Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 18/TFN-SVE del 4 Agosto  2021 

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa contro la società SS Turris Calcio Srl per risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore L.P.

Massima: Il Tribunale è competente a decidere sulla richiesta di risarcimento danni avanza da una società nei confronti dell’altra società relativa al tesseramento del calciatore…Ed invero, ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, è competente per “le controversie di natura economica tra società”. Risulta evidente che l’odierna richiesta di risarcimento del danno per dolo incidente, rientri, esattamente, tra le controversie di cui sopra, come si evince dal dato letterale della norma. Deve, altresì escludersi, nella suddetta materia, la giurisdizione del Collegio Arbitrale. Infatti, ai sensi dell’art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo tale organo è chiamato a decidere sulle vertenze aventi ad oggetto:“- grave inadempienza contrattuale; - protratta inadempienza conseguente a intimazione della Società; - inabilità superiore a 5 (cinque) giorni per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa grave del Preparatore; - condanna a pena detentiva per reati non colposi passata in giudicato e non sospesa condizionalmente; - sanzione disciplinare definitiva irrogata per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse.” Risulta, dunque, impossibile, devolvere la decisione, sulla controversia in esame, al Collegio Arbitrale, in quanto mentre da un lato la legge attribuisce allo scrivente Tribunale il compito di giudicare le “controversie di natura economica tra società”, dall’altro esclude il sindacato del Collegio Arbitrale al di fuori dei casi indicati dall’art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo. Come si legge, il caso in esame non risulta ricompreso nell’elenco tassativo indicato dall’art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo. Ed invero, oggetto della presente controversia non è il grave inadempimento contrattuale, ma la domanda di risarcimento, per dolo incidente, relativa al danno derivante da un contratto valido, ma il cui contenuto veniva definito sulla base di raggiri asseritamente sofferti dalla ricorrente. Sulla base di tale ricostruzione si respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 23/2019 del 28 marzo 2019

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 052/CFA del 22 novembre 2018, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - di cui al C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 febbraio 2018, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe, aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., l'importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora.

Parti: U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.

Massima: Gli organi di giustizia sportiva sono competenti a decidere in merito alla controversia insorta tra le due società in merito alla gestione del campo comunale regolato da un apposito patto con il Comune. Va pertanto rigettata l’eccezione della società con la quale ha censurato la pronuncia di merito nella parte in cui ha riaffermato la validità del c.d. vincolo di giustizia di cui all’articolo 30 dello Statuto della FIGC, ritenendola viziata sia per violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 15 del Contratto concessorio rinegoziato e dall’articolo 6 del Patto speciale - dalla quale emergerebbe  la  circostanza  per  cui  il  rapporto  negoziale  scaturente  dal  complesso  delle pattuizioni in esame avrebbe struttura trilaterale, coinvolgendo oltre alle due società calcistiche tesserate e affiliate alla Federazione, anche il Comune di Bergamo, che per tale ragione sarebbe parte necessaria di questo giudizio - sia per avere la Corte Federale d’Appello ritenuto che la mancata impugnazione, da parte di Albinoleffe, della decisione del TFN-SVE della FIGC, di cui al C.U. n. 12/TFN-SVE del 22 novembre 2016, con la quale era stata respinta analoga eccezione tra le due società in altro giudizio, costituisse un vincolo anche ai fini di quello odierno. Sul punto occorre considerare che il c.d. vincolo di giustizia sportiva va inteso, nella specie, quale rinuncia preventiva delle società calcistiche in parola, affiliate alla FIGC, alla tutela giurisdizionale statuale sulle controversie di natura economica che dovessero insorgere tra loro ed è oggetto di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale la quale, ove opposta sul piano squisitamente processuale, integra una questione preliminare di merito, senz’altro esaminabile nel giudizio di legittimità nei limiti in cui non comporti l’accertamento di nuove questioni di fatto (sul punto, cfr. Cass., Sez. 1, sent. 28 settembre 2005, n. 18919 e Sez. 2, sent. 27 marzo 2007, n. 7525). Premessa ancora l’inesistenza di un giudicato esterno derivante dalle statuizioni assunte sul punto e tra le stesse parti dal TFN-SVE in altra causa sportiva, la quale, pur originando dallo stesso rapporto, ha un differente oggetto, occorre ulteriormente considerare che la pronuncia di primo grado resa nell’odierno giudizio ha fondato la reiezione dell’eccezione in parola sia sulla tardività della sua proposizione, sia sulla infondatezza della stessa [«non solo e non tanto perché tardiva (non è stata, infatti, sollevata nella vertenza 148/2017 all’atto della costituzione in giudizio, bensì in occasione della prima udienza di discussione), quanto piuttosto perché infondata a fronte del precedente giudicato (accettato dalle parti) con il quale si è riconosciuta la giurisdizione a Codesto Tribunale»] che, al di là del richiamo alla precedente decisione, è stata poi specificatamente argomentata con riguardo all’autonomia del rapporto controverso tra le società affiliate rispetto a quello col Comune di Bergamo. Tale pronuncia non è stata oggetto di riforma da parte della Corte Federale d’Appello, la quale non ha neppure esaminato la questione della tardività dell’eccezione preliminare, questione che non ha poi formato specifico oggetto dell’odierno ricorso e che, per tale ragione, rimane definitivamente posta a fondamento della reiezione sul punto del ricorso (n. 148/2017) col quale Albinoleffe aveva censurato la ripartizione paritaria delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione degli “Interventi Diversi”. Quanto al merito della questione, essa appare correttamente risolta dai giudici di prime e seconde cure, i quali hanno sufficientemente argomentato con riguardo all’autonomia del rapporto controverso tra privati rispetto a quello con l’ente comunale,  anche sulla base degli indici ermeneutici  ricavabili  dalle  clausole  compromissorie  sopra  richiamate  che,  per  struttura  e procedimento, assumono all’evidenza ad oggetto unicamente i diversi rapporti pubblicistici tra società, da una parte, e Comune di Bergamo e Bergamo infrastrutture S.p.a., dall’altro.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.R., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO

Massima: Il Tribunale dichiara l’improcedibilità del giudizio per sopraggiunto difetto di giurisdizione atteso che nelle more dell’impugnazione della decisione della CAE da parte della società il calciatore è deceduto… All’uopo l’analisi non può che prendere le mosse dalla considerazione dell’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC che riconosce la legittimazione a proporre reclamo, nei casi previsti dal codice, in capo alle società ed ai soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Nello specifico, recita la norma, "per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato". Nei casi di illecito sportivo "sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica". Sono altresì legittimati a proporre ricorso: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il criterio selettivo utilizzato dal Codice nell’articolo in argomento (comma 1) per l’individuazione dei soggetti legittimati è dato dalla natura dell’interesse azionato in giudizio che deve essere, in via ordinaria, “un interesse diretto”. Occorre, in altri termini, che sia ravvisabile a sostegno dell’iniziativa assunta un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia dell’organo di giustizia adito in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento (Corte Giust. Fed. 16.4.2012, in C.U. FIGC 16.4.2012 n. 224/CGF). È, inoltre, necessario che – anche in considerazione del mezzo prescelto – l’impugnativa possa far concretamente conseguire un risultato utile all’attore,  tale  che  lo stesso possa essere pienamente ed attualmente soddisfatto in virtù dell’accoglimento del reclamo. Il principio in questione trova, poi, una declinazione specifica nei due commi successivi  in relazione a due tipologie di procedimenti ben individuate. Segnatamente, il secondo comma dell’articolo identifica in maniera precisa “i soggetti legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare sportive” e a tutte le decisioni prese in relazione ad esse, individuandoli nelle società sportive e nei loro tesserati che vi hanno preso parte occorrendo, quanto a questi ultimi, l’attualità del vincolo del tesseramento con la federazione. Nel caso in cui il rapporto con la federazione sia cessato medio tempore viene, infatti, meno il “compromesso” che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato (Coll. Gar. Sport 17.7.2015 in www.coni.it). Del resto la proposizione normativa di cui si è detto non si pone in contrasto con il principio generale contenuto al primo comma, del quale piuttosto costituisce diretta conseguenza applicativa: invero, solo i soggetti tesserati versano in una situazione obiettivamente differenziata con la quale, in via diretta, interferisce la relativa decisione. Il principio fin qui esaminato patisce eccezione nei soli casi di illecito sportivo. Ed, invero, il terzo comma dell’articolo in esame amplia la platea dei soggetti legittimati includendovi “anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica”. È la stessa particolare gravità della suddetta fattispecie disciplinare (illecito sportivo) – in uno alle possibili implicazioni che può ingenerare- a giustificare la diversa opzione qui privilegiata dal legislatore sportivo. Al di fuori, quindi, dell’ipotesi dell’illecito sportivo, la legittimazione ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva deve, quindi, essere riconosciuta solo in capo alle società sportive ed ai tesserati, anche per i giudizi (quale quello presente)  aventi  ad  oggetto  rivendicazioni economiche direttamente collegate all’attività sportiva e quindi al concetto lato di “svolgimento delle gare sportive”. Rapportata la fattispecie in esame ai principi sopra evidenziati, non può negarsi che l’erede di un tesserato deceduto, se da un lato può acquisire a titolo personale un eventuale diritto di credito proveniente dallo svolgimento dell’attività sportiva da parte del de cuius, dall’altro, in quanto non tesserato, non ha legittimazione innanzi alla giurisdizione endofederale per fare valere il diritto anche eventualmente già azionato dal de cuius in quanto, quest’ultimo, titolato. La mancanza, come detto, da parte del non tesserato del “compromesso” che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale, impedisce a questi (anche nel caso di successione ereditaria) di avere accesso agli organi di giustizia sportiva, nulla impedendo che possa fare valere le proprie ragioni in sede ordinaria. Ciò considerato, ritenuta inefficace la costituzione in giudizio da parte della sig.ra .. per carenza di legittimazione, và dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopraggiunto difetto di giurisdizione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 52CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 122/CFA DEL 18 MAGGIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ UC ALBINOLEFFE SRL AVVERSO L’OBBLIGO A CORRISPONDERE L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002, NONCHÉ DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO LIQUIDATE IN € 2.500,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI  MORA  AI  SENSI  DEL D.LGS. N. 231/2002 CORRISPOSTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL IN FAVORE DELLA RECLAMANTE

Massima: Infondata è l’eccezione del difetto di giurisdizione per l’avvenuto riconoscimento delle parti in causa.….eccezione già avanzata del corso del giudizio di primo grado e rigettata dal giudice a quo che, in tema, ha osservato come non si possa non tener da conto il giudicato intervenuto tra le parti a seguito e per effetto della precedente decisione di quel Tribunale del 22.11.2016 (in Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 19.12.2016), ove è stata sancita la condanna di Albinoleffe al pagamento in favore di Atalanta della quota parte del costo preventivato per la realizzazione dei c.d. “Interventi Diversi”, cioè quelli di natura privatistica non ricompresi in quelli di “Rilievo Pubblico” che avevano interessato l’impianto dello stadio comunale. Sul rilievo che la richiamata decisione non è stata impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione, sostenendo che gli accertamenti ivi svolti sul piano sia processuale che di merito fanno stato tra le Parti e precisando, inoltre, che (così testualmente) “…costituiscono presupposto da cui non ci si può discostare nella valutazione delle ulteriori domande avanzate” in quel procedimento. Le argomentazioni svolte a sostegno della decisione in scrutinio, perché condivise, inducono a rigettare l’eccezione de qua, avendo le Parti riconosciuto la giurisdizione del TFN.SVE, nonché la sua competenza, e stante il “vincolo di giustizia” di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 30, commi 1 e 2, dello Statuto Federale e 33, comma 6, e 30, comma 28 lett. a), C.G.S. attribuisce al TFN.SVE la competenza esclusiva per le controversie di natura economica tra società sportive, salvo deroga accordata dal Consiglio Federale, sicché ogni ulteriore considerazione al riguardo appare davvero superflua, atteso che la clausola arbitrale invocata da Albinoleffe – proprio per la sua composizione di tre arbitri, dei quali uno di nomina pubblica – riguarda esclusivamente controversie sorte tra il concessionario Atalanta e i concedenti Comune di Bergamo e Bergamo Infrastrutture S.p.A.: il che sterilizza ogni diritto di Albinoleffe di partecipare a tale contenzioso e di nominare un suo arbitro.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA  BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL - RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA  BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Massima: Va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del TFN sollevata dalla società per essersi sulla controversia già formato un precedente giudicato (accettato dalle parti), infatti, la precedente pronuncia del Tribunale non è stata impugnata e pertanto tutti gli accertamenti in essa contenuti sia di natura processuale (riferiti alla sussistenza o meno della giurisdizione del Tribunale adito), sia di merito, fanno ormai stato tra le parti e costituiscono presupposto da cui non ci si può discostare nella valutazione delle ulteriori domande avanzate con il presente giudizio.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.286/CGF del 4 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. – Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012 - Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO DEL CALC. C.V.AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO DELLA SOCIETÀ FORTIS TRANI S.R.L.

Massima: Dispone testualmente l’art. 49, comma 4, lett. b), C.G.S., che la Commissione Vertenze Economiche ha competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza …… in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei Campionati Nazionali della LND, di cui all’art. 94 ter N.O.I.F.. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi ed incertezze interpretative, dovendosi concludere per la non impugnabilità delle delibera della Commissione Vertenze Economiche in subjecta materia e per la conseguente inammissibilità del proposto reclamo.

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