Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 106/CFA del 20 Maggio 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – n. 22/TFN del 5 marzo 2021

Impugnazione – istanza:  Brescia Calcio S.p.A.-SS. Turris Calcio S.r.l.–L.P.

Massima: Riuniti i procedimenti, confermata la decisione del Tribunale che ha rigettato il ricorso proposto dalla società

tendente ad ottenere l’annullamento e/o comunque dichiarare  invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra la medesima società e la SS. Turris Calcio Srl ed il calciatore, tutti datati 01 febbraio 2021 quali la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore, fondato sulla indisponibilità del calciatore per pregresso infortunio, poiché non utilizzabile per l’intero periodo di tesseramento, circostanza dichiarata come conosciuta dalla società cedente e taciuta, così da determinare un dolo contrattuale determinante e/o un vizio del consenso tale da giustificare l’annullamento del contratto per errore essenziale e, in ogni caso, invocando la nullità dei contratti per difetto di causa. Ciò in quanto alcuna diretta e specifica impugnativa risulta mossa dal Brescia Calcio in merito alla formazione del visto di esecutività, unico ed esclusivo elemento che può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale….Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi dedurre che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio in atto del calciatore ceduto, legittimamente non risultante dalla scheda sanitaria e, comunque, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto stesso, non può di per sé influire sulla cessione stessa e sugli atti conseguenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 05 Marzo 2021

Decisione impugnata: Validità di (I) Vdt (II) Accordo in Bollo (III) Mod. Premi e/o Indennizzi (IV) obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 e del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del calciatore L.P. (n. 14.03.1998 – matr. FIGC 5675128)

Impugnazione Istanza: Ricorso della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250)

Massima: Viene rigettato il ricorso da parte della società professionistica con il quale ha chiesto l’annullamento e/o l’inefficacia dei contratti stipulati con l’altra società dilettantistica ed il calciatore aventi ad oggetto, la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore., basato sui fondati motivi della indisponibilità del calciatore per pregresso infortunio, poiché non utilizzabile per l’intero periodo di tesseramento, circostanza dichiarata come conosciuta dalla società cedente e taciuta, così da determinare un dolo contrattuale determinante e/o un vizio del consenso tale da giustificare l’annullamento del contratto per errore essenziale e, in ogni caso, invocando la nullità dei contratti per difetto di causa.…questo Tribunale ritiene che …. bisogna saper individuare l’atto formativo del rapporto giuridico sorto tra le parti e che ha consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) di concedere il visto di esecutività e, pertanto, di poter validare la variazione di tesseramento del calciatore a favore della società cessionaria; ed è proprio quest’ultimo aspetto, ossia il vincolo del tesseramento, inteso come atto che comporta l’acquisto in capo alle persone fisiche della qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo, che non si ravvede il motivo per invalidarlo sussistendone, allo stato, tutti i presupposti, così ritenendo la documentazione prodotta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento così condividendo, per l’effetto, il nuovo tesseramento del calciatore L. P. Sono nel giusto i resistenti ed è condivisibile da parte di codesto Tribunale l’aver evidenziato come alcuna diretta e specifica impugnativa risulta mossa dal Brescia Calcio in merito alla formazione del visto di esecutività, unico ed esclusivo elemento che può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 24/TFN del 8.11.2019

Decisione impugnata: Decisione dell’Ufficio Tesseramento – Lega Pro del 11.09.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dalla società Olbia Calcio 1905 Srl (matr. FIGC 932818),

Massima: La modifica dell’elenco dei premi e/o indennizzi concordati con contratto scade a gennaio ossia alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti relativo alla stagione sportiva di riferimento….L’art. 1, comma 4 del Com. Uff. 117/A del 16 maggio 2019 così recita: “Ricevuto il visto di esecutività l’accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere modificati o annullati in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che il limite posto alla modifica degli accordi relativi ai premi e/o indennizzi è quello della chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, relativo alla stagione sportiva in cui si è perfezionato il tesseramento del calciatore. Ogni diversa interpretazione finirebbe con l’eludere lo spirito della norma, che è quello di porre un limite temporale alla possibilità di modifica degli accordi relativi ai premi e/o indennizzi. Difatti, ritenere che non debba essere preso in considerazione, quale dies a quo, la stagione sportiva in cui si è perfezionato il tesseramento del calciatore, significherebbe ammettere che la modifica dei suddetti accordi possa avvenire senza limiti temporali….P.Q.M….Il Tribunale … rigetta il ricorso presentato dalla società … e, per l’effetto, conferma l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro …

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 7 agosto 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39/C del 5.5.04 - www.figc.itParti: C.O. contro F.I.G.C. – LNP + Altri

Massima: Si condivide l’assunto federale in ordine all’autonomia funzionale e strutturale del visto di esecutività rispetto all’approvazione economica del contratto. Invero soltanto il secondo assicura che non siano riscontrate situazioni ostative ai fini del tesseramento mentre l’approvazione attiene al contenuto economico e normativo del contratto. Conseguentemente l’adozione del provvedimento di diniego del visto di esecutività del contratto stipulato dal calciatore con la società poteva intervenire oltre i termini previsti per l’adozione dell’approvazione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore O.C.C. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente la mancata concessione, da parte dell’ufficio tesseramento L.N.P., del visto di esecutività relativo al contratto stipulato dal reclamante con l’Ascoli Calcio 1898

Massima: Nel sistema normativo che disciplina i tesseramenti, il visto di esecutività è l’unico atto dal quale possono conseguire il recepimento del contratto e l’esecuzione dello stesso nell’ambito della Federazione Calcio. L’approvazione del contratto, prevista dall’accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportiva, attiene invece, al controllo da parte dell’Ente Federale del contenuto normativo ed economico del contratto stipulato tra calciatore e Società e non ne comporta l’esecuzione in ambito federale, che resta comunque subordinata al rilascio del visto di esecutività, nel caso specifico negato dall’Ufficio Tesseramento della L.N.P. per motivi di legittimità.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 30 giugno 1999 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 25.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Libertas Maruggio avverso decisioni in ordine alla richiesta di annullamento dei trasferimenti di n. 16 calciatori in favore della S.S. Gioventù Maruggio e di n. 2 calciatori in favore della Pol. San Marzano.

Massima: La Commissione Tesseramenti non può decidere in merito all’annullamento di "tutti i cartellini di trasferimento ad una società perchè firmati dal Presidente dimissionario in caso di mancanza del provvedimento di concessione della esecutività degli accordi. Dall'esame delle liste di trasferimento in atti si rileva infatti che esse non sono state completate dal Comitato di appartenenza della società cessionaria e risultano, quindi, prive della relativa ratifica.

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