Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 18/TFN-SVE del 4 Agosto  2021 

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa contro la società SS Turris Calcio Srl per risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore L.P.

Massima: Deve… essere respinta l’eccezione preliminare di giudicato avanzata dalla resistente: non sussiste nel caso in esame alcun ne bis in idem. Nei contenziosi radicati a far data dal febbraio 2021 (cfr. sent. 106 CFA 16 maggio 2021), infatti, la Brescia Calcio ha sempre richiesto l'annullamento per dolo contrattuale o vizio del consenso, della cessione del contratto operata dalla SS Turris Calcio. Nel contenzioso oggi in discussione, la Brescia Calcio rivendica nei confronti della SS Turris Calcio il diritto al risarcimento del danno derivante dai presunti raggiri operati dalla cessionaria, che avrebbe volutamente taciuto le informazioni in proprio possesso, sul reale stato di salute del Calciatore. Diversi risultano essere, dunque, il petitum e la causa petendi sottoposti al sindacato di codesto Tribunale, rispetto al precedente giudicato. Nel primo caso — intendendo annullare il trasferimento e conseguente tesseramento — Brescia Calcio si è rivolto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, mentre nel caso che ci occupa, trattandosi di questione puramente economica, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche. Per lo stesso motivo infondata appare l’eccezione volta a far valere il litisconsorzio necessario del Calciatore P., perché estraneo al rapporto in esame. Pertanto, per le medesime argomentazioni di cui sopra, non si ritiene necessario procedere ad alcuna integrazione del contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  55/TFN del 17.02.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 314 – Premio di preparazione per il calciatore M.D.) pubblicata con Com. Uff. n. 5/E del 18.12.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società USD Campomorone SantOlcese (matr. FIGC 951472) contro la società FC Pavia 1911 SSD ARL (matr. FIGC945530)

Massima: …la precedente decisione di Codesto Tribunale Federale Nazionale si è limitata a rilevare un vizio procedurale che ha imposto la remissione degli atti alla Commissione Premi e ciò senza che venisse esaminato il merito della vertenza, si fa presente che il principio cristallizzato nel brocardo latino “ne bis in idem” impone, come noto, il divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto. Si tratta di una regola che opera certamente sul piano processuale ma che in realtà ha valenza sostanziale in quanto indica che lo stesso fatto, una volta accertato e deciso dal giudice, non può più essere messo in discussione. È un concetto strettamente connesso, infatti, a quelli di “sentenza definitiva” o di “passaggio in giudicato” che, come ben noto, sono volti a garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici. In altri termini, si verifica un “bis in idem” qualora la stessa situazione sostanziale sia già stata in precedenza valutata nel merito  e,  pertanto,  si  sia  consumato  il  potere  decisionale  e  si  sia  formato  un  giudicato.  Conseguentemente, lannullamento in rito (come nella specie per motivi formali dovuti alla corretta instaurazione del contraddittorio) della decisione della Commissione Premi, non si traduce in una preclusione comportante limpossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento della domanda azionata e, quindi, una consumazione del potere decisionale, poić il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità̀, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido. Nella specie, pertanto, non ricorrono i presupposti del c.d. ne bis in idem”, e poiché la reclamante nulla ha dedotto in ordine alla legittimità della pretesa avanzata dalla FC Pavia 1911 arl, che risulta pienamente fondata alla luce di quanto acquisito agli atti, va da sé che il reclamo deve essere rigettato e confermata la pronunzia resa dalla Commissione Premi in quanto immune da vizi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  6/TFN del 13.9.2019 – (FC Pro Vercelli 1892 Srl/AC Chievo Verona Srl - Reg. Prot. 13/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Provvedimento/certificazione della LNP Serie A del 01.07.2019 e tendente ad ottenere l’integrazione della corresponsione del premio di valorizzazione e rendimento per il calciatore B.M. in ordine allaccordo n. 185/A stipulato tra le parti in data 28.07.2016,

 Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. b CGS proposto dalla società FC Pro Vercelli 1892 Srl contro la società AC Chievo Verona Srl

Massima: L’eccezione di giudicato avente ad oggetto laccertamento dell’importo complessivo convenuto tra le parti in € 1.000.000,00 va rigettata…Ad avviso dello scrivente Collegio non può assumersi che quell’accertamento abbia effetto di giudicato, rappresentando esclusivamente un accertamento presupposto della decisione, ma non riflettentesi sulla domanda all’epoca formulata dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, peraltro interamente accolta e quindi privata dell’interesse ad impugnare la relativa decisione. Cass. civ. [ord.], sez. III, 20-04-2017, n. 9954, in motivazione, Restano invece fuori dal giudicato gli accertamenti di fatto che non abbiano integrato antecedenti logici necessari della decisione e che pertanto non hanno costituito oggetto di quest'ultima nel senso sopra precisato, il cui contenuto ben può essere riesaminato in un giudizio successivo avente ad oggetto una domanda diversa da quella sulla quale è stata emessa la precedente decisione. Nella vicenda in esame, la circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato prima del furto era una circostanza di fatto il cui accertamento non costituiva  premessa  necessaria  o  fondamento  logico-giuridico  della  pronuncia  di  condanna  dell'assicuratore  al risarcimento del danno, il cui titolo giustificativo era integrato unicamente dalla sussistenza del rapporto assicurativo, dal danneggiamento dell'autovettura dell'assicurato e dal comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista. La predetta circostanza non costituiva pertanto oggetto della decisione e non poteva considerarsi coperta dal giudicato costituito dalla suddetta pronuncia, la quale infatti non conteneva alcuna statuizione in tal senso, recando soltanto, in motivazione, il rilievo sull'assenza di prova al riguardo. La circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato ben poteva pertanto formare oggetto di accertamento nel successivo giudizio avente ad oggetto la diversa domanda di accertamento del diritto all'indennizzo conseguente al furto dell'autovettura, nel quale era stata dedotta a fondamento della nuova pretesa azionata verso la società di assicurazioni. Il giudice del merito, investito di tale pretesa, avrebbe dunque potuto accertare la circostanza previa ammissione delle prove dedotte dal deducente oppure, ritenuta l'irrilevanza o linammissibilità di tali prove, avrebbe potuto reputare la circostanza non provata e decidere di conseguenza, ma non poteva ritenere che la stessa fosse coperta dal giudicato esterno costituito dalla sentenza pronunciata sulla precedente e diversa domanda risarcitoria. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto.”

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Massima: Quando la controversia tra Società affiliate ha ad oggetto diritti di natura patrimoniale direttamente riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva (interventi di manutenzione e ristrutturazione dello stadio utilizzato dalle consorelle per lo svolgimento dell’attività sportiva), non può negarsi la sussistenza del vincolo di giustizia e la conseguente competenza del TFN.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.16/D del 25.3.2009

Impugnazione - istanza: 2) Reclamo A.D. Voluntas Calcio Spoleto avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Angelana la somma di € 1.080,00, iva compresa, a titolo di risarcimento per i danni arrecati allo stadio di Santa Maria Degli Angeli in occasione della gara del 18.11.2008

Massima: Il principio del ne bis in idem, volto ad impedire una coesistenza di più giudizi sulla medesima situazione giuridica, trova applicazione rispetto a pronunce che investano il diritto sostanziale; in altre parole, un provvedimento che si limiti a respingere una domanda per un profilo esclusivamente procedurale, senza analizzare il merito, non si presenta ex sé idoneo a determinare il giudicato sostanziale (vedi art. 2909 c.c.). Ebbene, il provvedimento della Commissione dichiarava l’inammissibilità del reclamo proprio per un vizio di rito, consistente nella genericità del contenuto della domanda. La società risultava legittimata ad adire nuovamente la Commissione tramite una domanda in conformità alla normativa vigente. Secondo la ricorrente, il riferimento al principio sarebbe suffragato dal disposto dell’ art. 33 comma 9 C.G.S. che nel 2° periodo statuisce: “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. L’interpretazione fornita non appare conforme al dato normativo; detta disposizione determina l’ impossibilità di sanare un vizio procedurale del reclamo con un’ ulteriore domanda non in qualsiasi giudizio, ma solamente  del medesimo. Nel caso di specie, la società, per proporre una domanda ammissibile, doveva necessariamente instaurare un nuovo giudizio.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 8/9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996.

Impugnazione - istanza: Appello dell’Ascoli Calcio 1898 in ordine al diritto riconosciuto all’A.C. Crevalcore, ex art. 98 N.O.I.F., all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore F.A. Appello del calciatore F.A.avverso decisioni della C.V.E. in ordine a diritto riconosciuto all’A.C. Crevalcore ex art. 98 N.O.I.F., all’indennità di preparazione e promozione riferita al reclamante.

Massima: Non possono essere rimesse in discussione le decisioni giurisprudenziali divenute irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il diritto alle ora abrogate indennità, deve essere eseguita e quel diritto non può più formare oggetto di contestazione o di ulteriore azione giudiziaria. L’avvenuto adempimento dell'obbligazione, avendo esaurito il rapporto giuridico, non può del pari formare oggetto di contestazione, per cui non si può pretendere la restituzione della indennità già corrisposta.

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