Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 10/TFN-SVE del 11 Ottobre 2024

Decisione Impugnata: Avverso la  decisione della Commissione Accordi Economici - LND n. 106 tris/2023-2024 del 31 luglio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida - 916023) contro il calciatore L.M. (5844928)

Massima: E’ inammissibile in quanto tardivo il reclamo proposto dalla società avverso la decisione della CAE….Ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF e dell’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo avverso le decisioni della Commissione Accordi Economici deve essere proposto entro il settimo giorno dalla comunicazione, avvenuta nel caso di specie il  31 luglio 2024. È ben vero, come afferma il Difensore della Società, che il giorno 7 settembre 2024 essendo un sabato ex art 155 cpc, applicabile al rito del processo sportivo in forza del rinvio di cui allo art. 2, comma sesto, CGS, differisce il termine al lunedì successivo, ma il punto è che non trova invece applicazione per tale termine di impugnazione, la sospensione feriale del mese di agosto. Come noto, la questione è stata affrontata anche in sede di Collegio di Garanzia che, a Sezioni Unite, con decisione numero 14 del 8 gennaio-2 marzo 2020 ha stabilito che la sospensione feriale dei termini deve essere applicata ogni qualvolta non sia previsto espressamente il contrario. Ed infatti il Legislatore Federale con successivo comunicato 200/A del 20 maggio 2020, ha modificato l’articolo 52 del Codice di Giustizia Sportiva precisando espressamente al comma 5^ che “nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 15/TFN-SVE del 13 Dicembre 2023

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicate sul CU n. 3/E del 26 ottobre 2023 (premi di preparazione dei calciatori F.F. - 10.1.2008 - matr. 2361423 – ric. 181; A.V. 9.3.2008 - matr. 2305564 - ric. 214; T.M. 4.8.2008 - matr. 2385832 - ric. 191),

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90 comma 2 lett. a) CGS proposto dalla società Venezia FC (943476) contro la società Liventina Opitergina Nextg SSDARL (913868)

Massima: Il reclamo è inammissibile poiché tardivamente proposto. L’art. 91, comma 4, CGS FIGC stabilisce che “il reclamo deve essere proposto entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”. Essendo la delibera della Commissione Premi comunicata in data 30. ottobre 2023, il reclamo andava proposto entro il termine del 7 novembre 2023. Invero, risulta dalla documentazione in atti, che la delibera della Commissione Premi è stata comunicata alla società reclamante in data 31 ottobre 2023, mentre il ricorso risulta proposto solo in data 8 novembre 2023 e, quindi, oltre il termine dei sette giorni, così come espressamente previsto dall’art. 91, comma 4, CGS FIGC.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 1/TFN-SVE del 4 Luglio  2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 10/E del 19.05.2022 (premio di preparazione calciatore D.A.D. n.23.02.2003 – matr. 2.999.990 - ric. 537)

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Giarre 1946 (matr. 935692)

Massima: Il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine normativo indicato  in sette giorni, ai sensi dell’art. 91, c. IV, Codice Giustizia Sportiva FIGC, che appunto prevede che nel procedimento in ultima istanza il reclamo debba essere proposto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata; a nulla rilevando il fatto che sia stato notificato in maniera tempestiva alla controparte, non potendo sanare tale adempimento effettuato nei termini la tardività della proposizione del reclamo davanti a questo Tribunale Federale. Nel caso in esame il reclamo è stato notificato alla società in data 24 maggio 2022 mentre al Tribunale il 1° giugno 2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 93/TFN-SVE del 1 Giugno 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi, pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 24 marzo 2022 (premio di preparazione calciatore S.G. n. 31.10.2003 – matr. 2.504.334 – ric. 485),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società FCD Valgatara (matr. 69487), contro la società GS Ambrosiana (matr. 1890)

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto al TFN avverso la decisione della Commissione proposto tardivamente ovvero oltre i termini di cui all'art. 91, co. 4, del CGS….Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - preso atto che la società FCD Valgatara con reclamo del 4 maggio 2022 ha impugnato la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 8/E del 24 marzo 2022, relativa al richiesto premio di preparazione del calciatore …, nato il 31.10.2003 - matricola 2.504.334 - ric. 485, ha rilevato la tardività dello stesso proposto oltre i termini di cui all'art. 91, co. 4, del CGS. Il Tribunale ritiene, altresì, ininfluente la circostanza che la medesima società abbia in precedenza proposto altro reclamo tempestivo avverso la medesima decisione, infatti quest'ultimo è stato dichiarato irricevibile per mancato accertato versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ex art. 48, co. 2, CGS. Per consolidato orientamento di questo Tribunale, infatti, le irregolarità procedurali non possono essere sanate con i reclami di successiva istanza che siano riproposti oltre i termini perentori previsti dal CGS, sempre decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 52/TFN-SVE del 19 Novembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 2/E del 23 settembre 2021 – (premio di preparazione calciatore M.C. n. 12.7.2003 – matr. FIGC 6.890.018 – ric. 91),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl (matr. FIGC 945182) contro la società ASD Prata Falchi Visinale (matr. FIGC 943085)

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla società che a seguito della   Commissione Premi che ha notificato la decisione in data 28.09.2021, lo stesso  è stato proposto solo in data 18.10.2021, e, quindi, ben oltre il termine indicato dalla norma…Come noto, ai sensi dell’art. 91 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il reclamo in ultima istanza deve essere proposto entro sette giorni dal ricevimento della decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 27/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 181/1 del 27 gennaio 2021 relativa al calciatore D.A. (n. 14.6.1996 – matr. FIGC 4.624.586),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo avverso la decisione della CAE perché proposto oltre i sette giorni dalla comunicazione della decisione…Ai sensi dell’art. 94 quater, comma 7 delle NOIF-FIGC, le decisioni della Commissione Accordi Economici della LND possono essere impugnate innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. Allo stesso modo l’art. 91, comma 4 del CGS - FIGC, prevede che il procedimento di ultima istanza debba essere proposto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. La società reclamante afferma di aver ricevuto la decisione impugnata dalla CAE - LND a mezzo pec in data 26 febbraio 2021, non fornendo però alcuna prova della notifica. Al contrario, dall’esame della documentazione depositata in atti (ricevuta di avvenuta consegna della pec spedita dalla CAE - LND), risulta provato che la decisione impugnata è stata notificata a mezzo pec alla SSDARL Milano City BG FC ed al difensore del calciatore, in data 27 gennaio 2021. Il reclamo della SSDARL Milano City BG FC è stato depositato innanzi a questo Tribunale in data 5 marzo 2021, ben oltre il termine di sette giorni previsto dalle norme, conseguentemente, risulta essere tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  64/TFN del 18.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore H.M.R. n. 16.08.2000 – matr. FIGC 6840383 - ric. n. 249),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per lavvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi. Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio. La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza…Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020). Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  63/TFN del 18.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore P.L. n. 24.05.2000 – matr. FIGC 6659764 - ric. n. 265),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per lavvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi. Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio. La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza…Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020). Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  62/TFN del 18.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata  con  Com.  Uff.  n.  4/E  del  21.11.2019  -  (Premio  di  preparazione  per  il  calciatore  S.E.  n. 29.03.2000 – matr. FIGC 5687765 - ric. n. 277)

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per lavvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi. Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio. La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020). Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  61/TFN del 18.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore G.F. n. 16.04.2000 – matr. FIGC 6984003 - ric. n. 245),

 Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per lavvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi. Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio. La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020). Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  60/TFN del 18.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore G.L. n. 12.11.2000 –

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per lavvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi. Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio. La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020). Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  59/TFN del 18.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 4/E del 21 novembre 2019 - (Premio di preparazione per il calciatore D.M.L. n. 16.10.2000 – matr. FIGC 5300118 - ric. n. 238),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per lavvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi. Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio. La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020). Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  27/TFN del 11.12.2019

Decisione impugnata:  Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore O.F. (n. 05.01.1993  matr. FIGC 4927252), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219)

Massima: Il reclamo è inammissibile perché tardivo. Infatti la decisione veniva notificata via PEC dalla CAE in data 23.10.2019 e impugnata il 31.10.2019, ovvero 8 gg. dopo la notifica. Lart. 94 quater, comma 11, NOIF prescrive che le impugnazioni avverso la decisione della CAE debbano essere proposte entro 7 gg. dalla sua comunicazione. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della LND possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. Orbene il giorno 30.10, scadenza del gravame è caduto di mercoledì e quindi non in giornata festiva tale da consentire lo slittamento al successivo 31.10 – giovedì - data dell’invio del gravame, sia allo scrivente Tribunale, che all’atleta ...

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  26/TFN del 11.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore O.D. (n. 19.03.1993  matr. FIGC 4872817), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219)

Massima: Il vizio è da ravvisare nella tardività della impugnazione proposta, nel caso di specie, in violazione del termine perentorio contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF e dallart. 91, comma 4, CGS secondo cui il ricorso in seconda istanza deve essere proposto con le modalità dellart. 53 CGS, nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Dallesame della documentazione acquisita emerge, infatti, che la ASD Nocerina 1910 ha avuto comunicazione della delibera della Commissione Accordi Economici in data 23.10.2019, mentre l’appello risulta proposto il 31.10.2019, oltre, quindi, il termine di sette giorni previsto a pena di inammissibilità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  25/TFN del 11.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore D.C.F. (n. 25.3.1998 – matr. FIGC 4980682), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219)

Massima: Il vizio è da ravvisare nella tardività della impugnazione proposta, nel caso di specie, in violazione del termine perentorio contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF e dallart. 91, comma 4, CGS secondo cui il ricorso in seconda istanza deve essere proposto con le modalità dellart. 53 CGS, nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Dallesame della documentazione acquisita emerge, infatti, che la ASD Nocerina 1910 ha avuto comunicazione della delibera della Commissione Accordi Economici in data 23.10.2019, mentre l’appello risulta proposto il 31.10.2019, oltre, quindi, il termine di sette giorni previsto a pena di inammissibilità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  25/TFN del 11.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore D.C.F. (n. 25.3.1998 – matr. FIGC 4980682), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219)

Massima: Il vizio è da ravvisare nella tardività della impugnazione proposta, nel caso di specie, in violazione del termine perentorio contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF e dallart. 91, comma 4, CGS secondo cui il ricorso in seconda istanza deve essere proposto con le modalità dellart. 53 CGS, nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Dallesame della documentazione acquisita emerge, infatti, che la ASD Nocerina 1910 ha avuto comunicazione della delibera della Commissione Accordi Economici in data 23.10.2019, mentre l’appello risulta proposto il 31.10.2019, oltre, quindi, il termine di sette giorni previsto a pena di inammissibilità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.C.L., PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile….rileva questo Tribunale che il merito del gravame è precluso dalla occorsa violazione dell’art. 30 comma 23 del CGS, in quanto lo stesso risulta essere stato presentato solo in data 26 aprile 2019 e quindi ben oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica della decisione, avvenuta il 27 marzo 2019. Peraltro, le modalità della dedotta e in parte provata transazione tra le parti con il coinvolgimento della SSD Real Rieti appaiono avere rilevanza disciplinare ed impongono quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ ASD TRICESIMO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNANO

Massima: Il gravame deve essere dichiarato inammissibile…deve infatti rilevarsi che, verificato il ricevimento della decisione della Commissione Premi da parte della ASD Tricesimo in data 12 Novembre 2018, il ricorso è stato inoltrato solo in data 20 Novembre 2018 e quindi oltre il termine  perentorio  di  sette  giorni previsto dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 302 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL BOYS CAROSINO

Massima: Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame. Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente … Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Nella fattispecie, che qui ci occupa, esso è comunicato il 20.11 ovvero 8 gg dalla notifica avvenuta il 12.11. Il giorno 20.11 peraltro non è successivo a giorno festivo. Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 19.11.2018, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 12.11.2018. La tardività della comunicazione del reclamo ne determina la inammissibilità. Inoltre il reclamo doveva essere inviato anche alla resistente a mente dell’art 96 III comma NOIF: Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo  raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti  l’invio alla controparte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE L.S., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo….Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 303 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNACCO

Massima: Il reclamo è inammissibile. Ed infatti, ai sensi dell’art. 96 comma 3 NOIF contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche. Ed ancora, l’art. 30, comma 33 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC recita: “il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”. Le decisione è stata comunicata in data 12 Novembre 2018, la ASD Cjarlins Muzane ha proposto reclamo solo in data 28 Novembre 2018, ben oltre il termine di sette giorni previsto dalle norme federali. Conseguentemente, il reclamo è da considerarsi inammissibile poiché tardivo; la decisione impugnata deve quindi essere confermata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 270 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE N.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA

Massima: Il reclamo è inammissibile…. è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 298 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA

Massima: Il reclamo è inammissibile…. è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL  25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA

Massima: Il reclamo è inammissibile…. è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 255 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL  25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA

Massima: Il reclamo è inammissibile…. è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 251 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E  DEL  25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA

Massima: Il reclamo è inammissibile…. è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ US CLASSE CONTRO LA SOCIETÀ UC SINALUNGA ASD (EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLA RETE DI RECINZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “COMUNALE 1” DI CLASSE IN OCCASIONE DELLA GARA CLASSE – SINALUNGHESE DEL 10.6.2018 GARA DI SPAREGGIO 2° CLASSIFICATE CAMPIONATO DI ECCELLENZA).

Massima: Il reclamo è inammissibile. È di fatto sufficiente rilevare che, malgrado il reclamo fosse datato 19/08/2018 lo stesso risulta inviato a questo Tribunale solo il successivo 10/09/2018 e sebbene sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla UC Sinalunga ASD, manca la prova dell'avvenuto contestuale invio alla stessa in data 10/09/2018, per cui lo stesso è inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 60 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 26 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA

Massima: Il ricorso è inammissibile.… l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza. Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo. Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore … pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 54 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 25 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA

Massima: Il ricorso è inammissibile.… l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza. Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo. Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore …. pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 34 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA

Massima: Il ricorso è inammissibile.… l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza. Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo. Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore … pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 56 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA

Massima: Il ricorso è inammissibile.… l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza. Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo. Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore … pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 18 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 22 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA.

Massima: Il ricorso è inammissibile.… l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza. Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo. Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore … pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 5 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE A.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA

Massima: Il ricorso è inammissibile.… l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza. Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo. Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore … pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 723 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE A.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Impugnazione istanza:  RECLAMO N°. 220 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA

Massima: Il ricorso è inammissibile. Si osserva, infatti, che la decisione impugnata relativa al calciatore …, come indicato dalla stessa ricorrente è stato ricevuto da quest’ultima in data 14 giugno 2018 e quindi il ricorso, inviato alla controparte ASD Sporting Club Brescia solo il giorno 11 Luglio 2018, è inammissibile in quanto tardivo e non contestuale rispetto alla previsione di cui all’art.30, comma 31, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.D.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

 Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 13 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Invero dall’esame del ricorso non si può fare a meno di rilevare che la CSC Roncadelle ha espressamente indicato, sia nell’oggetto che nel corpo del ricorso, quale delibera impugnata, la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018” e che tale decisione, come affermato dalla reclamante, riferentesi ad altro calciatore, è stata da questa ricevuta in data 14.06.2018. Come correttamente eccepito anche dalla ASD Sporting Club Brescia nelle proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Per cui il reclamo, proposto oltre il termine di giorni sette, è tardivo e, pertanto, inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 844 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO  .

Massima: L’appello è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto. Infatti, la parte appellante non si è attenuta al disposto dell’art. 30 comma 33 CGS, secondo il quale il reclamo deve essere inoltrato contestualmente al Tribunale ed alla controparte.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 802  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE .S.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 218 DELLA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD

Massima: Il giudizio è inammissibile in quanto tardivo. Risulta invero in atti che la decisione impugnata è stata comunicata alla reclamante in data 11 giugno 2018; il reclamo è stato invece proposto con raccomandata del 21 giugno 2018, dunque ben oltre il termine perentorio di sette giorni di cui all’art. 30, comma 33 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ USD CENTRO STORICO LEBOWSKI CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. CS SCANDICCI 1908 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 263 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Massima: Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 5, CGS, in quanto non vi è documentazione in atti, attestante l’invio del detto reclamo alla controparte. L’art. 33 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.”

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 107 – PREMIO DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Massima: Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto risulta proposto oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, come disposto dall’art. 30 comma 33 CGS

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 105 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Massima: Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto risulta proposto oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, come disposto dall’art. 30 comma 33 CGS

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD LOANESI S. FRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. &  F.C. Spa AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE O.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Massima: Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo. Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 02.08.2017, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 26.07.2017.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE B.G.G.F., PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL  26.9.2017.

Massima: Il mutamento delle cariche sociali all’interno di un sodalizio, è irrilevante rispetto al perentorio termine delle scadenze processuali, che non giustificano alcuna rimessione in termini.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ SS CUS SASSARI CONTRO LA SOCIETÀ ASD  POLISPORTIVA LANTERI SASSARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 963 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCIARROTTA  ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Massima: La ricevuta di spedizione dell'atto di appello al Tribunale, comprova che lo stesso è stato consegnato all'ufficio postale solo in data 13 luglio 2017, e quindi ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SC CENAIA CONTRO LA  SOCIETÀ ASD FIDES CASCINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. NN. 721-738-765 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI DALLA  VALLE ALESSIOGIOVANNINI MATTIAPELLEGRINI FRANCESCO), PUBBLICATA  NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Massima: Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’invio alla controparte del reclamo, in violazione alla regola generale di cui all'art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FOGGIA CIRO, PUBBLICATA NEL C.U.  285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Massima: Il reclamo è inammissibile perché tardivo atteso che risulta proposto dopo lo scadere del termine perentorio d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della decisione della Commissione Accordi Economici della LND, previsto dalla normativa federale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 33, CGS e 94 ter, comma 11 NOIF.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ AMERINA CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 591PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAGNO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Massima: Il reclamo risulta inammissibile in quanto la società non ha provveduto all’invio del medesimo alla controparte, come previsto dall’art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché più in generale dall’art. 33, comma 5 del codice medesimo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD GALGIANESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIACCIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DOUMBIA MOHAMED ABDOUL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte. Nel caso di specie, la società ha impugnato innanzo al Tribunale la decisione della commissione Premi in data 13/02/2017, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, solo in data 28/02/2017.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Massima: E’ inammissibile il gravame per violazione del termine di cui all’art. 30 co. 33 e art. 38 co. 2 del CGS perché è stato violato il termine perentorio di 7 giorni, in quanto il ricorso è stato depositato il 27.03.2017 mentre la notifica della decisione risaliva al 07.03.2017.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 - PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Massima: Trova infatti applicazione, l’art. 30, comma 32 del Codice di Giustizia Sportiva, da considerarsi lex specialis rispetto all’art. 99, comma 1 NOIF, che fissa per tali tipo di controversie il termine di giorni 30 per la presentazione del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 361 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Massima: Non risulta agli atti prova della notifica del ricorso alla controparte, circostanza da cui discende la violazione dell’art. 30, comma 33, CGS che prescrive, a pena di inammissibilità, l’invio del reclamo in copia alla Società controparte.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO N°. 99 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO CONTRO LA SOCIETÀFUTSAL BARLETTA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AI MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GARA VIRTUS NOICATTAROFUTSAL BARLETTA DEL 3.1.2015.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO N°. 101 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SSD ATLETICO ACILIA ARL CONTRO LA SOCIETÀASD POLISPORTIVA BORGHESIANA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLO SPOGLIATOIO IN OCCASIONE DELLA GARA SSD ATLETICO ACILIA ARL - ASD POLISPORTIVA BORGHESIANA DEL 22.5.2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POL. TORRENOVESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FREE TIME CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANGANO ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: L’eccezione è inammissibile e infondata; essa non è tradotta in una specifica richiesta nel petitum, ed in ogni caso il mutamento degli organi sociali non rileva sulla conoscenza legale degli atti presso la Società destinataria di essi; si tratta di un problema tutto interno alla Società appellante, cui questo procedimento è assolutamente estraneo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PRO PATRIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB LECCE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 122 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CURRI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: È noto che, in tema di atti processuali, il legislatore ha previsto che i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e i termini fissati dall’art. 38 CGS. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente, all’eventuale controparte (art. 33, comma 5, CGS). Nel caso di specie tali prescrizioni non risultano eseguite, poiché in atti non vi è prova della notifica del ricorso alla controparte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASDC ANSPI MONTEGROSSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 202 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TASSONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ SALIVOLI CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIOTORTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 298 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PILO FABRIZIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Il gravame risulta inammissibile per essere stato proposto dopo lo scadere del termine di impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall’art. 38, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, richiamato dall’art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ APD CALCIO TORTONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VOGHERA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 211 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZERLENGA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi  dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 3 DELLA SOCIETÀ EMPOLI FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 154 – PREMIO ALLA  PER IL CALCIATORE PIU ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Massima: Il reclamo è inammissibile, essendo stato presentato oltre il termine previsto dall’art. 30, comma 32, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 04/TFN del 02 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 199 DELLA SOCIETÀ ADC FOSSALTESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD BIBIONE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 817PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE ORLANDO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 04/TFN del 02 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 198 DELLA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VERONESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GASPARI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.

Massima: I motivi di merito dedotti in appello devono essere ritenuti inammissibili in quanto tardivamente proposti oltre i termini previsti dall’art. 25 bis Reg. L.N.D.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 169 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAMPANARO GIOVANNI, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 170 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE CARVALHO ANDERSON SANTOS, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 171 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EUGIO MATTIA ROLANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 172 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAIO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 173 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MERITO JAIME LEON, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 186 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 681PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIABATTA CARLO ALFONSO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 187 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 691 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D’ALTERIO VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 188 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 710PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOVANNIELLO EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 194 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 684 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COCOZZA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte ai sensi dell’art. 30, comma 33, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 180 DELLA SOCIETÀ ACD RONDINELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD LUPARENSE CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 716 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCONATO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Massima: Manca agli atti la prova dell’invio del reclamo alla controparte (prova pur espressamente sollecitata dalla segreteria), e ciò comporta violazione dell'art. 30, comma 33, CGS e conseguente inammissibilità del reclamo medesimo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 179 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

Massima: L’appello, è inammissibile a tenore dell’art. 33, 5° comma CGS, in quanto la società non ha fornito alcuna prova attestante l’avvenuto contestuale inoltro del reclamo alla controparte, e ciò ancor più alla luce delle controdeduzioni del calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 163 DELLA SOCIETÀ FCD RAFFADALI CONTRO LA SOCIETÀ ASD STELLA D’ORIENTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – Manto Cristian), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Massima: L’appello è inammissibile in quanto la società non ha fornito alcuna prova attestante l’avvenuto contestuale inoltro del reclamo alla controparte, adempimento richiesto evidentemente a pena di inammissibilità dall’art. 33, 5° comma, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 115 DELLA SOCIETÀ S.S. SCARDOVARI CONTRO LA SOCIETÀ G.S. BOARA PISANI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER IL FURTO AVVENUTO NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DELLA GARA “BOARA PISANI - SCARDOVARI” DEL 15 NOVEMBRE 2015.

Massima: E’ inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. in quanto non inviato contestualmente alla controparte, con conseguente compromissione della regolarità del contraddittorio. Trattasi di vizio procedurale non sanabile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 118 DELLA SOCIETÀ ASD NEWPOZZALLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 418 – APRILE ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Massima: Ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 122 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ELENA QUARTU CONTRO LA SOCIETÀ G.S. IS ARENAS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 460 – MBOUP ABDOULAXE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Massima: L’appello è inammissibile in quanto la società non ha fornito alcuna prova attestante l’avvenuto, contestuale inoltro del ricorso alla controparte, adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 33, 5° comma, C.G.S..

 

 

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