedersi relativamente al gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  32/TFN del 17.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n.181 – Premio di Preparazione per il calciatore L.S.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

 Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Vigor Trani Calcio (matr. FIGC 941107) contro la società APD Nicola Di Leo Trani (matr. FIGC 932792)

Massima: l’avvenuta rinuncia al premio di preparazione (avvenuta successivamente al deposito della decisione della Commissione Premi) determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio. Tuttavia, tale circostanza non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa, che resta, comunque, confermata per la corretta attivazione della medesima Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  22/TFN del 21.11.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 70 – Premio di Preparazione per il calciatore B.S.) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SSD Calcio Castelfiorentino (matr. FIGC 11050) contro la società ASD Lastrigiana (matr. FIGC 932204)

Massima: Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  21/TFN del 22.11.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 76 – Premio di Preparazione per il calciatore B.T.) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SSD Calcio Castelfiorentino (matr. FIGC 11050) contro la società ASD Lastrigiana (matr. FIGC 932204)

Massima: Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  5/TFN del 13.9.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 47 – Premio di Preparazione per il calciatore P.M.) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FC Verbano Calcio contro la società US Bosto

Massima: …l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  4/TFN del 13.9.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 36 – Premio di Preparazione per il calciatore L.K.) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FC Verbano Calcio contro la società US Bosto

Massima: … l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE -         LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.M., PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE - LND DEL 19.12.2018.

Impugnazione istanza:         RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima: Il Tribunale…visto l’accordo transattivo e la rinuncia agli atti, dichiara cessata la materia del contendere

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 789 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS FERALPI LONATO CONTRO LA SOCIETÀ FC CASTIGLIONE ASD

Massima: Si osserva, infatti, che, esaminati gli atti, risulta che la FC Castiglione ASD, come indicato dalla società reclamante, ha effettivamente provveduto in data 30 aprile 2019 (quindi prima  del deposito della decisione della Commissione Premi del 16 maggio 2019) a depositare regolarmente presso il Comitato Provinciale di Mantova la liberatoria relativa al premio di preparazione di cui è causa e, nel medesimo giorno, a trasmetterne copia alla Commissione Premi. Stante quanto sopra, la Commissione Premi avrebbe dovuto tenere in considerazione l’avvenuto rilascio della suddetta liberatoria da parte della FC Castiglione ASD, dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO

Massima: La Società SS Juve Stabia Srl ha, infatti, fornito piena prova dell’intervenuta transazione in ordine al premio di preparazione rivendicato dalla ASD Turris Calcio trasmettendo alla Commissione Premi, ancor prima della delibera da questa pronunciata, la liberatoria rilasciata dalla controparte il 2 aprile 2019 e munita il 4 aprile 2019 del visto di autenticità da parte del Comitato Regionale Campania, a tenore di quanto previsto dall’art. 96, punto 3, comma 5 delle NOIF. Il fatto che la transazione sia stata perfezionata a distanza di undici giorni dalla proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi e che della stessa sia stata quest’ultima notiziata a mezzo pec del 12 aprile 2019 così da potere dichiarare cessata la materia del contendere, porta ad accogliere integralmente il reclamo anche in punto di condanna al pagamento della penale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE  del  22  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 896 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSDRL

Massima: È pacifico in atti che il pagamento del premio sia stato effettuato dall’ Atalanta Bergamasca Calcio spa solo dopo il ricorso presentato alla Commissione Premi dall’Accademia Internazionale Calcio e che al momento della decisione qui impugnata, nulla era stato comunicato alla Commissione al riguardo. Preso atto della cessata materia del contendere in ordine al premio, considerata anche la formale liberatoria in atti, quanto alla penale le doglianze della reclamante non possono trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: MANCATO RISPETTO DELL’ACCORDO N. 16070125/A STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 18.07.2016 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL PREMIO DI VALORIZZAZIONE E RENDIMENTO A NORMA DEGLI ARTT. 100 C. 2BIS, 101 C. 7, 102 C. 3BIS E 103 C. 3 DELLE NOIF IN OCCASIONE DELLA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO DEL CALCIATORE M.A..

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ ASD LIVENTINA CONTRO LA SOCIETÀ VENEZIA FC SRL SSP

Massima: Il Tribunale ..preso atto dell’accordo tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: MANCATO RISPETTO DELL’ACCORDO N. 16190037/A STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 18.07.2016 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL PREMIO DI VALORIZZAZIONE E RENDIMENTO A NORMA DEGLI ARTT. 100 C. 2BIS, 101 C. 7, 102 C. 3BIS E 103 C. 3 DELLE NOIF IN OCCASIONE DELLA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO DEL CALCIATORE B.D..

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD LIVENTINA CONTRO LA SOCIETÀ VENEZIA FC SRL SSP

Massima: Il Tribunale ..preso atto dell’accordo tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 516 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ ASD BOGLIASCO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI

Massima: … l’avvenuta produzione della quietanza liberatoria determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 482 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.01.2019

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 152 DELLA SOCIETÀ UPD COPPARESE CONTRO LA SOCIETÀ UCD SOLESINESE.

Massima: Il Tribunale … preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio. Conferma il pagamento della penale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.A., PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO

Massima: Il Tribunale…preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE G.P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO

Massima: Il Tribunale…preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.R., PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO

Massima: Il Tribunale…preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE V.A., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO

Massima: Il Tribunale … preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 223 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US SALES ASD

Massima: Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Si osserva, infatti, che, esaminati gli atti, risulta che la US Sales ASD, come indicato dalla società reclamante, ha effettivamente provveduto in data 11 Luglio 2018 (quindi prima del deposito della decisione della Commissione Premi del 25 Ottobre 2018) a depositare regolarmente presso il Comitato Regionale Toscana la liberatoria relativa al premio di preparazione di cui è causa e, nel medesimo giorno, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Premi la rinuncia al ricorso ovvero al premio medesimo. Stante quanto sopra, la Commissione Premi avrebbe dovuto tenere in considerazione l’avvenuta rinuncia al ricorso da parte della US Sales ASD, dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 113 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO

Massima: La Società condannata  al  pagamento della penale,  era  il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE  DELLA  COMMISSIONE  PREMI  (RIC.  N.  143  –  PREMIO  DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO.

Massima: La Società condannata  al  pagamento della penale,  era  il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 182 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO

Massima: La Società condannata  al  pagamento della penale,  era  il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO

Massima: La Società condannata  al  pagamento della penale,  era  il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 750 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER  IL CALCIATORE  D.B.D.),  PUBBLICATA NEL  C.U.  10/E DEL 24.05.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 219 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MAURIZIO LANZARO

Massima: La liberatoria…prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F., di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere quanto al pagamento del premio di preparazione. Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto in atti non v’è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento. Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 N.O.I.F..

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE  del 11 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.G., PUBBLICATA NEL C.U. 306/CAE-LND del 30.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell’avvenuto deposito della dichiarazione congiunta di intervenuto accordo tra le parti e rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta in data 29 Agosto 2018, con conseguente cessazione della materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE  del 11 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.S.), PUBBLICATA NEL C.U.

10/E del 24.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 215 DELLA SOCIETÀ SS SRL AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI CONTRO LA SOCIETÀ      SSD GATTOPARDO PALMA SRL

Massima: La liberatoria…prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 NOIF, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere, quanto al pagamento del premio di preparazione. Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della SSD Gattopardo Palma Srl (19 Febbraio 2018); e - dall’altro - in atti non v’è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento. Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE  del 11 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 198 DELLA SOCIETÀ ASD BELMONTE ANTELLA GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD GREVIGIANA

Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’avvenuta transazione tra le parti, è necessario allegare “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. A seguito dell’esame della documentazione in atti, nel caso di specie, risulta, tuttavia, accertata la mancata produzione (e/o comunicazione) presso la Commissione Premi della liberatoria attestante l’avvenuto accordo tra le parti. Per tali ragioni, la delibera della Commissione Premi risulta essere stata correttamente assunta. L’avvenuto  pagamento  del  premio  determina  la  cessazione  della  materia  del  contendere relativamente al premio. Tuttavia, tale circostanza non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa, che resta, comunque, confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE  del 11 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 788 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE .P.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 191 DELLA SOCIETÀ AC CAVALLINO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSDSRL CALCIO SAN DONÀ

Massima: Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 26 Marzo 2018, è stato regolato tra le parti il pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore …. di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere limitatamente allo stesso.. non v’è prova che, prima della decisione, alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento. Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 540 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ ASD LATINA S. SERMONETA FC CONTRO LA SOCIETÀ US SA.MA.GOR. ASD

Massima: Dall’esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio, pur essendo stata redatta in data 5.1.2018, risulta depositata solo in data 6 Marzo 2018 e quindi successivamente alla decisione della Commissione Premi; di talché la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale. Nessuna delle due Società, pur in presenza del pagamento, ha infatti inteso comunicare alcunché alla Commissione Premi. Quest'ultima, pertanto, ha legittimamente adottato la delibera oggi impugnata anche in relazione alla penale, il cui addebito consegue inevitabilmente all'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 96 NOIF…P.Q.M…Il Tribunale..dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e, conferma limitatamente alla penale, l’impugnata decisione della Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ SICULA LEONZIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE FERREIRA DA LUZ MA MICHEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Massima: Il Tribunale preso atto della rinuncia al reclamo in forza dell’accordo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD SANCATALDESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD REALNISSA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 409 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUTTILLA ANDREA MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Massima: La liberatoria depositata dinanzi al Tribunale in allegato al reclamo e, pertanto, solo successivamente alla decisione assunta dalla Commissione Premi non esclude il pagamento della penale. L’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ ASD Ricotortola CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – PREMIO DI PREPARAZIONE  PER IL CALCIATORE P.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa. La Società, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ  CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 127 –  PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E  DEL 21.9.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ  CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 –  PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E  DEL 21.9.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ  CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 188 –  PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.A.), PUBBLICATA NEL C.U.  2/E DEL 21.9.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa. Ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’intervenuta transazione tra le parti, è necessario allegare alla relativa memoria “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ ASD RICOTORTOLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 109 – PREMIO DI PREPARAZIONE  PER IL CALCIATORE C.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa. La Società, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 56 DELLA SOCIETÀ ASD RICOTORTOLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 135 – PREMIO DI PREPARAZIONE  PER IL CALCIATORE G.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa. La Società, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 801 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIFOLETTI  DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: La liberatoria di rinuncia al premio redatta e depositata successivamente alla decisione della Commissioni Premi è idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio e non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 849 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PANICCIA  DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: La liberatoria di rinuncia al premio redatta e depositata successivamente alla decisione della Commissioni Premi è idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio e non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 808 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE LOGU  DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: La liberatoria di rinuncia al premio redatta e depositata successivamente alla decisione della Commissioni Premi è idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio e non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 835 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARRAS  MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: La liberatoria di rinuncia al premio redatta e depositata successivamente alla decisione della Commissioni Premi è idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio e non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 211 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECCARELLI  EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: La liberatoria di rinuncia al premio redatta e depositata successivamente alla decisione della Commissioni Premi è idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio e non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 212 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTONI  ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: La liberatoria di rinuncia al premio redatta e depositata successivamente alla decisione della Commissioni Premi è idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio e non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 192 DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ  USD SUMMANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 871 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIERO DAVIDE), PUBBLICATA NEL  C.U. 10/E del 25.5.2017.

Massima: L’avvenuto pagamento del premio di preparazione determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, dovendosi certamente confermare la penale per la corretta attivazione della Commissione Premi e del questo Tribunale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 169 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL CONTRO LA SOCIETÀ AC PISA 1909 SS A RL PER LA RICHIESTA  DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO  TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 1.3.2016.

Massima: A seguito di rinuncia al reclamo viene dichiara cessata la materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ ASD GLADIATOR CONTRO LA SOCIETÀ ASD  REAL CAPODIMONTE CAVOUR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 740PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUERRA  FRANCESCO JUNIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Massima: A seguito di rinuncia al reclamo viene dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BACHIS FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

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Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDIAS LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

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Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PELUSO ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZUNNO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Massima: Nella pendenza del giudizio di primo grado, la Commissione Premi avrebbe dovuto prendere atto dell’accordo tra le parti circa il premio di preparazione formalizzato in una lettera liberatoria vidimata dal comitato competente e dichiarare la cessazione della materia del contendere. La decisione di primo grado deve essere annullata. Con la riforma della sentenza impugnataviene revocata altresì la penale disposta in favore della Federazione, in quanto l’accordo è intervenuto nelle more del giudizio, circostanza da cui sarebbe dovuta dipendere, come detto, la cessazione della materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 274 PREMIO  DI  PREPARAZIONE  PER  IL  CALCIATORE  MARCANGELI  GIANMARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 116 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAVUOTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dall’organo di prime cure, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 207 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VANNI NICCOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dall’organo di prime cure, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Massima: Il TFN dichiara estinto il giudizio su accordo delle parti

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 25 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MELITO BOCCHETTI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 191 – PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE RUSSO ADRIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Massima: Viene dichiarata estinta la vertenza su accordo delle parti

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 9 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 67 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PETRUCCI CRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 10 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 76 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUGGIERI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 11 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 21 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANNONE MATTEO BENITO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 12 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 11 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BONSIGNORE SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 13 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 27 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D’ANNIBALE PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 14 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 31 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE CURTIS ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 15 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 32 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI GREGORIO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 16 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 33 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI MARCO FABRIZIO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 17 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 43 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIANNADREA SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 18 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 53 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARTELLI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 19 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D’ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 56 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MENEGAZZI FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Massima: Viene dichiarata estinta la vertenza su accordo delle parti

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 160 DELLA SOCIETÀ USD LEPANTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BORUSSIA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO “DOMENICO FIORE” IN OCCASIONE DELLA GARA ALLIEVI PROVINCIALI – FASCIA B “USD LEPANTO – ASD BORUSSIA” TENUTASI IL 19.12.2015 – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI - C.R. LAZIO.

Massima: Viene dichiarata l’estinzione del procedimento a seguito di rinuncia

 

 

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