Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 4/TFNT del 2 Agosto 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore V.C. (17.6.2022 – matr. 5698249) nei confronti della società ASD Ospedaletti Calcio (matr. 665346)

Massima: Accolto il ricoro del calciatore ex art. 111 NOIF e  per l’effetto dichiarato lo svincolo dalla società a far data dal 6 luglio 2023 per aver questi trasferito da oltre un anno la propria residenza dal Comune di Ospedaletti (IM), sito nella Regione Liguria, al Comune di Porto Torres (SS), nella Regione Sardegna, già dal 27 settembre 2021, pertanto ben oltre un anno prima della richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale il 6 luglio 2023….Va quindi rilevato, quanto al requisito “geografico” previsto dalla norma, che il nuovo Comune di residenza, Porto Torres, si trova nella Regione Sardegna, in provincia di Sassari. Mentre il Comune di provenienza era il Comune di Ospedaletti, in provincia di Imperia e situato nella Regione Liguria. Considerato che il Comune della nuova residenza e quello della precedente residenza si trovano in Regioni diverse ed in Province non limitrofe e che è trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, risultano sussistenti sia il presupposto “geografico”, appena indagato, che quello “temporale”, entrambi richiesti dall’art. 111, primo comma, delle NOIF, stando alla lettera del quale: “II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”. Ad abundantiam, il trasferimento della residenza può, altresì, essere considerato effettivo, in quanto motivato da ragioni di studio connesse alla frequentazione di un corso universitario nel nuovo comune di residenza del calciatore. Invero, la certificazione rilasciata dall’Ateneo, la quietanza di pagamento e la documentazione ulteriormente prodotta, confermano tale tesi.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 3/TFNT del 28 Luglio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS, proposto dal calciatore D.A.(27.2.2003 – matr. 7017564) nei confronti della società ASD Accademia Calcio Vittuone (matr. 952774) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Accolto il ricoro del calciatore ex art. 111 NOIF e  per l’effetto dichiarato lo svincolo dalla società a far data dal 17 luglio 2023 per aver questi trasferito da oltre un anno la propria residenza dal Comune di Corbetta, in provincia di Milano, al Comune di Ravenna. A fondamento della propria domanda, l'istante allegava le certificazioni anagrafiche dimostrative del cambio di residenza. La ASD Accademia Calcio Vittuone depositava nota con cui manifestava opposizione alla richiesta di svincolo, senza circostanziare le proprie deduzioni mediante allegazioni probatorie….Va rilevato, inoltre, che il calciatore era legato alla ASD Accademia Calcio Vittuone da un vincolo pluriennale sottoscritto nel 2020 allorquando era ancora minorenne, e pertanto appare probabile che lo stesso, oggi maggiorenne, possa essere stato spinto ad effettuare il cambio di residenza da necessità ed esigenze di natura extrasportiva. In ogni caso, nel rispetto del termine prescritto dall'art. 111 NOIF, il calciatore doveva, comunque, effettuare il cambio di residenza un anno prima del deposito della richiesta di svincolo, a prescindere dalle motivazioni alla base del trasferimento; requisito pienamente rispettato dal ricorrente. Infine, il nuovo comune di residenza (Ravenna) si trova nella omonima provincia della Regione Emilia Romagna e non è limitrofo a quello precedente di Corbetta, in provincia di Milano, regione Lombardia. Risultano, dunque, integrati tutti gli elementi di cui all'art. 111 delle NOIF, laddove viene statuito che " II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare". Si precisa che, nel caso di specie, trova applicazione la norma transitoria operativa a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 36/2021, in vigore dal 01/07/2023,  atteso che "Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l’art. 111 nella formulazione previgente".

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 36/TFNT del 17 Marzo 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore M.G. (27.7.2002 – matr. 2084308) nei confronti della società AC Pine SD (matr. 77733) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e dichiarato lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla società a far data dal deposito del ricorso….In merito alla richiesta di svincolo, dal certificato storico di residenza prodotto risulta che il calciatore ,,,, si è trasferito dal Comune di Baselga di Pinè (TN), sito nella Regione del Trentino Alto Adige, al Comune di Ferrara, sito nella Regione dell’Emilia-Romagna, a far data dal 30 novembre 2021, data precedente di oltre un anno la richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale il 2 febbraio 2023. Va, quindi, rilevato che il nuovo comune di residenza, Ferrara, si trova nella regione Emilia-Romagna, mentre il comune della precedente residenza era Baselga di Pinè, in provincia di Trento, situato nella Regione Trentino Alto Adige. Considerato che il Comune della nuova residenza e quello della precedente residenza si trovano in Regioni diverse e in province non limitrofe e che è trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, risultano sussistenti sia il presupposto geografico che il presupposto temporale richiesti dall’art. 111, primo comma, delle NOIF, stando alla lettera del quale: “II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 13/TFNT del 7 Dicembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla calciatrice R.C. (n. 15.1.2003 – matr. 6538689) nei confronti della società SSDARL Women Lecce (matr. 720558) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Accolto il ricorso e dichiarato lo svincolo della calciatrice per cambio di residenza ex art. 111 NOIF avendo trasferito da più di un anno la propria residenza presso il Comune di Rende (CS), sito in altra regione e in provincia non limitrofa rispetto a quella della precedente residenza….In merito alla richiesta di svincolo, dal certificato storico di residenza risulta che la calciatrice …. si è trasferita dal Comune di Lecce, sito nella Regione Puglia, al Comune di Rende, in Provincia di Cosenza, sito nella Regione Calabria, a far data dal 30 settembre 2021, data precedente di oltre un anno la richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale in data 15 ottobre 2022. Ad integrazione di quanto certificato sul piano anagrafico, la calciatrice ha anche autocertificato la propria iscrizione al corso di laurea in Scienza della Nutrizione presso l’Università della Calabria, avente sede a Rende, per dimostrare che il trasferimento di residenza sia dovuto a motivi di studio. Va, quindi, rilevato che il nuovo comune di residenza, Rende, è situato in provincia di Cosenza e nella regione Calabria, mentre il comune della precedente residenza era Lecce, capoluogo di provincia, situato nella Regione Puglia. Pertanto, dato che il comune della nuova residenza e quello della precedente residenza si trovano in Regioni diverse e in province non limitrofe e che è trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, risultano sussistenti sia il presupposto geografico che il presupposto temporale  richiesti dall’art. 111, primo comma, delle NOIF, che prevede testualmente che: II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 10/TFNT del 23 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri M.G. e A.E. nell’interesse della figlia minorenne A.G.(calciatrice n. 25.05.2005 – matr. 3668670) Contro la società ASD Casalnuovo Donna (matr. FIGC 954118), al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Accolto il ricorso dei genitori della calciatrice e per l’effetto dichiarato lo svincolo di questa per cambio di residenza in quanto dal certificato storico di residenza risulta che la calciatrice si era trasferita dal comune di Acerra, in provincia di Napoli, al comune di San Ginesio, in provincia di Macerata, già dal 28 giugno 2022; data precedente di oltre novanta giorni la richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale il 21 ottobre 2022. Risultano, dunque, integrati i requisiti di cui all'art. 111 delle NOIF, laddove si prevede che “ II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 35/TFNT del 29 Marzo 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice R.C. (n. 15.1.2003 - matr. 6.538.689) al fine di richiedere lo svincolo dalla società SSDARL Women Lecce (matr. 720.558) per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 NOIF

Massima: Rigettato il ricorso della calciatrice tendente ad ottenere lo svincolo dalla scoietà ex art. 111 NOIF ovvero per cambio di residenza…Nel merito, l’art. 111 delle NOIF, invocato dalla ricorrente, prevede (comma 1): « II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.» Nel caso in esame, trattandosi di calciatrice maggiore di età e non facendosi alcun riferimento nel ricorso al trasferimento dell’intero nucleo familiare (ma facendo valere solo un personale motivo legato ad esigenze di istruzione universitaria), la verifica della pretesa va fatta con riferimento alla prima ipotesi di cambio di residenza, a seguito della quale risulta, dalla stessa documentazione prodotta dall’interessata (cfr. certificato anagrafico e nuova iscrizione al S.S.N.), la carenza del requisito temporale dell’anno trascorso, che quindi rende non accoglibile la richiesta della calciatrice. Il ricorso va pertanto respinto.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 33/TFNT del 21 Marzo 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata:

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice L.F. (n. 19.9.2001 - matr. 2.019.810) contro la società ASD Grifone Gialloverde (matr. 945.305) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Rigettato il ricorso della calciatrice tendente ad ottenere lo svincolo dalla scoietà ex art. 111 NOIF ovvero per cambio di residenza in quanto la disamina della documentazione offerta in deposito dalla ricorrente conferma che la calciatrice ha trasferito la propria residenza da Formello, appartenente al territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) ad Ovindoli, in Provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Tuttavia, sebbene sia decorso il termine temporale di un anno, tale trasferimento è avvenuto verso un Comune sito in Provincia limitrofa alla Provincia dove era ubicata la precedente residenza. Non sussiste, pertanto, il presupposto del trasferimento di residenza così come preteso dalla norma invocata. Il dato geografico, nella sua obiettività, rende evidente come non siano stati integrati tutti i requisiti previsti dalla fattispecie dell’art. 111 delle N.O.I.F. al fine dello svincolo della calciatrice laddove, in base al chiaro tenore letterale della disposizione, il trasferimento utile ai fini dello svincolo deve essere caratterizzato (oltre al requisito temporale) dalla concomitante sussistenza di altri due requisiti richiesti dalla norma, entrambi obbligatori e necessari: il trasferimento deve, infatti, avvenire verso un Comune collocato in altra Regione (rispetto a quella di origine) ed il Comune di destinazione si deve trovare all’interno di una Provincia che non sia limitrofa alla Provincia di origine. Ciò all’evidente scopo – e in ciò si deve individuare, ad avviso di questo Tribunale, la ratio legis di tale distinzione – di non attribuire rilevanza al trasferimento riguardante i Comuni di due Province che, sebbene collocate in Regioni diverse, siano in effetti vicine e confinanti, per la evidente conseguenza per cui il trasferimento dell’atleta, seppure significativo dal punto di vista formale, non implica, in tale ipotesi, alcun apprezzabile sacrificio incidente sulla possibilità di svolgere l’attività sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 25/TFNT del 30 Novembre 2021 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC presentato dal sig. D.A. (calciatore n. 25.6.2000 - matr. 5.370.304) al fine di richiedere lo svincolo dalla società Bresso Calcio Srl (matr. 675.745) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore e, per l’effetto, dichiarato lo svincolo dello stesso dalla società art. 111 NOIF, a far data dal 5 novembre 2021, in quanto risulta dagli atti l’effettivo cambio di residenza….In virtù degli atti depositati, infatti, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per lo svincolo ex art. 111 NOIF del calciatore D. A.dalla Bresso Calcio Srl (“II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza…”- art. 111 NOIF). Più precisamente, risulta dimostrato che il calciatore, in data 22 ottobre 2020, e dunque oltre un anno prima del deposito della richiesta di svincolo, ha trasferito la propria residenza per motivi famigliari dal Comune di Rho al Comune di Piacenza, dove risiede tutt’ora. La residenza è, pertanto, stata trasferita da oltre un anno in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, così come richiesto dall’art. 111 NOIF. Tali circostanze non risultano contestate dalla società Bresso, la quale, come già rilevato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 24/TFNT del 30 Novembre 2021 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC presentato dal sig. F.P.(calciatore n. 21.4.2000 - matr. 6.533.872) al fine di richiedere lo svincolo dalla società USD Caravaggio Srl (matr. 943.257) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore e, per l’effetto, dichiarato lo svincolo dello stesso dalla società art. 111 NOIF, a far data dal 5 novembre 2021, in quanto risulta dagli atti l’effettivo cambio di residenza….L’art. 111 NOIF stabilisce che “ II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza…”. Come documentato dal certificato storico di residenza prodotto in atti, il ricorrente, durante il tesseramento con la USD Caravaggio, a far data dal 24 agosto 2020 trasferiva la propria residenza, per motivi famigliari, presso altro comune di altra provincia non limitrofa e di altra Regione (essendo Rivergaro in provincia di Piacenza e nella regione Emilia Romagna) dalla precedente ove risiedeva (Treviglio, provincia di Bergamo in Lombardia). La previsione normativa contempla proprio i motivi famigliari quale fondamento giustificativo del cambio di residenza, come nel caso di specie. La domanda risulta presentata oltre il decorso del termine annuale dall’effettivo cambio di residenza, essendo stata proposta in data 5 novembre 2021, per cui soddisfa anche l’ulteriore requisito temporale di cui all’art. 111, n°2, NOIF laddove viene previsto che “II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 18 Novembre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Richiesta per lo svincolo dalla società GS CF Caprera (matr. FIGC 82347) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla calciatrice A.I. (n. 22.9.1997 - matr. FIGC 5.576.951)

Massima: Rigettato il ricorso proposto dalla calciatrice per cambio di residenza ex art. 111 NOIF per mancanza di prove….L’art. 111 NOIF prevede che: «1. II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare. II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione».Tale disposizione individua, quali presupposti per configurare il diritto di svincolo del giocatore, il trasferimento della residenza «quale risultava all’atto del tesseramento» in altra Regione o Provincia non limitrofa, e che « dall’effettivo cambio di residenza» sia passato un anno (novanta giorni se si tratta di calciatore minore traferitosi con il nucleo familiare). Al comma 2° è specificato, inoltre, che «Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo (…)». Orbene, nel caso di specie la documentazione comprovante il diritto allo svincolo per cambio di residenza è del tutto mancante, tanto da imporre al Collegio il rigetto della domanda. Unitamente al ricorso introduttivo, infatti, la calciatrice ricorrente si è limitata a depositare il certificato di residenza, dal quale risulta che, alla data del 9 settembre 2021, la sua residenza è a Milano, oltre che due carte d’identità, una del 2018 e un’altra del 2013, da cui risulta parimenti la sua residenza in Milano. Orbene, da tale documentazione non risulta alcun mutamento di residenza, anzi dall’esame dell’atto di tesseramento stipulato tra la I. e la società GS CF Caprera risulta, ancora un volta, la residenza di Milano, in via …... Le gravi mancanze di prova e di allegazione non consentono, pertanto, di scrutinare positivamente la domanda. L’interpretazione giudiziale della domanda, infatti, può tradursi talvolta in un’opera riempitiva che non può mai arrivare, però, a completare la domanda anche sotto il profilo di una pur minima descrizione fattuale-temporale della vicenda, dell’allegazione degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio e, dato ancor più rilevante, della dazione di idonea prova dalla quale l’esistenza di tali elementi possa desumersi. In mancanza della prova del mutamento di residenza – e, anzi, nella dichiarata assenza di tale presupposto da parte della ricorrente stessa – la domanda deve essere respinta. D’uopo appare precisare che non si perverrebbe all’accoglimento della domanda neppure laddove essa si qualificasse quale azione di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF. Deve rilevarsi, infatti, che l’art. 109 NOIF prevede che: «Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività (…) Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere (…) con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". (…)». La domanda di svincolo per inattività deve essere proposta, pertanto, ai sensi del menzionato art. 109 NOIF, al Comitato Regionale competente, e non al Tribunale Federale Nazionale, dinanzi al quale sarà, invece, impugnabile, soltanto in seconda istanza, l’eventuale provvedimento amministrativo di rigetto. La domanda di svincolo per inattività proposta direttamente a questo Organo giudicante sarebbe, pertanto – anche ove la si ritenesse effettivamente formulata, alla luce del tenore del ricorso – , del tutto inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione per ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dal calciatore L.B. (n. 7.5.2000 – matr. FIGC 5.242.841) contro la società ASD OL3 (matr. FIGC 918864)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e per l’effetto dichiarato lo svincolo dello stesso dalla società, per cambio di residenza ex art. 111 NOIF, a far data dal deposito del ricorso…Dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente, nel rispetto di quanto sancito dal primo comma dell’art. 111 NOIF, emerge per tabulas, che dalla data del 22 febbraio 2020, il medesimo risiede stabilmente presso il Comune di Torino, al fine di frequentare un corso di studi universitari. Nulla induce a pensare che il trasferimento non sia effettivo, anche perché non è stata manifestata alcuna opposizione dalla società sportiva di appartenenza. I requisiti sostanziali previsti per lo svincolo dalla società sportiva …, quindi, sussistono in ragione del tempo effettivamente trascorso presso la residenza torinese in misura superiore all’anno e in ragione della nuova residenza, stabilita in un Comune di altra Regione rispetto a quella di provenienza, non limitrofa a quest’ultima.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 19/TFN del 15.02.2021

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS del calciatore S.B. (n. 31.08.2001 – matr. FIGC 5514244) al fine di richiedere lo svincolo dalla società USD 1913 Seregno Calcio (matr. FIGC 675227) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

Massima: Il Tribunale dichiara lo svincolo del calciatore, ex art. 111 NOIF, a far data dal 23 dicembre 2020, data del deposito del ricorso. Invero, il calciatore, in data 16 dicembre 2019 e, dunque, oltre un anno prima del deposito della richiesta di svincolo, ha trasferito la propria residenza portandola dal Comune di Sovico (MB) al Comune di Licata (AG). La residenza è, dunque, stata trasferita in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, così come richiesto dall’art. 111 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 12/TFN del 19.10.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da C.d.P.A. (calciatore n. 26.10.1999 - matr. FIGC 5430984) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

Massima: Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto integralmente. Dalla lettura degli atti di cui alla certificazione anagrafica, risulta che – effettivamente - l’atleta ha spostato più volte la propria residenza e che comunque, in data 9 settembre 2019, è stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Vicenza. Detto trasferimento risulta annotato regolarmente anche nelle apposite liste della FIGC ove è confermato che egli è attualmente in forza alla ASD Calcio Leone XIII con sede in Milano e quindi fuori regione, specificatamente in Lombardia e non più in Veneto. Sussistono quindi i presupposti per l’applicazione della invocata norma di cui all’art.111 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 26/TFN del 27.11.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 111 NOIF proposto dal calciatore C.F. (n. 18.05.1999 - matr. FIGC 5486583) al fine di ottenere lo svincolo dalla società USD Team Biancorossi (matr. FIGC 919032) per cambio di residenza,

Massima: Dagli atti di causa emerge, difatti, che il calciatore …, maggiorenne, ha trasferito la propria residenza, quale risultante all’atto del tesseramento, sita in Motta di Livenza (TV) …., stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente, e precisamente in Torino, …Detto trasferimento di residenza è avvenuto il 16 ottobre 2018. Pertanto, essendo trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, ed avendo il calciatore trasferito la propria residenza, quale risultante all’atto del tesseramento, in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente, sussistono i presupposti per la concessione dello svincolo ex art. 111 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 20/TFN del 23.10.2019

Decisione impugnata: Svincolo L.S. per cambio di residenza ex art. 111 NOIF dalla società USD Saviglianese FBC 1919 (matr. FIGC 930222)

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore L.S. (n. 06.12.1996 matr. FIGC 5721141) / USD Saviglianese FBC 1919

Massima: L’adita sezione Tesseramenti del Tribunale …ha pronunciato formale decisione di accoglimento del ricorso, sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto indicati nell’art. 111 delle NOIF: il calciatore, invero, al momento del tesseramento era residente in Savigliano (provincia di Cuneo) ed in data 18 settembre 2018 ha chiesto ed ottenuto il cambio di residenza in Aquilonia, compresa nella provincia non limitrofa di Avellino. Peraltro, è trascorso già un anno dal trasferimento della residenza e nulla induce a sospettare che il trasferimento non sia stato effettivo, anche perché non sono state manifestate opposizioni da parte della società di appartenenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Impugnazione istanza: B.E. (CALCIATORE - N. 7.9.1997 – MATR. FIGC 6521917) CONTRO ASD CALCIO ROMANESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Sussistono… tutti i presupposti normativi previsti dall’art. 111 NOIF per disporre lo svincolo con effetto immediato, essendo già trascorso il periodo di un anno dall’effettivo cambio di residenza, indicato dal comma primo dell’articolo sopramenzionato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Impugnazione istanza: C.F. E A.G. (GENITORI) PER A.F. (CALCIATORE N. 9.10.2002 – MATR. FIGC 6717106) CONTRO FC APRILIA RACING CLUB SRL (MATR. FIGC 949360) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS –

Massima: Nelle more…i reclamanti hanno dichiarato di voler rinunciare “al proseguimento della pratica”, esprimendo in tal modo la volontà di rinunciare al reclamo ed al conseguente svincolo del calciatore minorenne. Non resta pertanto che prendere atto  della rinunzia e dichiarare cessata la materia del contendere. Dato che il reclamo è stato regolarmente istruito, deve disporsi l’acquisizione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 49/TFN del 17.07.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla sig.ra F.A. (calciatrice n. 14.01.1997 – matr. FIGC 6754181) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza dalla società ASD Fiammamonza 1970 (matr. FIGC 932447),

Massima:… non sussistono motivi ostativi alla richiesta di svincolo, atteso che effettivamente il trasferimento è avvenuto in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella di provenienza e che è effettivamente decorso il termine di cui all’art. 111 NOIF.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 120/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 7 FEBBRAIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE B.F..

Massima: Confermata la decisione del TFN-ST che ha dichiarato ex artt 111 NOIF lo svincolo per aver il calciatore trasferito la propria residenza dal Comune di Trecchino (PZ) a quello di Sedriano (MI), da oltre un anno….Si premette correttamente che la ratio della richiamata norma sia da ravvisare nella necessità, avvertita dal Legislatore sportivo, di dotare i calciatori di uno strumento volto a consentire loro di poter continuare l’attività sportiva, in caso di trasferimento della loro residenza in Comune o Provincia non limitrofi a quella precedente. Si sostiene, poi, che l’eccepita violazione, e la conseguente elusione, risiederebbe nel fatto che il calciatore avrebbe strumentalmente trasferito la residenza in provincia di Milano per conseguire lo svincolo, il che gli avrebbe consentito di realizzare il suo trasferimento in prestito – che si assume fortemente voluto – presso una società in provincia di Augusta, distante oltre mille km dalla nuova residenza. Sulla base di questa ipotesi, peraltro non dimostrata, il ricorrente giunge a formulare un’ulteriore ipotesi: il Giudice di primo grado non sarebbe stato reso edotto di tutto ciò e, in conseguenza, a tutt’altra e contraria decisione sarebbe pervenuto, ove a conoscenza di quanto supposto. L’ipotesi di tale teoresi e del prospettato approdo, peraltro indimostrati, non possono trovare qui ingresso perché non hanno fondamento alcuno, sol che si consideri che la norma di riferimento individua nel rigoroso dato oggettivo del cambio di residenza in Comune o Provincia non limitrofi alla precedente, la fonte del diritto riconosciuto al calciatore di poter conseguire lo svincolo, trascorso un anno dall’evento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 Novembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: A.L. – 20.5.2003 – MATR. FIGC 6866482 – CALCIATORE MINORE – T.T.– (MADRE – UNICO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ) – US SPORTING ARNO ASD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO         EX ART. 111 NOIF).

Massima: Viene negato lo svincolo ex art. 111 NOIF, perché pur avendo il calciatore cambiato residenza, continua a vivere nel luogo ove ha sede la società anche se per motivi di studio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 Novembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: Z.A. - 23.10.1999 – MATR. FIGC 6792650 - VIRTUS SAN GIUSTINO   SSD  - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER IRREGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO CON VINCOLO PLURIENNALE – RICHIESTA DI SVINCOLO EX  ART. 111 NOIF).

Massima: Il Tribunale…ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all’accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 NOIF,  dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Roma e frequenta l’Università degli Studi Roma Tre

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 Novembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RECLAMO 21 – C.C. - 21.8.1996 – MATR. FIGC 4854301 – ASD ATHLETIC CALENZANO CALCIO (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX     ART. 111 NOIF).

Massima: Il Tribunale…ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all’accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 NOIF, dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Campo Calabro (RC).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata:

Impugnazione istanza: B.F. (CALCIATORE – MATR. FIGC 6736329 – 7.11.1996) – ASD REAL DEM CALCIO A 5 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Massima:…il Tribunale… verificata la sussistenza e la regolarità delle condizioni previste dalla norma richiamata (art. 111 NOIF), che consente lo svincolo del calciatore che trasferisce la propria residenza in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente “quando sia trascorso un anno dell’effettivo cambio di residenza”, …accoglie il reclamo …e, per l’effetto, dichiara lo svincolo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Impugnazione istanza: O.E.I. (CALCIATORE – 6.4.1999 - MATR. FIGC 5388781) – ASD PONTEVECCHIO SRL - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 111 NOIF);

Massima: Il Tribunale … ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all’accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 NOIF, dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Mantova, in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del  04 Aprile  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 36 – C.G. 25.03.1997 – MATR. FIGC 4776819 – ASD EURO  GIRIFALCO (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO  RESIDENZA EX ART. 111 NOIF);

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dal calciatore poichè non vi è la prova che il reclamo sia stato inoltrato alla Società contro interessata, infatti, il ricorrente allega la trasmissione della domanda a un indirizzo email non presente agli atti ufficiali della F.I.G.C. e pertanto non utilizzabile ai fini delle comunicazioni ufficiali.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 47 – BOZZA FILIPPO – 18.5.2002 – MATR. FIGC 5870879 – (CALCIATORE), BOZZA GIANNI – TURBAN PAOLA (GENITORI) – ABANO CALCIO SRL - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF.

Massima: Viene dichiarato lo svincolo del calciatore per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle NOIF come risultante dal certificato di residenza e stato di famiglia del Comune dal quale si evince che il calciatore è iscritto nell'anagrafe del detto Comune dalla data del 21.11.2017. Le condizioni per l'applicazione della citata normativa (art. 111 NOIF - svincolo per cambio di residenza) sussistono nella loro integralità per cui il ricorso è accolto perché fondato e documentato. L’istante infatti ha dimostrato l'avvenuto cambio di residenza del calciatore minore unitamente a tutto il nucleo familiare nei tempi previsti nel rispetto della vigente normativa. Il cambio di residenza è avvenuto in Comune di altra Regione e Provincia non limitrofa a quella in cui risiedeva precedentemente da oltre novanta giorni. Risultano altresì ottemperate tutte le formalità burocratiche di rito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del  09 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 16 DEL SIG. P.S. ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DEL  CALCIATORE MINORE SIG. P.S.  CONTRO LA SOCIETÀ ASD SCUOLA CALCIO SICILIA –  RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 111 NOIF.

Massima: Viene dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del disposto svincolo del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del  09 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 18 DEI SIG.RI L.A. E B.T. ESERCENTI LA POTESTÀ  GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE SIG. L.P. CONTRO LA SOCIETÀ USD  CIMAPIAVE – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 111 NOIF.

Massima: Viene dichiarato lo svincolo del calciatore “giovane dilettante”, per cambiamento di residenza dell’intero nucleo familiare ex art. 111 NOIF, in quanto dal certificato di residenza prodotto sussistono tutte le condizioni imposte dalla norma precitata che prevede, per i calciatori minore di età, la possibilità di svincolo dopo che siano trascorsi soltanto 90 giorni dall’effettivo cambio di residenza in Comune di altra Regione o di altra Provincia non limitrofa, dell’intero nucleo familiare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 036 - ZENJILI ALMIN/U.S. BUTTRIO (richiesta svincolo ex art. 111 N.O.I.F.)

Massima: Il calciatore è svincolato ex art. 111 NOIF avendo trasferito la propria residenza in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 029 - FANUNZA ALESSANDRO/SELARGIUS CALCIO (ART. 111 N.O.I.F.)

Massima: Il calciatore ha diritto allo svincolo ex art. 111 NOIF per aver dimostrato di avere trasferito da oltre un anno la propria residenza in Spagna.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 022 - DUR051NI ROBERTA/A5D ATLETICO TORINO (svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Sottocasa Samuele).

Massima: Le condizioni per l'applicazione della citata normativa (art. 111 N.O.I.F. svincolo per cambio di residenza) sussistono nella loro integralità per cui il ricorso è accolto perché fondato e documentato. L'istante infatti ha dimostrato l'avvenuto cambio di residenza del calciatore minore nei tempi previsti nel rispetto della vigente normativa. Il cambio di residenza è avvenuto in Comune di altra Regione e Provincia non limitrofa a quella in cui risiedeva precedentemente da oltre novanta giorni. Risultano altresì ottemperate tutte le formalità burocratiche di rito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 019 - RUSSI MAURIZIOIA.S.D. TIKITAKA SAN SEVERO (svincolo ex att. 111 N.O.I.F.).

Massima: Si ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 N.O.I.F., dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Oristano, in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 017 - ARNETOVA KATERINA/ASD C. COLLESCIPOLI (svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Vergari Carlo).

Massima: Dalla documentazione prodotta risulta, la sussistenza di tutte le condizioni richiese dall'art. 111 N.O.I.F per ottenere lo svincolo per cambio di residenza. In particolare, dai succitati documenti si evince che: sono trascorsi oltre 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore; Martinsicuro si trova in una Regione diversa da quella della città di provenienza ed in Provincia non limitrofa a quella precedente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 09/TFNT del 13 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 008 - DALLA BETTA ALICE/A. G.S.M. VERONA ASD (richiesta svincolo per calciatrice Soffia Angelica).

Massima: Presupposto, dunque, per ottenere lo svincolo ex art. 111 NOIF è l'avvenuto cambio di residenza, rispetto a quella risultante dall'atto di tesseramento, che, nel caso di calciatore minore di età, deve riguardare l'intero nucleo familiare. Nel caso di specie, la calciatrice ed il suo nucleo familiare non hanno effettuato alcun cambio di residenza per cui la richiesta di svincolo viene rigettata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 02/TFNT del 28 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 042- CONVERSANO GIANNI ANTONIO/A.S.D.SANCOLOMBANO (richiesta di svincolo ex art.111 N.O.I.F.).

Massima: Il calciatore ha diritto allo svicolo in quanto la documentazione prodotta risulta idonea alla concessione dello svincolo ex art.111 N.O.I.F. in quanto sussistono tutte le condizioni richieste da tale articolo: il calciatore è maggiorenne; è trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza; la città di Andria si trova in una Regione diversa da quella di provenienza ed in Provincia non limitrofa a quella precedente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 19 Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 036-GIUFFRIDA PIERO E MUSUMECI MILENA/A.S.D. SEGATO VIOLA (richiesta svincolo ex art.111 N.O.I.F. Giuffrida Giuseppe).

Massima: Il calciatore ha diritto allo svicolo in quanto la documentazione prodotta risulta idonea alla concessione dello svincolo ex art.111 N.O.I.F. in quanto sussistono tutte le condizioni richieste da tale articolo: sono trascorsi i previsti 90 giorni dal cambio di residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore minorenne interessato; il comune di Catania si trova  in regione diversa da quella di provenienza e in provincia non limitrofa a quella di provenienza.

 

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del signor M.C. avverso la reiezione del reclamo proposto al fine di ottenere lo svincolo, per cambio di residenza, ex art.111 N.O.I.F. dall’A.S.D. Saviglianese

Massima: Ai fini dello svincolo per cambio di residenza ex art. 111 N.O.I.F. non è sufficiente il semplice trasferimento della residenza anagrafica, dal momento che il cambio anagrafico deve essere accompagnato dall’effettivo trasferimento della residenza. Ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F., del tutto conforme alla norma codicistica che disciplina il domicilio e la residenza delle persone, ogni qualvolta venga in rilievo la residenza, si deve aver riguardo alla residenza effettiva, ovvero il luogo dove la persona soggiorna abitualmente e vi mantiene il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Nella fattispecie il luogo della residenza abituale del calciatore non risulta coincidere con quello certificato dai registri anagrafici. I dati estrinseci forniti dallo stesso calciatore relativi alle sue consuetudini di vita evidenziano non soltanto un elemento di prevalenza quantitativa (il calciatore infatti ha dichiarato di aver trascorso in una città, presso la nonna, il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate2007, mentre aveva vissuto in altra città, ove risiedono i suoi genitori, nel restante periodo) ma soprattutto una prevalenza qualitativa della originaria dimora in tale ultima città, dove il calciatore ha mantenuto il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. A tale proposito sta di fatto che il calciatore è iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale di Torino e come egli stesso ha dichiarato è stato presente nella sede universitaria anche nel periodo ottobre- marzo 2007 per sostenere gli esami e alcuni seminari specifici per approfondimento personale. Peraltro a smentire la preordinata fissazione solo apparente della residenza strumentale ai fini dello svincolo ex art. 111 N.O.I.F. concorrono in maniera univocamente concludente le dichiarazioni scritte rilasciate dal Presidente della società, secondo il quale il calciatore avrebbe usufruito degli impianti sportivi solo occasionalmente nel periodo estivo, ossia proprio nel periodo in cui il calciatore, secondo le sue affermazioni, avrebbe dovuto essere nella città dalla nonna.  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 21 dicembre 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 11/D del 7.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Versilia 1998 S.r.l. avverso la concessione di svincolo per cambio di residenza, ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F., al calciatore P.L.

Massima: Il calciatore può ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF esibendo il certificato di residenza attestante l’avvenuto trasferimento.  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 19 Luglio 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004

Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Damiano Promotion avverso lo svincolo d’autorità ex art. 111 N.O.I.F.. per cambio di residenza del calciatore M.G.

Massima: Il calciatore minore può ottenere lo svincolo per cambiamento di residenza, ai sensi dell’art. 111 delle N.O.I.F., dopo che sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza presso un comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella di originaria residenza, come risulta certificazione rilasciata dal Comune.   

Decisione CAF:  Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 24 Giugno 2002 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff n 1/D –Riunione del 24.1.2002

Impugnazione – istanza: Appello del C.R Vipiteno avverso la concessione dello svincolo d’autorità - ex art 111 N.O.I.F., - per cambio di residenza. al calcia­tore W.H. da essa reclamante

Massima: Sussistono i requisiti per adottare la pronunzia di svincolo di autorità per cambiamen­to di residenza, di cui all'art. 111 N.O.I.F., quando il cambio di residenza sia avvenuto, oltre un anno prima dalla richiesta di svincolo, e che il Comune di destinazione sia collocato in Provincia non limitrofa anche se territorialmente contigua ma nondimeno appartenente ad altra Nazione (Austria).   

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10 / D - Riunione dell’8.11.2001

Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Castellaneta avverso la concessione dello svincolo d’autorità, ex art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza, al calciatore D.M.G.

Massima: L’art. 111 N.O.I.F. consente lo svincolo di calciatori dilettanti per cambio di residenza, quando risultano osservate le seguenti condizioni: cambio di residenza da almeno un anno e comunicazione alla società.  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 8 febbraio 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 14.12.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Tamai avverso la concessione dello svincolo d’autorità al calciatore L.S., ex art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza.

Massima: A norma dell’art. 111 delle N.O.I.F., il calciatore non professionista che trasferisce la propria residenza stabilendola in Comune di altra Regione o Provincia non limitrofe può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza. (Nel caso in specie, il calciatore aveva trasferito la sua residenza da Portogruaro (Venezia) a Siracusa fin dal 9.10.1999, come risulta dal certificato di residenza in atti. Al momento della decisione della Commissione Tesseramenti sussistevano quindi tutti i presupposti previsti dalla citata norma di cui all’art. 111, in quanto era trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella risultante dal tesseramento con l’originaria società).Massima: Lo svincolo previsto dall’art. 111 delle N.O.I.F. risponde allo scopo di permettere al calciatore non professionista, che si trasferisca ad altra Regione o Provincia non limitrofa, di continuare a svolgere la propria attività in altra squadra, ovviamente in altra “Regione o Provincia”. Quando però la richiesta di svincolo appare chiaramente pretestuosa e finalizzata ad ottenere il tesseramento con altra squadra della stessa Regione, per di più partecipante allo stesso Campionato, è ravvisabile da parte del calciatore la violazione dell’art. 11 comma 1 C.G.S., il quale deve essere deferito alla Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 19 comma 2 C.G.S., anche se il tesseramento per la nuova società è legittimo. (Il caso di specie: Il calciatore militante nel campionato di eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia ottiene lo svincolo per residenza essendosi trasferito in Sicilia e dopo 4 giorni dall’ottenimento dello svincolo si tessera con altra squadra militante sempre nel campionato di eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia).  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 6 aprile 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 16.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello della N.F.C. Orlandina avverso la concessione dello svincolo d’autorità, ex art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza, al calciatore M.D..

Massima: La società che si oppone alla svincolo d’autorità per cambiamento della residenza, ex art. 111 NOIF, richiesto dal calciatore, deve dimostrare che il cambiamento della residenza anagrafica del calciatore non corrisponde ad un reale ed effettivo cambiamento di dimora e di località nella quale si svolge la normale vita lavorativa e di relazione. Il concetto di residenza (quale luogo di dimora abituale) e quello di domicilio (centro principale dei propri affari) sono nozioni che non vanno rapportate al significato civilistico, bensì a quello calcistico, nel senso che l'art 111 N.O.I.F. vuole concedere al calciatore non professionista o giovane dilettante la possibilità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, ma tale trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo.   

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 22 maggio 1998 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 24/D-Riunione del 19.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.C.A. avverso la reiezione della propria richiesta di svincolo d'autorità dalla S.S.V. Brunico, ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza

Massima: II concetto di residenza (quale luogo di dimora abituale) e quello di domicilio (centro principale dei propri affari) sono nozioni che non vanno rapportate al significato civilistico, bensì a quello calcistico, nel senso che l'art. 111 N.O.I.F. vuole concedere al calciatore non professionista o giovane dilettante la possibilità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, ma tale trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il cambiamento di residenza anagrafica non è corrispondente ad un reale ed effettivo cambiamento di dimora e di località nella quale si svolge la normale vita lavorativa e di relazione del calciatore).Massima: La Commissione Tesseramenti è competente a giudicare in prima istanza sulla richiesta di svincolo per cambio di residenza ex art. 111 N.O.I.F. avanzata dal calciatore. In seconda istanza è competente la CAF.  

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 19.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore L.M. avverso la reiezione della propria richiesta di svincolo dalla S.S. Brunico, ex art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza.

Massima: Ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., per poter richiedere lo svincolo per cambiamento di residenza alla Commissione Tesseramenti, il calciatore deve provare che il cambiamento di residenza è sostanziale e non soltanto anagrafico. (Nel caso di specie è stata rigettata la richiesta del calciatore che ha dimostrato il cambio di residenza esibendo il certificato di residenza in altro Comune, una documentazione attestante l’eventuale futura sistemazione di lavoro, quale apprendista, in detto Comune, nonché una generica dichiarazione giurata di una sua parente, atteso che ciò nulla prova circa l'effettività del trasferimento, agli effetti dello svincolo).  

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D-Riunioni del 17/18.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Fulvius avverso la concessione dello svincolo d’autorità al calciatore C.M., ex art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza.

Massima: Lo svincolo d’autorità del calciatore minorenne, ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F., deve essere disposto per il cambio di residenza dell’intero nucleo familiare di questi.  

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunioni dell'1/2.12.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Spes Montesacro avverso la concessione dello svincolo d'autorità al calciatore T.R., ex art. 111 N.O.I.F. per cambio di residenza.

Massima: Lo svincolo d'autorità del calciatore, per cambio di residenza (art. 111 N.O.I.F.), deve essere rilasciato dalla commissione tesseramenti, quando il calciatore fornisce la prova dell’avvenuto cambio di residenza, con la debita certificazione comunale e con varie dichiarazioni ufficiali provenienti da autorità pubbliche e religiose.  

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 23 maggio 1996 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n.25/D-Riunioni del 29/30.3.1996

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore A.A. avverso la reiezione dell’istanza di svincolo d’autorità per cambio di residenza, ex art. 111 N.O.I.F., dalla S.S. Macir Cisterna.

Massima: Il calciatore per ottenere lo svincolo d’autorità deve proporre il ricorso alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 111 N.O.I.F., e cioè per avere trasferito la propria residenza in altro comune. La residenza è il luogo di dimora abituale, mentre il domicilio è il centro principale dei propri affari, anche se tali nozioni vanno rapportate non al significato civilistico, bensì a quello calcistico, nel senso che l'art. 111 N.O.I.F vuole concedere al calciatore non professionista o giovane dilettante la possibilità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione. Tale trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo, per cui il calciatore non può essere svincolato se, nonostante il reale cambio di residenza, risulta che lo stesso continua a svolgere la sua attività sociale sul posto e questo perché vi è una nutrita ed evidente serie di ragioni, le quali logicamente escludono che il calciatore si sia effettivamente trasferito e che conducono a ritenere che egli invece abbia voluto, artificiosamente, sciogliersi dal vincolo di tesseramento con la società.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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