Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE M.G. – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

Massima: … deve ritenersi ammissibile la perizia di stima del valore dei calciatori …. al Gennaio 2017 prodotta dalla ricorrente ACF Fiorentina in quanto quest’ultima, avendo appreso del deposito di analogo documento da parte dell’Atalanta Bergamasca Calcio nel corso del procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio ha diritto a tale produzione. Contrariamente a quanto eccepito sul punto dalle Società resistenti, infatti, la ricorrente non poteva partecipare al procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 41, comma 7 e dell’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ammette l’intervento di terzi solo in ipotesi di illecito sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CERQUA DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Massima: Il TFN accerta la somiglianza delle firme del calciatore apposte sulle quietanze liberatorie disconosciute con le firme apposte dall’atleta sull’accordo economico, con quelle raccolte, in sede di audizione, autografe, su un foglio bianco, con la firma apposta sul documento d’identità personale e per l’effetto annulla la decisione della CAE.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D - Riunione nel 9.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Livorno Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C. Perugia per danni allo stadio in occasione della gara di play-off serie C/1 Cremonese/Livorno Calcio disputata a Perugia il 14.6.1999

Massima: Ai fini di dimostrare i danni subiti alle strutture dello stadio ed alle autovetture dei dirigenti da parte dei sostenitori avversari, la Commissione Vertenze Economiche può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione.

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