Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D del 23.7.08 Impugnazione - istanza: 1) Reclamo calc. V. A. avverso la declaratoria di nullità dell’atto di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. stipulato con la Polisportiva Campobasso
Massima: E’ nullo e privo di effetti l’atto di svincolo per accordo, ex art. 108 N.O.I.F., in quanto la sottoscrizione del rappresentante legale della società istante era risultata apocrifa e che a seguito di indagini espletate dalla procura federale su incarico della CGF è risultato appurato che la sottoscrizione apposta sul modulo in oggetto in rappresentanza della società non è riconducibile al rappresentante legale della società; che la data di sottoscrizione riportata sul modulo stesso è falsa, in quanto certamente successiva a quella della consegna del modulo stesso al calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 15.7.2004
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore F.A. avverso la declaratoria di non validità dello svincolo per accordo, ex art. 108 N.O.I.F., disposto dal Comitato Interregionale, con la S.S. Cassino 1927
Massima: La falsità della firma del Presidente della società (non contestata dal ricorrente) comporta, per i principi generali in materia contrattuale, correttamente, la declaratoria di invalidità dello svincolo del calciatore.